Sentenza 3 aprile 2002
Massime • 1
In tema di espulsione amministrativa dello straniero, il termine di dieci giorni dal deposito del ricorso avverso il decreto prefettizio, posto all'autorità giurisdizionale per provvedere sullo stesso ricorso dall'art. 13, comma nono, del D.Lgs. n. 286 del 1998, non ha, nel silenzio della norma sul punto, carattere perentorio, ma rientra nel novero di quei termini acceleratori in senso lato, la cui funzione è quella di determinare l'accelerazione delle fasi dei diversi procedimenti civili, costringendo il giudice a contenere i ritmi entro il lasso di tempo previsto, e la cui violazione è priva di sanzione diretta. Pertanto, la inosservanza di detto termine non ha effetti sul processo, ne' preclude al giudice la pronuncia tardiva del provvedimento conclusivo del processo, ma comporta la possibilità del ricorso a vie indirette per evitarne l'elusione, quali l'azione ex art. 55 cod. proc. civ., ora disciplinata dalla legge n. 117 del 1988, o lo stimolo all'esercizio dei poteri disciplinari degli organi giudiziari preposti, e, nei casi più gravi, il rimedio dell'art. 328 cod. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/04/2002, n. 4754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4754 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO CORDA - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. MASSIMO BONOMO - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MU EM, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI 113, presso l'avvocato ENRICO PIERMARTIRI, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO CHIODINI, giusta procura allegata in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
PREFETTURA DI ASCOLI PICENO, in persona del Prefetto pro tempore, MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- controricorrenti -
avverso l'ordinanza del Tribunale di ASCOLI PICENO, depositata il 02/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2001 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con decreto del 18 maggio 2000, il Prefetto di Ascoli Piceno disponeva l'espulsione del cittadino albanese MU ST, per essersi sottratto ai controlli di frontiera, in quanto proveniente da un paese sottoposto ad obbligo di visto per l'ingresso in Italia. Con provvedimento del 2 giugno 2000, il Giudice unico presso il Tribunale di Ascoli Piceno ha respinto il ricorso del MU, osservando che lo straniero non era in possesso di permesso di soggiorno.
Per la cassazione del provvedimento, il LA ha proposto ricorso per un motivo. La Prefettura di Ascoli Piceno non ha spiegato difese.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo del ricorso, il LA eccepisce la nullità del provvedimento impugnato perché emesso dopo la scadenza del termine perentorio di 10 giorni dal deposito del ricorso, stabilito dall'art. 13, comma 9^ del T.U. 286/1998.
Il ricorso è infondato.
Fin dalle prime pronunce seguite all'entrata in vigore del cod. proc. civ. del 1942, il cui art. 152 stabilisce che "i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori", questa Corte (sent. 11 ottobre 1946; 30 luglio 1951 e succ.) ne ha tratto la regola che il carattere perentorio dei termini processuali deve risultare da una previsione espressa e formale contenuta nella legge, in mancanza della quale tutti i termini si considerano ordinatori. Ha aggiunto che ove una esplicita dichiarazione al riguardo manchi, l'indole perentoria del termine può affermarsi egualmente solo se la legge disciplini gli effetti del suo inutile decorso, prevedendo espressamente a carico del soggetto tenuto ad osservarlo la sanzione della decadenza dal potere di compiere quel determinato atto (o, più in generale di un diritto o di una facoltà da esercitare nel rispetto di quel termine).
Questo regime normativo, che trova piena corrispondenza nella disposizione dell'art. 173 cod. proc. pen., per il quale anche in quel processo "i termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previstì dalla legge" (1^ comma), è già sufficiente ad escludere la natura perentoria del termine in esame posto che nell'art. 13 del T.U. (e nelle norme successive) manca una previsione in tal senso;
e che d'altra parte nessuna di dette disposizioni disciplina gli effetti del suo inutile decorso ne' vi ricollega, in particolare, la sanzione della nullità del tardivo provvedimento del Tribunale che definisce lo speciale procedimento disciplinato dalla citata norma. Per cui deve a maggior ragione escludersi che la scadenza del termine assegnato al riguardo al giudice comporti la caducazione del provvedimento di espulsione dello straniero pronunciato dal Ministero dell'interno (comma 1^) o dal Prefetto (2^ comma), richiesta dal ricorrente: come del resto conferma anche l'opposta conclusione prescelta dal legislatore in tema di impugnazione delle misure cautelari de libertate nel procedimento penale che ha richiesto l'esplicita formulazione in tali sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., secondo cui in caso di ritardo o di impedimento da parte del giudice nella definizione del procedimento di riesame, trascorsi inutilmente i termini stabiliti dal 9^ comma, "l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia" (10^ comma).
Nè vale osservare in contrario che in materia di sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla circolazione stradale, la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che il rispetto, da parte del Prefetto, del termine di novanta giorni di cui all'art. 204, comma primo, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, codice della strada, per l'emissione dell'ordinanza motivata di pagamento o di archiviazione, costituisce requisito di legittimità della fattispecie tipica prefigurata dalla legge per la conclusione del relativo procedimento sanzionatorio amministrativo, con la conseguente annullabilità per violazione di legge dell'ordinanza - ingiunzione tardivamente emessa (Cass. 8356/200;
9447/2000; 9889/2000): in quanto in tale fattispecie non vengono in considerazione termini relativi a procedimenti giurisdizionali, ne' la disciplina per essi introdotta dall'art. 152 cod. proc. civ. in ordine alla necessità di un'espressa qualificazione di perentorietà da parte della legge stessa, ma il diverso regime normativo concernente i termini imposti alla P.A. nell'ambito del procedimento amministrativo. Il quale è, invece, disciplinato dalla legge n. 241 del 1990, da considerarsi di carattere generale per espressa definizione dell'art. 29, comma 1, e segnatamente dall'art. 2, in base al quale è imposto l'obbligo alla P.A. di concludere ogni procedimento, sia esso iniziato su domanda di parte o d'ufficio, entro il termine di trenta giorni se non sia previsto direttamente, per il tipo di procedimento adottato, un apposito altro termine dalla legge o dal regolamento: la cui inosservanza si traduce in una ragione di illegittimità del provvedimento amministrativo e ne comporta perciò l'annullamento.
Il collegio non ignora, poi, che la Corte Costituzionale con ordinanza 485 del 2000 ha ritenuto sia pure incidentalmente, nell'esaminare altra questione, la natura perentoria del termine in oggetto, ricavandola dall'inciso "in ogni caso" contenuto nel menzionato 9^ comma;
e che anche qualche pronuncia di questa Corte in tema di termini processuali preordinati all'esercizio del diritto di impugnazione di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, ha talvolta dichiarato la natura perentoria, pur in mancanza di una espressa previsione normativa, di quelli che, per lo scopo che perseguono e per le funzioni che sono destinati ad assolvere debbano essere rigorosamente osservati (cfr. Cass. 4787/1980). Ma non sembra alla Corte che all'inciso in questione possa attribuirsi significato diverso da quello fatto palese dal significato delle parole che cioè il legislatore abbia concesso al giudice del merito il termine di 10 giorni per concludere il procedimento nei due casi subito prima menzionati in cui debba accogliere il ricorso dello straniero, ovvero per converso, debba rigettarlo, perciò utilizzando l'espressione "in ogni caso" per includerli entrambi;
che non contiene conseguentemente alcun apprezzamento in ordine all'indole del termine sudetto. E d'altra parte, l'indirizzo meno rigoristico in ordine ai presupposti richiesti per dichiarare il carattere perentorio di un termine processuale, si è costantemente riferito a quelli che riguardano le parti e che ad esse precludono il compimento tardivo di un'attività processuale;
ai quali soltanto, infatti, si rivolge l'istituto della c.d. restituzione o rimessione in termini che è l'unico strumento tecnico previsto dal legislatore (e che è stato notevolmente ampliato dalla legge 353 del 1990) per rimuovere le conseguenze irreversibili della preclusione.
Ha osservato al riguardo anche la dottrina più qualificata che la distinzione termini ordinatori perentori di cui all'art. 152 cod. proc. civ - comprende solo i diritti e le facoltà di parte, e che i doveri del giudice (tutte le sue attività sono doverose) non abbisognano, ne' sono suscettibili di essere rafforzati con la perentorietà: sono puramente e semplicemente attività da compiere nel termine stabilito, e senza dilazione. Per cui la Corte deve ribadire che, malgrado la menzionata legge 353/1990 ha notevolmente accresciuto il numero e la gamma di termini a carico del giudice, parallelamente a quanto è avvenuto nel procedimento amministrativo (cfr. art. 21 bis della legge 1034 del 1071, aggiunto dalla legge 205/2000), la loro funzione è quella di determinare l'accelerazione di molte fasi dei diversi processi giurisdizionali civili, costringendo il giudice a contenerne i ritmi entro il lasso di tempo previsto;
con la conseguenza che gli stessi vanno qualificati termini acceleratori in senso lato, la cui violazione è priva di sanzione diretta. E che fra di essi rientra anche il termine di cui all'art. 13, comma 9^ del T.U. 296/1998, la cui inosservanza, pertanto non ha effetti sul processo, ne' preclude al giudice la pronuncia tardiva del provvedimento conclusivo, ma comporta la possibilità del ricorso a vie indirette per evitarne l'elusione, quali l'azione ex art. 55 cod. proc. civ., ora disciplinata dalla legge 117 del 1988, o lo stimolo dell'esercizio dei poteri disciplinari degli organi giudiziari preposti: e nei casi più gravi, il rimedio dell'art. 328 cod. pen. E la riprova più puntuale della correttezza del risultato raggiunto proviene dalla considerazione delle peculiari conseguenze derivanti dall'adozione della soluzione opposta, posto che in mancanza di una specifica previsione legislativa sugli effetti dell'inosservanza, spetterebbe al giudice stabilire se la stessa comporti la nullità piuttosto che la semplice irregolarità di ciascuno degli atti tardivamente compiuti;
o piuttosto la decadenza del giudice dal potere-dovere di compierne alcuno o addirittura la caducazione del provvedimento di espulsione impugnato. E ciascuna di queste soluzioni non sfugge alla conseguenza di riverberare su una delle parti o su entrambe gli effetti di un ritardo o di un impedimento ad esse non imputabili;
che non corrisponde neppure alla principale ratio della norma, individuata dalla Corte Costituzionale nella "necessità di una sollecita definizione del procedimento di impugnazione", in quanto rispondente senza dubbio all'interesse generale di un razionale ed efficiente controllo dell'immigrazione da paesi extracomunitari" (Corte Costit. 161/2000; 485/2000 cit.). Va giunto, per completezza che l'interpretazione della norma qui recepita non comporta neppure conseguenze pregiudizievoli per lo straniero, già destinatario del provvedimento di espulsione, dato che la proposizione del reclamo contro di esso non impedisce il decorso del termine di 15 giorni, stabilito dal 6^ comma del menzionato art. 13, scaduto il quale l'espulsione viene comunque eseguita: in quanto la stessa Corte Costituzionale ha puntualmente ritenuto (sent. 161/2000 cit.) che tutte le volte in cui il procedimento non segua il suo iter normale, che ne impone la definizione entro il termine di 10 giorni in esame, il ritardo o l'impedimento da parte del giudice nel portarlo a conclusione, facendo venir meno la contiguità temporale fra l'introduzione del giudizio e la sua definizione predisposta dal legislatore, rende ammissibile il ricorso dello straniero che non vi ha dato causa alla tutela cautelare: perciò consentendo al giudice dell'opposizione di individuare lo strumento più idoneo, nell'ambito dell'ordinamento, per sospendere l'efficacia del decreto prefettizio impugnato. Nessuna pronuncia va emessa in ordine alle spese processuali perché la Prefettura di Roma, cui l'esito del giudizio è stato favorevole, non ha spiegato difese.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2001.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2002