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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 08/04/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2126/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolo' Bencini GIUDICE
Dott. Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST.
Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 2126/2023 promossa da:
, nato a [...] in data [...], c.f. Parte_1
, e residente in [...], elettivamente domiciliato in C.F._1
Borgomanero, via Valenzasca n. 19, presso lo studio dell'avv. CARENA CARLO AGOSTINO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
E
DA , nata a [...] in data [...], c.f. CP_1
, e residente in [...], elettivamente domiciliata in C.F._2
Borgomanero, via Valenzasca n. 19, presso lo studio dell'avv. CARENA CARLO AGOSTINO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti: conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in data 09/02/2024:
“Voglia il Presidente Ill.mo
P R O N U N C I A R E sentenza di separazione personale dei coniugi, contestualmente e cumulativamente sentenza di scioglimento del matrimonio e di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ai sensi dell'art. 473 bis 49) c.p.c., alle condizioni esposte nell'atto introduttivo mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Gozzano. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”; condizioni come da ricorso introduttivo:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge. 2) la casa coniugale sita in Gozzano (NO) Via per Novara di proprietà del marito resterà in uso alla moglie alle condizioni e nei termini previsti dal contratto sottoscritto tra le parti, in ogni caso la moglie si intesterà le utenze domestiche e provvederà personalmente agli oneri che ne competono;
3) il figlio , maggiorenne, economicamente indipendente, resterà a vivere nella casa di famiglia Per_1 con la madre;
4) i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e pertanto rinunciano ad eventuali domande di alimenti e/o mantenimento, dichiarando altresì di avere definito ogni rapporto di dare ed avere;
che ricorrono, pertanto, nella fattispecie gli estremi di legge per la pronuncia di separazione personale dei coniugi.
==°°==
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R. (ovvero) autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
P R O N U N C I A R E sentenza di scioglimento del matrimonio e di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle condizioni sopra esposte mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Gozzano. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”;
Per il P.M.:
“conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_2
GOZZANO in data 12 settembre 1993 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 23, parte II, serie A, anno 1993.
Dall'unione matrimoniale è nato il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente Per_1
(Borgomanero, 03/12/2000).
La domanda cumulativa di separazione consensuale e di divorzio è congiunto stata proposta congiuntamente dai coniugi ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c..
La domanda merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970.
In data 14/03/2024 è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi.
La domanda di divorzio è divenuta procedibile ex art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970, nella versione ratione temporis applicabile in virtù delle modifiche apportate dal d.Lgs. n. 149/2022 così come modificato dalla L. n. 197/2022, atteso che lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare.
Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.
Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Pag. 2 di 3 Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate.
La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_2
Ministero, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GOZZANO in data 12 settembre 1993 da e con atto trascritto nei Parte_1 Controparte_2 registri dello stato civile del predetto comune al n. 23, parte II, serie A, anno 1993;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di GOZZANO di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
28/3/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Veronica Zanin
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolo' Bencini GIUDICE
Dott. Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST.
Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 2126/2023 promossa da:
, nato a [...] in data [...], c.f. Parte_1
, e residente in [...], elettivamente domiciliato in C.F._1
Borgomanero, via Valenzasca n. 19, presso lo studio dell'avv. CARENA CARLO AGOSTINO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
E
DA , nata a [...] in data [...], c.f. CP_1
, e residente in [...], elettivamente domiciliata in C.F._2
Borgomanero, via Valenzasca n. 19, presso lo studio dell'avv. CARENA CARLO AGOSTINO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti: conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in data 09/02/2024:
“Voglia il Presidente Ill.mo
P R O N U N C I A R E sentenza di separazione personale dei coniugi, contestualmente e cumulativamente sentenza di scioglimento del matrimonio e di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ai sensi dell'art. 473 bis 49) c.p.c., alle condizioni esposte nell'atto introduttivo mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Gozzano. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”; condizioni come da ricorso introduttivo:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge. 2) la casa coniugale sita in Gozzano (NO) Via per Novara di proprietà del marito resterà in uso alla moglie alle condizioni e nei termini previsti dal contratto sottoscritto tra le parti, in ogni caso la moglie si intesterà le utenze domestiche e provvederà personalmente agli oneri che ne competono;
3) il figlio , maggiorenne, economicamente indipendente, resterà a vivere nella casa di famiglia Per_1 con la madre;
4) i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e pertanto rinunciano ad eventuali domande di alimenti e/o mantenimento, dichiarando altresì di avere definito ogni rapporto di dare ed avere;
che ricorrono, pertanto, nella fattispecie gli estremi di legge per la pronuncia di separazione personale dei coniugi.
==°°==
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R. (ovvero) autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
P R O N U N C I A R E sentenza di scioglimento del matrimonio e di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle condizioni sopra esposte mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Gozzano. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”;
Per il P.M.:
“conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_2
GOZZANO in data 12 settembre 1993 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 23, parte II, serie A, anno 1993.
Dall'unione matrimoniale è nato il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente Per_1
(Borgomanero, 03/12/2000).
La domanda cumulativa di separazione consensuale e di divorzio è congiunto stata proposta congiuntamente dai coniugi ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c..
La domanda merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970.
In data 14/03/2024 è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi.
La domanda di divorzio è divenuta procedibile ex art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970, nella versione ratione temporis applicabile in virtù delle modifiche apportate dal d.Lgs. n. 149/2022 così come modificato dalla L. n. 197/2022, atteso che lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare.
Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.
Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Pag. 2 di 3 Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate.
La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_2
Ministero, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GOZZANO in data 12 settembre 1993 da e con atto trascritto nei Parte_1 Controparte_2 registri dello stato civile del predetto comune al n. 23, parte II, serie A, anno 1993;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di GOZZANO di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
28/3/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Veronica Zanin
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