Sentenza 12 maggio 1999
Massime • 1
La tradizionale bipartizione tra le funzioni di procuratore ed avvocato - le une dirette ad assicurare la rappresentanza della parte in giudizio, le altre a garantirne la difesa tecnica e professionale -,normativamente individuate dalle locuzioni rispettive di " ministero di difensore " e di " assistenza di difensore ", che figurano nel codice di rito, non è stata superata dall'art. 6 della legge n. 27 del 1997, che, abrogando l'art. 5 del R.D.L. 1578 del 1933, convertito nella legge n. 36 del 1934, ed abolendo la distinzione professionale tra avvocato e procuratore, ha solo eliminato la regola della cosiddetta esclusività territoriale della rappresentanza processuale, ferma restando la necessità della procura, ex art. 83, primo comma cod. proc. civ., per il conferimento del ministero di difensore. Pertanto, in caso di dubbio sulla effettiva portata della procura, su di essa va necessariamente condotta un'indagine, da espletarsi comunque secondo il principio della conservazione dell'atto, di cui è espressione l'art. 159 cod. proc. civ., attribuendo, cioè, alla parte la volontà che consenta all'atto di procura di produrre i suoi effetti.( Alla stregua di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione della Corte di merito, la quale aveva ritenuto affetto da nullità l'atto introduttivo del giudizio, in quanto esso non contemplava il potere di rappresentanza processuale della parte, ed il mandato rilasciato a margine dello stesso recava la locuzione " nomino difensori ",in tal modo riferendosi,secondo la erronea opinione della Corte d'appello,esclusivamente all'incarico della difesa, che, invece, non richiede l'espresso conferimento della procura; sicché alla citata locuzione non poteva che attribuirsi il valore di conferimento del ministero di difensore.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/05/1999, n. 4718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4718 |
| Data del deposito : | 12 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO Presidente
Dott. Rosario DE MUSIS Consigliere
Dott. Enrico PAPA Cons. relatore
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere
Dott. Sergio DI AMATO Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul primo ricorso, n. 11387 R.G. 1997, proposto da
IMPRESA FERROCEMENTO COSTRUZIONI E LAVORI PUBBLICI S.P.A., in persona del legale rappresentante 'pro tempore', elettivamente domiciliata in Roma, via delle Tre Cannelle 22, presso l'avv. Giancarlo NAVARRA, che la rappresenta e difende unitamente o disgiuntamente all'avv. Lucrezia VACCARELLA, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RIETI, in persona del Presidente 'pro tempore', elettivamente domiciliata in Roma, via Lucrezio Caro 67, presso l'avv. Patrizia TILLI, unitamente agli avv.ti Mariano ed Alberto TRINCHI, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in virtù di procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma in data 18 dicembre 1996, depositata col n. 735 il 10 marzo 1997;
nonché sul secondo ricorso, n. 15086 R.G. 1997,
proposto da
IMPRESA FERROCEMENTO COSTRUZIONI E LAVORI PUBBLICI S.P.A., in persona del legale rappresentante 'pro tempore', come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RIETI, in persona del Presidente 'pro tempore', come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
per la cassazione della stessa sentenza.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 gennaio 1999 dal Relatore Cons. Enrico Papa;
Udito l'avv. Giancarlo Navarra, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Udito l'avv. Alberto Trinchi, che ha concluso per il rigetto;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
L'Impresa Ferrocemento Costruzioni e Lavori Pubblici S.p.a., avendo stipulato (contratto del 15 aprile 1976, rep. n. 3999, integrato da quattro varianti tecniche e suppletive) con l'Amministrazione Provinciale di Rieti l'appalto per la costruzione del secondo lotto della strada provinciale a scorrimento veloce Rieti Torano, chiese al Tribunale di Rieti l'accoglimento di nove riserve, formulate nel corso ed all'esito dell'esecuzione del contratto e disattese dalla committente, con condanna della stessa al corrispondente pagamento, oltre accessori e spese. Sulla contestazione di controparte, che riconobbe la fondatezza della sola riserva n. 13, il Tribunale, con sentenza del 21 novembre 1994, accolse parzialmente la domanda - relativamente alle riserve n. 13 e n. 9 -, condannando l'Amministrazione al pagamento della somma di lire 1.022.211.283, con accessori e metà spese.
Proposero appello, in via principale, l'impresa appaltatrice, ed incidentale, la committente, la prima affermando la fondatezza, altresì, delle riserve formulate coi nn. 10 e 11; e, la seconda, deducendo in ordine successivo: la nullità dell'atto introduttivo del giudizio - e, quindi, di tutti quelli conseguenti -, per difetto di potere rappresentativo dei legali costituitisi per l'impresa (che aveva conferito loro il solo mandato a difenderla); la decadenza dal diritto ad azionare la domanda già non ammessa in sede arbitrale e, comunque, la decadenza dalle riserve tardivamente formulate e non riproposte;
il vizio di ultrapetizione consistito in una liquidazione di somme non richieste, con particolare riguardo alla riserva n. 9, comunque infondata;
e, finalmente, l'erroneità delle modalità di determinazione degli accessori.
La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 18 dicembre 1996, depositata col n. 735 il 10 marzo 1997, ha dichiarato "la nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio e di tutti gli atti conseguenti", con assorbimento delle restanti questioni e compensazione delle spese del doppio grado fra le parti. Ha ritenuto, infatti, riguardare il mandato, rilasciato a margine della citazione, esclusivamente l'incarico della difesa, mentre l'atto "non contempla per nulla il potere di rappresentanza processuale della parte", aggiungendo che niente apportava alla interpretazione l'enunciazione nella epigrafe dell'atto - ove si parla di rappresentanza e difesa -, stante il riferimento espresso al mandato a margine ed in mancanza di sottoscrizione dell'atto introduttivo anche dalla parte, e che nessun rilievo era dato attribuire alla autonoma anche se contestuale elezione di domicilio.
Per la cassazione della sentenza, non notificata, ricorre, con atto notificato l'8 settembre 1997, la Società Ferrocemento Costruzioni e Lavori Pubblici, formulando un unico mezzo. Resiste l'Amministrazione Provinciale di Rieti, con controricorso notificato il 23 ottobre seguente, nel quale formula, fra l'altro, una duplice pregiudiziale questione di inammissibilità per invalidità della procura (proc. n. 11387/1997).
Ripropone l'impugnazione, sulla base di nuova procura speciale, la Società, con atto notificato il 5 novembre;
e l'Amministrazione Provinciale resiste con controricorso, notificato il 9 dicembre 1997, a sua volta riproducendo le proprie difese nel merito della impugnazione (proc. n. 15086/1997), illustrate con "memoria" - nella intestazione riferita al primo ricorso -.
Motivi della decisione
Denunzia col primo ricorso (n. 11387/1997), la Società, "violazione e falsa applicazione degli artt. 82, 83 e 88 c.p.c.;
contraddittorietà, illogicità e carenza della motivazione in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.". Contesta l'impostazione della corte territoriale, circa la netta diversificazione delle figure dell'avvocato e del procuratore, entrambe invece da ricondurre nell'ambito della qualifica di 'difensore', con la conseguenza di non potere limitare al procuratore il potere di rappresentanza processuale della parte. Afferma pertanto che il mandato in esame, per essere riferito al (duplice) 'difensore', questo stesso investe sia dell'assistenza, che del ministero, indicati nell'art. 82 comma 2 c.p.c.; richiama, sul punto, la giurisprudenza di legittimità circa la non riferibilità della procura a tassative espressioni formali, per desumerne l'illegittimità della esclusione, dal conferimento dell'incarico di difesa, del potere di rappresentanza;
ne trae, infine, la censura del vizio di motivazione - per "palese petizione di principio" - in ordine alla ritenuta irrilevanza dell'intestazione dell'atto introduttivo (nel quale è espressamente menzionato il potere di rappresentanza), poiché in tal modo non si sarebbe verificata la validità del mandato alla stregua dell'indicato riferimento, ma, partendosi dalla (apodittica) opinione d'invalidità, si sarebbe negata ogni rilevanza ad elementi di verifica valorizzati proprio dall'orientamento affermato, circa la validità della procura stessa pure in assenza di formule solenni. Conclude chiedendo la cassazione della sentenza, con decisione nel merito ai sensi dell'art. 384 comma 1 c.p.c. Oppone, in ordine successivo, la controricorrente
Amministrazione: 1) l'inammissibilità del ricorso per mancanza di specificità della procura, rilasciata su foglio separato, materialmente congiunto all'atto; 2) l'ulteriore inammissibilità, in dipendenza della mancata indicazione, sia nella procura che nella intestazione dell'atto, delle generalità della persona che l'ha rilasciata nonché del collegamento organico con la Società ricorrente;
3) l'infondatezza di esso. Nel ribadire l'esattezza dei criteri seguiti dal giudice 'a quo', e nel sottolineare che l'interpretazione della procura "costituisce giudizio di fatto", contrasta l'impostazione avversaria, affermando l'irrilevanza della possibilità di attribuzione dei compiti di 'assistenza' e di 'ministerò alla stessa persona ed osservando che la contestata interpretazione risulta la sola possibile;
4) l'impossibilità, comunque, di addivenire, in ipotesi di cassazione della sentenza, ad una decisione di merito.
La Società propone ulteriore ricorso (n. 15086/1997), di identico contenuto, sorretto da procura speciale in calce, con indicazione delle generalità del conferente ed espressa dichiarazione della qualità di lui, di legale rappresentante dell'ente. Resiste l'Amministrazione Provinciale di Rieti, con controricorso, nel quale riproduce le proprie difese, circa l'infondatezza del mezzo di cassazione avversario. I due ricorsi vanno previamente riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Rileva quindi, il collegio, che il primo va dichiarato inammissibile, mentre il secondo merita d'essere accolto, nei termini appresso specificati.
Superate nella l. 141/97 la censura concernente il rilascio nella procura su foglio "a parte" - l'inammissibilità del primo ricorso deriva dal principio affermato da Cass., Sez. Un., 1167/1994:
"Nel conferimento della procura alle liti ai sensi dell'art. 83, comma 30, c.p.c., la certificazione, da parte del difensore,
dell'autografia della sottoscrizione del conferente postula che ne sia accertata l'identità ed esige, per ciò, che ne sia indicato il nome. Pertanto, quando ne' nella intestazione del ricorso per cassazione proposto da una società o da altro ente collettivo, ne' nella procura risulti il nome della persona fisica che l'ha conferita (perché non vi è nominativamente indicata e la firma è illeggibile), l'incertezza sulla persona del conferente, preclusiva della successiva indagine sull'esistenza in capo a lui dei necessari poteri rappresentativi, rende invalida la procura ed inammissibile il ricorso, a meno che, entro i limiti di cui all'art. 372 c.p.c., sia idoneamente documentato, mediante la produzione di atti già esistenti al momento del conferimento, il riferimento della già indicata qualità di 'legale rappresentante' ad una ben individuata persona fisica". Non può, il collegio, non condividere tale orientamento, del resto presupposto dal successivo contegno processuale della medesima società ricorrente, la quale, essendo ancora in corso il termine annuale per ricorrere, ha ritenuto di dover proporre ulteriore autonomo ricorso, sulla base di valida procura speciale.
In relazione a tale seconda impugnazione, poi, si osserva quanto segue.
Il difensore, destinato ad assicurare la difesa tecnica e professionale della parte, quale momento fondamentale del diritto inviolabile garantito dall'art. 24 Cost. (Corte Cost. 47/1971, circa il cd. onere del patrocinio, con riferimento agli artt. 82-87 c.p.c., e, più in generale, Corte Cost. 46/1957), assume nella legge processuale civile, di volta in volta, le funzioni di procuratore ovvero di avvocato, normativamente individuate dalle locuzioni rispettive di 'ministero di difensore' e di 'assistenza di difensore' - bipartizione funzionale naturalmente non superata dall'art. 6 della legge 27/1997, che, abrogando l'art. 5 r.d.l. 1578/1833 conv. in l.36/1934 ed abolendo la distinzione professionale fra avvocato e procuratore legale, con effetto peraltro dal 28 febbraio 1997 (data successiva alla confezione della procura in esame: Cass. 7412 e 9620/1998), ha eliminato soltanto la regola della cd. esclusività territoriale della rappresentanza processuale, ferma restando la necessità della procura per il relativo conferimento al difensore (da tale data, unicamente 'avvocato', tuttavia con la duplicità di funzioni risultante dalla legge processuale) -.
La procura alle liti è indispensabile per l'assolvimento del primo compito (art. 83 comma 1 c.p.c.: "Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore questi 'deve' essere munito di procura"), e conferisce al difensore i poteri di rappresentanza processuale espressamente evocati nell'art. 84, mentre non occorre per l'espletamento di quello di assistenza, che gli 'avvocati' (in senso letterale) svolgono in nome proprio ed a favore della parte, al pari dei consulenti tecnici designati dalle parti, come testualmente si evince dalla ben diversa impostazione (rispetto al cit. comma 1 art. 83) dell'art. 87 c.p.c. Sulle premesse indicate, va necessariamente condotta l'indagine sulla portata della procura, da espletarsi comunque "attribuendo alla parte la volontà che consenta all'atto di procura di produrre i suoi effetti, secondo il principio di conservazione dell'atto (art. 1367 c.c.) di cui è espressione a proposito degli atti del processo l'art. 159 c.p.c. (Cass. 11178/1995)" (in tali sensi, ribadendo un orientamento che riveste carattere di principio generale, Cass., Sez. Un., 12615/1998, in materia di indagine sulla specificità della procura). Ciò posto, e dopo avere appena precisato che non coglie nel segno l'eccezione dalla controricorrente fondata sul carattere di giudizio di fatto della interpretazione della procura - in quanto, a parte la reale natura del vizio denunziato, la censura attiene comunque alla violazione della legge processuale (artt. 82, 83, 88 c.p.c.)-, ritiene il collegio che la corte territoriale non abbia svolto la propria indagine alla stregua dei canoni enunciati. Dalle locuzioni "nella qualità di legale rappresentante della Società Ferrocemento Costruzioni e Lavori Pubblici, nomino difensori gli avvocati Giovanni Giordano e Cesare Chiarinelli", infatti, non è dato trarre la conclusione che una procura così congegnata riveli "che l'incarico conferito ai nominati professionisti ("forma palesata in atti - specifica il giudice 'a quo'- ai sensi dell'art. 83 c.p.c. e che è l'unica fonte alla luce della quale devono essere valutati i poteri del difensore indicati nell'art. 84") non contempla per nulla il potere di rappresentanza processuale della parte". Una simile conclusione - rispetto alla quale evidentemente non assumono particolare rilievo gli argomenti ulteriormente apprezzati, quali la portata dell'epigrafe della citazione e la contestuale elezione di domicilio - risulta espressa senza valutare, in via di principio, che l'art. 83 cit. (ricalcando le qualificazioni contenute nell'art. 82) richiede necessariamente la procura "quando la parte sta in giudizio 'col ministerò di un difensore"; e, con riguardo alle conseguenze applicative, che, opinandosi nell'indicata maniera si finisce con l'attribuire alla procura in esame un valore giuridico privo di pratica utilità, non potendosi affermare la limitazione del conferimento all'attività di assistenza, per la quale non era richiesto, senza estendersi a quella di rappresentanza, in ordine alla quale era, invece, necessario.
In definitiva, la falsa applicazione dell'art. 83 comma 1 in relazione all'art. 82 c.p.c. si pone come conseguenza immediata dell'inosservanza del principio in forza del quale, dovendosi attribuire alla parte una volontà che consenta all'atto di procura di produrre i suoi effetti (principio di conservazione, di cui è espressione l'art. 159 c.p.c.), non è dato assegnare alla locuzione "nomino difensori" il valore di conferimento del solo incarico di assistenza, e non anche di quello di rappresentanza processuale della parte, posto che la procura è dalla legge necessariamente richiesta per stare in giudizio 'col ministero di un difensore' e non anche per 'farsi assistere da uno o più avvocatì (art. 83 comma 1 cit., in relazione all'art. 87 c.p.c.). In relazione a tanto, la sentenza va cassata, con rinvio - necessario, per essere stata tralasciata, in dipendenza della affermata nullità dell'atto introduttivo del processo, ogni indagine di merito - ad altra Sezione della stessa Corte di Appello, la quale, nel procedere al nuovo esame, si atterrà all'enunciato principio.
In considerazione dell'esito della duplice impugnazione, ritiene il collegio giustificata la compensazione integrale, fra le parti, delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi;
dichiara inammissibile quello n. 11387/1997 ed accoglie, per quanto di ragione, quello n. 15086/1997; cassa la sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma;
compensa le spese del giudizio di cassazione fra le parti.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 1999