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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/03/2025, n. 4151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4151 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44240/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Lucio Fredella,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 44240/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Stefano Marzano, in virtù di Controparte_1
procura speciale in atti, elettivamente domiciliati in Roma alla via F. Paulucci de' Calboli, n. 60;
PARTE ATTRICE contro
, con il patrocinio dell'avv. Daniela Dragone, in virtù Controparte_2
di procura speciale in atti, elettivamente domiciliato in Roma, via Casale de Mèrode, nn. 29/31;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni da infiltrazioni;
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 1° marzo 2024.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato i signori e nella qualità di Controparte_1 CP_1 proprietari dell'appartamento sito al piano sesto dell'edificio di , in Roma, hanno Controparte_2
rappresentato che: - dal febbraio 2019 la predetta unità immobiliare era soggetta a infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico di copertura dell'appartamento; - tali infiltrazioni avevano impedito l'uso dell'immobile tanto che gli attori si vedevano costretti ad allontanarsi dall'abitazione in data 6 febbraio
2019, con tutti i conseguenti disagi alla vita familiare;
- la situazione era provata documentalmente da fotografie e certificati medici allegati;
- i tentativi bonari di ottenere un risarcimento del danno conseguente al mancato utilizzo dell'appartamento erano stati vani;
- è stata esperita inutilmente la procedura di mediazione.
Segnatamente, parte attrice ha chiesto al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, previ i necessari accertamenti e declaratorie: A) condannare, per le causali di cui in narrativa, il , Controparte_3
Via Benedetto Bompiani n. 15/A, in persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Benedetto Bompiani n. 15/A, a versare ai Signori e CP_1 CP_1 CP_1 il complessivo importo di € 20.850,00 (euro ventimilaottocentocinquanta/00), ovvero il diverso
[...] importo che dovesse risultare all'esito del giudizio, da liquidarsi occorrendo in via equitativa;
B) con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
Si costituiva in giudizio il che, contestando quanto ex adverso Controparte_4
dedotto, chiedeva il rigetto integrale delle domande formulate dalla parte attrice e deduceva di aver provveduto ad effettuare tutti i lavori necessari al fine di eliminare le infiltrazioni e che null'altro era dovuto ai signori e CP_1 CP_1
Tanto premesso, il chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Per quanto CP_2
precede, questa difesa, così conclude: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: A- Rigettare la domanda risarcitoria avanzata dai Signori e CP_1
poiché destituita di qualsivoglia fondamento giuridico e assolutamente non provata;
B- Vittoria CP_1
di spese, compensi oltre oneri di legge;
Assegnati, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., le parti hanno depositato le proprie memorie.
Il giudicante non ha ammesso le prove orali richieste dalle parti ritenendole irrilevanti ai fini del decidere.
pagina 2 di 4 Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 1° marzo 2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Sulla base degli atti di causa, la domanda attorea risulta infondata sì da essere rigettata.
Parte attrice non ha adempiuto all'onere derivante dall'art. 2697 c.c., non fornendo adeguata prova dei danni dedotti.
Al fine di provare l'importo richiesto parte attrice si limita a produrre solamente delle fotografie delle infiltrazioni nonché un paio di certificati medici ed una copia della busta paga del signor CP_1
omettendo, tuttavia, di qualificare in termini giuridici la tipologia di danno, di provare il pregiudizio patito nonché il nesso di causalità tra evento e danno.
Parte attrice enuncia le proprie richieste deducendo, in termini alquanto generici, di aver subito un pregiudizio alla propria vita conseguente al disagio connesso alla mancata utilizzazione dell'appartamento in relazione a causa dell'evento occorso, limitandosi ad asserire di non aver potuto fruire dell'immobile, tanto da trasferirsi presso altra abitazione.
Le suddette argomentazioni, non supportate da prove, risultano quindi apodittiche, e non sono idonee a fondare la domanda di risarcimento del danno da mancato utilizzo dell'appartamento (così viene interpretata dal giudicante).
Il quantum richiesto dall'attore peraltro - € 150,00 al giorno – non risulta minimamente provato mediante il riferimento ad alcun parametro, neanche alle generiche valutazioni dell'Osservatorio del
Mercato Immobiliare.
Va precisato, inoltre, che secondo il legislatore il danno è liquidato dal giudice con valutazione equitativa “se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare”. Nel caso di specie non si ravvisa alcuna impossibilità di fondare la quantificazione effettuata, piuttosto appare evidente l'assenza di prova, non avendo parte attrice basato su alcun fondamento la propria richiesta.
D'altra parte, anche volendo qualificare il danno allegato come non patrimoniale, occorre rilevare come la semplice deduzione di un pregiudizio dovuto ai disagi patiti a causa dell'evento dannoso ed alla compromissione della propria vita di relazione appare sfornita di riscontro già in punto di an.
Nello specifico, in merito all'opportunità per i bimbi di non essere esposti ad un ambiente malsano, la parte attrice ha inteso provare l'insalubrità della propria abitazione, in quanto interessata da fenomeni infiltrativi, solo mediante delle foto, richiamando dei certificati medici che in maniera abbastanza ovvia pagina 3 di 4 consigliano di far vivere i piccoli in un ambiente sano (allegando la familiarità del bimbo con malattie respiratorie e le pregresse patologie della bambina).
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base del d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda di parte attrice.
b) condanna parte attrice al pagamento in favore della parte convenuta di euro € 3.500,00 per compenso, oltre a spese generali CPA e IVA.
Così deciso in Roma, li 18 di marzo 2025.
Il giudice
Lucio Fredella
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Lucio Fredella,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 44240/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Stefano Marzano, in virtù di Controparte_1
procura speciale in atti, elettivamente domiciliati in Roma alla via F. Paulucci de' Calboli, n. 60;
PARTE ATTRICE contro
, con il patrocinio dell'avv. Daniela Dragone, in virtù Controparte_2
di procura speciale in atti, elettivamente domiciliato in Roma, via Casale de Mèrode, nn. 29/31;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni da infiltrazioni;
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 1° marzo 2024.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato i signori e nella qualità di Controparte_1 CP_1 proprietari dell'appartamento sito al piano sesto dell'edificio di , in Roma, hanno Controparte_2
rappresentato che: - dal febbraio 2019 la predetta unità immobiliare era soggetta a infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico di copertura dell'appartamento; - tali infiltrazioni avevano impedito l'uso dell'immobile tanto che gli attori si vedevano costretti ad allontanarsi dall'abitazione in data 6 febbraio
2019, con tutti i conseguenti disagi alla vita familiare;
- la situazione era provata documentalmente da fotografie e certificati medici allegati;
- i tentativi bonari di ottenere un risarcimento del danno conseguente al mancato utilizzo dell'appartamento erano stati vani;
- è stata esperita inutilmente la procedura di mediazione.
Segnatamente, parte attrice ha chiesto al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, previ i necessari accertamenti e declaratorie: A) condannare, per le causali di cui in narrativa, il , Controparte_3
Via Benedetto Bompiani n. 15/A, in persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Benedetto Bompiani n. 15/A, a versare ai Signori e CP_1 CP_1 CP_1 il complessivo importo di € 20.850,00 (euro ventimilaottocentocinquanta/00), ovvero il diverso
[...] importo che dovesse risultare all'esito del giudizio, da liquidarsi occorrendo in via equitativa;
B) con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
Si costituiva in giudizio il che, contestando quanto ex adverso Controparte_4
dedotto, chiedeva il rigetto integrale delle domande formulate dalla parte attrice e deduceva di aver provveduto ad effettuare tutti i lavori necessari al fine di eliminare le infiltrazioni e che null'altro era dovuto ai signori e CP_1 CP_1
Tanto premesso, il chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Per quanto CP_2
precede, questa difesa, così conclude: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: A- Rigettare la domanda risarcitoria avanzata dai Signori e CP_1
poiché destituita di qualsivoglia fondamento giuridico e assolutamente non provata;
B- Vittoria CP_1
di spese, compensi oltre oneri di legge;
Assegnati, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., le parti hanno depositato le proprie memorie.
Il giudicante non ha ammesso le prove orali richieste dalle parti ritenendole irrilevanti ai fini del decidere.
pagina 2 di 4 Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 1° marzo 2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Sulla base degli atti di causa, la domanda attorea risulta infondata sì da essere rigettata.
Parte attrice non ha adempiuto all'onere derivante dall'art. 2697 c.c., non fornendo adeguata prova dei danni dedotti.
Al fine di provare l'importo richiesto parte attrice si limita a produrre solamente delle fotografie delle infiltrazioni nonché un paio di certificati medici ed una copia della busta paga del signor CP_1
omettendo, tuttavia, di qualificare in termini giuridici la tipologia di danno, di provare il pregiudizio patito nonché il nesso di causalità tra evento e danno.
Parte attrice enuncia le proprie richieste deducendo, in termini alquanto generici, di aver subito un pregiudizio alla propria vita conseguente al disagio connesso alla mancata utilizzazione dell'appartamento in relazione a causa dell'evento occorso, limitandosi ad asserire di non aver potuto fruire dell'immobile, tanto da trasferirsi presso altra abitazione.
Le suddette argomentazioni, non supportate da prove, risultano quindi apodittiche, e non sono idonee a fondare la domanda di risarcimento del danno da mancato utilizzo dell'appartamento (così viene interpretata dal giudicante).
Il quantum richiesto dall'attore peraltro - € 150,00 al giorno – non risulta minimamente provato mediante il riferimento ad alcun parametro, neanche alle generiche valutazioni dell'Osservatorio del
Mercato Immobiliare.
Va precisato, inoltre, che secondo il legislatore il danno è liquidato dal giudice con valutazione equitativa “se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare”. Nel caso di specie non si ravvisa alcuna impossibilità di fondare la quantificazione effettuata, piuttosto appare evidente l'assenza di prova, non avendo parte attrice basato su alcun fondamento la propria richiesta.
D'altra parte, anche volendo qualificare il danno allegato come non patrimoniale, occorre rilevare come la semplice deduzione di un pregiudizio dovuto ai disagi patiti a causa dell'evento dannoso ed alla compromissione della propria vita di relazione appare sfornita di riscontro già in punto di an.
Nello specifico, in merito all'opportunità per i bimbi di non essere esposti ad un ambiente malsano, la parte attrice ha inteso provare l'insalubrità della propria abitazione, in quanto interessata da fenomeni infiltrativi, solo mediante delle foto, richiamando dei certificati medici che in maniera abbastanza ovvia pagina 3 di 4 consigliano di far vivere i piccoli in un ambiente sano (allegando la familiarità del bimbo con malattie respiratorie e le pregresse patologie della bambina).
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base del d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda di parte attrice.
b) condanna parte attrice al pagamento in favore della parte convenuta di euro € 3.500,00 per compenso, oltre a spese generali CPA e IVA.
Così deciso in Roma, li 18 di marzo 2025.
Il giudice
Lucio Fredella
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