Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 18/03/2026, n. 2313
CS
Accoglimento
Sentenza 18 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 25, 26, 29 e 32 del testo unico sulla dirigenza giudiziaria (circolare n. p-14858-2015 del 28/07/2015 - delibera C.S.M. del 28/07/2015 e ss.mm.ii.) e dell'art. 12, comma 12, del 16 d.lgs. n. 160 del 2006. Violazione e falsa applicazione del principio del buon andamento della P.A. (art. 97 cost.). Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento dalla causa tipica. Illogicità manifesta. Difetto d'istruttoria e di motivazione

    Il CSM ha adeguatamente esplicitato le ragioni della preferenza accordata, alla luce di un percorso argomentativo logico e coerente quanto alle indicazioni dei presupposti e alle conclusioni tratte in ordine alle garanzie di idoneità allo svolgimento dell'incarico da parte del nominato. Le dedotte carenze del giudizio comparativo non trovano riscontro nel testo della delibera impugnata, che, invece, coerentemente con le prescrizioni del citato Testo Unico e i criteri ivi previsti, ha dapprima operato una valutazione analitica ed esaustiva dei profili professionali dei due aspiranti, per poi pervenire, in forma complessiva e unitaria, alla formulazione del giudizio attitudinale, all'esito di un percorso decisionale logicamente argomentato e immune dalle censure dedotte.

  • Accolto
    Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto pregiudiziale il ricorso incidentale ritenendo l'omessa istruttoria del CSM motivo di esclusione della ricorrente. Diritto all'accesso alla giustizia. Inammissibilitá del ricorso incidentale ai sensi dell'art.34 comma 2 c.p.a.

    Nel merito le statuizioni della sentenza non possono essere confermate, dovendo, invece, condividersi i rilievi degli appellanti. La sentenza appellata ha ritenuto che l'istruttoria espletata dal CSM è risultata deficitaria in relazione all'obbligo di accertare una situazione di incompatibilità per l'assunzione dell'incarico oggetto della procedura. In particolare, il Tar ha ritenuto che nella dichiarazione della ricorrente non sia stato specificato nulla che potesse consentire di accertare – in modo automatico – la mancanza di convivenza con il dott. -OMISSIS- e l'intensità e stabilità di tale relazione interpersonale.

  • Accolto
    Erroneità della sentenza nella parte in cui ha accolto il ricorso incidentale. Infondatezza del ricorso incidentale in relazione all'art. 48 del testo unico della dirigenza giudiziaria, all' art. 19 del r.d. n. 12 del 1941 e succ. mod., agli artt. 45-54 della circolare p-12940 del 25.5.2007, modificata con delibere del 1° aprile 2009, 9 aprile 2014 e 3 aprile 2024

    Non sussiste un'omessa verifica della situazione di incompatibilità che vizi l'intera procedura. La circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 prevede che la convivenza è rilevante laddove si sostanzi in un rapporto di stabile coabitazione. La dichiarazione della dott.ssa -OMISSIS- non presenta alcuna lacuna istruttoria. L'ipotetica situazione di incompatibilità è stata lealmente segnalata ed era già nota al CSM che ha ripetutamente archiviato le pratiche, esprimendosi sulla insussistenza di una situazione in concreto idonea a pregiudicare l'imparzialità del magistrato, stante l'assenza della stabile coabitazione. Il Consiglio Superiore aveva già accertato che la relazione intercorrente tra l'appellante e il dott. -OMISSIS- non era caratterizzata da una stabile convivenza. Non può, pertanto, ritenersi che sia difettato, da parte del CSM, l'imprescindibile verifica sottesa alla disciplina di cui all'art. 48 del testo unico sulla dirigenza giudiziaria. Le sentenze della Corte di Cassazione citate nella sentenza impugnata riguardano la definizione di stabile convivenza ad altri fini e non riguardano il rapporto di “stabile coabitazione” richiesto dalla circolare. La sentenza del Consiglio di Stato Sez. VII, 14 settembre 2022, n. 7969 riguarda, invece, la diversa ipotesi di omessa dichiarazione di una situazione di incompatibilità derivante da rapporto di coniugio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 18/03/2026, n. 2313
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2313
    Data del deposito : 18 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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