Sentenza breve 25 gennaio 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 25/01/2021, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/01/2021
N. 00979/2021 REG.PROV.COLL.
N. 11104/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11104 del 2020, proposto da
Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Arena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Bruno Rizzieri, 142;
contro
Comune di Pomezia, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Damiano Carletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Pomezia, via Spoleto 7;
Comune di Pomezia -Settore VI – Tutela Ambiente – Urbanistica non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione,
- dell'Ordinanza Dirigenziale n. 126/2020 datata 08.10.2020 n.prot. 101608, notificata ad Anas S.p.A. in pari data, emessa dal dirigente del settore VI Tutela Ambiente ed Urbanistica del Comune di Pomezia
- della nota n prot. 105263/2020 notificata in data 19.10.2020 e della successiva Determinazione Dirigenziale n.1299 del 23.10.2020 e di ogni ulteriore atto connesso antecedente o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pomezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021, tenutasi in collegamento da remoto mediante videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, il dott. Salvatore Gatto Costantino;
Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 25 del DL 28 ottobre 2020, n. 137, è possibile trattenere in decisione la controversia, chiamata per l’esame della domanda cautelare, per risolverla nel merito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del c.p.a., omesso ogni avviso e ritenuto che l’odierna controversia può essere risolta nel merito, con sentenza semplificata, avendo le parti svolto compiutamente le proprie difese;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente espone che, con il provvedimento impugnato, il Comune di Pomezia ordinava ad Anas S.p.A.: “ quale concessionaria del servizio di gestione e manutenzione della S.S: Pontina, di provvedere, entro e non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento della presente, alla rimozione dei rifiuti presenti lungo i bordi della predetta arteria stradale, ricadenti nel territorio di questa amministrazione comunale, all’interno ed in prossimità delle cunette ”, precisando che “ Gli interessati al termine delle operazioni disposte con il presente atto, dovranno produrre apposita documentazione che attesti l’avvenuto smaltimento, per categoria di rifiuto, presso discarica organizzata ”. Successivamente, con nota n prot. 105263/2020 notificata in data 19.10.2020 e con la Determinazione Dirigenziale n.1299 del 23.10.2020 il Comune di Pomezia, a fronte di una asserita e non provata inerzia di ANAS, disponeva l’esecuzione in danno del dispositivo di cui alla Ordinanza Dirigenziale n. 126/2020.
ANAS espone quindi di essere deputata alla cura di un patrimonio stradale di oltre ventiseimila chilometri, includente strade ed autostrade, tra le quali la SS 148 “Pontina”; l’ordinanza impugnata sarebbe assolutamente generica, posto che non individuerebbe quale tratto della SS 148 richiederebbe l’intervento ordinato, né motiverebbe le ragioni di urgenza.
Ne deriverebbero i vizi di violazione di legge (art. 3 della l. 241/90), difetto e genericità di motivazione, violazione dell’art. 14 c.1 e c.3 del Codice della Strada in relazione all’art. l’art. 192 del D.Lgs. 152/2006; violazione del giusto procedimento; mancata comunicazione di avvio del procedimento teso all’emanazione dell’ordine di rimozione oggetto di censura, violazione e falsa applicazione dell’art. 192, comma 3, seconda parte, del D.Lgs 152 del 2006, in relazione all’art. 107 del d.lgs 18 agosto 2000 n.267: eccesso di potere per incompetenza.
Secondo l’ANAS, il Comune avrebbe omesso di accertare l’effettiva pericolosità dei rifiuti ai fini della circolazione stradale; avrebbe inoltre omesso di considerare la necessità dell’accertamento della riferibilità dell’abbandono di rifiuti in termini di dolo o colpa che discenderebbe dall’art. 192 del Codice dell’Ambiente, norma che integrerebbe gli obblighi di cui all’art. 14 del Codice della Strada. Sarebbe stato omesso il necessario accertamento in contraddittorio. Inoltre, avrebbe dovuto provvedere il Sindaco e non il Dirigente, non essendo quest’ultimo competente all’adozione delle ordinanze di cui al citato art.nr. 192, comma 3, TU Ambiente.
La nota n.prot. 105263/2020 e la determinazione dirigenziale n.1299 del 23.10.2020 con cui è stata disposto l’esecuzione dell’intervento sostitutivo in danno per inottemperanza dell’ordinanza dirigenziale n.126/2020 sarebbero illegittime per invalidità derivata.
La mancata partecipazione di Anas all’emanazione dell’ordinanza impugnata avrebbe impedito al Comune di Pomezia di sapere che ANAS, indipendentemente dal provvedimento oggi impugnato, aveva predisposto un piano di intervento volto alla rimozione di tutti i rifiuti posti lungo la S.S. 148
“Pontina”.
Si è costituito il Comune di Pomezia che resiste al ricorso del quale chiede il rigetto.
Premette in fatto che l’ANAS, quale concessionaria del servizio di gestione e manutenzione della S.S. Pontina, si è occupata del taglio delle erbe infestanti e della vegetazione, spontanea, lungo i bordi della predetta arteria stradale, all’interno ed in prossimità delle cunette, ma senza completarlo a regola d’arte, in quanto la società ricorrente non avrebbe poi rimosso gli sfalci ed i rifiuti.
In data 15.09.2020, con nota avente protocollo n. 91734, emessa dal settore Tutela Ambiente ed Urbanistica del Comune di Pomezia, veniva richiesto all’Anas S.p.A. di rimuovere i rifiuti presenti sulla S.S. Pontina, allegando la relativa documentazione fotografica; mentre tale nota rimaneva priva di riscontro da parte della ricorrente, la Polizia Municipale, con dettagliata relazione, evidenziava la presenza di numerosi rifiuti abbandonati sul ciglio stradale, a seguito del taglio della vegetazione spontanea. Seguivano i provvedimenti impugnati.
Evidenzia il Comune come nel periodo intercorrente tra il 19.09.2020 ed il 27.10.2020, pur avendo dato ampia garanzia di partecipazione procedimentale, anche al fine di individuare in contraddittorio l’esatta localizzazione dei rifiuti, la società ricorrente non inviava alcuna osservazione o elemento utile tale da influire sul contenuto finale del provvedimento.
Nel merito delle censure, deduce l’Ente che l’art. 14 C.d.S. pone a carico del concessionario un obbligo diretto di pulizia delle strade e delle pertinenze, azione volta a garantire la sicurezza e fluidità della circolazione stradale, a prescindere dal fatto che esse siano direttamente interessate dal transito veicolare e tale disposizione prevarrebbe, in quanto speciale, sulla disciplina di cui all’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006. L’ANAS sarebbe consapevole di essere titolare dell’obbligo di manutenzione, gestione e pulizia, tanto da avere aggiudicato, sia pure con ritardo, un appalto per la rimozione dei rifiuti posti lungo la SS 148. Il Comune replica alle altre censure, deducendo che non sarebbe stato violato il giusto procedimento, in quanto la comunicazione di avvio, con indicazione del funzionario responsabile e termine per note, è stata regolarmente inviata ad ANAS come da documentazione in atti; quanto ai profili di competenza, richiama giurisprudenza del Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1684 del 14.03.2019, ha affermato che il Responsabile dell'ufficio tecnico comunale è competente ad adottare nei confronti di A.N.A.S. un'ingiunzione alla rimozione dei rifiuti abbandonati, posto che l’art. 14 del C.d.S. non reca un’espressa attribuzione di competenza derogatoria della disciplina generale di cui all’art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Nella camera di consiglio del 12 gennaio 2021 la causa, chiamata per l’esame della domanda cautelare, è stata trattenuta in decisione per essere risolta nel merito con sentenza in forma semplificata.
Avendo riguardo alla circostanza che l’ANAS ha disposto l’affidamento della rimozione dei rifiuti, come allegato in atti, dovrebbe dubitarsi dell’interesse della parte ricorrente all’impugnazione dell’ordinanza comunale.
In ogni caso, non è necessario soffermarsi sui profili di inammissibilità del ricorso, pur prospettabili, perché il gravame è infondato nel merito, condividendo il Collegio le tesi difensive del Comune di Pomezia.
Il rapporto tra l’art. 14 del Codice della Strada e l’art. 198 del Codice dell’ambiente è correttamente ricostruito dalla difesa del Comune in adesione alla giurisprudenza, nel senso della specialità della prima norma rispetto alla seconda, con la conseguenza che incombe sull’Ente proprietario o concessionario della strada (tenuto a “garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione”) l’obbligo di provvedere, tra l’altro, “ a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi ” (T.A.R. , Catania , sez. I , 12/04/2019 , n. 800, Cassazione civile , sez. II , 12/04/2019 , n. 10354), tanto che spetta all’Ente proprietario o concessionario della strada anche la gestione del servizio di raccolta di rifiuti e di riscossione delle relative imposte (Cassazione civile , sez. trib. , 18/01/2019 , n. 1341); in giurisprudenza, la violazione dell’obbligo di cui all’art. 14 del d.lgs. 285/1992 è stata anche considerata integrativa dell’“ elemento psicologico della colpa prescritto dall'art. 192 del Codice dell'ambiente ” (T.A.R. , Lecce , sez. I , 01/03/2019 , n. 351, secondo il quale “ è in tal modo garantita la tutela dell'interesse pubblico alla salvaguardia dell'ambiente e al contempo l'imputabilità a titolo di colpa, dello stato di degrado e incuria dei luoghi interessati” , fattispecie relativa ad una strada di competenza della odierna ricorrente ANAS).
Ne deriva che non trovano fondamento i profili di incompetenza del dirigente che ha emanato l’ordinanza impugnata, posto che l’art. 14 del Codice della Strada non prescrive un regime derogatorio alla disciplina di cui all’art. 107 del D.lgs 267/2000.
Quanto alle doglianze con le quali la società ricorrente lamenta la violazione del giusto procedimento, osserva il Collegio che dalla documentazione del Comune (con particolare riferimento alla nota di rigetto della richiesta di autotutela, allegata sub 4 alla memoria dell’Ente) emerge che è intervenuta una corrispondenza tra le parti volta a sollecitare gli interventi dell’ANAS.
Rileva il Collegio che il Comune non ne ha depositato in giudizio le copie di tale corrispondenza, con la conseguenza che, in linea di principio, tale circostanza necessiterebbe di essere adeguatamente indagata.
Tuttavia, posto che l’ANAS non ha contestato le deduzioni e la (parziale) documentazione difensiva del Comune, mentre ha allegato di aver (già) affidato in appalto i servizi di pulizia della strada (vedasi allegati 5 e 6, aggiudicazione appalto ATI Ferraro), ogni ulteriore indagine diviene recessiva.
Il ricorso va pertanto respinto, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite che si liquidano come in dispositivo, nella misura ridotta che tiene conto della non esaustiva produzione documentale degli atti del fascicolo da parte del Comune di Pomezia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’ANAS al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Pomezia che liquida in euro 1.000,00 complessive.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021, tenutasi in modalità di collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 del DL 28 ottobre 2020, n. 137 ed art. 4, comma 1, del Dl 30 aprile 2020, n. 28, conv. in l. 25 giugno 2020, n. 70, con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Salvatore Gatto Costantino | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO