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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 24/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a Oggetto: appello avverso la sentenza n. In nome del popolo italiano 106/2024 del Tribunale di Terni emessa in data L a C o r t e d' a p p e l l o d i P e r u g i a 6 marzo 2024 - personale scolastico;
- S e z i o n e L a v o r o - decadenza dalle graduatorie e composta dai magistrati: risoluzione del contratto
Dr. Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr.ssa Simonetta Liscio - Consigliera
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 49 dell'anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.
Prev. Ass.
s s a d a Controparte_1
, rappresentato e difeso, come da delega in calce al ricorso in appello, Parte_1
dall'avv. Massimo Pistilli, presso il cui studio in Viterbo, via Belluno n. 69, è elettivamente domiciliato.
- appellante -
c o n t r o
1 , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, organicamente rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia,
presso la cui sede è domiciliato in Perugia via degli Offici n. 12;
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 106/2024 del Tribunale di Terni emessa in data 6 marzo
2024 – personale scolastico;
decadenza dalle graduatorie e risoluzione del contratto.
Causa decisa ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., dopo la scadenza del termine per il deposito delle note sostitutive dell'udienza, fissato al 20 novembre 2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come ai rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 19 luglio 2023 dinanzi al Tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, chiese, nel contraddittorio ritualmente instaurato nei confronti del Parte_1
, dell' Controparte_3 Controparte_4
(di seguito ) di ET e dell' , che
[...] CP_5 Controparte_6
venisse dichiarato nullo e/o annullabile o comunque illegittimo e/o inefficace il decreto del
20.12.2022, con cui era stato dichiarato decaduto da tutte le graduatorie provinciali scolastiche di istituto emesso dal dirigente scolastico dell' nonché che venisse dichiarato nullo e/o CP_5
annullabile o comunque illegittimo e/o inefficace il decreto direttoriale, emesso il 31.01.2023 dalla dirigente dell' con il Controparte_7
quale era stato escluso dalle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze relative alla provincia di per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 per le classi di concorso B003, B015, B017 e CP_7
ADSS e che, per l'effetto, venisse dichiarato il licenziamento illegittimo e condannata l'autorità
scolastica competente in persona del dirigente scolastico pro tempore a reintegrarlo immediatamente
2 nel posto di lavoro, oltre che al risarcimento di tutti i danni subiti e/o subendi ed alla regolarizzazione contributiva ex art. 18 co. 4° della legge n. 300/70.
Il ricorrente contestò i provvedimenti emessi dalle autorità scolastiche con cui era stato dichiarato decaduto dalle graduatorie provinciali, con consequenziale nullità dei servizi prestati, in quanto conseguiti con dichiarazioni mendaci, e con cui erano stati risolti i contratti a tempo determinato stipulati dal medesimo con l'amministrazione scolastica, in quanto egli non sarebbe stato a conoscenza della mancata posizione contributiva dell' per gli anni scolastici 2018/2019 e CP_8
2019/2020 e sarebbero state fondate su mere supposizioni sia la non veridicità del contratto stipulato con la scuola paritaria che la non veridicità dei dati del certificato di servizio. Aggiunse, CP_9
inoltre, che l'eventuale dichiarazione mendace resa non gli avrebbe arrecato alcun beneficio in quanto, pur escludendo i 24 punti derivanti dalla dichiarazione del servizio prestato presso l'istituto sarebbe rimasto ugualmente primo nella graduatoria della disciplina B017 (laboratorio di CP_9
scienze e tecnologie meccaniche) per la quale era stato nominato, anziché per il sostegno, come sperato, e sul quale avrebbero inciso le due annualità di insegnamento incriminate.
Le amministrazioni scolastiche evocate in giudizio si costituirono in giudizio eccependo il difetto di legittimazione passiva dell' e dell' e Controparte_10 Controparte_6
contestando la fondatezza della domanda. Evidenziarono che, in sede di domanda di aggiornamento delle graduatorie provinciali, il aveva dichiarato di aver svolto un servizio biennale su un Pt_1
posto di sostegno che egli ben sapeva di non avere svolto, determinando così il vizio genetico del rapporto e l'operatività della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di lavoro.
Aggiunsero che, mediante la dichiarazione non veritiera accompagnata dalla produzione di documentazione non genuina, il aveva ottenuto la considerazione di un servizio che, Pt_1
sommato alla supplenza di sostegno svolta nel corso dell'anno scolastico 2021/2022, gli aveva consentito di ottenere il requisito per l'accesso alla classe di concorso ADSS II fascia, nonché di conseguire il beneficio dell'inserimento in tale classe di concorso con chiamata per una supplenza
3 alla quale il medesimo aveva ammesso di aver rinunciato, evidentemente al fine di cercare di eludere la sanzione comminatagli, nonché ulteriori benefici (ulteriori 24 punti per la classe di concorso B017
e ulteriori 12 punti per le classi di concorso B003 e B015).
2. Con la sentenza n. 106/2024, pronunciata all'udienza del 6 marzo 2024, il Tribunale, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' e dell' Controparte_10 Controparte_6
rigettò il ricorso e condannò il a rifondere al le spese
[...] Pt_1 Controparte_2
di lite liquidate in € 1.500,00 per la fase cautelare e in € 1.500,00 per la fase di merito, oltre accessori.
3. Con atto depositato in data 5 aprile 2024, interpose appello avverso la decisione, Parte_1
chiedendo che, in riforma della stessa, il appellato venisse condannato all'inserimento nella CP_2
graduatoria di spettanza per la classe di concorso B017, in ragione dell'annullamento del depennamento subito, con il riconoscimento del revocato contratto. Con vittoria delle spese del doppio grado da distrarsi al difensore antistatario.
4. Con decreto presidenziale dell'8 aprile 2024, fu fissata per la discussione della causa l'udienza dell'11 settembre 2024.
Costituitosi in giudizio il 29 agosto 2024, il rilevò Controparte_2
l'infondatezza delle censure proposte dall'appellante e chiese la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese anche ai sensi dell'art. 96, co 1 e 3 c.p.c.
A seguito di apposita istanza, l'appellante chiese che l'udienza di discussione venisse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c.
5. Con decreto del 4 settembre 2024, la Corte, preso atto del consenso espresso dal CP_2
appellato, dispose la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, con le modalità previste ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., assegnando alle parti il termine del 20 novembre
4 Le parti hanno depositato le note nel termine loro assegnato e, successivamente, la Corte ha deciso la causa nel modo che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Attraverso l'unico motivo di gravame formulato, l'appellante si duole dell'errata applicazione dell'art. 7, commi 8 e 9 dell'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, nonché censura l'eccesso di potere e l'errata valutazione della dicotomia tra dichiarazione mendace e produzione documentale non conforme.
L'appellante, prestata adesione alla sentenza impugnata in ordine alla riconosciuta competenza del giudice ordinario, al pronunciato difetto di legittimazione passiva dell' dell' e Controparte_10
dell' , no dell' e dell' Controparte_6 Controparte_10 [...]
, nonché al mancato accoglimento dell'impugnativa qualificata alla stregua di Controparte_6
un licenziamento disciplinare, si duole del disposto depennamento dalle graduatorie, in quanto, a suo dire, disposto sulla base di un'errata applicazione dell'art. 7, co. 8 e 9 dell'ordinanza n. 112/2022.
Sostiene l'appellante che, ai sensi del citato comma 8, l'esclusione dalle graduatorie sarebbe rilevante in ragione di dichiarazioni mendaci rese dal candidato nella compilazione della domanda, mentre, nel caso di specie, il on avrebbe affatto reso dichiarazioni mendaci e il depennamento sarebbe Pt_1
avvenuto solo in conseguenza della produzione di documenti non veritieri riguardanti il contratto stipulato con la scuola e dell'accertamento della mancata posizione contributiva CP_9 CP_8
relativamente alle annualità 2018/2019 e 2019/2020. Inoltre, gli atti non veritieri non avrebbero impedito l'inserimento del ricorrente nelle graduatorie, riguardando i servizi aggiuntivi e non il titolo di accesso di cui il predetto era in possesso. Il giudicante, poi, addivenendo ad un vero e proprio ribaltamento delle regole probatorie, avrebbe onerato il di fornire la prova del servizio Pt_1
svolto, come se la sottoscrizione del contratto non bastasse, facendo ricadere sul lavoratore le conseguenze negative delle irregolarità formali ascrivibili unicamente all'istituzione scolastica.
5 In conseguenza dell'insussistenza della dichiarazione mendace, ad avviso dell'appellante, anche riconoscendo la non utilità dei titoli di servizio conseguiti presso la scuola ai fini della CP_9
corretta definizione del punteggio, l'effetto applicativo non avrebbe dovuto essere la decadenza dalle graduatorie, ma il ricalcolo del punteggio ai fini del corretto inserimento nella graduatoria riferita alla classe di concorso indicata e, nella fattispecie, il avrebbe comunque conservato un Pt_1
punteggio utile a fargli mantenere il primo posto nella graduatoria per la classe di concorso B017.
1.1. Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha puntualmente rilevato, a sostegno della correttezza delle determinazioni adottate dall'amministrazione scolastica, che:
<< Nel caso di specie, dalle produzioni documentali dell'amministrazione emerge senza
incertezza la non rispondenza al vero della dedotta circostanza di aver prestato servizio
presso la scuola paritaria di Vairano Patenora frazione Scalo (CE) come CP_9
docente con contratto biennale per gli anni scolastici 18/20 su elenco di sostegno ADSS,
per 2 ore settimanali;
in particolare, dall'istruttoria svolta e dalle informazioni riferite
dall'Ufficio scolastico regionale per la Campania (doc. 12) è risultato che: - il contratto
prodotto a dimostrazione dell'assunto era stato sottoscritto da persona diversa dal legale
rappresentante della società; - non risultavano comunicati studenti con disabilità iscritti
negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020; - il ricorrente non compariva negli elenchi
dei docenti, con contratto biennale 01/09/2018 – 31/08/2020 per due ore classe di
concorso ADSS, comunicati allo stesso ufficio. Non sono convincenti le difese svolte dal
ricorrente nelle note depositate in data 14 novembre 2023 e 22 febbraio 2024, laddove
egli sostiene di aver agito in buona fede, essendo all'oscuro dell'omesso versamento dei
contributi da parte dell'istituto sia del fatto che, la persona con la quale CP_9
aveva stipulato il contratto, non fosse il legale rappresentante della società; invero,
neanche una parola viene spesa dal ricorrente per dedurre (e poi provare) che egli abbia
6 effettivamente prestato servizio in favore di studenti con disabilità, presso quella scuola
paritaria; solo tale deduzione (accompagnata dalla prova) avrebbe potuto sovvertire le
conclusioni cui è giunta l'amministrazione; al contrario, l' Controparte_11
(doc. 12), in risposta a specifiche richieste ad esso indirizzate dalla
[...]
Dirigente dell'Istituto di ET (doc. 11), rendeva noto che: “non risultano comunicati
studenti con disabilità iscritti negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020; 5) il prof.
non compare tra gli elenchi dei docenti, con contratto biennale Parte_1
01/09/2018 – 31/08/2020 per due ore classe di concorso ADSS, comunicati a questo
ufficio”. Peraltro, dopo ulteriori approfondimenti istruttori, alla suddetta scuola veniva
revocato il riconoscimento dello status di scuola paritaria >>.
A ciò va aggiunto che era stato lo stesso ricorrente ad ammettere, nel ricorso introduttivo di primo grado (pag. 8 di 16), di non aver effettivamente mai svolto alcuna ora di insegnamento presso l'istituto paritario laddove si legge testualmente: “Tuttavia il on è stato mai chiamato CP_9 Pt_1
a svolgere ore di lezioni a scuola”.
Pertanto, risulta assolutamente pacifica la circostanza del mancato svolgimento da parte del Pt_1
di alcuna attività didattica di sostegno negli anni in questione presso l'istituto scolastico CP_9
e, quindi, non può assolutamente invocarsi al riguardo alcuna violazione delle regole sull'onere della prova.
Risultano poi del tutto destituite di fondamento le argomentazioni formulate attraverso il gravame circa il fatto secondo cui il ricorrente non avrebbe reso dichiarazioni mendaci, essendo piuttosto non veritieri i documenti prodotti.
Ed infatti, risulta dalla domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali scolastiche per il biennio
2022/2024, sul posto di sostegno di II fascia (doc. 3), che il ha dichiarato (pag. 6 sezione Pt_1
A.1 “Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio”) di possedere “Tre annualità di servizio
7 su sostegno e Possesso del titolo di abilitazione o il titolo studio per una delle classi di concorso del
relativo grado: diplomi di scuola secondaria di secondo grado”.
Lo stesso documento contiene poi le dichiarazioni del sui titoli di servizio, e cioè di aver Pt_1
prestato servizio sul sostegno dall'1.09.2018 al 31.08.2019 (pagg. 37 – 40) e, poi, dal 01.09.19 al
31.08.2020 (pagg. 41 – 44) presso l'istituto CP_9
Trattasi evidentemente di dichiarazioni mendaci, essendo il pienamente consapevole, per Pt_1
le ragioni innanzi dette, di non aver svolto attività di insegnamento scolastico sul sostegno per due delle tre annualità indicate, ossia quelle riguardanti il contratto stipulato con l'istituto CP_9
È poi stata anche accertata la falsità documentale, ivi compreso il contratto stipulato, ma ciò
rappresenta evidentemente un ulteriore elemento a sostegno della mendacità delle dichiarazioni rese.
Ne consegue che correttamente l'amministrazione scolastica ha stabilito l'esclusione del Pt_1
dalle graduatorie, in conformità all'art. 7, co. 9, dell'ordinanza del n. Controparte_12
112/2022: “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali di istituto di cui all'articolo
4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze
per il personale docente ed educativo”, secondo cui:
“Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto
il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione
del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci”.
1.2. Inoltre, quanto alla rilevanza dell'assenza dei titoli, esclusivamente sulla graduatoria, asserita dall'appellante, si richiama innanzitutto la motivazione della sentenza di primo grado laddove viene puntualmente affermato:
<< La lettera del comma 9 dell'art. 7 prevede, come visto, che “è escluso dalle
graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state
accertate, nella compilazione del modulo della domanda, dichiarazioni mendaci”. La
8 portata di tale previsione, già di per sé molto ampia, va interpretata tenuto conto di
quanto chiarito nell'Ordinanza, ove si legge: “RITENUTO di non poter limitare, come
richiesto dal CSPI, i controlli previsti dall'articolo 8, comma 7, alle singole
graduatorie/classi/tipologie di posto per le quali è previsto il conferimento dell'incarico,
in quanto l'attività di verifica deve riguardare tutte le dichiarazioni rese dall'aspirante”.
L'amministrazione ha fatto quindi una precisa scelta, nel senso di affermare che i
controlli devono riguardare tutte le dichiarazioni rese dall'aspirante, non solo quelle
relative all'incarico da conferire/confermare ma, deve ricavarsene, anche quelle non
direttamente influenti ai fini dell'attribuzione dello stesso. Mettendo insieme le due
previsioni, non può che derivarne che in presenza di dichiarazioni mendaci, anche non
strettamente pertinenti all'incarico conferito o da conferire/confermare, l'aspirante deve
essere escluso da tutte le graduatorie nelle quali risulti inserito, per il solo fatto di essersi
avvalso di dichiarazioni mendaci >>.
A ciò va aggiunto che, mediante la dichiarazione non veritiera e la documentazione non genuina, il a ottenuto il riconoscimento di un servizio che, sommato alla supplenza di sostegno svolta Pt_1
nell'anno scolastico 2021/2022, gli ha consentito di ottenere il requisito per l'accesso alla classe di concorso per gli insegnanti di sostegno di II fascia (ADSS II fascia) con una chiamata in supplenza alla quale il ha ammesso di aver rinunciato, evidentemente al fine di cercare di eludere la Pt_1
sanzione della decadenza, una volta resosi conto che l'inserimento in tale graduatoria era avvenuto grazie ad un servizio che egli sapeva di non aver svolto.
Inoltre, il ha beneficiato, per effetto della mendace dichiarazione relativa al servizio Pt_1
prestato presso l'istituto ulteriori 24 punti per la classe di concorso B017, nonché CP_9
ulteriori 12 punti per le altre due classi di concorso B003 e B015 per le quali era inserito nelle graduatorie.
9 2. In conclusione, l'appello dev'essere respinto, mentre la sentenza impugnata dev'essere confermata.
L'appellante soccombente dev'essere condannato a rifondere le spese sostenute dalla parte appellata per il grado di giudizio, liquidate in dispositivo tenendo conto del valore della causa e dei parametri stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modificazioni.
Non ricorrono i presupposti di carattere oggettivo e soggettivo per emettere una condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Infine, si deve dare atto che l'appellante si trova nelle condizioni previste dall'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ed è perciò tenuto a pagare un secondo contributo unificato,
d'importo pari a quello già versato, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO
Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese sostenute dall'appellato per il presente grado di giudizio, che liquida in € 3.400,00 per compenso professionale,
Visto l'art. 13, comma 1- quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che l'appellante è tenuto a versare una seconda volta il contributo unificato, d'importo pari a quello già versato, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
Perugia, lì 24 gennaio 2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Pierluigi Panariello) (dott. Vincenzo Pio Baldi)
firma digitale firma digitale
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2024 per il deposito di dette note.
- S e z i o n e L a v o r o - decadenza dalle graduatorie e composta dai magistrati: risoluzione del contratto
Dr. Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr.ssa Simonetta Liscio - Consigliera
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 49 dell'anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.
Prev. Ass.
s s a d a Controparte_1
, rappresentato e difeso, come da delega in calce al ricorso in appello, Parte_1
dall'avv. Massimo Pistilli, presso il cui studio in Viterbo, via Belluno n. 69, è elettivamente domiciliato.
- appellante -
c o n t r o
1 , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, organicamente rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia,
presso la cui sede è domiciliato in Perugia via degli Offici n. 12;
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 106/2024 del Tribunale di Terni emessa in data 6 marzo
2024 – personale scolastico;
decadenza dalle graduatorie e risoluzione del contratto.
Causa decisa ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., dopo la scadenza del termine per il deposito delle note sostitutive dell'udienza, fissato al 20 novembre 2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come ai rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 19 luglio 2023 dinanzi al Tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, chiese, nel contraddittorio ritualmente instaurato nei confronti del Parte_1
, dell' Controparte_3 Controparte_4
(di seguito ) di ET e dell' , che
[...] CP_5 Controparte_6
venisse dichiarato nullo e/o annullabile o comunque illegittimo e/o inefficace il decreto del
20.12.2022, con cui era stato dichiarato decaduto da tutte le graduatorie provinciali scolastiche di istituto emesso dal dirigente scolastico dell' nonché che venisse dichiarato nullo e/o CP_5
annullabile o comunque illegittimo e/o inefficace il decreto direttoriale, emesso il 31.01.2023 dalla dirigente dell' con il Controparte_7
quale era stato escluso dalle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze relative alla provincia di per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 per le classi di concorso B003, B015, B017 e CP_7
ADSS e che, per l'effetto, venisse dichiarato il licenziamento illegittimo e condannata l'autorità
scolastica competente in persona del dirigente scolastico pro tempore a reintegrarlo immediatamente
2 nel posto di lavoro, oltre che al risarcimento di tutti i danni subiti e/o subendi ed alla regolarizzazione contributiva ex art. 18 co. 4° della legge n. 300/70.
Il ricorrente contestò i provvedimenti emessi dalle autorità scolastiche con cui era stato dichiarato decaduto dalle graduatorie provinciali, con consequenziale nullità dei servizi prestati, in quanto conseguiti con dichiarazioni mendaci, e con cui erano stati risolti i contratti a tempo determinato stipulati dal medesimo con l'amministrazione scolastica, in quanto egli non sarebbe stato a conoscenza della mancata posizione contributiva dell' per gli anni scolastici 2018/2019 e CP_8
2019/2020 e sarebbero state fondate su mere supposizioni sia la non veridicità del contratto stipulato con la scuola paritaria che la non veridicità dei dati del certificato di servizio. Aggiunse, CP_9
inoltre, che l'eventuale dichiarazione mendace resa non gli avrebbe arrecato alcun beneficio in quanto, pur escludendo i 24 punti derivanti dalla dichiarazione del servizio prestato presso l'istituto sarebbe rimasto ugualmente primo nella graduatoria della disciplina B017 (laboratorio di CP_9
scienze e tecnologie meccaniche) per la quale era stato nominato, anziché per il sostegno, come sperato, e sul quale avrebbero inciso le due annualità di insegnamento incriminate.
Le amministrazioni scolastiche evocate in giudizio si costituirono in giudizio eccependo il difetto di legittimazione passiva dell' e dell' e Controparte_10 Controparte_6
contestando la fondatezza della domanda. Evidenziarono che, in sede di domanda di aggiornamento delle graduatorie provinciali, il aveva dichiarato di aver svolto un servizio biennale su un Pt_1
posto di sostegno che egli ben sapeva di non avere svolto, determinando così il vizio genetico del rapporto e l'operatività della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di lavoro.
Aggiunsero che, mediante la dichiarazione non veritiera accompagnata dalla produzione di documentazione non genuina, il aveva ottenuto la considerazione di un servizio che, Pt_1
sommato alla supplenza di sostegno svolta nel corso dell'anno scolastico 2021/2022, gli aveva consentito di ottenere il requisito per l'accesso alla classe di concorso ADSS II fascia, nonché di conseguire il beneficio dell'inserimento in tale classe di concorso con chiamata per una supplenza
3 alla quale il medesimo aveva ammesso di aver rinunciato, evidentemente al fine di cercare di eludere la sanzione comminatagli, nonché ulteriori benefici (ulteriori 24 punti per la classe di concorso B017
e ulteriori 12 punti per le classi di concorso B003 e B015).
2. Con la sentenza n. 106/2024, pronunciata all'udienza del 6 marzo 2024, il Tribunale, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' e dell' Controparte_10 Controparte_6
rigettò il ricorso e condannò il a rifondere al le spese
[...] Pt_1 Controparte_2
di lite liquidate in € 1.500,00 per la fase cautelare e in € 1.500,00 per la fase di merito, oltre accessori.
3. Con atto depositato in data 5 aprile 2024, interpose appello avverso la decisione, Parte_1
chiedendo che, in riforma della stessa, il appellato venisse condannato all'inserimento nella CP_2
graduatoria di spettanza per la classe di concorso B017, in ragione dell'annullamento del depennamento subito, con il riconoscimento del revocato contratto. Con vittoria delle spese del doppio grado da distrarsi al difensore antistatario.
4. Con decreto presidenziale dell'8 aprile 2024, fu fissata per la discussione della causa l'udienza dell'11 settembre 2024.
Costituitosi in giudizio il 29 agosto 2024, il rilevò Controparte_2
l'infondatezza delle censure proposte dall'appellante e chiese la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese anche ai sensi dell'art. 96, co 1 e 3 c.p.c.
A seguito di apposita istanza, l'appellante chiese che l'udienza di discussione venisse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c.
5. Con decreto del 4 settembre 2024, la Corte, preso atto del consenso espresso dal CP_2
appellato, dispose la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, con le modalità previste ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., assegnando alle parti il termine del 20 novembre
4 Le parti hanno depositato le note nel termine loro assegnato e, successivamente, la Corte ha deciso la causa nel modo che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Attraverso l'unico motivo di gravame formulato, l'appellante si duole dell'errata applicazione dell'art. 7, commi 8 e 9 dell'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, nonché censura l'eccesso di potere e l'errata valutazione della dicotomia tra dichiarazione mendace e produzione documentale non conforme.
L'appellante, prestata adesione alla sentenza impugnata in ordine alla riconosciuta competenza del giudice ordinario, al pronunciato difetto di legittimazione passiva dell' dell' e Controparte_10
dell' , no dell' e dell' Controparte_6 Controparte_10 [...]
, nonché al mancato accoglimento dell'impugnativa qualificata alla stregua di Controparte_6
un licenziamento disciplinare, si duole del disposto depennamento dalle graduatorie, in quanto, a suo dire, disposto sulla base di un'errata applicazione dell'art. 7, co. 8 e 9 dell'ordinanza n. 112/2022.
Sostiene l'appellante che, ai sensi del citato comma 8, l'esclusione dalle graduatorie sarebbe rilevante in ragione di dichiarazioni mendaci rese dal candidato nella compilazione della domanda, mentre, nel caso di specie, il on avrebbe affatto reso dichiarazioni mendaci e il depennamento sarebbe Pt_1
avvenuto solo in conseguenza della produzione di documenti non veritieri riguardanti il contratto stipulato con la scuola e dell'accertamento della mancata posizione contributiva CP_9 CP_8
relativamente alle annualità 2018/2019 e 2019/2020. Inoltre, gli atti non veritieri non avrebbero impedito l'inserimento del ricorrente nelle graduatorie, riguardando i servizi aggiuntivi e non il titolo di accesso di cui il predetto era in possesso. Il giudicante, poi, addivenendo ad un vero e proprio ribaltamento delle regole probatorie, avrebbe onerato il di fornire la prova del servizio Pt_1
svolto, come se la sottoscrizione del contratto non bastasse, facendo ricadere sul lavoratore le conseguenze negative delle irregolarità formali ascrivibili unicamente all'istituzione scolastica.
5 In conseguenza dell'insussistenza della dichiarazione mendace, ad avviso dell'appellante, anche riconoscendo la non utilità dei titoli di servizio conseguiti presso la scuola ai fini della CP_9
corretta definizione del punteggio, l'effetto applicativo non avrebbe dovuto essere la decadenza dalle graduatorie, ma il ricalcolo del punteggio ai fini del corretto inserimento nella graduatoria riferita alla classe di concorso indicata e, nella fattispecie, il avrebbe comunque conservato un Pt_1
punteggio utile a fargli mantenere il primo posto nella graduatoria per la classe di concorso B017.
1.1. Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha puntualmente rilevato, a sostegno della correttezza delle determinazioni adottate dall'amministrazione scolastica, che:
<< Nel caso di specie, dalle produzioni documentali dell'amministrazione emerge senza
incertezza la non rispondenza al vero della dedotta circostanza di aver prestato servizio
presso la scuola paritaria di Vairano Patenora frazione Scalo (CE) come CP_9
docente con contratto biennale per gli anni scolastici 18/20 su elenco di sostegno ADSS,
per 2 ore settimanali;
in particolare, dall'istruttoria svolta e dalle informazioni riferite
dall'Ufficio scolastico regionale per la Campania (doc. 12) è risultato che: - il contratto
prodotto a dimostrazione dell'assunto era stato sottoscritto da persona diversa dal legale
rappresentante della società; - non risultavano comunicati studenti con disabilità iscritti
negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020; - il ricorrente non compariva negli elenchi
dei docenti, con contratto biennale 01/09/2018 – 31/08/2020 per due ore classe di
concorso ADSS, comunicati allo stesso ufficio. Non sono convincenti le difese svolte dal
ricorrente nelle note depositate in data 14 novembre 2023 e 22 febbraio 2024, laddove
egli sostiene di aver agito in buona fede, essendo all'oscuro dell'omesso versamento dei
contributi da parte dell'istituto sia del fatto che, la persona con la quale CP_9
aveva stipulato il contratto, non fosse il legale rappresentante della società; invero,
neanche una parola viene spesa dal ricorrente per dedurre (e poi provare) che egli abbia
6 effettivamente prestato servizio in favore di studenti con disabilità, presso quella scuola
paritaria; solo tale deduzione (accompagnata dalla prova) avrebbe potuto sovvertire le
conclusioni cui è giunta l'amministrazione; al contrario, l' Controparte_11
(doc. 12), in risposta a specifiche richieste ad esso indirizzate dalla
[...]
Dirigente dell'Istituto di ET (doc. 11), rendeva noto che: “non risultano comunicati
studenti con disabilità iscritti negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020; 5) il prof.
non compare tra gli elenchi dei docenti, con contratto biennale Parte_1
01/09/2018 – 31/08/2020 per due ore classe di concorso ADSS, comunicati a questo
ufficio”. Peraltro, dopo ulteriori approfondimenti istruttori, alla suddetta scuola veniva
revocato il riconoscimento dello status di scuola paritaria >>.
A ciò va aggiunto che era stato lo stesso ricorrente ad ammettere, nel ricorso introduttivo di primo grado (pag. 8 di 16), di non aver effettivamente mai svolto alcuna ora di insegnamento presso l'istituto paritario laddove si legge testualmente: “Tuttavia il on è stato mai chiamato CP_9 Pt_1
a svolgere ore di lezioni a scuola”.
Pertanto, risulta assolutamente pacifica la circostanza del mancato svolgimento da parte del Pt_1
di alcuna attività didattica di sostegno negli anni in questione presso l'istituto scolastico CP_9
e, quindi, non può assolutamente invocarsi al riguardo alcuna violazione delle regole sull'onere della prova.
Risultano poi del tutto destituite di fondamento le argomentazioni formulate attraverso il gravame circa il fatto secondo cui il ricorrente non avrebbe reso dichiarazioni mendaci, essendo piuttosto non veritieri i documenti prodotti.
Ed infatti, risulta dalla domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali scolastiche per il biennio
2022/2024, sul posto di sostegno di II fascia (doc. 3), che il ha dichiarato (pag. 6 sezione Pt_1
A.1 “Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio”) di possedere “Tre annualità di servizio
7 su sostegno e Possesso del titolo di abilitazione o il titolo studio per una delle classi di concorso del
relativo grado: diplomi di scuola secondaria di secondo grado”.
Lo stesso documento contiene poi le dichiarazioni del sui titoli di servizio, e cioè di aver Pt_1
prestato servizio sul sostegno dall'1.09.2018 al 31.08.2019 (pagg. 37 – 40) e, poi, dal 01.09.19 al
31.08.2020 (pagg. 41 – 44) presso l'istituto CP_9
Trattasi evidentemente di dichiarazioni mendaci, essendo il pienamente consapevole, per Pt_1
le ragioni innanzi dette, di non aver svolto attività di insegnamento scolastico sul sostegno per due delle tre annualità indicate, ossia quelle riguardanti il contratto stipulato con l'istituto CP_9
È poi stata anche accertata la falsità documentale, ivi compreso il contratto stipulato, ma ciò
rappresenta evidentemente un ulteriore elemento a sostegno della mendacità delle dichiarazioni rese.
Ne consegue che correttamente l'amministrazione scolastica ha stabilito l'esclusione del Pt_1
dalle graduatorie, in conformità all'art. 7, co. 9, dell'ordinanza del n. Controparte_12
112/2022: “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali di istituto di cui all'articolo
4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze
per il personale docente ed educativo”, secondo cui:
“Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto
il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione
del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci”.
1.2. Inoltre, quanto alla rilevanza dell'assenza dei titoli, esclusivamente sulla graduatoria, asserita dall'appellante, si richiama innanzitutto la motivazione della sentenza di primo grado laddove viene puntualmente affermato:
<< La lettera del comma 9 dell'art. 7 prevede, come visto, che “è escluso dalle
graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state
accertate, nella compilazione del modulo della domanda, dichiarazioni mendaci”. La
8 portata di tale previsione, già di per sé molto ampia, va interpretata tenuto conto di
quanto chiarito nell'Ordinanza, ove si legge: “RITENUTO di non poter limitare, come
richiesto dal CSPI, i controlli previsti dall'articolo 8, comma 7, alle singole
graduatorie/classi/tipologie di posto per le quali è previsto il conferimento dell'incarico,
in quanto l'attività di verifica deve riguardare tutte le dichiarazioni rese dall'aspirante”.
L'amministrazione ha fatto quindi una precisa scelta, nel senso di affermare che i
controlli devono riguardare tutte le dichiarazioni rese dall'aspirante, non solo quelle
relative all'incarico da conferire/confermare ma, deve ricavarsene, anche quelle non
direttamente influenti ai fini dell'attribuzione dello stesso. Mettendo insieme le due
previsioni, non può che derivarne che in presenza di dichiarazioni mendaci, anche non
strettamente pertinenti all'incarico conferito o da conferire/confermare, l'aspirante deve
essere escluso da tutte le graduatorie nelle quali risulti inserito, per il solo fatto di essersi
avvalso di dichiarazioni mendaci >>.
A ciò va aggiunto che, mediante la dichiarazione non veritiera e la documentazione non genuina, il a ottenuto il riconoscimento di un servizio che, sommato alla supplenza di sostegno svolta Pt_1
nell'anno scolastico 2021/2022, gli ha consentito di ottenere il requisito per l'accesso alla classe di concorso per gli insegnanti di sostegno di II fascia (ADSS II fascia) con una chiamata in supplenza alla quale il ha ammesso di aver rinunciato, evidentemente al fine di cercare di eludere la Pt_1
sanzione della decadenza, una volta resosi conto che l'inserimento in tale graduatoria era avvenuto grazie ad un servizio che egli sapeva di non aver svolto.
Inoltre, il ha beneficiato, per effetto della mendace dichiarazione relativa al servizio Pt_1
prestato presso l'istituto ulteriori 24 punti per la classe di concorso B017, nonché CP_9
ulteriori 12 punti per le altre due classi di concorso B003 e B015 per le quali era inserito nelle graduatorie.
9 2. In conclusione, l'appello dev'essere respinto, mentre la sentenza impugnata dev'essere confermata.
L'appellante soccombente dev'essere condannato a rifondere le spese sostenute dalla parte appellata per il grado di giudizio, liquidate in dispositivo tenendo conto del valore della causa e dei parametri stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modificazioni.
Non ricorrono i presupposti di carattere oggettivo e soggettivo per emettere una condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Infine, si deve dare atto che l'appellante si trova nelle condizioni previste dall'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ed è perciò tenuto a pagare un secondo contributo unificato,
d'importo pari a quello già versato, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO
Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese sostenute dall'appellato per il presente grado di giudizio, che liquida in € 3.400,00 per compenso professionale,
Visto l'art. 13, comma 1- quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che l'appellante è tenuto a versare una seconda volta il contributo unificato, d'importo pari a quello già versato, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
Perugia, lì 24 gennaio 2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Pierluigi Panariello) (dott. Vincenzo Pio Baldi)
firma digitale firma digitale
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2024 per il deposito di dette note.