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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/04/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere ha deliberato con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. (scadenza note 8/4/25) la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 213/2023 R.G.L. e vertente tra
, nato a [...] il [...], residente a Polistena (RC) Parte_1 in Via Generale Dalla Chiesa n° 35 rappresentato e difeso dall'Avv. Teresa Sorrenti;
-APPELLANTE-
E
Controparte_1
(cod. fisc./p. iva ), sede di Reggio Calabria in persona del
[...] P.IVA_1
Direttore Regionale - Legale rappresentante dell' – Dott.ssa rappresentato CP_1 CP_2
e difeso dagli Avv.ti A. Manuela Nucera e Antonio D'Agostino;
- APPELLATO –
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in primo grado chiedeva accertarsi la natura Parte_1 professionale delle patologie (Tendinite del sovraspinoso bilaterale e di spondilosi lombare con discopatie e protrusioni multiple da D12 S1 con stenosi a più livelli) denunciate all' con CP_1 certificazione del 18 maggio 2021 chiedeva pertanto il riconoscimento della menomazione dell'integrità psicofisica pari all' 8%.
Il ricorrente deduceva a sostegno del ricorso di essere lavoratore dipendente in agricoltura con la qualifica di operaio a tempo determinato (OTD) e che il proprio lavoro consiste in particolare in
<< a) Zappare la terra, sia a mano che con mezzi meccanici;
b) Mettere a dimora le sementi e le piante, sia a mano che con mezzi meccanici;
c) Eseguire trattamenti fitosanitari ed anticrittogamici, sia a mano che con mezzi meccanici;
d) Eseguire potature, sia a mano che con mezzi meccanici;
e) Eseguire la raccolta, la selezione e la trasformazione di ortaggi, agrumi, cereali e frutta varia. Detti lavori venivano eseguiti in maniera ripetitiva, con movimentazione manuale di carichi, cioè con operazioni di sollevamento e trasposto di carichi da parte del lavoratore, compreso il deporre, spingere, tirare, portare o spostare carichi in condizioni ergonomiche sfavorevoli con evidente sovraccarico biomeccanico sulla colonna tutta>>. Non si costituiva l' in primo grado. CP_1
Veniva disposa in primo grado CTU ed il consulente accertava un grado di invalidità non indennizzabile sulla base delle seguenti conclusioni: <<: “alla luce dei punti 213 e 227 delle tabelle allegate al D.M. n. 38 del 12/07/2000 pubblicato sulla G.U. del 25/07/2000 risulterebbe una invalidità permanente, che incide sulla globale integrità psico-fisica del periziando, quantificabile nella misura del 5% (cinque per cento)>>.
Avverso detta decisione ha interposto appello eccependo l'erronea Parte_1 valutazione dei fatti, richiamando le conclusioni rassegnate dalla propria c.t.p. Dott.ssa
[...]
secondo cui il danno il <danno biologico sarebbe da quantificare in misura non Per_1 inferiore al 8% secondo le tabelle di legge>>.
Si è costituita l' in appello per difendersi, eccependo, che “per conseguire il diritto ad CP_1 una rendita per malattia professionale, il lavoratore addetto ad una lavorazione non tabellata è tenuto a dimostrare, in base ai principi fissati in tema di onere probatorio dall'art. 2697cc, l'avvenuta esposizione a rischio nonché le particolari caratteristiche dell'affezione che la distinguono dalle altre patologie di natura comune come affermato dalla Cass. Civ, sez. lav.,
21.03.1997 n. 2500; in senso conforme cfr. Cass., sez. lav., nn. 6094/96, 4223/95).
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Le parti hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa in esito all'udienza cartolare dell' 8/4/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza gravata il Tribunale ha rigettato il ricorso sulla base delle conclusioni rese dal c.t.u. nominato in primo grado in forza delle quali le patologie denunciate non superano il grado indennizzabile.
La decisione è corretta.
Vanno richiamati alcuni passaggi della consulenza espletata in primo grado:<< Il referto della RM della Colonna L/S del 20/03/2019 della Casa ” di Cinquefrondi documentava: Controparte_3
“discopatie degenerative multiple del rachide lombare espresse da riduzione dello spessore e dell'intensità di segnale dei dischi, con aumento circonferenziale dei diametri discali (bulging anulus). Si associa spondilosi dei metameri corrispondenti ed artropatia degenerativa a sede intrapofisaria. Tali alterazioni osteo-articolari sono causa di alcune impronte di diversa entità sulla superficie ventrale dell'astuccio durale. In particolare. I dischi D12-L1, L1-L2, e L2-L3 mostrano modesta riduzione dello spessore ed aumento globale dei propri diametri (bulging anulus) con lieve impronta circonferenziale sulla superficie ventrale dell'astuccio durale ai corrispondenti livelli. I dischi L3-L4 e L4-L5 mostrano moderata riduzione dello spessore con aumento globale dei propri diametri 3 / 14 (bulging anulus) essi determinano impronta circonferenziale sulla superficie ventrale dell'astuccio durale ai corrispondenti livelli ed impegno della metà inferiore dei relativi forami di coniugazione.
A tali livelli la coesistenza di fenomeni di artropatia degenerativa interapofisaria con ipertrofia sia dei massicci articolari che dei relativi legamenti gialli, unitamente alle sopradette alterazioni discali, sono causa di stenosi, iniziale, a livello di L3-L4, e stenosi di entità intermedia a livello di L4-L5 dello speco vertebrale. Modesta riduzione dello spessore del disco L5-S1 che mostra aumento globale dei propri diametri
(bulging anulus) cui si associa accentuata protrusione paramediana destra;
tali alterazioni discali cancellano il grasso epidurale ed impegnano il recesso laterale destro giungendo a ridosso dell'emergenza della radice S1 omolaterale. Focali cedimenti
(ernie di Schmorl) delle limitanti somatiche del tratto D12-L4. Circoscritti focolai di alterata intensità di segnale, edema equivalente, sono identificabili nella spongiosa midollare attigua alle limitanti disco-somatiche in corrispondenza degli spigoli craniali ventrali dei somi dei metameri del tratto D12-L4. Non macroscopiche alterazioni di segnale nel contesto del cono midollare”;
- Il certificato della visita specialistica ortopedica del 09/10/2019 del dr. Per_2 dell' del P.O. di Polistena che rilevava Controparte_4 Controparte_5 spondilodiscoartrosi con ernie discali cervicali multiple, già trattate chirurgicamente con artrodesi in C6-C7. Mielopatia da stenosi del canale vertebrale con neuropatia periferica, ipostenia degli arti superiori ed ipotrofia del territorio del nervo ulnare prevalentemente a sinistra, dove alla mano si rileva lieve deficit degli estensori. Spondilosi lombare con discopatie multiple da D12 a S1 con stenosi a più livelli del tratto lombare. Sciatalgia bilaterale con ipostenia degli arti inferiori.
Impegno funzionale doloroso del tronco. ROT vivaci;
- Il certificato di visita specialistica fisiatrica del 22/04/2021 del dr. F.
di Cittanova che metteva in evidenza che il periziando era affetto Per_3 Controparte_6 da: “grave spondilosi osteofitosica diffusa con discopatie degenerative multiple ed ernie a livello cervico-dorso-lombare, insufficienza statico-dinamica del rachide, ipostenia diffusa, radicolopatie agli arti, sciatalgie brachialgie ricorrenti, pregresso intervento al rachide cervicale, impaccio funzionale motorio”; - Il referto dell'Rx della e dell'Arto Superiore dx del 05/05/2021 della Pt_2
Casa di Cura “Villa Elisa” di Cinquefrondi che rilevava alterazioni strutturali ossee del trochite omerale destro. Alterazioni degenerative artrosiche delle articolazioni acromion-claveari con riduzione dello spazio sub-acromiale bilateralmente. Non si evidenziano calcificazioni dei tessuti molli peri-articolari; Il referto dell'Ecografia Muscolo Tendinea del 05/05/2021 del Centro
Diagnostico Gamma di Gioia Tauro chiariva che il tendine del CL (Capo Lungo del Bicipide) si presenta normodecorrente accolto in guaina distesa da modico versamento (doccia bilaterale). Non alterazioni a carico del sottoscapolare. Tendine sovraspinoso disomogeneo specie al terzo prossimale. Borsa subacromion deltoidea senza significative alterazioni sia alla valutazione statica che dinamica;
- L'Eco e delle mani del 25/06/2021 dell'Imagine System di Gioia Tauro che evidenziava CP_7 la presenza di versamento articolare a carico di entrambi i polsi. Tenosinovite degli estensori bilateralmente. Distensione della capsula articolare delle IFP in ambo i lati;
- L dx e sx del 25/06/2021 dell'Imagine System di Gioia Tauro precisava che il Controparte_8
Tendine del Sovraspinoso appare disomogeneo, come da tendinopatia degenerativa di alto grado bilateralmente. Irregolare il profilo osseo omerale come da artrosi in ambo i lati. Regolare il tendine del Sottospinoso e del Sottoscapolare. Il tendine del CLO (Capo Lungo del Bicipite
Omerale) presenta ispessimento della sua guaina sinoviale come da tenosinovite di grado moderato/severo in entrambe le spalle. Normale la borsa Sottoacromio- deltoidea;
- La TAC della Colonna L/S e Cervicale del 29/06/2021 dell'Imagine System di Gioia
Tauro che metteva in evidenza la presenza di spondilo-artrosi con osteofitosi marginale ed artrosi interapofisaria con ipertrofia ed irregolarità del profilo delle faccette articolari. Lieve anterolistesi di L4 su L5. Ridotto in ampiezza il canale spinale tra L3 ed S1. I dischi intersomatici compresi tra
L3-L4 ed L4-L5 presentano protrusione a largo raggio dei contorni posteriore con impronta sul sacco durale e sulle radici nervose. A livello di L5-S1 è presente ernia discale posteriore mediana che impronta anche le radici nervose. Per la Colonna Cervicale è presente un quadro di spondilo-artrosi con osteofitosi marginale anteriore e posteriore. I dischi intersomatici compresi tra C3e C6 presentano protrusione a largo raggio dei contorni posteriori con spondilopatia associata ed improntano il sacco durale. Marcata riduzione dello spessore del disco C6-C7. Il canale spinale ha ampiezza regolare;
- Il certificato della visita specialistica ortopedica del 05/07/2022 del dr.
[...] di Cittanova che rilevava cervicobrachialgia sx cronicizzata in esito ad intervento di Per_4 discectomia C6-C7 con residua ipotonotrofia dell'arto superiore sx. Lombalgia cronica a discreta incidenza funzionale da spondiloartrosi con discopatie multiple, ernia discale L5-S1 e stenosi lombare con sofferenza radicolare e deficit di forza agli arti inferiori.
Spalla dolorosa bilaterale da tendinopatia della cuffia dei rotatori in sindrome da impingement.
Tenosinovite dell'estensore al polso dx e sx. Gonalgia cronica da gonartrosi deformante con impaccio funzionale e scroscii articolari. Evitare lavori gravosi. FANS al bisogno;
Documentazione esibita successivamente alla visita peritale: - Il referto dell'Rx della Colonna vertebrale del tratto Cervicale, Toracico, L/S del femore, ginocchio e gamba dx e sx del 29/06/2022 della Casa di Cura “Villa Elisa” di Cinquefrondi evidenziava spondiloartrosi con osteofitosi omatomarginale diffusa. Uncoartrosi. Ridotto lo spazio intersomatico da C3 a C7, L4-L5, L5-S1.
Scoliosi a largo raggio sinistro concavo lombare medio. Diffusi segni di artrosi a carico del comparto femoro-tibiale e femoro-rotuleo con produzioni osteofitiche dei margini, delle spine e del margine superiore ed inferiore della rotula. Deformazione della rima tibio-femorale interna da riferire a varismo;
- Il referto della Risonanza Magnetica della Colonna Vertebrale del tratto L/S del 14/10/2022 del Centro Alta Diagnostica per Immagini del “IOMI” di RC precisava: rettilineizzazione della lordosi fisiologica. Si rilevano diffusi segni di degenerazione discale caratterizzati da una riduzione del tono idrico e dell'ampiezza degli spazi intersomatici;
concomitano protrusioni a larga base dell'anulus fibroso nel tratto compreso tra L3 ed S1 con interessamento del canale midollare e dei forami spinali. Serrata stenosi del canale midollare e dei forami spinali nel tratto compreso tra L2-L5. Sono presenti osteofiti marginali anteriori e posteriori ed un'artrosi interapofisaria con alterazione delle faccette articolari, in particolare a livello dei metameri lombari distali. Per la spalla dx: diffusi fenomeni artrosici acromion-claveari, con riduzione dello spazio di scorrimento sottoacromiale. Segni di artrosi gleno-omerale. Lesione completa, inveterata del tendine sovraspinato con atrofia e retrazione del moncone prossimale.
Lesione subtotale del sottospinato. Tendinopatia di medio grado del sottoscapolare. Borsite subacromiale. Non significative alterazioni a carico il cercine fibro-cartilagineo glenoideo è indenne. La capsula articolare ha ampiezza nella norma. Non si osservano alterazioni di segnale o soluzioni di continuità a livello dei legamenti gleno-omerali. Per la spalla sx: fenomeni artrosici acromion claveari caratterizzati da un'ipertrofia dei capi articolari contrapposti, da un edema subcondrale sottoacromiale e da una riduzione dello spazio di scorrimento sottoacromiale. Si rileva la lesione parziale di 2° grado al terzo distale del tendine del sovraspinato (classificazione di Levigne-Walch). Sul piano sagittale la lesione è localizzata nel 3° quadrante (classificazione topografica sagittale di Patte). Tenosinovite del capo lungo del bicipite. Non si osservano alterazioni di segnale in corrispondenza dei restanti tendini della cuffia dei rotatori. Il capo lungo del bicipite è regolarmente rappresentato. …Da quanto è agli atti, il sig. in Parte_1 data 18/05/21, inoltrava all' di RC due Mod.5 SS bis di denuncia/riconoscimento di Malattia CP_1
Professionale (pratiche n. 514335404 e 5143354405)per “Spondilodiscopatie del tratto lombare” con data della prima diagnosi il 20/03/2019, precisando che la malattia è presente nell'Elenco di cui al D.M. 11/12/2009 ed in qualità di dipendente (bracciante agricolo) della Ditta del Sig Per_5
di IC e per “Tendinite del sovraspinoso bilaterale” con data della prima diagnosi
[...] il 05/05/2021, precisando che la malattia non è presente nell'Elenco di cui al D.M. 11/12/2009 ed in qualità di dipendente (bracciante agricolo) della Ditta del Sig di IC. In Persona_5 data 10/06/2021 l' , ai sensi del D.P.R. n.1124 del 30/06/65 e s.m.i. rigettava la richiesta CP_1 asserendo che: “Il rischio lavorativo cui è stato esposto non è idoneo a provocare la malattia denunciata”. A seguito di tale rigetto il avanzava opposizione che, in data 04/09/2021 Pt_1 veniva nuovamente rigettata dall'Ente con la motivazione che: “Si ritiene che non siano state presentate motivazioni tali da giustificare la modifica del giudizio precedentemente espresso.
Pertanto la sua domanda non può essere accolta”. Avverso tale decisione il sig.
[...]
, patrocinato dall'avv.Vincenzo Loprevite, presentava ricorso all'On. Giudice del Parte_1
Lavoro presso il Tribunale di Palmi nei confronti dell' , al fine di veder riconosciuto a suo CP_1 favore il diritto e l'ottenimento di quanto richiesto a decorrere dalla data della domanda amministrativa. Da qui scaturiva il presente giudizio. ... ..Non riferisce pregresse malattie degne di nota e comunque non patologie che possano avere rapporto con la dichiarata presunta malattia professionale. Pregresso intervento di artrodesi di C6-C7 ad ottobre del 2000. Anamnesi
Patologica Prossima. Attualmente il periziando riferisce dolore persistente al rachide nel tratto L/S, ed ai movimenti attivi e passivi della spalla e del braccio bilateralmente, soprattutto a sx resistente alla terapia farmacologica ed alla FKT. Esame Obiettivo Costituzione: normotipo con H 168. Cute
e mucose: rosee e normoidratate. Capo: di forma e volume regolare, occhi in asse;
pupille normoreagenti ed accomodanti alla luce. Non dolenti i punti di emergenza dei nervi cranici. Esame obiettivo collo: dall'attenta ispezione del collo è emerso che la forma e la lunghezza sono nella norma. Normali l'incisura giugulare, la fossa sopraclavicolare, sottoclavicolare ed il solco scaleno.
Non si evidenziano cicatrici. Non rilevate pulsazioni giugulari e carotidee. Non linfonodi laterocervicali e cervicali posteriori superficiali. Non apprezzabili anche i linfonodi cervicali profondi inferiori. Tiroide: normale. Decubito: indifferente. Masse muscolari: normotoniche e normotrofiche quelle degli arti inferiori. Sistema linfoghiandolare: apparentemente indenne.
Apparato digerente: nulla da rilevare. Apparato cardiovascolare: ottusità cardiaca nei limiti. Itto non visibile né palpabile. Ritmo sinusale a Fc 75 bpm. P.A. 110/70. Polsi arteriosi presenti e validi.
Apparato respiratorio: emitoraci di forma regolare, simmetrici, normoespansibili con gli atti del respiro;
alla palpazione fremito vocale tattile normotrasmesso su tutto l'ambito polmonare;
alla percussione suono chiaro polmonare;
alla auscultazione normale murmure vescicolare su tutto l'ambito polmonare.Addome: leggermente aumentato di volume e di forma globosa. Cicatrice ombelicale estroflessa. Fegato: di volume regolare, di consistenza parenchimatosa, non dolente.
non apprezzabile. Apparato urogenitale: apparentemente indenne, manovra di Per_6 Per_7 negativa bilateralmente;
non dolenti i punti ureterali superiori e medi. Sistema osteoarticolare: Il periziando presenta leggera ipotonotrofia arto superiore sx. Limitazione dolorosa ai movimenti attivi e passivi di flessoestensione del rachide lombo-sacrale. Lasègue leggermente positivo bilateralmente. Accovacciamento difficoltoso. La deambulazione è autonoma, così come i passaggi posturali. Esame neuropsichico: Soggetto orientato nel tempo e nello spazio. Racconto clinico riferito secondo cultura. Pupille isocoriche, normocicliche, normoreagenti alla luce e all'accomodazione. Non nistagmo. Segno di Romberg negativo. Riflessi osteo-tendinei presenti e simmetrici. Prova indice-naso negativa. Prove cerebellari nella norma. Funzioni sensitive e sensoriali normali.Ulteriori accertamenti sanitari. Nel corso della visita peritale è stata richiesta
RM aggiornata del rachide del tratto L/S e delle spalle bilateralmente. DIAGNOSI Spondilodiscopatie del tratto lombare. Tendinite del sovraspinoso bilaterale. VALUTAZIONI MEDICO LEGALI Dopo aver valutato i dati anamnestici, la documentazione prodotta, e quella consegnata sia in sede di visita peritale che successivamente, è emerso che il periziando, in data 18/05/21, inoltrava all' di RC due diverse istanze di denuncia/riconoscimento di Malattia Professionale CP_1
(pratiche n. 514335404 e 5143354405) la prima per “Spondilodiscopatie del tratto lombare” con data della prima diagnosi del 20/03/2019, precisando che tale malattia è presente nell'Elenco di cui al D.M. 11/12/2009 e la seconda per “Tendinite del sovraspinoso bilaterale” con data della prima diagnosi il 05/05/2021, precisando che tale malattia non è presente nell'Elenco di cui al
D.M. 11/12/2009. Questo D.M. contiene l'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi dell'art. 139 del T.U. approvato con il D.P.R. 1124 del 30/06/65. La malattia professionale è una patologia causata da movimenti, materiali o altri fattori che caratterizzano l'ambiente di lavoro e/o la mansione svolta. Esiste un elenco di malattie (cosiddette “tabellate”) per cui vige una presunzione legale sulla loro origine professionale. In questi casi il dipendente dovrà solo dimostrare l'esistenza della malattia e lo svolgimento di mansioni che espongono alla stessa. Quando invece si ricade nelle malattie “non tabellate”, il dipendente deve dimostrare: 1)
l'esistenza della patologia;
2)lo svolgimento di mansioni che espongono a una o più patologie;
3) il rapporto di causa/effetto tra la malattia e il lavoro svolto. In data 10/06/2021 l' , ai sensi CP_1 del D.P.R. n.1124 del 30/06/65 e s.m.i. rigettava la richiesta asserendo che: “Il rischio lavorativo cui è stato esposto il sig non è idoneo a provocare la malattia denunciata”. A seguito di tale Pt_1 rigetto il avanzava opposizione che, in data 04/09/2021, veniva nuovamente rigettata Pt_1 dall'Ente con la motivazione: “Si ritiene che non siano state presentate motivazioni tali da giustificare la modifica del giudizio precedentemente espresso. Pertanto la sua domanda non può essere accolta”. Premesso che, per definire con certezza che trattasi di malattia professionale, si dovrebbero calcolare i reali tempi di esposizione ai rischi lavorativi secondo una media annuale- mensile e giornaliera, che dovrebbe essere di almeno il 50% dell'orario di lavoro svolto e dell'esposizione complessiva nell'intera vita lavorativa per almeno 10 anni. Dall'analisi delle tabelle dell'Estratto Conto Previdenziale dell' , relative al periodo che va dal 01/01/1973 fino CP_9 al 31/12/2020, sembrerebbe che il abbia lavorato quasi ogni anno per circa 101 giorni, Pt_1 percependo la disoccupazione agricola per il resto dell'anno. Dalla documentazione in atti emerge inoltre l'assenza di elementi di prova che dimostrino la sussistenza di un rapporto causale e/o concausale tra la patologia dichiarata e denunciata dal periziando ed il lavoro di fatto svolto. Non ci sono dichiarazioni dei datori di lavoro che si sono succeduti nel tempo, né prove testimoniali del lavoro che di fatto ha svolto negli ultimi anni e dei rischi lavorativi ai quali è stato esposto.
Attualmente risulta dipendente della ditta ” di Rizziconi e precedentemente, come Persona_5 da lui stesso dichiarato, ha lavorato alle dipendenze della dal 1975 per circa 11 anni. Parte_3
Non sono state esibite le visite mediche annuali obbligatorie, per come previsto dall'art 41 del
D.Lgs 81/08, dalle quale risulti una qualche limitazione e/o prescrizione a suo carico, a causa delle patologie dichiarate, effettuate dal medico competente, nominato dal datore di lavoro (quali ad esempio la non movimentazione di carichi pesanti;
la non stazione eretta prolungata, ecc..) Non è stato inoltre esibito il D.V.R. (Documento di Valutazione dei rischi) della ditta dalla quale attualmente dipende il periziando, obbligatorio e previsto dagli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs 81/08.
Tale documento analizza tutte le fasi lavorative interne all'azienda, individuando tutti i pericoli connessi a ciascuna fase lavorativa e quantificando tutti i rischi derivanti, con un programma di miglioramento della sicurezza e riportando soprattutto tutte le misure di prevenzione predisposte per ogni tipo di lavorazione. Il sig. avrebbe dovuto provare i fatti che sono alla base della Pt_1 sua dichiarazione/denuncia e cioè il nesso di causalità tra l'attività svolta e la patologia sofferta.
In realtà il lavoro svolto dal sig. per come da lui stesso dichiarato nel corso del colloquio Pt_1 peritale, di raccoglitore e caricatore di arance, svolto solo per alcuni mesi all'anno, non può essere considerato “causa diretta e determinante” della malattia professionale. Non si può tra l'altro, in alcun modo negare l'esistenza di altri fattori come l'artrosi. Tanto, a parere di questo CTU, esclude verosimilmente che il ricorrente abbia contratto, a causa dell'attività lavorativa svolta di bracciante agricolo, la malattia professionale da lui denunciata all' . Peraltro, anche a voler considerare CP_1 le due patologie denunciate (spondilodiscopatia del tratto lombare e tendinite del sovraspinoso bilaterale) come derivanti da malattia professionale, alla luce dei punti 213 e 227 delle tabelle allegate al D.M. n. 38 del 12/07/2000 pubblicato sulla G.U. del 25/07/2000 risulterebbe una invalidità permanente, che incide sulla globale integrità psico-fisica del periziando, quantificabile nella misura del 5% (cinque per cento). Poiché il suddetto D.M n.38 del 12/07/2000 stabilisce che il minimo indennizzabile deve essere superiore al 6%, e pertanto pur attribuendo una menomazione dell'integrità psico-fisica, il sig non ha diritto ad indennizzo in capitale, né a costituzione Pt_1 di rendita, perché non raggiunge il grado minimo previsto. La valutazione di una eventuale invalidità permanente del 5% deriva dalla somma del 3% (tre) per il punto 213 relativo alla spondilodiscopatia del tratto lombare, visto che non sono stati dimostrati con certificazioni specialistiche idonee (visita neurologica, esame elettromiografico degli arti inferiori) “disturbi trofico-sensitivi persistenti” e del 2% (due) per il punto 227 relativo alla tendinite del sovraspinoso bilaterale, visto che è interessato solo uno dei quattro muscoli che formano la cuffia dei rotatori.
L' Ecografia della Spalla dx e sx del 25/06/2021 dell' ha infatti evidenziato chiaramente che solo Controparte_10 il Tendine del Sovraspinoso appare disomogeneo, come da tendinopatia degenerativa di alto grado bilateralmente, e di conseguenza gli altri tre muscoli quali il piccolo rotondo, il sottoscapolare, ed il sottospinato sono risultati regolari. La cuffia dei rotatori è una unità funzionale formata da quattro muscoli che dalla scapola si inseriscono sull'omero e con la loro azione stabilizzano la spalla>>.
Le conclusioni rassegante sono state le seguenti: << Dopo aver valutato la documentazione prodotta, i dati anamnestici e quelli emersi in sede di visita peritale, si può quindi dare risposta al quesito formulato dal Sig. Giudice dr. Giovannella che è - Le patologie attualmente patite e denunciate dal periziando non possono essere ritenute conseguenza del tipo di lavoro (bracciante agricolo) da lui svolto. - Il periziando, a seguito della patologia di cui è attualmente affetto presenta: “Spondilodiscopatie del tratto lombare e tendinite del sovraspinoso bilaterale”. Tale patologia però, non essendo dovuta a malattia professionale, non ha determinato il riconoscimento di una invalidità permanente>>.
L'elaborato appare dunque ben motivato e non suscettibile di censure e per queste ragioni il collegio non ritiene di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti, né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del
10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011, Sent. n. 1294/2017).
Conseguentemente, non si riscontrano ragioni per discostarsi dalle conclusioni cui lo stesso è pervenuto a cui si rinvia per relationem.
In effetti, le censure avanzate dall'appellante finiscono per riflettere un mero dissenso diagnostico: in sintesi si tratta di un diverso apprezzamento delle medesime patologie, corrispondente alle proprie aspettative, che appaiono irrilevanti a fini dell'esercizio del potere di rinnovare la perizia. Come sostenuto costantemente dalla Suprema Corte “la contestazione della decisione basata sul riferimento ad una delle consulenze tecniche acquisite – sorretta da un'analitica disamina - non può essere adeguatamente censurata, in sede di legittimità, se le relative censure non contengono la denuncia di una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico – legale
o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali, atteso che, in mancanza di detti elementi, le censure configurano un mero dissenso diagnostico e, quindi, sono inammissibili in sede di legittimità (ex multis, Cass. n. 15796/2004). “In materia di consulenza tecnica d'ufficio gli errori e le lacune della stessa possono tradursi in vizio di motivazione e dunque sono suscettibili di esame in sede di legittimità solamente quando la consulenza, fatta propria dal giudice, presenti lacune di carattere epistemico” (Cass. Ordinanza n. 1405 del 22 gennaio 2021).
Invero la CTU sarebbe suscettibile di esame in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione della sentenza, che non si manifesta quando si prospettino semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della controparte.
La Suprema Corte ribadisce dunque il consolidato orientamento secondo cui “la sentenza può considerarsi viziata allorquando il giudice abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio e ciò può dirsi solo quando sia ravvisabile una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o una omissione degli accertamenti strumentali dai quali non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi. Al fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice” (Cass. n. 23990 del 2014; Cass. n. 1652del2012).
Invero tali contestazioni si rivelerebbero ad una diversa valutazione delle risultanze processuali che rappresenta però una mera richiesta di riesame del merito della controversia, inammissibile in sede di legittimità (Cfr. ex plurimis, Cass. n. 14374 del 2008, Cass. n. 7341 del 2004 e Cass. n.
15796 del 2004).
L'appellante non ha individuato omissioni di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione di una corretta conclusione tecnica, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una difformità tra le valutazioni del consulente e quelle auspicate dalla parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico, non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in un'inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice .
Per tali ragioni l'appello va rigettato e la sentenza confermata.
Le spese di lite sono irripetibili in presenza della dichiarazione di esenzione ex art 152 disp. att c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello promosso da con ricorso depositato il 5.05.2023 nei Parte_1 confronti dell' , con riferimento alla sentenza n° 25/2023, emessa dal Tribunale di Palmi, CP_1 disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) - Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) - Dichiara irripetibili le spese.
Dà atto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto dell'appello, ove dovuto.
Reggio Calabria, 09.04.2025.
il Relatore il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott.ssa Maria Luisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere ha deliberato con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. (scadenza note 8/4/25) la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 213/2023 R.G.L. e vertente tra
, nato a [...] il [...], residente a Polistena (RC) Parte_1 in Via Generale Dalla Chiesa n° 35 rappresentato e difeso dall'Avv. Teresa Sorrenti;
-APPELLANTE-
E
Controparte_1
(cod. fisc./p. iva ), sede di Reggio Calabria in persona del
[...] P.IVA_1
Direttore Regionale - Legale rappresentante dell' – Dott.ssa rappresentato CP_1 CP_2
e difeso dagli Avv.ti A. Manuela Nucera e Antonio D'Agostino;
- APPELLATO –
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in primo grado chiedeva accertarsi la natura Parte_1 professionale delle patologie (Tendinite del sovraspinoso bilaterale e di spondilosi lombare con discopatie e protrusioni multiple da D12 S1 con stenosi a più livelli) denunciate all' con CP_1 certificazione del 18 maggio 2021 chiedeva pertanto il riconoscimento della menomazione dell'integrità psicofisica pari all' 8%.
Il ricorrente deduceva a sostegno del ricorso di essere lavoratore dipendente in agricoltura con la qualifica di operaio a tempo determinato (OTD) e che il proprio lavoro consiste in particolare in
<< a) Zappare la terra, sia a mano che con mezzi meccanici;
b) Mettere a dimora le sementi e le piante, sia a mano che con mezzi meccanici;
c) Eseguire trattamenti fitosanitari ed anticrittogamici, sia a mano che con mezzi meccanici;
d) Eseguire potature, sia a mano che con mezzi meccanici;
e) Eseguire la raccolta, la selezione e la trasformazione di ortaggi, agrumi, cereali e frutta varia. Detti lavori venivano eseguiti in maniera ripetitiva, con movimentazione manuale di carichi, cioè con operazioni di sollevamento e trasposto di carichi da parte del lavoratore, compreso il deporre, spingere, tirare, portare o spostare carichi in condizioni ergonomiche sfavorevoli con evidente sovraccarico biomeccanico sulla colonna tutta>>. Non si costituiva l' in primo grado. CP_1
Veniva disposa in primo grado CTU ed il consulente accertava un grado di invalidità non indennizzabile sulla base delle seguenti conclusioni: <<: “alla luce dei punti 213 e 227 delle tabelle allegate al D.M. n. 38 del 12/07/2000 pubblicato sulla G.U. del 25/07/2000 risulterebbe una invalidità permanente, che incide sulla globale integrità psico-fisica del periziando, quantificabile nella misura del 5% (cinque per cento)>>.
Avverso detta decisione ha interposto appello eccependo l'erronea Parte_1 valutazione dei fatti, richiamando le conclusioni rassegnate dalla propria c.t.p. Dott.ssa
[...]
secondo cui il danno il <danno biologico sarebbe da quantificare in misura non Per_1 inferiore al 8% secondo le tabelle di legge>>.
Si è costituita l' in appello per difendersi, eccependo, che “per conseguire il diritto ad CP_1 una rendita per malattia professionale, il lavoratore addetto ad una lavorazione non tabellata è tenuto a dimostrare, in base ai principi fissati in tema di onere probatorio dall'art. 2697cc, l'avvenuta esposizione a rischio nonché le particolari caratteristiche dell'affezione che la distinguono dalle altre patologie di natura comune come affermato dalla Cass. Civ, sez. lav.,
21.03.1997 n. 2500; in senso conforme cfr. Cass., sez. lav., nn. 6094/96, 4223/95).
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Le parti hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa in esito all'udienza cartolare dell' 8/4/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza gravata il Tribunale ha rigettato il ricorso sulla base delle conclusioni rese dal c.t.u. nominato in primo grado in forza delle quali le patologie denunciate non superano il grado indennizzabile.
La decisione è corretta.
Vanno richiamati alcuni passaggi della consulenza espletata in primo grado:<< Il referto della RM della Colonna L/S del 20/03/2019 della Casa ” di Cinquefrondi documentava: Controparte_3
“discopatie degenerative multiple del rachide lombare espresse da riduzione dello spessore e dell'intensità di segnale dei dischi, con aumento circonferenziale dei diametri discali (bulging anulus). Si associa spondilosi dei metameri corrispondenti ed artropatia degenerativa a sede intrapofisaria. Tali alterazioni osteo-articolari sono causa di alcune impronte di diversa entità sulla superficie ventrale dell'astuccio durale. In particolare. I dischi D12-L1, L1-L2, e L2-L3 mostrano modesta riduzione dello spessore ed aumento globale dei propri diametri (bulging anulus) con lieve impronta circonferenziale sulla superficie ventrale dell'astuccio durale ai corrispondenti livelli. I dischi L3-L4 e L4-L5 mostrano moderata riduzione dello spessore con aumento globale dei propri diametri 3 / 14 (bulging anulus) essi determinano impronta circonferenziale sulla superficie ventrale dell'astuccio durale ai corrispondenti livelli ed impegno della metà inferiore dei relativi forami di coniugazione.
A tali livelli la coesistenza di fenomeni di artropatia degenerativa interapofisaria con ipertrofia sia dei massicci articolari che dei relativi legamenti gialli, unitamente alle sopradette alterazioni discali, sono causa di stenosi, iniziale, a livello di L3-L4, e stenosi di entità intermedia a livello di L4-L5 dello speco vertebrale. Modesta riduzione dello spessore del disco L5-S1 che mostra aumento globale dei propri diametri
(bulging anulus) cui si associa accentuata protrusione paramediana destra;
tali alterazioni discali cancellano il grasso epidurale ed impegnano il recesso laterale destro giungendo a ridosso dell'emergenza della radice S1 omolaterale. Focali cedimenti
(ernie di Schmorl) delle limitanti somatiche del tratto D12-L4. Circoscritti focolai di alterata intensità di segnale, edema equivalente, sono identificabili nella spongiosa midollare attigua alle limitanti disco-somatiche in corrispondenza degli spigoli craniali ventrali dei somi dei metameri del tratto D12-L4. Non macroscopiche alterazioni di segnale nel contesto del cono midollare”;
- Il certificato della visita specialistica ortopedica del 09/10/2019 del dr. Per_2 dell' del P.O. di Polistena che rilevava Controparte_4 Controparte_5 spondilodiscoartrosi con ernie discali cervicali multiple, già trattate chirurgicamente con artrodesi in C6-C7. Mielopatia da stenosi del canale vertebrale con neuropatia periferica, ipostenia degli arti superiori ed ipotrofia del territorio del nervo ulnare prevalentemente a sinistra, dove alla mano si rileva lieve deficit degli estensori. Spondilosi lombare con discopatie multiple da D12 a S1 con stenosi a più livelli del tratto lombare. Sciatalgia bilaterale con ipostenia degli arti inferiori.
Impegno funzionale doloroso del tronco. ROT vivaci;
- Il certificato di visita specialistica fisiatrica del 22/04/2021 del dr. F.
di Cittanova che metteva in evidenza che il periziando era affetto Per_3 Controparte_6 da: “grave spondilosi osteofitosica diffusa con discopatie degenerative multiple ed ernie a livello cervico-dorso-lombare, insufficienza statico-dinamica del rachide, ipostenia diffusa, radicolopatie agli arti, sciatalgie brachialgie ricorrenti, pregresso intervento al rachide cervicale, impaccio funzionale motorio”; - Il referto dell'Rx della e dell'Arto Superiore dx del 05/05/2021 della Pt_2
Casa di Cura “Villa Elisa” di Cinquefrondi che rilevava alterazioni strutturali ossee del trochite omerale destro. Alterazioni degenerative artrosiche delle articolazioni acromion-claveari con riduzione dello spazio sub-acromiale bilateralmente. Non si evidenziano calcificazioni dei tessuti molli peri-articolari; Il referto dell'Ecografia Muscolo Tendinea del 05/05/2021 del Centro
Diagnostico Gamma di Gioia Tauro chiariva che il tendine del CL (Capo Lungo del Bicipide) si presenta normodecorrente accolto in guaina distesa da modico versamento (doccia bilaterale). Non alterazioni a carico del sottoscapolare. Tendine sovraspinoso disomogeneo specie al terzo prossimale. Borsa subacromion deltoidea senza significative alterazioni sia alla valutazione statica che dinamica;
- L'Eco e delle mani del 25/06/2021 dell'Imagine System di Gioia Tauro che evidenziava CP_7 la presenza di versamento articolare a carico di entrambi i polsi. Tenosinovite degli estensori bilateralmente. Distensione della capsula articolare delle IFP in ambo i lati;
- L dx e sx del 25/06/2021 dell'Imagine System di Gioia Tauro precisava che il Controparte_8
Tendine del Sovraspinoso appare disomogeneo, come da tendinopatia degenerativa di alto grado bilateralmente. Irregolare il profilo osseo omerale come da artrosi in ambo i lati. Regolare il tendine del Sottospinoso e del Sottoscapolare. Il tendine del CLO (Capo Lungo del Bicipite
Omerale) presenta ispessimento della sua guaina sinoviale come da tenosinovite di grado moderato/severo in entrambe le spalle. Normale la borsa Sottoacromio- deltoidea;
- La TAC della Colonna L/S e Cervicale del 29/06/2021 dell'Imagine System di Gioia
Tauro che metteva in evidenza la presenza di spondilo-artrosi con osteofitosi marginale ed artrosi interapofisaria con ipertrofia ed irregolarità del profilo delle faccette articolari. Lieve anterolistesi di L4 su L5. Ridotto in ampiezza il canale spinale tra L3 ed S1. I dischi intersomatici compresi tra
L3-L4 ed L4-L5 presentano protrusione a largo raggio dei contorni posteriore con impronta sul sacco durale e sulle radici nervose. A livello di L5-S1 è presente ernia discale posteriore mediana che impronta anche le radici nervose. Per la Colonna Cervicale è presente un quadro di spondilo-artrosi con osteofitosi marginale anteriore e posteriore. I dischi intersomatici compresi tra C3e C6 presentano protrusione a largo raggio dei contorni posteriori con spondilopatia associata ed improntano il sacco durale. Marcata riduzione dello spessore del disco C6-C7. Il canale spinale ha ampiezza regolare;
- Il certificato della visita specialistica ortopedica del 05/07/2022 del dr.
[...] di Cittanova che rilevava cervicobrachialgia sx cronicizzata in esito ad intervento di Per_4 discectomia C6-C7 con residua ipotonotrofia dell'arto superiore sx. Lombalgia cronica a discreta incidenza funzionale da spondiloartrosi con discopatie multiple, ernia discale L5-S1 e stenosi lombare con sofferenza radicolare e deficit di forza agli arti inferiori.
Spalla dolorosa bilaterale da tendinopatia della cuffia dei rotatori in sindrome da impingement.
Tenosinovite dell'estensore al polso dx e sx. Gonalgia cronica da gonartrosi deformante con impaccio funzionale e scroscii articolari. Evitare lavori gravosi. FANS al bisogno;
Documentazione esibita successivamente alla visita peritale: - Il referto dell'Rx della Colonna vertebrale del tratto Cervicale, Toracico, L/S del femore, ginocchio e gamba dx e sx del 29/06/2022 della Casa di Cura “Villa Elisa” di Cinquefrondi evidenziava spondiloartrosi con osteofitosi omatomarginale diffusa. Uncoartrosi. Ridotto lo spazio intersomatico da C3 a C7, L4-L5, L5-S1.
Scoliosi a largo raggio sinistro concavo lombare medio. Diffusi segni di artrosi a carico del comparto femoro-tibiale e femoro-rotuleo con produzioni osteofitiche dei margini, delle spine e del margine superiore ed inferiore della rotula. Deformazione della rima tibio-femorale interna da riferire a varismo;
- Il referto della Risonanza Magnetica della Colonna Vertebrale del tratto L/S del 14/10/2022 del Centro Alta Diagnostica per Immagini del “IOMI” di RC precisava: rettilineizzazione della lordosi fisiologica. Si rilevano diffusi segni di degenerazione discale caratterizzati da una riduzione del tono idrico e dell'ampiezza degli spazi intersomatici;
concomitano protrusioni a larga base dell'anulus fibroso nel tratto compreso tra L3 ed S1 con interessamento del canale midollare e dei forami spinali. Serrata stenosi del canale midollare e dei forami spinali nel tratto compreso tra L2-L5. Sono presenti osteofiti marginali anteriori e posteriori ed un'artrosi interapofisaria con alterazione delle faccette articolari, in particolare a livello dei metameri lombari distali. Per la spalla dx: diffusi fenomeni artrosici acromion-claveari, con riduzione dello spazio di scorrimento sottoacromiale. Segni di artrosi gleno-omerale. Lesione completa, inveterata del tendine sovraspinato con atrofia e retrazione del moncone prossimale.
Lesione subtotale del sottospinato. Tendinopatia di medio grado del sottoscapolare. Borsite subacromiale. Non significative alterazioni a carico il cercine fibro-cartilagineo glenoideo è indenne. La capsula articolare ha ampiezza nella norma. Non si osservano alterazioni di segnale o soluzioni di continuità a livello dei legamenti gleno-omerali. Per la spalla sx: fenomeni artrosici acromion claveari caratterizzati da un'ipertrofia dei capi articolari contrapposti, da un edema subcondrale sottoacromiale e da una riduzione dello spazio di scorrimento sottoacromiale. Si rileva la lesione parziale di 2° grado al terzo distale del tendine del sovraspinato (classificazione di Levigne-Walch). Sul piano sagittale la lesione è localizzata nel 3° quadrante (classificazione topografica sagittale di Patte). Tenosinovite del capo lungo del bicipite. Non si osservano alterazioni di segnale in corrispondenza dei restanti tendini della cuffia dei rotatori. Il capo lungo del bicipite è regolarmente rappresentato. …Da quanto è agli atti, il sig. in Parte_1 data 18/05/21, inoltrava all' di RC due Mod.5 SS bis di denuncia/riconoscimento di Malattia CP_1
Professionale (pratiche n. 514335404 e 5143354405)per “Spondilodiscopatie del tratto lombare” con data della prima diagnosi il 20/03/2019, precisando che la malattia è presente nell'Elenco di cui al D.M. 11/12/2009 ed in qualità di dipendente (bracciante agricolo) della Ditta del Sig Per_5
di IC e per “Tendinite del sovraspinoso bilaterale” con data della prima diagnosi
[...] il 05/05/2021, precisando che la malattia non è presente nell'Elenco di cui al D.M. 11/12/2009 ed in qualità di dipendente (bracciante agricolo) della Ditta del Sig di IC. In Persona_5 data 10/06/2021 l' , ai sensi del D.P.R. n.1124 del 30/06/65 e s.m.i. rigettava la richiesta CP_1 asserendo che: “Il rischio lavorativo cui è stato esposto non è idoneo a provocare la malattia denunciata”. A seguito di tale rigetto il avanzava opposizione che, in data 04/09/2021 Pt_1 veniva nuovamente rigettata dall'Ente con la motivazione che: “Si ritiene che non siano state presentate motivazioni tali da giustificare la modifica del giudizio precedentemente espresso.
Pertanto la sua domanda non può essere accolta”. Avverso tale decisione il sig.
[...]
, patrocinato dall'avv.Vincenzo Loprevite, presentava ricorso all'On. Giudice del Parte_1
Lavoro presso il Tribunale di Palmi nei confronti dell' , al fine di veder riconosciuto a suo CP_1 favore il diritto e l'ottenimento di quanto richiesto a decorrere dalla data della domanda amministrativa. Da qui scaturiva il presente giudizio. ... ..Non riferisce pregresse malattie degne di nota e comunque non patologie che possano avere rapporto con la dichiarata presunta malattia professionale. Pregresso intervento di artrodesi di C6-C7 ad ottobre del 2000. Anamnesi
Patologica Prossima. Attualmente il periziando riferisce dolore persistente al rachide nel tratto L/S, ed ai movimenti attivi e passivi della spalla e del braccio bilateralmente, soprattutto a sx resistente alla terapia farmacologica ed alla FKT. Esame Obiettivo Costituzione: normotipo con H 168. Cute
e mucose: rosee e normoidratate. Capo: di forma e volume regolare, occhi in asse;
pupille normoreagenti ed accomodanti alla luce. Non dolenti i punti di emergenza dei nervi cranici. Esame obiettivo collo: dall'attenta ispezione del collo è emerso che la forma e la lunghezza sono nella norma. Normali l'incisura giugulare, la fossa sopraclavicolare, sottoclavicolare ed il solco scaleno.
Non si evidenziano cicatrici. Non rilevate pulsazioni giugulari e carotidee. Non linfonodi laterocervicali e cervicali posteriori superficiali. Non apprezzabili anche i linfonodi cervicali profondi inferiori. Tiroide: normale. Decubito: indifferente. Masse muscolari: normotoniche e normotrofiche quelle degli arti inferiori. Sistema linfoghiandolare: apparentemente indenne.
Apparato digerente: nulla da rilevare. Apparato cardiovascolare: ottusità cardiaca nei limiti. Itto non visibile né palpabile. Ritmo sinusale a Fc 75 bpm. P.A. 110/70. Polsi arteriosi presenti e validi.
Apparato respiratorio: emitoraci di forma regolare, simmetrici, normoespansibili con gli atti del respiro;
alla palpazione fremito vocale tattile normotrasmesso su tutto l'ambito polmonare;
alla percussione suono chiaro polmonare;
alla auscultazione normale murmure vescicolare su tutto l'ambito polmonare.Addome: leggermente aumentato di volume e di forma globosa. Cicatrice ombelicale estroflessa. Fegato: di volume regolare, di consistenza parenchimatosa, non dolente.
non apprezzabile. Apparato urogenitale: apparentemente indenne, manovra di Per_6 Per_7 negativa bilateralmente;
non dolenti i punti ureterali superiori e medi. Sistema osteoarticolare: Il periziando presenta leggera ipotonotrofia arto superiore sx. Limitazione dolorosa ai movimenti attivi e passivi di flessoestensione del rachide lombo-sacrale. Lasègue leggermente positivo bilateralmente. Accovacciamento difficoltoso. La deambulazione è autonoma, così come i passaggi posturali. Esame neuropsichico: Soggetto orientato nel tempo e nello spazio. Racconto clinico riferito secondo cultura. Pupille isocoriche, normocicliche, normoreagenti alla luce e all'accomodazione. Non nistagmo. Segno di Romberg negativo. Riflessi osteo-tendinei presenti e simmetrici. Prova indice-naso negativa. Prove cerebellari nella norma. Funzioni sensitive e sensoriali normali.Ulteriori accertamenti sanitari. Nel corso della visita peritale è stata richiesta
RM aggiornata del rachide del tratto L/S e delle spalle bilateralmente. DIAGNOSI Spondilodiscopatie del tratto lombare. Tendinite del sovraspinoso bilaterale. VALUTAZIONI MEDICO LEGALI Dopo aver valutato i dati anamnestici, la documentazione prodotta, e quella consegnata sia in sede di visita peritale che successivamente, è emerso che il periziando, in data 18/05/21, inoltrava all' di RC due diverse istanze di denuncia/riconoscimento di Malattia Professionale CP_1
(pratiche n. 514335404 e 5143354405) la prima per “Spondilodiscopatie del tratto lombare” con data della prima diagnosi del 20/03/2019, precisando che tale malattia è presente nell'Elenco di cui al D.M. 11/12/2009 e la seconda per “Tendinite del sovraspinoso bilaterale” con data della prima diagnosi il 05/05/2021, precisando che tale malattia non è presente nell'Elenco di cui al
D.M. 11/12/2009. Questo D.M. contiene l'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi dell'art. 139 del T.U. approvato con il D.P.R. 1124 del 30/06/65. La malattia professionale è una patologia causata da movimenti, materiali o altri fattori che caratterizzano l'ambiente di lavoro e/o la mansione svolta. Esiste un elenco di malattie (cosiddette “tabellate”) per cui vige una presunzione legale sulla loro origine professionale. In questi casi il dipendente dovrà solo dimostrare l'esistenza della malattia e lo svolgimento di mansioni che espongono alla stessa. Quando invece si ricade nelle malattie “non tabellate”, il dipendente deve dimostrare: 1)
l'esistenza della patologia;
2)lo svolgimento di mansioni che espongono a una o più patologie;
3) il rapporto di causa/effetto tra la malattia e il lavoro svolto. In data 10/06/2021 l' , ai sensi CP_1 del D.P.R. n.1124 del 30/06/65 e s.m.i. rigettava la richiesta asserendo che: “Il rischio lavorativo cui è stato esposto il sig non è idoneo a provocare la malattia denunciata”. A seguito di tale Pt_1 rigetto il avanzava opposizione che, in data 04/09/2021, veniva nuovamente rigettata Pt_1 dall'Ente con la motivazione: “Si ritiene che non siano state presentate motivazioni tali da giustificare la modifica del giudizio precedentemente espresso. Pertanto la sua domanda non può essere accolta”. Premesso che, per definire con certezza che trattasi di malattia professionale, si dovrebbero calcolare i reali tempi di esposizione ai rischi lavorativi secondo una media annuale- mensile e giornaliera, che dovrebbe essere di almeno il 50% dell'orario di lavoro svolto e dell'esposizione complessiva nell'intera vita lavorativa per almeno 10 anni. Dall'analisi delle tabelle dell'Estratto Conto Previdenziale dell' , relative al periodo che va dal 01/01/1973 fino CP_9 al 31/12/2020, sembrerebbe che il abbia lavorato quasi ogni anno per circa 101 giorni, Pt_1 percependo la disoccupazione agricola per il resto dell'anno. Dalla documentazione in atti emerge inoltre l'assenza di elementi di prova che dimostrino la sussistenza di un rapporto causale e/o concausale tra la patologia dichiarata e denunciata dal periziando ed il lavoro di fatto svolto. Non ci sono dichiarazioni dei datori di lavoro che si sono succeduti nel tempo, né prove testimoniali del lavoro che di fatto ha svolto negli ultimi anni e dei rischi lavorativi ai quali è stato esposto.
Attualmente risulta dipendente della ditta ” di Rizziconi e precedentemente, come Persona_5 da lui stesso dichiarato, ha lavorato alle dipendenze della dal 1975 per circa 11 anni. Parte_3
Non sono state esibite le visite mediche annuali obbligatorie, per come previsto dall'art 41 del
D.Lgs 81/08, dalle quale risulti una qualche limitazione e/o prescrizione a suo carico, a causa delle patologie dichiarate, effettuate dal medico competente, nominato dal datore di lavoro (quali ad esempio la non movimentazione di carichi pesanti;
la non stazione eretta prolungata, ecc..) Non è stato inoltre esibito il D.V.R. (Documento di Valutazione dei rischi) della ditta dalla quale attualmente dipende il periziando, obbligatorio e previsto dagli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs 81/08.
Tale documento analizza tutte le fasi lavorative interne all'azienda, individuando tutti i pericoli connessi a ciascuna fase lavorativa e quantificando tutti i rischi derivanti, con un programma di miglioramento della sicurezza e riportando soprattutto tutte le misure di prevenzione predisposte per ogni tipo di lavorazione. Il sig. avrebbe dovuto provare i fatti che sono alla base della Pt_1 sua dichiarazione/denuncia e cioè il nesso di causalità tra l'attività svolta e la patologia sofferta.
In realtà il lavoro svolto dal sig. per come da lui stesso dichiarato nel corso del colloquio Pt_1 peritale, di raccoglitore e caricatore di arance, svolto solo per alcuni mesi all'anno, non può essere considerato “causa diretta e determinante” della malattia professionale. Non si può tra l'altro, in alcun modo negare l'esistenza di altri fattori come l'artrosi. Tanto, a parere di questo CTU, esclude verosimilmente che il ricorrente abbia contratto, a causa dell'attività lavorativa svolta di bracciante agricolo, la malattia professionale da lui denunciata all' . Peraltro, anche a voler considerare CP_1 le due patologie denunciate (spondilodiscopatia del tratto lombare e tendinite del sovraspinoso bilaterale) come derivanti da malattia professionale, alla luce dei punti 213 e 227 delle tabelle allegate al D.M. n. 38 del 12/07/2000 pubblicato sulla G.U. del 25/07/2000 risulterebbe una invalidità permanente, che incide sulla globale integrità psico-fisica del periziando, quantificabile nella misura del 5% (cinque per cento). Poiché il suddetto D.M n.38 del 12/07/2000 stabilisce che il minimo indennizzabile deve essere superiore al 6%, e pertanto pur attribuendo una menomazione dell'integrità psico-fisica, il sig non ha diritto ad indennizzo in capitale, né a costituzione Pt_1 di rendita, perché non raggiunge il grado minimo previsto. La valutazione di una eventuale invalidità permanente del 5% deriva dalla somma del 3% (tre) per il punto 213 relativo alla spondilodiscopatia del tratto lombare, visto che non sono stati dimostrati con certificazioni specialistiche idonee (visita neurologica, esame elettromiografico degli arti inferiori) “disturbi trofico-sensitivi persistenti” e del 2% (due) per il punto 227 relativo alla tendinite del sovraspinoso bilaterale, visto che è interessato solo uno dei quattro muscoli che formano la cuffia dei rotatori.
L' Ecografia della Spalla dx e sx del 25/06/2021 dell' ha infatti evidenziato chiaramente che solo Controparte_10 il Tendine del Sovraspinoso appare disomogeneo, come da tendinopatia degenerativa di alto grado bilateralmente, e di conseguenza gli altri tre muscoli quali il piccolo rotondo, il sottoscapolare, ed il sottospinato sono risultati regolari. La cuffia dei rotatori è una unità funzionale formata da quattro muscoli che dalla scapola si inseriscono sull'omero e con la loro azione stabilizzano la spalla>>.
Le conclusioni rassegante sono state le seguenti: << Dopo aver valutato la documentazione prodotta, i dati anamnestici e quelli emersi in sede di visita peritale, si può quindi dare risposta al quesito formulato dal Sig. Giudice dr. Giovannella che è - Le patologie attualmente patite e denunciate dal periziando non possono essere ritenute conseguenza del tipo di lavoro (bracciante agricolo) da lui svolto. - Il periziando, a seguito della patologia di cui è attualmente affetto presenta: “Spondilodiscopatie del tratto lombare e tendinite del sovraspinoso bilaterale”. Tale patologia però, non essendo dovuta a malattia professionale, non ha determinato il riconoscimento di una invalidità permanente>>.
L'elaborato appare dunque ben motivato e non suscettibile di censure e per queste ragioni il collegio non ritiene di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti, né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del
10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011, Sent. n. 1294/2017).
Conseguentemente, non si riscontrano ragioni per discostarsi dalle conclusioni cui lo stesso è pervenuto a cui si rinvia per relationem.
In effetti, le censure avanzate dall'appellante finiscono per riflettere un mero dissenso diagnostico: in sintesi si tratta di un diverso apprezzamento delle medesime patologie, corrispondente alle proprie aspettative, che appaiono irrilevanti a fini dell'esercizio del potere di rinnovare la perizia. Come sostenuto costantemente dalla Suprema Corte “la contestazione della decisione basata sul riferimento ad una delle consulenze tecniche acquisite – sorretta da un'analitica disamina - non può essere adeguatamente censurata, in sede di legittimità, se le relative censure non contengono la denuncia di una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico – legale
o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali, atteso che, in mancanza di detti elementi, le censure configurano un mero dissenso diagnostico e, quindi, sono inammissibili in sede di legittimità (ex multis, Cass. n. 15796/2004). “In materia di consulenza tecnica d'ufficio gli errori e le lacune della stessa possono tradursi in vizio di motivazione e dunque sono suscettibili di esame in sede di legittimità solamente quando la consulenza, fatta propria dal giudice, presenti lacune di carattere epistemico” (Cass. Ordinanza n. 1405 del 22 gennaio 2021).
Invero la CTU sarebbe suscettibile di esame in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione della sentenza, che non si manifesta quando si prospettino semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della controparte.
La Suprema Corte ribadisce dunque il consolidato orientamento secondo cui “la sentenza può considerarsi viziata allorquando il giudice abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio e ciò può dirsi solo quando sia ravvisabile una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o una omissione degli accertamenti strumentali dai quali non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi. Al fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice” (Cass. n. 23990 del 2014; Cass. n. 1652del2012).
Invero tali contestazioni si rivelerebbero ad una diversa valutazione delle risultanze processuali che rappresenta però una mera richiesta di riesame del merito della controversia, inammissibile in sede di legittimità (Cfr. ex plurimis, Cass. n. 14374 del 2008, Cass. n. 7341 del 2004 e Cass. n.
15796 del 2004).
L'appellante non ha individuato omissioni di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione di una corretta conclusione tecnica, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una difformità tra le valutazioni del consulente e quelle auspicate dalla parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico, non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in un'inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice .
Per tali ragioni l'appello va rigettato e la sentenza confermata.
Le spese di lite sono irripetibili in presenza della dichiarazione di esenzione ex art 152 disp. att c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello promosso da con ricorso depositato il 5.05.2023 nei Parte_1 confronti dell' , con riferimento alla sentenza n° 25/2023, emessa dal Tribunale di Palmi, CP_1 disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) - Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) - Dichiara irripetibili le spese.
Dà atto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto dell'appello, ove dovuto.
Reggio Calabria, 09.04.2025.
il Relatore il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott.ssa Maria Luisa Crucitti)