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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 2713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2713 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 26916/24 R.G. decisa alla udienza dell' 8.4.25
TRA
c.f. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Fisciani Parte_1 C.F._1
e Pasquale Pasqua in forza di procura in atti -RICORRENTE -
E
, in persona del Presidente pro tempore elettivamente Controparte_1 domiciliato presso la sede di Napoli, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Di Stefano CP_2
-RESISTENTE-
ha dato lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara l'illegittimità della pretesa restitutoria dell' di cui agli avvisi di pagamento nn. CP_2
313241009441679152, 313241021746888634 e 313241014500762805;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite dell'istante che si liquidano in €. 4638,00 CP_2
oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori costituiti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.12.24, parte ricorrente conveniva in giudizio dinanzi a questo Giudice
l' esponendo: CP_2
- con domanda del 20.07.2020 Protocollo INPS-RDC-2020-2722085, la ricorrente ha chiesto ed ottenuto la misura del reddito di cittadinanza, percependo a tale titolo nel periodo da agosto
2020- gennaio 2022 la somma totale di euro 12.600,00;
- che con domanda del 09.02.2022 Protocollo la ricorrente ha chiesto Controparte_3
ed ottenuto la misura del reddito di cittadinanza, percependo a tale titolo nel periodo da marzo
2022- agosto 2023 la somma totale di euro 12.599,93; - che con domanda del 04.09.2023 Protocollo la ricorrente ha chiesto Controparte_4
ed ottenuto la misura del reddito di cittadinanza, percependo a tale titolo nel periodo da ottobre
2023- dicembre 2023 la somma totale di euro 2.099,97
- che in data 29.10.2024, la ricorrente aveva appreso della comunicazione datata 08.10.2024 contenente l'avviso di pagamento n. 313241009441679152, codice pratica n. 19371289, emesso dalla sede di Napoli, volto ottenere la restituzione delle somme percepite a titolo di Reddito CP_2
di Cittadinanza agosto 2020- gennaio 2022 la somma totale di euro 12.600,00 in conseguenza dell'asserita “accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'Art. 3 del DPCM
159/2013”;
- che in data 30.10.2024 e in data 05.11.2024, la ricorrente aveva appreso di ulteriori due comunicazioni datate rispettivamente 11.10.2024 e 30.10.2024, entrambe emesse dalla sede di Napoli, Via Alcide De Gasperi 55, contenenti i seguenti avvisi di pagamento: 1) CP_2
l'avviso di pagamento n. 313241021746888634, codice pratica n. 19394570, volto ottenere la restituzione delle somme percepite a titolo di Reddito di Cittadinanza marzo 2022- agosto
2023 la somma totale di euro 12.599,93 in conseguenza dell'asserita “accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'Art. 3 del DPCM 159/2013”; 2) l'avviso di pagamento n. 313241014500762805, codice pratica n. 19377493, volto ottenere la restituzione delle somme percepite a titolo di Reddito di Cittadinanza ottobre 2023- dicembre
2023 la somma totale di euro 2.099,97, sempre in conseguenza dell'asserita “accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'Art. 3 del DPCM 159/2013”;
- che in data 25.11.2024, l' aveva motivato la richiesta di restituzione somme: “le CP_2
domande RdC prot. INPS-RDC-2020-2722085 del 20/07/2020, Controparte_3
del 09/02/2022 e del 04/09/2023 sono state tutte revocate per DSU Controparte_4
irregolari avendovi riscontrato l'omissione del genitore non coniugato e non convivente ai sensi dell'art. 7, co.
1-2 DPCM 159/2013”; Persona_1
- che al momento della presentazione delle domande di accesso al RCD sopra menzionate, come anche durante l'erogazione del beneficio, il nucleo familiare della ricorrente era composto esclusivamente dalla ricorrente e dalla figlia minore;
Persona_2
- che , genitore non coniugato e non convivente di , non ha Persona_1 Persona_3
mai fatto parte della famiglia anagrafica e/o nucleo familiare della ricorrente;
- che era coniugato dal 07.04.2003 con come da certificato di Persona_1 Persona_4
stato civile;
- che la ricorrente sia all'atto della presentazione della domanda, sia nelle more dell'erogazione del beneficio, era in possesso dei requisiti reddituali per l'accesso alla misura assistenziale di cui all'art. 2 della L. 26/2019 - che dal combinato disposto del comma 4 del comma 6, art. 7, l. 26/2019, si evinceva che la richiesta restitutoria nella misura dell'importo totale erogato era legittima solo nel caso di assenza totale e originaria in capo al beneficiario dei requisiti di cui all'art. 2 della predetta legge per poter accedere alla misura del RDC, mentre in caso di assenza parziale la restituzione doveva essere parziale;
- che se il beneficiario, a prescindere da ogni irregolarità formale, aveva i requisiti per il RDC, non si versava in ipotesi di indebito e dunque nulla andava restituito;
- che la ricorrente era in possesso dei requisiti reddituali di cui all'art. 2, co. 1, lett. a) e )b, L.
26/2019 ai fini dell'accesso alla misura, sia ab origine, sia nelle more dell'erogazione;
- che non faceva parte dello stesso nucleo familiare perché coniugato con altra Persona_1
persona (art 7 del DPCM 159/2013;
- che eventuali redditi percepiti dal predetto , peraltro disoccupato, semmai Persona_1
inciderebbero solo sul calcolo delle prestazioni sociali rivolte alla minore Persona_2
e non sul reddito della ricorrente.
Tanto premesso, chiedeva che questo giudice volesse:
1) accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa restitutoria dell' portata dagli avvisi di CP_2
pagamento n. 313241009441679152, codice pratica n. 19371289, n. 313241021746888634, codice pratica n. 19394570, n. 313241014500762805, codice pratica n. 19377493, per i motivi di cui al ricorso, e per l'effetto annullare detti provvedimenti;
2) con vittoria di spese e di compensi professionali da attribuirsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 7.2.25 rilevando: CP_2
- che, non essendovi tra e la ricorrente un rapporto di coniugio, ed essendo il Persona_1
sig. coniugato con terza persona, la corretta compilazione delle DSU poste a Per_1
fondamento di ogni singola istanza RdC avrebbe richiesto il rispetto delle previsioni di cui al comma 2 dell'art. 7 del DPCM 159/2013: ovvero anche per i genitori non conviventi tra loro ma coniugati con terzi, l'integrazione del modello DSU di una componente aggiuntiva secondo le modalità di cui all'allegato 2, co.2 del DPCM 159/2013 (art. 10, co. 4, dpcm
159/2013).
Tanto premesso istava per il rigetto del ricorso con vittoria spese
*****
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'art. 7 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019,
n. 26 (in G.U. 29/03/2019, n. 75), rubricato 'sanzioni' prevede, al comma 4, che, fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. Orbene, posto che l' ha disposto la revoca del beneficio per non CP_2
rispondenza al vero delle dichiarazioni relative alla composizione del nucleo familiare, come indicate nella DSU per il calcolo dell'ISEE si tratta di verificare se il ricorrente sia o meno incorso nella fattispecie sanzionatoria.
L'art. 2 comma 5 del dl n. 4/19 prevede: “Ai fini del Rdc, il nucleo familiare e' definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del
2013:..
Ne deriva che deve farsi riferimento, per la definizione di nucleo familiare, all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 e certamente non fa parte Persona_1
del medesimo nucleo familiare.
Non coglie nel segno il richiamo operato dall' all'art 7 del DPCM 159/2013 che riguarda le sole CP_2
Prestazioni agevolate rivolte a minorenni posto che nel caso di specie non si tratta di prestazione rivolta a minorenne.
Per tale caso, e solo per tale caso, anche per i genitori non conviventi tra loro ma coniugati con terzi, si deve integrate il modello DSU di una componente aggiuntiva secondo le modalità di cui all'allegato
2, co.2 del DPCM 159/2013 di modo chè il suo peso economico viene rimodulato e ridotto grazie all'uso di coefficienti diversi rispetto a quelli previsti dal comma 1 dell'art. 7 del DPCM 159/2013.
Anche l'allegato due conferma detta conclusione ribadendo che
2. Ai fini del computo dell'ISEE per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), per tener conto della situazione economica del genitore non convivente, è calcolata una componente aggiuntiva secondo le modalità seguenti: a) è calcolato l'ISE, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, riferito al solo genitore non convivente, indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare;
b) l'indicatore della situazione economica di cui alla lettera a) è diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza e moltiplicato per 0,3; c) il valore di cui alla lettera b) è moltiplicato per un fattore di proporzionalità, pari ad 1 nel caso di un solo figlio non convivente e maggiorato di 0,5 per ogni figlio non convivente successivo al primo;
i figli non conviventi che non fanno parte del nucleo familiare del beneficiario non rilevano ai fini del calcolo del fattore di proporzionalità; d) la componente aggiuntiva è ottenuta dividendo
l'ammontare di cui alla lettera c) per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario. La componente aggiuntiva, calcolata secondo le modalità di cui al presente comma, integra l' ISEE del beneficiario della prestazione richiesta, ai sensi dell'articolo 7, comma 2.[..]
Dunque detta previsione opera ove il beneficiario della prestazione richiesta sia prestazione sociale agevolata rivolta a componente minorenne del nucleo familiare e giammai nel caso di specie e dunque la pretesa restitutoria dell' è illegittima. CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Napoli, 8.4.25.
Il Giudice
(dott. Paolo Coppola)
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 26916/24 R.G. decisa alla udienza dell' 8.4.25
TRA
c.f. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Fisciani Parte_1 C.F._1
e Pasquale Pasqua in forza di procura in atti -RICORRENTE -
E
, in persona del Presidente pro tempore elettivamente Controparte_1 domiciliato presso la sede di Napoli, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Di Stefano CP_2
-RESISTENTE-
ha dato lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara l'illegittimità della pretesa restitutoria dell' di cui agli avvisi di pagamento nn. CP_2
313241009441679152, 313241021746888634 e 313241014500762805;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite dell'istante che si liquidano in €. 4638,00 CP_2
oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori costituiti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.12.24, parte ricorrente conveniva in giudizio dinanzi a questo Giudice
l' esponendo: CP_2
- con domanda del 20.07.2020 Protocollo INPS-RDC-2020-2722085, la ricorrente ha chiesto ed ottenuto la misura del reddito di cittadinanza, percependo a tale titolo nel periodo da agosto
2020- gennaio 2022 la somma totale di euro 12.600,00;
- che con domanda del 09.02.2022 Protocollo la ricorrente ha chiesto Controparte_3
ed ottenuto la misura del reddito di cittadinanza, percependo a tale titolo nel periodo da marzo
2022- agosto 2023 la somma totale di euro 12.599,93; - che con domanda del 04.09.2023 Protocollo la ricorrente ha chiesto Controparte_4
ed ottenuto la misura del reddito di cittadinanza, percependo a tale titolo nel periodo da ottobre
2023- dicembre 2023 la somma totale di euro 2.099,97
- che in data 29.10.2024, la ricorrente aveva appreso della comunicazione datata 08.10.2024 contenente l'avviso di pagamento n. 313241009441679152, codice pratica n. 19371289, emesso dalla sede di Napoli, volto ottenere la restituzione delle somme percepite a titolo di Reddito CP_2
di Cittadinanza agosto 2020- gennaio 2022 la somma totale di euro 12.600,00 in conseguenza dell'asserita “accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'Art. 3 del DPCM
159/2013”;
- che in data 30.10.2024 e in data 05.11.2024, la ricorrente aveva appreso di ulteriori due comunicazioni datate rispettivamente 11.10.2024 e 30.10.2024, entrambe emesse dalla sede di Napoli, Via Alcide De Gasperi 55, contenenti i seguenti avvisi di pagamento: 1) CP_2
l'avviso di pagamento n. 313241021746888634, codice pratica n. 19394570, volto ottenere la restituzione delle somme percepite a titolo di Reddito di Cittadinanza marzo 2022- agosto
2023 la somma totale di euro 12.599,93 in conseguenza dell'asserita “accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'Art. 3 del DPCM 159/2013”; 2) l'avviso di pagamento n. 313241014500762805, codice pratica n. 19377493, volto ottenere la restituzione delle somme percepite a titolo di Reddito di Cittadinanza ottobre 2023- dicembre
2023 la somma totale di euro 2.099,97, sempre in conseguenza dell'asserita “accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'Art. 3 del DPCM 159/2013”;
- che in data 25.11.2024, l' aveva motivato la richiesta di restituzione somme: “le CP_2
domande RdC prot. INPS-RDC-2020-2722085 del 20/07/2020, Controparte_3
del 09/02/2022 e del 04/09/2023 sono state tutte revocate per DSU Controparte_4
irregolari avendovi riscontrato l'omissione del genitore non coniugato e non convivente ai sensi dell'art. 7, co.
1-2 DPCM 159/2013”; Persona_1
- che al momento della presentazione delle domande di accesso al RCD sopra menzionate, come anche durante l'erogazione del beneficio, il nucleo familiare della ricorrente era composto esclusivamente dalla ricorrente e dalla figlia minore;
Persona_2
- che , genitore non coniugato e non convivente di , non ha Persona_1 Persona_3
mai fatto parte della famiglia anagrafica e/o nucleo familiare della ricorrente;
- che era coniugato dal 07.04.2003 con come da certificato di Persona_1 Persona_4
stato civile;
- che la ricorrente sia all'atto della presentazione della domanda, sia nelle more dell'erogazione del beneficio, era in possesso dei requisiti reddituali per l'accesso alla misura assistenziale di cui all'art. 2 della L. 26/2019 - che dal combinato disposto del comma 4 del comma 6, art. 7, l. 26/2019, si evinceva che la richiesta restitutoria nella misura dell'importo totale erogato era legittima solo nel caso di assenza totale e originaria in capo al beneficiario dei requisiti di cui all'art. 2 della predetta legge per poter accedere alla misura del RDC, mentre in caso di assenza parziale la restituzione doveva essere parziale;
- che se il beneficiario, a prescindere da ogni irregolarità formale, aveva i requisiti per il RDC, non si versava in ipotesi di indebito e dunque nulla andava restituito;
- che la ricorrente era in possesso dei requisiti reddituali di cui all'art. 2, co. 1, lett. a) e )b, L.
26/2019 ai fini dell'accesso alla misura, sia ab origine, sia nelle more dell'erogazione;
- che non faceva parte dello stesso nucleo familiare perché coniugato con altra Persona_1
persona (art 7 del DPCM 159/2013;
- che eventuali redditi percepiti dal predetto , peraltro disoccupato, semmai Persona_1
inciderebbero solo sul calcolo delle prestazioni sociali rivolte alla minore Persona_2
e non sul reddito della ricorrente.
Tanto premesso, chiedeva che questo giudice volesse:
1) accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa restitutoria dell' portata dagli avvisi di CP_2
pagamento n. 313241009441679152, codice pratica n. 19371289, n. 313241021746888634, codice pratica n. 19394570, n. 313241014500762805, codice pratica n. 19377493, per i motivi di cui al ricorso, e per l'effetto annullare detti provvedimenti;
2) con vittoria di spese e di compensi professionali da attribuirsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 7.2.25 rilevando: CP_2
- che, non essendovi tra e la ricorrente un rapporto di coniugio, ed essendo il Persona_1
sig. coniugato con terza persona, la corretta compilazione delle DSU poste a Per_1
fondamento di ogni singola istanza RdC avrebbe richiesto il rispetto delle previsioni di cui al comma 2 dell'art. 7 del DPCM 159/2013: ovvero anche per i genitori non conviventi tra loro ma coniugati con terzi, l'integrazione del modello DSU di una componente aggiuntiva secondo le modalità di cui all'allegato 2, co.2 del DPCM 159/2013 (art. 10, co. 4, dpcm
159/2013).
Tanto premesso istava per il rigetto del ricorso con vittoria spese
*****
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'art. 7 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019,
n. 26 (in G.U. 29/03/2019, n. 75), rubricato 'sanzioni' prevede, al comma 4, che, fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. Orbene, posto che l' ha disposto la revoca del beneficio per non CP_2
rispondenza al vero delle dichiarazioni relative alla composizione del nucleo familiare, come indicate nella DSU per il calcolo dell'ISEE si tratta di verificare se il ricorrente sia o meno incorso nella fattispecie sanzionatoria.
L'art. 2 comma 5 del dl n. 4/19 prevede: “Ai fini del Rdc, il nucleo familiare e' definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del
2013:..
Ne deriva che deve farsi riferimento, per la definizione di nucleo familiare, all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 e certamente non fa parte Persona_1
del medesimo nucleo familiare.
Non coglie nel segno il richiamo operato dall' all'art 7 del DPCM 159/2013 che riguarda le sole CP_2
Prestazioni agevolate rivolte a minorenni posto che nel caso di specie non si tratta di prestazione rivolta a minorenne.
Per tale caso, e solo per tale caso, anche per i genitori non conviventi tra loro ma coniugati con terzi, si deve integrate il modello DSU di una componente aggiuntiva secondo le modalità di cui all'allegato
2, co.2 del DPCM 159/2013 di modo chè il suo peso economico viene rimodulato e ridotto grazie all'uso di coefficienti diversi rispetto a quelli previsti dal comma 1 dell'art. 7 del DPCM 159/2013.
Anche l'allegato due conferma detta conclusione ribadendo che
2. Ai fini del computo dell'ISEE per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), per tener conto della situazione economica del genitore non convivente, è calcolata una componente aggiuntiva secondo le modalità seguenti: a) è calcolato l'ISE, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, riferito al solo genitore non convivente, indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare;
b) l'indicatore della situazione economica di cui alla lettera a) è diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza e moltiplicato per 0,3; c) il valore di cui alla lettera b) è moltiplicato per un fattore di proporzionalità, pari ad 1 nel caso di un solo figlio non convivente e maggiorato di 0,5 per ogni figlio non convivente successivo al primo;
i figli non conviventi che non fanno parte del nucleo familiare del beneficiario non rilevano ai fini del calcolo del fattore di proporzionalità; d) la componente aggiuntiva è ottenuta dividendo
l'ammontare di cui alla lettera c) per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario. La componente aggiuntiva, calcolata secondo le modalità di cui al presente comma, integra l' ISEE del beneficiario della prestazione richiesta, ai sensi dell'articolo 7, comma 2.[..]
Dunque detta previsione opera ove il beneficiario della prestazione richiesta sia prestazione sociale agevolata rivolta a componente minorenne del nucleo familiare e giammai nel caso di specie e dunque la pretesa restitutoria dell' è illegittima. CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Napoli, 8.4.25.
Il Giudice
(dott. Paolo Coppola)