Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/04/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
1
R.g. n. 2142/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 2142/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 04/04/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 11/09/2024 da e , entrambi Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dagli avv.ti DI NUZZO GAETANO e PELLEGRINO CIRO, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in DD (CE) in data
29/07/1996 e che dalla loro unione sono nati i figli (il 9.08.1996), (il Per_1 Per_2
22.05.2000) e (il 6.12.2012); Persona_3
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
All'udienza cartolare del 7.01.2025 il giudice, rilevato che non risultava disciplinato il pernotto della figlia minore presso il padre e non erano neppure indicate le ragioni eventuali ostative al predetto pernotto, rinviava all'udienza cartolare del 4.04.2025 onerando le parti a fornire i chiarimenti richiesti.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 4.04.2025 le parti chiedevano quanto segue:
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge;
ritenuto che le pattuizioni siano conformi all'interesse della figlia minore;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nato a [...] l'[...], e , nata a Parte_1 Parte_2
AC (Polonia) il 22/12/1975;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di DD (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 11, parte I, serie, anno 1996;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 04/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio 6