TRIB
Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/06/2025, n. 2741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2741 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7501/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
IV SEZIONE CIVILE
Fallimenti esecuzioni procedure concorsuali
Il giudice del tribunale di Brescia, dr.ssa Angelina Augusta Baldissera,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 7501 del ruolo generale dell'anno 2024 e promossa da
Parte_1
- attore-
con l'avv. Silvia Ferrari, per procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione;
contro
Parte_2
-convenuta -
Con l'avv. Paolo Luciano Ferrari, per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di risposta;
e
Controparte_1
-convenuta-
pagina 1 di 4 contumace
Controparte_2
-convenuta-
contumace
SINTETICA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che:
-le parti costituite all'udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc del 29.5.2025 hanno precisato le rispettive conclusioni e il giudice ha trattenuto la causa in decisione, in base all'ultimo comma dell'art. 281 sexies cpc;
-la ha impugnato con la presente opposizione agli atti Parte_1
esecutivi ex art. 617 cpc il decreto del 7.12.2023, con cui il g.e. ha liquidato, come da nota, le spese e le competenze esposte dal creditore nell'esecuzione immobiliare n. 1141/2016 pari Parte_2
complessivamente ad € 10.479,76 (cfr.doc.4 opponente);
-l'opponente ha evidenziato come la citata esecuzione immobiliare fosse già stata dichiarata improcedibile con precedente provvedimento non impugnato del g.e. del 23.5.2023 (cfr. doc. 5 attore) a seguito dell'intervenuta apertura della liquidazione giudiziale in danno della società Parte_1
[... n. 11/22;
-chiede dunque l'opponente che il decreto di liquidazione impugnato venga revocato o comunque ne sia dichiarata l'inesistenza e/o nullità o annullabilità, inefficacia, illegittimità, perché adottato dal g.e. in carenza di potere, essendo l'esecuzione immobiliare appunto già definita;
-l'opposizione è infondata e va rigettata;
-come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata in comparsa dalla stessa Parte_2
anche dopo il provvedimento di estinzione o comunque di chiusura atipica dell'esecuzione permane in capo al g.e. il potere di adottare i provvedimenti conseguenziali, quali appunto la liquidazione delle spese o dei compensi degli ausiliari (cfr., per tutte, Cass. nn. 21874/21; 12434/21; e Cass. 27031/14 in motivazione dove espressamente si precisa che siffatta conclusione “non è infirmata dalla
considerazione che, per effetto del provvedimento estintivo, il processo esecutivo si conclude, e quindi
pagina 2 di 4 viene a mancare il giudice dell'esecuzione che sull'opposizione agli atti esecutivi debba pronunziare.
Per come rilevato nella motivazione del precedente di cui a Cass. n. 9377/03, tale giudice, invero,
permane per definire le questioni strettamente consequenziali al processo esecutivo dichiarato estinto,
come chiaramente si desume dal terzo comma dell'art. 632 c.p.c., il quale, pure essendo "avvenuta
l'estinzione del processo" esecutivo, attribuisce alla competenza di tale giudice le questioni insorte sul
conto reso dal custode dei beni pignorati. Analogamente, rientra nella competenza del giudice
dell'esecuzione decidere le eventuali questioni che possano insorgere in ordine all'applicazione del
secondo comma dello stesso art. 632, che disciplina gli effetti dell'estinzione sugli atti esecutivi compiuti”;
-a questo insegnamento della Suprema Corte, del resto, aderisce costantemente questo stesso tribunale,
adottando sistematicamente provvedimenti siffatti;
-l'opposizione è dunque infondata e va rigettata;
-esulano dall'oggetto del presente giudizio di opposizione ex art. 617 cpc i rapporti tra esecuzione immobiliare e insinuazione del credito di nello stato passivo della Parte_2 [...]
- narrati nell'atto di opposizione - che dunque qui non vengono Parte_1
esaminati;
-le spese di lite seguono la soccombenza e dunque vanno poste a carico della;
Parte_1
esse si liquidano secondo il DM n.55/14 e successive modifiche in base allo scaglione sino a €26.000, come segue: per la fase sommaria innanzi al ge (non liquidata da quest'ultimo) poiché non sono stati adottati provvedimenti indilazionabili si liquidano a valori minimi per le sole fasi di studio e introduttive e dunque in complessivi € 832,00 per compensi, oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa come per legge;
per il giudizio di merito esse si liquidano per tutte le fasi a valori minimi, stante la semplicità
della controversia e del rito , e dunque in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre rimb. forf. 15%
iva e cpa come per legge;
p.q.m.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione disattesa,
1.rigetta l'opposizione;
pagina 3 di 4 2.condanna parte attrice opponente a rimborsare a le spese di lite, liquidate come in Parte_2
motivazione.
Brescia, 28.6.2025
Il giudice
Angelina Augusta Baldissera
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
IV SEZIONE CIVILE
Fallimenti esecuzioni procedure concorsuali
Il giudice del tribunale di Brescia, dr.ssa Angelina Augusta Baldissera,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 7501 del ruolo generale dell'anno 2024 e promossa da
Parte_1
- attore-
con l'avv. Silvia Ferrari, per procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione;
contro
Parte_2
-convenuta -
Con l'avv. Paolo Luciano Ferrari, per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di risposta;
e
Controparte_1
-convenuta-
pagina 1 di 4 contumace
Controparte_2
-convenuta-
contumace
SINTETICA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che:
-le parti costituite all'udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc del 29.5.2025 hanno precisato le rispettive conclusioni e il giudice ha trattenuto la causa in decisione, in base all'ultimo comma dell'art. 281 sexies cpc;
-la ha impugnato con la presente opposizione agli atti Parte_1
esecutivi ex art. 617 cpc il decreto del 7.12.2023, con cui il g.e. ha liquidato, come da nota, le spese e le competenze esposte dal creditore nell'esecuzione immobiliare n. 1141/2016 pari Parte_2
complessivamente ad € 10.479,76 (cfr.doc.4 opponente);
-l'opponente ha evidenziato come la citata esecuzione immobiliare fosse già stata dichiarata improcedibile con precedente provvedimento non impugnato del g.e. del 23.5.2023 (cfr. doc. 5 attore) a seguito dell'intervenuta apertura della liquidazione giudiziale in danno della società Parte_1
[... n. 11/22;
-chiede dunque l'opponente che il decreto di liquidazione impugnato venga revocato o comunque ne sia dichiarata l'inesistenza e/o nullità o annullabilità, inefficacia, illegittimità, perché adottato dal g.e. in carenza di potere, essendo l'esecuzione immobiliare appunto già definita;
-l'opposizione è infondata e va rigettata;
-come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata in comparsa dalla stessa Parte_2
anche dopo il provvedimento di estinzione o comunque di chiusura atipica dell'esecuzione permane in capo al g.e. il potere di adottare i provvedimenti conseguenziali, quali appunto la liquidazione delle spese o dei compensi degli ausiliari (cfr., per tutte, Cass. nn. 21874/21; 12434/21; e Cass. 27031/14 in motivazione dove espressamente si precisa che siffatta conclusione “non è infirmata dalla
considerazione che, per effetto del provvedimento estintivo, il processo esecutivo si conclude, e quindi
pagina 2 di 4 viene a mancare il giudice dell'esecuzione che sull'opposizione agli atti esecutivi debba pronunziare.
Per come rilevato nella motivazione del precedente di cui a Cass. n. 9377/03, tale giudice, invero,
permane per definire le questioni strettamente consequenziali al processo esecutivo dichiarato estinto,
come chiaramente si desume dal terzo comma dell'art. 632 c.p.c., il quale, pure essendo "avvenuta
l'estinzione del processo" esecutivo, attribuisce alla competenza di tale giudice le questioni insorte sul
conto reso dal custode dei beni pignorati. Analogamente, rientra nella competenza del giudice
dell'esecuzione decidere le eventuali questioni che possano insorgere in ordine all'applicazione del
secondo comma dello stesso art. 632, che disciplina gli effetti dell'estinzione sugli atti esecutivi compiuti”;
-a questo insegnamento della Suprema Corte, del resto, aderisce costantemente questo stesso tribunale,
adottando sistematicamente provvedimenti siffatti;
-l'opposizione è dunque infondata e va rigettata;
-esulano dall'oggetto del presente giudizio di opposizione ex art. 617 cpc i rapporti tra esecuzione immobiliare e insinuazione del credito di nello stato passivo della Parte_2 [...]
- narrati nell'atto di opposizione - che dunque qui non vengono Parte_1
esaminati;
-le spese di lite seguono la soccombenza e dunque vanno poste a carico della;
Parte_1
esse si liquidano secondo il DM n.55/14 e successive modifiche in base allo scaglione sino a €26.000, come segue: per la fase sommaria innanzi al ge (non liquidata da quest'ultimo) poiché non sono stati adottati provvedimenti indilazionabili si liquidano a valori minimi per le sole fasi di studio e introduttive e dunque in complessivi € 832,00 per compensi, oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa come per legge;
per il giudizio di merito esse si liquidano per tutte le fasi a valori minimi, stante la semplicità
della controversia e del rito , e dunque in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre rimb. forf. 15%
iva e cpa come per legge;
p.q.m.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione disattesa,
1.rigetta l'opposizione;
pagina 3 di 4 2.condanna parte attrice opponente a rimborsare a le spese di lite, liquidate come in Parte_2
motivazione.
Brescia, 28.6.2025
Il giudice
Angelina Augusta Baldissera
pagina 4 di 4