Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
1
Sentenza n.
Ruolo Generale n. 5387/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Fulvio Dacomo Presidente
dr. Antonio Mungo Consigliere Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 5387/2019 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto “Azione surrogatoria ex art. 2900 c.c.”, riservato in decisione, all'esito della trattazione scritta, all'udienza collegiale del
4.12.2024, e vertente
TRA
, Parte_1
c.f. - procedura pendente innanzi al Tribunale di Napoli al n. P.IVA_1
27/22 - in persona del Curatore, Avv. Antonio De Notaristefani di
Vastogirardi, rappresentato e difeso giusto provvedimento reso dal G.D., Dott.
Edmondo Cacace, in data 10 giugno 2022 (doc. 1) e giusta procura rilasciata su foglio separato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 83, terzo comma, c.p.c.,
da intendersi apposta in calce all'atto riassuntivo, anche ai sensi dell'art. 18,
comma 5, D.M. n. 44/2011, come sostituito dal D.M. 48/2013 dall'Avv. Livio
Persico, c.f. , presso di lui elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_1
Napoli alla via A. Depretis n. 102, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche all'indirizzo PEC:
ovvero, in subordine, al seguente Email_1
numero di utenza fax 081/4203550.
APPELLANTE
E
Contr
(di seguito “ ), NT
con sede legale in Milano, via Lodovico Mancini n. 5, c.f. , in P.IVA_2
persona dell'Amministratore Delegato Ing. c.f. CP_2 [...]
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Antonio Nuzzo, c.f. C.F._2
, PEC: - fax 06/47824980, CodiceFiscale_3 Email_2
Tiziana Serrani, c.f. - PEC: CodiceFiscale_4
- fax 06/47824980, e Oreste Cardillo, c.f. Email_3
, PEC: - CodiceFiscale_5 Email_4
fax 0817640797, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Napoli, Via Santa Lucia 29, giusta procura in calce all'atto di citazione in primo grado.
APPELLATA
E
di seguito, “ ”, con sede NT CP_1
legale in La Spezia, via del Molo n. 1/B, c.f. , in persona del P.IVA_3
Presidente legale rappresentante Dott. c.f. , CP_3 CodiceFiscale_6 3
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Antonio Nuzzo, c.f. C.F._3
, PEC: - fax 06/47824980, Tiziana Serrani,
[...] Email_2
c.f. - PEC: - fax CodiceFiscale_4 Email_3
06/47824980, e Oreste Cardillo, c.f. , PEC: CodiceFiscale_5
- fax 0817640797, ed Email_4
elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Napoli, Via
Santa Lucia 29, giusta procura in calce all'atto di citazione in primo grado.
APPELLATA
E
– Controparte_4
, di Controparte_5
seguito anche solo “ ” o , in persona dei Liquidatori e legali CP_4 CP_4
rappresentanti pro tempore, Dott. , nato a [...], il 7 marzo CP_6
1975, c.f. , Dott. nato a [...] CodiceFiscale_7 Controparte_7
del Greco - NA, il 16 giugno 1970, c.f. , e Dott. CodiceFiscale_8
, nato a [...], il [...], c.f. Controparte_8 C.F._9
con sede legale in Napoli (NA), Via CH IP n. 115,
[...]
iscritto nel Registro delle Imprese di Napoli al R.E.A. NA - 300823, C.F. e
P.IVA , rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla P.IVA_4
comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti Prof. Antonio Nuzzo, c.f.
– PEC: - fax CodiceFiscale_3 Email_2
06/47824980, Tiziana Serrani, c.f. - PEC: CodiceFiscale_4
- fax 06/47824980, e Antonella Ardito c.f. Email_3
, PEC: - fax CodiceFiscale_10 Email_5
081/7640797, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. 4
Antonella Ardito in Napoli, Via Santa Lucia 29.
APPELLATA
E
Controparte_9
, in persona dei suoi liquidatori pro - tempore dott.
[...] [...]
e P.IVA e numero iscrizione registro imprese CP_10 Controparte_7
, con sede in Napoli (NA), via Filangieri 72, rappresentata e P.IVA_5
difesa, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dagli
Avv.ti Domenico Di Falco, c.f. , PEC CodiceFiscale_11
fax n. 0815265820, e Rossella Agostina Di Email_6
Falco, c.f. , P.E.C. fax CodiceFiscale_12 Email_7
n. 0815265820, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Pozzuoli
(NA), via Campana n. 268.
APPELLATA
E
in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, CP_11
elettivamente domiciliata, relativamente al primo grado di giudizio, in Napoli
presso lo studio dell'Avv. Federica Saggiomo, Piazza Piedigrotta n. 15, dalla quale era rappresentata e difesa, unitamente agli Avv.ti Silvio Tersilla e
Giovanni Mastrangelo.
APPELLATA - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'appellante , in Parte_1
persona del Curatore pro – tempore, richiamando in particolare l'atto relativo alla transazione intercorsa con il e le consorziate, come da Controparte_4 5
verbali del 14 e 15 giugno 2023 già prodotti in data 3.12.2024, dichiarare cessata la materia del contendere;
ciò senza rinunciare, in via subordinata ai rilievi di sopraggiunta inammissibilità dell'azione laddove l'adita Corte di
Appello dovesse ritenere non sussistenti gli estremi per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Per l'appellata Controparte_9
liquidazione, in persona del legale rapp.te pro – tempore, riportandosi all'atto transattivo depositato in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 28.12.2022 e, pertanto, insistendo per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere tra le parti CP_9 NT
il e, per l'effetto, per la CP_1 Controparte_4 CP_11
sua estromissione dal giudizio, con integrale compensazione delle spese processuali.
Per l'appellato
[...]
(di seguito, NT
“ o “ ”), dichiarare la cessazione della materia del CP_4 CP_4
contendere.
Per le appellate (di NT
Contr seguito, “ ) e (di seguito, NT
“ ”), entrambe in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, non rassegnate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 6.10.2016, le società
[...]
e convenivano ex art. 2900, comma 2, c.c. CP_1 NT 6
dinanzi al Tribunale di Napoli le società CP_11 Controparte_9
e consorziate del nonché lo
[...] Parte_1 Controparte_4
stesso considerato creditore inerte nei riguardi delle imprese Controparte_4
consorziate, per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le
declaratorie tutte del caso e di legge, in accoglimento della domanda qui
proposta ai sensi dell'art. 2900 cod. civ. condannare
[...]
a pagare al l'importo di Parte_2 Controparte_4
Euro 5.120.354,73, oltre interessi, condannare altresì
[...]
a pagare al NT3 Controparte_4
l'importo di Euro 7.243.175,35, oltre interessi, e condannare infine
a pagare al l'importo di Euro Parte_1 Controparte_4
8.178.687,72, oltre interessi, per le ragioni rappresentate in narrativa. Con
condanna alle spese e compensi di lite”.
Il costituitosi mediante comparsa di costituzione e Controparte_4
risposta con contestuale domanda riconvenzionale, ha resistito alla domanda rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e negletta ogni contraria
istanza ed eccezione e sulla base delle censure e motivazioni sopra esposte in
via principale rigettare integralmente le domande articolate nell'atto di
citazione da parte di , perché infondate in fatto e in NT4
diritto, condannando altresì le attrici a corrispondere all'esponente il
pagamento di una somma ritenuta di giustizia a titolo di lite temeraria in via
Contr riconvenzionale condannare sulla base di quanto esposto in narrativa,
al pagamento nei confronti dell'esponente dell'importo di € 11.038.139,99, o 7
del maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, oltre interessi e
rivalutazione, a titolo di risarcimento dei danni.
In ogni caso, con rifusione di spese, competenze ed onorari del
procedimento, calcolati ai sensi del D.M. 55/2014”.
A propria volta, la società con comparsa di costituzione CP_11
e risposta con contestuale domanda riconvenzionale, ha resistito alla domanda rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e negletta ogni contraria
istanza ed eccezione e sulla base delle censure e motivazioni sopra esposte in
via principale:
rigettare integralmente le domande articolate nell'atto di citazione da
parte di perché infondate in fatto e in diritto, NT4
condannando altresì le attrici a corrispondere all'esponente il pagamento di
una somma ritenuta di giustizia a titolo di lite temeraria;
in via riconvenzionale condizionata:
nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga accolto, anche
Contr parzialmente, il petitum articolato nell'atto di citazione, condannare ai
sensi dell'art. 2900 c.c. e per le stesse speculari ragioni esposte dalle attrici
nell'atto introduttivo, a pagare al la somma di € 7.979.873,89, oltre CP_4
interessi.
In ogni caso, con rifusione di spese, competenze ed onorari del
procedimento, calcolati ai sensi del D.M. 55/2014”.
In data 18.1.2017 si costituivano, con separate comparse, anche le società e , resistendo alla domanda Parte_1 Controparte_9
e concludendo entrambe come di seguito indicato: 8
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed
eccezione, rigettare integralmente le domande attoree perché inammissibili,
assolutamente infondate in fatto ed in diritto e non provate, condannando
altresì le attrici a corrispondere alla società convenuta il pagamento di una
somma ritenuta di giustizia a titolo di lite temeraria ex art. 96 c.p.c.”.
All'esito del giudizio, con sentenza n. 9373 depositata in data
21/22.10.2019, il Tribunale di Napoli così provvedeva:
“- Condanna la al pagamento, in favore del CP_11 [...]
Controparte_4 NT
, di € 5.120.354,73 oltre interessi legali dalla
[...]
domanda sino all'effettivo soddisfo.
- Condanna la Controparte_9
al pagamento, in favore del
[...] [...]
, di € NT Controparte_9
7.243.175,35 oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.
- Condanna la al pagamento, in favore Parte_1
del CP_4 NT
, di € 8.178.687,72 oltre interessi
[...]
legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.
- Condanna le società convenute al pagamento in solido, in favore
delle società attrici, delle spese di lite liquidate in € 1.800,00 per esborsi ed €
45.500,00 per compensi oltre accessori di legge ai sensi del DM 55/2014”.
Avverso detta decisione, con citazione del 4.12.2019, proponeva appello la in persona del legale rapp.te pro - tempore, Parte_1
all'epoca in bonis, chiedendo, per le ragioni ivi meglio indicate, ed in riforma 9
della stessa, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, accogliersi le seguenti conclusioni:
“1) In via istruttoria: Valutare di rinnovare l'istruttoria dibattimentale
e, pertanto, disporre nuova Consulenza Tecnica d'Ufficio;
3) Dichiarare la intervenuta decadenza ed in ogni caso la prescrizione
totale, o in subordine parziale, delle azioni di revocatoria proposte;
4) Rigettare le domande, perché inammissibili, improponibili,
infondate in fatto e diritto e comunque non provate;
5) Con condanna alle spese e compenso di per il doppio grado di
giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario”.
Con comparsa del 12.5.2020 si costituiva il Controparte_4
resistendo all'avversa impugnazione e, per le ragioni meglio ivi indicate,
chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli, contrariis reiectis, per
tutte le ragioni esposte in narrativa:
- rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o
dell'esecuzione della sentenza n. 9373/2019 emessa dal Tribunale di Napoli,
Sezione II, in data 22 ottobre 2019;
- dichiarare inammissibile, ai sensi degli artt. 342 e 345 c.p.c.,
l'appello proposto da Parte_1
- rigettare l'appello proposto da in quanto infondato Parte_1
in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.
9373/2019 emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione II, in data 22 ottobre 2019
e/o comunque condannare al pagamento di euro Parte_1
8.178.687,72 – o del diverso importo che sarà accertato come dovuto– in 10
favore di NT
.
[...]
Con vittoria di spese, diritti e onorari oltre spese generali forfetarie,
IVA e CPA come per legge”.
Con comparsa del 12.5.2020 si costituivano anche la
[...]
entrambe in persona NT5
del rispettivo legale rapp.te pro – tempore, resistendo anch'esse all'avversa impugnazione e proponendo le medesime richieste e conclusioni.
Con comparsa del 13.5.2020 si costituiva la
[...]
, in persona del legale rapp.te pro Controparte_9
– tempore, precisando che, in epoca successiva alla notifica dell'atto di appello, con atto transattivo del 31.1.2020, come confermato dal CP_4
e dalle imprese appellate, il
[...] NT CP_1
e Controparte_4 CP_11 Controparte_9 CP_16
avevano definito ogni reciproca pretesa, contestazione, richiesta o
[...]
restituzione, mediante reciproche concessioni, dichiarando di non aver nulla più a pretendere e/o ad avere l'una dall'altra in relazione, tra l'altro, anche in riferimento al rapporto di cui al presente giudizio;
le parti avevano, inoltre,
rinunciato a impugnare la sentenza appellata da , n. 9373/19 del Parte_1
Tribunale di Napoli, alla stregua di quanto statuito al punto 2.6 della
Con Con transazione, come di seguito indicato: “ e rinunciano a CP_4
impugnare la sentenza con qualsiasi mezzo, ivi compreso l'appello,
accettando che quest'ultima diventi definitiva”.
L'appellata chiedeva quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere tra le parti il NT CP_1 CP_4 11
, disponendosi quindi la CP_4 CP_11 Controparte_9
propria estromissione dal giudizio, con compensazione di spese.
Non si costituiva invece in giudizio l'appellata CP_11
Con ordinanza del 4.6.2020 la Corte rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della gravata decisione ed invitata le parti a precisare le proprie conclusioni.
Con successiva ordinanza dell'1.6.2022 il giudizio veniva interrotto stante la declaratoria di fallimento dell'appellante dichiarato Parte_1
con sentenza del Tribunale di Napoli n. 28/22 del 18.3.2022, con successiva riassunzione - con ricorso del 22.7.2022 - da parte del Parte_1
, in persona del Curatore pro – tempore, che
[...] Controparte_9
ribadiva le richieste di cui all'atto di appello.
Si costituivano nuovamente nel giudizio riassunto il Controparte_4
la , la e NT NT
la riportandosi alle precedenti Controparte_9
richieste; restava ancora contumace la CP_11
Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni per il 4.12.2024, per la quale era disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c., con le proprie note depositate il 3.12.2024 il Fallimento
dell'originaria appellante, , rappresentava che Parte_3
tra tutte le parti in lite era intervenuta transazione innanzi al Collegio della VII
Sezione Civile, come da allegati verbali del 14 e 15 giugno 2023; chiedeva pertanto dichiararsi estinto il giudizio per cessata la materia del contendere.
Con le note a propria volta depositate sia la
[...]
che il aderivano a tale richiesta, Controparte_9 Controparte_4 12
mentre la la NT NT
e la non depositavano le
[...] Controparte_9
note, non avanzando alcuna istanza.
Il giudizio veniva quindi riservato in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c., di gg. 20 per il deposito di comparse conclusionali ed ulteriori gg. 20 per le eventuali memori di replica per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***********************
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della già CP_11
in persona del legale NT7
rappresentante pro – tempore, non costituitasi in giudizio nonostante la rituale notifica alla stessa, a mezzo PEC presso il proprio difensore costituito nel giudizio di primo grado, in data 4.12.2019, dell'atto di appello introduttivo del presente giudizio.
Sempre in limine litis, va dichiarata l'estinzione del presente giudizio,
per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Ed invero, l'appellante Parte_1
ha rappresentato con le note di trattazione scritta del 3.12.2024
[...]
che tra tutte le parti in lite è intervenuta transazione innanzi al Collegio della
VII Sezione Civile, come da verbali del 14 e 15 giugno 2023 depositati in allegato;
ha quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Infatti, il aveva attivato le proprie pretese creditorie, Controparte_4
trovandone anche riconoscimento nella indicata sede transattiva, formulando la domanda di insinuazione al passivo ed il ricorso ex art. 98 L.F., con la 13
conseguenza che era venuta meno qualsivoglia inerzia tale da legittimare l'accesso al rimedio surrogatorio.
Orbene, come già avvenuto in occasione della pronuncia del 4.6.2020
relativa alla richiesta sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata decisione, sulla base della ricostruzione dei fatti contenuta nell'impugnata sentenza, può così esporsi, per quanto di interesse in tale sede, la vicenda in esame:
a) Le società NT5
asserendo di essere creditrici del
[...] Controparte_4
hanno agito in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. convenendo in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli il medesimo e le consorziate CP_4 [...]
(ex , CP_11 Parte_2 [...]
ed per NT8 Parte_1
sentir condannare queste ultime alla restituzione di tutte le somme asseritamente dovute da tali società al Controparte_4
b) le attrici hanno dedotto che le imprese consorziate erano tenute alla restituzione di tutte le somme alle stesse distribuite dal in CP_4
esecuzione del lodo n. 461/2008 del 22.11.2007, con il quale il Collegio
Arbitrale aveva condannato la a corrispondere al la NT9 CP_4
complessiva somma di €. 26.976.339,88, incassata dal e distribuita CP_4
tra le consorziate;
c) la restituzione sarebbe dovuta a seguito dell'annullamento del lodo avvenuto con sentenza emessa il 19.5.2014 dalla Corte di Appello di Roma;
d) non avendo il riscosso dalle altre consorziate le somme CP_4
versate in esecuzione del lodo arbitrale annullato, le società istanti sarebbero 14
pertanto legittimate (quali creditrici del ) a procedere ai sensi CP_4
dell'art. 2900 c.c. al recupero di quanto spettante al proprio debitore inerte;
e) il si è costituito nel relativo procedimento Controparte_4
deducendo l'assenza dei presupposti dell'azione surrogatoria non essendo esso titolare di alcun credito nei confronti delle consorziate, dato che queste ultime si erano obbligate alla restituzione delle somme ricevute solo dopo l'effettiva ripetizione delle stesse da parte del in favore della CP_4
circostanza mai verificatasi. Mancava inoltre il requisito NT9
dell'inerzia perché il aveva richiesto a ciascuna consorziata la CP_4
restituzione delle somme e non vi sarebbe pregiudizio in quanto il CP_4
avrebbe un credito di circa 48 milioni di euro nei confronti della CP_19
Per tali ragioni il chiedeva il rigetto della
[...] Controparte_4
Contr domanda e proponeva domanda riconvenzionale per la condanna della al risarcimento dei danni subiti a causa della decisione di quest'ultima di rinunciare alla gestione dell'impianto di depurazione di Napoli Est.;
Con f) La si è costituita proponendo difese analoghe a quelle del e proponendo domanda riconvenzionale (condizionata CP_4
all'accoglimento della domanda principale) volta ad ottenere la condanna ex
Contr art. 2900 c.c. della alla restituzione delle somme ricevute dal CP_4
in esecuzione del medesimo lodo arbitrale annullato;
g) La e la si sono costituite chiedendo il rigetto della CP_9 Parte_1
domanda per assenza di tutti i presupposti previsti dall'art. 2900 c.c.
Ciò posto, come sopra già precisato, con la propria comparsa di costituzione del 13.5.2020, la ha Controparte_9
rappresentato che, per effetto dell'atto transattivo del 31.1.2020, in atti 15
allegato e non oggetto di contestazione, è cessata la materia del contendere tra tutte le parti del presente giudizio, non avendo partecipato a tale accordo la sola originaria appellante in bonis; detto accordo prevedeva Parte_1
espressamente che, per effetto delle reciproche rinunce, la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 9373/2019 del 22.10.2019, oggetto del presente giudizio di impugnazione, divenisse definitiva tra le parti.
Ciò posto, avendo anche il Parte_1
sostanzialmente aderito all'accordo tre tutte le altre parti, anche
[...]
per effetto delle intese intervenute innanzi alla Sezione Fallimentare del
Tribunale di Napoli, come da verbali depositati in data 3.12.2024, ed anche questi non oggetto di contestazione, va in conseguenza dichiarato estinto il presente giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Stante il tipo di pronuncia e l'accordo delle parti sul punto, va disposta l'integrale compensazione delle spese e competenze di lite relative al presente giudizio tra tutte le parti costituite;
nulla va disposto quanto all'appellato contumace.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione del 4.12.2019 dalla in persona del Parte_1
legale rapp.te pro tempore - nonché, con ricorso riassuntivo del 22.7.2022,
dal , in persona del Parte_1
Curatore pro – tempore - nei confronti di NT
[...] NT Controparte_4
- -
[...] CP_4 Controparte_5 [...]
ed Controparte_9 CP_11 16
ciascuno in persona del proprio legale rapp.te pro – tempore, nonché avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9373/2019 del 22.10.2019, così
provvede:
a) Dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere;
b) Dichiara interamente compensate tra le parti costituite le spese e competenze di lite relative al presente giudizio.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21.1.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo