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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 05/05/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1001/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Boggio Federica del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata in [...] il Parte_2 C.F._2
06/11/1982 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Boggio Federica del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 20/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in AN (Romani) il
22/07/2006, non trascritto nei Registri dello Stato Civile italiani.
Dall'unione sono nate le figlie e rispettivamente in data 21/02/2008 e 25/08/2014, Per_1 Per_2 entrambe ancora minori.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alle figlie minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alle figlie minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta delle figlie minori (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio,
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio celebrato con rito civile in AN (Romani) il 22/07/2006, non trascritto nei Registri dello Stato Civile italiani alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che le figlie minori rimangano affidate in via condivisa ai genitori, con collocazione anagrafica presso la madre;
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per le figlie come quelle relative alla salute (compresa la scelta del medico, degli specialisti e delle strutture sanitarie), all'istruzione (compresa l'individuazione delle pagina 2 di 3 strutture scolastiche cui affidare le minori nel proprio percorso educativo e di crescita, con le quali entrambi i genitori intratterranno rapporti), all'educazione, alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche, scelte che dovranno essere congiuntamente individuate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
limitatamente all'ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 bis, 3° co. c.p.c.; consapevoli dell'importanza, per il sereno corretto sviluppo psicofisico delle figlie, della presenza di entrambi i genitori favoriranno ed agevoleranno i loro reciproci rapporti, assicurando in particolare il diritto di visita e garantendo una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali nonché agli spostamenti delle minori che dovranno essere condivisi. Nei casi in cui le minori partecipino ad attività culturali, sportive e quant'altro, anche di natura extrascolastica, i genitori si terranno reciprocamente informati e potranno partecipare ai relativi eventi in quanto la partecipazione di entrambi i genitori è ritenuta fondamentale per la corretta crescita, anche sociale ed affettiva;
ciascun genitore si impegna a consentire all'altro contatti telefonici con le figlie nei periodi di permanenza presso di sé;
2. DISPONE i seguenti termini e modalità di visita e tenuta: in ragione dell'attività lavorativa svolta dal padre (autotrasportatore) e dell'età delle ragazze, il genitore non collocatario si accorderà con l'altro genitore anche i base agli impegni delle ragazze;
3. DISPONE un contributo al mantenimento delle minori a carico del padre, Sig. il Pt_1 quale verserà, entro il giorno 25 di ogni mese, alla Sig.ra complessivi €. 500,00; Pt_1
AUTORIZZA la Sig.ra genitore collocatario delle minori, a percepire Pt_1 interamente l'assegno unico;
spese straordinarie ed extra come da Protocollo in uso presso questo Tribunale;
4. DÀ ATTO che il Sig. resterà nella casa familiare in comproprietà ed egli si farà Pt_1 interamente carico della rata di mutuo e questo fino alla vendita dell'immobile.
DÀ ATTO che l'autovettura Nissan Qashqai di proprietà dei coniugi, targata FN 337 MA, verrà volturata in favore del Sig. che si farà carico del prestito residuo. I coniugi Pt_1 hanno altresì concordato che il conto corrente acceso presso Banca Transilvania verrà chiuso e il saldo suddiviso equamente tra di loro;
5. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
6. DÀ ATTO che le spese legali restano integralmente compensate tra le parti con rinuncia dei difensori alla solidarietà prevista dalla legge professionale.
Nulla in punto trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente, non essendo il matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile italiani.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, Presidente dott.ssa Michela Tamagnone.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 05/05/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1001/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Boggio Federica del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata in [...] il Parte_2 C.F._2
06/11/1982 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Boggio Federica del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 20/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in AN (Romani) il
22/07/2006, non trascritto nei Registri dello Stato Civile italiani.
Dall'unione sono nate le figlie e rispettivamente in data 21/02/2008 e 25/08/2014, Per_1 Per_2 entrambe ancora minori.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alle figlie minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alle figlie minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta delle figlie minori (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio,
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio celebrato con rito civile in AN (Romani) il 22/07/2006, non trascritto nei Registri dello Stato Civile italiani alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che le figlie minori rimangano affidate in via condivisa ai genitori, con collocazione anagrafica presso la madre;
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per le figlie come quelle relative alla salute (compresa la scelta del medico, degli specialisti e delle strutture sanitarie), all'istruzione (compresa l'individuazione delle pagina 2 di 3 strutture scolastiche cui affidare le minori nel proprio percorso educativo e di crescita, con le quali entrambi i genitori intratterranno rapporti), all'educazione, alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche, scelte che dovranno essere congiuntamente individuate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
limitatamente all'ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 bis, 3° co. c.p.c.; consapevoli dell'importanza, per il sereno corretto sviluppo psicofisico delle figlie, della presenza di entrambi i genitori favoriranno ed agevoleranno i loro reciproci rapporti, assicurando in particolare il diritto di visita e garantendo una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali nonché agli spostamenti delle minori che dovranno essere condivisi. Nei casi in cui le minori partecipino ad attività culturali, sportive e quant'altro, anche di natura extrascolastica, i genitori si terranno reciprocamente informati e potranno partecipare ai relativi eventi in quanto la partecipazione di entrambi i genitori è ritenuta fondamentale per la corretta crescita, anche sociale ed affettiva;
ciascun genitore si impegna a consentire all'altro contatti telefonici con le figlie nei periodi di permanenza presso di sé;
2. DISPONE i seguenti termini e modalità di visita e tenuta: in ragione dell'attività lavorativa svolta dal padre (autotrasportatore) e dell'età delle ragazze, il genitore non collocatario si accorderà con l'altro genitore anche i base agli impegni delle ragazze;
3. DISPONE un contributo al mantenimento delle minori a carico del padre, Sig. il Pt_1 quale verserà, entro il giorno 25 di ogni mese, alla Sig.ra complessivi €. 500,00; Pt_1
AUTORIZZA la Sig.ra genitore collocatario delle minori, a percepire Pt_1 interamente l'assegno unico;
spese straordinarie ed extra come da Protocollo in uso presso questo Tribunale;
4. DÀ ATTO che il Sig. resterà nella casa familiare in comproprietà ed egli si farà Pt_1 interamente carico della rata di mutuo e questo fino alla vendita dell'immobile.
DÀ ATTO che l'autovettura Nissan Qashqai di proprietà dei coniugi, targata FN 337 MA, verrà volturata in favore del Sig. che si farà carico del prestito residuo. I coniugi Pt_1 hanno altresì concordato che il conto corrente acceso presso Banca Transilvania verrà chiuso e il saldo suddiviso equamente tra di loro;
5. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
6. DÀ ATTO che le spese legali restano integralmente compensate tra le parti con rinuncia dei difensori alla solidarietà prevista dalla legge professionale.
Nulla in punto trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente, non essendo il matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile italiani.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, Presidente dott.ssa Michela Tamagnone.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 05/05/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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