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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/12/2025, n. 2689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2689 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
RC MA
- Presidente
- Giudice Patrizia NIGRI
NR DI RS
- Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2761 - 2024 r.g. promossa da rappresentata e difesa dall'avv. FAILLA MARIA PROVVIDENZA;
Parte 1
ricorrente nei confronti di rappresentato e difeso, dall'avv. BITONTO ALESSANDRO;
CP_1
resistente con l'intervento del
P.M. in sede interventore ex lege
MOTIVI DELLA DECISIONE
"premesso che: il 08/06/2005 aveva Con ricorso depositato il 18/06/2024 Parte_1
in GINOSA (TA); dalla loro unione erano nati i figli contratto matrimonio con CP_1
Persona_1 nato in [...] il [...]; Persona_2 nato ad [...] il [...] e Persona 3 nato ad [...] il [...];l'unione era naufragata ed i coniugi erano addivenuti a separazione pronunciata con sentenza di questo
Tribunale n. 806/2020 pubblicata il 24/04/2020; era quindi, decorso il periodo necessario per il divorzio dal momento della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione. Sulla scorta di tali premesse adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni che analiticamente indicava.
All'udeinza in presenza del 11.12.2025, le parti dichiaravano di volere trasformare divorzio contenzioso in congiunto alle condizioni di cui all'accordo riportato a verbale e la causa era rimessa al Collegio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione pronunciata con sentenza di questo Tribunale n. 806/2020 pubblicata il
24/04/2020. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dada parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5
L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55
e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, nonché quelli concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole, secondo le condizioni di cui all'accordo riportato nel verbale di causa del 11.12.2025. La rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
Alla luce di quanto sopra appare equo compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 18/06/2024 da nei confronti di CP_1 Parte_1 così "
provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 08/06/2005 nel
Comune di GINOSA da " nata a [...] il Parte_1
01/08/1979, e CP_1 nato a [...] il [...], trascritto negli atti dello stato civile del comune di GINOSA dell'anno 2005, parte 2, numero 33 ;
2. Dispone che i rapporti personali e patrimoniali tra Parte_1 e CP_1 و
nonché quelli relativi alla prole, a seguito della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio siano regolati secondo le condizioni di cui all'accordo riportato nel verbale di causa del 11.12.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 15/12/2025
IL PRESIDENTE DOTT. MARCELLO MA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
RC MA
- Presidente
- Giudice Patrizia NIGRI
NR DI RS
- Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2761 - 2024 r.g. promossa da rappresentata e difesa dall'avv. FAILLA MARIA PROVVIDENZA;
Parte 1
ricorrente nei confronti di rappresentato e difeso, dall'avv. BITONTO ALESSANDRO;
CP_1
resistente con l'intervento del
P.M. in sede interventore ex lege
MOTIVI DELLA DECISIONE
"premesso che: il 08/06/2005 aveva Con ricorso depositato il 18/06/2024 Parte_1
in GINOSA (TA); dalla loro unione erano nati i figli contratto matrimonio con CP_1
Persona_1 nato in [...] il [...]; Persona_2 nato ad [...] il [...] e Persona 3 nato ad [...] il [...];l'unione era naufragata ed i coniugi erano addivenuti a separazione pronunciata con sentenza di questo
Tribunale n. 806/2020 pubblicata il 24/04/2020; era quindi, decorso il periodo necessario per il divorzio dal momento della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione. Sulla scorta di tali premesse adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni che analiticamente indicava.
All'udeinza in presenza del 11.12.2025, le parti dichiaravano di volere trasformare divorzio contenzioso in congiunto alle condizioni di cui all'accordo riportato a verbale e la causa era rimessa al Collegio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione pronunciata con sentenza di questo Tribunale n. 806/2020 pubblicata il
24/04/2020. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dada parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5
L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55
e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, nonché quelli concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole, secondo le condizioni di cui all'accordo riportato nel verbale di causa del 11.12.2025. La rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
Alla luce di quanto sopra appare equo compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 18/06/2024 da nei confronti di CP_1 Parte_1 così "
provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 08/06/2005 nel
Comune di GINOSA da " nata a [...] il Parte_1
01/08/1979, e CP_1 nato a [...] il [...], trascritto negli atti dello stato civile del comune di GINOSA dell'anno 2005, parte 2, numero 33 ;
2. Dispone che i rapporti personali e patrimoniali tra Parte_1 e CP_1 و
nonché quelli relativi alla prole, a seguito della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio siano regolati secondo le condizioni di cui all'accordo riportato nel verbale di causa del 11.12.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 15/12/2025
IL PRESIDENTE DOTT. MARCELLO MA