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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 12/06/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 368/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Sangiuolo Presidente dott.ssa Anna Ghedini Giudice dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 368/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Stefania Guglielmi (C.F. presso il cui Studio in Ferrara (FE), Via Ludovico CodiceFiscale_2
Ariosto n. 6 è elettivamente domiciliata, giusta procura in separata busta telematica, con dichiarazione di voler ricevere ogni comunicazione via PEC: Email_1
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
residente in [...], elettivamente domiciliato a
Bologna in via Goito n. 11 presso lo studio dell'Avv. Katia Graziani del Foro di Bologna (C.F.
, pec , giusta procura allegata alla C.F._4 Email_2
comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Con l'intervento ex lege
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
INTERVENUTO
OGGETTO: Ricorso per separazione giudiziale dei coniugi pagina 1 di 6 CONCLUSIONI:
Le conclusioni di parte ricorrente: “
1. Pronunciare la separazione dei coniugi con addebito al marito;
2. I coniugi vivranno separati;
3. La IG.ra continuerà a risiedere presso Parte_1
l'abitazione familiare sita in Tresignana (FE) fraz. Tresigallo alla via del lavoro n. 38, di sua esclusiva proprietà, comprensiva di tutti gli arredi, mobili e suppellettili;
4. Il mutuo dell'abitazione familiare – anch'esso intestato solo alla ricorrente – continuerà ad essere corrisposto dalla IG.ra per Pt_1 intero ed in via esclusiva;
5. Il cane PE, di razza meticcia, di proprietà della IG.ra Pt_1
continuerà a vivere con la stessa, che continuerà a prendersene cura ed a sostenere per intero ogni spesa necessaria alla sua cura;
6. Il veicolo Mercedes Vito, targato EX862PS, di proprietà esclusiva della ricorrente, continuerà ad essere utilizzato esclusivamente dalla IG.ra 7. I veicoli Ford Pt_1
Fiesta, targata EP189BK - Moto modello Ducati Monster, targata DH07024 - Vespa, targata X8RYS4, tutti di proprietà esclusiva del resistente, continueranno ad essere utilizzati esclusivamente dal IG.
8. I coniugi sono economicamente autosufficienti, pertanto nulla è dovuto da ciascuna CP_1 parte nei confronti dell'altra a titolo di contributo al mantenimento per il coniuge;
ed IN VIA
ISTRUTTORIA chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze di fatto precedute dalla locuzione 'Vero che' (Omissis)”.
Le conclusioni di parte resistente: “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito Pronunciare la separazione dei coniugi assegnando la casa coniugale alla moglie dove la stessa continuerà a risiedere;
Stabilire che i coniugi sono economicamente autosufficienti;
pertanto, nulla è dovuto da ciascuna parte nei confronti dell'altra a titolo di contributo al mantenimento. Spese rifuse”.
Il P.M. seppur intervenuto non ha rassegnato conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24 febbraio 2025, chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1
personale con addebito al marito esponendo che le parti avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito civile a Tresignana il 5 giugno 2019, che dalla unione coniugale non erano nati figli, che i coniugi avevano stabilito la residenza coniugale nell'immobile di proprietà della ricorrente in Tresigallo (Fe) alla Via del Lavoro n. 38 e che recentemente la stessa si era vista costretta ad abbandonare temporaneamente l'abitazione familiare, trovando rifugio in un posto sicuro, per tutelare la propria incolumità psico-fisica dalle violenze agite dal marito.
La ricorrente deduceva, sul punto, di aver subito per anni i comportamenti prevaricatori e violenti del marito che, se nei primi anni di matrimonio si era limitato a sfogare rabbia e scatti d'ira solo su oggetti e suppellettili, negli ultimi tempi aveva iniziato anche a vessare la consorte con offese, insulti, minacce,
pagina 2 di 6 anche di morte, umiliazioni e denigrazioni quotidiane, finendo col percuoterla con calci e pugni.
Spiegava la ricorrente di essersi vista costretta, il 20 febbraio di quest'anno, non solo denunciare le condotte del marito a fronte del relativo aggravamento, ma anche a scappare dalla casa coniugale per sottrarsi ai comportamenti maltrattanti dell'uomo e a rivolgersi al Centro Donne Giustizia di Ferrara al fine di ottenere supporto ed aiuto nel percorso di uscita dalla violenza che la stessa aveva deciso di intraprendere.
Concludeva chiedendo, quindi, in via principale, l'addebito della separazione al marito e, in via cautelare e d'urgenza, l'emissione, anche inaudita altera parte, di un ordine di protezione contro gli abusi familiari ai sensi del combinato disposto degli artt. 437 bis 40 e seguenti 473 bis 69 e seguenti c.p.c.
La domanda cautelare della ricorrente veniva accolta con decreto ex art. 473 bis 71, 3° comma, c.p.c. del 28 febbraio 2025 con il quale il giudice delegato alla trattazione del procedimento, ritenuto il rischio di violenza e minacce lamentato in ricorso attuale, concreto e particolarmente grave alla luce delle puntuali allegazioni e della documentazione versate in atti, ordinava al resistente di cessare immediatamente ogni condotta pregiudizievole nei confronti della moglie disponeva Parte_1
l'immediato allontanamento del predetto dall'abitazione coniugale, prescriveva al resistente di non avvicinarsi alla ricorrente né ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa e stabiliva in mesi nove la durata dell'ordine di protezione decorrente dal giorno dell'avvenuta esecuzione del provvedimento, fissando da ultimo per la comparizione delle parti e l'integrazione del contraddittorio l'udienza del 13 marzo 2025.
Costituitosi il resistente con comparsa depositata in data 27 marzo 2025, all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, sentiti i coniugi personalmente, il giudice delegato confermava integralmente l'ordine di protezione.
Il resistente si costituiva anche nel giudizio principale, depositando comparsa di costituzione e risposta in data 5 maggio 2025 con la quale, pur non opponendosi alla pronuncia sul vincolo, contestava integralmente i motivi della separazione ex adverso dedotti, così come la domanda di addebito.
Eccepiva che le parti avevano stabilito ed attuato una divisione paritaria dei compiti e dei doveri coniugali, senza alcuna imposizione da parte del resistente, che si occupava delle esigenze quotidiane e domestiche della famiglia al pari della moglie;
che la crisi matrimoniale era da ascriversi a mere divergenze caratteriali sempre più accentuate che avevano portato la coppia a prendere in considerazione l'idea della separazione ed a parlarne apertamente.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda di addebito, vinte le spese di lite.
pagina 3 di 6 All'udienza del 5 giugno 2025 le parti venivano nuovamente sentite e all'esito il giudice relatore, ritenuto superfluo disporre ulteriore istruttoria, invitate le parti a precisare le conclusioni, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione.
Dalla documentazione in atti si rileva che le parti hanno contratto matrimonio con rito civile a
Tresignana (FE) il 5 giugno 2019 in regime di comunione legale dei beni (cfr. doc. 1 di parte ricorrente).
La residenza coniugale veniva stabilita a Tresigallo, in Via del Lavoro n. 38 nell'abitazione di proprietà della ricorrente (cfr. doc.ti 2 e 3 di parte ricorrente).
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
Ciò premesso, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata.
Ricorrono, infatti, tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ., essendo risultata l'intollerabilità della convivenza sia dal tenore dell'atto introduttivo, sia dall'insistere nella domanda di separazione da parte della ricorrente, cui il resistente non si è opposto.
Ai sensi dell'art 191 c.c., si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Sulla domanda di addebito della separazione al marito.
La domanda di addebito della separazione al marito è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Ed invero, nel caso di specie la prospettazione dei fatti, così come allegati in ricorso e confermati dalla ricorrente personalmente in udienza, ha trovato sufficiente riscontro in atti.
La ricorrente ha affermato che la vita matrimoniale è sempre stata caratterizzata dai comportamenti vessatori del marito, il quale nei primi anni di matrimonio era solito sfogare i propri scatti d'ira contro oggetti e suppellettili, poi negli ultimi anni anche contro la moglie con agiti violenti sia verbali che fisici.
I fatti sono stati puntualmente riferiti dalla ricorrente nella querela sporta in data 20 febbraio 2025 (cfr. doc. 13 allegato al ricorso) e puntualmente e coerentemente dalla medesima confermati a verbale di udienza in data 13 marzo 2025. A sostegno di quanto dedotto poi in atti sono state riversate le conversazioni Whatsapp intercorse fra i coniugi (cfr. doc. 16 allegato al ricorso per separazione) e le fotografie da cui si evincono non solo le lesioni cagionate alla ricorrente in occasione delle aggressioni fisiche, ma anche i danni provocati dal resistente all'abitazione coniugale (cfr. doc.ti 17, 18, 19, 20, 21,
22 e 23 allegati al ricorso per separazione).
Nella fase cautelare del procedimento, inoltre, la ricorrente ha depositato un file audio contenente la registrazione di un vocale con il quale il marito confessava di averle messo le mani addosso più di una pagina 4 di 6 volta. Sentito in udienza sul punto, ha confermato quanto dal medesimo asserito Controparte_1
nel vocale, tentando di minimizzare le percosse alla moglie e di addebitare ai comportamenti a suo dire esasperanti della donna la causa delle proprie reazioni fisiche.
In comparsa, del resto, il resistente si è limitato a contestare genericamente i fatti addebitatigli, senza prendere specifica posizione sui numerosi episodi di violenza domestica allegati in ricorso.
Nel riferito contesto giova ricordare che con ordinanza n. 31351 del 24 ottobre 2022, la Prima sezione della Corte di Cassazione ha riaffermato il principio di diritto per cui le violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro costituiscono violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio talmente gravi da fondare, di per se stesse, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito della separazione al loro autore. L'accertamento delle condotte violente, si legge nell'ordinanza, esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.
Pertanto, in caso di violenza (e la Corte di Cassazione con ordinanza n. 27766 del 22 settembre 2022 ha ritenuto sufficiente anche solo un singolo episodio di percosse), deve essere accantonato il principio consolidato in base al quale, per addivenire ad una pronuncia di addebito della separazione, la parte deve dimostrare azioni che costituiscano un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tale da assurgere a causa necessaria e sufficiente a determinare l'irreversibile intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
né il Giudice è in questo caso obbligato al rigoroso vaglio comparativo del comportamento di entrambi i coniugi per valutare l'esistenza di una crisi pregressa.
L'applicazione di tale principio al caso di specie, essendo state fornite prove sufficienti della grave e reiterata violazione dei doveri fondamentali nascenti dal matrimonio ex art. 151, comma 2°, c.c., porta all'accoglimento della richiesta di addebito della separazione in capo al marito.
Sulla inammissibilità delle ulteriori domande svolte in ricorso.
Quanto alle domande avanzate in ricorso concernenti, quali indicate condizioni della separazione, il mutuo dell'abitazione familiare, il cane LÙ di razza meticcia, il veicolo Mercedes Vito, targato
EX862PS, i veicoli Ford Fiesta, targata EP189BK - Moto modello Ducati Monster, targata DH07024,
Vespa, targata X8RYS4, trattasi di domande inammissibili in questa sede, perché soggette a rito ordinario monocratico. La trattazione congiunta con la presente causa, soggetta invece al rito unico in materia di persone, minorenni e famiglie previsto dagli artt. 473 bis e seguenti c.p.c., è preclusa pagina 5 di 6 dall'art. 40, comma terzo, cod. proc. civ. (cfr., su questioni similari, Cass. 24 aprile 2007 n. 9915; 29 gennaio 2010 n. 2155).
Sulle spese di lite.
Le spese seguono il principio di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vanno liquidate come in dispositivo, applicati i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, applicati i valori minimi alle fasi di trattazione e decisionale poiché la relativa attività giudiziaria è stata contenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
GG (FE) il 05/05/1978, e , nato a [...] il Controparte_1
05/04/1974, unitisi in matrimonio a Tresignana il 5 giugno 2019 (Registro Atti di Matrimonio del Comune di Tresignana Anno 2019 Atto n. 5 Parte I).
2) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tresignana, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
3) ADDEBITA la separazione al marito Controparte_1
4) RIGETTA ogni altra domanda anche istruttoria delle parti.
5) CONDANNA a rifondere a favore di le spese del Controparte_1 Parte_1
presente procedimento liquidate per compensi professionali di avvocato in complessivi 3.387,00 euro oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge (se dovuti) e spese vive generali non imponibili.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 5 giugno 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Sangiuolo Presidente dott.ssa Anna Ghedini Giudice dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 368/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Stefania Guglielmi (C.F. presso il cui Studio in Ferrara (FE), Via Ludovico CodiceFiscale_2
Ariosto n. 6 è elettivamente domiciliata, giusta procura in separata busta telematica, con dichiarazione di voler ricevere ogni comunicazione via PEC: Email_1
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
residente in [...], elettivamente domiciliato a
Bologna in via Goito n. 11 presso lo studio dell'Avv. Katia Graziani del Foro di Bologna (C.F.
, pec , giusta procura allegata alla C.F._4 Email_2
comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Con l'intervento ex lege
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
INTERVENUTO
OGGETTO: Ricorso per separazione giudiziale dei coniugi pagina 1 di 6 CONCLUSIONI:
Le conclusioni di parte ricorrente: “
1. Pronunciare la separazione dei coniugi con addebito al marito;
2. I coniugi vivranno separati;
3. La IG.ra continuerà a risiedere presso Parte_1
l'abitazione familiare sita in Tresignana (FE) fraz. Tresigallo alla via del lavoro n. 38, di sua esclusiva proprietà, comprensiva di tutti gli arredi, mobili e suppellettili;
4. Il mutuo dell'abitazione familiare – anch'esso intestato solo alla ricorrente – continuerà ad essere corrisposto dalla IG.ra per Pt_1 intero ed in via esclusiva;
5. Il cane PE, di razza meticcia, di proprietà della IG.ra Pt_1
continuerà a vivere con la stessa, che continuerà a prendersene cura ed a sostenere per intero ogni spesa necessaria alla sua cura;
6. Il veicolo Mercedes Vito, targato EX862PS, di proprietà esclusiva della ricorrente, continuerà ad essere utilizzato esclusivamente dalla IG.ra 7. I veicoli Ford Pt_1
Fiesta, targata EP189BK - Moto modello Ducati Monster, targata DH07024 - Vespa, targata X8RYS4, tutti di proprietà esclusiva del resistente, continueranno ad essere utilizzati esclusivamente dal IG.
8. I coniugi sono economicamente autosufficienti, pertanto nulla è dovuto da ciascuna CP_1 parte nei confronti dell'altra a titolo di contributo al mantenimento per il coniuge;
ed IN VIA
ISTRUTTORIA chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze di fatto precedute dalla locuzione 'Vero che' (Omissis)”.
Le conclusioni di parte resistente: “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito Pronunciare la separazione dei coniugi assegnando la casa coniugale alla moglie dove la stessa continuerà a risiedere;
Stabilire che i coniugi sono economicamente autosufficienti;
pertanto, nulla è dovuto da ciascuna parte nei confronti dell'altra a titolo di contributo al mantenimento. Spese rifuse”.
Il P.M. seppur intervenuto non ha rassegnato conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24 febbraio 2025, chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1
personale con addebito al marito esponendo che le parti avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito civile a Tresignana il 5 giugno 2019, che dalla unione coniugale non erano nati figli, che i coniugi avevano stabilito la residenza coniugale nell'immobile di proprietà della ricorrente in Tresigallo (Fe) alla Via del Lavoro n. 38 e che recentemente la stessa si era vista costretta ad abbandonare temporaneamente l'abitazione familiare, trovando rifugio in un posto sicuro, per tutelare la propria incolumità psico-fisica dalle violenze agite dal marito.
La ricorrente deduceva, sul punto, di aver subito per anni i comportamenti prevaricatori e violenti del marito che, se nei primi anni di matrimonio si era limitato a sfogare rabbia e scatti d'ira solo su oggetti e suppellettili, negli ultimi tempi aveva iniziato anche a vessare la consorte con offese, insulti, minacce,
pagina 2 di 6 anche di morte, umiliazioni e denigrazioni quotidiane, finendo col percuoterla con calci e pugni.
Spiegava la ricorrente di essersi vista costretta, il 20 febbraio di quest'anno, non solo denunciare le condotte del marito a fronte del relativo aggravamento, ma anche a scappare dalla casa coniugale per sottrarsi ai comportamenti maltrattanti dell'uomo e a rivolgersi al Centro Donne Giustizia di Ferrara al fine di ottenere supporto ed aiuto nel percorso di uscita dalla violenza che la stessa aveva deciso di intraprendere.
Concludeva chiedendo, quindi, in via principale, l'addebito della separazione al marito e, in via cautelare e d'urgenza, l'emissione, anche inaudita altera parte, di un ordine di protezione contro gli abusi familiari ai sensi del combinato disposto degli artt. 437 bis 40 e seguenti 473 bis 69 e seguenti c.p.c.
La domanda cautelare della ricorrente veniva accolta con decreto ex art. 473 bis 71, 3° comma, c.p.c. del 28 febbraio 2025 con il quale il giudice delegato alla trattazione del procedimento, ritenuto il rischio di violenza e minacce lamentato in ricorso attuale, concreto e particolarmente grave alla luce delle puntuali allegazioni e della documentazione versate in atti, ordinava al resistente di cessare immediatamente ogni condotta pregiudizievole nei confronti della moglie disponeva Parte_1
l'immediato allontanamento del predetto dall'abitazione coniugale, prescriveva al resistente di non avvicinarsi alla ricorrente né ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa e stabiliva in mesi nove la durata dell'ordine di protezione decorrente dal giorno dell'avvenuta esecuzione del provvedimento, fissando da ultimo per la comparizione delle parti e l'integrazione del contraddittorio l'udienza del 13 marzo 2025.
Costituitosi il resistente con comparsa depositata in data 27 marzo 2025, all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, sentiti i coniugi personalmente, il giudice delegato confermava integralmente l'ordine di protezione.
Il resistente si costituiva anche nel giudizio principale, depositando comparsa di costituzione e risposta in data 5 maggio 2025 con la quale, pur non opponendosi alla pronuncia sul vincolo, contestava integralmente i motivi della separazione ex adverso dedotti, così come la domanda di addebito.
Eccepiva che le parti avevano stabilito ed attuato una divisione paritaria dei compiti e dei doveri coniugali, senza alcuna imposizione da parte del resistente, che si occupava delle esigenze quotidiane e domestiche della famiglia al pari della moglie;
che la crisi matrimoniale era da ascriversi a mere divergenze caratteriali sempre più accentuate che avevano portato la coppia a prendere in considerazione l'idea della separazione ed a parlarne apertamente.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda di addebito, vinte le spese di lite.
pagina 3 di 6 All'udienza del 5 giugno 2025 le parti venivano nuovamente sentite e all'esito il giudice relatore, ritenuto superfluo disporre ulteriore istruttoria, invitate le parti a precisare le conclusioni, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione.
Dalla documentazione in atti si rileva che le parti hanno contratto matrimonio con rito civile a
Tresignana (FE) il 5 giugno 2019 in regime di comunione legale dei beni (cfr. doc. 1 di parte ricorrente).
La residenza coniugale veniva stabilita a Tresigallo, in Via del Lavoro n. 38 nell'abitazione di proprietà della ricorrente (cfr. doc.ti 2 e 3 di parte ricorrente).
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
Ciò premesso, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata.
Ricorrono, infatti, tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ., essendo risultata l'intollerabilità della convivenza sia dal tenore dell'atto introduttivo, sia dall'insistere nella domanda di separazione da parte della ricorrente, cui il resistente non si è opposto.
Ai sensi dell'art 191 c.c., si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Sulla domanda di addebito della separazione al marito.
La domanda di addebito della separazione al marito è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Ed invero, nel caso di specie la prospettazione dei fatti, così come allegati in ricorso e confermati dalla ricorrente personalmente in udienza, ha trovato sufficiente riscontro in atti.
La ricorrente ha affermato che la vita matrimoniale è sempre stata caratterizzata dai comportamenti vessatori del marito, il quale nei primi anni di matrimonio era solito sfogare i propri scatti d'ira contro oggetti e suppellettili, poi negli ultimi anni anche contro la moglie con agiti violenti sia verbali che fisici.
I fatti sono stati puntualmente riferiti dalla ricorrente nella querela sporta in data 20 febbraio 2025 (cfr. doc. 13 allegato al ricorso) e puntualmente e coerentemente dalla medesima confermati a verbale di udienza in data 13 marzo 2025. A sostegno di quanto dedotto poi in atti sono state riversate le conversazioni Whatsapp intercorse fra i coniugi (cfr. doc. 16 allegato al ricorso per separazione) e le fotografie da cui si evincono non solo le lesioni cagionate alla ricorrente in occasione delle aggressioni fisiche, ma anche i danni provocati dal resistente all'abitazione coniugale (cfr. doc.ti 17, 18, 19, 20, 21,
22 e 23 allegati al ricorso per separazione).
Nella fase cautelare del procedimento, inoltre, la ricorrente ha depositato un file audio contenente la registrazione di un vocale con il quale il marito confessava di averle messo le mani addosso più di una pagina 4 di 6 volta. Sentito in udienza sul punto, ha confermato quanto dal medesimo asserito Controparte_1
nel vocale, tentando di minimizzare le percosse alla moglie e di addebitare ai comportamenti a suo dire esasperanti della donna la causa delle proprie reazioni fisiche.
In comparsa, del resto, il resistente si è limitato a contestare genericamente i fatti addebitatigli, senza prendere specifica posizione sui numerosi episodi di violenza domestica allegati in ricorso.
Nel riferito contesto giova ricordare che con ordinanza n. 31351 del 24 ottobre 2022, la Prima sezione della Corte di Cassazione ha riaffermato il principio di diritto per cui le violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro costituiscono violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio talmente gravi da fondare, di per se stesse, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito della separazione al loro autore. L'accertamento delle condotte violente, si legge nell'ordinanza, esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.
Pertanto, in caso di violenza (e la Corte di Cassazione con ordinanza n. 27766 del 22 settembre 2022 ha ritenuto sufficiente anche solo un singolo episodio di percosse), deve essere accantonato il principio consolidato in base al quale, per addivenire ad una pronuncia di addebito della separazione, la parte deve dimostrare azioni che costituiscano un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tale da assurgere a causa necessaria e sufficiente a determinare l'irreversibile intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
né il Giudice è in questo caso obbligato al rigoroso vaglio comparativo del comportamento di entrambi i coniugi per valutare l'esistenza di una crisi pregressa.
L'applicazione di tale principio al caso di specie, essendo state fornite prove sufficienti della grave e reiterata violazione dei doveri fondamentali nascenti dal matrimonio ex art. 151, comma 2°, c.c., porta all'accoglimento della richiesta di addebito della separazione in capo al marito.
Sulla inammissibilità delle ulteriori domande svolte in ricorso.
Quanto alle domande avanzate in ricorso concernenti, quali indicate condizioni della separazione, il mutuo dell'abitazione familiare, il cane LÙ di razza meticcia, il veicolo Mercedes Vito, targato
EX862PS, i veicoli Ford Fiesta, targata EP189BK - Moto modello Ducati Monster, targata DH07024,
Vespa, targata X8RYS4, trattasi di domande inammissibili in questa sede, perché soggette a rito ordinario monocratico. La trattazione congiunta con la presente causa, soggetta invece al rito unico in materia di persone, minorenni e famiglie previsto dagli artt. 473 bis e seguenti c.p.c., è preclusa pagina 5 di 6 dall'art. 40, comma terzo, cod. proc. civ. (cfr., su questioni similari, Cass. 24 aprile 2007 n. 9915; 29 gennaio 2010 n. 2155).
Sulle spese di lite.
Le spese seguono il principio di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vanno liquidate come in dispositivo, applicati i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, applicati i valori minimi alle fasi di trattazione e decisionale poiché la relativa attività giudiziaria è stata contenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
GG (FE) il 05/05/1978, e , nato a [...] il Controparte_1
05/04/1974, unitisi in matrimonio a Tresignana il 5 giugno 2019 (Registro Atti di Matrimonio del Comune di Tresignana Anno 2019 Atto n. 5 Parte I).
2) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tresignana, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
3) ADDEBITA la separazione al marito Controparte_1
4) RIGETTA ogni altra domanda anche istruttoria delle parti.
5) CONDANNA a rifondere a favore di le spese del Controparte_1 Parte_1
presente procedimento liquidate per compensi professionali di avvocato in complessivi 3.387,00 euro oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge (se dovuti) e spese vive generali non imponibili.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 5 giugno 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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