Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/04/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO MINORI SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere rel. est. dr.ssa Laura Petitti Consigliere dr.ssa Valeria Mandalà Esperto minorile dr. Vincenzo Cicala Esperto minorile riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 489 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili della Volontaria Giurisdizione, promossa nel presente grado di giudi- zio
DA
(C.F. ), nato a Palermo in [...] Parte_1 C.F._1
05/02/1968 con il patrocinio dell'avv. Ivan Infantino (PEC:
Email_1
(C.F. ), nata a Palermo in [...] Parte_2 C.F._2
23/07/1995, con il patrocinio dell'avv. Alì Listì Maman (PEC:
Email_2 appellanti
CONTRO
AVV. N.Q. DI TUTORE DEI MINORI CP_1 CP_2 [...]
, e in giudi- Controparte_3 Controparte_4 CP_5 zio personalmente ex art. 86 c.p.c. (PEC: Email_3
appellata
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 13
OGGETTO: opposizione a dichiarazioni di adottabilità (art.17 L. n. 184/1983);
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
«Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello 1) in via preliminare, previa acquisizione del fascicolo di primo grado, so- spendere l'efficacia della sentenza emessa, all'esito del procedimento 60000007/2022, dal Tribunale per i Minorenni di Palermo, depositata in data 27ottobre 2023, notificata il 29 novembre 2023; 2) nel merito, riformare la sentenza emessa, all'esito del procedimento 60000007/2022, dal Tribunale per i Minorenni di Palermo, depositata in data 27 ottobre 2023, notificata il 29 novembre 2023 per le argomenta- zioni sopra esposte e rimuovere gli effetti della dichiarazione di adottabili- tà dei minori , e non di- Persona_1 CP_4 Persona_2 chiarandone l'adottabilità, non sussistendone i presupposti di legge;
3) conseguentemente ordinare che i minori riprendano ad incontrare i ge- nitori e al fine di ricostituire i legami Parte_1 Parte_2 familiari tra loro, dettandone eventualmente le modalità e la supervisione, al fine di ricostituire il nucleo familiare originale e disponendo un percorso di recupero del rapporto genitoriale
- In via istruttoria si chiede che venga disposta C.T.U. per la valutazione delle capacità genitoriali dei Sigg.ri e .» Parte_1 Parte_2
Conclusioni per la parte appellata:
«Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, ecce- zione e difesa
1) Rigettare o con qualsiasi altra statuizione, comunque, respingere le domande tutte formulate a mezzo del ricorso in appello depositato nell'interesse dei sigg.ri , perché del tutto prive di fon- Parte_3 damento, in fatto e in diritto, per tutto quanto dedotto e argomentato in parte motiva.
2) Conseguentemente confermare, nell'esclusivo interesse dei minori
[...]
, e , la sentenza del 27.10.2023 emessa Controparte_3 CP_5 CP_4 dal Tribunale per i Minorenni di Palermo e depositata in data 29.11.2023 nel procedimento recante R.G. n. 5-6-7-/2022 Min. Segn., per tutto quanto ampiamente esposto in parte motiva. 3) Con vittoria di compensi ed onorari da porsi a carico dell'Erario come da
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 13 delibera di ammissione al Gratuito Patrocinio emessa dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo. Con salvezza di ogni altro diritto.»
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma del provvedimento appellato.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso del 18/03/2022, il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo chiedeva che venisse dichiarato lo stato di adottabilità dei minori , e Persona_3 Controparte_4
, già inseriti dal 2021 presso una casa di accoglienza, a cau- CP_5 sa delle gravissime condizioni di degrado e di incuria in cui versavano.
2. Nell'ambito del procedimento si costituivano in giudizio Parte_1
e , genitori dei predetti minori, opponendosi all'acco-
[...] CP_6 glimento della richiesta del Pubblico Ministero.
3. Con sentenza n. 60000005 del 27/10/2023 il Tribunale per i Minorenni di Palermo, all'esito del procedimento iscritto al N.R.G. 6000007/2022
, ha pronunciato i seguenti provvedimenti: Controparte_7
a. ha dichiarato lo stato di adottabilità dei minori Persona_3
, nata a [...] il [...], , nato
[...] Controparte_4
a Palermo il 29/08/2021 e , nato a [...] il CP_5
29/08/2021, sospendendo i genitori e Parte_1 Pt_2 dalla responsabilità genitoriale sui medesimi figli e vietando
[...] ogni contatto con gli stessi;
b. ha nominato l'avv. Simona Giordano tutore di tutti i predetti mino- ri;
c. ha disposto il collocamento provvisorio di ciascun minore presso idonea coppia di coniugi;
d. ha confermato l'incarico all'U.O. del servizio di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza di proseguire e intensificare gli in- terventi sui minori in vista del loro collocamento in famiglia.
4. Con ricorso del 27/12/2023, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto appello avverso la predetta sentenza, chiedendo, in integrale ri- forma della stessa, la revoca dei provvedimenti pronunciati, e previo espletamento di consulenza tecnica d'ufficio volta a valutarne le capacità genitoriali, l'adozione di ogni provvedimento utile a ripristinare la relazio- ne con i figli.
5. Con comparsa del 12/02/2024, si è costituita in giudizio l'avv. CP_2
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 13 , quale tutrice dei minori, opponendosi all'accoglimento CP_1 dell'impugnazione.
6. Il Pubblico Ministero, cui la proposizione dell'impugnazione è stata ri- tualmente comunicata, ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma del provvedimento impugnato.
7. Il giudizio è stato istruito mediante l'espletamento di consulenza tecni- ca d'ufficio ed è stata, altresì, disposta l'audizione degli affidatari dei mi- nori dichiarati in stato di adottabilità, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge 4 maggio 1983, n. 184 e all'udienza del 21/03/2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, nei termini trascritti in epigrafe, e la causa è stata assunta in decisione.
8. Con un unico motivo di appello, articolato su più profili, Parte_1
e chiedono la riforma del provvedimento Impugnato,
[...] Parte_2 evidenziando che non sussisterebbero i motivi per dichiarare i figli minori in stato di abbandono, giacché dal momento in cui questi ultimi sono stati collocati in comunità essi hanno profuso ogni sforzo per mantenere un rapporto costante con i figli, presenziando anche a tutti i percorsi tera- peutici cui gli stessi sono stati sottoposti.
9. Allegano di aver reperito un'abitazione consona alle esigenze della fa- miglia, nell'ottica di un ricongiungimento con i figli, lamentando, al con- tempo, che le limitate occasioni di incontro loro concesse durante il pe- riodo di ricovero dei minori in comunità sarebbero state del tutto inade- guate a formulare un giudizio compiuto circa la loro capacità genitoriale.
10. Lamentano, altresì, il mancato esperimento, sotto il profilo istruttorio, di apposita consulenza tecnica d'ufficio volta a valutare le loro competen- ze genitoriali e il mancato ricorso ad un affidamento etero-familiare, che avrebbe garantito loro un regime di incontri con i minori, nell'attesa del recupero del contesto familiare originario anche con l'aiuto di un inter- vento specialistico esterno di supporto alla coppia.
11. Occorre, preliminarmente, evidenziare che Il provvedimento impugna- to da atto del lunghissimo iter giudiziario che, sin dal settembre del 2020, ha visto l'Autorità Giudiziaria minorile e i servizi socio-sanitari interessarsi del nucleo familiare e che trae origine da una segnala- Parte_3 zione dei servizi sociali, allertati a causa di comportamenti aggressivi ma- nifestati in ambito scolastico dal figlio maggiore del , , e a Pt_1 Per_4 causa del fatto che la , in sede di verifica dei requisiti per Pt_2
l'ottenimento di sussidi sociali, pur convivendo con il , risultava Pt_1 coniugata con un cittadino tunisino che, secondo quanto dalla stessa rife- rito, era stata costretta a sposare dietro minacce e profferte di denaro, al
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 13 solo scopo di fargli ottenere la cittadinanza italiana.
12. A seguito di una prima analisi del contesto familiare compiuta dagli operatori socio-sanitari, era emerso un quadro familiare delegante, carat- terizzato da un'assenza di progettualità e da una incapacità di gestire ade- guatamente i figli minori. In particolare, da una relazione dell'aprile 2021 era emerso che il padre dei minori, , che aveva già Parte_1 avuto altri due figli generati con la prima compagna, aveva delegato inte- ramente la gestione della prole alla soggetto fragile e dal difficile Pt_2 vissuto, risultata incapace di prendersi cura di sé stessa e dei figli e che, oltre ad essere madre di DA AN, portatrice di difficoltà che richiedevano cure e attenzioni particolari, era in stato di gravidanza, in at- tesa di due gemelli.
13. Nel giugno del 2021 la era stata vista vagabondare, chieden- Pt_2 do cibo per i figli e prodotti per l'infanzia, che il padre dei minori non era in grado di procurare. Giacché l'appellante veniva rinvenuta in condizioni di degrado fisico, peraltro segnalate anche dai medici ospedalieri che ne seguivano la gravidanza, il Tribunale per i minorenni ne disponeva il collo- camento in comunità insieme alla figlia , della quale Persona_1 gli operatori constatavano il carente sviluppo psicofisico non in linea con l'età anagrafica, l'incapacità di reggersi in piedi, e la mancata sottoposi- zione alle vaccinazioni obbligatorie.
14. A seguito della nascita dei gemelli e , avvenuta ad ago- CP_5 CP_4 sto del 2021, anche questi ultimi venivano collocati nella medesima strut- tura.
15. Nel corso della permanenza in comunità, gli operatori evidenziavano il comportamento distratto e non accudente di entrambi i genitori, tanto che il padre durante le visite si limitava a salutare i figli senza mostrare reale interesse nei loro confronti e la coppia spesso chiedeva di allonta- narsi dalla comunità senza i bambini. Tale stato di disinteresse culminava, nel mese di febbraio del 2022, nella scelta della di lasciare la co- Pt_2 munità per ricongiungersi con il presso la loro abitazione di Vil- Pt_1 labate, ragione per la quale i minori venivano collocati presso altra strut- tura più adatta alle loro esigenze.
16. Nelle varie relazioni del consultorio familiare che si sono susseguite nel tempo è stato evidenziato come la coppia sia rimasta del tutto incon- sapevole rispetto alle ragioni che avevano indotto l'istituzionalizzazione dei figli oltre che incapace di comprenderne i bisogni primari, al punto tale da non manifestare alcuna volontà di modificare i propri stili di vita ed educativi (cfr. relazione 17/02/2022).
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 13 17. In particolare, la , descritta come una persona molto fragile Pt_2 con un vissuto pesante e doloroso, orfana sin da tenera età e che aveva trascorso molto tempo in comunità, ricorrendo anche all'ospitalità della Missione Speranza e Carità fondata dal missionario AG NT, appariva estremamente bisognosa di sostegno in ragione delle gravi difficoltà a svolgere la funzione materna, definita come precaria e fragile.
18. La coppia veniva descritta come priva di risorse emotivo-cognitive utili a consentire loro di intraprendere utilmente un percorso terapeutico, al punto che le successive relazioni del consultorio familiare (cfr. relazione del 24/06/2022) evidenziavano l'inutilità di proseguire l'intervento di sup- porto a sostegno del nucleo familiare, sia per insufficienza di risorse emo- tive e cognitive, sia per la mancanza di una convinta e fattiva collabora- zione della coppia, dovendosi ritenere che la prosecuzione del percorso fosse sterile ed improduttiva.
19. Nel mese di giugno del 2022 gli operatori della Comunità “Il Piccolo Principe” dove i minori erano stati ricoverati a seguito della decisione del- la madre di allontanarsi dall'originaria struttura che accoglieva il nucleo, davano atto del fatto che la minore , cui era stato Persona_1 diagnosticato un ritardo globale dello sviluppo, associato a tratti dismorfi- ci, con necessità di un trattamento logopedico dopo l'ingresso in comuni- tà, grazie alle cure e alle stimolazioni ricevute aveva acquisito una maggio- re sicurezza e capacità di controllo e coordinazione dei passi. Analoghi progressi erano stati registrati anche per il piccolo mentre lo stato CP_5 di salute di si presentava più precario, con uno sviluppo non con- CP_4 sono all'età e scarse capacità linguistiche, a causa di una neurofibromatosi di origine genetica ereditata dal ramo materno, diagnosticata a seguito di una consulenza genetica.
20. Sentiti dal Tribunale per i Minorenni, in data 06/07/2022, sia il CP_8
[... che la dichiaravano la loro opposizione all'eventuale adozione Pt_2 dei figli e al loro affidamento temporaneo ad un'altra famiglia, ribadendo la volontà di volersi prendere personalmente cura dei bambini, senza tut- tavia manifestare un minimo di progettualità e di capacità di comprende- re le ragioni per cui era stato avviato il procedimento.
21. Entrambi dichiaravano di aver preso in affitto una casa a Palermo, di essere percettori di reddito di cittadinanza e che il aveva trovato Pt_1 lavoro come gommista. Dal colloquio, tuttavia, emergeva che gli odierni appellanti non avevano alcuna consapevolezza del reale stato di salute dei figli, tanto che il padre riteneva che le loro condizioni fossero buone ad eccezione di un piccolo ritardo nella crescita.
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 13 22. La appariva assai dimessa e poco curata, non sapeva che Pt_2 [...]
fosse seguita da un neuropsichiatra infantile e non era in Controparte_3 grado di ricordare la data di nascita dei figli gemelli e , ne- CP_5 CP_4 gava di aver abbandonato i figli in comunità, precisando di aver attraver- sato solo un momento difficile a seguito della nascita dei gemelli.
23. Durante il lungo periodo di osservazione della coppia genitoriale, no- nostante i numerosi tentativi di supporto, non si è registrato alcun miglio- ramento significativo. I servizi sociali di Villabate, che hanno monitorato costantemente la situazione, hanno riferito che i genitori, pur incontrando regolarmente i figli, non sono mai riusciti a relazionarsi adeguatamente con loro. Il padre si limitava a restare seduto in un angolo tenendo Per_5 stino in braccio, mentre la madre, anch'essa incapace di interagire con i figli, ha sempre manifestato una preferenza quasi esclusiva per ER
. Quest'ultima, pur apparendo contenta di incontrare la madre,
[...] se ne separava con estrema serenità al termine di ogni incontro. I gemelli, invece, non ricevevano sufficiente attenzione dalla madre (cfr. verbali del 06/06/2022 e del 14/09/2022). Inoltre, gli operatori hanno verificato che anche la nuova abitazione trovata dalla coppia non fosse idonea ad acco- gliere tre bambini piccoli.
24. Il Tribunale per i Minorenni di Palermo, dunque, all'esito di una scru- polosa ricostruzione dell'attività istruttoria svolta, ha accertato la irrever- sibile condizione di abbandono in cui versano i minori, a causa delle gravi e specifiche carenze nelle competenze genitoriali degli odierni appellanti, che impediscono loro di prendersi cura dei figli minori in maniera adegua- ta, segnalando altresì l'assenza di una rete familiare in grado di supportarli o di sostituirsi agli stessi.
25. Il provvedimento impugnato, nel riferire le gravi e prolungate carenze di cure dei minori da parte dei genitori, ha evidenziato come la coppia
[...] si sia mostrata totalmente priva di una visione adeguata Parte_3 della realtà, incapace di comprendere e riconoscere i bisogni emotivi dei figli e superficiale rispetto agli effetti che le loro carenze di cura potessero avere sulla prole. La gravità delle carenze, la mancanza di alcuna consape- volezza delle stesse e la assoluta assenza di risorse personali dei genitori hanno indotto gli operatori del Consultorio familiare cui la coppia era sta- ta affidata a sospendere ogni percorso di recupero, in considerazione dell'incapacità dimostrata dalle parti di recuperare adeguate competenze genitoriali e rilevando come un ritorno dei minori con i genitori avrebbe compromesso il loro percorso evolutivo. I minori, infatti, grazie al soste- gno degli operatori incaricati hanno recuperato i ritardi dovuti alla lunga situazione di incuria cui erano stati sottoposti mentre i genitori, dal canto
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 13 loro, non hanno in alcun modo saputo beneficiare del percorso di soste- gno alla genitorialità che era stato loro offerto rendendo di fatto inutile e incompatibile con i bisogni dei minori la prosecuzione di ulteriori interven- ti di sostegno alla genitorialità.
26. Sul punto, va comunque rilevato, che, secondo l'orientamento costan- te della Corte di Cassazione, «il ricorso alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore è consentito solo in presenza di fatti gravi, indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono es- sere specificamente dimostrati in concreto, senza possibilità di dare in- gresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure espressi da esperti della materia, non basati su precisi elementi fattuali idonei a dimo- strare un reale pregiudizio per il figlio e di cui il giudice di merito deve dare conto.» (così Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7391 del 14/04/2016).
27. In particolare, poi, «il prioritario diritto dei minori a crescere nell'ambi- to della loro famiglia di origine non esclude la pronuncia della dichiarazio- ne di adottabilità quando, nonostante l'impegno profuso dal genitore per superare le proprie difficoltà personali e genitoriali, permanga tuttavia la sua incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli, e non risulti possibile prevedere con certezza l'adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l'esigenza dei minori di poter consegui- re una equilibrata crescita psico-fisica» (così Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16357 del 21/06/2018).
28. Parimenti deve però rilevarsi che la Corte E.D.U., in più occasioni (cf. Per_ sent. del 21/1/2014, c. Italia, e sent. del 13/10/2015, S.H. c. Italia), ha ribadito che le autorità statuali devono adottare tutte le misure con- crete per permettere al fanciullo di vivere con i genitori biologici ed ha esplicitamente affermato che è necessario preservare il legame tra i geni- tori biologici ed il minore anche quando siano accertate condizioni di par- ziale compromissione della idoneità genitoriale, ma non sia emersa una situazione di abbandono morale e materiale e risulti corrispondente all'in- teresse preminente del minore la conservazione di tale legame.
29. Per tale ragione, questa Corte, al fine di valutare le ragioni prospettate dagli odierni appellanti, approfondendo ulteriormente l'istruttoria già espletata nel processo di primo grado, ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio, specificamente volta alla valutazione delle capacità genitoriali della coppia , delle loro potenzialità di sviluppo e della Parte_3 possibile individuazione di eventuali idonei percorsi di sostegno, i cui esiti sono riepilogati nella relazione a firma della dr.ssa deposita- Persona_7 ta in data 10/12/2024.
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 13 30. All'esito di un esame approfondito e di valutazioni diagnostiche for- mulate attraverso colloqui individuali e di coppia e mediante il ricorso ad appositi test psico-diagnostici di valutazione delle capacità genitoriali, il consulente tecnico dell'ufficio ha, preliminarmente evidenziato che “la posizione assunta da entrambi nel corso degli incontri è risultata estre- mamente rigida e preclusa ad ogni forma di riflessione e di confronto au- tentico sulle problematiche familiari….gli stessi hanno mantenuto un'impenetrabile resistenza nel riattraversare criticamente i propri atteg- giamenti e comportamenti genitoriali”.
31. In particolare, la colpisce per “il suo atteggiamento inespres- Pt_2 sivo, amimico, pietrificato, il suo sguardo del tutto assente, opaco, la sua incapacità di interagire con gli sguardi, un'immobilità che lascia intuire una storia di grande sofferenza che sembra essersi tradotta in rassegna- zione e passività….è emersa nella madre una condizione depressiva piutto- sto significativa e l'incapacità assoluta della donna di esprimere bisogni e vissuti personali. La signora non è riuscita ad utilizzare lo spazio Pt_2 offerto dalla ctu per esprimersi, per parlare dei figli;
qualche accenno sol- tanto a . Inoltre, presenta un funzionamento del pensiero che ER appare, a tratti, disorganizzato e confuso;
manifesta, infatti, una notevole difficoltà a rintracciare i nessi tra gli eventi della sua vita, che spesso tende a sovrapporre sul piano temporale. A ciò si aggiunge una condizione di to- tale isolamento, priva di qualsivoglia rete familiare e/o sociale, tanto da fare affidamento esclusivo al compagno al quale risulta dipendere sotto ogni punto di vista”.
32. Il invece per quanto all'apparenza collaborativo ha offerto Pt_1 una narrazione ”estremamente rigida, carica di diffidenza e mistificatoria, non riuscendo ad aprire un minimo spazio per rivedere, attraverso altre chiavi di lettura, il personale convincimento di aver subito soltanto “ingiu- stizie” e per ricercare/confrontarsi sulle possibili soluzioni e strategie volte a migliorare la situazione familiare…..possiede un pensiero acritico e qua- lunquistico e che non é minimamente disponibile a confrontarsi sui reali problemi che hanno determinato l'allontanamento dei figli e la successiva decisione di porli in stato di adottabilità.”.
33. Rispetto alla relazione di coppia continua ad emergere un comporta- mento delegante del nei confronti della compagna nella gestione Pt_1 della prole che non tiene conto delle difficoltà rappresentate dalla Pt_4
[.
in sede di colloqui con la CTU, specie per quanto riguarda la gestione del figlio maggiore del , . Pt_1 Per_4
34. L'accurata osservazione effettuata dalla consulente dell'ufficio, ha
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 13 condotto ad accertare che “i signori e Parte_1 Parte_2 non sono in grado di provvedere all'educazione e alla crescita dei figli
[...]
, e poiché incapaci di assicurare loro Controparte_3 CP_4 CP_5 quanto è materialmente e spiritualmente necessario per uno sviluppo ar- monico, equilibrato e sereno, né a soddisfare il livello di cura minimo, al di sotto del quale, la qualità di vita dei minori sarebbe irrimediabilmente compromessa“.
35. La coppia, infatti, si è dimostrata incapace di elaborare qualsiasi mi- nimo processo di cambiamento, non riconoscendo alcuna quota di re- sponsabilità rispetto all'allontanamento dei figli, che entrambi vivono acri- ticamente come un'ingiustizia perpetrata nei loro confronti da parte delle istituzioni.
36. La consulente dell'ufficio prosegue rilevando che la capacità genitoria- le della coppia è rimasta limitata alla mera procreazione biologica e che “I signori , incontratisi verosimilmente su di una limitatezza Persona_8 culturale e affettiva e per soddisfare bisogni personali elementari, sem- brano aver fondato un'unione che non ha permesso loro di crescere in termini emotivi e affettivi, né come individui, né come coppia coniugale e genitoriale e, dunque, di creare un progetto familiare consapevole;
non possedendo, peraltro, alcuna capacità progettuale e di auto- determinazione, entrambi in balia degli eventi, di cui non riescono mai a darsi alcuna spiegazione, sembrano avere impostato la loro esistenza esclusivamente sul desolante presente, sui bisogni legati alla sopravviven- za. Benché entrambi esprimano un'affettività primitiva ed istintuale che li lega ai figli, ciò non appare sufficiente, come già detto, per garantire, sep- pure a livello minimo, il soddisfacimento dei bisogni materiali, emotivo- affettivi, pedagogici dei minori, presupposto indispensabile per sostenere adeguatamente il loro percorso di crescita e per favorire l'espressione e la completa liberazione del loro potenziale evolutivo.”.
37. Il consulente tecnico dell'ufficio ha, poi, ulteriormente evidenziato che
“non essendo i signori e minimamente coscienti delle Pt_1 Pt_2 personali carenze, non sembra che la funzione genitoriale possa andare incontro a funzionali ed efficaci modificazioni…. Invero, nessuno dei due è sembrato capace di svolgere il ruolo e la funzione genitoriale in modo da facilitare la costruzione dei legami di attaccamento e dei sentimenti di si- curezza nei figli e di facilitare e sostenere il processo di individuazione di sé. Inoltre, non sono nemmeno minimamente consapevoli degli handicap di cui sono portatori sia (affetta da un ritardo globale Persona_1 dello sviluppo in soggetto con tratti dismorfici) che (affetto da CP_4 una neurofibromatosi di origine genetica derivante dalla madre). Ed anco-
Corte di Appello di Palermo pag. 10 di 13 ra, colpisce che per la signora sembra esistere soltanto Pt_2 ER
, come se i gemelli non occupassero alcuno spazio nella sua
[...] mente.”.
38. Alla luce delle considerazioni svolte la consulente dell'ufficio ha, dun- que, concluso che “non vi sono i presupposti, in tempi compatibili con l'interesse dei minori, per un recupero da parte dei predetti genitori, non essendo gli stessi in possesso di adeguate competenze genitoriali, né di raggiungerle attraverso un intervento di sostegno e/o aiuto.”.
39. La coppia genitoriale, infatti, ha dimostrato significative difficoltà nel riconoscere i bisogni evolutivi dei figli e i colloqui effettuati hanno eviden- ziato una scarsa possibilità di crescita dell'attitudine genitoriale degli odierni appellanti, specie ove si consideri che le carenze riscontrate non dipendono da circostanze di natura transitoria.
40. Le considerazioni precedentemente svolte, dunque, danno piena con- tezza della sussistenza di incolmabili carenze nelle capacità genitoriali de- gli odierni appellanti, che non sono migliorabili entro tempi ragionevoli, o comunque compatibili con le esigenze di cura dei minori, sia per la loro gravità che per la persistente negazione, da parte della coppia, di tali ca- renze.
41. Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico dell'ufficio, peral- tro, rappresentano l'ultimo elemento di una lunga e approfondita istrut- toria già in precedenza condotta dal Tribunale per i Minorenni di Palermo, che ha attestato il fatto che la minore , in occasione Persona_1 dell'inserimento in comunità si presentava in stato di grave incuria, depri- vata dal punto di vista alimentare e con ritardi nello sviluppo psicomotorio e nel linguaggio certamente riconducibili alle gravi carenze subite.
42. A ciò deve aggiungersi che le riferite conclusioni cui è giunto il consu- lente tecnico dell'ufficio, frutto di una accurata osservazione diagnostica e di considerazioni lineari e coerenti, che trovano pieno riscontro nel lungo iter dell'istruttoria svolta, non sono state smentite dagli appellanti, che non hanno formulato, al riguardo, alcuna osservazione critica all'elaborato peritale.
43. Il lungo periodo di osservazione e i numerosi provvedimenti adottati dal Tribunale per i Minorenni sin dal 2021 dimostrano chiaramente l'adozione di tutte le misure possibili per salvaguardare il rapporto tra gli odierni appellanti ed i figli e per consentire loro di recuperare le proprie capacità genitoriali.
44. Il lungo iter del presente procedimento e di quello che lo ha precedu-
Corte di Appello di Palermo pag. 11 di 13 to dimostra, infatti, in modo evidente tutti i tentativi posti in essere e tutti gli strumenti attivati per sostenere il nucleo familiare e consentire il recu- pero delle competenze genitoriali da parte della coppia / doven- Pt_1 dosi escludere la presenza di un nucleo familiare allargato dotato di risor- se utili a sorreggere i genitori biologici nel loro compito di cura.
45. Con specifico riferimento, poi, alla possibilità di prevedere un percorso di affidamento etero familiare va, innanzitutto, evidenziato come tale ipo- tesi sia stata espressamente rifiutata dalla coppia, nel corso della loro au- dizione svoltasi in data 06/07/2022, salvo poi gli stessi avere manifestato una diversa volontà con la proposizione dell'atto di appello.
46. Sul punto occorre precisare che l'affidamento etero-familiare, per sua natura, si configura quale misura temporanea, la cui funzione è quella di dare soluzione ad una situazione transitoria di difficoltà o di disa- gio familiare, al fine di consentire il rientro dei minori all'interno della fa- miglia di origine.
47. Tuttavia, non può non rilevarsi come, nel caso di specie, non sussisto- no né la transitorietà della situazione di difficoltà riscontrata, né tanto- meno la possibilità di stimare un tempo ragionevole di miglioramento del- la situazione.
48. Tale percorso, dunque, non appare suscettibile di essere concreta- mente praticato con riferimento ai minori in considerazione del- Pt_1 le gravissime carenze riscontrate con riferimento alle competenze genito- riali del nucleo familiare di origine e della oggettiva impossibilità di un loro recupero in tempi brevi, con la conseguenza che l'affidamento etero fami- liare, ove disposto, rischierebbe di essere snaturato in una sorta di ado- zione mascherata, come correttamente già affermato dal Tribunale per i Minorenni di Palermo.
49. Le considerazioni sin qui svolte conducono, pertanto, a rigettare l'appello proposto e a confermare la sentenza impugnata.
50. Tenuto conto della natura del presente procedimento si ritengono sussistere le gravi ed eccezionali ragioni previste dall'art. 92 c.p.c., nel te- sto risultante a seguito della parziale declaratoria di illegittimità costitu- zionale pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del 7/3- 19/4/2018, che consentono a questa Corte di dichiarare integralmente compensate le spese processuali tra le parti.
51. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di prov- vedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi-
Corte di Appello di Palermo pag. 12 di 13 cato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
• rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 con ricorso del 27/12/2023, avverso la sentenza n. 60000005 pronun- ciata dal Tribunale per i Minorenni di Palermo in data 27/10/2023 all'esito del procedimento iscritto al N.R.G. 6000007/2022 Minorenni- Unica;
• compensa tra le parti le spese processuali del presente grado di giudi- zio;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera del- la parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 26/03/2025 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino.
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