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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 12/07/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N.84 / 2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n.84 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 e vertente
TRA
La sig.ra nata il [...] a [...] e residente in [...], Parte_1
loc. Cà Marino 187 scala 1 int., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Marina OTTAVIANI
E
Il sig. nato il [...] a [...] e residente in [...]
Fossombrone ( PU ), loc. San Martino dei Muri n. 35, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Adriano Blasi.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso per la separazione dei coniugi su domanda congiunta ex art. 473 bis.51 cpc con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 cpc (separazione consensuale).
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 10 febbraio 2025, i ricorrenti, esponevano: “- che in data 29.1.2011 i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Piobbico e iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo comune al n. 1, parte I, Serie, Ufficio 1
(doc. 1);
- che dall'unione sono nati: nato il [...] (C.F. Persona_1
), cittadino italiano e , nato il [...] (C.F. C.F._1 Parte_3
cittadino italiano ed ivi residenti entrambi in Piobbico, loc. Cà Marino C.F._2
187 scala 1 int. 1 (doc. 2);
- che i ricorrenti nell'ottobre 2023, concordemente, interrompevano il loro rapporto per sopravvenuta intollerabilità della convivenza, tant'è che il signor espressamente Parte_2
autorizzato dalla moglie, lasciava in data 3 ottobre 2023 la casa coniugale di proprietà familiare della signora per trasferirsi presso l'abitazione dei propri genitori, e Parte_1
loro ospitato, sita in Fossombrone, in P.zza Don Luigi Sturzo n. 10 (doc. 3);
- che la signora lavorava come commessa presso supermercato con Parte_1
contratto a tempo indeterminato percependo uno stipendio mensile di circa € 1.050/00. Dal
1 giugno 2024, a seguito dell'improvvisa chiusura del supermercato, è disoccupata, a seguito di licenziamento e percepisce circa € 850,00 mensili a titolo di Naspi (doc. 4);
- che il signor lavora come agente di polizia penitenziaria presso c/c Parte_2
Fossombrone, percependo uno stipendio mensile di circa €. 1.800,00 (doc. 5);
- che il marito è intestatario della vettura Cupra tg. GE005TN (doc. 6) e motocicletta
Yamaha EDM850 tg. AX92563 (doc. 6/B) e motocicletta BETA tg. EL53374(doc. 6/C) mentre la moglie è intestataria dell'autovettura CKR Toyota tg. FK017ZD (doc. 7) e una
Fiat Panda FT072ST (doc. 7/A);
- che i coniugi non hanno altre fonti di reddito se non quelle indicate, non sono titolari di quote sociali e, salvo quanto sopra dedotto e precisato, non sono titolari di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati;
- che i figli frequentano la scuola regolarmente (uno termina la terza elementare e uno la seconda media) e durante il tempo libero svolgono attività extrascolastiche (calcio) e ludiche, come indicate nel piano che si allega (doc. 8);
- che in questa fase transitoria i coniugi, di comune accordo e con spirito di collaborazione e correttezza nell'interesse prioritario dei figli minori, regolano di fatto il loro ruolo genitoriale secondo le condizioni contenute nel presente ricorso congiunto;
”. Tanto premesso, previa dichiarazione di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione da sostituirsi con lo scambio di note scritte, domandavano all'adito
Tribunale, di omologare la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni di seguito indicate:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto ed ogni altro obbligo imposto dalla legge.
2) Preso atto che il signor autorizzato dalla moglie, ha lasciato la casa Parte_2
coniugale di proprietà familiare della signora i coniugi concordano a che la Parte_1
casa coniugale, con tutti gli arredi venga assegnata alla moglie perché vi possa abitare con i figli. Si dà atto che il signor ha già asportato – su consenso della signora Parte_2
– i propri beni dalla casa familiare. Parte_1
3) I coniugi concordano che i figli minori e vengano affidati in maniera Per_1 Pt_3
condivisa ad entrambi i genitori, con loro collocazione prevalente presso la mamma.
4) I coniugi convengono che il signor corrisponda alla signora Parte_2 [...]
a titolo di contributo al mantenimento per i figli, con decorrenza dalla data Parte_1
della domanda, la somma mensile di €uro 300/00 da far pervenire a mezzo bonifico bancario, con valuta fissa, su conto corrente della signora già noto al marito, Parte_1
entro il giorno 30 di ogni mese, oltre alla rivalutazione ISTAT. I coniugi convengono che l'assegno unico venga richiesto ed incassato in toto dalla signora Il signor Parte_1
si impegna a comunicare/consegnare alla signora non appena Parte_2 Parte_1
richiesto, il proprio Isee ovvero il saldo e giacenza al 31.12 dell'anno precedente, ovvero il protocollo Isee, nonché ogni altra documentazione necessaria alla signora per Parte_1
completare la domanda di assegno unico presso Inps. Qualora non adempia a ciò, il signor corrisponderà alla signora oltre all'assegno di mantenimento, gli Parte_2 Parte_1
importi mensili che la medesima avrebbe percepito da INPS a titolo di assegno unico, importo che i coniugi stabiliscono in €. 400,00 mensili.
5) I coniugi convengono che le spese straordinarie come riportate e descritte, anche in ordine al consenso, nel Protocollo del Tribunale di Urbino, che sottoscrivono per accettazione, vengano suddivise al 50%. A tal proposito precisano che le spese straordinarie saranno anticipate dalla sola signora in quanto collocataria e che Parte_1
il rimborso da parte del signor avverrà al massimo entro il 5 del mese Parte_2
successivo, previa presentazione del documento fiscale. Precisano altresì di concordare che il rimborso per mancata erogazione del pulmino scolastico corrisposto dal di Piobbico venga incassato in toto dalla signora CP_1
Parte_1
Le fatture e/o ricevute fiscali largamente intese per le spese mediche di qualunque genere sostenute per i figli, saranno intestate ai predetti, al fine di permettere la detrazione fiscale che concordano sia alla metà ciascuno dei coniugi.
I coniugi precisano che la spesa per le cure dentarie del figlio è già stata concordata Per_1
e che il pagamento rateale della spesa preventivata continuerà con le modalità avvenute sin ad ora (ovvero accompagnamento alternato e pagamento alternato da parte di entrambi i genitori). Quanto alle spese straordinarie sino ad ora sostenute la signora dà Parte_1
atto d'aver ricevuto assegno di €. 500,00 alla sottoscrizione dell'accordo, quale saldo delle spese suddette sino al 30 gennaio 2025 (escluse spese dentista già citate).
6) I coniugi concordano che il padre tenga con sé i figli il giovedì pomeriggio, dopo i compiti e sino a dopo cena, incaricandosi di riaccompagnarli presso la madre entro le ore
21.00.
7) I coniugi concordano che il padre tenga con sé i figli a week end alterni da sabato alle ore 15.00, quando li preleverà, a lunedì mattina, quando li accompagnerà a scuola.
8) La signora si impegna a fornire con costanza tutte le informazioni di maggior Parte_1
interesse riguardanti i figli relative alla salute, scuola (andamento assemblee, gite, etc) ed alle attività extrascolastiche, ludiche e di vita sociale dei figli e il signor si Parte_2
impegna a prendere parte alle medesime qualora sia necessaria od opportuna la sua presenza.
9) I coniugi concordano che nel mese di agosto i figli trascorreranno con il padre i primi quindici giorni e con la madre gli ultimi quindici e così di anno in anno, alternativamente.
10) In caso di malattia dei figli e/o di convalescenza degli stessi, i coniugi concorderanno di volta in volta di tenerli presso di sé, compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascuno, ovvero di accompagnarli presso l'abitazione dei nonni, materni o paterni, in base al momento di permanenza presso l'uno o l'altro genitore, previa verifica della non disponibilità presso l'altro genitore. I coniugi concordano altresì che laddove il periodo di malattia o convalescenza si protragga per più di 5 giorni, sarà consentito all'altro coniuge di accedere presso l'abitazione per fare visita. 11) Ove, durante il periodo di pertinenza di ciascun genitore le condizioni di visita siccome concordate non potranno essere rispettate a causa della malattia e/o impedimento dei figli,
i genitori, nell'ottica della reciproca collaborazione e del buon senso, nell'interesse dei figli, concorderanno di volta in volta modalità di recupero in giorni e/o periodi successivi.
12) Durante le vacanze natalizie – salvo diversa decisione che i genitori si potranno riservare di prendere in accordo – i figli staranno con i genitori ad anni alterni: il 24 dicembre (dalle ore 10:00 alle ore 10:00 del 25 dicembre) con la madre, il giorno di Natale
(dalle ore 10:00 alle ore 10:00 del 26 dicembre)con il padre e alternativamente dal 26
(dalle ore 10:00) al 2 gennaio (alle ore 10:00) con l'uno e dal 2 gennaio (dalle ore 10:00) al 7 gennaio (alle ore 10:00, se festivo, altrimenti all'orario scolastico) con l'altro.
13) Nulla disporsi in favore dei coniugi che, allo stato, risultano economicamente autonomi.
14) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli minori.
15) Tutte le spese per l'assistenza legale e stragiudiziale dei coniugi si intendono compensate, così che ognuno provvederà a retribuire il legale nominato, con rinunzia alla solidarietà ex art. 13,8, L.246/2012.
Formulavano contestualmente anche la domanda per lo scioglimento del matrimonio.
All'esito del deposito delle note scritte congiunte con le quali le parti insistevano per l'accoglimento delle istanze e le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, in data
10.05.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
****
La domanda di separazione personale proposta dai coniugi deve essere accolta atteso che dalle dichiarazioni dei ricorrenti, confermate anche nelle note scritte depositate in data
05.05.2025 risulta la volontà di separarsi consensualmente poiché la convivenza coniugale è divenuta intollerabile essendo venuta meno l'unione coniugale.
Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Entrambe le parti, inoltre, hanno congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori e Per_1
sono da considerarsi confacenti al loro preminente interesse. Pt_3 Soddisfacente per l'interesse dei minori e conforme ai principi regolatori della materia appare anche il calendario di incontri e visite predisposto dalle parti per garantire ai minori l'accesso ad una effettiva bigenitorialità e consentire al genitore non collocatario di mantenere uno stabile e duraturo rapporto con i figli e Per_1 Pt_3
La natura delle questioni trattate e l'accordo delle parti sul punto giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
****
La causa deve invece proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, visti gli artt. 473-bis.49-51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
-OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
he hanno contratto matrimonio in Piobbico (PU) il 29.1.2011, Parte_2
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Piobbico (PU) al n. 1, parte I,
Serie, Ufficio 1 alle condizioni di cui al ricorso congiunto e riportate in parte motiva;
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del relatore.
Così deciso in Urbino, nella Camera di Consiglio del Tribunale, il giorno 8.07.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n.84 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 e vertente
TRA
La sig.ra nata il [...] a [...] e residente in [...], Parte_1
loc. Cà Marino 187 scala 1 int., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Marina OTTAVIANI
E
Il sig. nato il [...] a [...] e residente in [...]
Fossombrone ( PU ), loc. San Martino dei Muri n. 35, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Adriano Blasi.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso per la separazione dei coniugi su domanda congiunta ex art. 473 bis.51 cpc con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 cpc (separazione consensuale).
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 10 febbraio 2025, i ricorrenti, esponevano: “- che in data 29.1.2011 i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Piobbico e iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo comune al n. 1, parte I, Serie, Ufficio 1
(doc. 1);
- che dall'unione sono nati: nato il [...] (C.F. Persona_1
), cittadino italiano e , nato il [...] (C.F. C.F._1 Parte_3
cittadino italiano ed ivi residenti entrambi in Piobbico, loc. Cà Marino C.F._2
187 scala 1 int. 1 (doc. 2);
- che i ricorrenti nell'ottobre 2023, concordemente, interrompevano il loro rapporto per sopravvenuta intollerabilità della convivenza, tant'è che il signor espressamente Parte_2
autorizzato dalla moglie, lasciava in data 3 ottobre 2023 la casa coniugale di proprietà familiare della signora per trasferirsi presso l'abitazione dei propri genitori, e Parte_1
loro ospitato, sita in Fossombrone, in P.zza Don Luigi Sturzo n. 10 (doc. 3);
- che la signora lavorava come commessa presso supermercato con Parte_1
contratto a tempo indeterminato percependo uno stipendio mensile di circa € 1.050/00. Dal
1 giugno 2024, a seguito dell'improvvisa chiusura del supermercato, è disoccupata, a seguito di licenziamento e percepisce circa € 850,00 mensili a titolo di Naspi (doc. 4);
- che il signor lavora come agente di polizia penitenziaria presso c/c Parte_2
Fossombrone, percependo uno stipendio mensile di circa €. 1.800,00 (doc. 5);
- che il marito è intestatario della vettura Cupra tg. GE005TN (doc. 6) e motocicletta
Yamaha EDM850 tg. AX92563 (doc. 6/B) e motocicletta BETA tg. EL53374(doc. 6/C) mentre la moglie è intestataria dell'autovettura CKR Toyota tg. FK017ZD (doc. 7) e una
Fiat Panda FT072ST (doc. 7/A);
- che i coniugi non hanno altre fonti di reddito se non quelle indicate, non sono titolari di quote sociali e, salvo quanto sopra dedotto e precisato, non sono titolari di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati;
- che i figli frequentano la scuola regolarmente (uno termina la terza elementare e uno la seconda media) e durante il tempo libero svolgono attività extrascolastiche (calcio) e ludiche, come indicate nel piano che si allega (doc. 8);
- che in questa fase transitoria i coniugi, di comune accordo e con spirito di collaborazione e correttezza nell'interesse prioritario dei figli minori, regolano di fatto il loro ruolo genitoriale secondo le condizioni contenute nel presente ricorso congiunto;
”. Tanto premesso, previa dichiarazione di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione da sostituirsi con lo scambio di note scritte, domandavano all'adito
Tribunale, di omologare la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni di seguito indicate:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto ed ogni altro obbligo imposto dalla legge.
2) Preso atto che il signor autorizzato dalla moglie, ha lasciato la casa Parte_2
coniugale di proprietà familiare della signora i coniugi concordano a che la Parte_1
casa coniugale, con tutti gli arredi venga assegnata alla moglie perché vi possa abitare con i figli. Si dà atto che il signor ha già asportato – su consenso della signora Parte_2
– i propri beni dalla casa familiare. Parte_1
3) I coniugi concordano che i figli minori e vengano affidati in maniera Per_1 Pt_3
condivisa ad entrambi i genitori, con loro collocazione prevalente presso la mamma.
4) I coniugi convengono che il signor corrisponda alla signora Parte_2 [...]
a titolo di contributo al mantenimento per i figli, con decorrenza dalla data Parte_1
della domanda, la somma mensile di €uro 300/00 da far pervenire a mezzo bonifico bancario, con valuta fissa, su conto corrente della signora già noto al marito, Parte_1
entro il giorno 30 di ogni mese, oltre alla rivalutazione ISTAT. I coniugi convengono che l'assegno unico venga richiesto ed incassato in toto dalla signora Il signor Parte_1
si impegna a comunicare/consegnare alla signora non appena Parte_2 Parte_1
richiesto, il proprio Isee ovvero il saldo e giacenza al 31.12 dell'anno precedente, ovvero il protocollo Isee, nonché ogni altra documentazione necessaria alla signora per Parte_1
completare la domanda di assegno unico presso Inps. Qualora non adempia a ciò, il signor corrisponderà alla signora oltre all'assegno di mantenimento, gli Parte_2 Parte_1
importi mensili che la medesima avrebbe percepito da INPS a titolo di assegno unico, importo che i coniugi stabiliscono in €. 400,00 mensili.
5) I coniugi convengono che le spese straordinarie come riportate e descritte, anche in ordine al consenso, nel Protocollo del Tribunale di Urbino, che sottoscrivono per accettazione, vengano suddivise al 50%. A tal proposito precisano che le spese straordinarie saranno anticipate dalla sola signora in quanto collocataria e che Parte_1
il rimborso da parte del signor avverrà al massimo entro il 5 del mese Parte_2
successivo, previa presentazione del documento fiscale. Precisano altresì di concordare che il rimborso per mancata erogazione del pulmino scolastico corrisposto dal di Piobbico venga incassato in toto dalla signora CP_1
Parte_1
Le fatture e/o ricevute fiscali largamente intese per le spese mediche di qualunque genere sostenute per i figli, saranno intestate ai predetti, al fine di permettere la detrazione fiscale che concordano sia alla metà ciascuno dei coniugi.
I coniugi precisano che la spesa per le cure dentarie del figlio è già stata concordata Per_1
e che il pagamento rateale della spesa preventivata continuerà con le modalità avvenute sin ad ora (ovvero accompagnamento alternato e pagamento alternato da parte di entrambi i genitori). Quanto alle spese straordinarie sino ad ora sostenute la signora dà Parte_1
atto d'aver ricevuto assegno di €. 500,00 alla sottoscrizione dell'accordo, quale saldo delle spese suddette sino al 30 gennaio 2025 (escluse spese dentista già citate).
6) I coniugi concordano che il padre tenga con sé i figli il giovedì pomeriggio, dopo i compiti e sino a dopo cena, incaricandosi di riaccompagnarli presso la madre entro le ore
21.00.
7) I coniugi concordano che il padre tenga con sé i figli a week end alterni da sabato alle ore 15.00, quando li preleverà, a lunedì mattina, quando li accompagnerà a scuola.
8) La signora si impegna a fornire con costanza tutte le informazioni di maggior Parte_1
interesse riguardanti i figli relative alla salute, scuola (andamento assemblee, gite, etc) ed alle attività extrascolastiche, ludiche e di vita sociale dei figli e il signor si Parte_2
impegna a prendere parte alle medesime qualora sia necessaria od opportuna la sua presenza.
9) I coniugi concordano che nel mese di agosto i figli trascorreranno con il padre i primi quindici giorni e con la madre gli ultimi quindici e così di anno in anno, alternativamente.
10) In caso di malattia dei figli e/o di convalescenza degli stessi, i coniugi concorderanno di volta in volta di tenerli presso di sé, compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascuno, ovvero di accompagnarli presso l'abitazione dei nonni, materni o paterni, in base al momento di permanenza presso l'uno o l'altro genitore, previa verifica della non disponibilità presso l'altro genitore. I coniugi concordano altresì che laddove il periodo di malattia o convalescenza si protragga per più di 5 giorni, sarà consentito all'altro coniuge di accedere presso l'abitazione per fare visita. 11) Ove, durante il periodo di pertinenza di ciascun genitore le condizioni di visita siccome concordate non potranno essere rispettate a causa della malattia e/o impedimento dei figli,
i genitori, nell'ottica della reciproca collaborazione e del buon senso, nell'interesse dei figli, concorderanno di volta in volta modalità di recupero in giorni e/o periodi successivi.
12) Durante le vacanze natalizie – salvo diversa decisione che i genitori si potranno riservare di prendere in accordo – i figli staranno con i genitori ad anni alterni: il 24 dicembre (dalle ore 10:00 alle ore 10:00 del 25 dicembre) con la madre, il giorno di Natale
(dalle ore 10:00 alle ore 10:00 del 26 dicembre)con il padre e alternativamente dal 26
(dalle ore 10:00) al 2 gennaio (alle ore 10:00) con l'uno e dal 2 gennaio (dalle ore 10:00) al 7 gennaio (alle ore 10:00, se festivo, altrimenti all'orario scolastico) con l'altro.
13) Nulla disporsi in favore dei coniugi che, allo stato, risultano economicamente autonomi.
14) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli minori.
15) Tutte le spese per l'assistenza legale e stragiudiziale dei coniugi si intendono compensate, così che ognuno provvederà a retribuire il legale nominato, con rinunzia alla solidarietà ex art. 13,8, L.246/2012.
Formulavano contestualmente anche la domanda per lo scioglimento del matrimonio.
All'esito del deposito delle note scritte congiunte con le quali le parti insistevano per l'accoglimento delle istanze e le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, in data
10.05.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
****
La domanda di separazione personale proposta dai coniugi deve essere accolta atteso che dalle dichiarazioni dei ricorrenti, confermate anche nelle note scritte depositate in data
05.05.2025 risulta la volontà di separarsi consensualmente poiché la convivenza coniugale è divenuta intollerabile essendo venuta meno l'unione coniugale.
Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Entrambe le parti, inoltre, hanno congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori e Per_1
sono da considerarsi confacenti al loro preminente interesse. Pt_3 Soddisfacente per l'interesse dei minori e conforme ai principi regolatori della materia appare anche il calendario di incontri e visite predisposto dalle parti per garantire ai minori l'accesso ad una effettiva bigenitorialità e consentire al genitore non collocatario di mantenere uno stabile e duraturo rapporto con i figli e Per_1 Pt_3
La natura delle questioni trattate e l'accordo delle parti sul punto giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
****
La causa deve invece proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, visti gli artt. 473-bis.49-51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
-OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
he hanno contratto matrimonio in Piobbico (PU) il 29.1.2011, Parte_2
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Piobbico (PU) al n. 1, parte I,
Serie, Ufficio 1 alle condizioni di cui al ricorso congiunto e riportate in parte motiva;
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del relatore.
Così deciso in Urbino, nella Camera di Consiglio del Tribunale, il giorno 8.07.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone