Sentenza breve 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 06/06/2025, n. 4312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4312 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 04312/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02412/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2412 del 2025, proposto da
CI IE e AN NO, rappresentati e difesi dall'avvocato Ernesto IE, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cardito, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza di demolizione nr. 17 del 10.02.2025 emessa dal Comune di Cardito;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con il gravame introduttivo del giudizio i ricorrenti in epigrafe hanno impugnato l’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Cardito in data 10.02.2025 nei relativi confronti, chiedendone l’annullamento sulla scorta dei seguenti motivi di censura:
1) si assume, in primo luogo, che i ricorrenti non si troverebbero nella materiale disponibilità del bene immobile oggetto della demolizione: ciò, rendendo impossibile l’attuazione di quanto ordinato, determinerebbe l’illegittimità dell’ordinanza gravata;
2) inoltre, si lamenta che non sarebbe stata effettuata alcuna comunicazione di avvio del procedimento
amministrativo in favore dei ricorrenti.
Il Comune di Cardito non si è costituito in giudizio.
All’udienza camerale in data 4 giugno 2025, fissata per la trattazione della domanda cautelare introdotta in via incidentale, la Presidente del Collegio ha dato avviso al difensore della parte ricorrente della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, giusto il disposto dell’art. 60 cpa.
2. Il ricorso non può trovare accoglimento.
I ricorrenti contestano la legittimità dell’ordinanza di demolizione nr. 17/2025 del Comune di Cardito, con la quale è stata disposta la rimozione di un capannone ad uso artigianale di forma rettangolare, adibito ad officina meccanica e laboratorio artigianale, di superficie utile di mq. 220 mq e volume totale di mc. 1027: si tratta di un manufatto edificato in area di proprietà dei deducenti, senza alcun titolo abilitativo e in sottozona “B2” delle vigenti disposizioni comunali, nell’ambito della quale non è consentito alcun intervento di nuova costruzione (cfr. provvedimento gravato in allegato al ricorso introduttivo).
Il Collegio rileva, quanto al primo motivo di censura, che la circostanza per cui l’area ove insistono gli abusi non si trovi attualmente nella materiale disponibilità dei ricorrenti (essendo stata locata ed essendo ancora in corso il procedimento volto a ottenere lo sfratto dei conduttori: cfr. documentazione depositata in data 29.05.2025) non vale a inficiare la legittimità dell’ordinanza di demolizione rivolta anche nei riguardi di questi ultimi.
Ed infatti, il provvedimento è stato legittimamente indirizzato nei relativi confronti nella qualità di proprietari dell’immobile ove insiste il capannone abusivo (oltre che nei riguardi della committente delle opere): l’impossibilità materiale di dare attuazione all’ordine di ripristino nel termine di legge, ove dimostrata, dovrà, piuttosto, essere fatta valere al fine di sottrarsi, una volta decorso detto termine, alle conseguenze sanatorie previste (e dunque, per impedire l’acquisizione dell’area di sedime alla mano pubblica, nonché l’irrogazione della sanzione pecuniaria).
In termini: “ In materia di abusi edilizi, il proprietario di un manufatto abusivo, per sottrarsi alle conseguenze dell'ordine di demolizione rimasto inottemperato, in primo luogo all'acquisizione al patrimonio comunale, deve dimostrare non soltanto la propria estraneità alla commissione degli abusi e la messa in pratica di tutte le misure offerte dall'ordinamento per impedire gli abusi stessi, ma anche di aver intrapreso tutte le iniziative idonee a ripristinare lo stato dei luoghi nei sensi e nei modi richiesti dall'autorità amministrativa, attivandosi anche nei confronti del soggetto che abbia la disponibilità del bene per costringerlo ad eseguire la demolizione ” (cfr. T.A.R., Napoli , sez. III , 16/09/2024 , n. 4974).
Ciò posto, non assume rilievo determinante, a parere del Collegio, neppure la lamentata mancata comunicazione di avvio del procedimento, posto che, sulla scorta di consolidata giurisprudenza, viene in rilievo una attività vincolata; da ultimo, in termini: “ L'attività di repressione degli abusi edilizi, mediante l'ordinanza di demolizione, avendo natura vincolata, non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, ai sensi dell' art. 7, l. n. 241 del 1990, considerando che la partecipazione del privato al procedimento comunque non potrebbe determinare alcun esito diverso ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 21/03/2025, n. 2335).
Resta, in ogni caso, salva la facoltà del destinatario dell’ordine di ripristino di dimostrare, in un secondo momento, che sussistono i presupposti per sottrarsi alle conseguenze derivanti dalla mancata ottemperanza all’ordine, secondo quanto si è in precedenza osservato.
Infine si rileva che, pur non essendo stato articolato alcun motivo di impugnazione sul punto, la documentazione versata in atti in data 27.05.2025 dimostra che parte ricorrente ha, nelle more, inoltrato all’Amministrazione istanza ex art. 36 bis DPR 380/2001: in proposito il Collegio rileva che è possibile richiamarsi al costante orientamento espresso dalla giurisprudenza in relazione all’accertamento di conformità di cui all’art. 36 TU cit., che ha evidenziato come la presentazione di una istanza di sanatoria non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso, ma determina una mera sospensione dell’efficacia dell’ordine di demolizione nel periodo necessario alla definizione dell’istanza (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 giugno 2018, n. 3417; Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 settembre 2020, n. 5669; Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 settembre 2022, n. 8320).
Nel caso di specie, inoltre, l’ordinanza di demolizione è, comunque, stata adottata prima della presentazione dell’istanza, con la conseguenza che non è predicabile alcuna preclusione all’esercizio del potere sanzionatorio (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 14 giugno 2022, n. 4000).
3. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
La mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente esclude la necessità di dare corso al regolamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025, con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
Daria Valletta, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO