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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 08/10/2025, n. 1547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1547 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dr.ssa Angela Dell'Ali
All'udienza dell'8.10.2025 alle ore 14,00 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1074/2024 R.G. promossa da:
Parte_1
, rappresentato e difeso dall'AVV. LICINI EMANUELE
[...] P.IVA_1
contro
nato in [...] il [...] Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'AVV. TRIGILIO ROBERTO
Avente ad oggetto: Pagamento del corrispettivo - Indennita di avviamento - Ripetizione di indebito
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 09/10/2025 e la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Siracusa decreto ingiuntivo n. Controparte_1
170/2024 nei confronti della società conduttrice per il pagamento della Parte_1
somma di Euro 1.310,40 oltre interessi e spese, a titolo di canoni locativi e oneri accessori relativi all'immobile sito in Siracusa, via Ciane n. 25. pagina 1 di 6 La ha proposto opposizione, deducendo che quanto richiesto era in realtà Parte_1
già stato corrisposto. In particolare, ha sostenuto di avere effettuato, nel corso del 2022, versamenti per complessivi Euro 3.245,00 mediante bonifici bancari, ai quali si aggiungeva una cessione di credito fiscale pari ad Euro 810,00, per un totale di Euro
4.055,00. Poiché il dovuto era pari ad Euro 4.620,40, residuava soltanto un saldo di Euro
565,40, che la stessa opponente affermava di avere corrisposto con bonifico del 19 marzo 2024, dunque successivamente all'emissione del decreto.
Costituitosi, l'opposto ha contestato l'avversa ricostruzione, esponendo che in CP_1
data 12.07.2019 aveva sottocritto con la contratto di locazione ad uso Parte_1
diverso da quello abitativo per l'immobile sito in Siracusa, via Ciane n. 25 e che i bonifici eseguiti nel 2022 dalla opponente recavano una causale generica “per locazione”, senza alcun riferimento a mensilità o annualità, sicché era legittima l'imputazione delle somme a debiti pregressi dell'anno 2021. Da ciò derivava che i canoni relativi al 2022 risultavano ancora in parte scoperti, residuando quindi il credito azionato in monitorio.
Nello stesso atto di costituzione, ha formulato altresì una domanda subordinata, CP_1
chiedendo che, tenuto conto dei parziali pagamenti intervenuti, fosse accertato e dichiarato che restava comunque debitrice nei suoi confronti della somma Parte_1
di Euro 745,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia. In via autonoma ha poi chiesto la condanna della società opponente al pagamento di Euro 1.800,00 a titolo di indennità ex art. 27 legge n. 392/1978, in ragione del mancato rispetto del termine di preavviso in occasione del rilascio dell'immobile, avvenuto il 22 dicembre 2022.
Radicatosi il contraddittorio, la domanda riconvenzionale è stata inizialmente dichiarata inammissibile con ordinanza del 4 luglio 2024, salvo poi essere ritenuta ammissibile con successivo provvedimento del 24 agosto 2024, in applicazione del mutato orientamento della giurisprudenza di legittimità. All'udienza del 9 gennaio 2025 le parti hanno concordemente chiesto che la causa fosse decisa a sentenza, con concessione di termini per il deposito di brevi memorie, indi, senza istruttoria alcuna, la causa è stata rinviata pagina 2 di 6 all'udienza dell'8 ottobre 2025 per la discussione e la decisione con rito semplificato ex art. 281 sexies codice di rito civile.
Ciò posto, il Tribunale, esaminati gli atti e le difese delle parti, ritiene che l'opposizione debba essere accolta soltanto in parte, per i motivi di seguito indicati.
Deve preliminarmente rilevarsi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si riduce ad un mero controllo della correttezza formale del provvedimento monitorio, ma si trasforma in un ordinario processo di cognizione. Ciò comporta che il giudice dell'opposizione è tenuto a valutare compiutamente la fondatezza della pretesa creditoria dedotta, verificando l'effettiva esistenza, la misura e l'attualità del credito, alla luce delle difese e delle eccezioni sollevate dall'opponente.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la recente sentenza 15 ottobre 2024, n.
26727, hanno affermato che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello
“ius variandi” posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non “stricto sensu” riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.”.
Alla luce di tale principio, la domanda subordinata formulata da nella propria CP_1
comparsa, diretta ad ottenere l'accertamento e la condanna di al pagamento di Pt_1
Euro 745,00 o della diversa somma risultante dagli atti, deve ritenersi ammissibile, perché strettamente connessa al medesimo rapporto locatizio e non estranea al thema decidendum introdotto con il ricorso monitorio.
Ciò premesso, il cuore della controversia è rappresentato dall'imputazione dei pagamenti eseguiti dalla conduttrice nel corso del 2022. ha prodotto documentazione bancaria attestante bonifici per complessivi Parte_1
Euro 3.245,00, (v. allegato n. 3 atto di citazione) ai quali va aggiunta la cessione di pagina 3 di 6 credito fiscale pari ad Euro 810,00 (v. allegato n. 4 atto di citazione), raggiungendo così un totale di Euro 4.055,00. Secondo l'opponente, tali versamenti erano destinati a coprire i canoni dell'anno 2022 e, pertanto, a fronte di un dovuto complessivo di Euro
4.620,40, residuava soltanto un saldo di Euro 565,40, successivamente saldato con bonifico del 19 marzo 2024 (v. allegato n. 5 atto di citazione).
Tale prospettazione non può essere accolta.
I bonifici del 2022 recano, infatti, una causale generica “per locazione”, priva di riferimenti temporali o di imputazione specifica alle mensilità correnti. È principio pacifico che il debitore, al momento del pagamento, possa indicare il debito cui intende riferire la prestazione;
tuttavia, se tale indicazione manca o risulta insufficiente, la legge
(art. 1193, co. 2, c.c.) attribuisce al creditore la facoltà di imputare le somme ai debiti scaduti.
L'opposto ha dunque legittimamente imputato tali pagamenti ad annualità pregresse, segnatamente ai canoni ancora insoluti dell'anno 2021. Tale ricostruzione trova conferma nei conteggi prodotti da (v. allegato n. 6 comparsa di costituzione), che CP_1
non risultano efficacemente scalfiti dalle difese dell'opponente.
Ne consegue che, anche tenendo conto del pagamento sopravvenuto del 19 marzo 2024 pari ad Euro 565,40, non può ritenersi integralmente estinto il debito locatizio, permanendo a carico della conduttrice un residuo di Euro 745,00.
Ciò posto, il Tribunale ritiene che l'opposizione debba essere accolta soltanto in parte.
È vero che, per effetto dei pagamenti intervenuti successivamente all'emissione del decreto, il credito ingiunto con il provvedimento monitorio del febbraio 2024 non risulta più sussistente nella misura originaria, sicché il decreto deve essere revocato.
Nondimeno, il venir meno dell'efficacia esecutiva del decreto non comporta automaticamente il riconoscimento dell'integrale fondatezza delle ragioni dell'opponente. Al contrario, il giudizio impone di accertare il saldo complessivo del rapporto, che, alla luce dei conteggi dell'opposto ritenuti attendibili, evidenzia la persistenza di un credito residuo di Euro 745,00.
pagina 4 di 6 Diverso esito merita la domanda riconvenzionale dell'opposto, con la quale si è chiesta la condanna della società conduttrice al pagamento di Euro 1.800,00, a titolo di indennità per mancato rispetto del termine di preavviso in occasione del rilascio.
È pacifico che il rilascio sia avvenuto il 22 dicembre 2022 senza l'osservanza del preavviso di sei mesi previsto dalla legge. Tuttavia, la giurisprudenza costante della
Cassazione (ex multis, Cass. civ. 14 gennaio 2014 n. 530) insegna che il danno da mancato preavviso non può considerarsi sussistente in via automatica, ma deve essere allegato e provato dal locatore, dimostrando che, a causa del rilascio intempestivo, egli abbia subito un concreto pregiudizio economico, ad esempio non riuscendo a rilocare tempestivamente l'immobile.
Nel caso in esame, non ha offerto elementi idonei a dimostrare un danno CP_1
effettivo, risultando anzi che l'immobile è stato nuovamente locato a partire dal maggio
2023. In difetto di prova, la riconvenzionale non può trovare accoglimento.
Quanto alle spese di lite, l'esito del giudizio presenta un profilo di reciproca soccombenza. Da un lato, l'opposizione è stata accolta quanto alla revoca del decreto ingiuntivo;
dall'altro, l'opposto ha visto riconosciuta la persistenza di un credito, mentre la sua domanda riconvenzionale è stata rigettata.
In tale contesto, si reputa equo compensare le spese di lite nella misura del cinquanta per cento, ponendo il residuo cinquanta per cento a carico di che è risultata Parte_1
soccombente in ordine al merito principale della controversia, relativo alla sussistenza del credito residuo di Euro 745,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa,
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 170/2024 emesso dal Tribunale di Siracusa l'8 febbraio 2024;
pagina 5 di 6 2. Accerta e dichiara che è debitrice nei confronti di Parte_1 Controparte_1
della somma di Euro 745,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, e per l'effetto la condanna al relativo pagamento;
3. Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da ex art. 27 Controparte_1
Legge 392/1978;
4. Condanna a rifondere a la metà delle spese di lite, Parte_1 Controparte_1
che si liquidano per l'intero in Euro 2.127,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Siracusa, 8 ottobre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Angela Dell'Ali
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