Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 4409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4409 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 10554/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Presidente dott.ssa Maria Laura Amato
dott. Giuseppe Gennari Giudice rel dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 07/03/2023 e vertente
TRA C.F. 1 ), nata a MILANO (MI) in [...] 1
01/12/1990 rappresentata e difesa dall'Avv. PARISOTTO ANTONIA presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
C.F. 2 ), nato a [...] in data [...] Controparte 1 rappresentato e difeso dall'Avv. GIULIO ATTILIO presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
Con il curatore speciale delle minori, Avv. GIADA ANDRIOLO
,in persona del Sostituto - Con comunicazione all' Controparte_2
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data
13/3/2023
Precisazione delle conclusioni per parte ricorrente:
1) pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi per fatto addebitabile al signor
'posto il suo esser venuto meno ai doveri coniugali che si sono con creati CP 1
nell'aver egli lungamente violato gli obblighi di assistenza morale, materiale e di collaborazione nei confronti della moglie e delle figlie
2) porre a carico del lo stesso l'obbligo di corrispondere alla moglie un congruo assegno mensile, non inferiore a € 600,00 per il mantenimento della stessa e delle due figlie, previa verifica fiscale relativa sugli emolumenti dallo stesso percepiti
- con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CNA nella misura di legge da riconoscere al procuratore antistatario.
Precisazione delle conclusioni per parte resistente:
a) DICHIARARE, PER TUTTI I FATTI ESPOSTI, la separazione personale dei coniugi, addebitandola alla signora ex art 151 c.c.,Parte 1
b) per l'effetto, qualora non venga disposto in via preliminare il test del DNA sulle figlie minori Per 1 e Per_2, che quest'ultime siano affidate in via congiunta ai genitori, con collocazione presso la casa del padre in Milano Via Creta n. 23, fatti salvi tutti i diritti previsti per legge per l'altro genitore;
- sul mantenimento delle figlie minori – previo accertamento della paternità con prova del test del DNA
-stabilire la somma di € 100,00 per ogni figlia, da versarsi entro il primo di ogni mese, oltre al concorso nella misura del 50% per tutte le spese straordinarie scolastiche, extrascolastiche e mediche (non coperte dal SSN);
- ordinare e vietare alla signora Parte 1 di portare le figlie a casa di soggetti terzi al nucleo familiare.
- Rigettare la domanda di mantenimento della signora Parte 1 perché percepisce invalidità civile ed è ha diritto al collocamento obbligatori con lavoro mirato per le disabilità.
- rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA.
Precisazione delle conclusioni per parte curatore speciale: -confermare l'affidamento delle Minori all'Ente territorialmente competente e la limitazione della responsabilità genitoriale del padre e della madre in ordine a tutte le decisioni inerenti alla sanità, alla cura, all'educazione, all'istruzione e al collocamento delle Minori;
per l'effetto, dunque, rigettare la richiesta di affidamento esclusivo alla mamma, così come la richiesta di affidamento "congiunto" avanzata dal padre e di collocamento delle Minori presso di sé; confermare, come già in essere, l'attuale collocamento di Persona 3 in Milano, via
Creta 21, presso la zia materna signora Parte_2 con facoltà di ampia frequentazione '
del nucleo materno e pernottamenti (allo stato nel fine settimana) presso l'abitazione del nonno materno signor secondo modalità e tempi ritenuti dai Servizi i Persona 4
più opportuni, ove sono domiciliate anche la mamma e la sorellina Per 5
Persona 6 in Milano presso il
- confermare, come già in essere, il collocamento di
Persona 4 in Milano, oggi alla via Creta 23, con la mamma;
nonno materno signor '
- disporre che il padre contribuisca al concorso al mantenimento per le figlie minorenni, nella somma che sarà ritenuta di giustizia, valutando eventualmente l'opportunità di un importo omnicomprensivo delle spese c.d. extra assegno, attese le criticità persistenti tra i nuclei materno e paterno;
- procedersi, se ritenuto opportuno, all'acquisizione degli atti relativi al procedimento penale a carico del signor CP_1 rigettare la richiesta di CTU genetica avanzata dalla difesa del padre, in quanto inammissibile;
- rigettare la richiesta di CTU sulle capacità genitoriali della madre avanzata dalla difesa del padre, per come formulata, per quanto già esposto in atti;
sempre per quanto di competenza di questa difesa, in ogni caso rigettare anche le ulteriori prove richieste dalle parti, perché inammissibili o ininfluenti ai fini della decisione, richiamandosi in particolare quanto dedotto ed eccepito nella propria memoria ex art. 183 sesto comma n.3 c.p.c. del 13 aprile 2024;
- confermare tutti gli incarichi delegati ai Servizi territoriali e specialistici e, in particolare, la regolamentazione e il monitoraggio delle frequentazioni delle Minori con il padre, individuandone le più opportune modalità e tempistiche, anche rimodulandole nel corso del tempo, a seconda del loro andamento e dello stato psico emotivo delle Minori, sospendendoli se disturbanti o pregiudizievoli (in tal caso dandone comunicazione immediata al Giudice Tutelare ex art. 337 c.c.); - mantenere attivi / attivare tutti i più idonei interventi di supporto e sostegno psico – socio educativi per le Minori e per la madre, così come l'intervento di educativa domiciliare, mantenendo anche lo scopo di osservazione delle dinamiche familiari;
- disporre la trasmissione dell'emananda sentenza al Giudice Tutelare competente per la vigilanza, stante le specificità del caso e le persistenti fragilità in punto di capacità genitoriale, con previsione di invio di aggiornamenti periodici circa l'osservanza del progetto indicato, ex art. 337 c.c.
In punto di compensi e spese di lite la scrivente è ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
'premessodi averCon ricorso iscritto a ruolo in data 07/03/2023 Parte 1
contratto matrimonio con rito concordatario a Milano in data 11/6/2011 (trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Milano - A. 2011 -N 144- P II - SA), con [...]
CP 1 dalla cui unione sono nate Per 1 in data 30/07/2011 e Per 5 in data
5/12/2021, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale tra i coniugi.
Alla prima udienza di comparizione delle parti davanti al Presidente ff., celebrata in data
19/10/2023, venivano sentite le parti le quali hanno reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte. Con ordinanza in data 20/10/2023 il Presidente ff adottava i provvedimenti urgenti ritenuti necessari e nominava un curatore speciale per le minori.
All'udienza del 24/1/2024 il GI concedeva termini istruttori come da richiesta delle parti.
In data 4/6/2024 il GI pronunciava ordinanza istruttoria e fissava udienza per l'acquisizione di relazione di aggiornamento.
All'udienza del 20/1/2025 le parti precisavano le conclusioni con note in sostituzione di udienza. La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 14/5/2025.
Osservato in diritto
Questioni prelimari
Il resistente vorrebbe che il tribunale svolgesse accertamenti genetici sulle figlie, peraltro del tutto esplorative. Le figlie minori sono figlie legittima nate in costanza di matrimonio. Se il padre ha ragione di ritenere di non essere il genitore biologico non ha che esperire azione di disconoscimento di paternità. La domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nell'atto introduttivo,
l'interruzione da tempo della convivenza, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c. in conformità della domanda delle parti.
L'addebito
La domanda di addebito svolta dalla moglie è fondata. La signora ha denunciato reiterati episodi di maltrattamento per i quali, in data 1/6/2022, è stato posta in struttura protetta. CP 1 è stato rinviato a giudizio con decreto del marzo 2024 e il giudizio è in corso.
L'imputazione elevata concerne il reato di cui all'articolo 572 cp. La ricorrente da depositato al giudice civile la denuncia che ha dato avvio al procedimento e che illustra, in modo dettagliato e credibile, una sistema familiare costituito da continui insulti e minacce di morte, da ira determinata da gelosia, da plurime occasioni in cui la signora ha subito aggressioni fisiche. La denuncia in questione, unitamente al rapido intervento a tutela della parte e alla instaurazione del giudizio penale, forniscono un quadro più che attendibile rispetto alla ricostruzione offerta dalla ricorrente.
La domanda di addebito svolta dal marito è fondata sulla pretesa infedeltà; tuttavia questa infedeltà non è provata. La dimostrazione della infedeltà con tale Per 7 , asseritamente idraulico, sarebbe costituita da un biglietto rinvenuto solo di recente e depositato con la comparsa conclusionale. E' del tutto ovvio che un bigliettino rinvenuto oggi - al di là di merito e ammissibilità non può dimostrare alcuna relazione causale tra tradimento e separazione.
La responsabilità genitoriale
Subito dopo la messa in sicurezza della signora, è intervento il TM il quale ha affidato le minori all'Ente territoriale, collocando la figlia piccola in comunità con la madre e la figlia grande presso i nonni materni. Questa situazione si è mantenuta per il tutto il presente giudizio fino a quando - in data 17 giugno u.s., su indicazione dei servizi e con provvedimento del GI la diade madre figlia è rientrata presso i nonni materni. Il rientro è avvenuto in modo positivo. La figlia grande Per_1 ha manifestato grande piacere nel rivedere in casa la sorellina e la mamma. Per 1 gode di intervento educativo domiciliare, ha raggiunto un buon livello di autonomia e una maggiore consapevolezza di sé. La piccola esprime ancora qualche fatica e, nel 2026, è prevista la valutazione UONPIA. La signora Parte_1 ha seguito il percorso comunitario con fiducia negli operatori, conquistando una maggiore consapevolezza della propria situazione e del pregiudizio derivante alle minori dalla relazione con CP 1
Peraltro, sia la mamma che le figlie necessitano ancora di un importante intervento di supporto e sostegno. La richiesta, del curatore speciale, di mantenere l'affido all'Ente è senza dubbio da condividere.
Quanto alle visite paterne, queste sono disciplinate dai servizi sociali che procederanno secondo le modalità meglio idonee rispetto allo stato emotivo delle minori e all'andamento delle visite stesse.
Il mantenimento
La madre chiede un contributo al mantenimento della prole. La domanda è fondata. Fino a quando la madre era in comunità ella non sosteneva alcuna spesa diretta, ma oggi non è più così. La signora è ospite dai propri genitori e, per quanto noto e documentato, non svolge attività lavorativa.
Il signore è dipendente del Ministero della Giustizia e ha un reddito di circa 1.500 euro al mese per dodici mensilità. Delle sue spese non è documentato nulla. Il tribunale ritiene congruo un assegno di euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese extra.
Le spese di lite
Tenuto conto dell'addebito e della soccombenza di parte resistente sostanzialmente su tutte le domande, la medesima deve essere condannata alla rifusione delle spese di controparte quantificate in euro 6.000,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide: 1) DICHIARA ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi [...]
Controparte 1 che hanno contratto matrimonio con rito Parte 1 E
concordatario a Milano in data 11/6/2011 (trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Milano - A. 2011 -N 144- P II - SA)
2) ADDEBITA la separazione al marito
3) AFFIDA le minori Per 1 e Per 5 all'Ente comune di Milano, con collocamento
-unitamente alla madre – presso i nonni materni, per la durata di anno due. Sei mesi prima della scadenza del termine l'Ente segnalerà alla competente autorità eventuali condizioni ostative dell'affido condiviso;
4) LIMITA la responsabilità genitoriale in ordine alle scelte relative al collocamento delle minori, alle scelte sanitarie ed educative, riservando alla madre collocataria le scelte di ordinaria amministrazione per le minori;
5) DELEGA i servizi sociali dell'Ente a mantenere e attivare tutti gli interventi di tipo socio-educativo e psicologico ritenuti anche solo opportuni per le minori;
6) DELEGA i servizi sociali dell'Ente a disciplinare le viste padre/figlie con i tempi e le modalità meglio ritenute nell'interesse delle minori:
7) PONE a carico del padre un assegno indiretto per il mantenimento della prole di euro
400,00 mensili, da versare alla madre entro il 5 di ogni mese. Somma soggetta a rivalutazione ISTAT con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
8) PONE a carico del padre il 50% delle spese extra per le minori secondo linee guida del tribunale di Milano;
9) CONDANNA parte resistente a rifondere a controparte le spese di lite pari ad euro
6.000,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA
10) CONDANNA entrambe le parti alla rifusione all'Erario delle spese per il curatore speciale, nella misura che sarà liquidata con separato decreto;
11) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge nonché all'Ente affidatario per quanto delegato.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 14/05/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato