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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/07/2025, n. 3628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3628 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
N. 9458/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento n. 9458/2024 R.G. promosso da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
con l'avv. Augusto Palese e con l'avv. Paolo Vianello ricorrente, contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
con l'avv. Costantino Ferrari resistente,
e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte delle parti: come da conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 03/07/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/05/2024, a chiesto che sia pronunciato Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Venezia, il giorno 05/05/1995, con
[...]
trascritto nel registro dello Stato civile del Comune di Venezia al n. 43, Parte II, Serie A, Uff. CP_1
1, dell'anno 1995.
La ricorrente ha allegato che dall'unione matrimoniale nasceva, in data 01/07/1996, la figlia Per_1 In data 23/12/2019 veniva depositato avanti a questo Tribunale ricorso per la separazione giudiziale definito con sentenza n. 1194/2023, pubblicata n data 06/07/2023.
La parte ricorrente ha, poi, introdotto il presente giudizio dichiarando che la separazione è proseguita ininterrottamente per tutto il periodo e ha chiesto, quindi, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) Porre a carico di l'obbligo di corrispondere ad , entro il giorno 5 di ogni mese, a CP_1 Controparte_2
titolo di contributo nel mantenimento della figlia , la somma di € 350,00 mensili, rivalutabile annualmente Per_1
secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di
Venezia del 20.09.2019.
2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Venezia (VE) di effettuare le annotazioni di legge.
3) Spese di lite integralmente rifuse”.
Si è costituito in giudizio l quale ha concluso chiedendo: CP_1
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 05.05.1995 tra (C.F. CP_1
) e (C.F. ) e annotato al n. 43 P.2 S. A CodiceFiscale_3 Parte_1 CodiceFiscale_4
uff.1 1995 del Registro degli atti di matrimonio di Venezia. 2) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Venezia (Ve) di effettuare le annotazioni di legge;
3) spese di lite integralmente rifuse”
Le parti sono comparse personalmente all'udienza del 22 novembre 2024 confermando di non volersi riconciliare.
All'udienza del 22/11/2024 le parti hanno chiesto un rinvio per la formalizzazione di un accordo solutorio sulla base della proposta di parte ricorrente che prevede la cessione da parte del sig. CP_1
alla sig.ra della quota dell'immobile in comproprietà sito in via Einaudi 2, Maerne di Martellago. CP_2
Con Ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 13/12/2024, considerato che a seguito dell'udienza del
22.11.2024 e al differimento ivi disposto per tentare di arrivare ad una conciliazione, con note di trattazione scritta depositate in data 11/12/2024, le parti hanno dato atto di non aver raggiunto un accordo, il Giudice delegato ha rinviato per precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 3 luglio 2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo per la definizione in via conciliativa del contenzioso e hanno concluso in tal senso:
“Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra la signora Parte_1
(C.F. ) ed il signor (C.F. ), a Venezia,
[...] C.F._1 CP_1 CodiceFiscale_5 in data 05.05.1995, annotato al n. 43 P.2 S. A uff.1 1995 del Registro degli atti di matrimonio di Venezia in data 6 marzo 1999, atto di matrimonio stato trascritto nell'apposito Registro del Comune di Venezia al n. 5/p. 2/s. A/uff.
5/Anno 2006, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Venezia (VE) di effettuare le annotazioni di legge, alle seguenti CONDIZIONI
“1. Il sig. si obbliga cedere alla sig.ra la quota di ½ della proprietà degli immobili, CP_1 Parte_1
attualmente in comunione fra i due, siti in Martellago (VE), Via Einaudi n.2, così catastalmente descritti: • Comune di
Martellago (VE), foglio 14, part. 1204, sub 2, cat. A/2, cl. 6, cons. Vani 7, R.C. € 632,66; • Comune di Martellago
(VE), foglio 14, part. 1204, sub 3, cat. C/6, cl. 9, cons. 21 mq, R.C. € 69,41;
2. La quota della metà dei su descritti immobili viene ceduta a saldo di ogni qualsivoglia pretesa, nessuna esclusa, nei confronti del signor da parte della signora compresa la pretesa risarcitoria avanzata e/o avanzabile nei CP_1 Pt_1
confronti del sig. per tutte le causali indicate in separato atto di transazione sottoscritto fra le parti e, in CP_1
particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla refusione delle spese di lite liquidate in suo favore nei vari gradi del procedimento penale, a quelle liquidate a definizione del giudizio di separazione giudiziale, nonché a quelle dovute a titolo di contribuzione nel mantenimento della figlia ed a quelle dovute a titolo di risarcimento del danno Persona_2
conseguente al reato riconosciuto commesso dal con remissione di ogni ed eventuale querela e denuncia depositata;
CP_1
3. Nulla è dovuto per il mantenimento della figlia sia per il mantenimento ordinario che a titolo di Persona_2
concorso per le spese straordinarie, a titolo di pregresso e futuro, in forza agli accordi economici intercorsi tra le parti di cui al sottoscritto atto di transazione allegato alle presenti note;
4. con la cessione senza corrispettivo della quota di ½ degli immobili di cui sopra, la sig.ra dichiara Parte_1
di non avere null'altro a pretendere dal sig. per le causali di cui al sottoscritto atto di transazione e per CP_1
ogni altra causa, ragione e/o titolo fra loro stessi esistente;
5. Il signor a definizione di ogni richiesta economica, a qualsiasi titolo avanzabile da CP_1 Parte_2
per tutte le causali di cui al sottoscritto atto di transazione, ha corrisposto alla stessa, in data 02.07.2025, la somma
[...]
omnicomprensiva di € 10.000,00 (diecimila/00), mediante bonifico sul conto corrente intestato alla sig.ra Parte_1
con impegno della stessa a trasferire detta somma alla figlia che non è titolare di proprio conto
[...] Persona_2
corrente in Italia;
6. La sig.ra accetta la somma suindicata e, con il pagamento dell'importo di € 10.000,00, secondo le Persona_2
modalità sopra descritte e quindi con l'accredito della predetta somma nel conto della madre , ha Parte_1
dichiarato di non avere null'altro a pretendere dal sig. per qualsivoglia ragione, causa o titolo, anche CP_1 diversa da quelle di cui alla scrittura transattiva sottoscritta fra le parti;
7. La sig.ra a seguito della cessione della metà degli immobili di cui al presente atto alla signora Persona_2
rinuncia a richiedere al sig. la refusione delle spese di lite liquidate in suo favore nei vari gradi Pt_1 CP_1
del procedimento penale, nonché a quelle dovute a titolo di contribuzione nel suo mantenimento, sia ordinario che straordinario;
8. Il sig. si impegna a presenziare al rogito che, in attuazione degli accordi assunti in sede divorzile, sarà CP_1
fissato per la cessione delle quote degli immobili di al punto 1) delle presenti condizioni, avanti il Notaio che sarà scelto dalla sig.ra il cui costo ed ogni onere relativo al passaggio di proprietà resterà a carico esclusivo della Parte_1
stessa;
9. La signora acconsente alla cancellazione della trascrizione del pignoramento eseguito sulle quote di immobile di Pt_1
cui il è comproprietario unitamente alla madre ed al fratello, sito in Maerne di Martellago (VE), e CP_1
conseguentemente si impegna, entro dieci giorni dal rogito notarile, a proprie spese, a presentare rinuncia all'esecuzione
RG.Es. 181/2024 avanti al Tribunale di Venezia, con contestuale istanza al GE affinché emetta provvedimento che autorizza il Competente Conservatore dei Registri immobiliari di Venezia alla cancellazione del pignoramento di cui sopra.
La signora si impegna inoltre a provvedere alla cancellazione della trascrizione a proprie spese. Pt_1
10. Spese di giudizio integralmente compensate fra le parti”.
Il Pubblico Ministero è intervenuto.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, vanno accolte.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da un anno a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
In considerazione della natura della controversia e dell'accordo in tale senso raggiunto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 05/05/1995 tra trascritto nel registro atti di matrimonio Parte_1 CP_1
del Comune di Venezia al n. 43, parte II, Serie A, Uff. 1, dell'anno 1995;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dalle parti e da intendersi qui integralmente riprodotte.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 03/07/2025
Il Presidente estensore dott. Alessandro Cabianca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
N. 9458/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento n. 9458/2024 R.G. promosso da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
con l'avv. Augusto Palese e con l'avv. Paolo Vianello ricorrente, contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
con l'avv. Costantino Ferrari resistente,
e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte delle parti: come da conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 03/07/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/05/2024, a chiesto che sia pronunciato Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Venezia, il giorno 05/05/1995, con
[...]
trascritto nel registro dello Stato civile del Comune di Venezia al n. 43, Parte II, Serie A, Uff. CP_1
1, dell'anno 1995.
La ricorrente ha allegato che dall'unione matrimoniale nasceva, in data 01/07/1996, la figlia Per_1 In data 23/12/2019 veniva depositato avanti a questo Tribunale ricorso per la separazione giudiziale definito con sentenza n. 1194/2023, pubblicata n data 06/07/2023.
La parte ricorrente ha, poi, introdotto il presente giudizio dichiarando che la separazione è proseguita ininterrottamente per tutto il periodo e ha chiesto, quindi, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) Porre a carico di l'obbligo di corrispondere ad , entro il giorno 5 di ogni mese, a CP_1 Controparte_2
titolo di contributo nel mantenimento della figlia , la somma di € 350,00 mensili, rivalutabile annualmente Per_1
secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di
Venezia del 20.09.2019.
2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Venezia (VE) di effettuare le annotazioni di legge.
3) Spese di lite integralmente rifuse”.
Si è costituito in giudizio l quale ha concluso chiedendo: CP_1
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 05.05.1995 tra (C.F. CP_1
) e (C.F. ) e annotato al n. 43 P.2 S. A CodiceFiscale_3 Parte_1 CodiceFiscale_4
uff.1 1995 del Registro degli atti di matrimonio di Venezia. 2) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Venezia (Ve) di effettuare le annotazioni di legge;
3) spese di lite integralmente rifuse”
Le parti sono comparse personalmente all'udienza del 22 novembre 2024 confermando di non volersi riconciliare.
All'udienza del 22/11/2024 le parti hanno chiesto un rinvio per la formalizzazione di un accordo solutorio sulla base della proposta di parte ricorrente che prevede la cessione da parte del sig. CP_1
alla sig.ra della quota dell'immobile in comproprietà sito in via Einaudi 2, Maerne di Martellago. CP_2
Con Ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 13/12/2024, considerato che a seguito dell'udienza del
22.11.2024 e al differimento ivi disposto per tentare di arrivare ad una conciliazione, con note di trattazione scritta depositate in data 11/12/2024, le parti hanno dato atto di non aver raggiunto un accordo, il Giudice delegato ha rinviato per precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 3 luglio 2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo per la definizione in via conciliativa del contenzioso e hanno concluso in tal senso:
“Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra la signora Parte_1
(C.F. ) ed il signor (C.F. ), a Venezia,
[...] C.F._1 CP_1 CodiceFiscale_5 in data 05.05.1995, annotato al n. 43 P.2 S. A uff.1 1995 del Registro degli atti di matrimonio di Venezia in data 6 marzo 1999, atto di matrimonio stato trascritto nell'apposito Registro del Comune di Venezia al n. 5/p. 2/s. A/uff.
5/Anno 2006, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Venezia (VE) di effettuare le annotazioni di legge, alle seguenti CONDIZIONI
“1. Il sig. si obbliga cedere alla sig.ra la quota di ½ della proprietà degli immobili, CP_1 Parte_1
attualmente in comunione fra i due, siti in Martellago (VE), Via Einaudi n.2, così catastalmente descritti: • Comune di
Martellago (VE), foglio 14, part. 1204, sub 2, cat. A/2, cl. 6, cons. Vani 7, R.C. € 632,66; • Comune di Martellago
(VE), foglio 14, part. 1204, sub 3, cat. C/6, cl. 9, cons. 21 mq, R.C. € 69,41;
2. La quota della metà dei su descritti immobili viene ceduta a saldo di ogni qualsivoglia pretesa, nessuna esclusa, nei confronti del signor da parte della signora compresa la pretesa risarcitoria avanzata e/o avanzabile nei CP_1 Pt_1
confronti del sig. per tutte le causali indicate in separato atto di transazione sottoscritto fra le parti e, in CP_1
particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla refusione delle spese di lite liquidate in suo favore nei vari gradi del procedimento penale, a quelle liquidate a definizione del giudizio di separazione giudiziale, nonché a quelle dovute a titolo di contribuzione nel mantenimento della figlia ed a quelle dovute a titolo di risarcimento del danno Persona_2
conseguente al reato riconosciuto commesso dal con remissione di ogni ed eventuale querela e denuncia depositata;
CP_1
3. Nulla è dovuto per il mantenimento della figlia sia per il mantenimento ordinario che a titolo di Persona_2
concorso per le spese straordinarie, a titolo di pregresso e futuro, in forza agli accordi economici intercorsi tra le parti di cui al sottoscritto atto di transazione allegato alle presenti note;
4. con la cessione senza corrispettivo della quota di ½ degli immobili di cui sopra, la sig.ra dichiara Parte_1
di non avere null'altro a pretendere dal sig. per le causali di cui al sottoscritto atto di transazione e per CP_1
ogni altra causa, ragione e/o titolo fra loro stessi esistente;
5. Il signor a definizione di ogni richiesta economica, a qualsiasi titolo avanzabile da CP_1 Parte_2
per tutte le causali di cui al sottoscritto atto di transazione, ha corrisposto alla stessa, in data 02.07.2025, la somma
[...]
omnicomprensiva di € 10.000,00 (diecimila/00), mediante bonifico sul conto corrente intestato alla sig.ra Parte_1
con impegno della stessa a trasferire detta somma alla figlia che non è titolare di proprio conto
[...] Persona_2
corrente in Italia;
6. La sig.ra accetta la somma suindicata e, con il pagamento dell'importo di € 10.000,00, secondo le Persona_2
modalità sopra descritte e quindi con l'accredito della predetta somma nel conto della madre , ha Parte_1
dichiarato di non avere null'altro a pretendere dal sig. per qualsivoglia ragione, causa o titolo, anche CP_1 diversa da quelle di cui alla scrittura transattiva sottoscritta fra le parti;
7. La sig.ra a seguito della cessione della metà degli immobili di cui al presente atto alla signora Persona_2
rinuncia a richiedere al sig. la refusione delle spese di lite liquidate in suo favore nei vari gradi Pt_1 CP_1
del procedimento penale, nonché a quelle dovute a titolo di contribuzione nel suo mantenimento, sia ordinario che straordinario;
8. Il sig. si impegna a presenziare al rogito che, in attuazione degli accordi assunti in sede divorzile, sarà CP_1
fissato per la cessione delle quote degli immobili di al punto 1) delle presenti condizioni, avanti il Notaio che sarà scelto dalla sig.ra il cui costo ed ogni onere relativo al passaggio di proprietà resterà a carico esclusivo della Parte_1
stessa;
9. La signora acconsente alla cancellazione della trascrizione del pignoramento eseguito sulle quote di immobile di Pt_1
cui il è comproprietario unitamente alla madre ed al fratello, sito in Maerne di Martellago (VE), e CP_1
conseguentemente si impegna, entro dieci giorni dal rogito notarile, a proprie spese, a presentare rinuncia all'esecuzione
RG.Es. 181/2024 avanti al Tribunale di Venezia, con contestuale istanza al GE affinché emetta provvedimento che autorizza il Competente Conservatore dei Registri immobiliari di Venezia alla cancellazione del pignoramento di cui sopra.
La signora si impegna inoltre a provvedere alla cancellazione della trascrizione a proprie spese. Pt_1
10. Spese di giudizio integralmente compensate fra le parti”.
Il Pubblico Ministero è intervenuto.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, vanno accolte.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da un anno a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
In considerazione della natura della controversia e dell'accordo in tale senso raggiunto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 05/05/1995 tra trascritto nel registro atti di matrimonio Parte_1 CP_1
del Comune di Venezia al n. 43, parte II, Serie A, Uff. 1, dell'anno 1995;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dalle parti e da intendersi qui integralmente riprodotte.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 03/07/2025
Il Presidente estensore dott. Alessandro Cabianca