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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/10/2025, n. 2106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2106 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 4934/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Prima sezione civile, in persona della dott.ssa
Fortunata Esposito, con funzioni di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4934 R.G.A.C. dell'anno 2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 988/2019 (R.G.n.4770/2018) del
Giudice di Pace di Catanzaro, vertente
TRA
(Cod. Fisc. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Stabilito Palmieri
LI che lo rappresenta e difende, congiuntamente all'avv. Mircko
Marchione, giusta procura a margine dell'atto di citazione in appello. appellante
CONTRO
- Controparte_1
appellata contumace
NONCHE' CONTRO
in persona del Prefetto l.r.p.t., Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro
(C.F. ADS ), presso i cui uffici siti in Catanzaro, alla Via P.IVA_1
Gioacchino Da Fiore n. 34, è legalmente domicilia. appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c regolarmente notificato all' e alla Controparte_1 CP_2
, il sig. adiva il Giudice di Pace di
[...] Parte_1
Catanzaro chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento n.03020030013219859000 relativa ad una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada.
In particolare, a fondamento della richiesta di annullamento l'odierno appellante eccepiva: l' inesistenza del titolo presupposto e la illegittima applicazione delle maggiorazioni di legge applicate dall'
[...]
Controparte_1
Entrambi i convenuti rimanevano contumaci.
Con la sentenza n. 988/2019, depositata in data 29 aprile 2019, il Giudice di Pace di Catanzaro accoglieva la domanda di parte attrice e dichiarava cessata la materia del contendere in virtù del decreto fiscale n.119/2018 e compensava le spese di lite, senza fornire alcuna motivazione al riguardo.
Avverso la sentenza, proponeva appello il sig. Parte_1
censurando la sentenza impugnata, nella parte in cui il giudice disponeva la compensazione delle spese di lite tra le parti e chiedendo pertanto di riformare parzialmente la sentenza con condanna dei convenuti soccombenti in primo grado, al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così concludeva: “1. In via preliminare, ritenere ammissibile la domanda, poiché conforme all'art. 342 cpc;
2. in accoglimento del presente appello pag. 2/10 riformare parzialmente la sentenza 988/2019 resa dal Giudice di Pace di
Catanzaro, nella parte indicata nell'epigrafe del predetto atto, riconoscendo la condanna delle spese di lite dei convenuti soccombenti in primo grado, con attribuzione ex art. 93 cpc;
3. condannare i convenuti appellati al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio di appello, con clausola di attribuzione in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario ex art. 93 cpc”.
Non si costituiva in giudizio, nonostante la regolarità della notifica,
l' della quale va, dunque, dichiarata la Controparte_1
contumacia.
Si costituiva, invece, in data 07/02/2020, la , Controparte_2
in persona del Prefetto l.r.p.t., la quale eccepiva l'infondatezza ed illegittimità dell'atto di appello, stante la regolarità della sentenza di primo grado.
A fondamento della sue ragioni rilevava che, “il Giudice di pace nella sentenza richiama il decreto-legge n. 119 del 23.10.2018 (c.d. rottamazione ter), il quale ha previsto l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo sino a € 1.000, alla data di entrata in vigore del decreto, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017”.
Considerato che anche la cartella del sig. rientrava tra quelle Pt_1
“rottamate”, correttamente il Giudice avrebbe dichiarato la cessata materia del contendere e la conseguente compensazione delle spese, anche in virtù del fatto che la mancata costituzione nel giudizio di primo grado indicava che il convenuto avrebbe “aderito alle ragioni del ricorrente”.
Rilevava, inoltre, che i vizi afferenti alla notificazione della cartella di pagamento rilevati dall'attore in primo grado avevano portato alla pag. 3/10 conseguenza per cui “il giudice accoglieva le eccezioni formulate dall'istante, dichiarando prescritto il credito “…poiché sono decorsi oltre cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, senza che vi siano stati atti interruttivi successivi”. Tali suddetti vizi si riferiscono esclusivamente alle attività di competenza dell'Agente della riscossione, non potendo, in nessun caso, essere riferiti alla , odierna CP_2
appellata”.
Riteneva, pertanto, doversi escludere qualunque responsabilità della con la conseguenza che “unico legittimato passivo nella presente CP_2
controversia, risulta essere, in ogni caso l' Controparte_1
che ha provveduto alla formazione della cartella di
[...]
pagamento”.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di primo grado o, in subordine, l'esclusione della dalla condanna CP_2
alle spese.
Così concludeva: “Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis e previo rigetto dell'atto di appello avverso:
1. In via principale, confermare la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Catanzaro n. 988/19, in ordine alla compensazione delle spese di lite, per tutte le ragioni sovraesposte;
2. in subordine, escludere la dalla condanna alle spese di lite, poiché CP_2
è l'unica ad essere dotata di legitimatio ad processum per il giudizio CP_3
de quo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari integralmente a carico di controparte”.
Dopo numerosi rinvii, con decreto del 17 ottobre 2023 il procedimento veniva assegnato a questo Giudice.
pag. 4/10 All'esito dell'udienza del 15/04/2024 tenuta nelle forme della trattazione scritta, il Giudice rinviava all'udienza del 19 settembre 2025, da tenersi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., per la decisione ai sensi dell'art.281 sexies co.3 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza, resa ex art.281 sexies cpc, viene depositata nel termine di cui al comma 3 della citata norma, applicabile, in virtù dell'art.7, comma 3, d.lgs. 165/2004 (c.d. correttivo della riforma
Cartabia, entrato in vigore il 26.11.2024) anche ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023.
L'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
L'appellante si duole dell'indebita compensazione delle spese di lite, allegando, sul punto, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché 132
c.p.c. e 24 della Costituzione, per aver il giudice di primo grado compensato le spese di lite in assenza dei presupposti di legge.
Ebbene, il principio della soccombenza, che, in conformità a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, costituisce un'applicazione del principio di causalità, comporta che le spese di lite debbano gravare sulla parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo.
L'art. 92 comma 2 c.p.c. statuisce: “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
pag. 5/10 Orbene, nel caso di specie, la sentenza di primo grado non ha fatto buon governo del potere di compensazione delle spese di lite, non individuando tra i motivi di compensazione alcuno di quelli indicati dal citato art. 92 comma 2 cpc, che rappresenta norma processuale, la cui violazione può essere invocata in sede di gravame anche nei giudizi decisi secondo equità.
Peraltro, la motivazione addotta dal Giudice di prime cure per la compensazione delle spese (“Le spese vanno compensate posto che, la causa è stata iscritta a ruolo dopo l'entrata in vigore del decreto con cui sono state annullate le cartelle di pagamento con valore inferiore a
1.000,00euro, come nel caso di specie”), oltre a non corrispondere alla reali emergenze documentali poiché, come correttamente riferito dall'appellante, il giudizio di primo grado è stato introdotto prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto 119/2018 (il D.L. è del 23/10/2018 mentre l'iscrizione a ruolo è del 19/10/2018), appare contraria anche alla cornice normativa preesistente alle modifiche introdotte nel 2014, in quanto le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.
(nel testo introdotto dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263), il giudice poteva compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, non avrebbero potuto comunque essere tratte semplicemente, ed in assenza di idonea motivazione, dall'erroneamente asserita iscrizione a ruolo successiva all'entrata in vigore del decreto-legge, né automaticamente dalla dichiarazione di cessata materia del contendere.
A tale ultimo proposito, infatti, occorre rilevare che la pronuncia che dichiara la cessazione della materia del contendere non comporta di per sé la compensazione delle spese, dal momento che, in mancanza di accordo pag. 6/10 esplicito tra le parti, tale dichiarazione deve contenere la verifica della responsabilità processuale secondo il principio cosiddetto della soccombenza virtuale, in virtù del quale, la parte soccombente va identificata con quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, o azionando una pretesa poi riconosciuta infondata, abbia dato causa alla lite.
Nel caso di specie, dunque, il giudice del primo grado avrebbe, in ogni caso, dovuto applicare il principio della soccombenza virtuale al fine di decidere in ordine alle spese e, considerato che, pur dichiarando la cessata materia del contendere, nella parte motiva dava atto di aver valutato nel merito la questione e rilevato la prescrizione del credito, riferendo che
“…nel merito, l'eccezione di prescrizione deve essere accolta poiché sono decorsi oltre cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione senza che vi siano stati atti interruttivi successivi, oltre a mancare del tutto il titolo esecutivo, in quanto non depositato”, avrebbe dovuto, conseguentemente, liquidare le spese di giudizio in favore dell'attore ed a carico di entrambe le parti del giudizio ed in particolare, a carico della in considerazione della responsabilità Controparte_1
esclusiva di quest'ultima in ordine alla maturazione della prescrizione del credito e a carico della per mancata produzione del titolo CP_2
esecutivo.
CH è, infatti, sul punto al Suprema Corte nell'affermare che
“Nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione diretto avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva tanto in capo all' che all'ente Controparte_4
impositore che ebbe ad emettere gli atti presupposti alla cartella, va pag. 7/10 distinta, ai fini del governo delle spese di lite, l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto –nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione– dal diverso caso in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella di pagamento o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione. Mentre nel primo caso il Giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione, poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità. Di conseguenza, è corretta la decisione del giudice di merito, di compensare le spese nei confronti dell'ente impositore, limitando la condanna a carico della sola parte alla cui condotta sia, in concreto, addebitabile l'accoglimento dell'opposizione” (Cass. Civile Ord.
7716/2022).
In merito alla posizione della , la condanna alle spese si giustifica CP_2
con la mancata produzione del titolo esecutivo, non potendosi intendere la contumacia come adesione delle ragioni dell'attore. Sul punto, infatti la dottrina e la giurisprudenza hanno precisato che la contumacia del convenuto, di per sé solo considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché al pari del silenzio nel campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il sub pag. 8/10 strato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio(Cass.
10948/2003). Ne consegue che non è possibile considerare come non contestati dal convenuto contumace fatti costituitivi della domanda della cui sussistenza l'attore ha l'onere della prova.
Tanto premesso, l'appello va accolto, con conseguente riforma della pronuncia impugnata con riguardo al capo delle spese ed applicazione del principio della soccombenza;
Quanto alla liquidazione di queste ultime, si applicano i parametri stabiliti dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018, per i giudizi di competenza del giudice di pace, secondo lo scaglione “fino a € 1.100”, secondo i valori minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate, per la fase di studio, introduttiva e decisionale, con eccezione della fase istruttoria, che non si è svolta.
All'accoglimento dell'appello segue la condanna delle parti convenute al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano nei valori minimi previsti, attesa l'estrema semplicità della questione trattata, per i procedimenti dinanzi al tribunale, dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, ad eccezione della fase istruttoria, del tutto assente e, pertanto, non dovuta e con riferimento allo scaglione delle cause di valore fino a € 1.100,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro n. 988/2019, depositata il 29 aprile 2019, così provvede:
a) dichiara ammissibile la domanda;
b) dichiara la contumacia dell' ; Controparte_1
pag. 9/10 c) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna l' al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1 Pt_1
lite di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in euro 139,00 per compensi per il primo grado ed in euro 232,00 per compensi per il presente grado oltre al rimborso forfetario del 15% su tale ultimo importo,
c.p.a. e i.v.a., se dovuti, come per legge da distrarsi ex art.93 cpc.
d) condanna la al pagamento delle spese di lite del doppio grado CP_2
di giudizio in favore dell'attore che si liquidano per il primo grado in €
139,00 per compensi d'avvocato, e in euro 232,00 per il presente grado oltre al rimborso forfetario del 15% su tale ultimo importo, c.p.a. e i.v.a., se dovuti, come per legge da distrarsi ex art.93 cpc.
Così deciso in Catanzaro, il 17 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Fortunata Esposito
pag. 10/10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Prima sezione civile, in persona della dott.ssa
Fortunata Esposito, con funzioni di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4934 R.G.A.C. dell'anno 2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 988/2019 (R.G.n.4770/2018) del
Giudice di Pace di Catanzaro, vertente
TRA
(Cod. Fisc. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Stabilito Palmieri
LI che lo rappresenta e difende, congiuntamente all'avv. Mircko
Marchione, giusta procura a margine dell'atto di citazione in appello. appellante
CONTRO
- Controparte_1
appellata contumace
NONCHE' CONTRO
in persona del Prefetto l.r.p.t., Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro
(C.F. ADS ), presso i cui uffici siti in Catanzaro, alla Via P.IVA_1
Gioacchino Da Fiore n. 34, è legalmente domicilia. appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c regolarmente notificato all' e alla Controparte_1 CP_2
, il sig. adiva il Giudice di Pace di
[...] Parte_1
Catanzaro chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento n.03020030013219859000 relativa ad una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada.
In particolare, a fondamento della richiesta di annullamento l'odierno appellante eccepiva: l' inesistenza del titolo presupposto e la illegittima applicazione delle maggiorazioni di legge applicate dall'
[...]
Controparte_1
Entrambi i convenuti rimanevano contumaci.
Con la sentenza n. 988/2019, depositata in data 29 aprile 2019, il Giudice di Pace di Catanzaro accoglieva la domanda di parte attrice e dichiarava cessata la materia del contendere in virtù del decreto fiscale n.119/2018 e compensava le spese di lite, senza fornire alcuna motivazione al riguardo.
Avverso la sentenza, proponeva appello il sig. Parte_1
censurando la sentenza impugnata, nella parte in cui il giudice disponeva la compensazione delle spese di lite tra le parti e chiedendo pertanto di riformare parzialmente la sentenza con condanna dei convenuti soccombenti in primo grado, al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così concludeva: “1. In via preliminare, ritenere ammissibile la domanda, poiché conforme all'art. 342 cpc;
2. in accoglimento del presente appello pag. 2/10 riformare parzialmente la sentenza 988/2019 resa dal Giudice di Pace di
Catanzaro, nella parte indicata nell'epigrafe del predetto atto, riconoscendo la condanna delle spese di lite dei convenuti soccombenti in primo grado, con attribuzione ex art. 93 cpc;
3. condannare i convenuti appellati al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio di appello, con clausola di attribuzione in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario ex art. 93 cpc”.
Non si costituiva in giudizio, nonostante la regolarità della notifica,
l' della quale va, dunque, dichiarata la Controparte_1
contumacia.
Si costituiva, invece, in data 07/02/2020, la , Controparte_2
in persona del Prefetto l.r.p.t., la quale eccepiva l'infondatezza ed illegittimità dell'atto di appello, stante la regolarità della sentenza di primo grado.
A fondamento della sue ragioni rilevava che, “il Giudice di pace nella sentenza richiama il decreto-legge n. 119 del 23.10.2018 (c.d. rottamazione ter), il quale ha previsto l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo sino a € 1.000, alla data di entrata in vigore del decreto, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017”.
Considerato che anche la cartella del sig. rientrava tra quelle Pt_1
“rottamate”, correttamente il Giudice avrebbe dichiarato la cessata materia del contendere e la conseguente compensazione delle spese, anche in virtù del fatto che la mancata costituzione nel giudizio di primo grado indicava che il convenuto avrebbe “aderito alle ragioni del ricorrente”.
Rilevava, inoltre, che i vizi afferenti alla notificazione della cartella di pagamento rilevati dall'attore in primo grado avevano portato alla pag. 3/10 conseguenza per cui “il giudice accoglieva le eccezioni formulate dall'istante, dichiarando prescritto il credito “…poiché sono decorsi oltre cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, senza che vi siano stati atti interruttivi successivi”. Tali suddetti vizi si riferiscono esclusivamente alle attività di competenza dell'Agente della riscossione, non potendo, in nessun caso, essere riferiti alla , odierna CP_2
appellata”.
Riteneva, pertanto, doversi escludere qualunque responsabilità della con la conseguenza che “unico legittimato passivo nella presente CP_2
controversia, risulta essere, in ogni caso l' Controparte_1
che ha provveduto alla formazione della cartella di
[...]
pagamento”.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di primo grado o, in subordine, l'esclusione della dalla condanna CP_2
alle spese.
Così concludeva: “Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis e previo rigetto dell'atto di appello avverso:
1. In via principale, confermare la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Catanzaro n. 988/19, in ordine alla compensazione delle spese di lite, per tutte le ragioni sovraesposte;
2. in subordine, escludere la dalla condanna alle spese di lite, poiché CP_2
è l'unica ad essere dotata di legitimatio ad processum per il giudizio CP_3
de quo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari integralmente a carico di controparte”.
Dopo numerosi rinvii, con decreto del 17 ottobre 2023 il procedimento veniva assegnato a questo Giudice.
pag. 4/10 All'esito dell'udienza del 15/04/2024 tenuta nelle forme della trattazione scritta, il Giudice rinviava all'udienza del 19 settembre 2025, da tenersi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., per la decisione ai sensi dell'art.281 sexies co.3 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza, resa ex art.281 sexies cpc, viene depositata nel termine di cui al comma 3 della citata norma, applicabile, in virtù dell'art.7, comma 3, d.lgs. 165/2004 (c.d. correttivo della riforma
Cartabia, entrato in vigore il 26.11.2024) anche ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023.
L'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
L'appellante si duole dell'indebita compensazione delle spese di lite, allegando, sul punto, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché 132
c.p.c. e 24 della Costituzione, per aver il giudice di primo grado compensato le spese di lite in assenza dei presupposti di legge.
Ebbene, il principio della soccombenza, che, in conformità a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, costituisce un'applicazione del principio di causalità, comporta che le spese di lite debbano gravare sulla parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo.
L'art. 92 comma 2 c.p.c. statuisce: “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
pag. 5/10 Orbene, nel caso di specie, la sentenza di primo grado non ha fatto buon governo del potere di compensazione delle spese di lite, non individuando tra i motivi di compensazione alcuno di quelli indicati dal citato art. 92 comma 2 cpc, che rappresenta norma processuale, la cui violazione può essere invocata in sede di gravame anche nei giudizi decisi secondo equità.
Peraltro, la motivazione addotta dal Giudice di prime cure per la compensazione delle spese (“Le spese vanno compensate posto che, la causa è stata iscritta a ruolo dopo l'entrata in vigore del decreto con cui sono state annullate le cartelle di pagamento con valore inferiore a
1.000,00euro, come nel caso di specie”), oltre a non corrispondere alla reali emergenze documentali poiché, come correttamente riferito dall'appellante, il giudizio di primo grado è stato introdotto prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto 119/2018 (il D.L. è del 23/10/2018 mentre l'iscrizione a ruolo è del 19/10/2018), appare contraria anche alla cornice normativa preesistente alle modifiche introdotte nel 2014, in quanto le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.
(nel testo introdotto dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263), il giudice poteva compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, non avrebbero potuto comunque essere tratte semplicemente, ed in assenza di idonea motivazione, dall'erroneamente asserita iscrizione a ruolo successiva all'entrata in vigore del decreto-legge, né automaticamente dalla dichiarazione di cessata materia del contendere.
A tale ultimo proposito, infatti, occorre rilevare che la pronuncia che dichiara la cessazione della materia del contendere non comporta di per sé la compensazione delle spese, dal momento che, in mancanza di accordo pag. 6/10 esplicito tra le parti, tale dichiarazione deve contenere la verifica della responsabilità processuale secondo il principio cosiddetto della soccombenza virtuale, in virtù del quale, la parte soccombente va identificata con quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, o azionando una pretesa poi riconosciuta infondata, abbia dato causa alla lite.
Nel caso di specie, dunque, il giudice del primo grado avrebbe, in ogni caso, dovuto applicare il principio della soccombenza virtuale al fine di decidere in ordine alle spese e, considerato che, pur dichiarando la cessata materia del contendere, nella parte motiva dava atto di aver valutato nel merito la questione e rilevato la prescrizione del credito, riferendo che
“…nel merito, l'eccezione di prescrizione deve essere accolta poiché sono decorsi oltre cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione senza che vi siano stati atti interruttivi successivi, oltre a mancare del tutto il titolo esecutivo, in quanto non depositato”, avrebbe dovuto, conseguentemente, liquidare le spese di giudizio in favore dell'attore ed a carico di entrambe le parti del giudizio ed in particolare, a carico della in considerazione della responsabilità Controparte_1
esclusiva di quest'ultima in ordine alla maturazione della prescrizione del credito e a carico della per mancata produzione del titolo CP_2
esecutivo.
CH è, infatti, sul punto al Suprema Corte nell'affermare che
“Nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione diretto avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva tanto in capo all' che all'ente Controparte_4
impositore che ebbe ad emettere gli atti presupposti alla cartella, va pag. 7/10 distinta, ai fini del governo delle spese di lite, l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto –nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione– dal diverso caso in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella di pagamento o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione. Mentre nel primo caso il Giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione, poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità. Di conseguenza, è corretta la decisione del giudice di merito, di compensare le spese nei confronti dell'ente impositore, limitando la condanna a carico della sola parte alla cui condotta sia, in concreto, addebitabile l'accoglimento dell'opposizione” (Cass. Civile Ord.
7716/2022).
In merito alla posizione della , la condanna alle spese si giustifica CP_2
con la mancata produzione del titolo esecutivo, non potendosi intendere la contumacia come adesione delle ragioni dell'attore. Sul punto, infatti la dottrina e la giurisprudenza hanno precisato che la contumacia del convenuto, di per sé solo considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché al pari del silenzio nel campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il sub pag. 8/10 strato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio(Cass.
10948/2003). Ne consegue che non è possibile considerare come non contestati dal convenuto contumace fatti costituitivi della domanda della cui sussistenza l'attore ha l'onere della prova.
Tanto premesso, l'appello va accolto, con conseguente riforma della pronuncia impugnata con riguardo al capo delle spese ed applicazione del principio della soccombenza;
Quanto alla liquidazione di queste ultime, si applicano i parametri stabiliti dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018, per i giudizi di competenza del giudice di pace, secondo lo scaglione “fino a € 1.100”, secondo i valori minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate, per la fase di studio, introduttiva e decisionale, con eccezione della fase istruttoria, che non si è svolta.
All'accoglimento dell'appello segue la condanna delle parti convenute al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano nei valori minimi previsti, attesa l'estrema semplicità della questione trattata, per i procedimenti dinanzi al tribunale, dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, ad eccezione della fase istruttoria, del tutto assente e, pertanto, non dovuta e con riferimento allo scaglione delle cause di valore fino a € 1.100,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro n. 988/2019, depositata il 29 aprile 2019, così provvede:
a) dichiara ammissibile la domanda;
b) dichiara la contumacia dell' ; Controparte_1
pag. 9/10 c) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna l' al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1 Pt_1
lite di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in euro 139,00 per compensi per il primo grado ed in euro 232,00 per compensi per il presente grado oltre al rimborso forfetario del 15% su tale ultimo importo,
c.p.a. e i.v.a., se dovuti, come per legge da distrarsi ex art.93 cpc.
d) condanna la al pagamento delle spese di lite del doppio grado CP_2
di giudizio in favore dell'attore che si liquidano per il primo grado in €
139,00 per compensi d'avvocato, e in euro 232,00 per il presente grado oltre al rimborso forfetario del 15% su tale ultimo importo, c.p.a. e i.v.a., se dovuti, come per legge da distrarsi ex art.93 cpc.
Così deciso in Catanzaro, il 17 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Fortunata Esposito
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