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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 05/12/2024, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Giudice Unico del Lavoro di Avellino dr.ssa Monica d'Agostino , all'odierna udienza, ex art. 127 ter cpc, pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 821\2022 R.G. Lavoro,
TRA
,(C.F.: ) rapp. e dif. dall' avv. Mautone Sabrina Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
E
n p.l.r.p.t, rapp. e difesa dall'avvocatura interna CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.03.2024 parte ricorrente, premesso di essere dipendente pubblica con la qualifica di Collaboratrice Professionale Sanitaria presso l' ; Parte_2 di aver ottenuto il riconoscimento della condizione di “vittima della criminalità organizzata” nonché la concessione dell'elargizione prevista dall'art. 4 della Legge 20/10/1990 n. 302, in ragione della morte del marito, sig. , avvenuta a seguito di un evento criminoso, verificatosi in Persona_1
il 10 novembre 1998. Tanto premesso, ha convenuto in giudizio l' dinanzi al Tribunale Pt_2 CP_1 di Avellino, per l'accertamento e la declaratoria del diritto all'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, beneficio che, espressamente previsto dall'art. 3 della Legge n. 206/2004 per le “vittime del terrorismo”, ella pretende di estendere anche alle c.d. “vittime del dovere” ai sensi dell'art. 1, co. 562
e ss. della legge n. 266/2005 per come attuata dal D.P.R. n. 243/2006. L'ente resistente si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione del GDL e l'infondatezza del ricorso.
Sussiste il difetto di giurisdizione di questo Giudice.
La ricorrente è una Collaboratrice Professionale Sanitaria in servizio presso l'Ospedale Parte_2 di , la quale chiede il riconoscimento del diritto all'aumento figurativo di dieci anni di Pt_2 versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata e la misura della pensione.
1 La giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, R.D.
n. 1214 del 1934, ex artt. 13 e 62 ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perchè connesse al relativo diritto, come le controversie riguardanti l'accertamento delle somme necessarie per ottenere la pensione (ciò, evidentemente, sia per quanto attiene ai contributi volontari che sia per quelli, come nella specie, figurativi).
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “In materia di rapporto pensionistico, deve affermarsi la giurisdizione della Corte dei conti esclusivamente per le controversie concernenti il diritto o la misura di una pensione pubblica o le questioni ad essa funzionali ossia l'“an” e/o il
“quantum” del rapporto pensionistico (Cass. SSUU, Ordinanza del 05.04.2023).
Ne discende la pronuncia di cui in dispositivo.
Spese compensate, stante la natura della decisione.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara il difetto della propria giurisdizione.
2. Spese compensate.
Così deciso in Avellino il 5.12.2024
Il Giudice Unico del Lavoro
dott. ssa Monica d'Agostino
2
In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Giudice Unico del Lavoro di Avellino dr.ssa Monica d'Agostino , all'odierna udienza, ex art. 127 ter cpc, pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 821\2022 R.G. Lavoro,
TRA
,(C.F.: ) rapp. e dif. dall' avv. Mautone Sabrina Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
E
n p.l.r.p.t, rapp. e difesa dall'avvocatura interna CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.03.2024 parte ricorrente, premesso di essere dipendente pubblica con la qualifica di Collaboratrice Professionale Sanitaria presso l' ; Parte_2 di aver ottenuto il riconoscimento della condizione di “vittima della criminalità organizzata” nonché la concessione dell'elargizione prevista dall'art. 4 della Legge 20/10/1990 n. 302, in ragione della morte del marito, sig. , avvenuta a seguito di un evento criminoso, verificatosi in Persona_1
il 10 novembre 1998. Tanto premesso, ha convenuto in giudizio l' dinanzi al Tribunale Pt_2 CP_1 di Avellino, per l'accertamento e la declaratoria del diritto all'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, beneficio che, espressamente previsto dall'art. 3 della Legge n. 206/2004 per le “vittime del terrorismo”, ella pretende di estendere anche alle c.d. “vittime del dovere” ai sensi dell'art. 1, co. 562
e ss. della legge n. 266/2005 per come attuata dal D.P.R. n. 243/2006. L'ente resistente si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione del GDL e l'infondatezza del ricorso.
Sussiste il difetto di giurisdizione di questo Giudice.
La ricorrente è una Collaboratrice Professionale Sanitaria in servizio presso l'Ospedale Parte_2 di , la quale chiede il riconoscimento del diritto all'aumento figurativo di dieci anni di Pt_2 versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata e la misura della pensione.
1 La giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, R.D.
n. 1214 del 1934, ex artt. 13 e 62 ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perchè connesse al relativo diritto, come le controversie riguardanti l'accertamento delle somme necessarie per ottenere la pensione (ciò, evidentemente, sia per quanto attiene ai contributi volontari che sia per quelli, come nella specie, figurativi).
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “In materia di rapporto pensionistico, deve affermarsi la giurisdizione della Corte dei conti esclusivamente per le controversie concernenti il diritto o la misura di una pensione pubblica o le questioni ad essa funzionali ossia l'“an” e/o il
“quantum” del rapporto pensionistico (Cass. SSUU, Ordinanza del 05.04.2023).
Ne discende la pronuncia di cui in dispositivo.
Spese compensate, stante la natura della decisione.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara il difetto della propria giurisdizione.
2. Spese compensate.
Così deciso in Avellino il 5.12.2024
Il Giudice Unico del Lavoro
dott. ssa Monica d'Agostino
2