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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/02/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 22 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D.
Lgs. n. 149/2022), ha pronunciato in data 17 febbraio 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 219, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, pendente
T R A
, Parte_1 con l'avv. PERSICO MONICA,
- ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con gli avv.ti CAPORALI GIANCARLO e GIANFELICI FRANCESCO,
- convenuta -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.01.2022 la parte ricorrente
[...]
ha chiamato in giudizio la parte convenuta Parte_1 [...]
e – premessi i fatti costitutivi delle proprie domande – ha presentato CP_1
1 le conclusioni di cui alle pagg.
6-7 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento nel IV livello del
CCNL per i dipendenti delle imprese del terziario dei servizi e della distribuzione dal
05.07.18 al 20.07.21 o da quella diversa data che risulterà accertata in corso di giudizio
e/o al trattamento retributivo e contributivo corrispondente con decorrenza da giugno 2018;
2) condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente, per i titoli i titoli di cui al ricorso ed allegato conteggio, della somma di € 10.411,75 o di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta in corso di causa, anche in via equitativa, con determinazione del danno derivante dalla svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., dal maturare dei crediti al soddisfo ed interessi sempre con decorrenza dal sorgere dei crediti, da calcolarsi sulle somme rivalutate.
3) condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio.
Nel dettaglio, la parte ricorrente ha dedotto – a fondamento delle suddette conclusioni – (a) di avere lavorato alle dipendenze della parte convenuta dal 5.07.2018 al 30.09.2018 in virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato e della relativa proroga, e, dal
1.10.2018 al 20.07.2021, in virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, (b) di avere ricevuto, nel periodo dal 5.07.2018 al
30.09.2018, l'assegnazione di mansioni di ordinatore di magazzino e il riconoscimento dell'inquadramento al livello 6° del CCNL Terziario
Distribuzione e Servizi e, nel periodo dal 1.10.2018 al 20.07.2021,
l'assegnazione di mansioni di ausiliario di vendita, corrispondenti al livello 4° di inquadramento del CCNL cit., (c) di avere svolto di fatto, fin dal 5.07.2018, mansioni (superiori) di addetto alle vendite e alle operazioni ausiliarie alle vendite, corrispondenti al livello 4° di inquadramento del CCNL cit., essendosi occupata prevalentemente e continuativamente, in aggiunta al carico e allo scarico di merci nel negozio, della prezzatura delle merci, del servizio ai clienti,
2 della cassa, degli ordini da inviare ai fornitori, del coordinamento degli altri due colleghi presenti nel negozio, (d) che nel livello 4° del CCNL cit. sono ricompresi i lavoratori che svolgono mansioni di “commesso alla vendita al pubblico”, di “addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie di vendita”, di
“magazziniere” e di “magazziniere anche con funzioni di vendita”, (e) di avere rassegnato le proprie dimissioni in data 20.07.2021, e (f) di non avere ricevuto il pagamento delle differenze retributive correlate alle mansioni superiori di fatto svolte (euro 6.191,11, oltre euro 884,25 a titolo di correlata integrazione della 13° mensilità ed euro 523,44 a titolo di correlata integrazione della 13° mensilità), di non avere neppure ricevuto il pagamento di talune altre componenti retributive previste dal CCNL cit. (cioè l'elemento distinto della retribuzione di cui all'art. 104, co. 10, del CCNL cit., pari a euro 16,00 per 14 mensilità in caso di mancata iscrizione al fondo EST, e l'ulteriore elemento distinto della retribuzione di cui all'art. 21, del CCNL cit., pari allo 0,1% della paga base e della contingenza, per 14 mensilità, in caso di mancata iscrizione agli enti bilaterali territoriali) e di non avere ricevuto, da ultimo, il pagamento del saldo e/o della integrazione del TFR (pari a euro 2.812,96, già detratta l'anticipazione di TFR ricevuta a seguito di conciliazione in sede sindacale stipulata in data 5.06.2019).
Si è costituita in giudizio la parte convenuta, contestando – limitatamente a taluni profili – le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
La parte convenuta ha inoltre ammesso che la parte ricorrente, nel (solo) periodo dal 1.09.2020 al 20.07.2021 (e dunque per un totale di circa 11 mesi), ha effettivamente svolto le mansioni di ausiliario alla vendita e ha riconosciuto che pertanto la stessa aveva diritto, in relazione a tale periodo, all'inquadramento al 5° livello del CCNL cit.: la parte convenuta ha tuttavia negato la spettanza, in favore della parte ricorrente, del 4° livello di inquadramento invocato, giacché il medesimo CCNL prevederebbe, per gli
3 ausiliari alla vendita, il passaggio dal 5° al 4° livello soltanto dopo il decorso di
18 mesi dall'inizio dello svolgimento di tali mansioni.
Inoltre la parte convenuta ha contestato la quantificazione del TFR dedotta dalla controparte e ha precisato che il pagamento in misura ridotta del
TFR è dipeso dall'avvenuta compensazione di esso con il controcredito spettante alla prima per la cessazione del lavoro senza il rispetto del preavviso.
Da ultimo la parte convenuta ha riconosciuto la spettanza, in favore della parte ricorrente, di euro 1.402,27 in ragione delle mansioni superiori svolte nel periodo dal 1.09.2020 al 20.07.2021 (asseritamente riconducibili al 5° livello del
CCNL cit.) e ha offerto alla parte ricorrente tale somma banco judicis.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite e con l'assunzione di prove testimoniali.
Inoltre all'udienza del 6.04.2022 la parte ricorrente ha accettato – a titolo di acconto – il pagamento di euro 1.402,27 offerto dalla parte convenuta.
La controversia, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite, è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle medesime parti.
* * *
Il ricorso è parzialmente fondato, per le ragioni e nei limiti indicati appresso.
Va premesso, in punto di fatto, che l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 5.07.2018 al 20.07.2021 sono provate documentalmente (all. 3, 4, 5, 6, 9 al fascicolo di parte ricorrente;
all. 2, 3, 4 al fascicolo di parte convenuta), oltre che pacifiche tra le stesse.
La questione rimasta controversa tra le parti è costituita, in primo luogo, dalle mansioni effettivamente svolte dalla parte ricorrente durante tale periodo e dal livello di inquadramento conseguentemente spettante a quest'ultima.
Tanto posto, le domande attoree relative al periodo di lavoro dal
5.07.2018 al 5.06.2019 sono inammissibili.
4 Dalla documentazione in atti risulta invero che, in riferimento a tale periodo di lavoro, la parte ricorrente aveva già avanzato nei confronti della parte convenuta una domanda (stragiudiziale) di pagamento di somme a titolo di differenze retributive a titolo di paga ordinaria, festività, straordinari, ferie e permessi non goduti, e che in data 5.06.2019 le parti avevano stipulato una conciliazione in sede sindacale, a mezzo della quale (a) la parte convenuta aveva assunto, nei confronti della parte ricorrente, l'obbligo – poi pacificamente adempiuto – di pagare talune somme a tacitazione e transazione di ogni eventuale pretesa riguardante il rapporto di lavoro intercorso tra le parti fino a quel momento e (b) la parte ricorrente aveva rinunciato a qualsivoglia pretesa in relazione al periodo di lavoro pregresso e dichiarato di non avere più nulla da pretendere in riferimento allo stesso (all. 5 al fascicolo di parte convenuta).
Pertanto le domanda giudiziali proposte in questa sede dalla parte ricorrente in relazione al periodo di lavoro sopra indicato sono inammissibili per intervenuta transazione e/o rinuncia ai diritti fatti valere dalla stessa.
Le domande attoree relative al periodo dal 6.06.2019 al 20.7.2021 sono parzialmente fondate.
In punto di diritto occorre ricordare che l'art. 2103 c.c. – nella versione originaria (anteriore alle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 81/2015) – prevedeva che “(1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. […]. (2) Ogni patto contrario è nullo”.
5 Il nuovo art. 2103 c.c. – nella versione vigente (successiva alle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 81/2015) – stabilisce ora che “(1) Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. (2) In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale. (3) Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni. (4) Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi. (5) Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa. (6) Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. (7) Nel caso di assegnazione
a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e
l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi. (8) […] (9) Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo”.
6 La giurisprudenza ha chiarito, a tale riguardo, che “nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda;
l'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce comunque giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione (cfr, ex plurimis, Cass.12744/2003; 3069/2005; 17896/2007; 26233/2008). Analogo procedimento deve dunque essere seguito anche allorchè si tratti di individuare, ai fini dell'accertamento di un eventuale demansionamento, la pertinenza delle mansioni svolte ad una determinata posizione funzionale” (Cassazione civile, sez. lav., 26/03/2014, n.
7123; in senso analogo cfr. Cass. 30/10/2008 n. 26234, Cass. 22/8/2007, n.
17896; Cass. 13/10/1987, n. 7569, Cass. 13/10/1987 n. 7563).
Inoltre la giurisprudenza ha pure precisato che “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di un banca al fine di ottenere l'inquadramento come funzionario di grado IV F2, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto)”
(Cassazione civile, sez. lav., 21/05/2003, n. 8025) e che “In breve non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità,
7 autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale e, in questa vicenda, a scaglioni (attività impiegatizia a fronte di funzioni direttive, contrattualmente distinte). Nè può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda” (Cassazione civile, sez. lav.,
21/05/2003, n. 8025).
Le regole appena illustrate hanno valenza di principi generali, che si applicano sia in materia di accertamento di mansioni superiori, sia in materia di demansionamento, sia in materia di accertamento della esatta qualificazione del rapporto di lavoro, di cui è chiesta la riqualificazione in termini di lavoro subordinato, rispetto alla normativa contrattuale collettiva che disciplina le varie tipologie di lavoratori subordinati del settore di riferimento.
La giurisprudenza ha, inoltre, precisato che, in caso di assegnazione del lavoratore a mansioni promiscue, il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori (e del diritto all'inquadramento superiore) è subordinato all'accertamento che tali mansioni superiori siano state svolte in modo prevalente rispetto a quelle corrispondenti al livello di inquadramento formalmente riconosciuto dal datore di lavoro, e che tale prevalenza deve essere qualitativa e/o quantitativa (Cassazione civile sez. lav., 10/03/2004, n.
4946): in altri termini, “In caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale” (Cassazione civile sez. lav., 08/02/2021, n. 2969).
8 Nel caso di specie, come già rilevato, la parte convenuta ha espressamente riconosciuto il diritto della parte ricorrente all'inquadramento al
5° livello del CCNL cit. in relazione al periodo dal 1.09.2020 al 20.07.2021 e ha già offerto (e pagato), in corso di causa, le correlate differenze retributive.
La parte ricorrente, tuttavia, ha sostenuto di avere diritto all'inquadramento al 4° livello del CCNL cit. sia in relazione al periodo dal
6.06.2019 al 31.08.2020, sia in relazione al periodo dal 1.09.2020 al 20.07.2021
e di avere conseguentemente diritto al pagamento di maggiori somme.
Dall'istruttoria testimoniale è emerso che, quantomeno a partire da agosto 2020 e fino a luglio 2021, la parte ricorrente ha effettivamente svolto mansioni diverse da quelle contrattualmente previste: nel dettaglio, la parte ricorrente si occupava della intera gestione del negozio, delle vendite, degli ordini rivolti ai fornitori, della sistemazione del magazzino, della cassa, della sistemazione degli scaffali e dell'organizzazione e del coordinamento del lavoro svolto dalle due commesse presenti nel negozio (vd. testimonianza di
). Testimone_1
Le dichiarazioni rese dal testimone appena menzionato, completamente indifferente rispetto alle parti in causa, risultano confermate, anche con riguardo al mese di giugno 2019, dalle ulteriori dichiarazioni rese – in riferimento al periodo dal gennaio 2018 al giugno 2019 – da un altro testimone escusso (vd. testimonianza di ), anch'egli completamente Testimone_2 indifferente rispetto alle parti.
Pertanto – risultando provato che la parte ricorrente ha svolto le suddette mansioni sia nel periodo dal gennaio 2018 al giugno 2019 sia nel periodo dall'agosto 2020 al luglio 2021 – è possibile inferire, in via di generalizzazione, che la parte ricorrente abbia svolto identiche mansioni anche nel periodo dal luglio 2019 al luglio 2020 (e, dunque, per l'intero periodo di cui si discute, cioè dal 6.06.2019 al 20.07.2021).
Occorre precisare inoltre che:
9 - la testimonianza di è irrilevante ai fini della Testimone_3 decisione della presente controversia, avendo tale testimone affermato di non avere mai visto, di persona, il ricorrente svolgere le sue mansioni durante i turni di lavoro;
- la testimonianza di , avente contenuto parzialmente Testimone_4 difforme da quelle degli altri testimoni suindicati (vd. testimonianza di
e di ), non appare Testimone_1 Testimone_2 attendibile, in quanto resa da un testimone non indifferente rispetto alla parte convenuta (in ragione dell'esistenza, al momento della testimonianza, di un rapporto di lavoro subordinato intercorrente con quest'ultima) e in quanto rimasta priva di qualsivoglia riscontro esterno.
Le mansioni di fatto svolte dalla parte ricorrente nel periodo dal
6.06.2019 al 20.07.2021, per come risultanti dall'istruttoria testimoniale, appaiono qualitativamente e quantitativamente prevalenti rispetto a quelle formalmente assegnate (cioè quelle di operaio comune addetto al riordino del magazzino) e sono riconducibili, in ragione del livello specifico delle conoscenze presupposte, al 4° livello previsto dal CCNL cit. (riguardante i
“lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite”, tra i quali i commessi alla vendita al pubblico, gli addetti alle operazioni ausiliare alla vendita e i cassieri comuni) e non al 5° livello previsto dal CCNL cit. (riguardante i
“lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite”, tra i quali gli aiutanti commessi), né al 6° livello previsto dal CCNL cit. (riguardante i
“lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche”, tra i quali il fattorino, l'addetto al carico e allo scarico, l'operaio comune).
10 La parte ricorrente ha quindi diritto al pagamento delle differenze retributive correlate all'avvenuto svolgimento, nel periodo dal 6.06.2019 al
20.07.2021, delle suindicate mansioni superiori.
Le somme spettanti alla parte ricorrente per i titoli (causali) dedotti nel ricorso possono essere liquidate – in ogni caso anche in via equitativa ex art. 432 c.p.c. – tramite mere proporzioni matematiche, che tengano conto (a) del più breve periodo in relazione al quale è stata acquisita la prova della fondatezza delle domande sopra esaminate (cioè facendo riferimento al solo periodo dal 6.06.2019 al 20.07.2021 in luogo del periodo dal 5.07.2018 al
20.07.2021) e (b) dell'assenza di specifiche contestazioni, di natura matematica o giuridica, mosse dalla parte convenuta circa le modalità di redazione dei conteggi attorei.
Spettano quindi alla parte ricorrente euro 5.830,58 lordi in relazione al periodo e ai titoli sopra indicati.
E' opportuno precisare che la parte convenuta risponde anche del pagamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'art. 104, co. 10, del CCNL cit. e dell'ulteriore elemento distinto della retribuzione di cui all'art. 21, del CCNL cit., poiché è pacifico che la parte ricorrente applica il CCNL in questione e poiché la parte convenuta non ha dedotto né provato di avere già eseguito, in favore del fondo EST e degli enti bilaterali territoriali, i versamenti delle somme previste dalle disposizioni appena menzionate.
Le somme spettanti alla parte ricorrente devono tuttavia essere diminuite della indennità sostitutiva del preavviso opposta in compensazione dalla parte convenuta (euro 807,00) – poiché è pacifico che la parte ricorrente si è dimessa senza preavviso – e dell'acconto pagato in corso di causa dalla medesima parte convenuta (euro 1.402,27).
Conclusivamente, la parte ricorrente ha diritto al pagamento, a carico della parte convenuta, di euro 3.621,31.
11 Il ricorso deve essere quindi parzialmente accolto, nei limiti sopra indicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono poste a carico della parte convenuta.
Tali spese si liquidano – tenendo conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente,
4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni di cui al D.M. n. 55/2014 emanato dal Ministero della Giustizia, da ultimo modificato dal D.M. n.
147/2022, e delle tabelle allegate al D.M. ult. cit. – nella misura di euro
2.400,00.
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al
15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Le spese in questione possono essere parzialmente compensate, nella misura di 1/3, in ragione della soccombenza parziale reciproca.
P.Q.M.
- dichiara l'inammissibilità delle domande attoree relative al periodo di lavoro dal 5.07.2018 al 5.06.2019;
- accertato l'avvenuto svolgimento, per opera della parte ricorrente, di mansioni superiori riconducibili al 4° livello del CCNL Terziario nel periodo dal 6.06.2019 al 20.07.2021 e il conseguente diritto della stessa all'inquadramento superiore e al pagamento delle correlate differenze retributive per i titoli indicati in motivazione, condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, di euro
3.621,31, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- respinge il ricorso nella restante parte;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore
12 della parte ricorrente, che liquida, previa compensazione parziale, in euro 1.800,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Velletri, 17 febbraio 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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