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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/02/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 440/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Latina, n. 27, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Fabio Cecamore, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione
ATTRICE contro
, elettivamente domiciliato in Piazza del Governo, n. 1, Controparte_1 CP_1 presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall'Avv. Martina Ramondo e dall'Avv. Diana Scarpitti, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 13.11.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1 chiedendo il risarcimento del danno subito a causa di una caduta, avvenuta in data
28.11.2018, alle ore 10.40 circa, in Via Empolitana, n. 2, a causa di un CP_1 avvallamento nella pavimentazione di sanpietrini.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio il Controparte_1 evidenziando l'assenza di prove in relazione allo svolgimento della dinamica del sinistro e piena visibilità della e la prevedibilità del rischio di caduta, anche in 2
considerazione dell'orario diurno in cui il fatto è avvenuto e della conoscenza dei luoghi da parte dell'attrice.
All'udienza del 13.11.2024, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Parte attrice ha agito evidenziando la responsabilità del convenuto per il danno derivante dal bene sottoposto alla custodia del medesimo, costituito dal tratto stradale percorso al momento della caduta, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Va premesso che “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con
l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. 17.01.2018, n. 1064, conf. Cass. n. 2660 del
2013, Cass. n. 6306 del 2013, Cass. n. 21212 del 2015, Cass. n. 12895 del 2016, Cass.
n. 11526 del 2017).
Inoltre, in relazione alla generale rilevanza della condotta dello stesso soggetto danneggiato, come fattore interruttivo del nesso causale tra la pericolosità del bene oggetto di custodia e il danno, deve essere rilevato che “in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con
l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della Pubblica
Amministrazione per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (Cass. 22.10.2013, n. 23919, conf. Cass.
16.05.2013, n. 11946, Cass. 20.01.2014, n. 999, Cass. 11.05.2017, n. 11526).
Conseguentemente, devono essere posti in rapporto di collegamento la prevedibilità dell'evento dannoso e il dovere di cautela esigibile dal soggetto danneggiato, richiedendosi al soggetto che entra in contatto con il bene oggetto dell'altrui custodia un grado maggiore di attenzione in caso di situazione di rischio percepibile ed evitabile con l'ordinaria diligenza. 3
Nel caso di specie, deve anzitutto darsi atto della mancata prova da parte dell'attrice delle modalità di verificazione dell'evento dannoso, nonché del nesso causale tra il danno subito e il bene in custodia.
A tal riguardo, l'unico testimone scusso su istanza di parte attrice ha dichiarato di non essere stato presente al momento in cui la caduta ha avuto luogo e di non essere a conoscenza della situazione dei luoghi al momento di accadimento del fatto.
Ugualmente, la relazione della Polizia Locale depositata dall'attrice risulta dare atto esclusivamente dell'esito della caduta dell'attrice, non anche delle modalità con cui la stessa si è verificata e delle effettive cause che l'hanno determinata (cfr. doc. 1, allegato alla citazione).
Inoltre, parte attrice non ha fornito alcun elemento per affermare che la stessa abbia tenuto un comportamento di idonea prudenza, correlato con una situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.
Diversamente, dalle dichiarazioni rese dall'attrice in sede di interrogatorio formale, è emerso che il sinistro è avvenuto in orario diurno, in condizioni di buona visibilità, nell'ambito di luogo abitualmente frequentato dall'attrice, che risultava a conoscenza dello stato dissestato del tratto stradale percorso.
Neppure l'attrice ha documentato l'esistenza di specifiche circostanze tali da consentire di ritenere l'ostacolo non prevedibile nelle condizioni di luogo e di tempo in cui la caduta si è verificata.
Dunque, l'insidia avrebbe dovuto essere affrontata con maggiore prudenza e con l'uso di quella normale attenzione che suole riporsi nell'incedere, costituendo il difetto di cautela dell'attrice ulteriore ragione di rigetto della domanda spiegata.
In considerazione del documentato decesso o situazione di grave patologia dei diversi testi originariamente indicati da parte attrice, che ne ha impedito l'escussione e conseguentemente il raggiungimento della prova delle modalità di verificazione dell'evento dannoso, sussistono adeguati motivi per disporre la compensazione di metà delle spese di lite.
La restante metà delle spese di lite deve essere posta a carico dell'attrice e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della ridotta complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda dell'attrice;
- Dichiara la compensazione di metà delle spese di lite;
4
- Condanna l'attrice al pagamento, in favore del convenuto, della restante metà delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 11.02.2025
Il Giudice
Valerio Ceccarelli
N. R.G. 440/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Latina, n. 27, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Fabio Cecamore, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione
ATTRICE contro
, elettivamente domiciliato in Piazza del Governo, n. 1, Controparte_1 CP_1 presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall'Avv. Martina Ramondo e dall'Avv. Diana Scarpitti, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 13.11.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1 chiedendo il risarcimento del danno subito a causa di una caduta, avvenuta in data
28.11.2018, alle ore 10.40 circa, in Via Empolitana, n. 2, a causa di un CP_1 avvallamento nella pavimentazione di sanpietrini.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio il Controparte_1 evidenziando l'assenza di prove in relazione allo svolgimento della dinamica del sinistro e piena visibilità della e la prevedibilità del rischio di caduta, anche in 2
considerazione dell'orario diurno in cui il fatto è avvenuto e della conoscenza dei luoghi da parte dell'attrice.
All'udienza del 13.11.2024, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Parte attrice ha agito evidenziando la responsabilità del convenuto per il danno derivante dal bene sottoposto alla custodia del medesimo, costituito dal tratto stradale percorso al momento della caduta, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Va premesso che “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con
l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. 17.01.2018, n. 1064, conf. Cass. n. 2660 del
2013, Cass. n. 6306 del 2013, Cass. n. 21212 del 2015, Cass. n. 12895 del 2016, Cass.
n. 11526 del 2017).
Inoltre, in relazione alla generale rilevanza della condotta dello stesso soggetto danneggiato, come fattore interruttivo del nesso causale tra la pericolosità del bene oggetto di custodia e il danno, deve essere rilevato che “in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con
l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della Pubblica
Amministrazione per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (Cass. 22.10.2013, n. 23919, conf. Cass.
16.05.2013, n. 11946, Cass. 20.01.2014, n. 999, Cass. 11.05.2017, n. 11526).
Conseguentemente, devono essere posti in rapporto di collegamento la prevedibilità dell'evento dannoso e il dovere di cautela esigibile dal soggetto danneggiato, richiedendosi al soggetto che entra in contatto con il bene oggetto dell'altrui custodia un grado maggiore di attenzione in caso di situazione di rischio percepibile ed evitabile con l'ordinaria diligenza. 3
Nel caso di specie, deve anzitutto darsi atto della mancata prova da parte dell'attrice delle modalità di verificazione dell'evento dannoso, nonché del nesso causale tra il danno subito e il bene in custodia.
A tal riguardo, l'unico testimone scusso su istanza di parte attrice ha dichiarato di non essere stato presente al momento in cui la caduta ha avuto luogo e di non essere a conoscenza della situazione dei luoghi al momento di accadimento del fatto.
Ugualmente, la relazione della Polizia Locale depositata dall'attrice risulta dare atto esclusivamente dell'esito della caduta dell'attrice, non anche delle modalità con cui la stessa si è verificata e delle effettive cause che l'hanno determinata (cfr. doc. 1, allegato alla citazione).
Inoltre, parte attrice non ha fornito alcun elemento per affermare che la stessa abbia tenuto un comportamento di idonea prudenza, correlato con una situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.
Diversamente, dalle dichiarazioni rese dall'attrice in sede di interrogatorio formale, è emerso che il sinistro è avvenuto in orario diurno, in condizioni di buona visibilità, nell'ambito di luogo abitualmente frequentato dall'attrice, che risultava a conoscenza dello stato dissestato del tratto stradale percorso.
Neppure l'attrice ha documentato l'esistenza di specifiche circostanze tali da consentire di ritenere l'ostacolo non prevedibile nelle condizioni di luogo e di tempo in cui la caduta si è verificata.
Dunque, l'insidia avrebbe dovuto essere affrontata con maggiore prudenza e con l'uso di quella normale attenzione che suole riporsi nell'incedere, costituendo il difetto di cautela dell'attrice ulteriore ragione di rigetto della domanda spiegata.
In considerazione del documentato decesso o situazione di grave patologia dei diversi testi originariamente indicati da parte attrice, che ne ha impedito l'escussione e conseguentemente il raggiungimento della prova delle modalità di verificazione dell'evento dannoso, sussistono adeguati motivi per disporre la compensazione di metà delle spese di lite.
La restante metà delle spese di lite deve essere posta a carico dell'attrice e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della ridotta complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda dell'attrice;
- Dichiara la compensazione di metà delle spese di lite;
4
- Condanna l'attrice al pagamento, in favore del convenuto, della restante metà delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 11.02.2025
Il Giudice
Valerio Ceccarelli