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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/12/2025, n. 1796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1796 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 4093/2023 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dei difensori avv. Parte_1
DO CE IN, avv. Fabrizio IN e avv. Giorgio IN, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1 presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Doa in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21 dicembre 2023, ha convenuto in Parte_1
CP_ giudizio l' per chiederne la condanna al pagamento dei ratei di assegno mensile di assistenza, ai sensi della l. 30 marzo 1971, n. 118, maturati dal mese di maggio 2021 fino a giugno 2023, oltre accessori.
Ha sostenuto il ricorrente di aver presentato domanda amministrativa per ottenere il beneficio in parola nell'aprile 2021; che l'Istituto aveva negato la sussistenza del requisito sanitario, per accertare il quale era stato costretto ad introdurre la procedura di cui all'art. 445 bis c.p.c.; che con decreto in data 17 marzo 2023 il Tribunale aveva riconosciuto il requisito CP_ sanitario con decorrenza dalla domanda amministrativa;
di aver notificato all' il suddetto provvedimento il 23 marzo 2023 e di aver trasmesso anche la documentazione comprovante il CP_ possesso dei requisiti socio economici il 30 maggio 2023; che l' il 26 giugno 2023 aveva informato la ricorrente di aver accolto la domanda e che i ratei sarebbero stati versati a partire dal mese di luglio 2023, mentre gli arretrati sarebbero stati corrisposti successivamente;
di aver inutilmente atteso il pagamento degli arretrati maturati fino a giugno 2023.
pagina 1 di 3 CP_ Si è costituito in giudizio l' che ha allegato di aver provveduto alla corresponsione degli arretrati nel mese di giugno 2024, al netto del controcredito che sarebbe spettato a titolo di indebito oggettivo.
CP_ Il ricorrente ha contestato il controcredito dell' ed ha insistito per il pagamento di
CP_ quanto trattenuto a suo dire indebitamente dall'
CP_ L' ha infine dichiarato di aver provveduto a sgravare in autotutela il credito dedotto in giudizio a titolo di indebito oggettivo e di aver quindi effettuato il pagamento del debito residuo a titolo di arretrati dell'assegno mensile di assistenza (cfr. note del 13 ottobre 2025 e verbale del 22 ottobre 2025).
Parte ricorrente ha riconosciuto il pagamento a saldo del credito litigioso (note del 3 dicembre 2025).
2. È pacifico che l' convenuto - nelle more del giudizio - abbia provveduto ad CP_1 erogare il pagamento richiesto dalla parte ricorrente.
Poiché, pertanto, la parte ricorrente ha già ottenuto quanto domandato con l'atto introduttivo del giudizio, deve ritenersi venuto meno l'interesse della stessa ad una pronuncia giurisdizionale sul merito della controversia.
Sulle concordi conclusioni formulate dalle parti, deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
3.
Considerato che
il pagamento è avvenuto solo in data successiva al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio ed oltre la scadenza del termine di 120 giorni previsto dall'art. 445 bis, comma 5, c.p.c., le spese di lite devono essere integralmente poste a carico dell' convenuto, secondo il principio della soccombenza virtuale. CP_1
Il resistente deve essere, quindi, condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale (cause di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00).
4. Deve disporsi la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori con procura della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna il resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese del pagina 2 di 3 giudizio, che liquida in euro 3.000,00 per compenso professionale, oltre euro 43,00 per spese di contributo unificato, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente.
Cagliari, 16 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 4093/2023 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dei difensori avv. Parte_1
DO CE IN, avv. Fabrizio IN e avv. Giorgio IN, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1 presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Doa in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21 dicembre 2023, ha convenuto in Parte_1
CP_ giudizio l' per chiederne la condanna al pagamento dei ratei di assegno mensile di assistenza, ai sensi della l. 30 marzo 1971, n. 118, maturati dal mese di maggio 2021 fino a giugno 2023, oltre accessori.
Ha sostenuto il ricorrente di aver presentato domanda amministrativa per ottenere il beneficio in parola nell'aprile 2021; che l'Istituto aveva negato la sussistenza del requisito sanitario, per accertare il quale era stato costretto ad introdurre la procedura di cui all'art. 445 bis c.p.c.; che con decreto in data 17 marzo 2023 il Tribunale aveva riconosciuto il requisito CP_ sanitario con decorrenza dalla domanda amministrativa;
di aver notificato all' il suddetto provvedimento il 23 marzo 2023 e di aver trasmesso anche la documentazione comprovante il CP_ possesso dei requisiti socio economici il 30 maggio 2023; che l' il 26 giugno 2023 aveva informato la ricorrente di aver accolto la domanda e che i ratei sarebbero stati versati a partire dal mese di luglio 2023, mentre gli arretrati sarebbero stati corrisposti successivamente;
di aver inutilmente atteso il pagamento degli arretrati maturati fino a giugno 2023.
pagina 1 di 3 CP_ Si è costituito in giudizio l' che ha allegato di aver provveduto alla corresponsione degli arretrati nel mese di giugno 2024, al netto del controcredito che sarebbe spettato a titolo di indebito oggettivo.
CP_ Il ricorrente ha contestato il controcredito dell' ed ha insistito per il pagamento di
CP_ quanto trattenuto a suo dire indebitamente dall'
CP_ L' ha infine dichiarato di aver provveduto a sgravare in autotutela il credito dedotto in giudizio a titolo di indebito oggettivo e di aver quindi effettuato il pagamento del debito residuo a titolo di arretrati dell'assegno mensile di assistenza (cfr. note del 13 ottobre 2025 e verbale del 22 ottobre 2025).
Parte ricorrente ha riconosciuto il pagamento a saldo del credito litigioso (note del 3 dicembre 2025).
2. È pacifico che l' convenuto - nelle more del giudizio - abbia provveduto ad CP_1 erogare il pagamento richiesto dalla parte ricorrente.
Poiché, pertanto, la parte ricorrente ha già ottenuto quanto domandato con l'atto introduttivo del giudizio, deve ritenersi venuto meno l'interesse della stessa ad una pronuncia giurisdizionale sul merito della controversia.
Sulle concordi conclusioni formulate dalle parti, deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
3.
Considerato che
il pagamento è avvenuto solo in data successiva al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio ed oltre la scadenza del termine di 120 giorni previsto dall'art. 445 bis, comma 5, c.p.c., le spese di lite devono essere integralmente poste a carico dell' convenuto, secondo il principio della soccombenza virtuale. CP_1
Il resistente deve essere, quindi, condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale (cause di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00).
4. Deve disporsi la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori con procura della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna il resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese del pagina 2 di 3 giudizio, che liquida in euro 3.000,00 per compenso professionale, oltre euro 43,00 per spese di contributo unificato, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente.
Cagliari, 16 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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