CASS
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/12/2025, n. 32146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32146 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14256/2017 R.G. proposto da DE ZI, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaello Lupi e dall’Avv. Gabriele Sepio (P.E.C. gabrielesepio@ordineavvocati- roma.org) con domicilio eletto presso lo Studio ACTA in Via Fregene, n. 67 Roma (P.E.C. raffaellolupi@ordineavvocatiroma.org); – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liata in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; Oggetto: legittimazione ex socio unico Srl – custode giu- diziario – amministratore - inerzia curatore Civile Sent. Sez. 5 Num. 32146 Anno 2025 Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA Relatore: GORI PIERPAOLO Data pubblicazione: 10/12/2025 2 – controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza LA Commissione Tributaria Regionale del La- zio n. 7867/6/16, depositata il 2.12.2016 e non notificata. Udite le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Pepe, nel senso del rigetto del ricorso principale e del rigetto del ricorso incidentale. Udito per parte ricorrente l’Avv. Gabriele Sepio. Udito per l’Avvocatura dello Stato l’Avv. Fabrizio Di Rubbo. Fatti di causa 1. Con sentenza LA Commissione Tributaria Regionale del Lazio veniva rigettato l’appello proposto da RI EZ avverso la sen- tenza LA Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 20061/24/2015. Il ricorso introduttivo aveva ad oggetto l’avviso di accertamento n. TK3035100167/2013 per l’anno 2010 notificato alla società DAF S.r.l. in data 13 marzo 2012 e impugnato da RI EZ «in proprio, nonché per conto LA DAF S.r.l., nonché già am- ministratore unico LA stessa nonché quale socio al 100% e credi- tore LA stessa». 2. L’avviso di accertamento conteneva due rilievi: disconosceva i co- sti dedotti dalla DAF S.r.l. a titolo di spese di pubblicità e promozione per il periodo di imposta per un importo complessivo di euro 800.000,00 recuperati a tassazione poiché non inerenti. Inoltre, ve- nivano disconosciuti i costi relativi agli acquisti di merce effettuati da dodici fornitori localizzati in Paesi black list ammontanti ad euro 1.881.908,85. 3. L’accertamento traeva origine da una verifica fiscale iniziata a se- guito di indagine penale. Nel corso del procedimento il giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Roma disponeva con prov- vedimento del 5.12.2011 il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p. delle quote del capitale sociale LA DAF S.r.l. e, con suc- 3 cessivo provvedimento del 16.1.2012, nominava FR Seba- stiani custode giudiziario, poi nominata dall’assemblea LA società amministratore unico il 20.1.2012. Le risultanze LA verifica fiscale svolta dall’Agenzia delle Entrate confluivano nel processo verbale di constatazione del 17.4.2012, da cui emergeva il ruolo LA società in un ampio meccanismo di “frode carosello” ai fini IVA, e la deduzione di costi non documentati ai fini delle imposte dirette. Successivamente alla notificazione del p.v.c., effettuata nelle mani del custode giudiziario e amministratore unico FR AN, in data 14.6.2012 RI EZ, presentava osservazioni nella qua- lità di socio unico ed ex rappresentante legale LA società. Quindi, in data 13 marzo 2013, veniva notificato al custode giudizia- rio e amministratore unico FR AN l’avviso di accerta- mento impugnato da RI EZ in proprio e per conto LA so- cietà davanti al giudice tributario, dichiarato inammissibile dal giu- dice di prime cure con la sentenza depositata il 1° ottobre 2015. Nel frattempo, la società DAF S.r.l. veniva dichiarata fallita dal Tri- bunale di Roma con sentenza del 2.5.2013 (Fallimento n. 349/13) e il giudice civile nominava curatore fallimentare SO IL. La Commissione Tributaria Provinciale dichiarava inammissibile il ri- corso proposto da RI EZ, in quanto mancante dell’autorizza- zione al curatore fallimentare prevista dall’art. 31 del d.lgs. n. 5/2006, carenza risolventesi in un difetto di legittimazione proces- suale non sanata alla data LA pubblica udienza. 4. Nel ricorso in appello EZ ribadiva la propria legittimazione e la- mentava l’ingiustificata estromissione dal giudizio di primo grado, con conseguente mancata disamina delle questioni di merito. Il giudice di secondo grado affermava che il contribuente fallito non era privato, a seguito LA dichiarazione di fallimento LA società che rappresentava, LA sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario e restava esposto agli effetti, anche di carattere sanziona- 4 torio, che conseguivano alla definitività dell’atto impositivo. Rite- neva, pertanto, esistente in capo a RI EZ l’astratta possibilità di proporre impugnazione avverso l’avviso di accertamento, ma, esaminando nel merito LA controversia, riteneva che l’appello del contribuente fosse privo di fondamento. 5. Avverso tale sentenza, EZ in proprio ha proposto ricorso per Cassazione, articolato in quattro censure, al quale l’Agenzia delle En- trate ha replicato con controricorso e ricorso incidentale per un mo- tivo. Replica EZ con controricorso avverso il ricorso incidentale. La causa è stata dimessa alla pubblica udienza e la Procura Generale ha rassegnato conclusioni scritte. Ragioni LA decisione 1. Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta la nullità LA sentenza per difetto di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato nell’ambito del giudizio tributario, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. anche in riferimento all’art. 110, comma 11, TUIR, in rela- zione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., quanto al capo LA decisione secondo il quale «per quanto attiene al primo motivo riferibile alla asserita carenza di potere dei funzionari che hanno ope- rato la verifica fiscale, non si può che sottolineare come la Direzione Regionale abbia, invece, piena titolarità ad eseguire ispezioni e veri- fiche in base agli articoli 57 e 62 del d.lgs. n. 300/1999». Con il secondo motivo, in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., RI EZ prospetta il mancato esame da parte del giudice dei documenti che attestano sia l’effettivo svolgimento dell’attività commerciale dei fornitori LA DAF S.r.l. in Hong Kong, sia che le operazioni realizzate dalla DAF con gli stessi rispondereb- bero ad un effettivo interesse economico. Con il terzo motivo il ricorrente principale deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., il mancato esame sia dei docu- menti contrattuali attestanti l’utilizzo del marchio “Diunamai” da parte LA DAF S.r.l., sia del repertorio fotografico comprovante il suo effettivo uso. 5 Con il quarto mezzo del ricorso principale si lamenta la violazione, da parte LA sentenza impugnata, dell’art. 109, comma 5, TUIR, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per quanto ri- guarda la contestata indeducibilità delle spese pubblicitarie del mar- chio “Diunamai”. 2. L’unico motivo del ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 75, comma 3, 81 e 115 cod. proc. civ. da parte LA sentenza impugnata, per aver mancato di dichiarare l’inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di legittimazione in capo a RI EZ. 3. Su di un piano logico, dev’essere esaminato in via prioritaria il ricorso incidentale, che pone la questione LA legittimazione di Fe- DE EZ a proporre il ricorso introduttivo del giudizio «in proprio, nonché per conto LA DAF S.R.L., nonché già amministratore unico LA stessa nonché quale socio al 100% e creditore LA stessa». 4. Il ricorso incidentale è fondato. 4.1. Il Collegio osserva innanzitutto che RI EZ ha impugnato, nella prospettata inerzia LA custode e amministratrice FR AN - il fallimento LA società con la nomina del curatore fallimentare SO IL interviene il 2.5.2013 -, l’avviso di ac- certamento «in proprio e nella qualità di titolare unico delle quote, di amministratore all’epoca dei fatti e di creditore» LA società (cfr. p.6 ricorso in Cassazione e p.3 controricorso che riporta il pertinente passaggio del ricorso introduttivo). 4.2. Dunque, RI EZ, da un lato fonda la sua legittimazione «in proprio e nella qualità di titolare unico delle quote in sequestro» LA S.r.l. in presenza di una oggettiva inerzia del curatore giudizia- rio;
dall’altro, sostenendo di essere amministratore LA società e, infine, terzo profilo, asserendo di agire in surroga ex art.2900 cod. civ. per un credito personale verso la società. 5. Al proposito, a pag.6 del ricorso si rende noto che EZ: «si è visto costretto a proporre, in proprio, in qualità di amministratore, socio 6 unico e creditore LA società, ricorso contro l’avviso di accerta- mento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma iscritto (…) al R.G.R. n. 20810/2013 (All. 16) (…) ha proposto poi separato ricorso avverso il medesimo atto impositivo ma per conto LA Daf S.r.l., iscritto al R.G.R. n. 20811/2013 (…)». Questo se- condo processo è a sua volta giunto davanti alla Corte di cassazione che, con ordinanza n.14795 del 2025, ha deciso il connesso ricorso RGN 14253/2017. È stato così rigettato il ricorso del contribuente, proposto contro la sentenza di appello che aveva disconosciuto la legittimazione di EZ quale legale rappresentante LA società, ma tale statuizione, divenuta definitiva, non spiega effetti di giudicato ex art.2909 cod. civ. nel presente processo per diversità soggettiva, data dalla spendita di diversa qualità. Va nondimeno ribadita l’esclusione in capo a RI EZ LA qua- lità di amministratore LA società ratione temporis. Infatti, a p.2 del ricorso si legge che FR AN, «nominata custode giudiziario delle quote LA citata DAF S.r.l. in data 12 gennaio 2012, ha nominato sé stessa quale amministratore unico LA società in data 20 gennaio 2012». L’Agenzia conferma che, nella presente fat- tispecie, l’assemblea ordinaria in data 20 gennaio 2012 ha nominato la custode giudiziaria FR AN amministratrice unica LA società e, dunque, in data antecedente sia alla notifica del p.v.c. (febbraio 2012) sia alla notifica dell’avviso (marzo 2012). 5.1. Perciò, al momento LA notifica dell’avviso di accertamento è amministratore unico LA società FR AN, apposta cu- stode giudiziario dal G.i.p. presso il Tribunale di Roma a seguito del provvedimento di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. delle quote del capitale sociale LA DAF S.r.l.. È dunque corretto che la notifica dell’atto impositivo non sia stata indirizzata a EZ ed è escluso che questi dovesse esserne messo a conoscenza poiché, a fronte LA nomina di AN quale ammi- nistratrice, egli è cessato dalla carica di amministratore, perdendo la propria legittimazione. 7 5.2. Va poi considerato che l'avviso di accertamento è stato notifi- cato il 13 marzo 2013, mentre il fallimento LA società è stato di- chiarato in data 2 maggio 2013, ossia quando il termine per ricorrere al giudice ex articolo 21 del d.lgs. 546/92 non era ancora spirato. Viene quindi in rilievo la circostanza che al soggetto fallito, ossia alla s.r.l. DAF, in quel momento rappresentata, quale amministratrice delegata nominata dall’assemblea, dalla custode giudiziaria è rico- nosciuta una propria autonoma legittimazione processuale in rappre- sentanza del patrimonio sottoposto a sequestro, del quale ha l'am- ministrazione. Il soggetto chiamato a rispondere delle obbligazioni tributarie è di- fatti la società stessa, in persona dell’amministratore legale rappre- sentante pro tempore e, al momento LA proposizione del ricorso introduttivo, si ribadisce, tale qualità è rivestita dal custode-ammi- nistratore FR AN. 5.2. Alla luce di quanto precede e del fatto che al momento LA dichiarazione di fallimento e LA nomina del curatore fallimentare SO IL non è ancora spirato il termine per impugnare, può eventualmente porsi il tema dell'inerzia rispetto al curatore, ma con la precisazione che l'inerzia va pur sempre valutata nei confronti LA AN e non già di EZ. Sotto questo profilo, l’art. 43 l.fall., a norma del quale «Nelle con- troversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore», com- porta che sia soltanto il fallito a conservare, in via eccezionale, la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali e sol- tanto in caso di inerzia e/o disinteresse degli organi fallimentari (in termini, da ultimo, Cass. n. 9010 del 2025, conforme a Cass. n.36241 del 2023), il che comporta un'ulteriore ragione d'inammis- sibilità LA legittimazione di EZ quale socio. 5.3. Il quadro, peraltro, non è direttamente investito dall’azione di- retta regolata dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 11287 del 28/04/2023, la quale ha stabilito che, qualora i presupposti di un 8 rapporto tributario si siano formati prima LA dichiarazione di falli- mento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l'atto impositivo può impugnarlo, ex art. 43 l.f., a condizione che il cura- tore si sia astenuto dall'impugnazione, assumendo un comporta- mento oggettivo di pura e semplice inerzia, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l'abbiano determinato. La sentenza ha precisato che l'insussistenza di detto stato di inerzia comporta, per il fallito, il difetto LA capacità processuale di impugnare l'atto im- positivo, vizio suscettibile di essere rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo. Diversa è la presente fattispecie nella quale EZ, nel momento in cui ha proposto il ricorso introduttivo del giudizio in proprio e per conto LA società, non è e non può essere considerato il soggetto fallito cui è stato notificato l’atto impositivo. 5.4. Né opera la legittimazione straordinaria che la giurisprudenza LA Sezione riconosce qualora una società in liquidazione sia stata dichiarata fallita, secondo cui l'avviso di accertamento notificato nella fase di liquidazione antecedente alla declaratoria di fallimento, in ipotesi di inerzia da parte del curatore, è impugnabile dalla società in persona del liquidatore e non del suo precedente legale rappre- sentante (v. Cass. Sez. 5, n. 20913 del 18/07/2023). Vi osta lo schermo societario, non potendo neppure il socio unico identificarsi con la società di capitali. 5.4. Dev’essere conclusivamente riaffermato in diritto, a distanza di anni, l’insegnamento di Cass. Sez. 3 n. 12114 del 2003 (nello stesso senso, v. anche Cass. Sez. 2, n. 29325 del 2021), adattandolo al caso di specie: in tema di obbligazioni tributarie, nelle società di ca- pitali l'interesse del socio alla conservazione LA consistenza patri- moniale LA società è tutelato solo attraverso gli strumenti interni che ne assicurano la partecipazione alla vita sociale, secondo le re- gole stabilite dall'ordinamento societario, e non implica la legittima- zione a ricorrere ex art.21 d.lgs. n.546 del 1992 per impugnare l’atto 9 impositivo affinché non si consolidi la pretesa erariale, esercizio che resta riservato alla società. 5.5. In definitiva, l'eventuale inerzia poteva essere fatta valere in giudizio da FR AN non da EZ che, come sopra visto, tanto al momento LA notifica dell’avviso, quanto alla scadenza del termine per impugnarlo non è più amministratore. 6. Egualmente, il ricorrente non è legittimato nemmeno quale «cre- ditore in surroga», rectius per azione surrogatoria ex art.2900 cod. civ., tale dovendosi intendersi il brevissimo cenno a pag.6 del ricorso principale, e per la prospettata legittimazione in proprio quale socio nell’inerzia del custode-amministratore. 6.1. Per consolidato orientamento di questa Corte (v. Cass. n. 5323 del 2003, e nello stesso senso, Cass. n. 4579 del 2009, Cass. n. 29325 del 2021), difatti, l'interesse del socio al potenziamento e alla conservazione LA consistenza economica dell'ente è tutelabile esclusivamente con strumenti interni, tra cui la possibilità di insor- gere contro le deliberazioni invalide, ma non implica, sul versante esterno, la legittimazione ad agire, nei confronti dei terzi, per far annullare o dichiarare nulli anche i negozi intercorsi fra questi ultimi e la società, potendo tale validità essere contestata solo dalla so- cietà, come si evince dall'obbligo, facente capo all'amministratore, di attivarsi nelle dovute forme per l'eliminazione degli effetti conse- guenti all'accertato vizio. 7. Non è aderente alla fattispecie la sentenza Cass. Sez. 1, n. 22800 del 2011, nella quale la Corte ha precisato quale sia la legittimazione non del socio ex legale rappresentante, bensì dell’amministratore giudiziario dei beni e delle quote di una società di capitali sottoposta a sequestro preventivo, disposto ai sensi dell'art. 321 c.p.p.. Se- condo la decisione da ultimo citata, costui è legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento LA società medesima, in quanto la sua funzione non si esaurisce nella custodia di quanto sottoposto alla misura cautelare, bensì si estende all'eser- cizio dei diritti connessi alla titolarità delle quote sociali, quali il diritto 10 di voto e d'impugnazione delle delibere assembleari, nonché all'e- sercizio di poteri gestori e di amministrazione. Come già sopra con- siderato, nel caso in esame al momento LA notifica dell’avviso la società non è fallita, né si pone un tema di impugnazione dell’avviso da parte del custode, che non è affatto intervenuta e, anzi, è il pre- supposto dell’azione intrapresa da EZ. 8. Alla luce LA disamina che precede, va in ultimo condiviso il men- zionato precedente relativo alla medesima parte costituito da Cass. 14795 del 2025 che esclude la legittimazione di EZ «per varie ra- gioni: intanto perché come già detto non si può nella specie parlare di inerzia;
poi perché – pur potendosi astrattamente ammettere la legittimazione del legale rappresentante in caso di nomina di custode giudiziale – nella specie, come specificato e pacifico, quest’ultimo aveva assunto altresì la veste di amministratore, con totale sostitu- zione dello stesso nella legale rappresentanza LA società». Deve conclusivamente affermarsi che, in caso di sequestro preven- tivo di una parte o LA totalità̀ delle partecipazioni di una società a responsabilità limitata, è esclusa la legittimazione diretta del socio ad impugnare davanti al giudice tributario l’avviso di accertamento notificato alla società – LA quale, peraltro, in pendenza del termine a impugnare sia stato dichiarato il fallimento- in persona del custode giudiziario, nominato ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen. e 104 disp. att. c.p.p., che sia stato nominato dall’assemblea LA società amministratore unico. 9. L’accoglimento del ricorso incidentale rende inammissibile il ri- corso introduttivo, nonché quello principale perché, ai sensi dell’art.382 u.c. cod. proc. civ., ab origine «la causa non poteva es- sere proposta» contro l’avviso di accertamento da RI EZ «in proprio, nonché per conto LA DAF S.R.L., nonché già amministra- tore unico LA stessa nonché quale socio al 100% e creditore LA stessa». La sentenza impugnata è perciò cassata senza rinvio. 11 10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sia per il primo e secondo grado, sia per il giudizio di legittimità, ai sensi dell’art.385, comma 2, cod. proc. civ.. 11. Infine, è dovuto il raddoppio del contributo unificato, per le ra- gioni che seguono. Va premesso che il caso LA cassazione senza rinvio di cui all’art.382, terzo comma, cod. proc. civ., si è prestato a interpreta- zioni difformi rinvenibili nella giurisprudenza, anche LA Sezione. Formalmente, il ricorso per Cassazione viene infatti accolto, ma ciò avviene o per il riconoscimento «che il giudice del quale si impugna il provvedimento e ogni altro giudice difettano di giurisdizione», op- pure perché «ritiene che la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito». Così, ad un primo orientamento che valorizza il dato formale dell’accoglimento del ricorso e, perciò, non applica il raddoppio del contributo, se ne contrappone un secondo che dà peso alla sostanza LA preclusione alla prosecuzione o alla proposizione LA causa, favorevole al riconoscimento del raddoppio. 11.1. Ad esempio, in un caso di cassazione senza rinvio, tenendo conto che l’annullamento LA sentenza impugnata non era dipesa dall’accoglimento dei motivi spiegati dalla ricorrente, rivelandosi anzi inammissibile il suo ricorso introduttivo e dunque anche quello pro- mosso in sede di legittimità, la Corte (Cass. n. 12424 del 2023) ha ritenuto sussistente il presupposto per il raddoppio del contributo. Ancora, in un contesto di applicazione dell’art.382, terzo comma, cod. proc. civ., in cui la decisione non è dipesa dall’accoglimento dei motivi spiegati da parte ricorrente, il raddoppio è stato riconosciuto da questa Sezione (Cass n. 24043 del 2025), perché né è derivata l’inammissibilità del ricorso introduttivo e, dunque, anche quello pro- mosso in sede di legittimità. 12. Per fornire un’interpretazione utile alla nomofilachia, è opportuna una breve ricostruzione LA ratio sottesa alla normativa applicabile. Come noto, il giudice dell’impugnazione può attestare i presupposti per il versamento del doppio contributo condizionandone la debenza 12 all’obbligo di versare il contributo iniziale (Cass. Sez. U. n. 4315 del 2020). Sul piano normativo, gli artt.
9-18 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dettano la disciplina vigente del contributo unificato di iscrizione a ruolo e, in particolare, l’art. 1, comma 17, LA legge 24 dicembre 2012, n. 228 (“legge di stabilità 2013”) ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, che recita: «quando l’impu- gnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento LA sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso». 12.1. La relazione tecnica di accompagnamento alla legge 24 dicem- bre 2012, n. 228, ha presentato l’art. 1, comma 17, come disposi- zione idonea a comportare maggiori entrate per il bilancio dello Stato. La Corte costituzionale è quindi intervenuta sulla natura del «raddoppio» contemplato dall’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, chiarendo, in piena sintonia con la dottrina, che è un’“entrata tributaria erariale” (Corte cost. n. 143 del 2012). Nonostante sia correlato alla fruizione del servizio giustizia, il contri- buto unificato è però privo di sinallagmaticità, poiché in via forfetaria è commisurato sulla base del valore economico LA causa e non del costo LA prestazione resa e, per tale ragione, generalmente viene identificato come “tassa”. Sul versante euronitario, la Corte di Giustizia ha ricordato che, nell’ambito del principio di autonomia processuale degli Stati mem- bri, i tributi giudiziari costituiscono modalità procedurali di ricorso giurisdizionale destinate ad assicurare la salvaguardia dei diritti con- feriti dal diritto dell’Unione ai candidati e agli offerenti lesi da deci- sioni delle autorità aggiudicatrici, e così essi non devono mettere in pericolo l’effetto utile LA direttiva 89/665 (v., in tal senso, CGUE 13 12 marzo 2015, C-538/13 eVigilo Ltd, punto 40; CGUE 12 dicembre 2002, C-470/99, Universale-Bau e a., punto 72). Coerentemente, le Sezioni Unite LA Corte (v. sentenza n.20621 del 2023) affermano che il versamento di un ulteriore importo a ti- tolo di contributo unificato, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ha natura sanzionatoria, ma di tri- buto giudiziario, in quanto presuppone l'obbligo di versamento del "primo" contributo unificato, così partecipando LA sua stessa na- tura di fonte di finanziamento dell'attività giurisdizionale, e assolve all'ulteriore funzione LA fiscalità di disincentivare una superflua ri- chiesta di prestazioni giudiziarie. Identica natura tributaria è riconosciuta all’«ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugna- zione», anche incidentale, che sia respinta integralmente o dichia- rata inammissibile o improcedibile, ai sensi del comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002. 12.2. La Consulta ha poi escluso che il principio LA capacità con- tributiva sia un limite alla potestà di imposizione di cui all’art. 53 Cost.: il disposto non è invocabile e non può operare con riguardo alle spese di giustizia (Corte cost. n.78 del 2016). La sentenza n. 120 del 2016 ha anche rimarcato che il raddoppio del contributo unificato è previsto a parziale ristoro dei costi dell’inutile funzionamento dell’apparato giudiziario o LA vana erogazione delle limitate risorse a sua disposizione e, perciò, l’art. 13, comma 1- qua- ter, del d.P.R. n. 115 del 2002, correla l’aggravio del contributo uni- ficato a tutti i casi di esito negativo dell’impugnazione. La norma, pertanto, risponde alla ratio di scoraggiare le impugna- zioni dilatorie o pretestuose e al legislatore va riconosciuto un ampio margine di discrezionalità nel perseguire, tra le svariate finalità con l’imposizione fiscale, quella di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose. La Corte del Lussemburgo, proprio con riferimento all’articolo 13, comma 1, del d.P.R. n. 115, del 30 maggio 2002, ha avallato tale 14 interpretazione, affermando che non si pone in contrasto, in linea di principio, né con l’articolo 1 LA direttiva CEE 89/665, letto alla luce dell’articolo 47 LA Carta, né con i principi di equivalenza e di ef- fettività. Una tale interpretazione, infatti, contribuisce, in linea di principio, al buon funzionamento del sistema giurisdizionale, in quanto essa costituisce una fonte di finanziamento dell’attività giu- risdizionale degli Stati membri e dissuade ad un tempo l’introduzione di domande che siano manifestamente infondate o siano intese uni- camente a ritardare il procedimento (v. CGUE 6 ottobre 2015, Causa C-61/14, punti 71 e 72). 12.3. Le Sezioni Unite LA Corte (20621/2023, cit.) hanno anche chiarito che è conforme ad un principio di giustizia distributiva allo- care il costo del processo in capo a colui che ne abbia cagionato lo svolgimento, tenendo presente che sono due piani distinti la dove- rosità del contributo unificato e, in particolare, del suo raddoppio, e la soccombenza, la quale è il criterio che di norma regola il diverso profilo LA distribuzione delle spese processuali. «È, dunque, proprio e soltanto l’esito integralmente negativo del giu- dizio di impugnazione che giustifica il maggior costo del servizio im- posto al richiedente, il quale ha vanamente sollecitato il riesame di una decisione meritevole di passare in giudicato ed ha fatto svolgere un ulteriore grado di giudizio rivelatosi del tutto superfluo». Per contra, «L’accoglimento del gravame giustifica il trattamento tri- butario agevolato in favore di chi abbia avuto bisogno dell’ulteriore prestazione del servizio giustizia allo scopo di sovvertire la decisione ingiusta maturata nel grado precedente» (ibidem). Infine, va considerato che, nel processo tributario, il raddoppio del contributo unificato si applica soltanto ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione e non anche in sede di merito (cfr. Cass. n.27296 del 2024). 12.4. Sulla base del quadro sopra ricostruito, si deve ritenere che il raddoppio del contributo unificato trovi applicazione anche nella fat- tispecie dell’annullamento LA sentenza, impugnata dal ricorrente 15 principale, senza rinvio ex art.382, comma 3, cod. proc. civ., perché la causa non poteva essere proposta: nel caso in esame ricorre un vizio che inficia requisiti fondanti il processo, si tratta di violazioni che ridondano nel difetto di potestas iudicandi, minando in radice la validità del rapporto giuridico-processuale, che quindi, non costi- tuendosi regolarmente, non può concludersi con una valida sentenza (v. Cass., sez. un., n. 24172/2025, pag. 31, lett. a). La ratio LA norma dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115 del 2002 esige l’applicazione del raddoppio LA tassa nella presente fattispecie, perché la norma è orientata a scoraggiare le impugna- zioni dilatorie o pretestuose (cfr. Cass. n.3288 del 2018; Cass. n.13636 del 2015; Cass. n.19464 del 2014), quale si è rilevata es- sere quella proposta dal ricorrente principale, il quale nella sostanza ha avuto doppiamente torto, incardinando non solo un ricorso prin- cipale inammissibile davanti alla Corte di cassazione, ma un intero giudizio superfluo sin dal primo grado. Va così affermato che il raddoppio del contributo unificato contem- plato dall’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115 del 2002, trova applicazione anche nel caso di cassazione senza rinvio ex art.382, comma 3, cod. proc. civ., in esito a ricorso proposto dalla parte pri- vata, perché la “causa non poteva essere proposta”, dal momento che la sentenza impugnata viene meno, ma solo perché il ricorrente introduttivo ha avuto doppiamente torto e l’intero giudizio si è rive- lato del tutto superfluo.
P.Q.M.
La Corte: accoglie il ricorso incidentale, dichiara inammissibile il ricorso princi- pale, cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché la causa non poteva essere proposta;
condanna il ricorrente principale al paga- mento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate ricor- rente incidentale, liquidate per il primo grado in euro 8.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, per il secondo grado in 16 euro 9.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito e per il giudizio di legittimità in euro 14.000, oltre spese prenotate a debito. Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ul- teriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ri- corso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29.10.2025 Il Relatore est. La Presidente OL Gori -M IN
dall’altro, sostenendo di essere amministratore LA società e, infine, terzo profilo, asserendo di agire in surroga ex art.2900 cod. civ. per un credito personale verso la società. 5. Al proposito, a pag.6 del ricorso si rende noto che EZ: «si è visto costretto a proporre, in proprio, in qualità di amministratore, socio 6 unico e creditore LA società, ricorso contro l’avviso di accerta- mento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma iscritto (…) al R.G.R. n. 20810/2013 (All. 16) (…) ha proposto poi separato ricorso avverso il medesimo atto impositivo ma per conto LA Daf S.r.l., iscritto al R.G.R. n. 20811/2013 (…)». Questo se- condo processo è a sua volta giunto davanti alla Corte di cassazione che, con ordinanza n.14795 del 2025, ha deciso il connesso ricorso RGN 14253/2017. È stato così rigettato il ricorso del contribuente, proposto contro la sentenza di appello che aveva disconosciuto la legittimazione di EZ quale legale rappresentante LA società, ma tale statuizione, divenuta definitiva, non spiega effetti di giudicato ex art.2909 cod. civ. nel presente processo per diversità soggettiva, data dalla spendita di diversa qualità. Va nondimeno ribadita l’esclusione in capo a RI EZ LA qua- lità di amministratore LA società ratione temporis. Infatti, a p.2 del ricorso si legge che FR AN, «nominata custode giudiziario delle quote LA citata DAF S.r.l. in data 12 gennaio 2012, ha nominato sé stessa quale amministratore unico LA società in data 20 gennaio 2012». L’Agenzia conferma che, nella presente fat- tispecie, l’assemblea ordinaria in data 20 gennaio 2012 ha nominato la custode giudiziaria FR AN amministratrice unica LA società e, dunque, in data antecedente sia alla notifica del p.v.c. (febbraio 2012) sia alla notifica dell’avviso (marzo 2012). 5.1. Perciò, al momento LA notifica dell’avviso di accertamento è amministratore unico LA società FR AN, apposta cu- stode giudiziario dal G.i.p. presso il Tribunale di Roma a seguito del provvedimento di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. delle quote del capitale sociale LA DAF S.r.l.. È dunque corretto che la notifica dell’atto impositivo non sia stata indirizzata a EZ ed è escluso che questi dovesse esserne messo a conoscenza poiché, a fronte LA nomina di AN quale ammi- nistratrice, egli è cessato dalla carica di amministratore, perdendo la propria legittimazione. 7 5.2. Va poi considerato che l'avviso di accertamento è stato notifi- cato il 13 marzo 2013, mentre il fallimento LA società è stato di- chiarato in data 2 maggio 2013, ossia quando il termine per ricorrere al giudice ex articolo 21 del d.lgs. 546/92 non era ancora spirato. Viene quindi in rilievo la circostanza che al soggetto fallito, ossia alla s.r.l. DAF, in quel momento rappresentata, quale amministratrice delegata nominata dall’assemblea, dalla custode giudiziaria è rico- nosciuta una propria autonoma legittimazione processuale in rappre- sentanza del patrimonio sottoposto a sequestro, del quale ha l'am- ministrazione. Il soggetto chiamato a rispondere delle obbligazioni tributarie è di- fatti la società stessa, in persona dell’amministratore legale rappre- sentante pro tempore e, al momento LA proposizione del ricorso introduttivo, si ribadisce, tale qualità è rivestita dal custode-ammi- nistratore FR AN. 5.2. Alla luce di quanto precede e del fatto che al momento LA dichiarazione di fallimento e LA nomina del curatore fallimentare SO IL non è ancora spirato il termine per impugnare, può eventualmente porsi il tema dell'inerzia rispetto al curatore, ma con la precisazione che l'inerzia va pur sempre valutata nei confronti LA AN e non già di EZ. Sotto questo profilo, l’art. 43 l.fall., a norma del quale «Nelle con- troversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore», com- porta che sia soltanto il fallito a conservare, in via eccezionale, la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali e sol- tanto in caso di inerzia e/o disinteresse degli organi fallimentari (in termini, da ultimo, Cass. n. 9010 del 2025, conforme a Cass. n.36241 del 2023), il che comporta un'ulteriore ragione d'inammis- sibilità LA legittimazione di EZ quale socio. 5.3. Il quadro, peraltro, non è direttamente investito dall’azione di- retta regolata dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 11287 del 28/04/2023, la quale ha stabilito che, qualora i presupposti di un 8 rapporto tributario si siano formati prima LA dichiarazione di falli- mento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l'atto impositivo può impugnarlo, ex art. 43 l.f., a condizione che il cura- tore si sia astenuto dall'impugnazione, assumendo un comporta- mento oggettivo di pura e semplice inerzia, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l'abbiano determinato. La sentenza ha precisato che l'insussistenza di detto stato di inerzia comporta, per il fallito, il difetto LA capacità processuale di impugnare l'atto im- positivo, vizio suscettibile di essere rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo. Diversa è la presente fattispecie nella quale EZ, nel momento in cui ha proposto il ricorso introduttivo del giudizio in proprio e per conto LA società, non è e non può essere considerato il soggetto fallito cui è stato notificato l’atto impositivo. 5.4. Né opera la legittimazione straordinaria che la giurisprudenza LA Sezione riconosce qualora una società in liquidazione sia stata dichiarata fallita, secondo cui l'avviso di accertamento notificato nella fase di liquidazione antecedente alla declaratoria di fallimento, in ipotesi di inerzia da parte del curatore, è impugnabile dalla società in persona del liquidatore e non del suo precedente legale rappre- sentante (v. Cass. Sez. 5, n. 20913 del 18/07/2023). Vi osta lo schermo societario, non potendo neppure il socio unico identificarsi con la società di capitali. 5.4. Dev’essere conclusivamente riaffermato in diritto, a distanza di anni, l’insegnamento di Cass. Sez. 3 n. 12114 del 2003 (nello stesso senso, v. anche Cass. Sez. 2, n. 29325 del 2021), adattandolo al caso di specie: in tema di obbligazioni tributarie, nelle società di ca- pitali l'interesse del socio alla conservazione LA consistenza patri- moniale LA società è tutelato solo attraverso gli strumenti interni che ne assicurano la partecipazione alla vita sociale, secondo le re- gole stabilite dall'ordinamento societario, e non implica la legittima- zione a ricorrere ex art.21 d.lgs. n.546 del 1992 per impugnare l’atto 9 impositivo affinché non si consolidi la pretesa erariale, esercizio che resta riservato alla società. 5.5. In definitiva, l'eventuale inerzia poteva essere fatta valere in giudizio da FR AN non da EZ che, come sopra visto, tanto al momento LA notifica dell’avviso, quanto alla scadenza del termine per impugnarlo non è più amministratore. 6. Egualmente, il ricorrente non è legittimato nemmeno quale «cre- ditore in surroga», rectius per azione surrogatoria ex art.2900 cod. civ., tale dovendosi intendersi il brevissimo cenno a pag.6 del ricorso principale, e per la prospettata legittimazione in proprio quale socio nell’inerzia del custode-amministratore. 6.1. Per consolidato orientamento di questa Corte (v. Cass. n. 5323 del 2003, e nello stesso senso, Cass. n. 4579 del 2009, Cass. n. 29325 del 2021), difatti, l'interesse del socio al potenziamento e alla conservazione LA consistenza economica dell'ente è tutelabile esclusivamente con strumenti interni, tra cui la possibilità di insor- gere contro le deliberazioni invalide, ma non implica, sul versante esterno, la legittimazione ad agire, nei confronti dei terzi, per far annullare o dichiarare nulli anche i negozi intercorsi fra questi ultimi e la società, potendo tale validità essere contestata solo dalla so- cietà, come si evince dall'obbligo, facente capo all'amministratore, di attivarsi nelle dovute forme per l'eliminazione degli effetti conse- guenti all'accertato vizio. 7. Non è aderente alla fattispecie la sentenza Cass. Sez. 1, n. 22800 del 2011, nella quale la Corte ha precisato quale sia la legittimazione non del socio ex legale rappresentante, bensì dell’amministratore giudiziario dei beni e delle quote di una società di capitali sottoposta a sequestro preventivo, disposto ai sensi dell'art. 321 c.p.p.. Se- condo la decisione da ultimo citata, costui è legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento LA società medesima, in quanto la sua funzione non si esaurisce nella custodia di quanto sottoposto alla misura cautelare, bensì si estende all'eser- cizio dei diritti connessi alla titolarità delle quote sociali, quali il diritto 10 di voto e d'impugnazione delle delibere assembleari, nonché all'e- sercizio di poteri gestori e di amministrazione. Come già sopra con- siderato, nel caso in esame al momento LA notifica dell’avviso la società non è fallita, né si pone un tema di impugnazione dell’avviso da parte del custode, che non è affatto intervenuta e, anzi, è il pre- supposto dell’azione intrapresa da EZ. 8. Alla luce LA disamina che precede, va in ultimo condiviso il men- zionato precedente relativo alla medesima parte costituito da Cass. 14795 del 2025 che esclude la legittimazione di EZ «per varie ra- gioni: intanto perché come già detto non si può nella specie parlare di inerzia;
poi perché – pur potendosi astrattamente ammettere la legittimazione del legale rappresentante in caso di nomina di custode giudiziale – nella specie, come specificato e pacifico, quest’ultimo aveva assunto altresì la veste di amministratore, con totale sostitu- zione dello stesso nella legale rappresentanza LA società». Deve conclusivamente affermarsi che, in caso di sequestro preven- tivo di una parte o LA totalità̀ delle partecipazioni di una società a responsabilità limitata, è esclusa la legittimazione diretta del socio ad impugnare davanti al giudice tributario l’avviso di accertamento notificato alla società – LA quale, peraltro, in pendenza del termine a impugnare sia stato dichiarato il fallimento- in persona del custode giudiziario, nominato ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen. e 104 disp. att. c.p.p., che sia stato nominato dall’assemblea LA società amministratore unico. 9. L’accoglimento del ricorso incidentale rende inammissibile il ri- corso introduttivo, nonché quello principale perché, ai sensi dell’art.382 u.c. cod. proc. civ., ab origine «la causa non poteva es- sere proposta» contro l’avviso di accertamento da RI EZ «in proprio, nonché per conto LA DAF S.R.L., nonché già amministra- tore unico LA stessa nonché quale socio al 100% e creditore LA stessa». La sentenza impugnata è perciò cassata senza rinvio. 11 10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sia per il primo e secondo grado, sia per il giudizio di legittimità, ai sensi dell’art.385, comma 2, cod. proc. civ.. 11. Infine, è dovuto il raddoppio del contributo unificato, per le ra- gioni che seguono. Va premesso che il caso LA cassazione senza rinvio di cui all’art.382, terzo comma, cod. proc. civ., si è prestato a interpreta- zioni difformi rinvenibili nella giurisprudenza, anche LA Sezione. Formalmente, il ricorso per Cassazione viene infatti accolto, ma ciò avviene o per il riconoscimento «che il giudice del quale si impugna il provvedimento e ogni altro giudice difettano di giurisdizione», op- pure perché «ritiene che la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito». Così, ad un primo orientamento che valorizza il dato formale dell’accoglimento del ricorso e, perciò, non applica il raddoppio del contributo, se ne contrappone un secondo che dà peso alla sostanza LA preclusione alla prosecuzione o alla proposizione LA causa, favorevole al riconoscimento del raddoppio. 11.1. Ad esempio, in un caso di cassazione senza rinvio, tenendo conto che l’annullamento LA sentenza impugnata non era dipesa dall’accoglimento dei motivi spiegati dalla ricorrente, rivelandosi anzi inammissibile il suo ricorso introduttivo e dunque anche quello pro- mosso in sede di legittimità, la Corte (Cass. n. 12424 del 2023) ha ritenuto sussistente il presupposto per il raddoppio del contributo. Ancora, in un contesto di applicazione dell’art.382, terzo comma, cod. proc. civ., in cui la decisione non è dipesa dall’accoglimento dei motivi spiegati da parte ricorrente, il raddoppio è stato riconosciuto da questa Sezione (Cass n. 24043 del 2025), perché né è derivata l’inammissibilità del ricorso introduttivo e, dunque, anche quello pro- mosso in sede di legittimità. 12. Per fornire un’interpretazione utile alla nomofilachia, è opportuna una breve ricostruzione LA ratio sottesa alla normativa applicabile. Come noto, il giudice dell’impugnazione può attestare i presupposti per il versamento del doppio contributo condizionandone la debenza 12 all’obbligo di versare il contributo iniziale (Cass. Sez. U. n. 4315 del 2020). Sul piano normativo, gli artt.
9-18 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dettano la disciplina vigente del contributo unificato di iscrizione a ruolo e, in particolare, l’art. 1, comma 17, LA legge 24 dicembre 2012, n. 228 (“legge di stabilità 2013”) ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, che recita: «quando l’impu- gnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento LA sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso». 12.1. La relazione tecnica di accompagnamento alla legge 24 dicem- bre 2012, n. 228, ha presentato l’art. 1, comma 17, come disposi- zione idonea a comportare maggiori entrate per il bilancio dello Stato. La Corte costituzionale è quindi intervenuta sulla natura del «raddoppio» contemplato dall’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, chiarendo, in piena sintonia con la dottrina, che è un’“entrata tributaria erariale” (Corte cost. n. 143 del 2012). Nonostante sia correlato alla fruizione del servizio giustizia, il contri- buto unificato è però privo di sinallagmaticità, poiché in via forfetaria è commisurato sulla base del valore economico LA causa e non del costo LA prestazione resa e, per tale ragione, generalmente viene identificato come “tassa”. Sul versante euronitario, la Corte di Giustizia ha ricordato che, nell’ambito del principio di autonomia processuale degli Stati mem- bri, i tributi giudiziari costituiscono modalità procedurali di ricorso giurisdizionale destinate ad assicurare la salvaguardia dei diritti con- feriti dal diritto dell’Unione ai candidati e agli offerenti lesi da deci- sioni delle autorità aggiudicatrici, e così essi non devono mettere in pericolo l’effetto utile LA direttiva 89/665 (v., in tal senso, CGUE 13 12 marzo 2015, C-538/13 eVigilo Ltd, punto 40; CGUE 12 dicembre 2002, C-470/99, Universale-Bau e a., punto 72). Coerentemente, le Sezioni Unite LA Corte (v. sentenza n.20621 del 2023) affermano che il versamento di un ulteriore importo a ti- tolo di contributo unificato, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ha natura sanzionatoria, ma di tri- buto giudiziario, in quanto presuppone l'obbligo di versamento del "primo" contributo unificato, così partecipando LA sua stessa na- tura di fonte di finanziamento dell'attività giurisdizionale, e assolve all'ulteriore funzione LA fiscalità di disincentivare una superflua ri- chiesta di prestazioni giudiziarie. Identica natura tributaria è riconosciuta all’«ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugna- zione», anche incidentale, che sia respinta integralmente o dichia- rata inammissibile o improcedibile, ai sensi del comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002. 12.2. La Consulta ha poi escluso che il principio LA capacità con- tributiva sia un limite alla potestà di imposizione di cui all’art. 53 Cost.: il disposto non è invocabile e non può operare con riguardo alle spese di giustizia (Corte cost. n.78 del 2016). La sentenza n. 120 del 2016 ha anche rimarcato che il raddoppio del contributo unificato è previsto a parziale ristoro dei costi dell’inutile funzionamento dell’apparato giudiziario o LA vana erogazione delle limitate risorse a sua disposizione e, perciò, l’art. 13, comma 1- qua- ter, del d.P.R. n. 115 del 2002, correla l’aggravio del contributo uni- ficato a tutti i casi di esito negativo dell’impugnazione. La norma, pertanto, risponde alla ratio di scoraggiare le impugna- zioni dilatorie o pretestuose e al legislatore va riconosciuto un ampio margine di discrezionalità nel perseguire, tra le svariate finalità con l’imposizione fiscale, quella di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose. La Corte del Lussemburgo, proprio con riferimento all’articolo 13, comma 1, del d.P.R. n. 115, del 30 maggio 2002, ha avallato tale 14 interpretazione, affermando che non si pone in contrasto, in linea di principio, né con l’articolo 1 LA direttiva CEE 89/665, letto alla luce dell’articolo 47 LA Carta, né con i principi di equivalenza e di ef- fettività. Una tale interpretazione, infatti, contribuisce, in linea di principio, al buon funzionamento del sistema giurisdizionale, in quanto essa costituisce una fonte di finanziamento dell’attività giu- risdizionale degli Stati membri e dissuade ad un tempo l’introduzione di domande che siano manifestamente infondate o siano intese uni- camente a ritardare il procedimento (v. CGUE 6 ottobre 2015, Causa C-61/14, punti 71 e 72). 12.3. Le Sezioni Unite LA Corte (20621/2023, cit.) hanno anche chiarito che è conforme ad un principio di giustizia distributiva allo- care il costo del processo in capo a colui che ne abbia cagionato lo svolgimento, tenendo presente che sono due piani distinti la dove- rosità del contributo unificato e, in particolare, del suo raddoppio, e la soccombenza, la quale è il criterio che di norma regola il diverso profilo LA distribuzione delle spese processuali. «È, dunque, proprio e soltanto l’esito integralmente negativo del giu- dizio di impugnazione che giustifica il maggior costo del servizio im- posto al richiedente, il quale ha vanamente sollecitato il riesame di una decisione meritevole di passare in giudicato ed ha fatto svolgere un ulteriore grado di giudizio rivelatosi del tutto superfluo». Per contra, «L’accoglimento del gravame giustifica il trattamento tri- butario agevolato in favore di chi abbia avuto bisogno dell’ulteriore prestazione del servizio giustizia allo scopo di sovvertire la decisione ingiusta maturata nel grado precedente» (ibidem). Infine, va considerato che, nel processo tributario, il raddoppio del contributo unificato si applica soltanto ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione e non anche in sede di merito (cfr. Cass. n.27296 del 2024). 12.4. Sulla base del quadro sopra ricostruito, si deve ritenere che il raddoppio del contributo unificato trovi applicazione anche nella fat- tispecie dell’annullamento LA sentenza, impugnata dal ricorrente 15 principale, senza rinvio ex art.382, comma 3, cod. proc. civ., perché la causa non poteva essere proposta: nel caso in esame ricorre un vizio che inficia requisiti fondanti il processo, si tratta di violazioni che ridondano nel difetto di potestas iudicandi, minando in radice la validità del rapporto giuridico-processuale, che quindi, non costi- tuendosi regolarmente, non può concludersi con una valida sentenza (v. Cass., sez. un., n. 24172/2025, pag. 31, lett. a). La ratio LA norma dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115 del 2002 esige l’applicazione del raddoppio LA tassa nella presente fattispecie, perché la norma è orientata a scoraggiare le impugna- zioni dilatorie o pretestuose (cfr. Cass. n.3288 del 2018; Cass. n.13636 del 2015; Cass. n.19464 del 2014), quale si è rilevata es- sere quella proposta dal ricorrente principale, il quale nella sostanza ha avuto doppiamente torto, incardinando non solo un ricorso prin- cipale inammissibile davanti alla Corte di cassazione, ma un intero giudizio superfluo sin dal primo grado. Va così affermato che il raddoppio del contributo unificato contem- plato dall’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115 del 2002, trova applicazione anche nel caso di cassazione senza rinvio ex art.382, comma 3, cod. proc. civ., in esito a ricorso proposto dalla parte pri- vata, perché la “causa non poteva essere proposta”, dal momento che la sentenza impugnata viene meno, ma solo perché il ricorrente introduttivo ha avuto doppiamente torto e l’intero giudizio si è rive- lato del tutto superfluo.
P.Q.M.
La Corte: accoglie il ricorso incidentale, dichiara inammissibile il ricorso princi- pale, cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché la causa non poteva essere proposta;
condanna il ricorrente principale al paga- mento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate ricor- rente incidentale, liquidate per il primo grado in euro 8.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, per il secondo grado in 16 euro 9.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito e per il giudizio di legittimità in euro 14.000, oltre spese prenotate a debito. Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ul- teriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ri- corso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29.10.2025 Il Relatore est. La Presidente OL Gori -M IN