Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/04/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
R.g. n. 10569/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10569 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente sulla separazione consensuale e sul divorzio su domanda congiunta
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Caserta (CE) alla via G. Salvemini n. 47, presso lo studio dell'avvocato Alfredo
Santacroce che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
(c.f. ), elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliata in Caserta (CE) alla via G. Salvemini n. 47, presso lo studio dell'avvocato Alfredo Santacroce che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
1
Conclusioni: con le note depositate ex art 127 ter c.p.c. in data 14.2.2025 per la comparizione figurata delle parti all'udienza del 20.02.2025, le stesse hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 473bis.49 e 51 c.p.c. depositato il 04.12.2023 i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in ON (CE) il
09.07.1988 e che dalla loro unione sono nati due figli – (nato ad [...] il Per_1
28.11.1989) e (nato ad [...] il [...]) – chiedevano pronunziarsi la Per_2
separazione alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l.
898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate. Il PM in sede in data nulla opponeva.
All'udienza del 18.04.2024 i ricorrenti comparivano personalmente ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni ivi precisate e trascritte integralmente nel verbale d'udienza; dunque, il Giudice relatore riservava la causa al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione.
In data 17.06.2024, il Tribunale pronunciava la separazione dei coniugi con sentenza n. 2920/2024 e con pedissequa ordinanza rimetteva la causa sul ruolo per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, fissando termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza.
Con note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 14.02.2025, i ricorrenti producevano dichiarazioni sottoscritte con le quali dichiaravano di confermare la volontà di non riconciliarsi e di confermare la volontà divorziare alle condizioni già trascritte nel verbale d'udienza del 18.04.2024. Quindi il Tribunale ha riservato la decisione sulle conclusioni del PM che nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
2 R.g. n. 10569/2023
Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla separazione consensuale definita con sentenza del
Tribunale di Napoli Nord n. 2920/2024 pubblicata il 17.06.2024 (i coniugi sono comparsi dinanzi al Giudice delegato all'udienza del 18.04.2024) e passata in giudicato e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
3. Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al verbale d'udienza del 18.04.2024, di seguito integralmente trascritte: “1. coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire la residenza dove meglio credono;
2. I coniugi si comporteranno tra di loro in modo civile e con rispetto;
3. Il figlio è coniugato ed autosufficiente;
4. Il figlio Persona_3 [...]
invalido al 100% (sindrome di Down), percepisce mensilmente una Per_4
pensione di invalidità ed un'indennità di accompagnamento pari ad euro 1.200,00 e svolge attività di volontariato presso l'IC Bernardini di Via Laurentina, 710 in Roma
(sede di lavoro della madre), ha espresso la volontà di continuare a risiedere con la madre;
5. il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio in maniera libera Per_1
continuando a prendere accordi col figlio in considerazione delle esigenze lavorative di volontariato;
le festività natalizie, pasquali ed estive il figlio le Per_1
trascorrerà alternativamente con ciascuno dei genitori che si organizzeranno tenuto conto delle preminenti esigenze del ragazzo;
5. il sig. per il figlio Parte_1
contribuirà al 50% delle spese straordinarie (spese sanitarie non coperte Per_1
da assistenza mutualistica e/o convenzionata, spese di assistenza sanitaria e riabilitativa) che si renderanno necessarie, e che eccedano l'importo dell'assegno di invalidità del figlio, preventivamente concordate;
6. I coniugi dichiarano di voler assistere e curare il figlio e di prestargli tutta l'assistenza necessaria, sia Per_1
morale che economica, favorendo i rapporti interfamiliari con entrambe le famiglie di origine;
7. Ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento;
3 R.g. n. 10569/2023
8. Con l'adempimento di tutto quanto convenuto nel presente atto, i coniugi si rilasciano quietanza di non aver altro a pretendere a qualsiasi titolo l'uno dall'altro, con rinuncia espressa a richiedere qualsiasi somma a qualsiasi titolo;
9. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio per se stessi;
10. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro; 11. I coniugi convengono che le spese legali per la presente procedura siano integralmente compensate tra le parti”.
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
4. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, in particolare sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
ON (CE) il giorno 09.07.1988 tra , nato a [...] Parte_1
il 29.06.1959 e nata a [...] l'[...] (atto Parte_2
n. 42, parte II, Serie A, anno 1988) alle condizioni concordate;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ON (CE) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) nulla dispone per le spese.
4 R.g. n. 10569/2023
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 2.04.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Maria Grazia Lamonica dott.ssa Anna Scognamiglio
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