Articolo 10 della Legge 27 ottobre 1951, n. 1402
Articolo 9Articolo 11
Versione
15 gennaio 1952
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Versione
7 settembre 1993
Art. 10. Varianti al piano.

I Comune puo' proporre varianti al piano approvato solo per sopravvenute ragioni che rendano inattuabile, in tutto o in parte, il piano medesimo o determinino la necessita' di adeguare le previsioni a nuove imprescindibili esigenze della ricostruzione.
Le varianti sono approvate con la stessa procedura prescritta per il piano originario. ((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (8) La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 ".
Entrata in vigore il 7 settembre 1993