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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 01/12/2025, n. 1627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1627 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5959/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5959/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CICONTE Parte_1 C.F._1 AR CL e dell'avv. AMATO LUIGI ( VIA LICEO 19A 87100 C.F._2 COSENZA;
, elettivamente domiciliato in Via Liceo 19A 87100 Cosenza presso il difensore avv. CICONTE AR CL
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._3 CICONTE AR CL e dell'avv. AMATO LUIGI ( VIA LICEO C.F._2 19/A COSENZA;
, elettivamente domiciliato in Via Liceo 19A 87100 Cosenza presso il difensore avv. CICONTE AR CL
Attori contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._4 LAMPITELLI ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA S.MARIA A PIRO 4 S.ARPINO presso il difensore avv. LAMPITELLI ANDREA
Convenuto
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. ha chiesto e ottenuto dal Giudice di Pace di Padova i decreti Controparte_1 ingiuntivi provvisoriamente esecutivi n.ri 3133/2023 e 3600/2023 per l'importo di € 8.500,00
pagina 1 di 6 ciascuno, emessi nei confronti di e , in qualità di eredi Parte_1 Controparte_2 beneficiari di , a titolo di restituzione di un prestito di cortesia infruttifero di € Persona_1
17.000,00 concesso alla de cuius. Con distinti ricorsi, poi riuniti, e hanno proposto opposizione Pt_1 Controparte_2 avverso i predetti decreti ingiuntivi eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per valore del Giudice di Pace e l'illegittimo frazionamento del credito. Nel merito, hanno contestato la pretesa creditoria non essendo stata fornita alcuna prova del titolo giustificativo dell'erogazione della somma oggetto di causa, potendo la somma essere riconducibile alle spese relative all'utilizzo, da parte di AR , di una stanza dello studio di Controparte_1 [...]
, da questa concessa in comodato. Hanno quindi richiesto la revoca dei decreti Per_1 ingiuntivi opposti. Nel giudizio instaurato si è costituita chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto. Con sentenza n. 1785/2024, il Giudice di Pace di Padova ha rigettato l'opposizione e condannato gli opponenti, ai sensi dell'art 96 c.p.c, al pagamento dell'importo di € 500 ciascuno, oltre le spese di lite. Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno proposto Pt_1 Controparte_2 appello avverso detta sentenza, chiedendone la riforma integrale e riproponendo le difese già svolte nel merito nel giudizio di primo grado. Si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente la nullità dell'atto Controparte_1 di appello, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., per violazione dell'art. 163 n.7 c.p.c., la sua inammissibilità per tardiva iscrizione a ruolo e ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Nel merito, l'appellata ha chiesto il rigetto dell'appello per infondatezza e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata in ogni sua parte. In data 5.3.2025 la causa è stata assegnata al ruolo di questo Giudice. A seguito della prima udienza, svoltasi a mezzo di note scritte depositate in telematico ex art. 127 ter c.p.c., è stata superata l'eccezione di tardiva iscrizione a ruolo dell'appello alla luce della produzione documentale degli appellanti, da cui risultava l'iscrizione in data 6.12.2024 nel rispetto del termine. È stato precisato che il termine a comparire indicato nell'atto di citazione risulta corretto alla luce del disposto dell'art. 347 comma 2 c.p.c., e che, pur mancando l'avvertimento relativo alla difesa tecnica e alla possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 163 n. 7 c.p.c, tale vizio è stato sanato per effetto della costituzione della convenuta ai sensi dell'art. 164 comma 3 c.p.c.. All'udienza del 10.7.2025, svolta a mezzo di note scritte depositate in telematico ex art. 127 ter c.p.c., è stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e la causa è stata rinviata per la discussione e decisione ex artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c all'udienza del 23.10.2025. La causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies comma terzo c.p.c all'udienza del 23.10.2025, tenuta con collegamento audiovisivo a distanza ai sensi dell'art 127bis cpc.
2. In via preliminare e sull'ammissibilità dell'appello.
pagina 2 di 6 Vanno richiamate le argomentazioni svolte nell'ordinanza del 18.4.2025 sull'eccezione di tardività dell'iscrizione a ruolo e nullità dell'atto di citazione. Va poi evidenziato che non sussiste la violazione dell'art. 342 c.p.c., lamentata dalla parte appellata, in quanto l'impugnazione non soggiace all'utilizzo di forme sacramentali, essendo indispensabile soltanto una “chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze” (così Cass. SSUU n. 36481/2022). Avendo gli appellanti specificato avverso la sentenza impugnata i tre motivi di gravame proposti - il primo relativo all' esistenza del credito, il secondo relativo alla mancata prova di un rapporto sottostante tra le parti diverso da quello di amicizia e il terzo relativo alla condanna ex art. 96 c.p.c. - argomentandone le ragioni di censura, gli stessi hanno evidentemente rispettato i criteri di ammissibilità dell'appello dettati dalla norma in parola come interpretata dalla Corte di Cassazione nella pronuncia a Sezioni Unite sopra citata.
3.Nel merito. Non vi è stata impugnazione della sentenza in punto a competenza per valore e frazionamento abusivo del credito. Pertanto, la statuizione sul punto è passata in giudicato.
3.1 Gli appellanti contestano la sentenza di primo grado rilevando che non vi sarebbe prova del titolo giustificativo dell'erogazione dell'importo di € 17.000 in favore di . Persona_1
Contestano, pertanto, trattarsi di un prestito con conseguente obbligo restitutorio. Nel caso di specie, spetta a parte opposta, odierna appellata, provare la dazione di denaro e, in particolare l'obbligo restitutorio in capo ad (e quindi, ora, ai suoi eredi). Persona_1
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “é principio consolidato di questa Corte quello per cui il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto;
ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la res oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione, non valendo ad invertire tale onere della prova la deduzione, ad opera del convenuto, di un diverso titolo implicante l'obbligo restitutorio, non configurandosi siffatta difesa quale eccezione in senso sostanziale” (cfr in questo senso, in motivazione, Cass 11190/2024 e Cass. 27372/2021). La Cassazione ha poi affermato che “la prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta.” (cfr. Cass. sez II, ord. n. 8829/2023).
pagina 3 di 6 Nel caso di specie, l'opposta ha prodotto copia dei due bonifici (cfr. all. A del fascicolo monitorio) per l'importo di € 17.000 che riportano, come causale, la dicitura “prestito di cortesia infruttifero”. Inoltre, dai messaggi scambiati tra le parti tramite Whatsapp (cfr. doc. 2 e doc. 3 di parte opponente, fascicolo di primo grado) manifestava espressamente la propria Persona_1 gratitudine per l'aiuto economico ricevuto in un momento di difficoltà e confermava l'impegno alla restituzione di quanto ricevuto (cfr messaggio del 24.11.2021 “…ora controllo le carte xche probabilmente dovrei farne altri x chiudere tutto e mettermi tranquilla…x recuperare i crediti che ho e restituirti tutto…”). Non vi è poi prova di un impegno della al rimborso delle spese per la stanza occupata CP_1 nello studio legale della , dovendo peraltro evidenziarsi che il rapporto contrattuale Per_1 invocato dagli appellanti, per sua natura, non comporta l'obbligo di corrispondere somme a titolo di spese, bensì esclusivamente la restituzione del bene concesso in comodato. Le prove richieste dagli appellanti risultano pertanto irrilevanti, considerato che le stesse riguardavano solo la concessione di una stanza in comodato e non un accordo relativo alla contribuzione delle spese. Pertanto, i primi due motivi di appello sono infondati e vanno respinti.
3.2 Per quanto concerne la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. disposta con la sentenza di primo grado, essa è stata motivata sul presupposto del comportamento delle parti opponenti che, all'udienza del 12.04.2024, riferivano essere pendente innanzi al Tribunale di Padova la procedura di accettazione con beneficio d'inventario, in realtà già archiviata nel mese di marzo 2024 (cfr. stampa stato fascicolo R.G. 6969/2023 volontaria giurisdizione). Secondo il giudice di prime cure, parte opponente avrebbe altresì omesso di dichiarare di aver presentato, sempre dinnanzi al Tribunale competente, istanza di autorizzazione ad alienare i beni caduti in successione ex artt. 375 e 397 c.c., determinando così un ingiustificato allungamento dei tempi del processo di primo grado. Tuttavia, dal verbale d'udienza non risulta alcuna richiesta di rinvio formulata dagli opponenti, bensì la decisione del giudice di pace di differire l'udienza al fine di agevolare un possibile accordo tra le parti e acquisire informazioni sullo stato del procedimento pendente innanzi al Tribunale. Gli appellanti, inoltre, hanno chiarito di aver depositato presso il Tribunale di Padova esclusivamente un'istanza finalizzata ad ottenere l'autorizzazione a fruire delle agevolazioni previste per la cd. “rottamazione” delle cartelle esattoriali, poiché erano state rinvenute diverse cartelle intestate alla de cuis. Tale istanza ha dato luogo al richiamato procedimento iscritto al n. 6969/2023, conclusosi a marzo 2024 (cfr. doc. 4 appellanti, fascicolo estratto dal processo telematico riferito al procedimento archiviato n. 6969/2023 pendente presso il Tribunale di Padova – Sezione Volontaria Giurisdizione, Ufficio Successioni).
pagina 4 di 6 Difatti, l'attivo dell'eredità beneficiata costituito da un appartamento con annesso garage sito in Padova, via Paolo Caliari n. 2, e da due autovetture non è stato oggetto di alcun trasferimento. Va, inoltre, precisato che il riferimento agli artt. 375 e 397 c.c., contenuti nell'indicata stampa, concerne non soltanto le istanze di vendita ma anche quelle relative alla costituzione di pegni o ipoteche, alla divisione, alla promozione dei relativi giudizi e alla conclusione di compromessi o transazioni. Ciò premesso, il Tribunale ritiene che la sentenza di primo grado abbia erroneamente desunto, dalla documentazione prodotta da parte opposta, la prova che il procedimento iscritto al n. 6969/2023 promosso dagli appellanti fosse finalizzato all'autorizzazione alla vendita dei beni ereditari e che il relativo procedimento di amministrazione dell'eredità fosse già stato archiviato nel marzo 2024. Dunque, il terzo motivo di appello è fondato e deve essere accolto con conseguente eliminazione della condanna al pagamento di € 500,00 per ciascuna parte opponente in favore dell'opposta.
3.3. Dagli atti emerge che gli appellanti hanno accettato l'eredità di con beneficio Persona_1
d'inventario in data 13.03.2023 (cfr. doc. 2 degli opponenti, fascicolo di primo grado). Tale circostanza comporta, ai sensi dell'art. 490 c.c., la separazione patrimoniale tra i beni dell'eredità e quelli personali dell'erede, con consequenziale esclusione della responsabilità ultra vires hereditatis. Pertanto, la domanda subordinata deve essere accolta e la sentenza di primo grado riformata sul punto.
4. In conclusione, l'appello proposto dai signori deve essere accolto limitatamente al Per_1 terzo motivo, mentre i primi due motivi risultano infondati e vanno rigettati. I decreti ingiuntivi vanno quindi confermati, rispondendo in ogni caso gli opponenti nei limiti dei beni ereditari ai sensi dell'art 490 comma secondo n. 2 c.c. In ragione dell'accoglimento del terzo motivo di appello va disposta la compensazione parziale delle spese di lite del secondo grado di giudizio nella misura di 1/3. La restante quota viene posta a carico degli appellanti, quali parti prevalentemente soccombenti. Per entrambi i gradi di giudizio, le spese sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione sino ad € 26.000,00), della trattazione esperita (non vi è stata attività istruttoria), e dei parametri di cui al DM 55/2014 secondo i valori medi ridotti del 30% per la fase di studio, introduttiva e decisionale attesa la non complessità della questione trattata. Nulla è dovuto per la fase istruttoria.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede: ACCOGLIE l'appello nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto CONFERMA i decreti ingiuntivi opposti nei confronti di e Parte_1 CP_2
quali eredi con beneficio di inventario nei limiti ed ai sensi dell'art 490 comma
[...] secondo n. 2 c.c; RIFORMA la sentenza nella parte in cui ha condannato gli appellanti al pagamento, in favore di , dell'importo di € 500 ciascuno ai sensi dell'art 96 cpc;
Controparte_1
CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio che liquida in 1066,10 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
COMPENSA le spese di lite del presente grado nella misura di 1/3 e condanna le parti appellanti al pagamento, in favore dell'appellata, della restante quota di 2/3, spese che liquida per intero in € 2.377,90 per il grado di appello, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Padova 27 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Longhi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5959/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CICONTE Parte_1 C.F._1 AR CL e dell'avv. AMATO LUIGI ( VIA LICEO 19A 87100 C.F._2 COSENZA;
, elettivamente domiciliato in Via Liceo 19A 87100 Cosenza presso il difensore avv. CICONTE AR CL
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._3 CICONTE AR CL e dell'avv. AMATO LUIGI ( VIA LICEO C.F._2 19/A COSENZA;
, elettivamente domiciliato in Via Liceo 19A 87100 Cosenza presso il difensore avv. CICONTE AR CL
Attori contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._4 LAMPITELLI ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA S.MARIA A PIRO 4 S.ARPINO presso il difensore avv. LAMPITELLI ANDREA
Convenuto
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. ha chiesto e ottenuto dal Giudice di Pace di Padova i decreti Controparte_1 ingiuntivi provvisoriamente esecutivi n.ri 3133/2023 e 3600/2023 per l'importo di € 8.500,00
pagina 1 di 6 ciascuno, emessi nei confronti di e , in qualità di eredi Parte_1 Controparte_2 beneficiari di , a titolo di restituzione di un prestito di cortesia infruttifero di € Persona_1
17.000,00 concesso alla de cuius. Con distinti ricorsi, poi riuniti, e hanno proposto opposizione Pt_1 Controparte_2 avverso i predetti decreti ingiuntivi eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per valore del Giudice di Pace e l'illegittimo frazionamento del credito. Nel merito, hanno contestato la pretesa creditoria non essendo stata fornita alcuna prova del titolo giustificativo dell'erogazione della somma oggetto di causa, potendo la somma essere riconducibile alle spese relative all'utilizzo, da parte di AR , di una stanza dello studio di Controparte_1 [...]
, da questa concessa in comodato. Hanno quindi richiesto la revoca dei decreti Per_1 ingiuntivi opposti. Nel giudizio instaurato si è costituita chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto. Con sentenza n. 1785/2024, il Giudice di Pace di Padova ha rigettato l'opposizione e condannato gli opponenti, ai sensi dell'art 96 c.p.c, al pagamento dell'importo di € 500 ciascuno, oltre le spese di lite. Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno proposto Pt_1 Controparte_2 appello avverso detta sentenza, chiedendone la riforma integrale e riproponendo le difese già svolte nel merito nel giudizio di primo grado. Si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente la nullità dell'atto Controparte_1 di appello, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., per violazione dell'art. 163 n.7 c.p.c., la sua inammissibilità per tardiva iscrizione a ruolo e ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Nel merito, l'appellata ha chiesto il rigetto dell'appello per infondatezza e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata in ogni sua parte. In data 5.3.2025 la causa è stata assegnata al ruolo di questo Giudice. A seguito della prima udienza, svoltasi a mezzo di note scritte depositate in telematico ex art. 127 ter c.p.c., è stata superata l'eccezione di tardiva iscrizione a ruolo dell'appello alla luce della produzione documentale degli appellanti, da cui risultava l'iscrizione in data 6.12.2024 nel rispetto del termine. È stato precisato che il termine a comparire indicato nell'atto di citazione risulta corretto alla luce del disposto dell'art. 347 comma 2 c.p.c., e che, pur mancando l'avvertimento relativo alla difesa tecnica e alla possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 163 n. 7 c.p.c, tale vizio è stato sanato per effetto della costituzione della convenuta ai sensi dell'art. 164 comma 3 c.p.c.. All'udienza del 10.7.2025, svolta a mezzo di note scritte depositate in telematico ex art. 127 ter c.p.c., è stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e la causa è stata rinviata per la discussione e decisione ex artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c all'udienza del 23.10.2025. La causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies comma terzo c.p.c all'udienza del 23.10.2025, tenuta con collegamento audiovisivo a distanza ai sensi dell'art 127bis cpc.
2. In via preliminare e sull'ammissibilità dell'appello.
pagina 2 di 6 Vanno richiamate le argomentazioni svolte nell'ordinanza del 18.4.2025 sull'eccezione di tardività dell'iscrizione a ruolo e nullità dell'atto di citazione. Va poi evidenziato che non sussiste la violazione dell'art. 342 c.p.c., lamentata dalla parte appellata, in quanto l'impugnazione non soggiace all'utilizzo di forme sacramentali, essendo indispensabile soltanto una “chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze” (così Cass. SSUU n. 36481/2022). Avendo gli appellanti specificato avverso la sentenza impugnata i tre motivi di gravame proposti - il primo relativo all' esistenza del credito, il secondo relativo alla mancata prova di un rapporto sottostante tra le parti diverso da quello di amicizia e il terzo relativo alla condanna ex art. 96 c.p.c. - argomentandone le ragioni di censura, gli stessi hanno evidentemente rispettato i criteri di ammissibilità dell'appello dettati dalla norma in parola come interpretata dalla Corte di Cassazione nella pronuncia a Sezioni Unite sopra citata.
3.Nel merito. Non vi è stata impugnazione della sentenza in punto a competenza per valore e frazionamento abusivo del credito. Pertanto, la statuizione sul punto è passata in giudicato.
3.1 Gli appellanti contestano la sentenza di primo grado rilevando che non vi sarebbe prova del titolo giustificativo dell'erogazione dell'importo di € 17.000 in favore di . Persona_1
Contestano, pertanto, trattarsi di un prestito con conseguente obbligo restitutorio. Nel caso di specie, spetta a parte opposta, odierna appellata, provare la dazione di denaro e, in particolare l'obbligo restitutorio in capo ad (e quindi, ora, ai suoi eredi). Persona_1
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “é principio consolidato di questa Corte quello per cui il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto;
ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la res oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione, non valendo ad invertire tale onere della prova la deduzione, ad opera del convenuto, di un diverso titolo implicante l'obbligo restitutorio, non configurandosi siffatta difesa quale eccezione in senso sostanziale” (cfr in questo senso, in motivazione, Cass 11190/2024 e Cass. 27372/2021). La Cassazione ha poi affermato che “la prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta.” (cfr. Cass. sez II, ord. n. 8829/2023).
pagina 3 di 6 Nel caso di specie, l'opposta ha prodotto copia dei due bonifici (cfr. all. A del fascicolo monitorio) per l'importo di € 17.000 che riportano, come causale, la dicitura “prestito di cortesia infruttifero”. Inoltre, dai messaggi scambiati tra le parti tramite Whatsapp (cfr. doc. 2 e doc. 3 di parte opponente, fascicolo di primo grado) manifestava espressamente la propria Persona_1 gratitudine per l'aiuto economico ricevuto in un momento di difficoltà e confermava l'impegno alla restituzione di quanto ricevuto (cfr messaggio del 24.11.2021 “…ora controllo le carte xche probabilmente dovrei farne altri x chiudere tutto e mettermi tranquilla…x recuperare i crediti che ho e restituirti tutto…”). Non vi è poi prova di un impegno della al rimborso delle spese per la stanza occupata CP_1 nello studio legale della , dovendo peraltro evidenziarsi che il rapporto contrattuale Per_1 invocato dagli appellanti, per sua natura, non comporta l'obbligo di corrispondere somme a titolo di spese, bensì esclusivamente la restituzione del bene concesso in comodato. Le prove richieste dagli appellanti risultano pertanto irrilevanti, considerato che le stesse riguardavano solo la concessione di una stanza in comodato e non un accordo relativo alla contribuzione delle spese. Pertanto, i primi due motivi di appello sono infondati e vanno respinti.
3.2 Per quanto concerne la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. disposta con la sentenza di primo grado, essa è stata motivata sul presupposto del comportamento delle parti opponenti che, all'udienza del 12.04.2024, riferivano essere pendente innanzi al Tribunale di Padova la procedura di accettazione con beneficio d'inventario, in realtà già archiviata nel mese di marzo 2024 (cfr. stampa stato fascicolo R.G. 6969/2023 volontaria giurisdizione). Secondo il giudice di prime cure, parte opponente avrebbe altresì omesso di dichiarare di aver presentato, sempre dinnanzi al Tribunale competente, istanza di autorizzazione ad alienare i beni caduti in successione ex artt. 375 e 397 c.c., determinando così un ingiustificato allungamento dei tempi del processo di primo grado. Tuttavia, dal verbale d'udienza non risulta alcuna richiesta di rinvio formulata dagli opponenti, bensì la decisione del giudice di pace di differire l'udienza al fine di agevolare un possibile accordo tra le parti e acquisire informazioni sullo stato del procedimento pendente innanzi al Tribunale. Gli appellanti, inoltre, hanno chiarito di aver depositato presso il Tribunale di Padova esclusivamente un'istanza finalizzata ad ottenere l'autorizzazione a fruire delle agevolazioni previste per la cd. “rottamazione” delle cartelle esattoriali, poiché erano state rinvenute diverse cartelle intestate alla de cuis. Tale istanza ha dato luogo al richiamato procedimento iscritto al n. 6969/2023, conclusosi a marzo 2024 (cfr. doc. 4 appellanti, fascicolo estratto dal processo telematico riferito al procedimento archiviato n. 6969/2023 pendente presso il Tribunale di Padova – Sezione Volontaria Giurisdizione, Ufficio Successioni).
pagina 4 di 6 Difatti, l'attivo dell'eredità beneficiata costituito da un appartamento con annesso garage sito in Padova, via Paolo Caliari n. 2, e da due autovetture non è stato oggetto di alcun trasferimento. Va, inoltre, precisato che il riferimento agli artt. 375 e 397 c.c., contenuti nell'indicata stampa, concerne non soltanto le istanze di vendita ma anche quelle relative alla costituzione di pegni o ipoteche, alla divisione, alla promozione dei relativi giudizi e alla conclusione di compromessi o transazioni. Ciò premesso, il Tribunale ritiene che la sentenza di primo grado abbia erroneamente desunto, dalla documentazione prodotta da parte opposta, la prova che il procedimento iscritto al n. 6969/2023 promosso dagli appellanti fosse finalizzato all'autorizzazione alla vendita dei beni ereditari e che il relativo procedimento di amministrazione dell'eredità fosse già stato archiviato nel marzo 2024. Dunque, il terzo motivo di appello è fondato e deve essere accolto con conseguente eliminazione della condanna al pagamento di € 500,00 per ciascuna parte opponente in favore dell'opposta.
3.3. Dagli atti emerge che gli appellanti hanno accettato l'eredità di con beneficio Persona_1
d'inventario in data 13.03.2023 (cfr. doc. 2 degli opponenti, fascicolo di primo grado). Tale circostanza comporta, ai sensi dell'art. 490 c.c., la separazione patrimoniale tra i beni dell'eredità e quelli personali dell'erede, con consequenziale esclusione della responsabilità ultra vires hereditatis. Pertanto, la domanda subordinata deve essere accolta e la sentenza di primo grado riformata sul punto.
4. In conclusione, l'appello proposto dai signori deve essere accolto limitatamente al Per_1 terzo motivo, mentre i primi due motivi risultano infondati e vanno rigettati. I decreti ingiuntivi vanno quindi confermati, rispondendo in ogni caso gli opponenti nei limiti dei beni ereditari ai sensi dell'art 490 comma secondo n. 2 c.c. In ragione dell'accoglimento del terzo motivo di appello va disposta la compensazione parziale delle spese di lite del secondo grado di giudizio nella misura di 1/3. La restante quota viene posta a carico degli appellanti, quali parti prevalentemente soccombenti. Per entrambi i gradi di giudizio, le spese sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione sino ad € 26.000,00), della trattazione esperita (non vi è stata attività istruttoria), e dei parametri di cui al DM 55/2014 secondo i valori medi ridotti del 30% per la fase di studio, introduttiva e decisionale attesa la non complessità della questione trattata. Nulla è dovuto per la fase istruttoria.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede: ACCOGLIE l'appello nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto CONFERMA i decreti ingiuntivi opposti nei confronti di e Parte_1 CP_2
quali eredi con beneficio di inventario nei limiti ed ai sensi dell'art 490 comma
[...] secondo n. 2 c.c; RIFORMA la sentenza nella parte in cui ha condannato gli appellanti al pagamento, in favore di , dell'importo di € 500 ciascuno ai sensi dell'art 96 cpc;
Controparte_1
CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio che liquida in 1066,10 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
COMPENSA le spese di lite del presente grado nella misura di 1/3 e condanna le parti appellanti al pagamento, in favore dell'appellata, della restante quota di 2/3, spese che liquida per intero in € 2.377,90 per il grado di appello, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Padova 27 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Longhi
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