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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 04/08/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Domenico Provenzano, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa di appello n. 1460/2023 R.G.A.C., promossa da
, in persona dell'amministratore pro tempore Parte_1 Parte_2
Cod. Fisc. )
[...] P.IVA_1 sito in Carrara (MS), Via Bassa n. 143, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore
Gioè, in virtù di procura agli atti, elettivamente domiciliati presso il suo studio, in
Carrara (MS), Via Genova n. 15 appellante
nei confronti di
(P. IVA ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Leopoldo Frediani e dall'Avv. Paolo Frediani, in virtù di procura agli atti, elettivamente domiciliati presso il loro studio, in Carrara (MS), Via
Verdi n. 15 appellata
CONCLUSIONI:
Per l'appellante (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 04.04.2025):
Voglia questo Ill.mo Tribunale, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Carrara nr.25/2023 emessa in data 2/02/2023 e depositata in pari data ed in accoglimento del proposto gravame, annullare l'impugnata sentenza e, per l'effetto,
1) in tesi: rigettare la domanda attorea perché infondata e non provata, nulla risultando dovuto da parte del in favore della Parte_1 Controparte_1
[...]
2) in via riconvenzionale: condannare per le ragioni sopra esposte la Controparte_1
a corrispondere in favore del IO appellante la somma di €.
[...]
429,05;
3) in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, disporre la compensazione, anche parziale, tra il credito vantato dal Parte_1
, pari ad €. 429,05 e l'eventuale controcredito della
[...] Controparte_1
che dovesse essere ritenuto provato;
[...]
4) in ogni caso, ordinare alla convenuta la Controparte_1 restituzione in favore del delle somme dallo stesso versate, con Parte_1 riserva di ripetizione, in ottemperanza della sentenza di primo grado, pari ad
€.1.356,75, o la diversa somma che dovesse risultare indebitamente versata, oltre interessi dal pagamento al saldo.
Vinte le spese e competenze di lite del presente grado di giudizio e del giudizio di primo grado, oltre accessori di legge.”
Per l'appellata cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 04.04.2025:
“Piaccia al Tribunale di Massa Ill.mo, contrarijs rejectis
2 RITO: dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art.348 Bis Cpc proposto dall'appellante ,con sede in Via Bassa 143, Marina di Parte_1
Carrara, CF ,in persona dell'Amministratore protempore P.IVA_1 [...] tante la inammissibilita' nonchè manifesta infondantezza, con Parte_2 conseguente fissazione della discussione orale ex art.350 Bis Cpc.
MERITO: respingere il proposto appello del , con sede in Parte_1
Via Bassa 143, Marina di Carrara, CF , in persona dell'Amministratore P.IVA_1 pro-tempore siccome infondato in fatto ed in diritto, Parte_2 confermando in ogni sua parte la sentenza civile numero 25/2023 del Giudice di
Pace di Carrara;
vinte le spese del giudizio oltre accessori di legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
sito in Carrara (MS), Via Bassa n. 143, ha convenuto in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Massa, (d'ora Controparte_1 innanzi , proponendo appello avverso la sentenza n. 25/2023 del Giudice CP_1 di Pace di Massa, pubblicata il 02.02.2023, con la quale lo stesso è Parte_1 stato dichiarato tenuto e condannato al pagamento della somma di € 895,51
(comprensiva di spese della procedura di mediazione civile intrapresa ante causam, pari ad € 48,80), complessivamente portata dalle fatture dimesse in atti, in favore della predetta società, a titolo di compenso per l'attività di amministrazione dalla medesima svolta fino al conferimento dell'incarico al nuovo CP_2 amministratore, intervenuto nel luglio 2020.
A sostegno dell'impugnazione, l'appellante ha dedotto, i seguenti motivi di gravame:
- 1) Erroneo ed ingiusto riconoscimento del compenso in favore della società di amministrazione condominiale per l'attività gestoria compiuta nell'anno 2020, pertanto per un periodo successivo alla scadenza della scadenza dell'originario
3 incarico alla stessa conferito, confermato in maniera espressa, l'ultima volta, con delibera assunta dall'assemblea condominiale il 11.06.2015, avendo il primo Giudice aderito alla prospettazione della controparte (contrastante con la corretta interpretazione dell'art. 1129 comma 10 c.c.), secondo la quale, in mancanza di esplicito e formale rinnovo dell'incarico, esso si sarebbe rinnovato automaticamente di anno in anno, fino all'intervenuta revoca del mandato;
dovendosi la citata disposizione civilistica interpretare, piuttosto, nel senso che il rinnovo automatico per un altro anno è consentito per una sola volta, non già di anno in anno senza limite temporale di sorta.
- 2) Illegittimo riconoscimento del compenso nonostante l'omessa specificazione in forma scritta di quanto a tale titolo richiesto, non essendo stato allegato alcun preventivo, neanche in occasione dell'assemblea del 11.06.2015 nella quale era stato formalmente confermata la nomina ad CP_1
- 3) Illegittimo riconoscimento di distinto ed ulteriore compenso anche per operazioni ed attività riconducibili all'ordinaria amministrazione, in quanto tali non retribuibili separatamente, quali gli adempimenti fiscali (“redazione ed invio 770/20 e CU”) e quelli indicati nella voce “maggiori oneri Legge Bersani, spese telefono, spese postali
a rimborso”, comprensive rimborso di spese vive, in quanto pretesi per importi eccedenti gli esborsi effettivamente sostenuti.
- 4) Mancato accoglimento della propria eccezione (subordinata) di compensazione, in riferimento al preteso soddisfacimento del proprio controcredito, quantificato in €
429,05 a titolo di ripianamento del dedotto ammanco di cassa, in riferimento, in particolare, ai versamenti effettuati per conto delle IN (per € Parte_3
250,00) e (per € 100,00). Parte_4
Ha concluso affinchè, in riforma della sentenza di primo grado, venisse respinta l'avversa pretesa creditoria ed emessa condanna a carico della controparte, in accoglimento della propria domanda riconvenzionale, tesa al pagamento della somma di € 429,05, pari alla somma, per vari titoli (eccedenza di spese postali per l'anno 2019 e versamenti di rate condominiali di taluni condomini effettuati ma non contabilizzati) che assumeva essere risultata non presente in cassa e della cui mancanza doveva considerarsi responsabile l'amministrazione condominiale, ovvero, in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto del primo motivo di appello, di quella
4 che fosse risultata dovuta all'esito della compensazione tra i contrapposti crediti dedotti in giudizio. Ha chiesto, altresì, la ripetizione delle somme oggetto di condanna a proprio carico (anche a titolo di rifusione di spese di lite), per un totale di €
1.356,75, in forza della sentenza impugnata, per effetto dell'invocata riforma della stessa pronuncia.
Si è costituita l'appellata, eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del gravame, ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, resistendo allo stesso, sul rilievo di avere a suo tempo presentato all'assemblea condominiale, in occasione della prima nomina, il preventivo relativo alla propria attività di amministrazione - conforme alla “offerta” del 04.07.2009 - preventivo rimasto identico di anno in anno (in mancanza di modifiche di sorta), essendo stato nella stessa originaria offerta espressamente contemplato un compenso distinto ed ulteriore per gli adempimenti di natura fiscale
(predisposizione ed invio del modello 770) ed essendo stata la fattura inerente al compenso per gli adempimenti previsti dal Decreto Bersani emessa in dipendenza di una disciplina sopravvenuta rispetto all'originario preventivo, ribadendo la correttezza del rimborso spese quantificato e negando, per il resto, la sussistenza dell'ammanco di cassa ex adverso contestato.
Ha concluso, pertanto, per la declaratoria dell'inammissibilità dell'impugnazione e, nel merito, per il rigetto della stessa, con la conseguente conferma della pronuncia di primo grado.
In grado di appello, sulle conclusioni precisate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 04.04.2025, la causa è stata trattenuta in decisione alla scadenza dei termini di rito assegnati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§§§§§§§§§§§§
Delineata la materia del contendere in sede di gravame nei termini sin qui sintetizzati, va in primo luogo disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da ex art. 342 c.p.c.. CP_1
Con la fondamentale sentenza n. 27199/2017, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, nell'esaminare le varie opzioni interpretative emerse in giurisprudenza
5 in riferimento alla disciplina novellata in esame, hanno evidenziato: che il nuovo testo degli artt. 342 e 434 c.p.c. esige che le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze, di modo che, se il nodo critico è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la necessaria chiarezza, così come l'eventuale violazione di legge, mentre, qualora si configuri soltanto una questione di corretta applicazione delle norme, occorre che risulti indicato in cosa consista l'errore giuridico e quale sia l'opzione applicativa che si assuma corretta;
che nell'atto di appello deve quindi affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, dovendosi precisare, al riguardo, che, ove le argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata dimostrino che le difese della parte non siano state affatto vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, con la ripresa della linea difensiva adottata in primo grado;
che, in ogni caso, l'individuazione di un percorso logico alternativo a quello seguito nella motivazione della decisione impugnata non dovrà necessariamente tradursi in un progetto alternativo di sentenza, non avendo il Legislatore inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del Giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio;
che ciò che conta, in definitiva, è che la parte appellante ponga il Giudice in condizione di comprendere con chiarezza quale sia il contenuto delle censure mosse alla sentenza di primo grado, senza necessità del ricorso a particolari formule sacramentali o comunque a forme vincolate;
che l'appello è rimasto una revisio prioris instantiae, di tal che il Giudice di secondo grado è chiamato ad esercitare tutti i poteri tipici di un giudizio di merito, se del caso svolgendo la necessaria attività istruttoria, senza trasformare l'appello in una sorta di anticipato ricorso per Cassazione.
Alla luce dei principi suenunciati, nel caso di specie va rimarcato che l'atto di appello introduttivo della presente fase del giudizio contiene innegabilmente l'indicazione, connotata da sufficiente specificità, dei motivi di censura posti a sostegno del gravame, in riferimento alle parti della pronuncia di cui si è chiesta la riforma, in virtù delle argomentazioni svolte a supporto delle stesse difese, in rapporto alle ragioni di impugnazione quali sopra elencate, vale a dire in ordine sia alla soluzione interpretativa inerente al disposto di cui all'art. 1129 comma 10 c.p.c., sia all'asserita
6 esigenza di espressa richiesta in forma scritta del compenso da parte dell'amministratore, sia alla allegata esclusione di distinto compenso per adempimenti riconducibili all'ordinaria amministrazione, sia alla contestazione del compenso per gli “oneri Legge Bersani” e del rimborso spese asseritamente ex adverso preteso.
La questione se i rilievi difensivi inerenti ai profili del contendere appena indicati giustifichino ragionevolmente l'invocata riforma della sentenza impugnata attiene evidentemente non già al profilo dell'ammissibilità del gravame, bensì al merito della controversia. L'eccezione pregiudiziale spiegata dall'appellata ex art. 342 c.p.c. va pertanto disattesa, avendo, non a caso, la medesima appellante avuto modo di argomentare diffusamente ed in modo compiuto le proprie difese in sede di gravame;
dovendosi escludere, per il resto, qualsivoglia vulnus al contraddittorio processuale ed al diritto di difesa.
Il motivo di appello sub 1) risulta fondato e merita accoglimento.
Il conferimento dell'incarico di amministratore di condominio integra un contratto tipico disciplinato dalle specifiche norme di legge che lo contemplano (cfr. Cass. n.
7874/2021) e, solo per quanto non espressamente previsto, dalle norme sul mandato, in forza del richiamo - contenuto nell'art. 1129 comma 15 c.c. - alla disciplina di tale ultima tipologia contrattuale (per quanto "non disciplinato dal presente articolo").
Occorre, nel contesto in esame, richiamare le previsioni normative rilevanti:
- "l'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore” (art. 1129 comma 10 c.c);
- "contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico,
l'amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessalo, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata", (art. 1129 comma 2, c.c.);
7 - "l'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta" (art. 1129 comma 14, c.c.).
La nuova disciplina delineata dalla L. n. 220/2012 – applicabile ratione temporis alla fattispecie in trattazione - stabilisce pertanto una durata predeterminata dell'incarico professionale (un anno, prorogabile tacitamente per una sola annualità); determinate informazioni (che l'amministratore deve rendere al momento dell'incarico ricevuto ed, altresì, ogniqualvolta l'incarico sia espressamente rinnovato); la pattuizione espressa del compenso anche al momento del rinnovo dell'incarico professionale, prevista a pena di nullità, escludendosi, quindi, che possa configurarsi una sorta di ultrattività dell'intesa precedentemente raggiunta sul compenso, relativa ad un rapporto contrattuale che ha ormai cessato di produrre effetti.
Il suddetto quadro normativo va peraltro coordinato con il disposto di cui all'art. 1129 comma 8 c.c. secondo cui "alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio ed ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi".
La disciplina di riferimento sin qui delineata è pertanto chiara nello stabilire che la proroga tacita nell'incarico, con percezione del compenso nella misura già espressamente pattuita al momento dell'accettazione dell'incarico già formalmente conferito all'amministratore, in difetto di espressa revoca o rinnovo intervenuti nelle more, possa aversi per un solo anno (successivo alla scadenza della prima annualità), periodo nel corso del quale l'amministratore conserva pienezza di poteri gestori degli interessi della compagine condominiale;
di modo che, alla scadenza dell'annualità conseguente al (primo ed unico) rinnovo tacito (ex lege), l'assemblea condominiale è tenuta a deliberare formalmente il conferimento di un nuovo incarico, giacchè, in mancanza, l'amministratore cessato opera in regime di prorogatio imperii
(art. 1129 comma 8 c.c.), senza diritto a compenso ulteriore fino a quando non sia sostituito da altro amministratore, come precisato dalla migliore giurisprudenza (cfr., ex plurimis, Trib. Napoli, Sez. VI, 21.05.2025, n. 5036, App. Campobasso 12.07.2024
n. 180, Trib. Brescia, 15.04.2016, Trib. Milano 07.10.2015, in www.dejure.it).
8 Tale interpretazione del dettato normativo è coerente con la dimensione annuale della gestione condominiale, evincibile dall'art. 1135 c.c., letto in combinato disposto con l'art. 66 disp. att. cod. civ., il quale stabilisce che l'assemblea debba essere convocata "annualmente" per deliberare sule finalità e le materie di cui all'art. 1135
c.c. - fra le quali, per l'appunto, la nomina dell'amministratore - prevedendo l'art. 1129 comma 10, c.c. in caso di mancata riunione assembleare o di mancata deliberazione espressa, la proroga tacita per un solo anno nell'incarico; spirato tale termine di proroga tacita, viene quindi a mancare tanto la conforme volontà del condominio a mantenere in vita il rapporto (residuando il solo interesse alla continuità dell'amministrazione per eventuali adempimenti urgenti), quanto l'essenziale passaggio assembleare sul compenso (stabilito dall'art. 1129, comma 14, c.c.), passaggio che, solo, legittima la valida instaurazione (o prosecuzione) del rapporto negoziale (cfr. Trib. Napoli, 17.05.2023 n. 5114/2023).
L'amministratore in prorogatio, infine, per espressa previsione di cui all' art. 1129 comma 8, c.c., per quanto chiarito, può compiere i soli atti strettamente necessari ed urgenti nell'interesse del , ma senza diritto ad ulteriori compensi, ovvero Parte_1 senza diritto alla percezione di alcun emolumento, eccettuato il rimborso delle anticipazioni sostenute, nulla prevedendo sul punto l'art. 1129 c.c. ed applicandosi, quindi, in forza del richiamo di cui all'art. 1129 comma 15, c.c., il disposto di cui all'art. 1720 c.c..
Vi è, inoltre, un altro significativo argomento esegetico a sostegno della soluzione interpretativa sin qui richiamata: l'aggettivo "ulteriore" (utilizzato nel comma 8 del citato art. 1129 c.c.), in riferimento all'esclusione del compenso spettante all'amministratore cessato (in difetto di conferma espressa) non si riferisce ai soli compensi straordinari per le attività urgenti (che lo stesso è tenuto a compiere ex lege), atteso che, così interpretata, la norma non avrebbe alcuna utilità pratica:
“stante la natura tendenzialmente omnicomprensiva del compenso che, dunque, già include siffatte attività. Cfr in tema sent Cass. Civ., n. 5014/2018 art. 1129, comma
14, c.c.) ed “essa finirebbe - paradossalmente - per determinare un ingiustificato arricchimento dell'amministratore uscente, il quale si vedrebbe riconosciuto il medesimo compenso (astrattamente inclusivo del compimento di tutte le attività, ordinarie e straordinarie, connesse ed indispensabili allo svolgimento dei suoi
9 compititi istituzionali e non solo di quelle urgenti) sebbene, per espressa limitazione di legge, non possa svolgere altre incombenze, se non quelle di cui al comma 8" (cfr.
Trib. Napoli 17.05.2023 n. 5114 cit., conf. Id. 21.05.2025 n. 5036).
In conclusione, alla cessazione dall'incarico, per scadenza del termine annuale di proroga tacita dello stesso, l'amministratore non più in carica, in mancanza di pattuizione espressa che disponga diversamente, perde diritto alla percezione di qualsivoglia compenso (salvo, deve ragionevolmente ritenersi, il diritto al rimborso spese), occorrendo un nuovo accordo espresso sulla misura del compenso, in forza dell'art. 1129, comma 8, c.c. (cfr. Cass. n. 12927/2022).
Peraltro, l'amministratore ben avrebbe potuto – rectius, dovuto – convocare (se non altro alla scadenza dell'anno di proroga tacita del mandato) un'assemblea
(agevolmente sfruttando l'assemblea ordinaria per l'approvazione dei relativi bilanci consuntivi e preventivi ex lege indicata) al fine di ottenere la relativa conferma formale della nomina, previa sottoposizione al vaglio assembleare della propria offerta (comprensiva del compenso richiesto, poco importa se corrispondente a quello originario o diverso); facoltà (ed anche dovere) che l'odierna appellata non ha invece esercitato.
In definitiva, l'amministratore, in relazione al periodo in cui è stato in prorogatio, pur avendo il perdurante dovere, fino alla nomina del nuovo amministratore, di compiere le attività urgenti in favore del condominio - fra le quali anche la predisposizione dei rendiconti di gestione - non ha diritto a compensi per tali attività.
Risalendo la nomina formale di all'anno 2015 ed avendo la stessa Parte_5 pacificamente operato in regime di prorogatio imperii nelle annualità succedutesi fino al settembre 2020, non mette conto giudicare, in questa sede, della validità o meno dei bilanci approvati in tale arco temporale dall'assemblea condominiale in riferimento all'inclusione negli stessi delle somme imputate al compenso in favore della medesima appellata – trattandosi di questione estranea alla controversia, in difetto di impugnazione delle suddette delibere e di domanda di sorta sul punto – essendo appena il caso di precisare, per mera completezza di motivazione e per quanto rileva in questa sede, che il fatto che l'assemblea abbia approvato i compensi esposti nei bilanci di pertinenza degli esercizi de quibus non può valere, di per sé solo, a rendere legittima la pretesa di pagamento fatta valere da a tale Parte_5
10 titolo nel presente giudizio, dal momento che “è nulla per contrarietà all'art. 1129, comma 14, c.c. … la deliberazione dell'assemblea condominiale che abbia approvato il rendiconto annuale includendovi l'importo dovuto all'amministratore a titolo di compenso per l'attività svolta, ove tale importo” non risulti “specificato analiticamente all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, a pena di nullità della nomina stessa, non potendo il rendiconto valere a sanare tale originaria nullità della partita contabile in esso inserita” (cfr. Cass. n. 14424/2025).
Come già accennato, peraltro, l'amministratore in regime di prorogatio imperii ha comunque diritto al rimborso delle spese affrontate, ove sia stata offerta in giudizio la relativa prova. Sul punto, quindi, assumono rilievo i documenti addotti da parte attrice, segnatamente docc. da 2, 3 e 4 (n. 2 fatture ed una “prefatttura”), essendo appena il caso di precisare che la fattura, in quanto atto formato unilateralmente da colui che avanza la pretesa creditoria, non esonera il medesimo dall'onere di provare l'esistenza e l'entità del credito vantato, laddove esso sia contestato dal debitore (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8718/2000, Id. n. 11417/1997, Id. n. 4286/1994); considerazione che vale, a maggior ragione, per la cd. “prefattura” (o nota pro forma che dir si voglia).
Ciò posto, nel caso in questione, al netto delle voci a titolo di compenso (per quanto dianzi chiarito non dovuto), il doc. 2 (fattura n. 38/2020) riporta spese telefoniche per
€. 4,24 oltre IVA di legge, su cui risulta specifica contestazione a pag. 5 della comparsa di costituzione, in difetto di prova documentale della relativa pretesa di rimborso. Il doc. 3 (fattura n. 39/2020) porta la richiesta di compensi per la compilazione del c.d. modello 770 e della relativa Certificazione Unica, pretesa anch'essa ex adverso esplicitamente contestata (cfr. comparsa di costituzione in primo grado, pag. 3), anche adducendo la carenza del relativo preventivo sul punto.
In ogni caso, ciò che soprattutto rileva è che - per espressa disposizione normativa, e comunque per giurisprudenza consolidata - gli adempimenti fiscali come, ad esempio, al versamento delle ritenute o alla presentazione del modello 770 (vedasi art. 25 ter D.P.R. 600/1973, come precisato dalla Circolare n. 7/E 2007 dell'Agenzia delle Entrate), sono riconducibili alle normali attribuzioni dell'amministratore di condominio, rientrando a pieno titolo nell'attività di ordinaria amministrazione di cui all'art. 1130 n. 5 c.c. (cfr, ex plurimis, Trib. Roma 10.12.2024 n. 18824). Né assume
11 rilievo, a sostegno dell'assunto difensivo dell'appellata, che l'originaria offerta (datata
04.07.2009) contemplasse un autonomo e distinto compenso per la gestione degli adempimenti fiscali, atteso che, trattandosi pur sempre di attività compresa nell'ordinaria amministrazione (qualificazione che non può essere evidentemente esclusa da quanto previsto nel preventivo originariamente predisposto nel 2009), essa non può considerarsi comunque compensabile, in virtù della ricostruzione interpretativa dell'art. 1129 commi 8 e 10 dianzi delineata. Il doc. 4 (“pre-fattura”
1/2020) - documento provvisorio avente mero scopo informativo e privo di valore fiscale (ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972) – infine, espone l'importo complessivo di €. 138,60 in riferimento alle seguenti voci “compenso amministratore
– maggiori oneri Legge Bersani – spese telefono e spese postali rimborso”, senza riportarne il dettaglio, non risultando del resto desumibile lo scorporo dei relativi singoli importi per tali eterogenee pretese. Anche a tale riguardo il ha Parte_1 sollevato espressa contestazione (cfr. comparsa di costituzione in primo grado, pag.
4), in difetto di prova delle attività e degli esborsi in questione, non avendo
[...]
in effetti, dimostrato i fatti costitutivi di siffatte ragioni di credito;
non Pt_5 assumendo rilievo alcuno, a ben vedere, la circostanza per la quale i cd. “oneri
Legge Bersani” siano correlati ad adempimenti imposti ex lege in forza di disciplina entrata in vigore successivamente alla predisposizione del preventivo del 2009 e dovendosi in ogni caso ribadire – anche diversamente opinando al riguardo – la riconducibilità degli adempimenti di natura fiscale all'attività di ordinaria amministrazione, nel caso di specie non compensabile, a norma dei precitati artt.
1129 commi 8 e 10 c.c..
Da quanto sin qui esposto deriva la fondatezza anche dei motivi di gravame nn. 2) e
3).
Quanto al motivo di appello n. 4 – inerente alla censura dell'omesso accoglimento della domanda riconvenzionale (spiegata per un totale di € 429,05) inerente ai controcrediti dedotti dal a titolo di restituzione di quanto percepito in Parte_1 eccedenza (rispetto a quanto effettivamente dovuto) per spese postali dell'anno 2019
(€ 79,05) e per versamenti di rate condominiali ammontanti a complessivi € 350,00 effettuati per conto delle IN (per € 100,00) e Cecchini Parte_4
Iva (per € 250,00) ed asseritamente non contabilizzati dall'amministratrice appellata,
12 va evidenziato che, a tale ultimo proposito, che il presunto ammanco di cassa relativo al versamento a mezzo bonifico del 14.01.2020 per conto della è Parte_4 stato prospettato dall'appellante non già sul rilievo per cui l'importo di € 100,00 di pertinenza di quest'ultima a titolo di rata condominiale non sarebbe confluito sul conto corrente bancario del medesimo , bensì in virtù della mera Parte_1 allegazione secondo la quale di esso non vi sarebbe menzione nell' “elenco rate versate” fino al 17.09.2020 predisposto in sede di passaggio di consegne al nuovo amministratore e dimesso in giudizio a corredo della comparsa di costituzione in primo grado sub doc. 7, circostanza smentita per tabulas da detto documento, recante l'attestazione del versamento per tale CO, per l'appunto, della somma di € 100,00, con valuta del 14.07.2020, somma del cui accredito sul conto condominiale in tale data si evince dimostrazione dall'estratto conto prodotto in allegato alla stessa comparsa di costituzione in primo grado sub doc. 5, non assumendo rilievo contrario che la causale ivi riportata sia “Bonifico da Per_1
rata 2020”, essendo incontroverso tra le parti che il bonifico in
[...] Parte_1 questione venne effettuato dall'inquilina per conto della Per_1 Parte_6
dovendo essere quindi imputato alla posizione di quest'ultima. Siffatte Parte_4 emergenze documentali non possono ritenersi smentite dalle allegazioni difensive del , che risultano sul punto incerte e contraddittorie, essendo Parte_1 stato dallo stesso il versamento in questione indicato dapprima come effettuato “in data 14/01/2020” (cfr. comparsa di costituzione in primo grafo, pag. 6), poi “il
31.08.2020” (cfr. citazione in appello, pag. 8 e comparsa conclusionale in appello, pag. 8), non essendo chiaro, in definitiva, a quale versamento per conto della CO abbia inteso riferirsi in tale contesto;
in ogni caso, va precisato Parte_4 che dal succitato estratto conto condominiale si evince l'accredito di somma di €
100,00 anche con valuta del 14.01.2020 e con causale “Bonifico da GI IA
Rata IO” (ragionevolmente da imputare, per quanto dianzi chiarito, alla CO , essendo anche tale pagamento pertanto confluito sicuramente Parte_4 nella sfera giuridica del , senza che risultino successivi prelievi di sorta Parte_1 da parte dell'appellata dalle disponibilità liquide giacenti sul conto.
Dei suindicati versamenti per conto delle IN e del resto, si Parte_4 Pt_3 evince espressa menzione nei prospetti relativi alla “Situazione Versamenti” dimessi
13 dall'appellata a corredo della comparsa di costituzione in appello sub doc. B 21 e B
22 e già prodotti da in primo grado con la memoria ex art. 320 c.p.c.. Parte_5
Quanto al pagamento della somma di € 250,00 effettuato il 17.01.2020 da Pt_7
per conto della CO , del quale non vi è in effetti traccia nel'
[...] Parte_3 richiamato ”elenco rate versate” fino al 17.09.2020, predisposto in sede di passaggio di consegne al nuovo amministratore (cfr. doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione in primo grado), non risulta specificamente contestato il rilievo difensivo di secondo cui esso sarebbe stato imputato alle rate condominiali di CP_1 pertinenza dell'esercizio 2019. Anche in tal caso, peraltro, tale pagamento - recante la causale “Versamento contanti” (compatibile con la “ricevuta” di pari importo ad essa relativa, in tale contesto indicata in atto di appello, a pag. 7) - risulta regolarmente accreditato sul conto corrente del , per quanto si evince Parte_1 dall'esame dell'estratto conto prodotto a corredo della comparsa di costituzione in primo grado sub doc. 7; di tal che, anche sotto tale profilo l'assunto dell'ammanco di cassa posto a fondamento della domanda riconvenzionale è destituito di supporto probatorio.
In ordine alla pretesa restitutoria fatta valere dal IO avente ad oggetto l'asserito importo eccedentario (pari ad € 79,05) pagato quale rimborso delle spese postali per l'anno 2019, essa risulta azionata in forza dell'allegazione secondo la quale, a fronte di “un rimborso di € 136,25”, vi sarebbero pezze giustificative “per soli
€. 62,15” (cfr. comparsa di costituzione in primo grado, pag. 7). A tale riguardo,
l'unica documentazione che varrebbe a dimostrare tale pretesa pare essere quella consistente nelle le distinte di spese postali prodotte con la comparsa di costituzione in primo grado sub doc. 4, per un importo complessivo indicato come ammontante ad
€ 62,15; risulta tuttavia privo di dimostrazione il presupposto dell'allegato indebito oggettivo a tale titolo asseritamente venutosi a determinare, vale a dire che l'appellata, nella sua veste di amministratrice, abbia effettivamente percepito un
“rimborso di € 136,25”; circostanza contestata da già in limine litis (cfr. Parte_5 memoria ex art. 320 c.p.c., pag. 6, prodotta in allegato alla comparsa di costituzione in appello sub doc. B 24), così come nella presente fase di gravame (cfr. comparsa di costituzione in appello, pag. 6 e comparsa conclusionale in appello, pag. 7).
14 Siffatta lacuna probatoria non può che far carico al appellante, nella sua Parte_1 veste di attore in riconvenzionale.
Il motivo di appello n. 4), in definitiva, non merita accoglimento.
Per effetto della riforma della sentenza impugnata ed in ragione dell'infondatezza della pretesa creditoria principale, va infine condannata alla restituzione Parte_5 delle somme alla stessa versate dal in ottemperanza alla Parte_1 medesima sentenza di primo grado, per l'importo pari a complessivi € 1.356,75, il cui effettivo pagamento (con espressa riserva di ripetizione), non contestato ex adverso, risulta attestato dalla distinta dimessa a corredo dell'atto di appello doc. 3.
In ragione dei profili di parziale reciproca soccombenza, le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa in grado di appello di cui in epigrafe, in accoglimento dei primi tre motivi di gravame ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da nei confronti del Controparte_1
, sito in Carrara (MS), Via Bassa n. 143. Parte_1
Rigetta il motivo di appello n. 4), relativo alla domanda riconvenzionale spiegata dal
. Parte_1
Compensa tra le parti le spese processuali del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Massa, in data 01.08.2025.
Il Giudice dott. Domenico Provenzano
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