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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/06/2025, n. 2757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2757 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco ha pronunziato all'udienza del 27.6.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 4472 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
c.f.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Domenico Annese ed Onofrio Dipalma;
Opponente
E
in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesca
Mastrorilli;
Opposto
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
*******
Con ricorso depositato il 3.4.2024, ha proposto opposizione Parte_1 contro l'ordinanza ingiunzione n. OI- 001297786, relativa a sanzioni amministrative per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983.
Ha lamentato, nell'ordine: l'inutile decorso del termine di decadenza e del termine di prescrizione;
l'illegittimità della sanzione applicata. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio l , concludendo per l'integrale rigetto dell'opposizione.
All'esito della discussione, la causa è stata decisa. MOTIVI DELLA DECISIONE
In vie del tutto preliminare, dev'essere respinta l'eccezione di tardività CP_ dell'opposizione, sollevata dall' .
Come anticipato nella parte espositiva della presente pronuncia, con l'odierna opposizione è stata impugnata l'ordinanza ingiunzione mediante la quale è stato intimato di pagare la sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, in relazione all'anno 2017. CP_ Tanto premesso, l ha documentato di aver provveduto alla notifica di atto di accertamento della violazione in data 1.10.2019.
Ebbene, proprio considerando tali date, deve dichiararsi maturata la decadenza prevista dall'art. 14 L. 689/1981.
Occorre, in proposito, ricordare che, per le fattispecie di omesso versamento realizzate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016, si è registrato il pronunciamento della Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. lav., 05/04/2025, n.
9016).
La decisione in esame, per il caso in cui non sia stata effettuata alcuna trasmissione degli atti dall'autorità giudiziaria all' , ha adoperato una lettura CP_1 costituzionalmente orientata (tale per cui è indispensabile un termine di decadenza) ed ha evidenziato che il termine di 90 giorni per la notifica della violazione amministrativa al responsabile decorre dall'entrata in vigore del
D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016).
Per le fattispecie di omesso versamento realizzate successivamente alle disposizioni di depenalizzazione, utili indicazioni sono sempre evincibili dal pronunciamento della Cassazione precedentemente menzionato (Cass. civ.,
Sez. lav., 05/04/2025, n. 9016).
Nella sentenza di legittimità, infatti, si richiama l'art. 6 D.Lgs. n. 8/2016, secondo cui "nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689" e si giudica
“indubitabile che la previsione valga … pro futuro”.
Pag. 2 di 4 In effetti, l'applicazione dell'art 14. L. 689/1981 è stata testualmente sancita dalla stessa normativa di depenalizzazione tramite il richiamo alle disposizioni generali dettate in materia di sanzioni amministrative.
Sul versante della compatibilità, peraltro, l'art. 14 cit. vale per tutte le sanzioni amministrative, da qualunque autorità amministrativa siano irrogate e non v'è concreta ragione per la quale non debba applicarsi anche per l'esercizio, da CP_ parte dell' , del potere sanzionatorio per cui è causa.
Non a caso, come si vedrà di seguito, quando il legislatore (nel 2023) ha specificamente disciplinato la decadenza, si è premurato di chiarire che si tratta di un regime derogatorio dell'art. 14 L. 689/1981, così confermando la vigenza di quest'ultima disposizione per le fattispecie pregresse al nuovo termine introdotto.
Né può discorrersi di applicazione analogica, per il semplice rilievo che non v'è un vuoto normativo e quindi non ricorre uno dei presupposti dell'analogia ai sensi dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale.
Piuttosto, ai fini della decorrenza del termine di 90 gg. ex art. 14 L. n. 689/1981, CP_ occorre comunque considerare quanto dedotto dall' in occasione della sua costituzione in giudizio: bisogna, infatti, tenere presente che l è in CP_1 condizione di notificare l'accertamento della violazione solo dopo aver potuto appurare che l'importo omesso non sia superiore ad € 10.000,00 annui (poiché, altrimenti, l'omesso versamento integra un'ipotesi di reato).
Da ultimo, per le fattispecie di omesso versamento realizzate successivamente al 1° gennaio 2023, vale il disposto dell'art. 23, comma 2, D.L. n. 48/2023 (“Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n.
463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”).
Pag. 3 di 4 Ciò posto, nel caso di specie, considerato che si tratta di illeciti amministrativi riguardanti l'anno 2017, anche a voler considerare la data di scadenza dell'ultimo dei versamenti contributivi dovuti per quello stesso anno, il termine di
90 gg. è inutilmente decorso, poiché – come visto – la notifica dell'atto di accertamento è sopravvenuta nel mese di ottobre 2018.
In conclusione, l'opposizione dev'essere integralmente accolta, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
In ragione del rilievo che un intervento chiarificatore della giurisprudenza è sopravvenuto all'instaurazione della lite, le spese di lite vanno – in ogni caso – integralmente compensate (proprio come avvenuto nel giudizio di cui alla menzionata Cass. 9016/2025).
P.Q.M.
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione;
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Bari, 27.6.2025
Il giudice della Sezione Lavoro
dott. Vincenzo Maria Tedesco
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