Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/05/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 439 del Registro Generale volontaria giurisdizione
2025 da
CE SC , nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 04.10.1942 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Messina, Via Università n. 1 presso lo Studio dell'Avv.
Federica Trischitta (Cod. Fisc: ; pec: C.F._2
, che lo rappresenta e difende, giusta Email_1
procura in atti;
RICORRENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero nell'interesse di
CE SC , nata a Parte_2 C.F._3
Messina il 09.03.1979 ed ivi residente in [...] avente per oggetto: Adozione di maggiorenni
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.02.2025, nato Parte_1
a Messina il 04.10.1942, premesso di avere sviluppato sentimento filiale
1
entrambi i genitori;
che sussistevano tutte le condizioni di legge per l'adozione; tutto ciò premesso, chiedeva, che venisse dichiarata l'adozione della predetta da parte del ricorrente. Parte_2
All'udienza del 1 aprile 2025 il Giudice designato dal Presidente del
Tribunale raccoglieva, ai sensi dell'art. 311 c.c., il consenso dell'adottante e dell'adottanda, nonché l'assenso del coniuge di quest'ultima. Alla medesima udienza il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico che rendeva il proprio Parte_3
parere in data 01.04.2025.
Ritiene questo Tribunale che la domanda di adozione vada accolta.
Alla luce della documentazione prodotta, sussistono, infatti, tutte le condizioni legittimanti sia riguardo all'adottante che riguardo all'adottanda.
Il ricorrente, come risulta dalla documentazione prodotta, ha superato l'età di trentacinque anni, mentre il divario di età tra adottante e adottanda è superiore a diciotto anni. L'adottanda non è, inoltre, figlia dell'adottante ed ha già compiuto i diciotto anni. Sono state, poi, rese, in piena consapevolezza e libertà, le dichiarazioni di consenso richieste dalla legge.
Oltre al consenso dell'adottante e dell'adottando, per l'adozione è richiesto, invero, anche l'assenso dei rispettivi coniugi e quello dei genitori dell'adottando, nonché, dopo la sentenza n. 557/1988 della Corte
Costituzionale, l'assenso dei discendenti maggiorenni dell'adottante.
L'assenso si configura come una dichiarazione di volontà con contenuto adesivo, con cui il legislatore ha inteso offrire tutela a chi potrebbe ritenere che dall'adozione verrebbero lesi propri diritti meritevoli di tutela. Nel caso del coniuge convivente dell'adottante o dell'adottando e della prole dell'adottante il rifiuto di assenso si pone come fatto assolutamente impeditivo dell'adozione, negli altri casi, invece, il rifiuto di assenso è
2 superabile dal Tribunale con un giudizio che verte sulla giustificazione del rifiuto e sulla sua conformità all'interesse dell'adottando.
Nel caso in esame è stato acquisito l'assenso del coniuge dell'adottanda, la quale non ha genitori viventi, mentre risulta che l'adottante non ha avuto figli e che l'unione civile da lui costituita con in data 07.04.2017, si è sciolta a seguito del decesso del Controparte_1
, avvenuto in Messina in data 23.02.2019. CP_1
Infine, l'istruttoria compiuta consente di affermare che l'adozione conviene all'adottanda anche perché la stessa potrà così beneficiare dei diritti successori, mentre non emerge in alcun modo che il ricorrente intenda utilizzare l'istituto dell'adozione in modo improprio, per conseguire finalità vietate dall'ordinamento o che l'ordinamento persegue con diversi istituiti.
Alla stregua delle superiori considerazioni va dichiarata l'adozione di nata a [...] il [...], da parte di Parte_2
nato a [...] il [...]. Va, altresì, disposto, ai Parte_1
sensi dell'art. 299 c.c., che l'adottata assuma il cognome dell'adottante e lo anteponga al proprio.
Tenuto conto della natura della causa e delle questioni trattate, considerata la non configurabilità di una soccombenza, appare equo compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 313 c.c., dichiara l'adozione di Parte_2
nata a [...] il [...], da parte di nato
[...] Parte_1
a Messina il 04.10.1942; manda alla Cancelleria di compiere la pubblicità prescritta dall'art. 314 c.c.; dispone che l'adottata assuma il cognome dell'adottante e lo anteponga al proprio;
dispone la pubblicazione della presente sentenza per estratto a cura di parte ricorrente per una sola volta su
3 un giornale a sua scelta;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 27/05/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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