Sentenza 2 luglio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/07/2004, n. 12167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12167 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL DU NN, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 141, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO CHIRIACO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONINO CATANIA, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI del 4 gennaio 2002 REP. N. 58789;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 39169/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 05/12/00 - R.G.N. 15745/97;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 27/02/04 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE ANTONIO, che ha concluso chiedendo alla Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, di rigettare il ricorso per manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge.
RITENUTO
che con sentenza del 5 dicembre 2000 il Tribunale di Roma confermava la decisione: pretorile di rigetto della domanda proposta da AN EL DU, vedova del lavoratore TU TI, ed intesa ad ottenere dall'Inail una rendita per superstiti;
che il Tribunale, disposto il rinnovo della consulenza tecnica medica, notava come il consulente avesse escluso la origine professionale dell'intossicazione cronica, acuta e localizzata da benzene, causa di un tumore nel cavo orale, ed avesse ritenuto origine della malattia non già il lavoro svolto in un'officina meccanica bensì l'abitudine al fumo e l'etilismo cronico;
che contro questa sentenza ricorre per Cassazione la EL Luca, mentre l'Inail resiste con controricorso;
che il Pubblico ministero ha chiesto il rigetto del ricorso;
che la ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che con l'unico motivo la ricorrente lamenta vizi di motivazione, contrastante "con il buon senso e con le più elementari cognizioni cliniche circa l'insorgenza delle neoplasie" e consistente in "estemporanee affermazioni" (non di abitudine al fumo si trattava bensì di 8-10 sigarette al dì) o su tesi di fatto del tutto improbabili;
che la censura è manifestamente inammissibile poiché si risolve non già nella denuncia di fratture logiche o di lacune nel discorso giustificativo svolto al Tribunale, bensì in una espressione di generico scontento verso la decisione;
che dell'assenza di doglianze rilevanti ai fini dell'art. 360 cod. proc. civ. è indice anche l'imprecisata deduzione di "violazione di legge", inammissibile per inosservanza dell'art. 366 n. 4 cod. cit.;
che, rigettato il ricorso, sulle spese non si provvede ai sensi dell'art. 152; disp. att. cod. proc. civ..
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2004