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Accoglimento
Sentenza 18 marzo 2026
Accoglimento
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 18/03/2026, n. 2313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2313 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08499/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 18/03/2026
N. 02313 /2026 REG.PROV.COLL. N. 08499/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 8499 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Immordino e Giuseppe
Immordino, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia e CSM - Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del Ministro e del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi,
12 domiciliano ope legis;
nei confronti N. 08499/2024 REG.RIC.
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Auricchio, Guido Corso e
Giovanni Pesce, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima),
-OMISSIS-/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del CSM -
Consiglio Superiore della Magistratura e di -OMISSIS--;
Visto l'appello incidentale del Ministero della Giustizia e del CSM - Consiglio
Superiore della Magistratura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2025 il consigliere Angela
AN e uditi per le parti gli avvocati Giovanni Immordino e Giovanni Pesce;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l'appello proposto la dott.ssa -OMISSIS- ha impugnato la sentenza del Tar
Lazio – sede di Roma indicata in epigrafe che ha accolto il ricorso incidentale, ritenuto pregiudiziale, col quale il dott. -OMISSIS-- ha chiesto l'annullamento della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura del -OMISSIS- nella parte in cui non ha escluso l'odierna appellante dalla procedura diretta a ricoprire l'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS- e ha dichiarato, per l'effetto, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso N. 08499/2024 REG.RIC.
principale proposto dalla dott.ssa -OMISSIS- per l'annullamento della medesima deliberazione, con cui è stato conferito al controinteressato l'ufficio direttivo in questione.
2. Il Tar ha esaminato con priorità il ricorso incidentale del controinteressato volto a far valere una causa di esclusione della ricorrente principale in ragione di una ipotetica situazione di incompatibilità, dichiarata a suo tempo ma asseritamente non valutata dal Consiglio Superiore in sede di procedura comparativa, con riguardo a una relazione sentimentale intercorrente tra l'aspirante candidata all'ufficio di Procuratore della Repubblica di -OMISSIS- e il dott. -OMISSIS-, all'epoca sostituto Procuratore generale presso la stessa Procura.
Il giudice di primo grado ha infatti ritenuto assorbente ai fini del decidere il profilo evidenziato nel ricorso incidentale, poiché, a prescindere dall'esito dell'accertamento, la valutazione circa l'esistenza dell'incompatibilità era suscettibile di comportare l'esclusione della ricorrente dalla partecipazione alla procedura e, di conseguenza, avrebbe potuto (potenzialmente) condurre a comparare – rispetto al controinteressato dott. -OMISSIS- – un candidato diverso dalla ricorrente.
Ciò premesso, la sentenza appellata ha dichiarato illegittimi gli atti del CSM per non aver accertato i fatti sottesi alla dedotta situazione di incompatibilità della ricorrente principale in relazione al conferimento dell'ufficio direttivo de quo e, così precisata la sostanza dell'obbligo conformativo sotteso all'accoglimento del ricorso incidentale, ha conseguentemente pronunciato l'improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuto difetto d'interesse al suo esame.
3. L'appello proposto dalla dott.ssa -OMISSIS- contro la sentenza è stato affidato a tre motivi di doglianza (che saranno esaminati in diritto) mediante i quali si lamenta:
“I. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto pregiudiziale il ricorso incidentale ritenendo l'omessa istruttoria del CSM motivo di esclusione della N. 08499/2024 REG.RIC.
ricorrente. Diritto all'accesso alla giustizia. Inammissibilitá del ricorso incidentale ai sensi dell'art.34 comma 2 c.p.a.;
II) Erroneitá della sentenza nella parte in cui ha accolto il ricorso incidentale.
Infondatezza del ricorso incidentale in relazione all'art. 48 del testo unico della dirigenza giudiziaria, all' art. 19 del r.d. n. 12 del 1941 e succ. mod., agli artt. 45-54 della circolare p-12940 del 25.5.2007, modificata con delibere del 1° aprile 2009, 9 aprile 2014 e 3 aprile 2024;
III. Erroneitá della sentenza nella parte in cui non ha esaminato il motivo di ricorso principale: violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 25, 26, 29 e 32 del testo unico sulla dirigenza giudiziaria (circolare n. p-14858-2015 del 28/07/2015 - delibera
C.S.M. del 28/07/2015 e ss.mm.ii.) e dell'art. 12, comma 12, del 16 d.lgs. n. 160 del
2006. Violazione e falsa applicazione del principio del buon andamento della P.A.
(art. 97 cost.). Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento dalla causa tipica.
Illogicità manifesta. Difetto d'istruttoria e di motivazione”.
3.1. Nello specifico, i primi due motivi di appello sono volti a censurare la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto non valutata la situazione di incompatibilità, dal momento che una siffatta valutazione sarebbe solo eventuale e rimessa alla mera discrezionalità della Commissione che in questo caso non ha ritenuto di approfondire la situazione essendovi stata già per due volte l'archiviazione della pratica a fronte della puntuale comunicazione da parte dell'interessata; con il terzo motivo si ripropongono le censure formulate col ricorso introduttivo, non esaminate dalla sentenza di primo grado.
3.2. Il CSM, costituitosi in giudizio, ha proposto a sua volta appello incidentale contestando le statuizioni della sentenza che hanno ritenuto non valutata la causa di incompatibilità; ha poi domandato il rigetto del terzo motivo dell'appello principale, sostenendo nel merito l'infondatezza delle censure rivolte avverso la delibera che ha N. 08499/2024 REG.RIC.
ritenuto prevalente e maggiormente idoneo per l'incarico direttivo da assegnare il profilo professionale del controinteressato.
3.3. Si è costituito in giudizio il controinteressato -OMISSIS--, resistendo agli appelli proposti in via principale e incidentale, di cui ha chiesto il rigetto.
3.4. Sull'accordo delle parti, la trattazione dell'istanza cautelare è stata abbinata al merito.
3.5. All'udienza del 25 marzo 2025, il Collegio ha accolto l'istanza di rinvio, motivata dalle parti in relazione all'imminente conclusione di altra procedura comparativa.
3.6. Con istanza di prelievo successivamente depositata l'appellante ha richiesto la fissazione dell'udienza di merito, in vista della quale le parti hanno depositato le rispettive memorie e repliche, illustrando le proprie tesi difensive e insistendo nelle rispettive conclusioni.
3.7. All'udienza pubblica del 7 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
4. Preliminarmente va esaminata l'eccezione sollevata dal controinteressato di inammissibilità per difetto di interesse dell'appello incidentale autonomo proposto dal
Ministero della Giustizia e dal Consiglio Superiore della Magistratura.
4.1. L'eccezione è infondata.
4.2. Infatti, l'Amministrazione appellante incidentale ha interesse a difendere la piena legittimità del proprio operato e degli atti impugnati dimostrando di non dover rivalutare la potenziale situazione di incompatibilità, come disposto dalla sentenza impugnata, avendo già, a fronte di una domanda regolarmente presentata dall'aspirante all'incarico direttivo, correttamente svolto le valutazioni di merito imposte dalla normativa primaria e secondaria, le quali passano attraverso la verifica del possesso, da un lato, dei prerequisiti dell'indipendenza, dell'imparzialità e dell'equilibrio, e dall'altro lato, delle attitudini e del merito. N. 08499/2024 REG.RIC.
Dopodiché, le amministrazioni appellanti incidentali, senza con ciò incorrere nella prospettata contraddizione, hanno ribadito le proprie posizioni sui motivi del ricorso principale di primo grado, non esaminati dalla sentenza e riproposti in questa sede, chiedendone il rigetto in quanto sarebbe legittimo l'assetto recato dal provvedimento impugnato che ha conferito l'incarico direttivo al controinteressato sulla base della valutazione comparativa effettuata.
5. Tanto premesso, può principiarsi dall'esame dei primi due motivi dell'appello principale mediante i quali sono censurate le statuizioni della sentenza che hanno accolto il ricorso incidentale proposto dal controinteressato, volto a far valere una causa di esclusione della ricorrente principale dalla procedura per la copertura dell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-
.
5.1. In particolare, secondo l'appellante principale sarebbe evidente l'erroneità della sentenza nel ritenere pregiudiziale e fondata la censura dell'appello incidentale concernente una situazione di ipotetica incompatibilità, che non sarebbe stata adeguatamente approfondita dal Consiglio Superiore della Magistratura. Del pari, la sentenza sarebbe errata nella parte in cui ha ritenuto che il presunto mancato accertamento da parte del CSM integrasse la violazione di un obbligo istruttorio e quindi un potenziale motivo di esclusione della ricorrente principale, non avvedendosi che l'eventuale istruttoria, asseritamente non effettuata, sarebbe intervenuta (secondo il disposto dell'art. 52, seconda parte, della circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007, modificata con delibere del 1° aprile 2009, 9 aprile 2014 e 3 aprile 2024, avente ad oggetto il “regime delle incompatibilità ex artt. 18 e 19 O.G., nonché di situazioni analoghe rilevanti ex art. 2 L.G.” ) soltanto dopo l'assegnazione della sede.
5.2. Inoltre, il Tar, senza disporre peraltro adempimenti istruttori, avrebbe trascurato, nonostante risultasse dalla produzione documentale in atti, che il CSM aveva più volte già disposto l'archiviazione della pratica stante l'assenza della convivenza e, a N. 08499/2024 REG.RIC.
maggior ragione, della “stabile convivenza” tra la dott.ssa -OMISSIS- e il dott. -
OMISSIS-.
5.3. La sentenza avrebbe altresì travisato il regime della incompatibilità reputando che all'inizio della procedura sia difettata “l'imprescindibile verifica sottesa alla disciplina dell'art. 48 del TU sulla Dirigenza Giudiziaria”. Al contrario, come chiarito nella nota del CSM n. 3304 del 16 febbraio 2022, la dichiarazione preventiva, che il magistrato è chiamato a rendere all'atto della presentazione della domanda di partecipazione a concorso per ufficio direttivo (ex art. 46 c. 1 lett. b circolare 12940 e succ. modif.), “non assolve all'obbligo di rendere la successiva ed effettiva dichiarazione ai sensi degli artt. 18 e 19 O.G., ma consente al Consiglio, nella sua articolazione competente (3^ e 5^ Commissione), di compiere una valutazione incidentale sulla sussistenza della incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 della suddetta circolare” (rubricato Valutazione incidentale delle comunicazioni sulle situazioni di possibile rilevanza ai fini delle incompatibilità), che così recita: “La commissione consiliare preposta alla fase istruttoria per l'assegnazione della nuova sede prende in esame le dichiarazioni, rese nelle ipotesi di cui dalla lettera A alla D dell'art. 46 della presente circolare, ai soli fini della decisione della sede o ufficio di nuova assegnazione, provvedendo, se del caso, ad assumere ulteriori informazioni sul contenuto delle comunicazioni, ma senza che si producano effetti, preclusivi o vincolanti, sulle valutazioni da effettuarsi in concreto da parte del CSM dopo la destinazione tabellare del magistrato, una volta che sia stata disposta l'assegnazione della sede e/o dell'ufficio”.
5.4. Pertanto, ad avviso dell'appellante principale dalla complessiva disciplina si ricaverebbe che l'effettuazione dell'eventuale istruttoria è rimessa al potere discrezionale della Commissione, che, disponendo nella fattispecie di ben tre provvedimenti di archiviazione del Consiglio Superiore, non ha ritenuto necessaria un'ulteriore verifica sulla medesima causa di incompatibilità, già indagata durante la N. 08499/2024 REG.RIC.
carriera professionale dell'aspirante. In ogni caso, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza appellata, l'omesso preventivo esame da parte della competente commissione giammai potrebbe viziare l'esito della procedura, trattandosi di valutazione meramente eventuale e incidentale.
5.5. Analoghe censure sono svolte nell'appello incidentale proposto dal Ministero della Giustizia e dal CSM.
6. Le doglianze sono fondate.
7. Importa innanzitutto premettere che correttamente il Tar ha esaminato prioritariamente il ricorso incidentale del controinteressato, relativo alla contestazione dei presupposti di ammissione della ricorrente principale alla procedura oggetto del contendere, in quanto il profilo della incompatibilità riveste natura pregiudiziale, essendo suscettibile di comportare l'esclusione dalla procedura di conferimento dell'ufficio direttivo in questione, per cui se la situazione di incompatibilità fosse stata effettivamente sussistente e accertata dal Consiglio Superiore – nell'ambito della valutazione del profilo professionale dell'aspirante in vista dell'individuazione del magistrato più idoneo a ricoprire l'ufficio messo a concorso - il controinteressato avrebbe dovuto essere messo in comparazione con un altro candidato.
La verifica della sussistenza di situazioni di incompatibilità si lega, infatti, alla valutazione del profilo professionale dell'aspirante che richiede un accertamento relativo non solo al merito e alle attitudini, ma anche all'indipendenza e all'imparzialità del magistrato, anche in termini di apparenza, come del resto riconosciuto anche nell'appello incidentale delle amministrazioni (cfr. pag. 8 e 9 appello incidentale, laddove si richiama la “circostanza per cui le situazioni di conclamata o potenziale incompatibilità rientrano delle valutazioni di merito relative alla verifica dell'(apparenza di) imparzialità del magistrato”, richiamando Cons.
Stato 6936/2024). N. 08499/2024 REG.RIC.
Sul punto la sentenza non merita dunque le critiche che le sono rivolte, non essendo incorsa nel denunciato vizio di travisamento delle regole che presidiano il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, per aver esaminato preliminarmente il ricorso incidentale e, a seguito del suo accoglimento, dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso principale. L'interesse ad agire deve essere, infatti, caratterizzato dai predicati dell'attualità e concretezza: in caso di sussistenza della causa di incompatibilità o del suo omesso accertamento da parte dell'amministrazione, la ricorrente principale non avrebbe avuto interesse all'esame delle censure veicolate mediante l'impugnazione proposta, con la quale si è chiesto l'accertamento dell'illegittimità del giudizio comparativo svolto dal CSM sui candidati per il conferimento dell'incarico direttivo in questione.
8. Tuttavia, nel merito le statuizioni della sentenza non possono essere confermate, dovendo, invece, condividersi i rilievi degli appellanti.
8.1. In sintesi, la sentenza appellata ha ritenuto che l'istruttoria espletata dal CSM è risultata deficitaria in relazione all'obbligo di accertare una situazione di incompatibilità per l'assunzione dell'incarico oggetto della procedura, vale a dire “di accertare se il magistrato che partecipa alla selezione abbia parenti fino al secondo grado, affini in primo grado, coniuge o convivente che esercitano la professione di avvocato davanti all'ufficio in cui il magistrato presta servizio, come prescrive l'art.
18 del RD 12/1941”.
8.2. In particolare, il Tar – pur riconoscendo che con la dichiarazione resa nella domanda di partecipazione alla procedura la dott.ssa -OMISSIS- avesse indubbiamente ottemperato al punto 45 della predetta circolare (“Rapporti tra magistrati. Obbligo di dichiarazione”) – ha ritenuto che nella dichiarazione della ricorrente non sia stato specificato “nulla che potesse consentire di accertare – in modo automatico – la mancanza di convivenza con il dott. -OMISSIS- e l'intensità e stabilità di tale relazione interpersonale”. N. 08499/2024 REG.RIC.
E ciò sebbene la rilevanza della convivenza, correlata dalla predetta circolare alla
“stabile coabitazione”, non possa restare indifferente all'evoluta definizione che ne ha dato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui “la convivenza non ha da intendersi necessariamente come coabitazione, quanto piuttosto come stabile legame tra due persone, connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti”.
8.4. Pertanto, secondo il Tar “all'obbligo dichiarativo assolto dalla ricorrente avrebbe dovuto fare da contraltare l'obbligo della competente commissione di verificare la sussistenza della causa di incompatibilità sottesa al dichiarato rapporto interpersonale”, in ciò sostanziandosi l'obbligo conformativo discendente dalla sentenza.
Ad avviso del giudice di primo grado sarebbe stata, invece, omessa una siffatta valutazione, da esperirsi in modo approfondito rispetto allo specifico ambito del conferimento degli incarichi, non potendo considerarsi rilevanti ai fini della verifica in questione le deliberazioni riferite ad archiviazioni relative a questioni afferenti al rapporto interpersonale tra la stessa ricorrente e il dott. -OMISSIS-.
Infatti, la situazione di potenziale incompatibilità andava comunque valutata ex ante, nell'ambito della procedura comparativa ai fini del conferimento di quello specifico incarico direttivo, rilevando la carenza di tale indefettibile adempimento sul piano procedimentale nella fase istruttoria e di valutazione delle domande, anche con riguardo alla necessaria previa delibazione in merito alla sussistenza delle condizioni di interferenza funzionale, secondo le previsioni di cui ai punti nn. 31, comma 3, e 43 della citata circolare (così, l'art. 45 Circ. C.S.M. del 2007).
Sicché ad avviso del Tribunale nella specie il difetto d'istruttoria si sarebbe tradotto nell'impossibilità di operare un vaglio effettivo del rilievo - in astratto ed in concreto
- della situazione di incompatibilità della dott.ssa -OMISSIS-, tanto più che, per un verso, la stessa ricorrente principale aveva fatto riferimento genericamente a una N. 08499/2024 REG.RIC.
situazione di “ipotetica” incompatibilità in relazione al rapporto interpersonale con un sostituto procuratore generale dello stesso Ufficio, senza nulla aggiungere, per altro verso la competente commissione non aveva acquisito né valutato nella procedura comparativa tra i due candidati – a fini di conoscenza ed eventuale aggiornamento della situazione fattuale – le pregresse archiviazioni che soltanto in giudizio sono state prodotte dalla ricorrente.
8.6. All'opposto di quanto affermato dalla sentenza impugnata va rilevato che non sussiste un'omessa verifica della situazione di incompatibilità che vizi l'intera procedura.
8.7. La circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007, modificata con delibere del 1° aprile
2009, 9 aprile 2014 e 3 aprile 2024, avente ad oggetto il “regime delle incompatibilità ex artt. 18 e 19 O.G., nonché di situazioni analoghe rilevanti ex art. 2 L.G.”, prevede, in particolare, che “la convivenza è rilevante laddove si sostanzi in un rapporto di stabile coabitazione, determinato da relazioni sentimentali”.
Nell'ambito del titolo I (“Comunicazione delle situazioni di possibile rilevanza ex artt. 18 e 19 R.D. n. 12/1941”) del capo III (“Rilevazione delle incompatibilità”), è previsto che “il magistrato, che si trova in una delle situazioni di possibile rilevanza ai fini del trasferimento d'ufficio, secondo le previsioni di incompatibilità di sede ex art. 19 R. D. n. 12/1941, o in una delle situazioni descritte al titolo IV del Capo II della presente circolare come casi analoghi alla incompatibilità di sede per rapporti tra magistrati, deve darne comunicazione al Consiglio superiore della magistratura”.
Oggetto dell'obbligo di comunicazione sono soltanto le situazioni nelle quali i magistrati parenti, affini, coniugi, uniti civilmente o conviventi, facciano parte dello stesso ufficio o di diversi uffici giudiziari della stessa sede.
Occorre anche evidenziare, con la comunicazione, se sussistano le condizioni di interferenza funzionale, secondo le previsioni di cui ai punti nn. 31, comma 3, e 43 della presente circolare. In ogni caso il magistrato ha facoltà di comunicazione di N. 08499/2024 REG.RIC.
situazioni da lui ritenute assimilabili a quelle disciplinate dalla circolare, per sottoporle alle valutazioni del Consiglio superiore della magistratura.
Ciò, peraltro, in linea con quanto previsto dall'art. 48 del testo unico, ossia che nella domanda deve essere segnalata qualunque situazione, anche sopravvenuta, di potenziale incompatibilità ai sensi degli artt. 18 e 19 del RD 12/1941 (Ordinamento
Giudiziario) rispetto all'ufficio richiesto.
8.8. In primo luogo, alla luce della richiamata disciplina, va rilevato che non sussiste alcuna manifesta lacuna istruttoria in relazione ai fatti sottesi alla dichiarazione del -
OMISSIS- relativa alle situazioni di incompatibilità, con la quale la dott.ssa -
OMISSIS- ha affermato quanto segue: “La sottoscritta dottoressa -OMISSIS-,
Procuratore della Repubblica Vicario presso il Tribunale di -OMISSIS-, in ottemperanza alla pubblicazione dell'ufficio direttivo indicato in oggetto, dichiara di non versare in alcuna, anche sopravvenuta, situazione di potenziale incompatibilità ai sensi dell'art. 18 dell'ordinamento giudiziario, e di versare in situazione di ipotetica incompatibilità ex art. 19 dell'ordinamento giudiziario in quanto intrattiene una relazione interpersonale con il dr. -OMISSIS-, sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di -OMISSIS-”.
8.8.1. Dunque, alla stregua del tenore testuale della dichiarazione sopra riportata, non solo non può ascriversi all'appellante principale alcuna violazione dell'obbligo dichiarativo ma – contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza appellata - neanche ricorre una mera insufficienza dichiarativa.
8.8.2. L'ipotetica situazione di incompatibilità è stata infatti lealmente segnalata dalla dott.ssa -OMISSIS- ed era comunque già nota al CSM che, informato della relazione interpersonale tra la ricorrente (sostituto procuratore presso la Procura della
Repubblica di -OMISSIS-) e il dott. -OMISSIS- (sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di -OMISSIS-), ha ripetutamente archiviato le pratiche, esprimendosi sulla insussistenza di una situazione in concreto idonea a pregiudicare N. 08499/2024 REG.RIC.
l'imparzialità del magistrato, stante l'assenza della stabile coabitazione, richiesta dall'art.5 comma 2 della Circolare per determinare la rilevanza inferenziale della convivenza (“La convivenza è rilevante laddove si sostanzi in un rapporto di stabile coabitazione, determinato da relazioni sentimentali.”).
8.8.3. In particolare, nella deliberazione del CSM del -OMISSIS- si è dato atto che il
“procedimento ex art. 19 O.G. era stato archiviato in quanto il rapporto che intercorre tra i magistrati non rileva ai fini dell'applicazione della circolare sulle incompatibilità e che, per l'eventuale applicazione dell'art. 2 del regio decreto n.
511/1946, non emergono i presupposti nel caso di specie”; è stata poi rilevata
“l'insussistenza di una situazione di incompatibilità rilevabile ai sensi dell'art. 19
O.G. e succ. modif. nonché, ai sensi dell'art. 2 L.G., fermo restando l'obbligo per i magistrati di dare comunicazione al C.S.M. di ogni variazione rilevante ai sensi dei punti 44 e seguenti della circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. modif. (in particolare, per gli oneri temporali della dichiarazione, con riferimento ai punti 46 e
47)”.
8.8.4. Dunque, il Consiglio Superiore aveva già accertato – non solo immediatamente prima che fosse contestualizzata la valutazione dei candidati all'ufficio direttivo di
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS- ma anche in tempi successivi - che la relazione intercorrente tra l'appellante e il dott. -OMISSIS- non era caratterizzata da una stabile convivenza che potesse anche solo astrattamente configurare una situazione di potenziale incompatibilità, tale da interferire sul corretto esercizio della funzione giudiziaria da parte dei magistrati interessati.
La circostanza che il CSM si sia già ripetutamente espresso per negare la stessa situazione di incompatibilità rende definitivamente acclarata l'inesistenza di quella medesima incompatibilità dichiarata dalla ricorrente nella domanda di partecipazione, considerata anche l'incontestata assenza di qualsiasi variazione rilevante (cfr. nello stesso Cons. Stato, sez. VII, 7 febbraio 2023, n. 1349). N. 08499/2024 REG.RIC.
8.8.5. Non può, pertanto, ritenersi che sia difettato, da parte del CSM,
l'imprescindibile verifica sottesa alla disciplina di cui all'art. 48 del testo unico sulla dirigenza giudiziaria, che attiene alla tutela della corretta formazione degli organici e dell'adeguato e funzionale conferimento degli incarichi e che, logicamente, presuppone, sul piano procedimentale, il previo accertamento della veritiera, fedele e completa rappresentazione della situazione dei candidati potenzialmente incompatibili per una completa istruttoria e valutazione da parte del Consiglio.
8.8.6. Né può condividersi la statuizione della sentenza secondo cui ai fini della verifica in questione non rileverebbero affatto, né a maggior ragione sarebbero vincolanti, le deliberazioni prodotte dalla ricorrente nel giudizio riferite ad archiviazioni relative a questioni afferenti al rapporto interpersonale tra la ricorrente e il dott. -OMISSIS-.
8.8.7. In conclusione, non sussistendo alcuna lacuna istruttoria circa la sussistenza della dedotta situazione di incompatibilità nell'ambito della procedura comparativa in esame non era necessario che tale situazione andasse rivalutata dal CSM come statuito dalla sentenza di primo grado.
8.8.8. Peraltro, la giurisprudenza richiamata nella sentenza appellata non è conferente rispetto al caso di specie.
8.8.9. Nello specifico, le sentenze della Corte di Cassazione citate nella sentenza impugnata riguardano la definizione di stabile convivenza ad altri fini (ovvero in tema di revoca dell'assegno di mantenimento nonché del diritto al risarcimento dei danni a seguito di omicidio colposo del convivente) e non riguardano in alcun modo il rapporto di “stabile coabitazione” richiesto dalla menzionata circolare ai fini della rilevanza della convivenza per le valutazioni sulle incompatibilità ex artt. 18 e 19
O.G., nonché di situazioni analoghe rilevanti ex art. 2 L.G.
La sentenza del Consiglio di Stato Sez. VII, 14 settembre 2022, n. 7969 riguarda, invece, la diversa ipotesi di omessa dichiarazione di una situazione di incompatibilità N. 08499/2024 REG.RIC.
derivante da rapporto di coniugio, laddove nel caso di specie l'obbligo dichiarativo è stato pienamente adempiuto da parte dell'aspirante all'incarico direttivo.
Infatti, come detto, la situazione di incompatibilità è stata rappresentata dalla dott.ssa
-OMISSIS- in modo completo sì da consentire al CSM di verificarne l'incidenza rispetto ai requisiti dell'indipendenza e imparzialità ovverosia di parametri sui quali verte, unitamente agli altri profili, la scelta del candidato più idoneo alle funzioni direttive per lo specifico incarico messo a concorso.
Nel caso in esame si è dunque pienamente realizzata la ratio iuris della segnalazione della situazione di potenziale incompatibilità da allegare alla domanda di partecipazione al concorso per il conferimento dell'incarico direttivo o semidirettivo: che è quella di consentire alla competente commissione di verificare subito l'idoneità della fattispecie dichiarata ad incidere in concreto sulla imparzialità del magistrato.
8.9. A tale riguardo, va poi sottolineato che – come dedotto dall'appellante – oltre alla dichiarazione da rendere al momento della presentazione della domanda da parte dell'aspirante all'incarico è previsto poi un successivo obbligo di dichiarazione
(definita dall'art. 47 circ. cit. “formale”), da assolvere entro trenta giorni dalla assunzione delle funzioni nella sede o nell'ufficio di destinazione
8.9.1. In altri termini, la dichiarazione preventiva, che il magistrato è chiamato a rendere all'atto della presentazione della domanda di partecipazione a concorso per ufficio direttivo (ex art. 46 c. 1 lett. b circolare 12940 e succ. modif.) “non assolve all'obbligo di rendere la successiva ed effettiva dichiarazione ai sensi degli artt. 18 e
19 O.G., ma consente al Consiglio, nella sua articolazione competente (3^ e 5^
Commissione), di compiere una valutazione incidentale sulla sussistenza della incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 della suddetta circolare”
(rubricato Valutazione incidentale delle comunicazioni sulle situazioni di possibile rilevanza ai fini delle incompatibilità), che così recita: “La commissione consiliare preposta alla fase istruttoria per l'assegnazione della nuova sede prende in esame le N. 08499/2024 REG.RIC.
dichiarazioni, rese nelle ipotesi di cui dalla lettera A alla D dell'art. 46 della presente circolare, ai soli fini della decisione della sede o ufficio di nuova assegnazione, provvedendo, se del caso, ad assumere ulteriori informazioni sul contenuto delle comunicazioni, ma senza che si producano effetti, preclusivi o vincolanti, sulle valutazioni da effettuarsi in concreto da parte del CSM dopo la destinazione tabellare del magistrato, una volta che sia stata disposta l'assegnazione della sede e/o dell'ufficio” (cfr. nota del CSM n. 3304 del 16 febbraio 2022).
8.9.2. Pertanto, dalla complessiva disciplina si ricava che le valutazioni definitive sulla incompatibilità sono rimesse alla fase successiva alla presa di possesso, nella quale la competente commissione per le incompatibilità considera le situazioni che in concreto si verificano per valutare l'adeguatezza dell'adozione di previsioni tabellari finalizzate ad eliminare ogni interferenza funzionale.
Ciò significa che nel momento in cui viene segnalata una potenziale situazione di incompatibilità da parte dell'aspirante all'incarico il Consiglio Superiore può subito esaminarla, disponendo gli approfondimenti che ritenga (“se del caso”) opportuni, fermo restando che ai sensi dell'art. 52 della Circolare la situazione di concreta incompatibilità va valutata a seguito dell'eventuale assegnazione dell'incarico, in modo da verificare se essa sia ancora attuale o se nel frattempo non sia stata rimossa.
La circostanza che, nel caso di specie, il Consiglio Superiore non abbia ritenuto necessario svolgere, nell'ambito della procedura di conferimento dell'incarico, ulteriori specifici accertamenti sulla situazione di incompatibilità segnalata dalla candidata non si traduce, quindi, in una violazione di obblighi istruttori, lasciando impregiudicata ogni successiva valutazione che avrebbe dovuto essere operata dalla competente commissione in caso di conferimento dell'incarico alla dott.ssa -
OMISSIS- e all'atto della presa di possesso del nuovo ufficio, sempre che la situazione di potenziale incompatibilità non fosse stata (come avvenuto a seguito dell'intervenuto pensionamento del dott. -OMISSIS-) nel frattempo rimossa. N. 08499/2024 REG.RIC.
8.9.3. Al contrario di quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, la necessità di approfondimenti istruttori sul punto non può poi neanche inferirsi dal tenore della dichiarazione resa dall'interessata, per il fatto che quest'ultima ha prospettato che la situazione di incompatibilità fosse meramente “ipotetica”, senz'altro aggiungere in merito alle caratteristiche di tale relazione (specie con riferimento al profilo della convivenza). Infatti, neanche ciò poteva comportare l'indispensabilità di un'ulteriore propedeutica valutazione della medesima situazione di incompatibilità, già valutata e più volte esclusa dall'organo di autogoverno, a fronte di un obbligo dichiarativo pienamente assolto da parte dell'aspirante in relazione all'incarico oggetto della domanda.
9. Ne deriva l'erroneità della sentenza ove si assume che la valutazione della causa di incompatibilità è mancata viziando l'esito della procedura.
10. All'accoglimento dei primi due motivi dell'appello principale e dell'appello incidentale del Ministero consegue, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto del ricorso incidentale di primo grado proposto dal controinteressato.
11. Devono essere di conseguenza esaminati i motivi del ricorso principale, assorbiti in ragione della declaratoria di improcedibilità in primo grado.
12. Come esposto in fatto, con tali motivi la ricorrente principale ha censurato, chiedendone l'annullamento, la deliberazione del Consiglio Superiore della
Magistratura del -OMISSIS-, con cui è stato conferito al controinteressato l'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-, la proposta “B”, formulata in favore di quest'ultimo e approvata nella medesima seduta, il decreto ministeriale che ha recepito la deliberazione del CSM e gli atti con i quali è stato disposto l'immissione del medesimo nelle funzioni direttive.
12.1. In particolare, mediante le censure riproposte in questa sede l'appellante principale ha rimarcato che mentre le esperienze dirigenziali del dott. -OMISSIS- non contemplano alcun incarico direttivo e si limitano ad un incarico semidirettivo della N. 08499/2024 REG.RIC.
durata di circa quattro anni e sei mesi presso una Procura ordinaria (circondariale, anche se “ufficio di grandi dimensioni”), le sue si sostanziano in un incarico direttivo di oltre otto anni (di Procuratore della Repubblica di -OMISSIS-), cui si aggiunge un più esteso incarico semidirettivo di circa quattro anni e nove mesi presso la Procura
Distrettuale di -OMISSIS- (che è anche l'ufficio ad quem), per un totale di circa tredici anni di funzioni dirigenziali.
12.2. Ha, pertanto, lamentato che il CSM avrebbe pretermesso la diversa e superiore esperienza della ricorrente in una qualifica superiore, aggravata dal fatto che sarebbe mancata del tutto la “Valutazione comparativa” (come prescritta dagli artt. 25 ss. del
T.U. sulla Dirigenza Giudiziaria), finalizzata alla verifica della pretesa equiparazione tra le funzioni dirigenziali ascrivibili ai due candidati.
12.3. In sostanza, per l'appellante principale la comparazione non avrebbe dovuto limitarsi a comparare (ed eventualmente equiparare) le esperienze semidirettive (del
Dott. -OMISSIS-) a quelle direttive (della Dott.ssa -OMISSIS-), ma avrebbe dovuto comparare (ed eventualmente equiparare) le sole esperienze semidirettive del dott. -
OMISSIS- (in una Procura Circondariale di grandi dimensioni) a quelle direttive più quelle semidirettive (assolutamente analoghe per dimensione dell'ufficio ma in una
Procura Distrettuale e inoltre di durata superiore) della dott.ssa -OMISSIS-; per tale ragione si stigmatizza che in nessuna parte della presunta comparazione (rectius, apodittica “equiparazione”) emerga la circostanza che sono a confronto, dal un lato, un'esperienza di quattro anni e mezzo di funzioni dirigenziali (soltanto semidirettive in una Procura Circondariale di grandi dimensioni) e, dall'altro, un'esperienza di tredici anni di funzioni dirigenziali (per più di otto anni direttive e per quasi cinque semidirettive in una Procura Distrettuale di grandi dimensioni e, dunque, di maggiore complessità organizzativa).
12.4. Ha, perciò, contestato la ricorrente che se tale comparazione fosse effettuata, dalla stessa non si ricaverebbero affatto elementi oggettivi per poter formulare un N. 08499/2024 REG.RIC.
giudizio di equivalenza tra le sole funzioni semidirettive esercitate (per quattro anni e mezzo) dal dott. -OMISSIS- e quelle direttive (per oltre otto anni) e semidirettive (per ulteriori quasi cinque anni e con analoghe caratteristiche) svolte dalla stessa ricorrente.
12.5. Dal che deriverebbe la palese illegittimità della valutazione comparativa operata nel caso di specie dal Plenum del C.S.M., che non avrebbe adeguatamente considerato le esperienze professionali dei due candidati. Sicché non risulterebbero esternate e comunque non sarebbero comprensibili le ragioni per cui, nel caso di specie, siano state ritenute equiordinate “le più ridotte e più contenute funzioni di Procuratore aggiunto rispetto a quelle di chi è stato già a capo di un ufficio di Procura, seppure di ben diverse dimensioni, e poi comunque ugualmente Procuratore Aggiunto e per un periodo più ampio in un ufficio di uguali dimensioni e complessità”.
Al riguardo, l'appellante principale richiama quell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il Testo unico sulla dirigenza giudiziaria non è abilitato ad equiordinare pregresse qualifiche di legge, né il significato delle inerenti funzioni, che rilevano come distinte ex art. 107, terzo comma, Cost.; sicché con riguardo all'attività di coordinamento assume valore dirimente lo svolgimento delle funzioni direttive rispetto a quelle semidirettive.
12.6. Sarebbe, dunque, oggettiva la prevalenza dei requisiti attitudinali della ricorrente come declinati dall'art. 29 T.U. (“Criteri di valutazione per il conferimento della dirigenza di uffici giudiziari giudicanti e requirenti di primo grado di grandi dimensioni”), in combinato disposto con il richiamato art. 18, per il quale “hanno speciale rilievo” i “concreti risultati ottenuti nello svolgimento, in atto o pregresso, di funzioni direttive o semidirettive”.
Alla luce di ciò dovrebbe ritenersi corretto quanto prospettato nella proposta “A”, favorevole alla ricorrente, laddove in particolare, ha affermato la prevalenza sul piano degli indicatori specifici della dott.ssa -OMISSIS-, poiché “(…) solo la candidata proposta vanta una diretta e significativa esperienza direttiva, intrinsecamente N. 08499/2024 REG.RIC.
superiore – anche per durata - a quella, pur rilevante, svolta dal dott. -OMISSIS- in virtù, tuttavia, di meccanismi di semplice delega organizzativa”, propendendo, infine,
“per l'evidente maggiore strutturazione del percorso professionale della dott. -
OMISSIS-, validatosi in lunghi anni di proficuo e concreto esercizio “in situ” dell'attività requirente”.
12.7. Nello specifico, l'assenza di una “valutazione comparativa” emergerebbe chiaramente laddove la proposta “B” dà rilievo ad alcuni tratti dell'esperienza semidirettiva del dott. -OMISSIS-, senza minimamente evidenziare che essi sono comuni anche a quella della dott.ssa -OMISSIS-: tra questi, in particolare, l'aver entrambi i candidati svolto identiche funzioni di Procuratore aggiunto presso Uffici giudiziari di grandi dimensioni, con competenza estesa ad un territorio connotato da plurime infiltrazioni di criminalità, curato entrambi materie specialistiche, coordinato indagini della D.D.A. e svolto il ruolo di “Procuratore Vicario”, nonché svolto attività di stretta collaborazione con il Procuratore della Repubblica per la gestione organizzativa dell'ufficio; si è, invece, del tutto sorvolato sulla circostanza che, mentre le funzioni semidirettive del Dott. -OMISSIS- sono state esercitate in una
Procura Circondariale (pur di grandi dimensioni), quelle della Dott.ssa -OMISSIS- sono state svolte presso la Procura Distrettuale di -OMISSIS- (ufficio ad quem di analoghe dimensioni) e per un tempo maggiore.
12.7.1. Sarebbe stato, quindi, violato il disposto dell'art. 26, comma 1, che impone la
“valutazione analitica dei profili dei candidati” e, dunque, di tutte le esperienze professionali rilevanti nella comparazione, con grave difetto d'istruttoria e motivazione.
12.7.2. Inoltre, il giudizio di equivalenza espresso nella proposta “B” violerebbe anche il disposto dell'art. 32, comma1, lett. b), T.U. (“Criteri di valutazione per uffici collocati in zone caratterizzate da rilevante presenza di criminalità organizzata di tipo mafioso”), in quanto la proposta “B” ha illustrato analiticamente le esperienze N. 08499/2024 REG.RIC.
maturate dal controinteressato nella trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati dall'articolo 51, comma 3 bis, c.p.p., anche quale componente della Direzione
Distrettuale Antimafia, del tutto sottacendo però sulla rilevanza dei procedimenti trattati dalla ricorrente e così omettendo il giudizio comparativo anche rispetto a tale ulteriore indicatore specifico.
12.7.3. L'appellante principale ha poi soggiunto che con riguardo alla “durata dell'attività inquirente e requirente” si ometterebbe del tutto di rilevare la certamente più ampia esperienza della dott.ssa -OMISSIS- (anche in considerazione degli anni trascorsi fuori ruolo dal dott. -OMISSIS-); ha, inoltre, lamentato che non si darebbe alcun valore ai ben sedici anni da lei spesi “fra la DDA di -OMISSIS- e il coordinamento come aggiunto della stessa DDA”.
Ulteriori elementi di preferenza sono stati individuati nella circostanza che la ricorrente ricopre le funzioni di procuratore aggiunto presso la Procura di -OMISSIS-
“da quasi cinque anni e Procuratore Vicario dello stesso ufficio ad quem alla data della vacanza”, ciò rendendola il candidato più idoneo non in una prospettiva astratta, ma in ragione delle specifiche caratteristiche e delle concrete esigenze organizzative dell'ufficio ad quem.
12.8. Inoltre, secondo la ricorrente non potrebbe sottacersi – almeno sul piano dell'imparzialità e buon andamento dell'amministrazione giudiziaria – la circostanza che la vacanza del posto per il quale ha concorso il Dott. -OMISSIS- si è verificata mentre egli era consigliere presso lo stesso C.S.M. che ha deliberato la sua nomina.
12.9. Sarebbe altresì comunque evidente anche l'erronea valutazione della proposta
“B” in ordine alla prevalenza del dott. -OMISSIS- sul piano degli “indicatori generali”: ciò alla luce di un chiaro giudizio di equivalenza, che troverebbe fondamento, da un lato, in una prevalenza certa della dott.ssa -OMISSIS- sul piano dell'art. 8 T.U., quantomeno “in forza del maggiore tempo di effettivo esercizio delle funzioni giudiziarie” e, dall'altro, in “una certa prevalenza del dott. -OMISSIS- […] N. 08499/2024 REG.RIC.
sul piano degli indicatori generali di cui agli artt. 11 e 13 T.U., attese le esperienze ordinamentali e ministeriali”, che però (come si legge nella proposta “A” formulata in favore della ricorrente) “ per la loro naturale collegialità e per le caratteristiche
“amministrative” che le caratterizzano precipuamente – non possano erigersi a indicatori “forti” dell'attitudine del candidato a dirigere un ufficio giudiziario”.
13. Le riassunte censure non sono fondate.
14. Va premesso che in tema di attribuzione delle funzioni direttive e semidirettive dei magistrati ordinari l'art. 25 del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria declina le finalità del giudizio discrezionale demandato al C.S.M., disponendo che: “1. La valutazione comparativa degli aspiranti è effettuata al fine di preporre all'ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare e, ove esistenti, a particolari profili ambientali”.
L'art. 26 del Testo Unico citato, in tema di “Valutazione comparativa delle attitudini”, richiede che si proceda “alla valutazione analitica dei profili dei candidati mediante specifica disamina degli indicatori previsti”.
Nell'ambito della valutazione speciale rilievo è attribuito agli indicatori “specifici”, che mirano a selezionare le esperienze giudiziarie che esprimano una particolare idoneità a ricoprire l'incarico messo a concorso, mentre quelli “generali” - la cui funzione è di ricostruire in maniera completa ed esaustiva le caratteristiche rilevanti della figura professionale del magistrato - sono utilizzati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale. Tanto al fine precipuo di assicurare che gli elementi sottesi agli indicatori specifici, proprio per la loro più marcata attinenza al profilo professionale richiesto per il posto da ricoprire, abbiano un adeguato spazio valutativo e una rafforzata funzione selettiva (cfr. Cons. Stato, V, 31 agosto 2021 n.
6125).
14.1. Nel caso in esame, i profili dei due ricorrenti sono stati giudicati equivalenti sotto l'aspetto degli indicatori specifici per gli uffici direttivi giudicanti e requirenti di primo N. 08499/2024 REG.RIC.
grado di grandi dimensioni (art. 18 lett. a), b) c) e d) T.U., pag. 183 della proposta B, favorevole al dott. -OMISSIS- e fatta propria dal Plenum); il controinteressato dott. -
OMISSIS- è stato, invece, ritenuto prevalente in ordine ai c.d. “indicatori generali”.
14.2. Ciò premesso, alla stregua della disciplina generale sui conferimenti degli incarichi direttivi, non può condividersi la censura rivolta avverso la delibera nella parte in cui, alla luce di tutte le esperienze in concreto maturate dai concorrenti per l'ufficio, ha ritenuto il profilo professionale del controinteressato equivalente, con riferimento all'assetto degli indicatori specifici, al profilo professionale della dott.ssa
-OMISSIS-, escludendo che la prevalenza di quest' ultima potesse derivare dalla sola constatazione dell'avvenuto esercizio, da parte della medesima, (anche) delle
(formali) funzioni direttive.
14.3. Contrariamente a quanto assume l'appellante principale, così deliberando il
CSM non ha “banalizzato” il rilievo dell'avvenuto svolgimento di analoghe funzioni direttive, obliterando quanto attiene alla specificità di un'omologa (rispetto alla funzione messa a concorso) responsabilità dirigenziale.
14.4. Infatti, ferma restando la maggiore ampiezza, complessità e responsabilità delle funzioni direttive rispetto a quelle semidirettive e la specificità delle inerenti qualifiche professionali (il che rende possibile in effetti apprezzare una differenza in merito ed attitudini tra l'una e l'altra tipologia di incarichi, dando rilievo all'avvenuto esercizio, nella pienezza della qualifica, delle funzioni direttive), deve rilevarsi che l'art. 18 del
Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria non gradua, con riguardo agli indicatori specifici per gli uffici direttivi di primo grado di grandi dimensioni, tra pregressi incarichi direttivi e pregressi incarichi semidirettivi, avendo piuttosto di mira i risultati conseguiti nella gestione dell'ufficio.
Nello specifico, deve poi rilevarsi che ai fini del conferimento di incarichi direttivi il
Testo Unico colloca sullo stesso piano le due specie di funzioni: - in rapporto sia agli
“indicatori delle attitudini” (art. 6: attitudini desumibili dalle “funzioni direttive e N. 08499/2024 REG.RIC.
semidirettive in atto o pregresse”) che ai “risultati” (art. 7) (“riguardo alle funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse, rilevano i risultati”, desunti dalle qualità, dagli atti, dai rapporti e dalle capacità elencate dalla lett. a) alla lett. J); - in rapporto agli indicatori specifici per gli Uffici direttivi giudicanti e requirenti di primo grado di grandi dimensioni (v. art. 18 lett. a) che, come detto, pone sullo stesso piano “lo svolgimento, in atto o pregresso, di funzioni direttive o semidirettive”); - in rapporto ai “criteri di valutazione per il conferimento della dirigenza di uffici giudicanti e requirenti di primo grado di grandi dimensioni (art. 29).
Si tratta – come bene argomentato dalla difesa del controinteressato – di una scelta non irragionevole bensì diretta ad ampliare la platea dei partecipanti alle procedure comparative per il conferimento degli uffici direttivi, evitando che questo si risolva in una mera rotazione tra i capi degli uffici. Inoltre, la ratio della previsione di cui all'art. 18 cit., in relazione agli uffici caratterizzati da una maggiore complessità organizzativa per via delle loro dimensioni, è quella di validare le pregresse esperienze in funzione del rendimento conseguito dal magistrato.
14.5. Alla luce di quanto evidenziato, il mancato svolgimento di funzioni direttive da parte del controinteressato non è di per sé preclusivo a riconoscerne equivalente il profilo professionale poiché non può prescindersi dal fondamentale criterio di valutazione dell'esercizio delle funzioni, direttive e semidirettive, che è quello della
“rilevanza dei risultati” (art. 7 T.U.).
Ne consegue che il Consiglio Superiore non ha affatto omologato funzioni e responsabilità intrinsecamente diverse, pervenendo a conclusioni irrazionali, invalidanti la nomina del controinteressato.
All'opposto, nella delibera impugnata, in linea con quanto richiesto dalla consolidata giurisprudenza (la quale benché escluda un'aprioristica equiordinazione, o assimilazione, tra funzioni direttive e semidirettive, ritiene tuttavia possibile la formulazione di un giudizio di equivalenza del candidato che non possa vantare N. 08499/2024 REG.RIC.
esperienze direttive rispetto ad aspiranti che ne siano in possesso ai sensi dell'art. 18, lett. a), T.U., ove tale conclusione sia sorretta da adeguata motivazione: cfr. ex multis
Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 2021 n. 3712; Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n.
271), sono puntualmente esternate, pur nella valutazione globale, le consistenti ragioni, basate sui fatti che hanno caratterizzato l'attività degli interessati, che portano ad accordare prevalenza a chi – come il controinteressato - può vantare solo funzioni di livello inferiore e a pretermettere la diversa e superiore, e di consolidato periodo, esperienza altrui in qualifica superiore.
14.6. In altri termini, il CSM non ha disconosciuto la specificità delle funzioni svolte dai candidati ma, nell'ambito della sua discrezionalità e sulla scorta di un'articolata e analitica motivazione, ha attribuito un valore particolarmente pregnante ai concreti risultati conseguiti dal dott. -OMISSIS- nell'incarico semidirettivo ricoperto (cfr. pp.
156- 161 della delibera), tanto da pervenire alla conclusione, sulla base di un percorso logico argomentativo intrinsecamente coerente (e, come tale, non sindacabile in questa sede), che gli stessi fossero tali da compensare la circostanza che l'odierna appellante, aspirante all'incarico, avesse svolto anche funzioni direttive.
14.7. Tanto emerge con evidenza dalla lettura della proposta B in favore del controinteressato, la quale difatti afferma che “l'indicatore, in particolare, di cui all'art. 18 lett. a), T.U. (cui, come anticipato, l'art. 29 T.U. attribuisce particolare valenza selettiva) non gradua, infatti, tra le due tipologie di funzioni, direttive e semidirettive, nonostante quelle direttive siano ontologicamente più complesse ed essendo la figura del Procuratore Aggiunto sottoordinata a quella del Procuratore della Repubblica. La valutazione globale e integrata dei profili dei candidati in comparazione (…), innanzi sintetizzati, consente, quindi, di accordare una valutazione di equivalenza a chi, come il candidato proposto, può vantare funzioni di livello inferiore e a pretermettere la diversa e superiore esperienza altrui in qualifica N. 08499/2024 REG.RIC.
superiore, alla luce delle concrete attività svolte nell'esercizio di livello inferiore e dell'ampiezza e complessità delle stesse”.
La riportata motivazione non presenta profili di erroneità e illogicità. Essa, anzi, correttamente considera “i risultati ottenuti nella gestione dell'ufficio”, in linea con quanto previsto dall'art. 12, comma 12, del D.lgs. n. 160 del 2006, il quale, ai fini del conferimento delle funzioni direttive di uffici giudiziari di grandi dimensioni, precisa che “l'attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio
e alle relative dotazioni di mezzi e di personale”.
14.8. Pertanto, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante principale, è stato reso manifesto il percorso logico –giuridico che in concreto ha coerentemente condotto a privilegiare, con effetti determinanti, sul possesso delle attitudini insite nell'avvenuto svolgimento di funzioni direttive omologhe all'ufficio ad quem attitudini manifestate altrimenti dal candidato proposto, attribuendo pregnanza a un'esperienza semidirettiva significativa qual è quella svolta dal controinteressato, dal momento che anch'essa ben può denotare capacità organizzativa equivalente rispetto all'altrui possesso di formali requisiti attitudinali direttivi sulla base di un giudizio globale.
Si tratta di conclusioni tutt'altro che apodittiche o illogiche dal momento che, come illustrato negli atti impugnati (cfr. la proposta B favorevole al controinteressata, recepita dal Plenum), il “dott. -OMISSIS- ha svolto funzioni semidirettive presso
l'ufficio di -OMISSIS-, Ufficio giudiziario di grandi dimensioni, con competenze estesa ad un territorio connotato da plurime infiltrazioni di criminalità, ivi svolgendo il ruolo di coordinamento di diverse sezioni (ben 6, come precisato, di cui 4 contemporaneamente, in un periodo connotato altresì dalla vacanza del posto relativo all'altro procuratore aggiunto in organico). Ha quindi in concreto gestito un numero considerevole di sostituti (15 sostituti per le sezioni specializzate di indagine e tutti i
24 sostituti della Procura per il coordinamento delle attività investigative connesse ai N. 08499/2024 REG.RIC.
reati di competenza «generica»). Si è, inoltre, dato rilievo alla «specificità delle attività di indagine svolte dal candidato proposto» nonché «all'attività svolta presso la D.D.A., (…), implicante attività di indagine di carattere anche internazionale e la gestione personale di numerosi collaboratori di giustizia», al ruolo di «Procuratore
Vicario» assunto dal medesimo e «all'attività di stretta collaborazione con il
Procuratore della Repubblica per la gestione organizzativa dell'ufficio mediante la redazione di proposte interamente trasfuse nei provvedimenti apicali».
14.9. La contestata equivalenza delle funzioni semidirettive e direttive ai fini del conferimento dello specifico incarico riconosciuta dal Consiglio Superiore è stata, quindi, adeguatamente motivata sia sulla base delle concrete funzioni semidirettive esercitate dal controinteressato, presso un ufficio di grandi dimensioni (maggiori anche di quelle dell'ufficio ad quem) e coordinando il lavoro di un consistente numero di magistrati (peraltro, per diverso tempo anche quale unico Procuratore aggiunto in servizio), sia alla luce della concreta attività svolta e dei risultati ottenuti dal medesimo nella gestione dell'ufficio.
Alla luce di ciò, scevra da vizi motivazionali è la conclusione cui giunge, nel merito, il CSM nel momento in cui afferma che la formale sperimentazione da parte della dott.ssa -OMISSIS- “delle funzioni sia semidirettive sia direttive, nei termini già innanzi evidenziati, non impedisce, d'altra parte, di rintracciare la piena equivalenza” tra i profili dei due candidati in parola “alla luce delle concrete attività svolte nell'esercizio di livello inferiore e dell'ampiezza e complessità delle stesse”.
15. Va poi evidenziato che il Consiglio Superiore ha espressamente preso in considerazione – e comparato – tanto le esperienze direttive quanto quelle semidirettive maturate dalla dott.ssa -OMISSIS-, essendo evidente come il riferimento, contenuto nella parte della delibera dedicata alla comparazione ai “già innanzi evidenziati” caratteri delle esperienze della medesima rimanda alla puntuale N. 08499/2024 REG.RIC.
descrizione di tali esperienze operata nella parte dedicata all'illustrazione dei singoli profili degli aspiranti.
15.1. In particolare, nella delibera impugnata il CSM ha proceduto a una valutazione globale e integrata dei profili dei candidati in comparazione, prendendo in considerazione tutte le esperienze rilevanti della ricorrente, senza trascurarne alcuna, come risulta dalla parte di delibera dedicata all'illustrazione del suo profilo. Infatti, vi si dà atto delle funzioni direttive e semidirettive svolte da quest'ultima, della sua attività di collaborazione con il Procuratore della Repubblica nel coordinamento delle indagini della D.D.A., degli incarichi svolti nel corso della sua solida e strutturata carriera professionale, del ruolo assunto come «Procuratore Vicario» di -OMISSIS-.
15.2. A tale riguardo, nessun appunto può dunque essere mosso al CSM nel momento in cui, formulando il giudizio attitudinale in maniera complessiva e unitaria, in modo che esso rappresenti il frutto della valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori, ha riservato tuttavia maggior spazio, in sede comparativa, al profilo del candidato nominato, in modo da dar conto, rappresentando le esperienze professionali del magistrato distinte nei parametri del «merito» e delle «attitudini» con i risultati conseguiti in carriera, delle ragioni della preferenza accordata.
È, infatti, principio consolidato quello per cui nelle procedure di conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi della magistratura ordinaria la comparazione non è prescritta secondo criteri analitici, cioè rapportati a ciascuno dei parametri prestabiliti
(attitudine e merito e, in via residuale, anzianità), ben potendo la comparazione risolversi in un giudizio complessivo unitario, frutto della valutazione integrata dei requisiti indicati.
15.3. Né è decisiva la prolungata esperienza della ricorrente nell'ufficio ad quem, non potendo conferirsi alla ricorrenza dell'elemento “territoriale” (i.e. per chi ha operato nel territorio in cui ha sede l'ufficio per cui concorre) l'efficacia di una presunzione di prevalenza del candidato che lo possiede su quello che ne è sprovvisto N. 08499/2024 REG.RIC.
15.4. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si rivela, pertanto, infondata anche la doglianza relativa alla violazione del disposto dell'art. 32, comma l, lett. b), T.U.
Infatti sul punto la delibera ha preso in considerazione anche la significativa esperienza maturata dalla dott.ssa -OMISSIS- nella trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati dall'art. 51, c. 3-bis, c.p.p., là dove evidenzia che la stessa ha svolto e coordinato, come desumibile dalle fonti di conoscenza, numerose e complesse indagini in materia, sia nella qualità di componente della Direzione Distrettuale
Antimafia di -OMISSIS-, per dieci anni, sia nella qualità di Procuratore Aggiunto presso il medesimo Ufficio requirente. Pertanto, anche con riferimento all'ulteriore criterio di valutazione di cui all'art. 32, lett. b), T.U., la delibera impugnata ha correttamente evidenziato come entrambi i candidati si siano positivamente misurati con la trattazione delle fattispecie di reato di competenza delle D.D.A.
15.6. Non è stata così neanche trascurata la pluriennale esperienza maturata dalla ricorrente nelle indagini di competenza della D.D.A. (e più, in generale, nella trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati dall'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., desunte concretamente, come richiesto dall'art. 32 lett. b) T.U., dalla rilevanza dei procedimenti trattati e dalla durata dell'attività inquirente e requirente), avendo la delibera correttamente riportato la specifica attività di collaborazione con il
Procuratore della Repubblica (che ha trattenuto per sé il coordinamento della specifica articolazione) svolta dall'appellante per ciò che attiene alle indagini relative ad una delle aree territoriali nelle quali era stato suddiviso a tal fine il Distretto.
15.7. È altresì infondata la doglianza relativa al fatto che la vacanza del posto per il quale ha concorso il Dott. -OMISSIS- si è verificata mentre egli era Consigliere presso lo stesso C.S.M. che ha deliberato la sua nomina.
Sul punto deve osservarsi – come peraltro ammesso da parte appellante – che il novellato comma 2 dell'art. 30 del d.P.R. n. 916/1958 (come modificato dall'art. 38. co. 1, l. 17 giugno 2022, n. 71), a mente del quale “prima che siano trascorsi quattro N. 08499/2024 REG.RIC.
anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non può proporre domanda per un ufficio direttivo o semidirettivo, fatto salvo il caso in cui l'incarico direttivo o semidirettivo sia stato ricoperto in precedenza”, non è applicabile al caso di specie, giacché il comma 2 del citato art. 38 prevede che la novella si applica “ai magistrati eletti al Consiglio superiore della magistratura dopo la data di entrata in vigore della presente legge”.
15.8. Non possono essere, infine, accolte le doglianze con cui l'appellante principale contesta la valutazione compiuta dal C.S.M. in relazione al giudizio di prevalenza del candidato nominato sotto il profilo degli indicatori generali.
15.9. In disparte l'eccepita inammissibilità della doglianza – la quale in effetti risulta integralmente costruita sulla riproposizione delle argomentazioni poste a sostegno della proposta risultata recessiva, atto endoprocedimentale che ha la funzione di fornire una prima raccolta di elementi e una loro ordinata disamina, nonché un apporto iniziale di riflessione nel processo di formazione della volontà definitiva del Consiglio superiore in sede plenaria – deve rilevarsene l'assorbente infondatezza, risultando del tutto corretto il giudizio di prevalenza del profilo del nominato formulato dal
Consiglio in ordine agli indicatori generali.
Anche sul punto deve preliminarmente rilevarsi che le esperienze professionali della ricorrente non sono state pretermesse o obliterate nella delibera che, piuttosto, ne contiene un'efficace ed esaustiva esposizione, nella quale non è dato registrare l'omissione di dati rilevanti.
Solamente appaiono evidenti le ragioni della preferenza accordata al dott. -OMISSIS- rispetto a tutti gli altri aspiranti, ragioni che sono adeguatamente esternate dal CSM nella impugnata delibera, alla luce del percorso professionale del candidato proposto e della sua “unicità” tra quelli in comparazione, in ragione delle plurime e rilevanti attività esercitate fuori ruolo (da valutarsi in modo unitario rispetto alle attività giudiziarie, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 26, comma 2, T.U.), in quanto N. 08499/2024 REG.RIC.
comprovanti l'acquisizione di un'incontestabile capacità direttiva per un ufficio giudiziario di grandi dimensioni (si fa ad esempio riferimento al fatto che, come capo della segreteria generale del DAP, il candidato ha svolto funzioni di coordinamento di
276 unità di personale).
È, in particolare, esplicitato chiaramente perché con riferimento alla comparazione tra il candidato proposto e la ricorrente gli indicatori generali hanno assunto una più pregnante e oggettiva valenza selettiva in ragione della argomentata equivalenza, tra i medesimi candidati, rispetto agli indicatori specifici.
Si fa riferimento nello specifico: a) al particolare rilievo dal punto di vista ordinamentale dell'esperienza presso il Consiglio Superiore della Magistratura; b) all'esperienza quale Ispettore Capo presso il Ministero della Giustizia e a quella svolta come capo della segreteria generale del DAP, siccome connotate da una spiccata vocazione organizzativa (valutata in termini di eccellenza nel parere per la sesta valutazione di professionalità); c) al fatto che il controinteressato, a differenza degli altri candidati, vanta “altre esperienze organizzative e ordinamentali al di fuori dell'attività giudiziaria” (anche quale consulente di una Commissione parlamentare d'inchiesta).
16. In conclusione, il terzo motivo dell'appello principale deve essere respinto, in quanto infondato.
17. Infatti, alla luce delle sopra esposte considerazioni va rilevato che nel caso di specie il CSM ha adeguatamente esplicitato le ragioni della preferenza accordata, alla luce di un percorso argomentativo logico e coerente quanto alle indicazioni dei presupposti e alle conclusioni tratte in ordine alle garanzie di idoneità allo svolgimento dell'incarico da parte del nominato.
Le dedotte carenze del giudizio comparativo non trovano, infatti, riscontro nel testo della delibera impugnata, che, invece, coerentemente con le prescrizioni del citato
Testo Unico e i criteri ivi previsti, ha dapprima operato una valutazione analitica ed N. 08499/2024 REG.RIC.
esaustiva dei profili professionali dei due aspiranti, per poi pervenire, in forma complessiva e unitaria, alla formulazione del giudizio attitudinale, all'esito di un percorso decisionale logicamente argomentato e immune dalle censure dedotte.
18. In conclusione, vanno accolti i primi due motivi dell'appello principale e l'appello incidentale proposto dalle amministrazioni e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, va respinto il ricorso incidentale di primo grado; devono essere invece esaminati e respinti, in quanto infondati, i motivi del ricorso principale di primo grado, riproposti in questa sede con il terzo motivo dell'appello principale.
19. La complessità e novità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese processuali
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, così decide:
a) dichiara fondati e accoglie i primi due motivi dell'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso incidentale di primo grado;
b) respinge il terzo motivo dell'appello principale, respingendo in quanto infondati nel merito i motivi del ricorso principale di primo grado con esso riproposti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte appellante principale. N. 08499/2024 REG.RIC.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR AR, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela AN, Consigliere, Estensore
-OMISSIS-ello Sestini, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angela AN AR AR
IL SEGRETARIO N. 08499/2024 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 18/03/2026
N. 02313 /2026 REG.PROV.COLL. N. 08499/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 8499 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Immordino e Giuseppe
Immordino, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia e CSM - Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del Ministro e del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi,
12 domiciliano ope legis;
nei confronti N. 08499/2024 REG.RIC.
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Auricchio, Guido Corso e
Giovanni Pesce, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima),
-OMISSIS-/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del CSM -
Consiglio Superiore della Magistratura e di -OMISSIS--;
Visto l'appello incidentale del Ministero della Giustizia e del CSM - Consiglio
Superiore della Magistratura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2025 il consigliere Angela
AN e uditi per le parti gli avvocati Giovanni Immordino e Giovanni Pesce;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l'appello proposto la dott.ssa -OMISSIS- ha impugnato la sentenza del Tar
Lazio – sede di Roma indicata in epigrafe che ha accolto il ricorso incidentale, ritenuto pregiudiziale, col quale il dott. -OMISSIS-- ha chiesto l'annullamento della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura del -OMISSIS- nella parte in cui non ha escluso l'odierna appellante dalla procedura diretta a ricoprire l'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS- e ha dichiarato, per l'effetto, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso N. 08499/2024 REG.RIC.
principale proposto dalla dott.ssa -OMISSIS- per l'annullamento della medesima deliberazione, con cui è stato conferito al controinteressato l'ufficio direttivo in questione.
2. Il Tar ha esaminato con priorità il ricorso incidentale del controinteressato volto a far valere una causa di esclusione della ricorrente principale in ragione di una ipotetica situazione di incompatibilità, dichiarata a suo tempo ma asseritamente non valutata dal Consiglio Superiore in sede di procedura comparativa, con riguardo a una relazione sentimentale intercorrente tra l'aspirante candidata all'ufficio di Procuratore della Repubblica di -OMISSIS- e il dott. -OMISSIS-, all'epoca sostituto Procuratore generale presso la stessa Procura.
Il giudice di primo grado ha infatti ritenuto assorbente ai fini del decidere il profilo evidenziato nel ricorso incidentale, poiché, a prescindere dall'esito dell'accertamento, la valutazione circa l'esistenza dell'incompatibilità era suscettibile di comportare l'esclusione della ricorrente dalla partecipazione alla procedura e, di conseguenza, avrebbe potuto (potenzialmente) condurre a comparare – rispetto al controinteressato dott. -OMISSIS- – un candidato diverso dalla ricorrente.
Ciò premesso, la sentenza appellata ha dichiarato illegittimi gli atti del CSM per non aver accertato i fatti sottesi alla dedotta situazione di incompatibilità della ricorrente principale in relazione al conferimento dell'ufficio direttivo de quo e, così precisata la sostanza dell'obbligo conformativo sotteso all'accoglimento del ricorso incidentale, ha conseguentemente pronunciato l'improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuto difetto d'interesse al suo esame.
3. L'appello proposto dalla dott.ssa -OMISSIS- contro la sentenza è stato affidato a tre motivi di doglianza (che saranno esaminati in diritto) mediante i quali si lamenta:
“I. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto pregiudiziale il ricorso incidentale ritenendo l'omessa istruttoria del CSM motivo di esclusione della N. 08499/2024 REG.RIC.
ricorrente. Diritto all'accesso alla giustizia. Inammissibilitá del ricorso incidentale ai sensi dell'art.34 comma 2 c.p.a.;
II) Erroneitá della sentenza nella parte in cui ha accolto il ricorso incidentale.
Infondatezza del ricorso incidentale in relazione all'art. 48 del testo unico della dirigenza giudiziaria, all' art. 19 del r.d. n. 12 del 1941 e succ. mod., agli artt. 45-54 della circolare p-12940 del 25.5.2007, modificata con delibere del 1° aprile 2009, 9 aprile 2014 e 3 aprile 2024;
III. Erroneitá della sentenza nella parte in cui non ha esaminato il motivo di ricorso principale: violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 25, 26, 29 e 32 del testo unico sulla dirigenza giudiziaria (circolare n. p-14858-2015 del 28/07/2015 - delibera
C.S.M. del 28/07/2015 e ss.mm.ii.) e dell'art. 12, comma 12, del 16 d.lgs. n. 160 del
2006. Violazione e falsa applicazione del principio del buon andamento della P.A.
(art. 97 cost.). Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento dalla causa tipica.
Illogicità manifesta. Difetto d'istruttoria e di motivazione”.
3.1. Nello specifico, i primi due motivi di appello sono volti a censurare la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto non valutata la situazione di incompatibilità, dal momento che una siffatta valutazione sarebbe solo eventuale e rimessa alla mera discrezionalità della Commissione che in questo caso non ha ritenuto di approfondire la situazione essendovi stata già per due volte l'archiviazione della pratica a fronte della puntuale comunicazione da parte dell'interessata; con il terzo motivo si ripropongono le censure formulate col ricorso introduttivo, non esaminate dalla sentenza di primo grado.
3.2. Il CSM, costituitosi in giudizio, ha proposto a sua volta appello incidentale contestando le statuizioni della sentenza che hanno ritenuto non valutata la causa di incompatibilità; ha poi domandato il rigetto del terzo motivo dell'appello principale, sostenendo nel merito l'infondatezza delle censure rivolte avverso la delibera che ha N. 08499/2024 REG.RIC.
ritenuto prevalente e maggiormente idoneo per l'incarico direttivo da assegnare il profilo professionale del controinteressato.
3.3. Si è costituito in giudizio il controinteressato -OMISSIS--, resistendo agli appelli proposti in via principale e incidentale, di cui ha chiesto il rigetto.
3.4. Sull'accordo delle parti, la trattazione dell'istanza cautelare è stata abbinata al merito.
3.5. All'udienza del 25 marzo 2025, il Collegio ha accolto l'istanza di rinvio, motivata dalle parti in relazione all'imminente conclusione di altra procedura comparativa.
3.6. Con istanza di prelievo successivamente depositata l'appellante ha richiesto la fissazione dell'udienza di merito, in vista della quale le parti hanno depositato le rispettive memorie e repliche, illustrando le proprie tesi difensive e insistendo nelle rispettive conclusioni.
3.7. All'udienza pubblica del 7 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
4. Preliminarmente va esaminata l'eccezione sollevata dal controinteressato di inammissibilità per difetto di interesse dell'appello incidentale autonomo proposto dal
Ministero della Giustizia e dal Consiglio Superiore della Magistratura.
4.1. L'eccezione è infondata.
4.2. Infatti, l'Amministrazione appellante incidentale ha interesse a difendere la piena legittimità del proprio operato e degli atti impugnati dimostrando di non dover rivalutare la potenziale situazione di incompatibilità, come disposto dalla sentenza impugnata, avendo già, a fronte di una domanda regolarmente presentata dall'aspirante all'incarico direttivo, correttamente svolto le valutazioni di merito imposte dalla normativa primaria e secondaria, le quali passano attraverso la verifica del possesso, da un lato, dei prerequisiti dell'indipendenza, dell'imparzialità e dell'equilibrio, e dall'altro lato, delle attitudini e del merito. N. 08499/2024 REG.RIC.
Dopodiché, le amministrazioni appellanti incidentali, senza con ciò incorrere nella prospettata contraddizione, hanno ribadito le proprie posizioni sui motivi del ricorso principale di primo grado, non esaminati dalla sentenza e riproposti in questa sede, chiedendone il rigetto in quanto sarebbe legittimo l'assetto recato dal provvedimento impugnato che ha conferito l'incarico direttivo al controinteressato sulla base della valutazione comparativa effettuata.
5. Tanto premesso, può principiarsi dall'esame dei primi due motivi dell'appello principale mediante i quali sono censurate le statuizioni della sentenza che hanno accolto il ricorso incidentale proposto dal controinteressato, volto a far valere una causa di esclusione della ricorrente principale dalla procedura per la copertura dell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-
.
5.1. In particolare, secondo l'appellante principale sarebbe evidente l'erroneità della sentenza nel ritenere pregiudiziale e fondata la censura dell'appello incidentale concernente una situazione di ipotetica incompatibilità, che non sarebbe stata adeguatamente approfondita dal Consiglio Superiore della Magistratura. Del pari, la sentenza sarebbe errata nella parte in cui ha ritenuto che il presunto mancato accertamento da parte del CSM integrasse la violazione di un obbligo istruttorio e quindi un potenziale motivo di esclusione della ricorrente principale, non avvedendosi che l'eventuale istruttoria, asseritamente non effettuata, sarebbe intervenuta (secondo il disposto dell'art. 52, seconda parte, della circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007, modificata con delibere del 1° aprile 2009, 9 aprile 2014 e 3 aprile 2024, avente ad oggetto il “regime delle incompatibilità ex artt. 18 e 19 O.G., nonché di situazioni analoghe rilevanti ex art. 2 L.G.” ) soltanto dopo l'assegnazione della sede.
5.2. Inoltre, il Tar, senza disporre peraltro adempimenti istruttori, avrebbe trascurato, nonostante risultasse dalla produzione documentale in atti, che il CSM aveva più volte già disposto l'archiviazione della pratica stante l'assenza della convivenza e, a N. 08499/2024 REG.RIC.
maggior ragione, della “stabile convivenza” tra la dott.ssa -OMISSIS- e il dott. -
OMISSIS-.
5.3. La sentenza avrebbe altresì travisato il regime della incompatibilità reputando che all'inizio della procedura sia difettata “l'imprescindibile verifica sottesa alla disciplina dell'art. 48 del TU sulla Dirigenza Giudiziaria”. Al contrario, come chiarito nella nota del CSM n. 3304 del 16 febbraio 2022, la dichiarazione preventiva, che il magistrato è chiamato a rendere all'atto della presentazione della domanda di partecipazione a concorso per ufficio direttivo (ex art. 46 c. 1 lett. b circolare 12940 e succ. modif.), “non assolve all'obbligo di rendere la successiva ed effettiva dichiarazione ai sensi degli artt. 18 e 19 O.G., ma consente al Consiglio, nella sua articolazione competente (3^ e 5^ Commissione), di compiere una valutazione incidentale sulla sussistenza della incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 della suddetta circolare” (rubricato Valutazione incidentale delle comunicazioni sulle situazioni di possibile rilevanza ai fini delle incompatibilità), che così recita: “La commissione consiliare preposta alla fase istruttoria per l'assegnazione della nuova sede prende in esame le dichiarazioni, rese nelle ipotesi di cui dalla lettera A alla D dell'art. 46 della presente circolare, ai soli fini della decisione della sede o ufficio di nuova assegnazione, provvedendo, se del caso, ad assumere ulteriori informazioni sul contenuto delle comunicazioni, ma senza che si producano effetti, preclusivi o vincolanti, sulle valutazioni da effettuarsi in concreto da parte del CSM dopo la destinazione tabellare del magistrato, una volta che sia stata disposta l'assegnazione della sede e/o dell'ufficio”.
5.4. Pertanto, ad avviso dell'appellante principale dalla complessiva disciplina si ricaverebbe che l'effettuazione dell'eventuale istruttoria è rimessa al potere discrezionale della Commissione, che, disponendo nella fattispecie di ben tre provvedimenti di archiviazione del Consiglio Superiore, non ha ritenuto necessaria un'ulteriore verifica sulla medesima causa di incompatibilità, già indagata durante la N. 08499/2024 REG.RIC.
carriera professionale dell'aspirante. In ogni caso, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza appellata, l'omesso preventivo esame da parte della competente commissione giammai potrebbe viziare l'esito della procedura, trattandosi di valutazione meramente eventuale e incidentale.
5.5. Analoghe censure sono svolte nell'appello incidentale proposto dal Ministero della Giustizia e dal CSM.
6. Le doglianze sono fondate.
7. Importa innanzitutto premettere che correttamente il Tar ha esaminato prioritariamente il ricorso incidentale del controinteressato, relativo alla contestazione dei presupposti di ammissione della ricorrente principale alla procedura oggetto del contendere, in quanto il profilo della incompatibilità riveste natura pregiudiziale, essendo suscettibile di comportare l'esclusione dalla procedura di conferimento dell'ufficio direttivo in questione, per cui se la situazione di incompatibilità fosse stata effettivamente sussistente e accertata dal Consiglio Superiore – nell'ambito della valutazione del profilo professionale dell'aspirante in vista dell'individuazione del magistrato più idoneo a ricoprire l'ufficio messo a concorso - il controinteressato avrebbe dovuto essere messo in comparazione con un altro candidato.
La verifica della sussistenza di situazioni di incompatibilità si lega, infatti, alla valutazione del profilo professionale dell'aspirante che richiede un accertamento relativo non solo al merito e alle attitudini, ma anche all'indipendenza e all'imparzialità del magistrato, anche in termini di apparenza, come del resto riconosciuto anche nell'appello incidentale delle amministrazioni (cfr. pag. 8 e 9 appello incidentale, laddove si richiama la “circostanza per cui le situazioni di conclamata o potenziale incompatibilità rientrano delle valutazioni di merito relative alla verifica dell'(apparenza di) imparzialità del magistrato”, richiamando Cons.
Stato 6936/2024). N. 08499/2024 REG.RIC.
Sul punto la sentenza non merita dunque le critiche che le sono rivolte, non essendo incorsa nel denunciato vizio di travisamento delle regole che presidiano il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, per aver esaminato preliminarmente il ricorso incidentale e, a seguito del suo accoglimento, dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso principale. L'interesse ad agire deve essere, infatti, caratterizzato dai predicati dell'attualità e concretezza: in caso di sussistenza della causa di incompatibilità o del suo omesso accertamento da parte dell'amministrazione, la ricorrente principale non avrebbe avuto interesse all'esame delle censure veicolate mediante l'impugnazione proposta, con la quale si è chiesto l'accertamento dell'illegittimità del giudizio comparativo svolto dal CSM sui candidati per il conferimento dell'incarico direttivo in questione.
8. Tuttavia, nel merito le statuizioni della sentenza non possono essere confermate, dovendo, invece, condividersi i rilievi degli appellanti.
8.1. In sintesi, la sentenza appellata ha ritenuto che l'istruttoria espletata dal CSM è risultata deficitaria in relazione all'obbligo di accertare una situazione di incompatibilità per l'assunzione dell'incarico oggetto della procedura, vale a dire “di accertare se il magistrato che partecipa alla selezione abbia parenti fino al secondo grado, affini in primo grado, coniuge o convivente che esercitano la professione di avvocato davanti all'ufficio in cui il magistrato presta servizio, come prescrive l'art.
18 del RD 12/1941”.
8.2. In particolare, il Tar – pur riconoscendo che con la dichiarazione resa nella domanda di partecipazione alla procedura la dott.ssa -OMISSIS- avesse indubbiamente ottemperato al punto 45 della predetta circolare (“Rapporti tra magistrati. Obbligo di dichiarazione”) – ha ritenuto che nella dichiarazione della ricorrente non sia stato specificato “nulla che potesse consentire di accertare – in modo automatico – la mancanza di convivenza con il dott. -OMISSIS- e l'intensità e stabilità di tale relazione interpersonale”. N. 08499/2024 REG.RIC.
E ciò sebbene la rilevanza della convivenza, correlata dalla predetta circolare alla
“stabile coabitazione”, non possa restare indifferente all'evoluta definizione che ne ha dato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui “la convivenza non ha da intendersi necessariamente come coabitazione, quanto piuttosto come stabile legame tra due persone, connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti”.
8.4. Pertanto, secondo il Tar “all'obbligo dichiarativo assolto dalla ricorrente avrebbe dovuto fare da contraltare l'obbligo della competente commissione di verificare la sussistenza della causa di incompatibilità sottesa al dichiarato rapporto interpersonale”, in ciò sostanziandosi l'obbligo conformativo discendente dalla sentenza.
Ad avviso del giudice di primo grado sarebbe stata, invece, omessa una siffatta valutazione, da esperirsi in modo approfondito rispetto allo specifico ambito del conferimento degli incarichi, non potendo considerarsi rilevanti ai fini della verifica in questione le deliberazioni riferite ad archiviazioni relative a questioni afferenti al rapporto interpersonale tra la stessa ricorrente e il dott. -OMISSIS-.
Infatti, la situazione di potenziale incompatibilità andava comunque valutata ex ante, nell'ambito della procedura comparativa ai fini del conferimento di quello specifico incarico direttivo, rilevando la carenza di tale indefettibile adempimento sul piano procedimentale nella fase istruttoria e di valutazione delle domande, anche con riguardo alla necessaria previa delibazione in merito alla sussistenza delle condizioni di interferenza funzionale, secondo le previsioni di cui ai punti nn. 31, comma 3, e 43 della citata circolare (così, l'art. 45 Circ. C.S.M. del 2007).
Sicché ad avviso del Tribunale nella specie il difetto d'istruttoria si sarebbe tradotto nell'impossibilità di operare un vaglio effettivo del rilievo - in astratto ed in concreto
- della situazione di incompatibilità della dott.ssa -OMISSIS-, tanto più che, per un verso, la stessa ricorrente principale aveva fatto riferimento genericamente a una N. 08499/2024 REG.RIC.
situazione di “ipotetica” incompatibilità in relazione al rapporto interpersonale con un sostituto procuratore generale dello stesso Ufficio, senza nulla aggiungere, per altro verso la competente commissione non aveva acquisito né valutato nella procedura comparativa tra i due candidati – a fini di conoscenza ed eventuale aggiornamento della situazione fattuale – le pregresse archiviazioni che soltanto in giudizio sono state prodotte dalla ricorrente.
8.6. All'opposto di quanto affermato dalla sentenza impugnata va rilevato che non sussiste un'omessa verifica della situazione di incompatibilità che vizi l'intera procedura.
8.7. La circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007, modificata con delibere del 1° aprile
2009, 9 aprile 2014 e 3 aprile 2024, avente ad oggetto il “regime delle incompatibilità ex artt. 18 e 19 O.G., nonché di situazioni analoghe rilevanti ex art. 2 L.G.”, prevede, in particolare, che “la convivenza è rilevante laddove si sostanzi in un rapporto di stabile coabitazione, determinato da relazioni sentimentali”.
Nell'ambito del titolo I (“Comunicazione delle situazioni di possibile rilevanza ex artt. 18 e 19 R.D. n. 12/1941”) del capo III (“Rilevazione delle incompatibilità”), è previsto che “il magistrato, che si trova in una delle situazioni di possibile rilevanza ai fini del trasferimento d'ufficio, secondo le previsioni di incompatibilità di sede ex art. 19 R. D. n. 12/1941, o in una delle situazioni descritte al titolo IV del Capo II della presente circolare come casi analoghi alla incompatibilità di sede per rapporti tra magistrati, deve darne comunicazione al Consiglio superiore della magistratura”.
Oggetto dell'obbligo di comunicazione sono soltanto le situazioni nelle quali i magistrati parenti, affini, coniugi, uniti civilmente o conviventi, facciano parte dello stesso ufficio o di diversi uffici giudiziari della stessa sede.
Occorre anche evidenziare, con la comunicazione, se sussistano le condizioni di interferenza funzionale, secondo le previsioni di cui ai punti nn. 31, comma 3, e 43 della presente circolare. In ogni caso il magistrato ha facoltà di comunicazione di N. 08499/2024 REG.RIC.
situazioni da lui ritenute assimilabili a quelle disciplinate dalla circolare, per sottoporle alle valutazioni del Consiglio superiore della magistratura.
Ciò, peraltro, in linea con quanto previsto dall'art. 48 del testo unico, ossia che nella domanda deve essere segnalata qualunque situazione, anche sopravvenuta, di potenziale incompatibilità ai sensi degli artt. 18 e 19 del RD 12/1941 (Ordinamento
Giudiziario) rispetto all'ufficio richiesto.
8.8. In primo luogo, alla luce della richiamata disciplina, va rilevato che non sussiste alcuna manifesta lacuna istruttoria in relazione ai fatti sottesi alla dichiarazione del -
OMISSIS- relativa alle situazioni di incompatibilità, con la quale la dott.ssa -
OMISSIS- ha affermato quanto segue: “La sottoscritta dottoressa -OMISSIS-,
Procuratore della Repubblica Vicario presso il Tribunale di -OMISSIS-, in ottemperanza alla pubblicazione dell'ufficio direttivo indicato in oggetto, dichiara di non versare in alcuna, anche sopravvenuta, situazione di potenziale incompatibilità ai sensi dell'art. 18 dell'ordinamento giudiziario, e di versare in situazione di ipotetica incompatibilità ex art. 19 dell'ordinamento giudiziario in quanto intrattiene una relazione interpersonale con il dr. -OMISSIS-, sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di -OMISSIS-”.
8.8.1. Dunque, alla stregua del tenore testuale della dichiarazione sopra riportata, non solo non può ascriversi all'appellante principale alcuna violazione dell'obbligo dichiarativo ma – contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza appellata - neanche ricorre una mera insufficienza dichiarativa.
8.8.2. L'ipotetica situazione di incompatibilità è stata infatti lealmente segnalata dalla dott.ssa -OMISSIS- ed era comunque già nota al CSM che, informato della relazione interpersonale tra la ricorrente (sostituto procuratore presso la Procura della
Repubblica di -OMISSIS-) e il dott. -OMISSIS- (sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di -OMISSIS-), ha ripetutamente archiviato le pratiche, esprimendosi sulla insussistenza di una situazione in concreto idonea a pregiudicare N. 08499/2024 REG.RIC.
l'imparzialità del magistrato, stante l'assenza della stabile coabitazione, richiesta dall'art.5 comma 2 della Circolare per determinare la rilevanza inferenziale della convivenza (“La convivenza è rilevante laddove si sostanzi in un rapporto di stabile coabitazione, determinato da relazioni sentimentali.”).
8.8.3. In particolare, nella deliberazione del CSM del -OMISSIS- si è dato atto che il
“procedimento ex art. 19 O.G. era stato archiviato in quanto il rapporto che intercorre tra i magistrati non rileva ai fini dell'applicazione della circolare sulle incompatibilità e che, per l'eventuale applicazione dell'art. 2 del regio decreto n.
511/1946, non emergono i presupposti nel caso di specie”; è stata poi rilevata
“l'insussistenza di una situazione di incompatibilità rilevabile ai sensi dell'art. 19
O.G. e succ. modif. nonché, ai sensi dell'art. 2 L.G., fermo restando l'obbligo per i magistrati di dare comunicazione al C.S.M. di ogni variazione rilevante ai sensi dei punti 44 e seguenti della circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. modif. (in particolare, per gli oneri temporali della dichiarazione, con riferimento ai punti 46 e
47)”.
8.8.4. Dunque, il Consiglio Superiore aveva già accertato – non solo immediatamente prima che fosse contestualizzata la valutazione dei candidati all'ufficio direttivo di
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS- ma anche in tempi successivi - che la relazione intercorrente tra l'appellante e il dott. -OMISSIS- non era caratterizzata da una stabile convivenza che potesse anche solo astrattamente configurare una situazione di potenziale incompatibilità, tale da interferire sul corretto esercizio della funzione giudiziaria da parte dei magistrati interessati.
La circostanza che il CSM si sia già ripetutamente espresso per negare la stessa situazione di incompatibilità rende definitivamente acclarata l'inesistenza di quella medesima incompatibilità dichiarata dalla ricorrente nella domanda di partecipazione, considerata anche l'incontestata assenza di qualsiasi variazione rilevante (cfr. nello stesso Cons. Stato, sez. VII, 7 febbraio 2023, n. 1349). N. 08499/2024 REG.RIC.
8.8.5. Non può, pertanto, ritenersi che sia difettato, da parte del CSM,
l'imprescindibile verifica sottesa alla disciplina di cui all'art. 48 del testo unico sulla dirigenza giudiziaria, che attiene alla tutela della corretta formazione degli organici e dell'adeguato e funzionale conferimento degli incarichi e che, logicamente, presuppone, sul piano procedimentale, il previo accertamento della veritiera, fedele e completa rappresentazione della situazione dei candidati potenzialmente incompatibili per una completa istruttoria e valutazione da parte del Consiglio.
8.8.6. Né può condividersi la statuizione della sentenza secondo cui ai fini della verifica in questione non rileverebbero affatto, né a maggior ragione sarebbero vincolanti, le deliberazioni prodotte dalla ricorrente nel giudizio riferite ad archiviazioni relative a questioni afferenti al rapporto interpersonale tra la ricorrente e il dott. -OMISSIS-.
8.8.7. In conclusione, non sussistendo alcuna lacuna istruttoria circa la sussistenza della dedotta situazione di incompatibilità nell'ambito della procedura comparativa in esame non era necessario che tale situazione andasse rivalutata dal CSM come statuito dalla sentenza di primo grado.
8.8.8. Peraltro, la giurisprudenza richiamata nella sentenza appellata non è conferente rispetto al caso di specie.
8.8.9. Nello specifico, le sentenze della Corte di Cassazione citate nella sentenza impugnata riguardano la definizione di stabile convivenza ad altri fini (ovvero in tema di revoca dell'assegno di mantenimento nonché del diritto al risarcimento dei danni a seguito di omicidio colposo del convivente) e non riguardano in alcun modo il rapporto di “stabile coabitazione” richiesto dalla menzionata circolare ai fini della rilevanza della convivenza per le valutazioni sulle incompatibilità ex artt. 18 e 19
O.G., nonché di situazioni analoghe rilevanti ex art. 2 L.G.
La sentenza del Consiglio di Stato Sez. VII, 14 settembre 2022, n. 7969 riguarda, invece, la diversa ipotesi di omessa dichiarazione di una situazione di incompatibilità N. 08499/2024 REG.RIC.
derivante da rapporto di coniugio, laddove nel caso di specie l'obbligo dichiarativo è stato pienamente adempiuto da parte dell'aspirante all'incarico direttivo.
Infatti, come detto, la situazione di incompatibilità è stata rappresentata dalla dott.ssa
-OMISSIS- in modo completo sì da consentire al CSM di verificarne l'incidenza rispetto ai requisiti dell'indipendenza e imparzialità ovverosia di parametri sui quali verte, unitamente agli altri profili, la scelta del candidato più idoneo alle funzioni direttive per lo specifico incarico messo a concorso.
Nel caso in esame si è dunque pienamente realizzata la ratio iuris della segnalazione della situazione di potenziale incompatibilità da allegare alla domanda di partecipazione al concorso per il conferimento dell'incarico direttivo o semidirettivo: che è quella di consentire alla competente commissione di verificare subito l'idoneità della fattispecie dichiarata ad incidere in concreto sulla imparzialità del magistrato.
8.9. A tale riguardo, va poi sottolineato che – come dedotto dall'appellante – oltre alla dichiarazione da rendere al momento della presentazione della domanda da parte dell'aspirante all'incarico è previsto poi un successivo obbligo di dichiarazione
(definita dall'art. 47 circ. cit. “formale”), da assolvere entro trenta giorni dalla assunzione delle funzioni nella sede o nell'ufficio di destinazione
8.9.1. In altri termini, la dichiarazione preventiva, che il magistrato è chiamato a rendere all'atto della presentazione della domanda di partecipazione a concorso per ufficio direttivo (ex art. 46 c. 1 lett. b circolare 12940 e succ. modif.) “non assolve all'obbligo di rendere la successiva ed effettiva dichiarazione ai sensi degli artt. 18 e
19 O.G., ma consente al Consiglio, nella sua articolazione competente (3^ e 5^
Commissione), di compiere una valutazione incidentale sulla sussistenza della incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 della suddetta circolare”
(rubricato Valutazione incidentale delle comunicazioni sulle situazioni di possibile rilevanza ai fini delle incompatibilità), che così recita: “La commissione consiliare preposta alla fase istruttoria per l'assegnazione della nuova sede prende in esame le N. 08499/2024 REG.RIC.
dichiarazioni, rese nelle ipotesi di cui dalla lettera A alla D dell'art. 46 della presente circolare, ai soli fini della decisione della sede o ufficio di nuova assegnazione, provvedendo, se del caso, ad assumere ulteriori informazioni sul contenuto delle comunicazioni, ma senza che si producano effetti, preclusivi o vincolanti, sulle valutazioni da effettuarsi in concreto da parte del CSM dopo la destinazione tabellare del magistrato, una volta che sia stata disposta l'assegnazione della sede e/o dell'ufficio” (cfr. nota del CSM n. 3304 del 16 febbraio 2022).
8.9.2. Pertanto, dalla complessiva disciplina si ricava che le valutazioni definitive sulla incompatibilità sono rimesse alla fase successiva alla presa di possesso, nella quale la competente commissione per le incompatibilità considera le situazioni che in concreto si verificano per valutare l'adeguatezza dell'adozione di previsioni tabellari finalizzate ad eliminare ogni interferenza funzionale.
Ciò significa che nel momento in cui viene segnalata una potenziale situazione di incompatibilità da parte dell'aspirante all'incarico il Consiglio Superiore può subito esaminarla, disponendo gli approfondimenti che ritenga (“se del caso”) opportuni, fermo restando che ai sensi dell'art. 52 della Circolare la situazione di concreta incompatibilità va valutata a seguito dell'eventuale assegnazione dell'incarico, in modo da verificare se essa sia ancora attuale o se nel frattempo non sia stata rimossa.
La circostanza che, nel caso di specie, il Consiglio Superiore non abbia ritenuto necessario svolgere, nell'ambito della procedura di conferimento dell'incarico, ulteriori specifici accertamenti sulla situazione di incompatibilità segnalata dalla candidata non si traduce, quindi, in una violazione di obblighi istruttori, lasciando impregiudicata ogni successiva valutazione che avrebbe dovuto essere operata dalla competente commissione in caso di conferimento dell'incarico alla dott.ssa -
OMISSIS- e all'atto della presa di possesso del nuovo ufficio, sempre che la situazione di potenziale incompatibilità non fosse stata (come avvenuto a seguito dell'intervenuto pensionamento del dott. -OMISSIS-) nel frattempo rimossa. N. 08499/2024 REG.RIC.
8.9.3. Al contrario di quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, la necessità di approfondimenti istruttori sul punto non può poi neanche inferirsi dal tenore della dichiarazione resa dall'interessata, per il fatto che quest'ultima ha prospettato che la situazione di incompatibilità fosse meramente “ipotetica”, senz'altro aggiungere in merito alle caratteristiche di tale relazione (specie con riferimento al profilo della convivenza). Infatti, neanche ciò poteva comportare l'indispensabilità di un'ulteriore propedeutica valutazione della medesima situazione di incompatibilità, già valutata e più volte esclusa dall'organo di autogoverno, a fronte di un obbligo dichiarativo pienamente assolto da parte dell'aspirante in relazione all'incarico oggetto della domanda.
9. Ne deriva l'erroneità della sentenza ove si assume che la valutazione della causa di incompatibilità è mancata viziando l'esito della procedura.
10. All'accoglimento dei primi due motivi dell'appello principale e dell'appello incidentale del Ministero consegue, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto del ricorso incidentale di primo grado proposto dal controinteressato.
11. Devono essere di conseguenza esaminati i motivi del ricorso principale, assorbiti in ragione della declaratoria di improcedibilità in primo grado.
12. Come esposto in fatto, con tali motivi la ricorrente principale ha censurato, chiedendone l'annullamento, la deliberazione del Consiglio Superiore della
Magistratura del -OMISSIS-, con cui è stato conferito al controinteressato l'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-, la proposta “B”, formulata in favore di quest'ultimo e approvata nella medesima seduta, il decreto ministeriale che ha recepito la deliberazione del CSM e gli atti con i quali è stato disposto l'immissione del medesimo nelle funzioni direttive.
12.1. In particolare, mediante le censure riproposte in questa sede l'appellante principale ha rimarcato che mentre le esperienze dirigenziali del dott. -OMISSIS- non contemplano alcun incarico direttivo e si limitano ad un incarico semidirettivo della N. 08499/2024 REG.RIC.
durata di circa quattro anni e sei mesi presso una Procura ordinaria (circondariale, anche se “ufficio di grandi dimensioni”), le sue si sostanziano in un incarico direttivo di oltre otto anni (di Procuratore della Repubblica di -OMISSIS-), cui si aggiunge un più esteso incarico semidirettivo di circa quattro anni e nove mesi presso la Procura
Distrettuale di -OMISSIS- (che è anche l'ufficio ad quem), per un totale di circa tredici anni di funzioni dirigenziali.
12.2. Ha, pertanto, lamentato che il CSM avrebbe pretermesso la diversa e superiore esperienza della ricorrente in una qualifica superiore, aggravata dal fatto che sarebbe mancata del tutto la “Valutazione comparativa” (come prescritta dagli artt. 25 ss. del
T.U. sulla Dirigenza Giudiziaria), finalizzata alla verifica della pretesa equiparazione tra le funzioni dirigenziali ascrivibili ai due candidati.
12.3. In sostanza, per l'appellante principale la comparazione non avrebbe dovuto limitarsi a comparare (ed eventualmente equiparare) le esperienze semidirettive (del
Dott. -OMISSIS-) a quelle direttive (della Dott.ssa -OMISSIS-), ma avrebbe dovuto comparare (ed eventualmente equiparare) le sole esperienze semidirettive del dott. -
OMISSIS- (in una Procura Circondariale di grandi dimensioni) a quelle direttive più quelle semidirettive (assolutamente analoghe per dimensione dell'ufficio ma in una
Procura Distrettuale e inoltre di durata superiore) della dott.ssa -OMISSIS-; per tale ragione si stigmatizza che in nessuna parte della presunta comparazione (rectius, apodittica “equiparazione”) emerga la circostanza che sono a confronto, dal un lato, un'esperienza di quattro anni e mezzo di funzioni dirigenziali (soltanto semidirettive in una Procura Circondariale di grandi dimensioni) e, dall'altro, un'esperienza di tredici anni di funzioni dirigenziali (per più di otto anni direttive e per quasi cinque semidirettive in una Procura Distrettuale di grandi dimensioni e, dunque, di maggiore complessità organizzativa).
12.4. Ha, perciò, contestato la ricorrente che se tale comparazione fosse effettuata, dalla stessa non si ricaverebbero affatto elementi oggettivi per poter formulare un N. 08499/2024 REG.RIC.
giudizio di equivalenza tra le sole funzioni semidirettive esercitate (per quattro anni e mezzo) dal dott. -OMISSIS- e quelle direttive (per oltre otto anni) e semidirettive (per ulteriori quasi cinque anni e con analoghe caratteristiche) svolte dalla stessa ricorrente.
12.5. Dal che deriverebbe la palese illegittimità della valutazione comparativa operata nel caso di specie dal Plenum del C.S.M., che non avrebbe adeguatamente considerato le esperienze professionali dei due candidati. Sicché non risulterebbero esternate e comunque non sarebbero comprensibili le ragioni per cui, nel caso di specie, siano state ritenute equiordinate “le più ridotte e più contenute funzioni di Procuratore aggiunto rispetto a quelle di chi è stato già a capo di un ufficio di Procura, seppure di ben diverse dimensioni, e poi comunque ugualmente Procuratore Aggiunto e per un periodo più ampio in un ufficio di uguali dimensioni e complessità”.
Al riguardo, l'appellante principale richiama quell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il Testo unico sulla dirigenza giudiziaria non è abilitato ad equiordinare pregresse qualifiche di legge, né il significato delle inerenti funzioni, che rilevano come distinte ex art. 107, terzo comma, Cost.; sicché con riguardo all'attività di coordinamento assume valore dirimente lo svolgimento delle funzioni direttive rispetto a quelle semidirettive.
12.6. Sarebbe, dunque, oggettiva la prevalenza dei requisiti attitudinali della ricorrente come declinati dall'art. 29 T.U. (“Criteri di valutazione per il conferimento della dirigenza di uffici giudiziari giudicanti e requirenti di primo grado di grandi dimensioni”), in combinato disposto con il richiamato art. 18, per il quale “hanno speciale rilievo” i “concreti risultati ottenuti nello svolgimento, in atto o pregresso, di funzioni direttive o semidirettive”.
Alla luce di ciò dovrebbe ritenersi corretto quanto prospettato nella proposta “A”, favorevole alla ricorrente, laddove in particolare, ha affermato la prevalenza sul piano degli indicatori specifici della dott.ssa -OMISSIS-, poiché “(…) solo la candidata proposta vanta una diretta e significativa esperienza direttiva, intrinsecamente N. 08499/2024 REG.RIC.
superiore – anche per durata - a quella, pur rilevante, svolta dal dott. -OMISSIS- in virtù, tuttavia, di meccanismi di semplice delega organizzativa”, propendendo, infine,
“per l'evidente maggiore strutturazione del percorso professionale della dott. -
OMISSIS-, validatosi in lunghi anni di proficuo e concreto esercizio “in situ” dell'attività requirente”.
12.7. Nello specifico, l'assenza di una “valutazione comparativa” emergerebbe chiaramente laddove la proposta “B” dà rilievo ad alcuni tratti dell'esperienza semidirettiva del dott. -OMISSIS-, senza minimamente evidenziare che essi sono comuni anche a quella della dott.ssa -OMISSIS-: tra questi, in particolare, l'aver entrambi i candidati svolto identiche funzioni di Procuratore aggiunto presso Uffici giudiziari di grandi dimensioni, con competenza estesa ad un territorio connotato da plurime infiltrazioni di criminalità, curato entrambi materie specialistiche, coordinato indagini della D.D.A. e svolto il ruolo di “Procuratore Vicario”, nonché svolto attività di stretta collaborazione con il Procuratore della Repubblica per la gestione organizzativa dell'ufficio; si è, invece, del tutto sorvolato sulla circostanza che, mentre le funzioni semidirettive del Dott. -OMISSIS- sono state esercitate in una
Procura Circondariale (pur di grandi dimensioni), quelle della Dott.ssa -OMISSIS- sono state svolte presso la Procura Distrettuale di -OMISSIS- (ufficio ad quem di analoghe dimensioni) e per un tempo maggiore.
12.7.1. Sarebbe stato, quindi, violato il disposto dell'art. 26, comma 1, che impone la
“valutazione analitica dei profili dei candidati” e, dunque, di tutte le esperienze professionali rilevanti nella comparazione, con grave difetto d'istruttoria e motivazione.
12.7.2. Inoltre, il giudizio di equivalenza espresso nella proposta “B” violerebbe anche il disposto dell'art. 32, comma1, lett. b), T.U. (“Criteri di valutazione per uffici collocati in zone caratterizzate da rilevante presenza di criminalità organizzata di tipo mafioso”), in quanto la proposta “B” ha illustrato analiticamente le esperienze N. 08499/2024 REG.RIC.
maturate dal controinteressato nella trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati dall'articolo 51, comma 3 bis, c.p.p., anche quale componente della Direzione
Distrettuale Antimafia, del tutto sottacendo però sulla rilevanza dei procedimenti trattati dalla ricorrente e così omettendo il giudizio comparativo anche rispetto a tale ulteriore indicatore specifico.
12.7.3. L'appellante principale ha poi soggiunto che con riguardo alla “durata dell'attività inquirente e requirente” si ometterebbe del tutto di rilevare la certamente più ampia esperienza della dott.ssa -OMISSIS- (anche in considerazione degli anni trascorsi fuori ruolo dal dott. -OMISSIS-); ha, inoltre, lamentato che non si darebbe alcun valore ai ben sedici anni da lei spesi “fra la DDA di -OMISSIS- e il coordinamento come aggiunto della stessa DDA”.
Ulteriori elementi di preferenza sono stati individuati nella circostanza che la ricorrente ricopre le funzioni di procuratore aggiunto presso la Procura di -OMISSIS-
“da quasi cinque anni e Procuratore Vicario dello stesso ufficio ad quem alla data della vacanza”, ciò rendendola il candidato più idoneo non in una prospettiva astratta, ma in ragione delle specifiche caratteristiche e delle concrete esigenze organizzative dell'ufficio ad quem.
12.8. Inoltre, secondo la ricorrente non potrebbe sottacersi – almeno sul piano dell'imparzialità e buon andamento dell'amministrazione giudiziaria – la circostanza che la vacanza del posto per il quale ha concorso il Dott. -OMISSIS- si è verificata mentre egli era consigliere presso lo stesso C.S.M. che ha deliberato la sua nomina.
12.9. Sarebbe altresì comunque evidente anche l'erronea valutazione della proposta
“B” in ordine alla prevalenza del dott. -OMISSIS- sul piano degli “indicatori generali”: ciò alla luce di un chiaro giudizio di equivalenza, che troverebbe fondamento, da un lato, in una prevalenza certa della dott.ssa -OMISSIS- sul piano dell'art. 8 T.U., quantomeno “in forza del maggiore tempo di effettivo esercizio delle funzioni giudiziarie” e, dall'altro, in “una certa prevalenza del dott. -OMISSIS- […] N. 08499/2024 REG.RIC.
sul piano degli indicatori generali di cui agli artt. 11 e 13 T.U., attese le esperienze ordinamentali e ministeriali”, che però (come si legge nella proposta “A” formulata in favore della ricorrente) “ per la loro naturale collegialità e per le caratteristiche
“amministrative” che le caratterizzano precipuamente – non possano erigersi a indicatori “forti” dell'attitudine del candidato a dirigere un ufficio giudiziario”.
13. Le riassunte censure non sono fondate.
14. Va premesso che in tema di attribuzione delle funzioni direttive e semidirettive dei magistrati ordinari l'art. 25 del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria declina le finalità del giudizio discrezionale demandato al C.S.M., disponendo che: “1. La valutazione comparativa degli aspiranti è effettuata al fine di preporre all'ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare e, ove esistenti, a particolari profili ambientali”.
L'art. 26 del Testo Unico citato, in tema di “Valutazione comparativa delle attitudini”, richiede che si proceda “alla valutazione analitica dei profili dei candidati mediante specifica disamina degli indicatori previsti”.
Nell'ambito della valutazione speciale rilievo è attribuito agli indicatori “specifici”, che mirano a selezionare le esperienze giudiziarie che esprimano una particolare idoneità a ricoprire l'incarico messo a concorso, mentre quelli “generali” - la cui funzione è di ricostruire in maniera completa ed esaustiva le caratteristiche rilevanti della figura professionale del magistrato - sono utilizzati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale. Tanto al fine precipuo di assicurare che gli elementi sottesi agli indicatori specifici, proprio per la loro più marcata attinenza al profilo professionale richiesto per il posto da ricoprire, abbiano un adeguato spazio valutativo e una rafforzata funzione selettiva (cfr. Cons. Stato, V, 31 agosto 2021 n.
6125).
14.1. Nel caso in esame, i profili dei due ricorrenti sono stati giudicati equivalenti sotto l'aspetto degli indicatori specifici per gli uffici direttivi giudicanti e requirenti di primo N. 08499/2024 REG.RIC.
grado di grandi dimensioni (art. 18 lett. a), b) c) e d) T.U., pag. 183 della proposta B, favorevole al dott. -OMISSIS- e fatta propria dal Plenum); il controinteressato dott. -
OMISSIS- è stato, invece, ritenuto prevalente in ordine ai c.d. “indicatori generali”.
14.2. Ciò premesso, alla stregua della disciplina generale sui conferimenti degli incarichi direttivi, non può condividersi la censura rivolta avverso la delibera nella parte in cui, alla luce di tutte le esperienze in concreto maturate dai concorrenti per l'ufficio, ha ritenuto il profilo professionale del controinteressato equivalente, con riferimento all'assetto degli indicatori specifici, al profilo professionale della dott.ssa
-OMISSIS-, escludendo che la prevalenza di quest' ultima potesse derivare dalla sola constatazione dell'avvenuto esercizio, da parte della medesima, (anche) delle
(formali) funzioni direttive.
14.3. Contrariamente a quanto assume l'appellante principale, così deliberando il
CSM non ha “banalizzato” il rilievo dell'avvenuto svolgimento di analoghe funzioni direttive, obliterando quanto attiene alla specificità di un'omologa (rispetto alla funzione messa a concorso) responsabilità dirigenziale.
14.4. Infatti, ferma restando la maggiore ampiezza, complessità e responsabilità delle funzioni direttive rispetto a quelle semidirettive e la specificità delle inerenti qualifiche professionali (il che rende possibile in effetti apprezzare una differenza in merito ed attitudini tra l'una e l'altra tipologia di incarichi, dando rilievo all'avvenuto esercizio, nella pienezza della qualifica, delle funzioni direttive), deve rilevarsi che l'art. 18 del
Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria non gradua, con riguardo agli indicatori specifici per gli uffici direttivi di primo grado di grandi dimensioni, tra pregressi incarichi direttivi e pregressi incarichi semidirettivi, avendo piuttosto di mira i risultati conseguiti nella gestione dell'ufficio.
Nello specifico, deve poi rilevarsi che ai fini del conferimento di incarichi direttivi il
Testo Unico colloca sullo stesso piano le due specie di funzioni: - in rapporto sia agli
“indicatori delle attitudini” (art. 6: attitudini desumibili dalle “funzioni direttive e N. 08499/2024 REG.RIC.
semidirettive in atto o pregresse”) che ai “risultati” (art. 7) (“riguardo alle funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse, rilevano i risultati”, desunti dalle qualità, dagli atti, dai rapporti e dalle capacità elencate dalla lett. a) alla lett. J); - in rapporto agli indicatori specifici per gli Uffici direttivi giudicanti e requirenti di primo grado di grandi dimensioni (v. art. 18 lett. a) che, come detto, pone sullo stesso piano “lo svolgimento, in atto o pregresso, di funzioni direttive o semidirettive”); - in rapporto ai “criteri di valutazione per il conferimento della dirigenza di uffici giudicanti e requirenti di primo grado di grandi dimensioni (art. 29).
Si tratta – come bene argomentato dalla difesa del controinteressato – di una scelta non irragionevole bensì diretta ad ampliare la platea dei partecipanti alle procedure comparative per il conferimento degli uffici direttivi, evitando che questo si risolva in una mera rotazione tra i capi degli uffici. Inoltre, la ratio della previsione di cui all'art. 18 cit., in relazione agli uffici caratterizzati da una maggiore complessità organizzativa per via delle loro dimensioni, è quella di validare le pregresse esperienze in funzione del rendimento conseguito dal magistrato.
14.5. Alla luce di quanto evidenziato, il mancato svolgimento di funzioni direttive da parte del controinteressato non è di per sé preclusivo a riconoscerne equivalente il profilo professionale poiché non può prescindersi dal fondamentale criterio di valutazione dell'esercizio delle funzioni, direttive e semidirettive, che è quello della
“rilevanza dei risultati” (art. 7 T.U.).
Ne consegue che il Consiglio Superiore non ha affatto omologato funzioni e responsabilità intrinsecamente diverse, pervenendo a conclusioni irrazionali, invalidanti la nomina del controinteressato.
All'opposto, nella delibera impugnata, in linea con quanto richiesto dalla consolidata giurisprudenza (la quale benché escluda un'aprioristica equiordinazione, o assimilazione, tra funzioni direttive e semidirettive, ritiene tuttavia possibile la formulazione di un giudizio di equivalenza del candidato che non possa vantare N. 08499/2024 REG.RIC.
esperienze direttive rispetto ad aspiranti che ne siano in possesso ai sensi dell'art. 18, lett. a), T.U., ove tale conclusione sia sorretta da adeguata motivazione: cfr. ex multis
Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 2021 n. 3712; Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n.
271), sono puntualmente esternate, pur nella valutazione globale, le consistenti ragioni, basate sui fatti che hanno caratterizzato l'attività degli interessati, che portano ad accordare prevalenza a chi – come il controinteressato - può vantare solo funzioni di livello inferiore e a pretermettere la diversa e superiore, e di consolidato periodo, esperienza altrui in qualifica superiore.
14.6. In altri termini, il CSM non ha disconosciuto la specificità delle funzioni svolte dai candidati ma, nell'ambito della sua discrezionalità e sulla scorta di un'articolata e analitica motivazione, ha attribuito un valore particolarmente pregnante ai concreti risultati conseguiti dal dott. -OMISSIS- nell'incarico semidirettivo ricoperto (cfr. pp.
156- 161 della delibera), tanto da pervenire alla conclusione, sulla base di un percorso logico argomentativo intrinsecamente coerente (e, come tale, non sindacabile in questa sede), che gli stessi fossero tali da compensare la circostanza che l'odierna appellante, aspirante all'incarico, avesse svolto anche funzioni direttive.
14.7. Tanto emerge con evidenza dalla lettura della proposta B in favore del controinteressato, la quale difatti afferma che “l'indicatore, in particolare, di cui all'art. 18 lett. a), T.U. (cui, come anticipato, l'art. 29 T.U. attribuisce particolare valenza selettiva) non gradua, infatti, tra le due tipologie di funzioni, direttive e semidirettive, nonostante quelle direttive siano ontologicamente più complesse ed essendo la figura del Procuratore Aggiunto sottoordinata a quella del Procuratore della Repubblica. La valutazione globale e integrata dei profili dei candidati in comparazione (…), innanzi sintetizzati, consente, quindi, di accordare una valutazione di equivalenza a chi, come il candidato proposto, può vantare funzioni di livello inferiore e a pretermettere la diversa e superiore esperienza altrui in qualifica N. 08499/2024 REG.RIC.
superiore, alla luce delle concrete attività svolte nell'esercizio di livello inferiore e dell'ampiezza e complessità delle stesse”.
La riportata motivazione non presenta profili di erroneità e illogicità. Essa, anzi, correttamente considera “i risultati ottenuti nella gestione dell'ufficio”, in linea con quanto previsto dall'art. 12, comma 12, del D.lgs. n. 160 del 2006, il quale, ai fini del conferimento delle funzioni direttive di uffici giudiziari di grandi dimensioni, precisa che “l'attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio
e alle relative dotazioni di mezzi e di personale”.
14.8. Pertanto, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante principale, è stato reso manifesto il percorso logico –giuridico che in concreto ha coerentemente condotto a privilegiare, con effetti determinanti, sul possesso delle attitudini insite nell'avvenuto svolgimento di funzioni direttive omologhe all'ufficio ad quem attitudini manifestate altrimenti dal candidato proposto, attribuendo pregnanza a un'esperienza semidirettiva significativa qual è quella svolta dal controinteressato, dal momento che anch'essa ben può denotare capacità organizzativa equivalente rispetto all'altrui possesso di formali requisiti attitudinali direttivi sulla base di un giudizio globale.
Si tratta di conclusioni tutt'altro che apodittiche o illogiche dal momento che, come illustrato negli atti impugnati (cfr. la proposta B favorevole al controinteressata, recepita dal Plenum), il “dott. -OMISSIS- ha svolto funzioni semidirettive presso
l'ufficio di -OMISSIS-, Ufficio giudiziario di grandi dimensioni, con competenze estesa ad un territorio connotato da plurime infiltrazioni di criminalità, ivi svolgendo il ruolo di coordinamento di diverse sezioni (ben 6, come precisato, di cui 4 contemporaneamente, in un periodo connotato altresì dalla vacanza del posto relativo all'altro procuratore aggiunto in organico). Ha quindi in concreto gestito un numero considerevole di sostituti (15 sostituti per le sezioni specializzate di indagine e tutti i
24 sostituti della Procura per il coordinamento delle attività investigative connesse ai N. 08499/2024 REG.RIC.
reati di competenza «generica»). Si è, inoltre, dato rilievo alla «specificità delle attività di indagine svolte dal candidato proposto» nonché «all'attività svolta presso la D.D.A., (…), implicante attività di indagine di carattere anche internazionale e la gestione personale di numerosi collaboratori di giustizia», al ruolo di «Procuratore
Vicario» assunto dal medesimo e «all'attività di stretta collaborazione con il
Procuratore della Repubblica per la gestione organizzativa dell'ufficio mediante la redazione di proposte interamente trasfuse nei provvedimenti apicali».
14.9. La contestata equivalenza delle funzioni semidirettive e direttive ai fini del conferimento dello specifico incarico riconosciuta dal Consiglio Superiore è stata, quindi, adeguatamente motivata sia sulla base delle concrete funzioni semidirettive esercitate dal controinteressato, presso un ufficio di grandi dimensioni (maggiori anche di quelle dell'ufficio ad quem) e coordinando il lavoro di un consistente numero di magistrati (peraltro, per diverso tempo anche quale unico Procuratore aggiunto in servizio), sia alla luce della concreta attività svolta e dei risultati ottenuti dal medesimo nella gestione dell'ufficio.
Alla luce di ciò, scevra da vizi motivazionali è la conclusione cui giunge, nel merito, il CSM nel momento in cui afferma che la formale sperimentazione da parte della dott.ssa -OMISSIS- “delle funzioni sia semidirettive sia direttive, nei termini già innanzi evidenziati, non impedisce, d'altra parte, di rintracciare la piena equivalenza” tra i profili dei due candidati in parola “alla luce delle concrete attività svolte nell'esercizio di livello inferiore e dell'ampiezza e complessità delle stesse”.
15. Va poi evidenziato che il Consiglio Superiore ha espressamente preso in considerazione – e comparato – tanto le esperienze direttive quanto quelle semidirettive maturate dalla dott.ssa -OMISSIS-, essendo evidente come il riferimento, contenuto nella parte della delibera dedicata alla comparazione ai “già innanzi evidenziati” caratteri delle esperienze della medesima rimanda alla puntuale N. 08499/2024 REG.RIC.
descrizione di tali esperienze operata nella parte dedicata all'illustrazione dei singoli profili degli aspiranti.
15.1. In particolare, nella delibera impugnata il CSM ha proceduto a una valutazione globale e integrata dei profili dei candidati in comparazione, prendendo in considerazione tutte le esperienze rilevanti della ricorrente, senza trascurarne alcuna, come risulta dalla parte di delibera dedicata all'illustrazione del suo profilo. Infatti, vi si dà atto delle funzioni direttive e semidirettive svolte da quest'ultima, della sua attività di collaborazione con il Procuratore della Repubblica nel coordinamento delle indagini della D.D.A., degli incarichi svolti nel corso della sua solida e strutturata carriera professionale, del ruolo assunto come «Procuratore Vicario» di -OMISSIS-.
15.2. A tale riguardo, nessun appunto può dunque essere mosso al CSM nel momento in cui, formulando il giudizio attitudinale in maniera complessiva e unitaria, in modo che esso rappresenti il frutto della valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori, ha riservato tuttavia maggior spazio, in sede comparativa, al profilo del candidato nominato, in modo da dar conto, rappresentando le esperienze professionali del magistrato distinte nei parametri del «merito» e delle «attitudini» con i risultati conseguiti in carriera, delle ragioni della preferenza accordata.
È, infatti, principio consolidato quello per cui nelle procedure di conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi della magistratura ordinaria la comparazione non è prescritta secondo criteri analitici, cioè rapportati a ciascuno dei parametri prestabiliti
(attitudine e merito e, in via residuale, anzianità), ben potendo la comparazione risolversi in un giudizio complessivo unitario, frutto della valutazione integrata dei requisiti indicati.
15.3. Né è decisiva la prolungata esperienza della ricorrente nell'ufficio ad quem, non potendo conferirsi alla ricorrenza dell'elemento “territoriale” (i.e. per chi ha operato nel territorio in cui ha sede l'ufficio per cui concorre) l'efficacia di una presunzione di prevalenza del candidato che lo possiede su quello che ne è sprovvisto N. 08499/2024 REG.RIC.
15.4. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si rivela, pertanto, infondata anche la doglianza relativa alla violazione del disposto dell'art. 32, comma l, lett. b), T.U.
Infatti sul punto la delibera ha preso in considerazione anche la significativa esperienza maturata dalla dott.ssa -OMISSIS- nella trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati dall'art. 51, c. 3-bis, c.p.p., là dove evidenzia che la stessa ha svolto e coordinato, come desumibile dalle fonti di conoscenza, numerose e complesse indagini in materia, sia nella qualità di componente della Direzione Distrettuale
Antimafia di -OMISSIS-, per dieci anni, sia nella qualità di Procuratore Aggiunto presso il medesimo Ufficio requirente. Pertanto, anche con riferimento all'ulteriore criterio di valutazione di cui all'art. 32, lett. b), T.U., la delibera impugnata ha correttamente evidenziato come entrambi i candidati si siano positivamente misurati con la trattazione delle fattispecie di reato di competenza delle D.D.A.
15.6. Non è stata così neanche trascurata la pluriennale esperienza maturata dalla ricorrente nelle indagini di competenza della D.D.A. (e più, in generale, nella trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati dall'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., desunte concretamente, come richiesto dall'art. 32 lett. b) T.U., dalla rilevanza dei procedimenti trattati e dalla durata dell'attività inquirente e requirente), avendo la delibera correttamente riportato la specifica attività di collaborazione con il
Procuratore della Repubblica (che ha trattenuto per sé il coordinamento della specifica articolazione) svolta dall'appellante per ciò che attiene alle indagini relative ad una delle aree territoriali nelle quali era stato suddiviso a tal fine il Distretto.
15.7. È altresì infondata la doglianza relativa al fatto che la vacanza del posto per il quale ha concorso il Dott. -OMISSIS- si è verificata mentre egli era Consigliere presso lo stesso C.S.M. che ha deliberato la sua nomina.
Sul punto deve osservarsi – come peraltro ammesso da parte appellante – che il novellato comma 2 dell'art. 30 del d.P.R. n. 916/1958 (come modificato dall'art. 38. co. 1, l. 17 giugno 2022, n. 71), a mente del quale “prima che siano trascorsi quattro N. 08499/2024 REG.RIC.
anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non può proporre domanda per un ufficio direttivo o semidirettivo, fatto salvo il caso in cui l'incarico direttivo o semidirettivo sia stato ricoperto in precedenza”, non è applicabile al caso di specie, giacché il comma 2 del citato art. 38 prevede che la novella si applica “ai magistrati eletti al Consiglio superiore della magistratura dopo la data di entrata in vigore della presente legge”.
15.8. Non possono essere, infine, accolte le doglianze con cui l'appellante principale contesta la valutazione compiuta dal C.S.M. in relazione al giudizio di prevalenza del candidato nominato sotto il profilo degli indicatori generali.
15.9. In disparte l'eccepita inammissibilità della doglianza – la quale in effetti risulta integralmente costruita sulla riproposizione delle argomentazioni poste a sostegno della proposta risultata recessiva, atto endoprocedimentale che ha la funzione di fornire una prima raccolta di elementi e una loro ordinata disamina, nonché un apporto iniziale di riflessione nel processo di formazione della volontà definitiva del Consiglio superiore in sede plenaria – deve rilevarsene l'assorbente infondatezza, risultando del tutto corretto il giudizio di prevalenza del profilo del nominato formulato dal
Consiglio in ordine agli indicatori generali.
Anche sul punto deve preliminarmente rilevarsi che le esperienze professionali della ricorrente non sono state pretermesse o obliterate nella delibera che, piuttosto, ne contiene un'efficace ed esaustiva esposizione, nella quale non è dato registrare l'omissione di dati rilevanti.
Solamente appaiono evidenti le ragioni della preferenza accordata al dott. -OMISSIS- rispetto a tutti gli altri aspiranti, ragioni che sono adeguatamente esternate dal CSM nella impugnata delibera, alla luce del percorso professionale del candidato proposto e della sua “unicità” tra quelli in comparazione, in ragione delle plurime e rilevanti attività esercitate fuori ruolo (da valutarsi in modo unitario rispetto alle attività giudiziarie, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 26, comma 2, T.U.), in quanto N. 08499/2024 REG.RIC.
comprovanti l'acquisizione di un'incontestabile capacità direttiva per un ufficio giudiziario di grandi dimensioni (si fa ad esempio riferimento al fatto che, come capo della segreteria generale del DAP, il candidato ha svolto funzioni di coordinamento di
276 unità di personale).
È, in particolare, esplicitato chiaramente perché con riferimento alla comparazione tra il candidato proposto e la ricorrente gli indicatori generali hanno assunto una più pregnante e oggettiva valenza selettiva in ragione della argomentata equivalenza, tra i medesimi candidati, rispetto agli indicatori specifici.
Si fa riferimento nello specifico: a) al particolare rilievo dal punto di vista ordinamentale dell'esperienza presso il Consiglio Superiore della Magistratura; b) all'esperienza quale Ispettore Capo presso il Ministero della Giustizia e a quella svolta come capo della segreteria generale del DAP, siccome connotate da una spiccata vocazione organizzativa (valutata in termini di eccellenza nel parere per la sesta valutazione di professionalità); c) al fatto che il controinteressato, a differenza degli altri candidati, vanta “altre esperienze organizzative e ordinamentali al di fuori dell'attività giudiziaria” (anche quale consulente di una Commissione parlamentare d'inchiesta).
16. In conclusione, il terzo motivo dell'appello principale deve essere respinto, in quanto infondato.
17. Infatti, alla luce delle sopra esposte considerazioni va rilevato che nel caso di specie il CSM ha adeguatamente esplicitato le ragioni della preferenza accordata, alla luce di un percorso argomentativo logico e coerente quanto alle indicazioni dei presupposti e alle conclusioni tratte in ordine alle garanzie di idoneità allo svolgimento dell'incarico da parte del nominato.
Le dedotte carenze del giudizio comparativo non trovano, infatti, riscontro nel testo della delibera impugnata, che, invece, coerentemente con le prescrizioni del citato
Testo Unico e i criteri ivi previsti, ha dapprima operato una valutazione analitica ed N. 08499/2024 REG.RIC.
esaustiva dei profili professionali dei due aspiranti, per poi pervenire, in forma complessiva e unitaria, alla formulazione del giudizio attitudinale, all'esito di un percorso decisionale logicamente argomentato e immune dalle censure dedotte.
18. In conclusione, vanno accolti i primi due motivi dell'appello principale e l'appello incidentale proposto dalle amministrazioni e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, va respinto il ricorso incidentale di primo grado; devono essere invece esaminati e respinti, in quanto infondati, i motivi del ricorso principale di primo grado, riproposti in questa sede con il terzo motivo dell'appello principale.
19. La complessità e novità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese processuali
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, così decide:
a) dichiara fondati e accoglie i primi due motivi dell'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso incidentale di primo grado;
b) respinge il terzo motivo dell'appello principale, respingendo in quanto infondati nel merito i motivi del ricorso principale di primo grado con esso riproposti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte appellante principale. N. 08499/2024 REG.RIC.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR AR, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela AN, Consigliere, Estensore
-OMISSIS-ello Sestini, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angela AN AR AR
IL SEGRETARIO N. 08499/2024 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.