Sentenza 25 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 25/03/2022, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/03/2022
N. 00498/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00290/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 290 del 2015, proposto da
IO FA, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Palieri, con domicilio eletto presso lo studio EL Anna Ponzo in Lecce, via Schipa n. 35;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’accertamento
del diritto del ricorrente al riconoscimento delle mansioni superiori effettivamente svolte durante il servizio per il periodo dall’1.1.1974 sino al 30.11.2000, e per la conseguente ricostruzione della carriera ai fini contributivi e previdenziali;
nonché per la condanna della Regione Puglia al pagamento delle maggiori somme dovute per le mansioni superiori svolte nel periodo 1.1.1974 - 30.11.2000, debitamente implementate di interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 marzo 2022 il dott. Nino Dello Preite;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame, il Sig. IO FA – nel premettere di essere stato assunto con effetto dal 1° luglio 1974 alle dipendenze della Regione Puglia e di essere stato inquadrato nel 4° livello retributivo e funzionale – espone di aver espletato, sin dalla data di sua assunzione, mansioni di maggiore responsabilità ed impegno rispetto a quelle, formalmente assegnate, di magazziniere, avendo svolto attività di collaborazione di segreteria e di collaborazione contabile, tecnica ed amministrativa.
1.1. Espone, altresì, che solo all’esito di apposita procedura selettiva, l’Amministrazione gli riconosceva la categoria funzionale “C” , posizione economica “C1” con decorrenza dal 1° dicembre 2000.
1.2. Ciò premesso, il ricorrente chiede che sia accertato il suo diritto al riconoscimento delle mansioni superiori effettivamente svolte durante il servizio reso nel periodo dal 01.01.1974 sino al 30.11.2000, con conseguente ricostruzione di carriera e condanna della Regione Puglia al pagamento delle maggiori somme dovutegli, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge; il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
1.3. L’Amministrazione regionale intimata, sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
1.4. All’udienza del 26 novembre 2015 è stato dato avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. della questione di difetto di giurisdizione, rilevata ex officio , e – su richiesta della difesa attorea – è stato concesso rinvio della causa ad altra data .
1.5. Dopo ulteriore rinvio, all’udienza pubblica del 16 marzo 2022 il ricorso è stato infine trattenuto in decisione.
2. Il mezzo di tutela all’esame è inammissibile per difetto di giurisdizione.
2.1. Emerge dagli atti di causa come la domanda del ricorrente sia finalizzata alla percezione del maggior trattamento retributivo corrispondente all’inquadramento nel 6° livello retributivo e funzionale, ai sensi della L.R. Puglia n. 16/1980, proprio delle mansioni superiori espletate dal giorno dell’assunzione in ruolo sino a quello del suo passaggio alla categoria “C” , posizione economica “C1” , avvenuto - come detto - in data 1° dicembre 2000.
2.2. Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cassazione Civile, Sezioni Unite, 11.7.2019, n. 18671) è ormai pacifica nell’evidenziare che, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, l’art. 69, comma 7, del D. Lgs. n. 165 del 2001, stabilisce come regola la giurisdizione del Giudice Ordinario per ogni questione che riguardi, anche parzialmente, il periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, ove risulti essere sostanzialmente unitaria la fattispecie dedotta in giudizio, residuando come eccezione la giurisdizione del Giudice Amministrativo per le sole questioni che riguardino unicamente il periodo compreso entro la data suddetta.
2.3. Ne consegue che sono devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario le controversie, come quella all’esame del Collegio, relative a differenze retributive correlate ad atti di inquadramento anteriori alla data del 30 giugno 1998, che tuttavia producano i loro effetti anche oltre tale data, atteso che il fatto costitutivo del diritto alla maggiore retribuzione è la decorrenza dell’inquadramento economico, la cui efficacia permane e si protrae nel tempo.
2.4. Sicché, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un unico inadempimento dell’amministrazione, come appunto nella specie, il protrarsi della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998, radica la giurisdizione del Giudice Ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia.
3. Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione; la mancata costituzione dell’Amministrazione intimata esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo e indica, quale plesso munito di giurisdizione, il Giudice Ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO