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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 19/03/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Pisa Sezione Civile N. R.G. 674/2024 Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati: Santa Spina Presidente Iolanda Golia Giudice relatore Alessandra Migliorino Giudice
Nel procedimento ex art. 473 bis 29 per la modifica delle condizioni di divorzio promosso da:
C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23/06/1981 e residente in [...]a Monte (PI), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Boschi ricorrente contro
nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, residente in [...]2, C.F._2 elettivamente domiciliata in Ponsacco (PI), p.zza Jacopo D'Appiano n.16, presso l'Avv. Francesco Di Sandro resistente con l'intervento del Pubblico Ministero Conclusioni: come da verbale del 29.11.2024
ha pronunziato la seguente SENTENZA
Con ricorso ex art. 473 bis 29 cpc depositato in data 6.3.2024 Parte_1 ha chiesto all'intestato Tribunale, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 475/2016, di disporre che il medesimo sia tenuto a versare l'assegno di Per_ mantenimento in favore della figlia nella misura ridotta di Euro 100,00 mensili,
o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, in luogo dei 400,00 euro attualmente previsti in ragione della predetta sentenza. A sostegno della domanda il ricorrente allegava:
-di aver contratto matrimonio concordatario in Santa Maria a Monte (PI) il 1.07.2011; Per_
-che dalla loro unione nasceva in data 18.09.2010 la figlia -di essersi separato consensualmente in data 31.10.2014, con verbale omologato in data 7.11.2014 e di aver richiesto, con ricorso congiunto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- di aver subito un peggioramento delle proprie condizioni economiche dall'epoca del divorzio ad oggi anche legate ad alcune scelte lavorative poi rivelatasi fallimentari. Con comparsa dell'1.5.2024 costituiva in giudizio e, preso atto Controparte_1 delle difficoltà economiche del ricorrente ed evidenziate le inadempienze in cui il medesimo era incorso in questi anni nei propri obblighi contributivi, chiedeva di
“Confermare la sentenza di divorzio n. 475/2016 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata in data 12.04.2016 in ogni suo punto ed in parziale modifica di Determinare a carico di Parte_1 Per_ un contributo per il mantenimento ordinario della figlia pari ad € 250,00 da
[...] corrispondersi entro il 15 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat come per legge ed oltre spese straordinarie suddivise al 50% tra i genitori”. Sentite le parti e preso atto dell'esito negativo delle trattative intraprese, assunti i provvedimenti provvisori, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio all'udienza del 29.11.2024, previa trasmissione degli atti al Pm in sede.
*** Preliminarmente va ricordato che la revisione dei provvedimenti relativi alla prole è ammessa in ogni tempo e che l'esistenza di circostanze nuove costituisce, per principio generale, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti. Infatti, la revisione dell'assegno di mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, presuppone l'accertamento dell'intervento di circostanze sopravvenute comportanti una significativa modifica delle condizioni economiche dei genitori, con conseguente alterazione del complessivo assetto economico vigente e non una nuova valutazione circa la sussistenza dei presupposti e dell'entità dell'assegno medesimo. Ebbene, nel caso che ci occupa non solo è incontestato ma anche documentato il progressivo peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente dall'epoca del divorzio ad oggi, tanto soprattutto in ragione della scelta di non lavorare più come dipendente di una macelleria ma di avviare in proprio l'attività di vendita di carni. In particolare, dalle produzioni in atti risulta che per l'anno d'imposta 2022 il ricorrente ha percepito un reddito imponibile di poco superiore a 2000,00 euro e che risulta destinatario di intimazioni di sfratto e precetti per mancato versamento degli importi dovuti a titolo di mantenimento della figlia e dei canoni di locazione dei locali macelleria.
Pag. 2 di 4 Attualmente, inoltre, il ricorrente risulta disoccupato in ragione della scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato che aveva reperito. Ebbene il sopravvenuto, provato ed incontestato peggioramento della situazione economico reddituale del ricorrente rappresenta certamente circostanza idonea a giustificare, allo stato, una riduzione del contributo di mantenimento a carico di per il mantenimento della figlia nella misura che il Tribunale Parte_1 ritiene congruo fissare in euro 150,00 oltre rivalutazione automatica secondo indici istat, tenuto conto dell'età e dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitori. A detto importo, come da consenso prestato dal ricorrente, deve inoltre aggiungersi quanto erogato a titolo di assegno unico che deve essere integralmente percepito da
Controparte_1
Tra le parti, inoltre, non vi è concordia in ordine all'individuazione delle spese straordinarie, punto rimasto controverso nella fase delle trattative e di cui le medesime hanno chiesto una puntuale individuazione. Specificamente, il ricorrente chiedeva che le spese straordinarie fossero comprese nell'importo mensile da corrispondere a titolo di mantenimento mentre la resistente domandava al Tribunale di individuarle separatamente e specificamente. Ebbene, ritiene il Tribunale che le spese straordinarie, ferma la già prevista ripartizione nella misura del 50% come da sentenza di divorzio, possano essere individuate secondo il meccanismo meglio indicato in dispositivo. Le spese di lite, tenuto conto dell'oggetto e dell'esito del giudizio, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica della sentenza di divorzio n.475/2016 del Tribunale di Pisa, definitivamente pronunziando, così provvede: DISPONE che corrisponda, a far data dal deposito del ricorso, Parte_1
a a titolo di mantenimento della figlia la somma di € 150,00 Controparte_1 mensili, entro il 15 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT;
DISPONE che i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive, etc.) preventivamente concordate (salvo se urgenti ed indifferibili) e documentate, salvo se urgenti ed indifferibili;
il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica o wp, indicando se possibile la spesa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro dieci giorni esprimendo il proprio consenso o una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. Una volta effettuata la
Pag. 3 di 4 spesa, l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di dieci giorni dalla presentazione mediante invio della documentazione attestante il pagamento;
DISPONE che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla madre.
Spese compensate. Pisa, 18.03.2025
Il Giudice relatore Iolanda Golia LA PRESIDENTE SANTA SPINA
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Nel procedimento ex art. 473 bis 29 per la modifica delle condizioni di divorzio promosso da:
C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23/06/1981 e residente in [...]a Monte (PI), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Boschi ricorrente contro
nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, residente in [...]2, C.F._2 elettivamente domiciliata in Ponsacco (PI), p.zza Jacopo D'Appiano n.16, presso l'Avv. Francesco Di Sandro resistente con l'intervento del Pubblico Ministero Conclusioni: come da verbale del 29.11.2024
ha pronunziato la seguente SENTENZA
Con ricorso ex art. 473 bis 29 cpc depositato in data 6.3.2024 Parte_1 ha chiesto all'intestato Tribunale, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 475/2016, di disporre che il medesimo sia tenuto a versare l'assegno di Per_ mantenimento in favore della figlia nella misura ridotta di Euro 100,00 mensili,
o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, in luogo dei 400,00 euro attualmente previsti in ragione della predetta sentenza. A sostegno della domanda il ricorrente allegava:
-di aver contratto matrimonio concordatario in Santa Maria a Monte (PI) il 1.07.2011; Per_
-che dalla loro unione nasceva in data 18.09.2010 la figlia -di essersi separato consensualmente in data 31.10.2014, con verbale omologato in data 7.11.2014 e di aver richiesto, con ricorso congiunto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- di aver subito un peggioramento delle proprie condizioni economiche dall'epoca del divorzio ad oggi anche legate ad alcune scelte lavorative poi rivelatasi fallimentari. Con comparsa dell'1.5.2024 costituiva in giudizio e, preso atto Controparte_1 delle difficoltà economiche del ricorrente ed evidenziate le inadempienze in cui il medesimo era incorso in questi anni nei propri obblighi contributivi, chiedeva di
“Confermare la sentenza di divorzio n. 475/2016 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata in data 12.04.2016 in ogni suo punto ed in parziale modifica di Determinare a carico di Parte_1 Per_ un contributo per il mantenimento ordinario della figlia pari ad € 250,00 da
[...] corrispondersi entro il 15 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat come per legge ed oltre spese straordinarie suddivise al 50% tra i genitori”. Sentite le parti e preso atto dell'esito negativo delle trattative intraprese, assunti i provvedimenti provvisori, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio all'udienza del 29.11.2024, previa trasmissione degli atti al Pm in sede.
*** Preliminarmente va ricordato che la revisione dei provvedimenti relativi alla prole è ammessa in ogni tempo e che l'esistenza di circostanze nuove costituisce, per principio generale, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti. Infatti, la revisione dell'assegno di mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, presuppone l'accertamento dell'intervento di circostanze sopravvenute comportanti una significativa modifica delle condizioni economiche dei genitori, con conseguente alterazione del complessivo assetto economico vigente e non una nuova valutazione circa la sussistenza dei presupposti e dell'entità dell'assegno medesimo. Ebbene, nel caso che ci occupa non solo è incontestato ma anche documentato il progressivo peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente dall'epoca del divorzio ad oggi, tanto soprattutto in ragione della scelta di non lavorare più come dipendente di una macelleria ma di avviare in proprio l'attività di vendita di carni. In particolare, dalle produzioni in atti risulta che per l'anno d'imposta 2022 il ricorrente ha percepito un reddito imponibile di poco superiore a 2000,00 euro e che risulta destinatario di intimazioni di sfratto e precetti per mancato versamento degli importi dovuti a titolo di mantenimento della figlia e dei canoni di locazione dei locali macelleria.
Pag. 2 di 4 Attualmente, inoltre, il ricorrente risulta disoccupato in ragione della scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato che aveva reperito. Ebbene il sopravvenuto, provato ed incontestato peggioramento della situazione economico reddituale del ricorrente rappresenta certamente circostanza idonea a giustificare, allo stato, una riduzione del contributo di mantenimento a carico di per il mantenimento della figlia nella misura che il Tribunale Parte_1 ritiene congruo fissare in euro 150,00 oltre rivalutazione automatica secondo indici istat, tenuto conto dell'età e dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitori. A detto importo, come da consenso prestato dal ricorrente, deve inoltre aggiungersi quanto erogato a titolo di assegno unico che deve essere integralmente percepito da
Controparte_1
Tra le parti, inoltre, non vi è concordia in ordine all'individuazione delle spese straordinarie, punto rimasto controverso nella fase delle trattative e di cui le medesime hanno chiesto una puntuale individuazione. Specificamente, il ricorrente chiedeva che le spese straordinarie fossero comprese nell'importo mensile da corrispondere a titolo di mantenimento mentre la resistente domandava al Tribunale di individuarle separatamente e specificamente. Ebbene, ritiene il Tribunale che le spese straordinarie, ferma la già prevista ripartizione nella misura del 50% come da sentenza di divorzio, possano essere individuate secondo il meccanismo meglio indicato in dispositivo. Le spese di lite, tenuto conto dell'oggetto e dell'esito del giudizio, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica della sentenza di divorzio n.475/2016 del Tribunale di Pisa, definitivamente pronunziando, così provvede: DISPONE che corrisponda, a far data dal deposito del ricorso, Parte_1
a a titolo di mantenimento della figlia la somma di € 150,00 Controparte_1 mensili, entro il 15 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT;
DISPONE che i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive, etc.) preventivamente concordate (salvo se urgenti ed indifferibili) e documentate, salvo se urgenti ed indifferibili;
il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica o wp, indicando se possibile la spesa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro dieci giorni esprimendo il proprio consenso o una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. Una volta effettuata la
Pag. 3 di 4 spesa, l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di dieci giorni dalla presentazione mediante invio della documentazione attestante il pagamento;
DISPONE che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla madre.
Spese compensate. Pisa, 18.03.2025
Il Giudice relatore Iolanda Golia LA PRESIDENTE SANTA SPINA
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