Articolo 6 della Legge 28 aprile 1971, n. 287
Articolo 5Articolo 7
Versione
16 giugno 1971
Art. 6.
Nel caso che uno stesso ente concessionario sia o divenga titolare di piu' concessioni riferite a tratti autostradali contigui, complementari, o comunque tra loro connessi, queste saranno unificate in una nuova concessione avente un'unica scadenza, non eccedente la durata dell'ultima concessione assentita e determinata dallo equilibrio di un nuovo ed unico piano finanziario, facente parte integrante della nuova stipulanda convenzione.
Entrata in vigore il 16 giugno 1971