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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/03/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Angela Dell'Ali
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 169/2021 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
), domiciliato in Palermo, viale Strasburgo n. 341; C.F._1
nata a [...] il 20.081944 (cod. fisc. , ivi residente in Parte_2 C.F._2
via Ludovico Ariosto n. 24;
nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), ivi residente in [...] C.F._3
San Sebastiano n. 34;
nato a [...] il [...] (cod. fisc. , residente in [...]Parte_4 C.F._4
(ME) contrada Bove Marino- Villaggio San Lorenzo;
rappresentati e difesi dall'AVV. TINAGLIA
FRANCESCO
contro rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'AVV. CULTRERA GIUSEPPE
Avente ad oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 01/07/2024 e la causa è stata posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato al condominio gli attori chiedevano accertare e dichiarare nulle o annullabili le deliberazioni adottate dall'assemblea del Villaggio San Lorenzo di Noto nella seduta del 10.10.2020 sui punti 1 e 2 all'ordine del giorno e quelle adottate nella seduta del 28.11.2020
ai numeri 3, 4 , 5 e 6 dell'ordine del giorno con le seguenti motivazioni: il punto 1 all'ordine del giorno recante “Approvazione bilancio preventivo 2° semestre 2019 – 1° semestre 2020 e relativo piano di riparto presentato dal Consiglio dei Condomini” veniva approvato con il voto di n. 54 condomini e di
544,36 millesimi. Il secondo punto all'Ordine del giorno recante “Approvazione bilancio preventivo 2°
semestre 2020 – 1° semestre 2021 e relativo piano di riparto veniva approvato con i voti favorevoli di n° 55 condomini e 554,87 millesimi contrari nessuno e due astenuti pari a 39,15 millesimi.
Nell'assemblea del 28.11.2020 veniva autorizzato l'amministratore a partecipare alla procedura di mediazione avanti l'organismo di mediazione ed ai punti 3, 4 e 5 veniva stabilito di inviare una lettera a tutti i condomini morosi dando mandato all'Amministratore di incaricare un legale di fiducia per il recupero coattivo, di dare incarico all'Amministratore di sottoscrivere nuovo contratto con la e di approvare modifiche al contratto di vigilanza ed in ultimo di approvare Parte_5
il riparto relativo alle spese dell'acqua per i consumi del II e III trimestre 2020 secondo le modalità
d'uso. In primo lugo veniva segnalato cheil contratto di vigilanza sarebbe stato stipulato dall'Amministratore senza una delibera autorizzativa dell'Assemblea condominiale e che quindi la maggioranza richiesta per l'approvazione del bilancio consuntivo non bastava dovendo essere ratificata una spesa non dovuta dal e quindi avrebbe dovuto essere approvata all'unanimità. Il debito CP_1
nei confronti dell'istituto di vigilanza non poteva essere imputato al condominio ma alla persona dell'amministratore, Ing. e quindi come tale si tratterebbe di una donazione indiretta CP_2
pagina 2 di 5 da deliberare all'unanimità. Inoltre, deducono gli attori che la spesa sostenuta per la Controparte_3
a titolo di canone per l'utilizzo dell'impianto di sollevamento dell'acqua sarebbe illegittima, per
[...]
mancanza di autorizzazione dell'amministratore a stipulare il contratto, come anche il contratto della
Vigilanza. Sarebbe illegittima anche l'approvazione della spesa di € 18.024,80 dovuta a
[...]
per canone mensile fisso e variabile per i consumi del 2° e 3° trimestre 2020 di cui al Parte_5
punto 6 dell'ordine del giorno.
Si costituiva il condominio il quale precisava che la comunione in data 20.1.2010 Parte_5
concedeva in locazione al condominio Villaggio San Lorenzo l'impianto di sollevamento ubicato nel pozzo per attingere il bene comune necessario e indispensabile per uso igienico – sanitario delle 10
unità abitative ivi costruite per l'irrigazione delle aree verdi dei singoli condomini, obbligandosi il condominio ad eseguire tutte le opere che in dipendenza dell'attingimento si rendessero necessarie a giudizio insindacabile dell'amministratore concedente e che si trattava di una spesa di ordinaria manutenzione ordinaria impugnabile entro il termine di decadenza di trenta giorni.
Lo stesso da dirsi anche riguardo al compenso dell'amministratore.
Quanto al contratto con l'istituto di vigilanza il contratto era stato stipulato il 3.9.2019 cioè durante il precedente esercizio e si era tacitamente rinnovato. Chiedeva quindi il rigetto di ogni motivo di impugnazione. La causa quindi veniva posta in decisione concedendo i termini di legge.
L'impugnazione dei deliberati n. 1 e 2 della delibera del 10.10.2020 e n° 3, 4 5 e 6 della delibera del
28.11.2020 tempestivamente proposta dagli attori, presenti alle assemblee, deve essere esaminata per singoli deliberati. Quanto all'impugnazione del consuntivo del II semestre 2019 e del I semestre 2020,
nonché del preventivo del II semestre 2020 e I semestre 2021 non vi sono motivi per dichiarare illegittima tale approvazione in quanto l'assemblea era validamente formata e l'approvazione è
avvenuta con il voto favorevole della maggioranza dei condomini (55 su 100) e con la maggioranza delle quote millesimali (554,87 / 1000).
pagina 3 di 5 In ordine alla validità del contratto stipulato dall'Amministratore con l'Istituto di Vigilanza ed approvato con la delibera di approvazione del rendiconto, è da ritenere che se nessuno dei condomini ha contestato il contratto, anzi ha approvato il rendiconto che lo conteneva, ha voluto ratificare l'operato dell'Amministratore. L'assemblea aveva già espresso la sua volontà quando ha approvato il contratto con l'Istituto di Vigilanza.
Quanto al pagamento dei canoni mensili per l'attingimento dell'acqua alla società Parte_5
anche tale spesa inerisce l'uso delle cose, rientra pertanto, tra le attribuzioni
[...]
dell'amministratore di condominio quello di cui al n. 2 dell'art. 1130 c.c., cioè di disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini. Invero, si tratta dell'uso dell'impianto di sollevamento dell'acqua in virtù dell'autorizzazione o licenza di attingimento di acqua della Regione Siciliana del
9.7.2012 con la quale si autorizzava il ad attingere acqua dal pozzo Controparte_1
di proprietà di 75 dei 100 condomini. Il si obbligava a pagare un canone mensile nella CP_1
misura stabilita all'art. 5 e di mantenere l'impianto di attingimento per l'acqua da utilizzare per le aree a verde del e dei singoli condomini e per uso igienico. L'approvazione del conto CP_1
consuntivo e del preventivo comporta l'approvazione anche del pagamento dei canoni dovuti e nella misura richiesta dai condomini proprietari del pozzo. Non si individua alcun conflitto di interessi tra i condomini che sono da una parte proprietari e dall'altra utilizzatori, perché nello specifico da una parte forniscono l'acqua del pozzo e ne ricevono il prezzo e dall'altra ne sono utilizzatori e pagano la quota di canone mensile in proporzione alle tabelle millesimali. La gestione dell'uso dell'impianto avviene ad opera dell'amministratore del condominio che gestisce anche i pagamenti in favore dei proprietari del pozzo.
Nessuna illegittimità si riscontra nelle delibere impugnate e pertanto la domanda non può che essere rigettata e le delibere confermate.
pagina 4 di 5 Quanto alle spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo il DM 55/14 e succ. mod. scaglione indeterminabile basso valori minimi ed escludendo la fase istruttoria.
P.Q.M
Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice Dott. Angela Dell'Ali, definitivamente decidendo,
- rigetta la domanda.
- Condanna gli attori in solido alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in € 2.900,00
oltre spese generali ed accessori di legge.
Siracusa, 23/03/2025
Il Giudice
Dott. Angela Dell'Ali
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