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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/04/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 25/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2706/2024 RG avente ad oggetto: “ opposizione a decreto ingiuntivo - retribuzione ”
TRA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore - rappresentata e difesa dall'Avvocato PARATORE CARLO MARIA ed elettivamente domiciliata come in ricorso,
- ricorrente/opponente
E
– rappresentato e difeso dall'Avvocato AVERSA CP_1
SAVERIA ed elettivamente domiciliato in CORSO DEL POPOLO 85/A int. 1 MESTRE,
-resistente/opposto
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/12/2024 la società ricorrente, come sopra in epigrafe indicata, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo
777/2024 notificatole il 18/12/2024 eccependo la improponibilità e/o inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo essendo competente il
Giudice delegato del procedimento penale ex artt. 52 segg d.lgs. 159/2011, atteso che la società opponente è stata oggetto di provvedimento di sequestro preventivo delle quote aziendali e dell'intero compendio aziendale emesso dal
Tribunale di Catania – Misure di prevenzione proc. N. 98884/19 RG GIP –
4390/2019 RGNR con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e
1 dichiarazione di incompetenza/giurisdizione in favore del Tribunale penale di
Catania – Sezione Misure di Prevenzione, con condanna alle spese di lite ed ex art. 96 c.p.c.
Nel costituirsi preso atto dell'intervenuto sequestro CP_1 ha chiesto « In adesione alle eccezioni formulate dalla difesa dell'opponente, riconosce che la competenza del credito maturato ed oggetto del D.I-opposto rientra in quella del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale Penale di Catania, a norma di quanto previsto dal D.Lgs. n. 159/2011 (cd. Codice delle leggi antimafia), con ogni conseguenziale effetto di legge. Spese compensate tra le parti sussistendone giustificati motivi».
Su richiesta delle parti l'udienza del 25/3/2025 è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta a cui le parti hanno provveduto, parte opponente aderendo alla richiesta di compensazione delle spese di lite come autorizzato dal GIP in data 17/3/2025 e parte opposta confermando le già rassegnate conclusioni.
*** ***
1. Deve premettersi che nel caso in esame l'opposto ha fatto valere con il ricorso monitorio il proprio credito al TFR maturato in relazione al rapporto di lavoro sorto il 17/4/2014 e cessato per licenziamento collettivo per giusta causa
(cessazione attività) intimato, dall'Amministratore Giudiziario, il 28/11/2023, con effetto immediato e senza preavviso, e questo dopo un periodo di sospensione dal lavoro con inizio dal mese di Agosto 2023.
2. Deve, altresì, premettersi che non si verte in una ipotesi di sequestro quale misura di prevenzione disciplinato dal d.lgs. 159/2011 ma di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. emesso in data 24/7/2020 dal GIP del Tribunale di Catania per i reati – nei limiti di quanto prodotto – di cui all'art. 110 c.p.,
223 co. 1 e 216 co. 1, n. 1, 219 co. 1 e 2 n. 1 L. Fall. nel procedimento
4390/2019 RGNR – 9834/2019 GIP (doc. 2 opponente) e che la società opponente, inoltre, è stata sottoposta a liquidazione giudiziale ex d.lgs.
14/2019 (Codice crisi impresa) in data 6/10/2023 (vd doc. 7 opponente) chiusa con decreto in data 21/3/2024 per “sequestro penale” (vd. doc. 9 opponente)
2 3. Deve dunque farsi riferimento all'art. 104 bis disp. att. c.p.p.
(Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e confisca. Tutela dei terzi nel giudizio) a norma del quale « 1. In tutti i casi in cui il sequestro preventivo o la confisca abbiano per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, (...), l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.
Con decreto motivato dell'autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente.
1-bis. Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni. In caso di sequestro disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice o di confisca ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato d.lgs. (...) 1-ter. I compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, e successive modificazioni.
1-quater. Ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice, si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si applicano inoltre le disposizioni previste dal medesimo decreto legislativo in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e di esecuzione del sequestro. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni
3 sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 1- quinquies. Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo.
1-sexies. In tutti i casi di sequestro preventivo e confisca restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso indicato dall'articolo 578-bis del codice. (...)».
4.
Ritenuto che
il caso in esame appare comunque rientrare nella fattispecie di cui al comma 1 ultima parte dell'art. 104 bis testé citato e che a norma dell'art. 55 d.lgs. 159/2011 «A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive», deve dichiararsi la presente azione improcedibile, trattandosi di azione che deve essere proposta nell'ambito della procedura di cui al titolo IV del Libro I del d.lgs. 159/2011 innanzi al GIP che ha disposto il sequestro preventivo, in questo senso si veda in particolare
Cass. 1620/2023 che la confermato la sentenza della Corte d'Appello di
Palermo che ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso in fattispecie sovrapponibile alla presente nonché GL Tribunale di Catania decreto di rigetto del 14/9/2024 in RG 7309/2024 (doc. 9 opponente) in fattispecie identica alla presente promossa da altro collega dell'odierno opposto.
5. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite, per intero, attesa l'assoluta novità della questione trattata (vd. art. 92, comma 2, come modificato dall'art. 13, comma
1, d.l. 132/2014 conv. l. 162/2014 applicabile ratione temporis la causa essendo stata introdotta dopo il 10/12/2014; Corte Cost n. 77/2018) e tenuto conto dell'immediata adesione di parte opposta alla eccezione della opponente.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara il ricorso improcedibile;
4 2) Compensa tra le parti le spese di lite;
Venezia, 11/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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