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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 30/06/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente Relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.06.2024 da
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ; entrambi con l'Avv. GOZZI MATTEO e con Controparte_1 C.F._2
patrocinio eletto presso il suo studio sito in Milano, Via San Barnaba n. 32
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in OA (GE), in data 25/05/2013, (atto n. 25, parte II, Serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013); separati consensualmente con sentenza n. 332/2024 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“i. pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 25 maggio 2013 in OA (GE), ritualmente trascritto presso detto Comune (Anno 2013 Numero 25 Parte II Serie C) (doc. 4);
ii. ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di OA (GE) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, iii. omologare e prendere atto delle seguenti CONCLUSIONI RELATIVE ALLO SCIOGLIMENTO DEL
MATRIMONIO CONFORMI ALLE CONCLUSIONI RELATIVE ALLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
1. i coniugi sono reciprocamente autosufficienti dal punto di vista economico, sicché nulla deve essere stabilito al riguardo;
2. Le uniche condizioni riguardano il figlio minore (ormai prossimo alla maggiore età) Per_1
che vengono disciplinate come segue:
A) Affidamento – collocamento – piano genitoriale
3. il figlio minore è affidato in maniera condivisa ai genitori, con collocamento presso Per_1
l'abitazione della madre in Bereguardo (PV) via Vai 6 ove lo stesso è già residente (la casa è di proprietà della madre, sicché non vi è necessità di un provvedimento di assegnazione;
anche il padre dispone di un'abitazione);
4. tenuto conto dell'età e delle necessità di , degli impegni lavorativi e delle necessità Per_1
organizzative dei genitori, i sig.ri e concordano affinché il padre possa Parte_1 CP_1
vedere e tenere con sé il figlio anche con pernottamento tendenzialmente per un giorno infrasettimanale con l'impegno dei genitori a promuovere comunque le frequentazioni tra padre e figlio anche ampliando i pernottamenti di presso la casa paterna tenendo conto Per_1
comunque in via prioritaria dei desideri e degli impegni del minore e, analogamente, Per_1
potrà stare con il padre a fine settimana alterni tenendo conto comunque in via prioritaria dei relativi desideri e impegni;
in sintesi, considerato che i coniugi hanno comunque un rapporto cordiale;
le rispettive abitazioni sono vicine;
vi è un rapporto consolidato e sereno di affetto con
; quest'ultimo ha raggiunto una propria autonomia negli spostamenti (nell'andare a Per_1
scuola e nel praticare l'attività sportiva del calcio con gli amici) e, nell'ultimo anno, lo stesso ha mantenuto un rapporto significativo con il padre (che lo stesso può vedere e ha frequentato quando lo ha ritenuto anche più volte a settimana e che lo stesso può sentire ogni giorno avendo il proprio telefono cellulare), i genitori non ritengono comunque di introdurre una regolamentazione rigida, ma di assecondare i desiderata del figlio essendo il padre sempre disponibile ad accoglierlo e ad accompagnarlo;
Lo stesso criterio vale durante la pausa estiva, nel corso della quale per un periodo di circa 2 settimane e con date da concordare entro il 15 giugno di ogni anno, il padre potrà tenere con sé (ma come detto, il tutto assecondando Per_1 le esigenze e i desiderata del figlio, il quale potrebbe preferire in ipotesi anche una vacanza con i propri amici o potrebbe anche preferire trascorrere più tempo con l'uno o con l'altro genitore);
Pag. 2 di 8 Analogamente i genitori potranno tenere con sé per metà delle vacanze natalizie, in Per_1 periodi da concordare entro il 30 ottobre di ogni anno, alternando in ogni caso con la madre il giorno di Natale (il genitore che terrà con sé il figlio a Natale non lo terrà a Capodanno) ma come detto, il tutto assecondando le esigenze e i desiderata del figlio (il quale ad esempio potrebbe preferire trascorre con gli amici il giorno di Capodanno e vedere entrambi i genitori il giorno di
Natale); Analogamente, per la metà delle residue feste e dei residui periodi di vacanza scolastica e “ponti”, secondo il criterio dell'alternanza e con accordi da raggiungere in via anticipata rispetto a ciascun periodo.
5. Il tutto fatti salvi diversi accordi tra i genitori. In considerazione dei rispettivi impegni di lavoro dei genitori stessi, questi si obbligano a consentire la più ampia flessibilità e, considerata l'autonomia di , gli stessi sono disponibili ad apportare le opportune variazioni e stabilire Per_1
gli eventuali recuperi dei giorni non goduti a causa di impegni lavorativi. In ogni caso, i genitori si manterranno tempestivamente e reciprocamente informati sui rispettivi turni di lavoro ed eventuali modifiche allo scopo di concordare in via anticipata le necessarie variazioni al calendario;
inoltre comunicheranno tempestivamente e reciprocamente tutte le informazioni relative al luogo in cui eventualmente condurranno il minore se diverso del Comune di residenza o Comuni limitrofi, e si impegnano a consentire che il genitore non collocatario pro tempore abbia un contatto con il figlio mediante chiamata telefonica o videochiamata (ma come detto,
ha la propria autonomia anche sotto tale profilo e sente tranquillamente il padre Per_1
quando lo ritiene);
B) contributo di mantenimento
6. Quanto alla misura del mantenimento di , i genitori sono già sono organizzati dal Per_1 mese di dicembre 2022 con il rimborso da parte del padre della metà delle spese che vengono esposte dalla madre con cadenza mensile e non sono mai insorti dissidi o discussioni ed essendo comunque ciascun genitore in grado di mantenere in autonomia il figlio;
7. quanto alle spese straordinarie, le parti rispetteranno il protocollo in uso presso il
ART. 1) DEFINIZIONE PRELIMINARE
Tutte le spese che vengono escluse dall'assegno dovuto da un genitore all'altro e dal mantenimento diretto vengono definite come “spese extra-assegno” o, nel caso in cui manchi un assegno, “extra-mantenimento”; sarà invece abbandonata l'equivoca distinzione tra “spese ordinarie” e “spese straordinarie”.
Pag. 3 di 8 ART. 2) SPESE CHE SI INTENDONO COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO O NEL
MANTENIMENTO DIRETTO
Salva diversa disciplina convenuta dalle parti nei procedimenti non contenziosi o stabilita nei provvedimenti giudiziali, si intendono comprese nell'assegno di mantenimento o nel mantenimento diretto, e dunque non devono essere rimborsate, le seguenti spese: spese per l'alloggio, per i buoni-mensa, per la cancelleria corrente, per i farmaci da banco, per l'abbigliamento (escluso quello specifico per attività sportive).
ART. 3) SPESE CHE NECESSITANO DI ACCORDO PREVENTIVO E SPESE DOVUTE ANCHE SENZA
PREVIO ACCORDO
Salva diversa disciplina convenuta dalle parti nei procedimenti non contenziosi o stabilita nei provvedimenti giudiziali, si distinguono le spese che necessitano di previo accordo tra i genitori e le spese che devono essere comunque rimborsate secondo il seguente schema:
G. spese sanitarie che non richiedono il preventivo accordo: ticket per esami, per visite specialistiche e per terapie prescritte dal pediatra di base o dal medico di base, presso strutture pubbliche;
spese dentistiche e ortodontiche presso strutture pubbliche;
spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal pediatra di base, dal medico di base o dallo specialista;
H. spese sanitarie che richiedono il preventivo accordo: visite e terapie, anche dentistiche e ortodontiche, presso professionisti privati;
spese per occhiali e lenti: peraltro le spese per occhiali e lenti, in caso di prescrizione medica, sono comunque da rimborsare nel limite del preventivo più basso che i due genitori ottengano;
I. spese di studio che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso, l'iscrizione all'università deve essere concordata tra i genitori); b) libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata;
c) gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola;
J. spese di studio che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette e assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e, a partire dal secondo anno fuori corso, anche per università pubbliche;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
Pag. 4 di 8 K. altre spese che non richiedono il preventivo accordo: a) pre-scuola e dopo scuola se necessitati da esigenze lavorative dei genitori;
b) spese per la partecipazione a centri estivi se necessaria per esigenze lavorative dei genitori: salvo diverso accordo, dovrà essere scelto il centro estivo più economico della zona di residenza del minore;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'automobile e della moto solo se il mezzo sia stato acquistato previo accordo tra i genitori;
c) spese necessarie per conseguire la patente (con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo diverso accordo, e con possibilità di ripetere l'esame solo una volta);
L. altre spese che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione (es. corsi di lingue estere, di musica, di teatro), attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento;
b) spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centri estivi che non rientrano nel caso di cui al punto E-b che precede;
e) soggiorni estivi, di studio, sportivi, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di automobile o moto;
h) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli.
ART. 4) PERCENTUALE DELLE SPESE E CONSIDERAZIONE DELLE SPESE EXTRA-ASSEGNO NELLA
DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO
Salva diversa disciplina convenuta dalle parti nei procedimenti non contenziosi o stabilita nei provvedimenti giudiziali, le spese extra-assegno o extra-mantenimento verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% per ognuno;
l'assegno verrà determinato considerando, tra gli altri criteri, quali spese rimangono escluse dall'assegno e la misura (pari al 50% oppure diversa) di ripartizione delle spese extra- assegno. Nei casi di precedenti, protratti, inadempimenti all'obbligo di rimborso pro quota delle spese, o di protratti e pretestuosi dinieghi di accordo per spese comunque opportune e sostenibili da parte del genitore che oppone il rifiuto, sarà possibile accrescere l'assegno di mantenimento di una quota mensile a titolo di forfettizzazione, parziale o totale, delle spese extra-assegno. Il genitore che intende sostenere una spesa per i figli tra quelle che richiedono il previo accordo dovrà inviare all'altro la richiesta, motivata, per iscritto
(anche con modalità informatiche quali posta elettronica, WhatsApp o simili); l'altro genitore avrà sette giorni per rispondere motivatamente. Nel caso di mancata risposta entro il settimo giorno, la spesa dovrà intendersi approvata. Qualora pervenga invece tempestiva espressione di disaccordo, il genitore che intende comunque dare corso alla spesa potrà farlo, tenendola a
Pag. 5 di 8 proprio esclusivo carico, a meno che si tratti di una scelta con valenze educative significative e il disaccordo sia motivato in tal senso: in questo caso la scelta non potrà che essere demandata al giudice. Il genitore che ha sostenuto la spesa per la quale è dovuto il rimborso dovrà trasmettere all'altro genitore copia dei documenti (fatture, ricevute, scontrini ecc.) che dimostrino il pagamento. Il rimborso delle spese dovrà avvenire unitamente al versamento dell'assegno mensile del mese successivo, purché la trasmissione delle copie dei documenti comprovanti la spesa avvenga entro il giorno 20 del mese precedente. Qualora non sia previsto un assegno di mantenimento o la spesa sia sostenuta dal genitore che è tenuto a versare l'assegno, il pagamento da parte dell'altro genitore dovrà avvenire entro quindici giorni dalla trasmissione dei documenti. I genitori potranno dedurre le spese per i figli secondo la quota in cui gli stessi sono a carico di ognuno di loro indicata nelle dichiarazioni dei redditi;
8. eventuali contributi statali per il figlio restano alla madre che è la collocataria prevalente
9. i genitori si scambiano il consenso al rilascio e al rinnovo di carta d'identità, nonché all'emissione del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio del figlio e prestano Per_1
sin d'ora il proprio consenso reciproco a che lo stesso possa essere condotto fuori dal Paese da ciascuno dei genitori anche senza un espresso consenso dell'altro (ciascuno si impegnerà comunque a porre in essere le attività eventualmente necessarie al fine di consentire all'altro di viaggiare in autonomia con il figlio).”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14.06.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con sentenza n. 332/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in data 10.09.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Pag. 6 di 8 Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da da Parte_1 [...]
n OA (GE) il giorno 25/05/2013 (atto n. 25, parte II, Serie C del registro CP_1 degli atti di matrimonio dell'anno 2013);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 13/06/2025
Il Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 7 di 8 Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente Relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.06.2024 da
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ; entrambi con l'Avv. GOZZI MATTEO e con Controparte_1 C.F._2
patrocinio eletto presso il suo studio sito in Milano, Via San Barnaba n. 32
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in OA (GE), in data 25/05/2013, (atto n. 25, parte II, Serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013); separati consensualmente con sentenza n. 332/2024 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“i. pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 25 maggio 2013 in OA (GE), ritualmente trascritto presso detto Comune (Anno 2013 Numero 25 Parte II Serie C) (doc. 4);
ii. ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di OA (GE) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, iii. omologare e prendere atto delle seguenti CONCLUSIONI RELATIVE ALLO SCIOGLIMENTO DEL
MATRIMONIO CONFORMI ALLE CONCLUSIONI RELATIVE ALLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
1. i coniugi sono reciprocamente autosufficienti dal punto di vista economico, sicché nulla deve essere stabilito al riguardo;
2. Le uniche condizioni riguardano il figlio minore (ormai prossimo alla maggiore età) Per_1
che vengono disciplinate come segue:
A) Affidamento – collocamento – piano genitoriale
3. il figlio minore è affidato in maniera condivisa ai genitori, con collocamento presso Per_1
l'abitazione della madre in Bereguardo (PV) via Vai 6 ove lo stesso è già residente (la casa è di proprietà della madre, sicché non vi è necessità di un provvedimento di assegnazione;
anche il padre dispone di un'abitazione);
4. tenuto conto dell'età e delle necessità di , degli impegni lavorativi e delle necessità Per_1
organizzative dei genitori, i sig.ri e concordano affinché il padre possa Parte_1 CP_1
vedere e tenere con sé il figlio anche con pernottamento tendenzialmente per un giorno infrasettimanale con l'impegno dei genitori a promuovere comunque le frequentazioni tra padre e figlio anche ampliando i pernottamenti di presso la casa paterna tenendo conto Per_1
comunque in via prioritaria dei desideri e degli impegni del minore e, analogamente, Per_1
potrà stare con il padre a fine settimana alterni tenendo conto comunque in via prioritaria dei relativi desideri e impegni;
in sintesi, considerato che i coniugi hanno comunque un rapporto cordiale;
le rispettive abitazioni sono vicine;
vi è un rapporto consolidato e sereno di affetto con
; quest'ultimo ha raggiunto una propria autonomia negli spostamenti (nell'andare a Per_1
scuola e nel praticare l'attività sportiva del calcio con gli amici) e, nell'ultimo anno, lo stesso ha mantenuto un rapporto significativo con il padre (che lo stesso può vedere e ha frequentato quando lo ha ritenuto anche più volte a settimana e che lo stesso può sentire ogni giorno avendo il proprio telefono cellulare), i genitori non ritengono comunque di introdurre una regolamentazione rigida, ma di assecondare i desiderata del figlio essendo il padre sempre disponibile ad accoglierlo e ad accompagnarlo;
Lo stesso criterio vale durante la pausa estiva, nel corso della quale per un periodo di circa 2 settimane e con date da concordare entro il 15 giugno di ogni anno, il padre potrà tenere con sé (ma come detto, il tutto assecondando Per_1 le esigenze e i desiderata del figlio, il quale potrebbe preferire in ipotesi anche una vacanza con i propri amici o potrebbe anche preferire trascorrere più tempo con l'uno o con l'altro genitore);
Pag. 2 di 8 Analogamente i genitori potranno tenere con sé per metà delle vacanze natalizie, in Per_1 periodi da concordare entro il 30 ottobre di ogni anno, alternando in ogni caso con la madre il giorno di Natale (il genitore che terrà con sé il figlio a Natale non lo terrà a Capodanno) ma come detto, il tutto assecondando le esigenze e i desiderata del figlio (il quale ad esempio potrebbe preferire trascorre con gli amici il giorno di Capodanno e vedere entrambi i genitori il giorno di
Natale); Analogamente, per la metà delle residue feste e dei residui periodi di vacanza scolastica e “ponti”, secondo il criterio dell'alternanza e con accordi da raggiungere in via anticipata rispetto a ciascun periodo.
5. Il tutto fatti salvi diversi accordi tra i genitori. In considerazione dei rispettivi impegni di lavoro dei genitori stessi, questi si obbligano a consentire la più ampia flessibilità e, considerata l'autonomia di , gli stessi sono disponibili ad apportare le opportune variazioni e stabilire Per_1
gli eventuali recuperi dei giorni non goduti a causa di impegni lavorativi. In ogni caso, i genitori si manterranno tempestivamente e reciprocamente informati sui rispettivi turni di lavoro ed eventuali modifiche allo scopo di concordare in via anticipata le necessarie variazioni al calendario;
inoltre comunicheranno tempestivamente e reciprocamente tutte le informazioni relative al luogo in cui eventualmente condurranno il minore se diverso del Comune di residenza o Comuni limitrofi, e si impegnano a consentire che il genitore non collocatario pro tempore abbia un contatto con il figlio mediante chiamata telefonica o videochiamata (ma come detto,
ha la propria autonomia anche sotto tale profilo e sente tranquillamente il padre Per_1
quando lo ritiene);
B) contributo di mantenimento
6. Quanto alla misura del mantenimento di , i genitori sono già sono organizzati dal Per_1 mese di dicembre 2022 con il rimborso da parte del padre della metà delle spese che vengono esposte dalla madre con cadenza mensile e non sono mai insorti dissidi o discussioni ed essendo comunque ciascun genitore in grado di mantenere in autonomia il figlio;
7. quanto alle spese straordinarie, le parti rispetteranno il protocollo in uso presso il
ART. 1) DEFINIZIONE PRELIMINARE
Tutte le spese che vengono escluse dall'assegno dovuto da un genitore all'altro e dal mantenimento diretto vengono definite come “spese extra-assegno” o, nel caso in cui manchi un assegno, “extra-mantenimento”; sarà invece abbandonata l'equivoca distinzione tra “spese ordinarie” e “spese straordinarie”.
Pag. 3 di 8 ART. 2) SPESE CHE SI INTENDONO COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO O NEL
MANTENIMENTO DIRETTO
Salva diversa disciplina convenuta dalle parti nei procedimenti non contenziosi o stabilita nei provvedimenti giudiziali, si intendono comprese nell'assegno di mantenimento o nel mantenimento diretto, e dunque non devono essere rimborsate, le seguenti spese: spese per l'alloggio, per i buoni-mensa, per la cancelleria corrente, per i farmaci da banco, per l'abbigliamento (escluso quello specifico per attività sportive).
ART. 3) SPESE CHE NECESSITANO DI ACCORDO PREVENTIVO E SPESE DOVUTE ANCHE SENZA
PREVIO ACCORDO
Salva diversa disciplina convenuta dalle parti nei procedimenti non contenziosi o stabilita nei provvedimenti giudiziali, si distinguono le spese che necessitano di previo accordo tra i genitori e le spese che devono essere comunque rimborsate secondo il seguente schema:
G. spese sanitarie che non richiedono il preventivo accordo: ticket per esami, per visite specialistiche e per terapie prescritte dal pediatra di base o dal medico di base, presso strutture pubbliche;
spese dentistiche e ortodontiche presso strutture pubbliche;
spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal pediatra di base, dal medico di base o dallo specialista;
H. spese sanitarie che richiedono il preventivo accordo: visite e terapie, anche dentistiche e ortodontiche, presso professionisti privati;
spese per occhiali e lenti: peraltro le spese per occhiali e lenti, in caso di prescrizione medica, sono comunque da rimborsare nel limite del preventivo più basso che i due genitori ottengano;
I. spese di studio che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso, l'iscrizione all'università deve essere concordata tra i genitori); b) libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata;
c) gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola;
J. spese di studio che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette e assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e, a partire dal secondo anno fuori corso, anche per università pubbliche;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
Pag. 4 di 8 K. altre spese che non richiedono il preventivo accordo: a) pre-scuola e dopo scuola se necessitati da esigenze lavorative dei genitori;
b) spese per la partecipazione a centri estivi se necessaria per esigenze lavorative dei genitori: salvo diverso accordo, dovrà essere scelto il centro estivo più economico della zona di residenza del minore;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'automobile e della moto solo se il mezzo sia stato acquistato previo accordo tra i genitori;
c) spese necessarie per conseguire la patente (con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo diverso accordo, e con possibilità di ripetere l'esame solo una volta);
L. altre spese che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione (es. corsi di lingue estere, di musica, di teatro), attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento;
b) spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centri estivi che non rientrano nel caso di cui al punto E-b che precede;
e) soggiorni estivi, di studio, sportivi, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di automobile o moto;
h) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli.
ART. 4) PERCENTUALE DELLE SPESE E CONSIDERAZIONE DELLE SPESE EXTRA-ASSEGNO NELLA
DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO
Salva diversa disciplina convenuta dalle parti nei procedimenti non contenziosi o stabilita nei provvedimenti giudiziali, le spese extra-assegno o extra-mantenimento verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% per ognuno;
l'assegno verrà determinato considerando, tra gli altri criteri, quali spese rimangono escluse dall'assegno e la misura (pari al 50% oppure diversa) di ripartizione delle spese extra- assegno. Nei casi di precedenti, protratti, inadempimenti all'obbligo di rimborso pro quota delle spese, o di protratti e pretestuosi dinieghi di accordo per spese comunque opportune e sostenibili da parte del genitore che oppone il rifiuto, sarà possibile accrescere l'assegno di mantenimento di una quota mensile a titolo di forfettizzazione, parziale o totale, delle spese extra-assegno. Il genitore che intende sostenere una spesa per i figli tra quelle che richiedono il previo accordo dovrà inviare all'altro la richiesta, motivata, per iscritto
(anche con modalità informatiche quali posta elettronica, WhatsApp o simili); l'altro genitore avrà sette giorni per rispondere motivatamente. Nel caso di mancata risposta entro il settimo giorno, la spesa dovrà intendersi approvata. Qualora pervenga invece tempestiva espressione di disaccordo, il genitore che intende comunque dare corso alla spesa potrà farlo, tenendola a
Pag. 5 di 8 proprio esclusivo carico, a meno che si tratti di una scelta con valenze educative significative e il disaccordo sia motivato in tal senso: in questo caso la scelta non potrà che essere demandata al giudice. Il genitore che ha sostenuto la spesa per la quale è dovuto il rimborso dovrà trasmettere all'altro genitore copia dei documenti (fatture, ricevute, scontrini ecc.) che dimostrino il pagamento. Il rimborso delle spese dovrà avvenire unitamente al versamento dell'assegno mensile del mese successivo, purché la trasmissione delle copie dei documenti comprovanti la spesa avvenga entro il giorno 20 del mese precedente. Qualora non sia previsto un assegno di mantenimento o la spesa sia sostenuta dal genitore che è tenuto a versare l'assegno, il pagamento da parte dell'altro genitore dovrà avvenire entro quindici giorni dalla trasmissione dei documenti. I genitori potranno dedurre le spese per i figli secondo la quota in cui gli stessi sono a carico di ognuno di loro indicata nelle dichiarazioni dei redditi;
8. eventuali contributi statali per il figlio restano alla madre che è la collocataria prevalente
9. i genitori si scambiano il consenso al rilascio e al rinnovo di carta d'identità, nonché all'emissione del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio del figlio e prestano Per_1
sin d'ora il proprio consenso reciproco a che lo stesso possa essere condotto fuori dal Paese da ciascuno dei genitori anche senza un espresso consenso dell'altro (ciascuno si impegnerà comunque a porre in essere le attività eventualmente necessarie al fine di consentire all'altro di viaggiare in autonomia con il figlio).”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14.06.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con sentenza n. 332/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in data 10.09.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Pag. 6 di 8 Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da da Parte_1 [...]
n OA (GE) il giorno 25/05/2013 (atto n. 25, parte II, Serie C del registro CP_1 degli atti di matrimonio dell'anno 2013);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 13/06/2025
Il Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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