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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 13/05/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1940/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BAVARESCO GIUSEPPE, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. BON LIALA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 24 gennaio 2025 e cioè
1 per parte ricorrete “1. Dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 04/09/2004 tra e disponendo Parte_1 Controparte_1
l'annotazione di un tanto all'Ufficio di Stato Civile del Comune di S. Vito al
Tagliamento;
2. Le figlie rimangano assegnate ad entrambi i genitori in affido condiviso, ma con coabitazione prevalente presso la madre: ossia nella nuova residenza di S. Vito al Tagliamento, Via Zara n. 7/10; 3. quanto all'assegno di mantenimento si ribadisce, come scritto in memoria 15.02.24, di accettare la proposta del Giudice di versamento per le figlie dell'assegno complessivo di €
800,00 mensili;
così pure di accettare quanto scritto nel suddetto provvedimento per quanto riguarda le figlie, nei punti da 1 a 9 - escluso il n. 8
- del provvedimento giudiziale datato 02/10/2023; 4. ci si oppone al riconoscimento di un assegno divorzile alla Sig.ra non CP_1
sussistendone di presupposti di legge;
5. si chiede che l'assegno Unico per le figlie sia percepito nella misura del 50% per ciascun genitore;
6. i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e rinnovo dei passaporti per espatrio, con inserimento delle figlie minori;
7. spese di causa compensate. In istruttoria In
ogni caso si deducono le seguenti circostanze, per il caso sia ritenuto necessaria una istruttoria, su cui chiedere la deposizione dei testi ed interpello come indicati nei singoli capitoli:
1. vero che lo schema redatto dal rag.
di cui al doc. 17, rappresenta i redditi complessivi e netti per Persona_1
gli anni 2019, 2020, 2021 (teste rag. ;
2. vero che il prospetto di cui al Per_1
doc. 18 rappresenta il reddito complessivo e netto del 2022 ( teste rag. Per_1
);
3. vero che il prospetto di cui al doc. 19 rappresenta il reddito complessivo e netto del 2023 ( teste rag. );
4. vero che i genitori di , Per_1 Pt_1 [...]
e LE NE IA, hanno sottoscritto contratto di prestito in suo Per_2
favore per € 15.000 nel 2021, per poter acquistare un'auto ( doc. 20 );
5. vero che il padre ha versato con bonifico bancario la somma di € Persona_2
15.000,00 il 02/02/2021 per acquisto dell'auto berlina, in sostituzione della vecchia auto del , rottamata (doc. 21a) - testi e LE Pt_1 Persona_2
2 NE IA - ed ulteriore prestito di € 20.000,00 per le spese della sua attività
nel 2024 ( doc. 21b );
6. vero che soffre da alcuni anni di "rachide Parte_1
lombosacrale", in quanto portatore di ernia discale riscontrata nel 2013 ( doc.
22 a - b ), ed esami clinici del 2022 ( doc. 23, 24 ) e del 2023 ( doc. 25 );
7. vero che in sede di separazione personale il , oltre al denaro elargito Parte_1
alla , come specificato al punto 4 dell'accordo di "negoziazione", ha CP_1
pure consegnato alla predetta tutti i beni mobili specificati al doc. 26 che si dimette ( interpello di controparte );
8. vero che in sede di separazione il ha lasciato in proprietà alla l'auto Mercedes cl. Parte_1 Controparte_1
B 180 del valore di € 15.000,00 come da punto 6 di accordo di separazione;
9.
vero che, già da diversi anni dopo il matrimonio con la , il CP_1 Pt_1
è in trattamento psicologico a causa del comportamento aggressivo
[...]
tenuto nei suoi confronti dalla moglie: si deposita la relazione della Dr.ssa del 2023 sub doc. 27 ( teste Dr.ssa ); 10. Testimone_1 Testimone_1
vero che la mai si è interessata al lavoro del marito e mai ha CP_1
prestato aiuto nel suo lavoro ( testi , ). Si allega Persona_2 Testimone_2
il doc. 35 dichiarazione dei redditi relativa al 2023, da cui emerge ( vedasi riepilogo ultima pagina ) un reddito netto di € 33.337,00”;
per parte resistente “- Disporsi l'affidamento condiviso della figlia secondogenita , oggi quindicenne (la primogenita è divenuta Per_3
maggiorenne) ai genitori, con collocamento della stessa presso la casa della madre;
il padre continuerà a tenere con sé un giorno infrasettimanale (il Per_3
martedì, salvo diverso accordo) dalle ore 18.00 alle ore 20.30 e un sabato pomeriggio ogni quindici giorni, anche nei periodi feriali, fermo restando il potere dei genitori e la volontà di di liberamente formulare condizioni Per_3
migliorative in deroga se di comune accordo;
- Disporsi che il sig. versi Pt_1
entro il giorno 30 d'ogni mese, in forma tracciabile, alla Sig.ra a CP_1
titolo di contributo al mantenimento delle due figlie l'assegno mensile in un'unica soluzione di € 906,07 (€ 900,00 rivalutato al dicembre '23) - ovvero la
3 somma ritenuta di giustizia – rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
- Disporsi che i genitori compartecipino al 50% alle spese straordinarie occorrende nell'interesse delle figlie come da protocollo in uso presso il
Tribunale di Pordenone;
- Disporsi che la madre, con la quale le figlie vivono esclusivamente, percepisca interamente l'assegno unico universale;
-
Liquidarsi a favore della sig.ra un assegno mensile divorzile di € CP_1
150 ovvero d'importo ritenuto di giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, stante la diversa condizione economico/patrimoniale/finanziaria dei coniugi, . - Con vittoria di spese. In via istruttoria: si insta affinchè il Giudice ordini al sig. l'esibizione della Pt_1
completa documentazione afferente alle risorse reddituali, patrimoniali-
finanziarie (investimenti in fondi/titoli con relative rendite, risalenti all'epoca matrimoniale eseguiti con i denari di entrambe le parti ma intestati esclusivamente al marito) trattandosi di informazioni rilevanti ed incidenti nella presente procedura. Si chiede la concessione dei termini, ante riforma
Cartabia, ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e eventuali repliche”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m.
110/2023.
1. Fatti controversi.
Con sentenza parziale n. 277/2024 pubblicata il 15.04.2024, il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
Nel caso di specie, occorre osservare che la coppia ha due figlie, , nelle Per_4
4 more del procedimento divenuta maggiorenne, e , nata il 3 settembre Per_3
2009; non vi è contendere tra le parti sull'affido condiviso della figlia minore
, sulla sua collocazione prevalente presso la madre e sui tempi di Per_3
frequentazione così come stabiliti nei provvedimenti temporanei e urgenti;
tale modalità di gestione dell'affido condiviso, per di più, è stato già ritenuto in corso di causa, e qui si ribadisce, quale quello maggiormente corrispondente all'interesse delle figlie, all'esito delle informazioni assunte dal
Consultorio incaricato e dell'ascolto delegato delle figlie minori. Pertanto, si provvederà in conformità come in dispositivo.
Non vi è contendere neanche sull'equa ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie, così come individuate nel relativo protocollo vigente presso questo Tribunale.
Per quanto concerne la dichiarazione di parte attrice circa il rilascio di assenso al rilascio e rinnovo dei passaporti per espatrio, con inserimento delle figlie minori, se ne prende atto, non risultando l'allegazione di alcun contenzioso sul punto o di alcuna opposizione indicata dalla convenuta in sede di precisazione delle conclusioni.
Rimangono controverse tra le parti le seguenti questioni:
1. il diritto della moglie all'assegno divorzile;
2. il contributo paterno al mantenimento ordinario della prole;
3. l'attribuzione dell'assegno unico universale.
2. Merito della lite. Ragioni di fatto e di diritto.
2.1. Assegno divorzile.
Per quanto concerne la domanda formulata dalla convenuta volta all'attribuzione di un assegno divorzile a proprio favore, occorre osservare quanto segue.
Ai sensi dell'art. 5, sesto comma, legge 898/1970 “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della
5 decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può
procurarseli per ragioni oggettive”. Sul punto, le Sezioni Unite con la nota sentenza n. 18287/2018 hanno pronunciato i seguenti principi di diritto: “Il
riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare,
alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-
patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi,
in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”;
“All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali
6 sacrificate”; “La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”.
Ne consegue che ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile si deve tenere conto della funzione assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo-perequativa cui tale assegno assolve.
Pertanto, nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta, o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970:
- sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte del coniuge richiedente;
- sia della necessità di compensare il coniuge richiedente per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale.
Non assumono rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma
è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (cfr. Cass. civ. n. 21234 del
09/08/2019).
Il giudice, dunque, è chiamato in concreto a verificare:
a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori proporzioni);
7 b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari (cfr. Cass. civ. Ordinanza n. 22738 del 11/08/2021).
Orbene, ciò premesso, occorre osservare quanto segue.
Al tempo dell'emanazione dei provvedimenti provvisori, il marito ha documentato di aver percepito un reddito mensile netto medio pari a circa
4.000,00 euro mensili nell'anno di imposta 2021, e di circa 2.500,00 euro mensili nei due precedenti anni di imposta;
ha dichiarato di essere proprietario della casa familiare, ove dimora, come da accordo stipulato in sede di negoziazione assistita;
ha dichiarato di essere proprietario di altro immobile sito a Sappada, per il cui acquisto si sarebbe obbligato per la restituzione di un mutuo, con rate da circa euro 300,00 mensili;
ha documentato altri oneri, che concernono, tuttavia, la propria attività
imprenditoriale (incluso il canone di locazione per capannone). In corso di causa ha prodotto documentazione attestante la ricezione di prestiti infruttiferi da parte del padre (di euro 15.000,00 ed euro 20.000,00, anche se dagli estratti di conto corrente non si rinvengono disposizioni con causale di restituzione degli stessi, già scaduti stando alla documentazione allegata, e dunque non appaiono rilevanti ai fini del decidere); è titolare di furgone e autovettura;
è titolare di fondo pensione per un controvalore pari a circa
47.900,00 euro;
ha prodotto dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2022, da cui si evince che, a fronte di un reddito complessivo dichiarato pari ad euro 45.000,00 circa, detratti gli oneri deducibili ha potuto
8 fare affidamento su un netto mensile pari ad euro 2.142,00, su base dodici. Ha
prodotto dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2023, da cui si evince che, a fronte di un reddito complessivo dichiarato pari ad euro
38.938,00, detratti gli oneri deducibili ha potuto fare affidamento su un netto mensile pari ad euro 1.767,00.
La moglie ha documentato di aver percepito un reddito mensile netto medio pari a circa euro 1.600,00 (inclusa la tredicesima mensilità, distribuita su base dodici), quale media delle dichiarazioni dei redditi prodotte;
ha documentato una riduzione dell'orario di lavoro, a decorrere dal mese di settembre 2022, a
25 ore settimanali;
è proprietaria dell'immobile ove vive ed è obbligata per la restituzione di somma ricevuta a titolo di mutuo pari ad euro 572,00 circa
(negli scritti conclusionali riferisce una rata di euro 567,00). Ha prodotto cud relativo all'anno di imposta 2022 da cui si evince un reddito mensile netto medio pari ad euro 1.521,00; è titolare di autovettura. Ha dichiarato che l'azienda privata ove presta attività lavorativa è ricorsa, nell'anno 2025, alla cassa integrazione ordinaria per un giorno alla settimana, ma la documentazione allegata è alquanto generica e non risulta l'inequivoco interessamento della convenuta (posto che nella stessa dichiarazione allegata sono previste eccezioni per scadenze o esigenze non prorogabili, dunque è
circostanza non apprezzabile ai fini del decidere).
Orbene, ciò premesso, deve osservarsi che rispetto al tempo dell'accordo di separazione – in cui il marito dichiarava un reddito medio di euro 2.000,00 e la moglie di euro 1.400,00 – è rimasto invariato il divario economico sussistente tra i coniugi e la moglie continua a fare affidamento su redditi propri che appaiono adeguati rispetto alle sue necessità sostentamento;
neanche al tempo della separazione, per di più, le parti hanno convenuto un assegno di mantenimento a favore della moglie.
Non sussiste, pertanto, un profilo assistenziale dell'assegno divorzile;
per quanto concerne la componente perequativo-compensativa, come sopra
9 descritta, deve osservarsi che il ricorrente si è senza dubbio assicurato in costanza di matrimonio un patrimonio immobiliare, costituito da due immobili, e mobiliare, come sopra descritto. La convenuta ha sostenuto sin dalla costituzione in giudizio di aver dato il proprio contributo, in costanza di matrimonio, per la formazione del predetto patrimonio.
Sul punto deve osservarsi che, per quanto concerne il contributo dato per la casa familiare, rimasta nell'esclusiva proprietà del marito, la moglie è già stata compensata in sede di separazione, come si evince dal punto n. 4 dell'accordo di raggiunto a seguito di negoziazione assistita, cui si rinvia. Per quanto concerne l'altro immobile sito in Sappada, la moglie ha sostenuto di avervi contribuito all'acquisto, in quanto lo stesso sarebbe stato comprato in quota parte con risparmi comuni dei coniugi, pari a circa 45.000,00 euro. Tale
circostanza non è stata specificatamente contestata nella prima sede utile
(all'udienza di comparizione o, al più tardi, nella memoria integrativa) e,
pertanto, deve ritenersi rilevante ai fini del decidere e cioè al fine di riconoscere alla moglie un assegno divorzile nella sua componente perequativo-compensativa nella misura minima (essendo già stata in parte compensata) di euro 150,00 mensili.
La decorrenza dell'assegno divorzile matura dalla pronuncia costitutiva della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2.2. Contributo paterno al mantenimento ordinario della prole.
In ordine al mantenimento della prole, richiamata la ricostruzione della capacità economica dei genitori sopra illustrata (e che vede il padre quale genitore economicamente più forte), deve osservarsi che, rispetto al tempo della separazione, è sopravvenuta una riduzione delle frequentazioni tra padre e figlie, con conseguenti maggiori tempi di permanenza presso la madre e maggiori oneri di cura e di assistenza che vi sono connessi;
inoltre, sono aumentate le esigenze delle figlie, nel frattempo entrate nella tarda adolescenza, circostanza che non necessita di dimostrazione;
allo stesso
10 tempo, deve registrarsi una leggera contrazione del reddito mensile percepito dal padre, sebbene rimanga solida la patrimonialità. Per tali ragioni, appare conforme ad equità determinare in euro 800,00 (euro 400,00 a figlia)
l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento delle figlie;
il padre dovrà dunque corrispondere alla madre l'importo mensile di euro 800,00, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa. L'importo dovuto dovrà essere aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
2.3. Assegno unico universale.
Deve confermarsi l'attribuzione al 100% alla madre dell'assegno unico universale, in quanto genitore collocatario prevalente della prole e che,
pertanto, attende maggiormente agli obblighi di cura e accudimento e,
dunque, assume un ruolo coerente con le finalità del sussidio.
Conforme il recentissimo principio di diritto espresso dai giudici di legittimità: “In tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è
collocato il figlio minore” (Cass. Sez. 1, 22/02/2025, n. 4672).
3. Spese.
L'esito della lite (la cessazione del contendere sull'affido della prole e sulla ripartizione delle spese straordinarie, la reciproca soccombenza sul mantenimento ordinario delle figlie, la soccombenza del ricorrente nella fase di reclamo, sull'assegno divorzile e sull'assegno unico) giustifica la compensazione delle spese di lite per 1/3, mentre per i restanti 2/3 le spese seguono la soccombenza prevalente del ricorrente e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti, tenuto conto dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile-complessità bassa),
dell'attività svolta in tutte le quattro fasi e nel reclamo (fase di studio e fase
11 introduttiva), valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
affida la figlia minore , in atti generalizzata, ad entrambi i genitori, che Per_3
eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per la minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore,
mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è
esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della minore presso di sé;
dispone che la minore sia collocata prevalentemente presso la madre;
dispone che il padre possa tenere con sé le figlie con i seguenti Parte_1
tempi e le seguenti modalità: tutte le settimane, per un giorno infrasettimanale, in difetto di accordo il martedì, dalle 18,00 alle 20,30, e un sabato pomeriggio ogni quindici giorni;
così anche durante il periodo estivo,
con prelievo e riaccompagnamento dalla casa materna;
i genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga, se di comune accordo;
determina in 150,00 euro mensili l'ammontare dell'assegno divorzile dovuto da in favore di , da corrispondersi presso il di Parte_1 Controparte_1
lei domicilio, in forma tracciabile, entro il giorno 25 di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza non definitiva sullo status successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
determina in euro 800,00 il contributo mensile dovuto da per il Parte_1
mantenimento delle figlie, da corrispondersi a presso il di lei Controparte_1
12 domicilio, entro il giorno 25 di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone
in data 22 febbraio 2018;
l'assegno unico universale sarà percepito al 100% dalla madre
[...]
, mentre le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, CP_1
saranno a beneficio di entrambi i genitori al 50%
compensa le spese di lite per 1/3, mentre per i restanti 2/3 condanna Pt_1
l pagamento, in favore di , delle spese di lite
[...] Controparte_1
che liquida in complessivi euro 7.300,00 per compensi, oltre spese forfettarie,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Pordenone, in data 13/05/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1940/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BAVARESCO GIUSEPPE, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. BON LIALA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 24 gennaio 2025 e cioè
1 per parte ricorrete “1. Dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 04/09/2004 tra e disponendo Parte_1 Controparte_1
l'annotazione di un tanto all'Ufficio di Stato Civile del Comune di S. Vito al
Tagliamento;
2. Le figlie rimangano assegnate ad entrambi i genitori in affido condiviso, ma con coabitazione prevalente presso la madre: ossia nella nuova residenza di S. Vito al Tagliamento, Via Zara n. 7/10; 3. quanto all'assegno di mantenimento si ribadisce, come scritto in memoria 15.02.24, di accettare la proposta del Giudice di versamento per le figlie dell'assegno complessivo di €
800,00 mensili;
così pure di accettare quanto scritto nel suddetto provvedimento per quanto riguarda le figlie, nei punti da 1 a 9 - escluso il n. 8
- del provvedimento giudiziale datato 02/10/2023; 4. ci si oppone al riconoscimento di un assegno divorzile alla Sig.ra non CP_1
sussistendone di presupposti di legge;
5. si chiede che l'assegno Unico per le figlie sia percepito nella misura del 50% per ciascun genitore;
6. i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e rinnovo dei passaporti per espatrio, con inserimento delle figlie minori;
7. spese di causa compensate. In istruttoria In
ogni caso si deducono le seguenti circostanze, per il caso sia ritenuto necessaria una istruttoria, su cui chiedere la deposizione dei testi ed interpello come indicati nei singoli capitoli:
1. vero che lo schema redatto dal rag.
di cui al doc. 17, rappresenta i redditi complessivi e netti per Persona_1
gli anni 2019, 2020, 2021 (teste rag. ;
2. vero che il prospetto di cui al Per_1
doc. 18 rappresenta il reddito complessivo e netto del 2022 ( teste rag. Per_1
);
3. vero che il prospetto di cui al doc. 19 rappresenta il reddito complessivo e netto del 2023 ( teste rag. );
4. vero che i genitori di , Per_1 Pt_1 [...]
e LE NE IA, hanno sottoscritto contratto di prestito in suo Per_2
favore per € 15.000 nel 2021, per poter acquistare un'auto ( doc. 20 );
5. vero che il padre ha versato con bonifico bancario la somma di € Persona_2
15.000,00 il 02/02/2021 per acquisto dell'auto berlina, in sostituzione della vecchia auto del , rottamata (doc. 21a) - testi e LE Pt_1 Persona_2
2 NE IA - ed ulteriore prestito di € 20.000,00 per le spese della sua attività
nel 2024 ( doc. 21b );
6. vero che soffre da alcuni anni di "rachide Parte_1
lombosacrale", in quanto portatore di ernia discale riscontrata nel 2013 ( doc.
22 a - b ), ed esami clinici del 2022 ( doc. 23, 24 ) e del 2023 ( doc. 25 );
7. vero che in sede di separazione personale il , oltre al denaro elargito Parte_1
alla , come specificato al punto 4 dell'accordo di "negoziazione", ha CP_1
pure consegnato alla predetta tutti i beni mobili specificati al doc. 26 che si dimette ( interpello di controparte );
8. vero che in sede di separazione il ha lasciato in proprietà alla l'auto Mercedes cl. Parte_1 Controparte_1
B 180 del valore di € 15.000,00 come da punto 6 di accordo di separazione;
9.
vero che, già da diversi anni dopo il matrimonio con la , il CP_1 Pt_1
è in trattamento psicologico a causa del comportamento aggressivo
[...]
tenuto nei suoi confronti dalla moglie: si deposita la relazione della Dr.ssa del 2023 sub doc. 27 ( teste Dr.ssa ); 10. Testimone_1 Testimone_1
vero che la mai si è interessata al lavoro del marito e mai ha CP_1
prestato aiuto nel suo lavoro ( testi , ). Si allega Persona_2 Testimone_2
il doc. 35 dichiarazione dei redditi relativa al 2023, da cui emerge ( vedasi riepilogo ultima pagina ) un reddito netto di € 33.337,00”;
per parte resistente “- Disporsi l'affidamento condiviso della figlia secondogenita , oggi quindicenne (la primogenita è divenuta Per_3
maggiorenne) ai genitori, con collocamento della stessa presso la casa della madre;
il padre continuerà a tenere con sé un giorno infrasettimanale (il Per_3
martedì, salvo diverso accordo) dalle ore 18.00 alle ore 20.30 e un sabato pomeriggio ogni quindici giorni, anche nei periodi feriali, fermo restando il potere dei genitori e la volontà di di liberamente formulare condizioni Per_3
migliorative in deroga se di comune accordo;
- Disporsi che il sig. versi Pt_1
entro il giorno 30 d'ogni mese, in forma tracciabile, alla Sig.ra a CP_1
titolo di contributo al mantenimento delle due figlie l'assegno mensile in un'unica soluzione di € 906,07 (€ 900,00 rivalutato al dicembre '23) - ovvero la
3 somma ritenuta di giustizia – rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
- Disporsi che i genitori compartecipino al 50% alle spese straordinarie occorrende nell'interesse delle figlie come da protocollo in uso presso il
Tribunale di Pordenone;
- Disporsi che la madre, con la quale le figlie vivono esclusivamente, percepisca interamente l'assegno unico universale;
-
Liquidarsi a favore della sig.ra un assegno mensile divorzile di € CP_1
150 ovvero d'importo ritenuto di giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, stante la diversa condizione economico/patrimoniale/finanziaria dei coniugi, . - Con vittoria di spese. In via istruttoria: si insta affinchè il Giudice ordini al sig. l'esibizione della Pt_1
completa documentazione afferente alle risorse reddituali, patrimoniali-
finanziarie (investimenti in fondi/titoli con relative rendite, risalenti all'epoca matrimoniale eseguiti con i denari di entrambe le parti ma intestati esclusivamente al marito) trattandosi di informazioni rilevanti ed incidenti nella presente procedura. Si chiede la concessione dei termini, ante riforma
Cartabia, ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e eventuali repliche”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m.
110/2023.
1. Fatti controversi.
Con sentenza parziale n. 277/2024 pubblicata il 15.04.2024, il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
Nel caso di specie, occorre osservare che la coppia ha due figlie, , nelle Per_4
4 more del procedimento divenuta maggiorenne, e , nata il 3 settembre Per_3
2009; non vi è contendere tra le parti sull'affido condiviso della figlia minore
, sulla sua collocazione prevalente presso la madre e sui tempi di Per_3
frequentazione così come stabiliti nei provvedimenti temporanei e urgenti;
tale modalità di gestione dell'affido condiviso, per di più, è stato già ritenuto in corso di causa, e qui si ribadisce, quale quello maggiormente corrispondente all'interesse delle figlie, all'esito delle informazioni assunte dal
Consultorio incaricato e dell'ascolto delegato delle figlie minori. Pertanto, si provvederà in conformità come in dispositivo.
Non vi è contendere neanche sull'equa ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie, così come individuate nel relativo protocollo vigente presso questo Tribunale.
Per quanto concerne la dichiarazione di parte attrice circa il rilascio di assenso al rilascio e rinnovo dei passaporti per espatrio, con inserimento delle figlie minori, se ne prende atto, non risultando l'allegazione di alcun contenzioso sul punto o di alcuna opposizione indicata dalla convenuta in sede di precisazione delle conclusioni.
Rimangono controverse tra le parti le seguenti questioni:
1. il diritto della moglie all'assegno divorzile;
2. il contributo paterno al mantenimento ordinario della prole;
3. l'attribuzione dell'assegno unico universale.
2. Merito della lite. Ragioni di fatto e di diritto.
2.1. Assegno divorzile.
Per quanto concerne la domanda formulata dalla convenuta volta all'attribuzione di un assegno divorzile a proprio favore, occorre osservare quanto segue.
Ai sensi dell'art. 5, sesto comma, legge 898/1970 “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della
5 decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può
procurarseli per ragioni oggettive”. Sul punto, le Sezioni Unite con la nota sentenza n. 18287/2018 hanno pronunciato i seguenti principi di diritto: “Il
riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare,
alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-
patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi,
in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”;
“All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali
6 sacrificate”; “La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”.
Ne consegue che ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile si deve tenere conto della funzione assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo-perequativa cui tale assegno assolve.
Pertanto, nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta, o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970:
- sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte del coniuge richiedente;
- sia della necessità di compensare il coniuge richiedente per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale.
Non assumono rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma
è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (cfr. Cass. civ. n. 21234 del
09/08/2019).
Il giudice, dunque, è chiamato in concreto a verificare:
a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori proporzioni);
7 b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari (cfr. Cass. civ. Ordinanza n. 22738 del 11/08/2021).
Orbene, ciò premesso, occorre osservare quanto segue.
Al tempo dell'emanazione dei provvedimenti provvisori, il marito ha documentato di aver percepito un reddito mensile netto medio pari a circa
4.000,00 euro mensili nell'anno di imposta 2021, e di circa 2.500,00 euro mensili nei due precedenti anni di imposta;
ha dichiarato di essere proprietario della casa familiare, ove dimora, come da accordo stipulato in sede di negoziazione assistita;
ha dichiarato di essere proprietario di altro immobile sito a Sappada, per il cui acquisto si sarebbe obbligato per la restituzione di un mutuo, con rate da circa euro 300,00 mensili;
ha documentato altri oneri, che concernono, tuttavia, la propria attività
imprenditoriale (incluso il canone di locazione per capannone). In corso di causa ha prodotto documentazione attestante la ricezione di prestiti infruttiferi da parte del padre (di euro 15.000,00 ed euro 20.000,00, anche se dagli estratti di conto corrente non si rinvengono disposizioni con causale di restituzione degli stessi, già scaduti stando alla documentazione allegata, e dunque non appaiono rilevanti ai fini del decidere); è titolare di furgone e autovettura;
è titolare di fondo pensione per un controvalore pari a circa
47.900,00 euro;
ha prodotto dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2022, da cui si evince che, a fronte di un reddito complessivo dichiarato pari ad euro 45.000,00 circa, detratti gli oneri deducibili ha potuto
8 fare affidamento su un netto mensile pari ad euro 2.142,00, su base dodici. Ha
prodotto dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2023, da cui si evince che, a fronte di un reddito complessivo dichiarato pari ad euro
38.938,00, detratti gli oneri deducibili ha potuto fare affidamento su un netto mensile pari ad euro 1.767,00.
La moglie ha documentato di aver percepito un reddito mensile netto medio pari a circa euro 1.600,00 (inclusa la tredicesima mensilità, distribuita su base dodici), quale media delle dichiarazioni dei redditi prodotte;
ha documentato una riduzione dell'orario di lavoro, a decorrere dal mese di settembre 2022, a
25 ore settimanali;
è proprietaria dell'immobile ove vive ed è obbligata per la restituzione di somma ricevuta a titolo di mutuo pari ad euro 572,00 circa
(negli scritti conclusionali riferisce una rata di euro 567,00). Ha prodotto cud relativo all'anno di imposta 2022 da cui si evince un reddito mensile netto medio pari ad euro 1.521,00; è titolare di autovettura. Ha dichiarato che l'azienda privata ove presta attività lavorativa è ricorsa, nell'anno 2025, alla cassa integrazione ordinaria per un giorno alla settimana, ma la documentazione allegata è alquanto generica e non risulta l'inequivoco interessamento della convenuta (posto che nella stessa dichiarazione allegata sono previste eccezioni per scadenze o esigenze non prorogabili, dunque è
circostanza non apprezzabile ai fini del decidere).
Orbene, ciò premesso, deve osservarsi che rispetto al tempo dell'accordo di separazione – in cui il marito dichiarava un reddito medio di euro 2.000,00 e la moglie di euro 1.400,00 – è rimasto invariato il divario economico sussistente tra i coniugi e la moglie continua a fare affidamento su redditi propri che appaiono adeguati rispetto alle sue necessità sostentamento;
neanche al tempo della separazione, per di più, le parti hanno convenuto un assegno di mantenimento a favore della moglie.
Non sussiste, pertanto, un profilo assistenziale dell'assegno divorzile;
per quanto concerne la componente perequativo-compensativa, come sopra
9 descritta, deve osservarsi che il ricorrente si è senza dubbio assicurato in costanza di matrimonio un patrimonio immobiliare, costituito da due immobili, e mobiliare, come sopra descritto. La convenuta ha sostenuto sin dalla costituzione in giudizio di aver dato il proprio contributo, in costanza di matrimonio, per la formazione del predetto patrimonio.
Sul punto deve osservarsi che, per quanto concerne il contributo dato per la casa familiare, rimasta nell'esclusiva proprietà del marito, la moglie è già stata compensata in sede di separazione, come si evince dal punto n. 4 dell'accordo di raggiunto a seguito di negoziazione assistita, cui si rinvia. Per quanto concerne l'altro immobile sito in Sappada, la moglie ha sostenuto di avervi contribuito all'acquisto, in quanto lo stesso sarebbe stato comprato in quota parte con risparmi comuni dei coniugi, pari a circa 45.000,00 euro. Tale
circostanza non è stata specificatamente contestata nella prima sede utile
(all'udienza di comparizione o, al più tardi, nella memoria integrativa) e,
pertanto, deve ritenersi rilevante ai fini del decidere e cioè al fine di riconoscere alla moglie un assegno divorzile nella sua componente perequativo-compensativa nella misura minima (essendo già stata in parte compensata) di euro 150,00 mensili.
La decorrenza dell'assegno divorzile matura dalla pronuncia costitutiva della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2.2. Contributo paterno al mantenimento ordinario della prole.
In ordine al mantenimento della prole, richiamata la ricostruzione della capacità economica dei genitori sopra illustrata (e che vede il padre quale genitore economicamente più forte), deve osservarsi che, rispetto al tempo della separazione, è sopravvenuta una riduzione delle frequentazioni tra padre e figlie, con conseguenti maggiori tempi di permanenza presso la madre e maggiori oneri di cura e di assistenza che vi sono connessi;
inoltre, sono aumentate le esigenze delle figlie, nel frattempo entrate nella tarda adolescenza, circostanza che non necessita di dimostrazione;
allo stesso
10 tempo, deve registrarsi una leggera contrazione del reddito mensile percepito dal padre, sebbene rimanga solida la patrimonialità. Per tali ragioni, appare conforme ad equità determinare in euro 800,00 (euro 400,00 a figlia)
l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento delle figlie;
il padre dovrà dunque corrispondere alla madre l'importo mensile di euro 800,00, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa. L'importo dovuto dovrà essere aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
2.3. Assegno unico universale.
Deve confermarsi l'attribuzione al 100% alla madre dell'assegno unico universale, in quanto genitore collocatario prevalente della prole e che,
pertanto, attende maggiormente agli obblighi di cura e accudimento e,
dunque, assume un ruolo coerente con le finalità del sussidio.
Conforme il recentissimo principio di diritto espresso dai giudici di legittimità: “In tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è
collocato il figlio minore” (Cass. Sez. 1, 22/02/2025, n. 4672).
3. Spese.
L'esito della lite (la cessazione del contendere sull'affido della prole e sulla ripartizione delle spese straordinarie, la reciproca soccombenza sul mantenimento ordinario delle figlie, la soccombenza del ricorrente nella fase di reclamo, sull'assegno divorzile e sull'assegno unico) giustifica la compensazione delle spese di lite per 1/3, mentre per i restanti 2/3 le spese seguono la soccombenza prevalente del ricorrente e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti, tenuto conto dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile-complessità bassa),
dell'attività svolta in tutte le quattro fasi e nel reclamo (fase di studio e fase
11 introduttiva), valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
affida la figlia minore , in atti generalizzata, ad entrambi i genitori, che Per_3
eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per la minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore,
mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è
esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della minore presso di sé;
dispone che la minore sia collocata prevalentemente presso la madre;
dispone che il padre possa tenere con sé le figlie con i seguenti Parte_1
tempi e le seguenti modalità: tutte le settimane, per un giorno infrasettimanale, in difetto di accordo il martedì, dalle 18,00 alle 20,30, e un sabato pomeriggio ogni quindici giorni;
così anche durante il periodo estivo,
con prelievo e riaccompagnamento dalla casa materna;
i genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga, se di comune accordo;
determina in 150,00 euro mensili l'ammontare dell'assegno divorzile dovuto da in favore di , da corrispondersi presso il di Parte_1 Controparte_1
lei domicilio, in forma tracciabile, entro il giorno 25 di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza non definitiva sullo status successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
determina in euro 800,00 il contributo mensile dovuto da per il Parte_1
mantenimento delle figlie, da corrispondersi a presso il di lei Controparte_1
12 domicilio, entro il giorno 25 di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone
in data 22 febbraio 2018;
l'assegno unico universale sarà percepito al 100% dalla madre
[...]
, mentre le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, CP_1
saranno a beneficio di entrambi i genitori al 50%
compensa le spese di lite per 1/3, mentre per i restanti 2/3 condanna Pt_1
l pagamento, in favore di , delle spese di lite
[...] Controparte_1
che liquida in complessivi euro 7.300,00 per compensi, oltre spese forfettarie,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Pordenone, in data 13/05/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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