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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 11/03/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta ai n. 580/2022 R.G. promossa
DA
( ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Antonio Cunsolo
Appellante
CONTRO
- ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Maria Rosaria Battiato
Appellato
OGGETTO: Disoccupazione agricola
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al tribunale del lavoro di Catania Parte_1
conveniva in giudizio l' e allegava di avere lavorato, quale bracciante agricolo, CP_1
alle dipendenze della ditta “Triscari Calogero” per n. 3 giornate nel 2019 e n. 102 giornate nel 2020 e che, nonostante ne avesse diritto e ne avesse fatto regolare richiesta, non aveva percepito relativamente all'anno 2020, l'indennità di disoccupazione agricola e gli assegni familiari spettanti. L'agenzia di Paternò dell' aveva comunicato il rigetto dell'istanza, così motivando il diniego CP_1
“reiezione domanda: iscritto come lavoratore non agricolo”. Tale diniego era errato in quanto il ricorrente non era iscritto ad altra cassa o ente previdenziale e, avendo prestato le giornate lavorative indicate aveva diritto all'indennità di disoccupazione agricola.
Il Tribunale, con sentenza n. 1309 del 6 aprile 2022, rigettava il ricorso proposto in quanto l' aveva documentalmente provato che per tutto il 2020 CP_1
l'attuale appellante era stato titolare di una ditta individuale omonima esercente attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali. L'esercizio di tale attività, era incompatibile con la pretesa dell'indennità di disoccupazione richiesta, a norma dell'art. 2 del DPR 1049/1970.
Avverso la sentenza proponeva appello , con ricorso Parte_1
depositato il 5 luglio 2022. Resisteva al gravame l'istituto previdenziale.
La causa è stata posta in decisione in data 13.2.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza per avere ritenuto ammissibile la nuova motivazione del diniego della domanda di disoccupazione non indicata nel provvedimento di rigetto e introdotta con la memoria di costituzione, dove per la prima volta l' integrava la motivazione CP_1
del rigetto aggiungendo che l'istanza di disoccupazione agricola era stata respinta perché “il ricorrente è risultato iscritto come lavoratore autonomo non agricolo fino
a marzo 2021: infatti il ricorrente è stato titolare di una partita iva per costruzioni residenziali fino al 09.02.2021.
Nel provvedimento originario il rigetto dell'istanza era motivato dalla iscrizione dell'odierno appellante ad altra cassa e aveva dimostrato, Pt_1
attraverso la produzione del provvedimento di cancellazione dalla gestione previdenziale artigiani “con effetto dal 01.04.2016”, che l'unico presupposto su cui si fondava il provvedimento di diniego dell' era in realtà del tutto inesistente. CP_1
L'asserito impedimento costituito dalla titolarità della partita IVA costituiva un allegazione nuova. Il ricorrente aveva chiesto un rinvio chiedendo di essere autorizzato a produrre documentazione volta a provare l'infondatezza della motivazione aggiunta, qualora il giudice avesse ritenuto ammissibile l'integrazione della motivazione. Il giudice aveva rinviato senza pronunciarsi sull'istanza. Sulla base di quanto sopra esposto, il giudice di primo grado, avrebbe dovuto (come non è avvenuto), dunque, accogliere senz'altro il ricorso e non avrebbe dovuto basare la propria decisione sulla motivazione aggiunta al provvedimento.
1.2.Con il secondo motivo di gravame l'appellante contesta la sentenza impugnata per violazione dell'art. 2 del D.P.R. n. 1049/1970 e violazione dei principi in materia di onere della prova. L' aveva unicamente dimostrato che CP_1
l'odierno appellante, nell'anno 2020, era titolare di partita iva, peraltro inattiva.
Il primo giudice applicando erroneamente l'art. 2 del DPR 1049/1970 aveva concluso che “l'esercizio di tale attività, a prescindere dall'iscrizione del ricorrente negli elenchi degli OTD, è incompatibile con la riscossione dell'indennità di disoccupazione richiesta”. Inoltre, da un'attenta lettura del menzionato articolo si rileva come il diritto all'indennità di disoccupazione è negato ai “lavoratori che esercitano, in via normale o prevalente, attività agricola o non agricola di carattere autonomo od associato”.
Il primo giudice aveva erroneamente ritenuto sufficiente, ai fini del rigetto del ricorso, la mera titolarità di partita IVA senza tenere in alcun modo in considerazione la circostanza che l' (sul quale gravava l'onere della prova) non CP_1
avesse in alcun modo dimostrato quale fosse l'attività prevalente svolta da
Parte_1
1.3.Con il terzo motivo di gravame l'appellante contesta la sentenza impugnata per violazione dei principi in tema di nuove produzioni documentali rese necessarie a seguito delle difese svolte dall' . CP_1 Deduce che, il primo giudice non autorizzando alla nuova Parte_1
produzione documentale, resasi necessaria a seguito della nuova integrazione giudiziale della motivazione del rigetto fornita dall' , aveva impedito CP_1
all'odierno appellante di dimostrare che l'unica attività svolta nell'anno 2020 era quella di operaio agricolo.
Richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui è consentita la produzione documentale successiva quando sia giustificata dall'evolversi della vicenda processuale nel tempo successivo al ricorso ed alla memoria di costituzione
…fermo restando che tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ove indispensabili ai fini della decisione della causa” (Cass. civ.
Sez. lavoro, Sent. 9-10-2019, n. 25346).
2.1.La censura relativa all'inammissibilità della motivazione del diniego formulata dall'ente con la memoria di costituzione in primo grado è infondata.
Innanzitutto, ritiene il collegio che la motivazione indicata nella memoria di costituzione (il ricorrente è stato titolare di partita iva per costruzioni residenziali fino al 09.02.2021), costituisca una integrazione di quella indicata nel provvedimento di reiezione (iscritto come lavoratore autonomo non agricolo); in ogni caso deve ritenersi ammissibile l'indicazione nella memoria di costituzione di un'ulteriore ragione ostativa all'accoglimento della domanda, a seguito della quale, tuttavia, il ricorrente deve essere autorizzato a spiegare le proprie difese ed eventualmente a produrre documentazione.
2.2. E' pacifico che l'odierno appellante sia stato iscritto negli elenchi dei braccianti agricoli per l'anno 2019 per 3 giornate e per l'anno 2020 per 102 giornate e che abbia effettivamente prestato l'attività di bracciante agricolo.
Il rigetto della prestazione è fondato sulla circostanza che Parte_1
nell'anno in questione era titolare di partita IVA per costruzioni residenziali.
L'art. 2 della legge n. 1049/1970 dispone: “I lavoratori che esercitano, in via normale o prevalente, attività agricola o non agricola di carattere autonomo od associato, non hanno diritto all'indennità di disoccupazione anche se iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
Sono in ogni caso considerati esercenti le attività di cui al primo comma, i lavoratori iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti, rispettivamente ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni, della legge 4 luglio 1959, n. 463, e della legge 22 luglio
1966, n. 613”.
L'iscrizione indicata dal comma 2, osserva il collegio, è di per sé ostativa al godimento dell'indennità di disoccupazione agricola, a prescindere dal carattere dell'attività svolta. Nel caso in esame è pacifico che l'impresa artigiana di cui era titolare è stata cancellata nel 2016. Parte_1
Invece, con riferimento allo svolgimento di attività autonoma, agricola o non agricola, di cui al comma 1 l'impedimento sussiste soltanto quando tale attività è svolta “in via normale o prevalente”.
La mera titolarità della partita IVA non è sufficiente a escludere il diritto all'indennità di disoccupazione agricola ma occorre accertare se l'attività autonoma sia effettiva e abituale o prevalente rispetto a quella di bracciante agricolo.
Nel caso in esame l' si è limitato a produrre la documentazione CP_1
dell'anagrafe tributaria che attesta l'apertura della partita IVA, ma tale elemento da solo non è sufficiente a impedire il godimento della indennità di disoccupazione agricola.
L'appellante ha allegato che la partita IVA è inattiva e che non svolge alcuna attività di lavoro autonomo. Il collegio ha autorizzato l'appellante a produrre la documentazione offerta in primo grado, relativa ai redditi percepiti nell'anno 2020 e lo stesso ha documentato che l'unico reddito percepito da attività lavorativa nell'anno 2020 è costituito dal reddito da lavoro dipendente agricolo. Non vi sono redditi da attività autonoma ma perdite. L'unico ricavo ammonta a € 840,00, gli altri elementi positivi sono costituiti da plusvalenze patrimoniali, peraltro inferiori alle perdite complessive. A fronte di tale produzione documentale deve ritenersi provato che lo svolgimento dell'attività di impresa nell'anno non avesse carattere normale o prevalente , come richiesto dalla norma.
2.3. L'appello deve essere accolto e l' deve essere condannato a pagare CP_1
in favore di l'indennità di disoccupazione agricola per Parte_1
l'anno 2020 in conseguenza dello svolgimento di 102 giornate di lavoro come bracciante agricolo e l'assegno per il nucleo familiare richiesto per il quale l'ente non ha proposto alcuna specifica contestazione.
Le spese di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del difensore che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e per l'effetto condanna l a pagare in favore di CP_1
l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2020 Parte_1
dovuta per lo svolgimento di 102 giornate di lavoro come bracciante agricolo e gli assegni familiari, condanna l a pagare in favore di le spese CP_1 Parte_1
processuali di entrambi i gradi che liquida per il primo grado in € 1500,00 e per il secondo grado in € 1600,00 oltre rimborso spese generali, Cpa e IVA disponendo la distrazione in favore del difensore.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 13.2.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Valeria Di Stefano dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta ai n. 580/2022 R.G. promossa
DA
( ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Antonio Cunsolo
Appellante
CONTRO
- ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Maria Rosaria Battiato
Appellato
OGGETTO: Disoccupazione agricola
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al tribunale del lavoro di Catania Parte_1
conveniva in giudizio l' e allegava di avere lavorato, quale bracciante agricolo, CP_1
alle dipendenze della ditta “Triscari Calogero” per n. 3 giornate nel 2019 e n. 102 giornate nel 2020 e che, nonostante ne avesse diritto e ne avesse fatto regolare richiesta, non aveva percepito relativamente all'anno 2020, l'indennità di disoccupazione agricola e gli assegni familiari spettanti. L'agenzia di Paternò dell' aveva comunicato il rigetto dell'istanza, così motivando il diniego CP_1
“reiezione domanda: iscritto come lavoratore non agricolo”. Tale diniego era errato in quanto il ricorrente non era iscritto ad altra cassa o ente previdenziale e, avendo prestato le giornate lavorative indicate aveva diritto all'indennità di disoccupazione agricola.
Il Tribunale, con sentenza n. 1309 del 6 aprile 2022, rigettava il ricorso proposto in quanto l' aveva documentalmente provato che per tutto il 2020 CP_1
l'attuale appellante era stato titolare di una ditta individuale omonima esercente attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali. L'esercizio di tale attività, era incompatibile con la pretesa dell'indennità di disoccupazione richiesta, a norma dell'art. 2 del DPR 1049/1970.
Avverso la sentenza proponeva appello , con ricorso Parte_1
depositato il 5 luglio 2022. Resisteva al gravame l'istituto previdenziale.
La causa è stata posta in decisione in data 13.2.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza per avere ritenuto ammissibile la nuova motivazione del diniego della domanda di disoccupazione non indicata nel provvedimento di rigetto e introdotta con la memoria di costituzione, dove per la prima volta l' integrava la motivazione CP_1
del rigetto aggiungendo che l'istanza di disoccupazione agricola era stata respinta perché “il ricorrente è risultato iscritto come lavoratore autonomo non agricolo fino
a marzo 2021: infatti il ricorrente è stato titolare di una partita iva per costruzioni residenziali fino al 09.02.2021.
Nel provvedimento originario il rigetto dell'istanza era motivato dalla iscrizione dell'odierno appellante ad altra cassa e aveva dimostrato, Pt_1
attraverso la produzione del provvedimento di cancellazione dalla gestione previdenziale artigiani “con effetto dal 01.04.2016”, che l'unico presupposto su cui si fondava il provvedimento di diniego dell' era in realtà del tutto inesistente. CP_1
L'asserito impedimento costituito dalla titolarità della partita IVA costituiva un allegazione nuova. Il ricorrente aveva chiesto un rinvio chiedendo di essere autorizzato a produrre documentazione volta a provare l'infondatezza della motivazione aggiunta, qualora il giudice avesse ritenuto ammissibile l'integrazione della motivazione. Il giudice aveva rinviato senza pronunciarsi sull'istanza. Sulla base di quanto sopra esposto, il giudice di primo grado, avrebbe dovuto (come non è avvenuto), dunque, accogliere senz'altro il ricorso e non avrebbe dovuto basare la propria decisione sulla motivazione aggiunta al provvedimento.
1.2.Con il secondo motivo di gravame l'appellante contesta la sentenza impugnata per violazione dell'art. 2 del D.P.R. n. 1049/1970 e violazione dei principi in materia di onere della prova. L' aveva unicamente dimostrato che CP_1
l'odierno appellante, nell'anno 2020, era titolare di partita iva, peraltro inattiva.
Il primo giudice applicando erroneamente l'art. 2 del DPR 1049/1970 aveva concluso che “l'esercizio di tale attività, a prescindere dall'iscrizione del ricorrente negli elenchi degli OTD, è incompatibile con la riscossione dell'indennità di disoccupazione richiesta”. Inoltre, da un'attenta lettura del menzionato articolo si rileva come il diritto all'indennità di disoccupazione è negato ai “lavoratori che esercitano, in via normale o prevalente, attività agricola o non agricola di carattere autonomo od associato”.
Il primo giudice aveva erroneamente ritenuto sufficiente, ai fini del rigetto del ricorso, la mera titolarità di partita IVA senza tenere in alcun modo in considerazione la circostanza che l' (sul quale gravava l'onere della prova) non CP_1
avesse in alcun modo dimostrato quale fosse l'attività prevalente svolta da
Parte_1
1.3.Con il terzo motivo di gravame l'appellante contesta la sentenza impugnata per violazione dei principi in tema di nuove produzioni documentali rese necessarie a seguito delle difese svolte dall' . CP_1 Deduce che, il primo giudice non autorizzando alla nuova Parte_1
produzione documentale, resasi necessaria a seguito della nuova integrazione giudiziale della motivazione del rigetto fornita dall' , aveva impedito CP_1
all'odierno appellante di dimostrare che l'unica attività svolta nell'anno 2020 era quella di operaio agricolo.
Richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui è consentita la produzione documentale successiva quando sia giustificata dall'evolversi della vicenda processuale nel tempo successivo al ricorso ed alla memoria di costituzione
…fermo restando che tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ove indispensabili ai fini della decisione della causa” (Cass. civ.
Sez. lavoro, Sent. 9-10-2019, n. 25346).
2.1.La censura relativa all'inammissibilità della motivazione del diniego formulata dall'ente con la memoria di costituzione in primo grado è infondata.
Innanzitutto, ritiene il collegio che la motivazione indicata nella memoria di costituzione (il ricorrente è stato titolare di partita iva per costruzioni residenziali fino al 09.02.2021), costituisca una integrazione di quella indicata nel provvedimento di reiezione (iscritto come lavoratore autonomo non agricolo); in ogni caso deve ritenersi ammissibile l'indicazione nella memoria di costituzione di un'ulteriore ragione ostativa all'accoglimento della domanda, a seguito della quale, tuttavia, il ricorrente deve essere autorizzato a spiegare le proprie difese ed eventualmente a produrre documentazione.
2.2. E' pacifico che l'odierno appellante sia stato iscritto negli elenchi dei braccianti agricoli per l'anno 2019 per 3 giornate e per l'anno 2020 per 102 giornate e che abbia effettivamente prestato l'attività di bracciante agricolo.
Il rigetto della prestazione è fondato sulla circostanza che Parte_1
nell'anno in questione era titolare di partita IVA per costruzioni residenziali.
L'art. 2 della legge n. 1049/1970 dispone: “I lavoratori che esercitano, in via normale o prevalente, attività agricola o non agricola di carattere autonomo od associato, non hanno diritto all'indennità di disoccupazione anche se iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
Sono in ogni caso considerati esercenti le attività di cui al primo comma, i lavoratori iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti, rispettivamente ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni, della legge 4 luglio 1959, n. 463, e della legge 22 luglio
1966, n. 613”.
L'iscrizione indicata dal comma 2, osserva il collegio, è di per sé ostativa al godimento dell'indennità di disoccupazione agricola, a prescindere dal carattere dell'attività svolta. Nel caso in esame è pacifico che l'impresa artigiana di cui era titolare è stata cancellata nel 2016. Parte_1
Invece, con riferimento allo svolgimento di attività autonoma, agricola o non agricola, di cui al comma 1 l'impedimento sussiste soltanto quando tale attività è svolta “in via normale o prevalente”.
La mera titolarità della partita IVA non è sufficiente a escludere il diritto all'indennità di disoccupazione agricola ma occorre accertare se l'attività autonoma sia effettiva e abituale o prevalente rispetto a quella di bracciante agricolo.
Nel caso in esame l' si è limitato a produrre la documentazione CP_1
dell'anagrafe tributaria che attesta l'apertura della partita IVA, ma tale elemento da solo non è sufficiente a impedire il godimento della indennità di disoccupazione agricola.
L'appellante ha allegato che la partita IVA è inattiva e che non svolge alcuna attività di lavoro autonomo. Il collegio ha autorizzato l'appellante a produrre la documentazione offerta in primo grado, relativa ai redditi percepiti nell'anno 2020 e lo stesso ha documentato che l'unico reddito percepito da attività lavorativa nell'anno 2020 è costituito dal reddito da lavoro dipendente agricolo. Non vi sono redditi da attività autonoma ma perdite. L'unico ricavo ammonta a € 840,00, gli altri elementi positivi sono costituiti da plusvalenze patrimoniali, peraltro inferiori alle perdite complessive. A fronte di tale produzione documentale deve ritenersi provato che lo svolgimento dell'attività di impresa nell'anno non avesse carattere normale o prevalente , come richiesto dalla norma.
2.3. L'appello deve essere accolto e l' deve essere condannato a pagare CP_1
in favore di l'indennità di disoccupazione agricola per Parte_1
l'anno 2020 in conseguenza dello svolgimento di 102 giornate di lavoro come bracciante agricolo e l'assegno per il nucleo familiare richiesto per il quale l'ente non ha proposto alcuna specifica contestazione.
Le spese di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del difensore che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e per l'effetto condanna l a pagare in favore di CP_1
l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2020 Parte_1
dovuta per lo svolgimento di 102 giornate di lavoro come bracciante agricolo e gli assegni familiari, condanna l a pagare in favore di le spese CP_1 Parte_1
processuali di entrambi i gradi che liquida per il primo grado in € 1500,00 e per il secondo grado in € 1600,00 oltre rimborso spese generali, Cpa e IVA disponendo la distrazione in favore del difensore.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 13.2.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Valeria Di Stefano dott.ssa Graziella Parisi