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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 21/05/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N° 1198/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO Sez. Unica civile
Processo verbale d'udienza del procedimento n° 1198/2023 R.G.A.C.
TRA
in proprio e quale amm.re unico e legale rappresentante Parte_1 p.t. della , con avv. Domenica VARONE;
CP_1
RICORRENTE
E
“ ”, in persona del legale rappresentante p.t., con avv. Controparte_2
Mariateresa D'AMICO;
RESISTENTE All'udienza del 21.05.2025, innanzi al G.O.T. dr. Antonio Giovenale BARULLI, sono comparsi: per il ricorrente in proprio e Parte_1 quale amm.re unico e legale rappresentante p.t. della , l'avv. CP_1
Michele SANSONE in sostituzione dell'avv. Domenica VARONE e per la resistente ”, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
l'avv. Silvana D'AMICO in sostituzione dell'avv. Mariateresa D'AMICO. Il
G.O.T. invita i procuratori delle parti a discutere la causa ed a precisare le rispettive conclusioni. Ognuno di essi procuratori si riporta a ciascuno dei propri atti e scritti di causa rinnovando ogni difesa/eccezione/istanza apprestata/sollevata/avanzata, insistendo, previa reciproca impugnativa di quelli di parte avversa in ordine ai quali chiede il completo rigetto, per il relativo integrale accoglimento. L'avv. Michele SANSONE richiama, infine, le conclusioni così come da ultimo rassegnate nelle proprie Note conclusionali similmente insistendo, adversis reiectis, per il loro integrale accoglimento.
Il G.O.T. preso atto, dichiara chiusa la discussione e decide la causa pronunciando sentenza del cui dispositivo dà lettura in aula e della quale dispone l'allegazione, sì da formarne parte integrante, al presente verbale chiuso alle ore 14,40.
Il G.O.T.
dr. Antonio Giovenale BARULLI
1 Segue processo verbale d'udienza del 21.05.2025 – proc. n° 1198/2023
R.G.A.C..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
- Sez. Civile - in composizione monocratica, in persona del G.O.T. avv. BARULLI Antonio
Giovenale, all'udienza del 21.05.2025, ha emesso, dando lettura del relativo dispositivo in aula e disponendone l'allegazione all'odierno processo verbale,
la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1198/2023 R.G.A.C. e vertente
TRA
in proprio e quale amm.re unico e legale rappresentante Parte_1
p.t. della , con avv. Domenica VARONE;
CP_1
RICORRENTE
E
“ ”, in persona del legale rappresentante p.t., con avv. Controparte_2
Sandra D'AMICO;
RESISTENTE
Oggetto:opposizione a determinazione dirigenziale n° 648 del 27.03.2023.
Conclusioni: come in atti.
-=====================
Si rileva preliminarmente che ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato
– in uno con il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. – ex L. 18.06.2009,
2 n° 69 ed applicabile anche ai procedimenti pendenti in primo grado, è omesso lo “svolgimento del processo”.
Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., “la motivazione della sentenza
di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della
decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Essa motivazione, inoltre ancora e comunque, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.L. 83/2015, convertito con L.
132/2015 che modifica il D.L. 179/2012 a sua volta convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012, nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza siccome delineati da Cass. SS.UU. n° 642/2015.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è risultata infondata in fatto e, di riflesso, anche in diritto cosicché
non merita accoglimento.
Infatti, con efficacia dirimentemente assorbente su ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata, nell'ordine vi è che:
A) sebbene il ricorrente risulti svolgere quale “Attività prevalente”
[contrariamente alle deduzioni della resistente secondo cui esso ricorrente avrebbe esercitato, quale “attività principale”, quella di “installazione di
impianti per telecomunicazioni” (cfr. Comparsa di costituzione e risposta,
ivi pag. 3), ciò probabilmente affermando nell'aver erroneamente attinto al dato risultante da pag. 3 di 8 dell'all. n° 4 a tale atto costitutivo] quella di
“scavi, rinterri e posa in opera di fibre ottiche, costruzione di strutture di
impianti industriali e di altre opere di ingegneria civile” (cfr. all. n° 4
3 all'atto introduttivo, ivi pag. 1 di 8), tuttavia l'esercizio di detta “attività
prevalente” (non tanto quella di scavo quanto invece quella di “posa in
opera di fibre ottiche”, id est di cavo, altrettanto prevalente poiché
espressamente indicata contestualmente alla prima) impone, altresì a mente del parere espresso dalla “ECOCERVED” sin dal 01.06.2020 e siccome evocato dallo stesso ricorrente (cfr. atto introduttivo, ivi pagg. 7 e segg. e cfr. all. n° 8 ad esso atto introduttivo), la tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti (ovviamente ivi inclusa, per evidenza, la corretta/completa/regolare compilazione degli stessi) e ciò benché esso parere escluda l'ulteriore obbligo di rendere la dichiarazione MUD [si annota, si opus sit, come per di più detto parere sia di già antecedente agli scritti difensivi formalizzati da parte ricorrente il 15.09.2020 ex art. 18, L.
689/1981 (cfr. all. n° 6 alla Comparsa di costituzione e risposta) ed ovvero come il medesimo parere risultava vieppiù confermare la legittimità
dell'atto non di meno opposto sì da sconsigliare una qualunque iniziativa di gravame dell'atto stesso];
B) tale testé evidenziato obbligo (repetita iuvant: quello della suddetta tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti) permane, sempre altresì alla luce del ridetto parere ECOCERVED, anche qualora il ricorrente avesse effettivamente avuto un numero di dipendenti non superiore a 10 unità
(argomenta ex art. 190, 5° co., D.Lgs. 152/2006) essendo comunque rimasto il relativo asserto (cfr. atto introduttivo, ivi pag. 5) allo stato di flatus vocis
atteso che se da un canto sono in realtà apparsi indimostrati gli
“accertamenti presso l'INPS” siccome affermati dal teste escusso Tes_1
all'udienza del 20.03.2024, da un altro canto non può per vero attribuirsi alcuna fruttuosa valenza probatoria alla “documentazione societaria
4 relativa ai dipendenti occupati nel 2020” (cfr. all. n° 5 all'atto introduttivo)
e ciò poiché non solum da individuarsi quale mero atto di parte sed etiam
poiché attinente all'intera annualità 2020 e non già, logicamente prima che giuridicamente, al momento degli accertamenti indiscussamente effettuati alle date del 29.04.2020, 28.05.2020 e 10.07.2020).
C) le allegazioni che parte resistente ha esplicitato, in termini fattuali/accadimentali, sin dalla propria ridetta Comparsa di costituzione e risposta sono rimaste come prive di idonea contestazione da parte ricorrente che, non provvedendo a tanto alla prima difesa in ipotesi utile al riguardo e da individuarsi nell'udienza del 10.01.2024 (essendosi quivi limitato ad un'impugnativa e contestazione delle avverse argomentazioni mostratasi come del tutto generica e di mero stile) né a quella sopra richiamata del
20.03.2024 (a questo punto ove mai tempestivamente) né comunque in ulteriore prosieguo di giudizio, soffre irrimediabilmente (anche di riflesso sulla domanda subordinata di riduzione della sanzione applicata) delle conseguenze per sé pregiudizievoli di cui all'art. 115, 1° co., ultima parte,
c.p.c..
Tanto emerso/evidenziato/valutato e stante il contesto così delineatosi, resta ben poco di cui discutere cosicché, conclusivamente e rimanendo ribaditamente assorbito ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata (altresì in applicazione del principio della ragione c.d. più <>, cfr. ex pluribus Cass. civ., Sez. III, 16.05.2006, n° 11356
e Cass. civ., Sez. III, 03.07.2013, n° 16630) e non essendo apparso in senso contrario alcun nuovo ed utile elemento di valutazione neanche in fase conclusionale e di discussione [a nulla potrebbero valere eventuali difese/richieste o allegazioni in ipotesi offerte/avanzate (soprattutto ove
5 costituenti inammissibili nova in quanto, come tali, tardive) ormai soltanto in fase decisionale ed in senso difforme rispetto a quelle della propria controparte,
posto che le stesse non avrebbero comunque consentito lo sviluppo di un compiuto contraddittorio in quanto necessario anche al fine di evitare una qualunque compromissione degli avversi diritti di difesa], la domanda viene rigettata.
Le spese ed i compensi di giudizio seguono la soccombenza così come determinatasi venendo in tal modo liquidati, interamente a carico del ricorrente ed in favore della resistente, nella misura ritenuta equa come da dispositivo che segue ed alla luce dei principi di cui al D.M. Giustizia 10.03.2014 n° 55 (e ss.
mm. e ii.: cfr., da ultimo, D.M. Giustizia 13.08.2022 n° 147 vigente dal
23.10.2022) in vigore dal 03.04.2014 – essendo l'attività difensiva terminata successivamente alla sua entrata in vigore (in alinea con Cass. SS.UU. 17406/12
nonché Cass.18920/12) – in particolare valutati i relativi parametri e tenuto altresì conto del pregio dell'attività concretamente espletata, della difficoltà e dell'effettivo valore del procedimento, nonché degli aumenti e delle diminuzioni normativamente previsti e consentiti (ex art. 4, 1° co., D.M. 55/14
cit. sugli importi medi così calcolati).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Campobasso – Sez. Civile – in composizione monocratica, in persona del G.O.T. avv. Antonio Giovenale BARULLI,
definitivamente pronunciando sull'azione promossa da parte di Parte_1
,in proprio e quale amm.re unico e legale rappresentante p.t. della
[...]
contro “ ”, in persona del legale CP_1 Controparte_2
rappresentante p.t., disattesa ogni diversa istanza, deduzione, eccezione e/o conclusione, così provvede:
6 1) rigetta la domanda;
2) condanna, per l'effetto, il ricorrente in proprio e Parte_1
quale amm.re unico e legale rappresentante p.t. della , alla CP_1
refusione, in favore della resistente ”, in persona Controparte_2
del legale rappresentante p.t., delle spese e dei compensi di giudizio liquidati in complessivi Euro 1.276,00 di cui Euro 0,00 per spese, Euro 212,50 per la fase di studio, Euro 212,50 per la fase introduttiva, Euro 425,50 per la fase istruttoria ed Euro 425,50 per la fase decisoria oltre al 15% per rimborso spese forfettarie ex art. 2, 2° co., D.M. 55/14, nonché C.A.P. ed I.V.A., ove dovuta, come per Legge.
Così deciso, in Campobasso, all'udienza del 21.05.2025.
Demanda alla Cancelleria per l'allegazione al processo verbale dell'odierna e testé riprecisata udienza.
Il G.O.T.
dr. Antonio Giovenale BARULLI
7
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO Sez. Unica civile
Processo verbale d'udienza del procedimento n° 1198/2023 R.G.A.C.
TRA
in proprio e quale amm.re unico e legale rappresentante Parte_1 p.t. della , con avv. Domenica VARONE;
CP_1
RICORRENTE
E
“ ”, in persona del legale rappresentante p.t., con avv. Controparte_2
Mariateresa D'AMICO;
RESISTENTE All'udienza del 21.05.2025, innanzi al G.O.T. dr. Antonio Giovenale BARULLI, sono comparsi: per il ricorrente in proprio e Parte_1 quale amm.re unico e legale rappresentante p.t. della , l'avv. CP_1
Michele SANSONE in sostituzione dell'avv. Domenica VARONE e per la resistente ”, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
l'avv. Silvana D'AMICO in sostituzione dell'avv. Mariateresa D'AMICO. Il
G.O.T. invita i procuratori delle parti a discutere la causa ed a precisare le rispettive conclusioni. Ognuno di essi procuratori si riporta a ciascuno dei propri atti e scritti di causa rinnovando ogni difesa/eccezione/istanza apprestata/sollevata/avanzata, insistendo, previa reciproca impugnativa di quelli di parte avversa in ordine ai quali chiede il completo rigetto, per il relativo integrale accoglimento. L'avv. Michele SANSONE richiama, infine, le conclusioni così come da ultimo rassegnate nelle proprie Note conclusionali similmente insistendo, adversis reiectis, per il loro integrale accoglimento.
Il G.O.T. preso atto, dichiara chiusa la discussione e decide la causa pronunciando sentenza del cui dispositivo dà lettura in aula e della quale dispone l'allegazione, sì da formarne parte integrante, al presente verbale chiuso alle ore 14,40.
Il G.O.T.
dr. Antonio Giovenale BARULLI
1 Segue processo verbale d'udienza del 21.05.2025 – proc. n° 1198/2023
R.G.A.C..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
- Sez. Civile - in composizione monocratica, in persona del G.O.T. avv. BARULLI Antonio
Giovenale, all'udienza del 21.05.2025, ha emesso, dando lettura del relativo dispositivo in aula e disponendone l'allegazione all'odierno processo verbale,
la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1198/2023 R.G.A.C. e vertente
TRA
in proprio e quale amm.re unico e legale rappresentante Parte_1
p.t. della , con avv. Domenica VARONE;
CP_1
RICORRENTE
E
“ ”, in persona del legale rappresentante p.t., con avv. Controparte_2
Sandra D'AMICO;
RESISTENTE
Oggetto:opposizione a determinazione dirigenziale n° 648 del 27.03.2023.
Conclusioni: come in atti.
-=====================
Si rileva preliminarmente che ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato
– in uno con il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. – ex L. 18.06.2009,
2 n° 69 ed applicabile anche ai procedimenti pendenti in primo grado, è omesso lo “svolgimento del processo”.
Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., “la motivazione della sentenza
di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della
decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Essa motivazione, inoltre ancora e comunque, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.L. 83/2015, convertito con L.
132/2015 che modifica il D.L. 179/2012 a sua volta convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012, nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza siccome delineati da Cass. SS.UU. n° 642/2015.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è risultata infondata in fatto e, di riflesso, anche in diritto cosicché
non merita accoglimento.
Infatti, con efficacia dirimentemente assorbente su ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata, nell'ordine vi è che:
A) sebbene il ricorrente risulti svolgere quale “Attività prevalente”
[contrariamente alle deduzioni della resistente secondo cui esso ricorrente avrebbe esercitato, quale “attività principale”, quella di “installazione di
impianti per telecomunicazioni” (cfr. Comparsa di costituzione e risposta,
ivi pag. 3), ciò probabilmente affermando nell'aver erroneamente attinto al dato risultante da pag. 3 di 8 dell'all. n° 4 a tale atto costitutivo] quella di
“scavi, rinterri e posa in opera di fibre ottiche, costruzione di strutture di
impianti industriali e di altre opere di ingegneria civile” (cfr. all. n° 4
3 all'atto introduttivo, ivi pag. 1 di 8), tuttavia l'esercizio di detta “attività
prevalente” (non tanto quella di scavo quanto invece quella di “posa in
opera di fibre ottiche”, id est di cavo, altrettanto prevalente poiché
espressamente indicata contestualmente alla prima) impone, altresì a mente del parere espresso dalla “ECOCERVED” sin dal 01.06.2020 e siccome evocato dallo stesso ricorrente (cfr. atto introduttivo, ivi pagg. 7 e segg. e cfr. all. n° 8 ad esso atto introduttivo), la tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti (ovviamente ivi inclusa, per evidenza, la corretta/completa/regolare compilazione degli stessi) e ciò benché esso parere escluda l'ulteriore obbligo di rendere la dichiarazione MUD [si annota, si opus sit, come per di più detto parere sia di già antecedente agli scritti difensivi formalizzati da parte ricorrente il 15.09.2020 ex art. 18, L.
689/1981 (cfr. all. n° 6 alla Comparsa di costituzione e risposta) ed ovvero come il medesimo parere risultava vieppiù confermare la legittimità
dell'atto non di meno opposto sì da sconsigliare una qualunque iniziativa di gravame dell'atto stesso];
B) tale testé evidenziato obbligo (repetita iuvant: quello della suddetta tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti) permane, sempre altresì alla luce del ridetto parere ECOCERVED, anche qualora il ricorrente avesse effettivamente avuto un numero di dipendenti non superiore a 10 unità
(argomenta ex art. 190, 5° co., D.Lgs. 152/2006) essendo comunque rimasto il relativo asserto (cfr. atto introduttivo, ivi pag. 5) allo stato di flatus vocis
atteso che se da un canto sono in realtà apparsi indimostrati gli
“accertamenti presso l'INPS” siccome affermati dal teste escusso Tes_1
all'udienza del 20.03.2024, da un altro canto non può per vero attribuirsi alcuna fruttuosa valenza probatoria alla “documentazione societaria
4 relativa ai dipendenti occupati nel 2020” (cfr. all. n° 5 all'atto introduttivo)
e ciò poiché non solum da individuarsi quale mero atto di parte sed etiam
poiché attinente all'intera annualità 2020 e non già, logicamente prima che giuridicamente, al momento degli accertamenti indiscussamente effettuati alle date del 29.04.2020, 28.05.2020 e 10.07.2020).
C) le allegazioni che parte resistente ha esplicitato, in termini fattuali/accadimentali, sin dalla propria ridetta Comparsa di costituzione e risposta sono rimaste come prive di idonea contestazione da parte ricorrente che, non provvedendo a tanto alla prima difesa in ipotesi utile al riguardo e da individuarsi nell'udienza del 10.01.2024 (essendosi quivi limitato ad un'impugnativa e contestazione delle avverse argomentazioni mostratasi come del tutto generica e di mero stile) né a quella sopra richiamata del
20.03.2024 (a questo punto ove mai tempestivamente) né comunque in ulteriore prosieguo di giudizio, soffre irrimediabilmente (anche di riflesso sulla domanda subordinata di riduzione della sanzione applicata) delle conseguenze per sé pregiudizievoli di cui all'art. 115, 1° co., ultima parte,
c.p.c..
Tanto emerso/evidenziato/valutato e stante il contesto così delineatosi, resta ben poco di cui discutere cosicché, conclusivamente e rimanendo ribaditamente assorbito ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata (altresì in applicazione del principio della ragione c.d. più <>, cfr. ex pluribus Cass. civ., Sez. III, 16.05.2006, n° 11356
e Cass. civ., Sez. III, 03.07.2013, n° 16630) e non essendo apparso in senso contrario alcun nuovo ed utile elemento di valutazione neanche in fase conclusionale e di discussione [a nulla potrebbero valere eventuali difese/richieste o allegazioni in ipotesi offerte/avanzate (soprattutto ove
5 costituenti inammissibili nova in quanto, come tali, tardive) ormai soltanto in fase decisionale ed in senso difforme rispetto a quelle della propria controparte,
posto che le stesse non avrebbero comunque consentito lo sviluppo di un compiuto contraddittorio in quanto necessario anche al fine di evitare una qualunque compromissione degli avversi diritti di difesa], la domanda viene rigettata.
Le spese ed i compensi di giudizio seguono la soccombenza così come determinatasi venendo in tal modo liquidati, interamente a carico del ricorrente ed in favore della resistente, nella misura ritenuta equa come da dispositivo che segue ed alla luce dei principi di cui al D.M. Giustizia 10.03.2014 n° 55 (e ss.
mm. e ii.: cfr., da ultimo, D.M. Giustizia 13.08.2022 n° 147 vigente dal
23.10.2022) in vigore dal 03.04.2014 – essendo l'attività difensiva terminata successivamente alla sua entrata in vigore (in alinea con Cass. SS.UU. 17406/12
nonché Cass.18920/12) – in particolare valutati i relativi parametri e tenuto altresì conto del pregio dell'attività concretamente espletata, della difficoltà e dell'effettivo valore del procedimento, nonché degli aumenti e delle diminuzioni normativamente previsti e consentiti (ex art. 4, 1° co., D.M. 55/14
cit. sugli importi medi così calcolati).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Campobasso – Sez. Civile – in composizione monocratica, in persona del G.O.T. avv. Antonio Giovenale BARULLI,
definitivamente pronunciando sull'azione promossa da parte di Parte_1
,in proprio e quale amm.re unico e legale rappresentante p.t. della
[...]
contro “ ”, in persona del legale CP_1 Controparte_2
rappresentante p.t., disattesa ogni diversa istanza, deduzione, eccezione e/o conclusione, così provvede:
6 1) rigetta la domanda;
2) condanna, per l'effetto, il ricorrente in proprio e Parte_1
quale amm.re unico e legale rappresentante p.t. della , alla CP_1
refusione, in favore della resistente ”, in persona Controparte_2
del legale rappresentante p.t., delle spese e dei compensi di giudizio liquidati in complessivi Euro 1.276,00 di cui Euro 0,00 per spese, Euro 212,50 per la fase di studio, Euro 212,50 per la fase introduttiva, Euro 425,50 per la fase istruttoria ed Euro 425,50 per la fase decisoria oltre al 15% per rimborso spese forfettarie ex art. 2, 2° co., D.M. 55/14, nonché C.A.P. ed I.V.A., ove dovuta, come per Legge.
Così deciso, in Campobasso, all'udienza del 21.05.2025.
Demanda alla Cancelleria per l'allegazione al processo verbale dell'odierna e testé riprecisata udienza.
Il G.O.T.
dr. Antonio Giovenale BARULLI
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