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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/05/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 9789/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
-dott. Michele Guernelli - Presidente rel. est.
-dott. Antonio Costanzo - Giudice
-dott. ssa Roberta Dioguardi - Giudice
pronuncia la seguente SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 9789/2021 promossa da
(P. IVA Parte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 Parte_2
rappresentata e difesa ai sensi e per gli effetti dell'art.86 c.p.c. dagli Avv.
[...]
Francesco Lilli e Pietro Algieri ed elettivamente domiciliato presso i domini telematici dei propri difensori e Email_1
Email_2
-ATTORE
Nei confronti di
P.IVA ) in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa ai sensi e per gli effetti dell'art.86 c.p.c. dagli Avv. Lorenzo
Paganucci ed Elena De Lerma Romita ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale siti a Forlì (FC), Piazza A. Saffi n.8
- CONVENUTO
1
DECISA SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per parte attrice, nel merito (atto di citazione):
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento delle causali illustrate e sulla scorta degli accertamenti e delle declaratorie a tal fine necessarie:
1) accertare e dichiarare il diritto del al riconoscimento della somma di € 392.995,94 in Parte_1 relazione alle riserve iscritte nei registri di contabilità e, per l'effetto, condannare il Controparte_1 al pagamento dell'importo suddetto o del diverso importo, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, anche – se del caso – in via equitativa ex art. 1226 c.c., con la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma rivalutata ai sensi dell'art. 1224, 2°, cod. civ., a decorrere pro quota al più tardi dalla data di prima iscrizione delle singole riserve;
2) accertare e dichiarare l'illegittimità delle penali irrogate dall'amministrazione dell'odierna convenuta per le causali sopra esposte penali poiché destituite di fondamento;
3) condannare il al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa.” Controparte_1
(prima memoria art. 183 1° co. c.p.c.):
“si rappresenta all'Autorità giudiziaria in intestazione che l'odierno attore, in seguito al rigetto del ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. avverso l'escussione della polizza fideiussoria rilasciata a garanzia delle obbligazioni contrattuali, ha provveduto spontaneamente al pagamento della cauzione. Considerato l'incontrovertibile inadempimento del comune odierno convenuto per le causali summenzionate, si chiede la restituzione dell'importo escusso di € 18.538.75.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bologna, Giudice adito, in forza di quanto sopra diffusamente argomentato, contrariis reiectis, e dato atto che il CP_1 non accetta il contraddittorio su domande nuove, ulteriori e non tempestivamente dedotte: -
[...] rigettare le pretese attoree siccome infondate in fatto e in diritto;
- con vittoria di spese e compensi oltre accessori, IRAP, CPDEL e INAIL, trattandosi di Avvocatura di Ente pubblico, come per legge.”
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato in data 25 febbraio 2020 il
[...]
(breviter ) citava innanzi al Parte_3 Pt_3
Tribunale di Forlì il breviter per veder accertare Controparte_1 CP_1
il riconoscimento del diritto alla somma di euro 392.995,94 in relazione alle riserve iscritte nel registro di contabilità del contratto di servizio di cura e gestione del verde pubblico, nonché sull'affidamento dei servizi di manutenzione straordinaria del
2 verde comunale, stipulati tra le parti in seguito a gara effettuata mediante procedura aperta di rilievo comunitario ex art. 55 d.lgs. 163/2006. Il si costituiva CP_1
in giudizio, eccependo l'incompetenza dell'autorità giudiziaria adita in favore dell'intestato Tribunale;
pertanto, il Giudice di Forlì dichiarava la propria incompetenza, assegnando alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione della causa, che veniva ritualmente qui riassunta .
L'attore asseriva che nella procedura di gara il aveva redatto un progetto CP_1
esecutivo carente e difforme dai canoni di esaustività richiesti dalla normativa applicabile, in quanto tutte le aree di nuova acquisizione oggetto del contratto sarebbero state consegnate all'appaltatore solo in data 15 febbraio 2018, due anni dopo il verbale di consegna anticipata del servizio. In ragione di ciò, l'appaltatore avrebbe iscritto sul registro di contabilità le riserve, la cui fondatezza è oggetto della presente causa.
In merito ai rapporti tra le parti esponeva che con contratto di appalto del 16
Novembre 2017 il aveva affidato a il servizio di gestione, cura CP_1 Pt_3
e coltivazione del verde pubblico per un importo, al netto degli oneri di sicurezza e
IVA, di euro 2.034.557,10; il servizio era disciplinato, oltre che dal contratto, anche dal Capitolato speciale di appalto (CSA), il quale includeva pure l'offerta prezzi e tecnica redatta dall'aggiudicatario e la tabella di rideterminazione dei prezzi formulata dal R.U.P. all'esito della tabella prezzi presentata in sede di gara.
Il 1° settembre 2016, tre mesi prima della firma del contratto, le parti sottoscrivevano il verbale di consegna anticipata. Tuttavia, il avrebbe CP_1
riportato, sia nel bando che nell'elenco delle aree verdi attrezzate, un quantitativo di aree attrezzate oggetto del censimento inferiori rispetto a quelle effettivamente esistenti.
Il contratto prevedeva l'obbligo, entro i primi sei mesi, di Aggiornamento del censimento delle aree verdi già in dotazione del Comune di comprensivo della CP_1
schedatura delle aree e degli alberi in esse presenti, il cui prezzo veniva retribuito a misura in euro 0,0029 a mq, mentre il prezzo per le medesime attività per il 2017 era stimato a corpo in euro 14.573,73. Tra gli elaborati progettuali era allegato
3 l'elenco estratto dal sistema “R3Trees” di aree verdi di proprietà del che CP_1 indicava un elenco di 942 aree con l'indirizzo, ma senza la relativa superficie, né per le singole aree, né totale.
Contestualmente all'inizio del servizio di manutenzione, l'appaltatore ravvisava che molte aree verdi erano gestite da terzi. In seguito al primo incontro tenutosi presso gli uffici del la D.E. procedeva verbalmente a depennare CP_1 dall'elenco iniziale le aree non disponibili, riducendo l'estensione a mq
2.202.000,00 (rispetto agli stimati 2.565.000,00); in più la D.E. contestava all'appaltatore l'omessa manutenzione di alcune aree che in realtà sarebbero state da lui sconosciute poiché non indicate nell'elenco delle aree verdi, o eliminate dai responsabili dell'amministrazione comunale. In un secondo incontro ed in seguito a sopralluogo emergeva che, già all'epoca della consegna anticipata del servizio, il aveva un fascicolo contenente tutti i riferimenti cartacei, rubricato CP_1
“Nuove acquisizioni per gli anni 2015 e 2016”. L'attore lamentava che tale documento non era mai stato fornito in visione all'appaltatore, né era stato accluso alla documentazione progettuale relativa all'appalto. Dalla ricerca congiunta sarebbero emersi mq 145.000,00 di nuove superfici da lavorare rispetto a solo n.81 aree consegnate in data 15 febbraio 2018, contenenti solo la scansione di Tuttocittà
e gli appunti della D.E. trascritti su un foglio bianco. Ma anche queste superfici sarebbero risultate parziali, essendo emerse ulteriori n.240 aree per una superficie di circa mq 155.000,00. Complessivamente le superfici emerse ammontavano dunque a mq 300.000,00, ripartite in 321 aree, per cui le nuove aree in gestione ammontavano a circa il 30% del totale delle aree da gestire e la nuova superficie risultava in circa il 12% della superficie totale in manutenzione.
In data 6 marzo 2017 consegnava l'aggiornamento del censimento, il Pt_3
quale non sarebbe stato oggetto di collaudo tecnico-amministrativo. L'attore lamentava perciò di essersi dovuto sostituire all'ente committente nell'elaborazione delle aree di verde pubblico che l'amministrazione in sede di redazione della documentazione posta a base di gara non aveva individuato, impiegando le proprie risorse per verificare le aree non contemplate negli elaborati progettuali.
4 Con proposta del 17 marzo 2017 il affidava a il servizio CP_1 Pt_3
straordinario di gestione, cura e coltivazione del verde pubblico per l'anno 2016, specificando che le prestazioni erano incluse nell'oggetto del contratto principale e non comportavano alcun compenso aggiuntivo. A seguito delle contestazioni di
, il quale asseriva invece trattarsi di servizi aggiuntivi, il affidava Pt_3 CP_1
i medesimi servizi concordando nuovi prezzi relativamente alle voci 42-45 dell'elenco prezzi acclusi al contratto.
Il 19 aprile 2017 il all'esito di una precedente verifica, contestava CP_1
all'appaltatore alcuni rilievi critici, cui l'attore rispondeva rappresentando che la mancata indicazione di numerose aree di verde pubblico negli elaborati progettuali incideva sulle modalità di esecuzione del servizio. L'amministrazione disconosceva le osservazioni sollevate dall'appaltatore con la predetta comunicazione e indicava per il successivo 12 maggio un ulteriore sopralluogo, di cui veniva redatto un verbale su foglio bianco, rimasto privo di seguito.
Il 15 dicembre 2017 il intimava a di consegnare un resoconto CP_1 Pt_3
dettagliato sulla consistenza patrimoniale accertata ed oggetto di manutenzione.
L'attore affermava di aver inviato il censimento già in data 6 marzo 2017, pure ribadendo le difficoltà operative.
Con nota del 12 marzo 2020 il rigettava le riserve apposte CP_1 dall'appaltatore, perché ritenute infondate, ed irrogava nella contabilità finale penali da applicare in conseguenza di inadempienze agli obblighi contrattuali pari ad euro 15.195,70 oltre IVA.
Le motivazioni a sostegno di un accordo bonario venivano respinte dall'attore.
In data 6 giugno 2020 il chiedeva l'escussione della polizza fideiussoria CP_1
per cauzione definitiva n. 50013791000226. L'attore diffidava l'amministrazione dal persistere nella richiesta di pagamento della fideiussione, considerando le penali illegittime, ed invitava la Compagnia assicurativa ad astenersi dall'effettuare il pagamento.
In merito alle riserve e alla contabilità contrattuale affermava che il Pt_3
nodo centrale del contenzioso riguarda l'accertamento del mancato censimento
5 negli elaborati progettuali di considerevoli aree attrezzate di verde pubblico, in quanto la mappatura errata delle aree di verde interessate al servizio oggetto di appalto si sarebbe tradotto nel sostenimento di oneri aggiuntivi in danno dell'attore, che non sarebbero stati preventivabili in sede di presentazione dell'offerta e che avrebbero inciso sulla economicità del contratto. Pertanto l'appaltatore aveva sottoscritto con riserva il registro di contabilità, in particolare iscrivendo dodici riserve per il contratto principale e quattro riserve per il contratto inerente i lavori di manutenzione straordinaria. E quindi:
In merito al contratto principale: I) riserva relativa al mancato versamento dell'anticipo del contratto;
II) riserva inerente i maggiori costi per riorganizzazione ed anomalo andamento dei lavori;
III) riserva inerente l'aggiornamento per il censimento di alberi e aree verdi;
IV) riserva per riaccredito delle cifre per penale applicata 3 SAL;
V) riserva per le maggiori superfici lavorate al prezzo di Bonifica fossi, banchine e scarpate;
VI) riserva relativa all'Errata Decurtazione manutenzione impianti di irrigazione;
VII) riserva per errata contabilizzazione degli alberi forniti per la “Festa dell'Albero” in riferimento alla Voce n. ord. 104 e Tariffa
49 2017; VIII) riserva per errata contabilizzazione alberi forniti per la “Festa dell'albero” in riferimento alla Voce n. ord. 127; Tariffa_50_2017; IX) riserva per impossibilità di smaltire i materiali di risulta delle aree ludiche;
X) Riserva per riaccredito penale applicata al SAL n.8 a tutto il 30 giugno;
XI) riserva per maggiori oneri di trasporto a discarica autorizzata;
XII) riserva per riaccredito decurtazione censimento.
In merito al contratto per i lavori di manutenzione straordinaria (17 aprile
2017): I) riserva aggiornata al 3 SAL relativa alla mancata corresponsione anticipo contratto;
II) riserva inerente all'anomalo andamento dei lavori;
III) riserva inerente all'incremento costi potature di riduzione e/o contenimento di alberi;
IV) riserva inerente l'incremento costi per abbattimento di alberi.
6 Contestava infine il presupposto legittimante le penali, ossia l'inadempimento proprio, considerato che il avrebbe eseguito il servizio secondo le Parte_1
indicazioni contrattuali e le prescrizioni tecniche.
Concludeva come in epigrafe.
2. Si costitutiva il esponendo che all'art.5 del CSA era presente la CP_1
tabella delle diverse Tipologie prestazionali oggetto di appalto, tra le quali figurava anche quella consistente nell'”Aggiornamento censimento alberi e aree verdi” e che le attività che l'appaltatore avrebbe dovuto svolgere nell'ambito della suddetta
“tipologia prestazionale” erano specificate dal successivo art. 42 CSA. Esso stabiliva che le aree verdi e le alberature già censite erano cartograficamente individuate all'interno di alcuni database di proprietà del già CP_1
consultabili, attraverso il software Moka di proprietà comunale, in sede di sopralluogo obbligatorio previsto dal Bando come condizione di partecipazione.
Esse erano da aggiornare e implementare, in primo luogo proprio mediante il censimento da effettuarsi entro i primi sei mesi e, successivamente, in fase di esecuzione d'appalto, con l'inserimento di eventuali aree/alberature di nuova acquisizione.
A norma dell'art. 42 CSA per la tipologia prestazionale oggetto di appalto identificata, consistente nell'“Aggiornamento censimento alberi e aree verdi”, erano individuati quali termini di adempimento: a) sei mesi decorrenti dalla data di consegna anticipata dell'appalto, avvenuta il 1° settembre 2016, per l'effettuazione del censimento di tutte le aree verdi e alberature di proprietà comunale presenti sul territorio del Comune di anche se gestite da soggetti terzi, con parallela CP_1
implementazione del database della Stazione Appaltante;
b) la data di scadenza dell'appalto per l'attività di aggiornamento del censimento effettuato in relazione all'eventuale successiva acquisizione o creazione di nuove aree verdi comunali.
In data 1.9.2016 la Stazione Appaltante procedeva alla consegna anticipata dell'appalto come da relativo verbale e l'appaltatore formulava delle osservazioni
(doc.15 convenuto) che secondo il convenuto sarebbero state irrilevanti, poiché: I) la consegna dei servizi oggetto di appalto era avvenuta senza riserve;
II) le
7 osservazioni si limitavano a lamentare la mancata fornitura da parte del CP_1
di dati identificativi completi degli alberi e delle aree verdi che dovevano essere oggetto di manutenzione;
III) l'acquisizione dei dati di cui l'appaltatore lamentava la mancanza o incompletezza costituiva proprio l'oggetto della prestazione demandata all'impresa consistente nel censimento;
IV) la Stazione Appaltante doveva limitarsi a fornire all'appaltatore un elenco delle aree verdi di sicura proprietà comunale (Allegato I CSA), il quale faceva già parte della documentazione di gara.
Alla luce di ciò, sosteneva che le argomentazioni di sarebbero frutto di Pt_3
totale incomprensione degli obblighi contrattuali facenti capo all'appaltatore.
In merito alle presunte carenze del progetto esecutivo relativo all'attività di censimento e manutenzione delle aree verdi comunali, il convenuto affermava che l'attività era oggetto di appalto di servizi e non di lavori, e pertanto non richiedeva la redazione di alcun progetto esecutivo in senso proprio;
sulla presunta carenza della superficie delle aree verdi oggetto di manutenzione e censimento, replicava che la sola documentazione che il era tenuto a fornire all'appaltatore per CP_1
l'esecuzione del censimento e dell'attività di gestione del verde comunale era costituita dalle Schede tecniche per il censimento di alberi e aree verdi (All.2 CSA), dal dato indicativo dell'estensione della superficie delle aree da manutenere e dall'Elenco delle Aree Verdi già schedate nel data base comunale (All.1 CSA), ma che avrebbero dovuto essere oggetto di verifica, integrazione, aggiornamento e implementazione da parte dell'impresa nei primi sei mesi di esecuzione dell'appalto. Ogni ulteriore dato fornito a avrebbe infatti rappresentato non Pt_3
un inadempimento, bensì la volontà del di coadiuvare e agevolare CP_1
l'esecuzione dell'appalto al di là degli stretti obblighi della stazione appaltante. In particolare, il dato indicativo della superficie inizialmente stimata delle aree verdi oggetto delle prestazioni di censimento e di cura/manutenzione sarebbe stato ben noto a in quanto riportato nei documenti di gara e in particolare alla Voce Pt_3
41 2016 del Modulo per l'offerta prezzi unitari relativa all'Appalto, specifica per il censimento, e alle voci
1-2016 e 2-2016 del medesimo Modulo, specifiche per
8 l'attività di gestione. L'acquisizione dei dati di cui l'Appaltatore lamentava la mancanza o l'incompletezza costituiva, infatti, l'oggetto della prestazione demandata all'impresa e consistente nel censimento che, come da art. 42 CSA, avrebbe dovuto essere eseguito nei primi sei mesi mediante l'aggiornamento e l'implementazione delle schede già presenti nel database comunale, proprio per consentire all'impresa di svolgere quanto prima l'attività di manutenzione su tutte le aree verdi di proprietà comunale. Inoltre, al sopralluogo obbligatorio che le imprese dovevano effettuare per partecipare alla gara era stato fornito un foglio di istruzioni per collegarsi ad un sito comunale informativo ove prendere visione di schede e cartografie da aggiornare e implementare ex art. 42 CSA. avrebbe Pt_3
perciò avuto tutto il tempo per formulare un'offerta economica che tenesse conto sia della superficie stimata delle aree verdi da censire e manutenere sia del fatto che Cont a norma dell'art.42 commi 6 e 7 le aree verdi comunali già inserite nel database avrebbero dovuto essere verificate, aggiornate e implementate autonomamente dall'appaltatore già nei primi sei mesi dell'esecuzione del contratto. Inoltre, nella Dichiarazione collegata alla presentazione dell'offerta economica resa da , lo stesso aveva attestato di ritenere remunerativa Pt_3
l'offerta economica presentata (All. A CSA-doc.18 convenuto).
Aggiungeva che a era ben noto che dovevano costituire oggetto di verifica Pt_3 in sede di censimento da parte dell'impresa anche le aree di proprietà comunale gestite da terzi, escluse dalla dalle prestazioni aventi ad oggetto la manutenzione del verde, ma non da quelle aventi ad oggetto le operazioni di censimento.
Affermava il che la contestazione relativa alle presunte maggiori CP_1
superfici oggetto delle prestazioni di cura e manutenzione era inammissibile, dal momento che la stessa non risulta aver mai formato oggetto di riserva, limitandosi l'attore nella Riserva n. III a contestare un aumento delle superfici oggetto delle operazioni di aggiornamento e censimento alberi ed aree verdi;
in relazione alla presunta avvenuta consegna in data 6 marzo 2017 dell'aggiornamento del censimento, il quale non sarebbe stato oggetto di collaudo tecnico-amministrativo, affermava che ciò non sarebbe minimamente provato e che in data 15.9.2017 la
9 S.A. aveva emesso un OdS con cui assegnava all'appaltatore un termine di 30 giorni per la consegna di un resoconto del censimento di alberi e aree verdi conforme a quanto previsto dall'art. 42 CSA (doc.26 convenuto); in data 2.2.2018 inviava sollecito all'appaltatore ma, permanendo l'inadempimento dell'impresa, la S.A. nella Relazione di accompagnamento al Conto Finale al punto 4 della Voce
“Andamento dei lavori/servizi” evidenziava che dal resoconto degli interventi relativi ai mesi giugno-luglio 2018 emergeva la non regolare esecuzione del contratto in relazione alle prestazioni di censimento delle alberature e aree verdi comunali (doc. 29 convenuto).
Allegava che poi, con nota del 19.4.2017, la DE aveva effettuato nei confronti di una “Contestazione di addebito degli obblighi contrattuali” e contestuale Pt_3
diffida ad adempiere ex art. 30 del CSA;
controdeduceva e Pt_3
conseguentemente la S.A. respingeva le predette controdeduzioni, fissando al
12.5.2017 la data per la verifica di adempimento degli obblighi di cui alla precedente diffida. In tale data la DE unitamente all'Appaltatore procedeva alla verifica come da apposito verbale firmato congiuntamente all'Appaltatore con riserva di controdeduzioni. In data 26.5.2017 la DE effettuava nei confronti di una nuova “Contestazione di addebito degli obblighi contrattuali” con Pt_3 contestuale seconda “diffida ad adempiere” ex art.30 CSA, rilevando ripetuti inadempimenti alle obbligazioni del contratto, ritardi nel programma degli interventi, negligenze e danni al patrimonio verde del In data 15.9.2017 CP_1
la SA emetteva un OdS con cui si assegnava all'appaltatore un termine di 30 giorni per la consegna di un resoconto del censimento di alberi e aree verdi conforme a quanto previsto dall'art.42 CSA;
contestava l'ordine di servizio e la SA Pt_3 inviava sollecito all'appaltatore; la SA nella Relazione di accompagnamento al
Conto finale al punto 4 della Voce Andamento lavori/servizi evidenziava che dal resoconto degli interventi relativi ai mesi giugno-luglio 2018 (ultimi 2 mesi nell'esecuzione del contratto) emergeva la non regolare esecuzione del contratto in relazione alle prestazioni di censimento delle alberature e aree verdi comunali.
Venivano contestati ulteriori inadempimenti e pertanto si comunicava in data
10 23.5.2018 l'applicazione della penale per inadempienza contrattuale ex art.29 CSA.
Nel febbraio 2020 richiedeva la definizione delle riserve e la SA richiedeva Pt_3
accordo bonario, respinto da . La SA, pertanto, chiedeva alla Compagnia Pt_3
Assicurativa l'escussione parziale per l'importo di euro 18.538,75 della polizza fideiussoria prestata da per la cauzione definitiva in ragione delle Pt_3
contestate inadempienze contrattuali. diffidava la predetta società Pt_3 assicuratrice dall'effettuare il pagamento richiesto dal e la SA Controparte_1
reiterava la richiesta di escussione della polizza fideiussoria.
In merito alle deduzioni di parte attrice sul rifiuto dell'accordo bonario asseriva che dal tenore letterale dello stesso emergeva il giudizio di infondatezza della Riserva I relativa al mancato versamento dell'anticipo contrattuale, trattandosi di istituto non contemplato dal d.lgs.163/2006 né previsto dal CSA e che il riconoscimento di parziali concessioni all'Appaltatore è formulato dalla SA senza “ammissione di debito o di responsabilità alcuna ma solo al fine di favorire una definizione bonaria della vertenza”.
Allegava, infine, le contestazioni già trasmesse all'appaltatore in ordine alla illegittimità delle riserve.
3. Alla prima udienza (cartolare) del 23 dicembre 2021 venivano concessi i termini per le memorie ex art. 183 co.6 c.p.c. Le parti scambiavano le proprie memorie e avanzavano le proprie richieste istruttorie.
Il G.I. ammetteva la prova testimoniale e la CTU tecnica, affidata all' Ing.
[...]
, col seguente quesito: “Il C.T.U, visti ed esaminati gli atti ed i documenti Per_1
di causa, inclusi quelli oggetto di esibizione se ritenuti necessari, nonché, previo consenso delle parti, documenti non prodotti in giudizio ex art. 198 co. 2 c.p.c., assunte eventuali informazioni dalle parti e dai terzi, compiuto ogni opportuno accertamento, inclusa l'ispezione dei luoghi se ritenuta utile, avuto riguardo alle allegazioni delle parti:
1.dica, in base alla sua competenza, se siano fondate le riserve iscritte dall'appaltatore , così come illustrate nell'atto di citazione e nella Pt_3
11 documentazione allegata, tenendo conto altresì delle argomentazioni svolte dal convenuto nella comparsa di costituzione e risposta;
2.accerti e quantifichi i danni ed i maggiori oneri eventualmente sopportati dalla società , per effetto delle condotte di cui alle riserve medesime;
Pt_3
3. accerti se le penali irrogate dal di siano legittime ovvero se siano CP_1 CP_1 destituite di fondamento, per le ragioni esposte da parte attrice”.
La causa era rimessa al Collegio in data 7.11.2024 con termini di legge (decorrenti dal 2.1.2025) per conclusionali e repliche.
A. Sulla fondatezza delle riserve iscritte nel registro di contabilità ed il riconoscimento delle somme richieste
4. La domanda di parte attrice va solo parzialmente accolta.
Le parti controvertono in relazione alla superficie delle aree che dovevano essere oggetto di censimento e di manutenzione da parte dell'appaltatore secondo quando stabilito nel contratto di appalto e nel relativo CSA. In particolare, la controversia ruota attorno all'interpretazione dell'art.42 CSA e alle asserite inadempienze che le parti si addebitano a vicenda, fondanti il motivo dell'iscrizione delle riserve da parte dell'attore e dell'irrogazione delle penali da parte del convenuto.
L'attore, più volte, ribadisce la carenza del progetto esecutivo da parte del
Committente, il quale non avrebbe fornito sufficienti indicazioni in merito alle aree verdi di proprietà comunale. Lamenta, perciò, una carenza del progetto esecutivo.
Sul punto è necessario sottolineare che il contratto oggetto della presente causa è relativo ad un appalto di servizi e non di lavori, ragione per cui l'art. 93 comma 5
d.lgs. 163/2006 non trova applicazione nel caso di specie;
dunque nessun progetto esecutivo ai sensi del menzionato articolo doveva essere redatto da parte del
CP_1
Dalle prove documentali emerge, piuttosto, come l'attore abbia avuto la possibilità di valutare adeguatamente la documentazione prodotta dal convenuto durante la
12 procedura di gara e di ritenere l'offerta economica presentata vantaggiosa (docc. 16
e 18 convenuto).
Allo stesso modo, è necessario specificare che l'art. 42 CSA stabilisce gli obblighi dell'appaltatore in tal senso:
“Durante il primo semestre, l'Appaltatore è tenuto ad aggiornare ed implementare il Censimento alberi e aree verdi già in possesso della Stazione Appaltante. L'Appaltatore poi, nel prosieguo dell'appalto dovrà comunque mantenere costantemente aggiornato il censimento in questione, fino alla scadenza dell'appalto medesimo. Costituiscono oggetto di verifica, aggiornamento ed eventuale nuovo inserimento del censimento tutte le aree a verde di proprietà comunale, anche se non oggetto di cura e coltivazione da parte dell'Appaltatore nello svolgimento del presente appalto (ad esempio aree in concessione, affitti, comodato, ecc.).
Nello specifico, per alberi già presenti nel database della Stazione Appaltante, dovranno essere verificate ed aggiornate le seguenti voci della scheda albero: codice albero, specie, ubicazione, tipologia di area in cui l'albero è radicato e tipologia di dimora (Allegato 2).
Per alberi non presenti nel database della Stazione Appaltante, dovrà essere compilata una nuova scheda albero nella quale devono essere indicati: codice albero, specie, ubicazione, tipologia di area in cui l'albero è radicato e tipologia di dimora (Allegato 2). Per le aree verdi già presenti nel database della Stazione Appaltante, dovrà essere verificata la misura del perimetro dell'area totale e delle sub-aree che la compongono, nel caso fossero presenti camminamenti, aree pavimentate, edifici, parcheggi, al fine di poter desumere l'esatta superficie della area con vegetazione. Per le aree verdi non presenti nel database della Stazione Appaltante, dovrà essere misurato il perimetro dell'area totale e delle sub-aree che la compongono, nel caso fossero presenti camminamenti, aree pavimentate, edifici, parcheggi, al fine di poter desumere l'esatta superficie della area con vegetazione. Le misurazioni delle aree verdi dovranno essere effettuate sul terreno con strumenti topografici (ad esempio teodolite o GPS) usati singolarmente o tra loro integrati, al fine di consegnare un elaborato planimetrico che presenti una precisione metrica nell'ordine di ± 10 cm. Non sarà ammesso un rilievo basato su foto aeree o su google maps o similari. Per ogni area verde dovrà essere riportato sulla scheda area
(Allegato 2) un codice area univoco e la tipologia di area verde. La consegna sarà rappresentata dall'insieme di banche dati strutturate in layers ESRI shapefile che descrivono sia dal punto di vista alfanumerico descrittivo sia dal punto di vista geometrico, le caratteristiche degli oggetti censiti.”
13 Dal tenore letterale dell'art.42 CSA emerge quindi chiaramente che obbligazione dell'attore era quella di censire le aree verdi di proprietà comunale entro il primo semestre dell'appalto e di tenerle aggiornate durante tutta la durata dello stesso.
5. Ciò chiarito, è opportuno analizzare la fondatezza delle Riserve iscritte dall'attore sul registro di contabilità. In relazione a ciò, la complessità delle allegazioni svolte dalle parti ha richiesto l'espletamento di una CTU, affidata all' Ing. , Persona_1
la quale sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, in base al quesito posto, ha analizzato la fondatezza delle riserve iscritte dall'attrice nel registro di contabilità, come pure la legittimità delle penali irrogate dal CP_1
La CTU osserva preliminarmente che “le riserve sono richieste dell'appaltatore che devono essere apposto sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverlo successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore e devono essere sempre iscritte anche nel registro di contabilità a pena di decadenza (art.31 co.2 Codice degli appalti) ed esplicitate nei 15 giorni successivi, esponendo le proprie ragioni e gli importi cui ritiene di avere diritto per ognuna delle riserve” (pp.28-29 CTU).
Ciò premesso, è possibile entrare nel merito della fondatezza delle singole riserve.
5.1. Con la Riserva I l'attore lamenta il pregiudizio subìto per il mancato versamento dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale con conseguente produzione del danno, dovuto al pagamento degli interessi passivi bancari decorrenti dalla data di consegna dei lavori sino al 5 marzo 2018.
Sul punto è necessario evidenziare che il bando per procedere all'affidamento dei servizi è stato inviato per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 05.01.2016 e pubblicato il 12.01.2016. Tuttavia, il contratto non prevedeva l'anticipazione del prezzo come previsto dall'art. 35 comma 18 del d.lgs. 50/2016 e quest'ultimo è chiaro nello stabilire che esso è applicabile “a procedure e contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore” (CTU pp. 31-32).
14 Nel caso di specie, come evidenziato dalla CTU, “il contratto del 16.11.2016 è successivo al D.Lgs 50/2016, ma essendo il bando, pubblicato nel gennaio 2016, antecedente alla data di entrata in vigore di tale decreto, questo non era applicabile al contratto di appalto di servizi di cui si tratta, per cui tale riserva si reputa infondata e nulla è dovuto né per l'anticipo né per interessi bancari su tale cifra.”
(CTU p.32).
Al riguardo sono corrette le deduzioni di parte convenuta secondo cui la disciplina applicabile non prevede tale istituto;
infondata è invece la considerazione di parte attrice per cui “la riserva n. 1 trae origine dalla responsabilità del per la CP_1 mancata predisposizione a monte dell'elenco delle aree verdi oggetto di censimento” (memoria attore ex art. 127-ter per l'udienza del 7 Novembre 2024) essendo inconferente tale contestazione rispetto all'istituto dell'anticipo del contratto.
Il Collegio, ritiene, dunque, infondata tale riserva.
5.2. Con la Riserva II l'attore lamenta i maggiori costi per l'anomalo andamento dei lavori, asserendo di non aver potuto programmare efficientemente le lavorazioni oggetto dell'appalto e di essersi trovato costretto ad eseguire una grande mole di lavoro di individuazione delle aree prima di definirne la superficie. Il convenuto contesta che i maggiori costi lamentati sono dovuti a omissioni e ritardi nella elaborazione dei dati da parte della impresa.
La CTU (pp.32 ss.) espone che quantifica i costi di organizzazione relativi Pt_3
agli spostamenti delle attrezzature e del personale in euro 7.356,65; quantifica in euro 195.722,24 i maggiori oneri inerenti al ritardo accumulato sulla base della minore produzione conseguita rispetto alle previsioni contrattuali. Tale ultima cifra viene modificata nel tempo dal 22.06.2017 al 06.03.2017, ammontando al
31.08.2018 ad euro 203.078,89. Evidenzia che non varia nel tempo le Pt_3
quantificazioni dei costi di riorganizzazione relativi agli spostamenti delle attrezzature e del personale, ma varia nel tempo le cifre chieste e i giorni di fermo rispetto al 22.06.17. I giorni (da 81 a 166,3) e i relativi importi vengono poi modificati nell'esplicitazione della riserva del 06.03.2018. Sottolinea che la
15 superficie oggetto di censimento stimata era di 2.565.000 mq ed essa nel corso del censimento è giunta ad essere di 3.468.892 mq., aree tutte che dovevano essere oggetto di censimento, mentre non tutte dovevano essere oggetto di manutenzione, dovendosi escludere quelle gestite da terzi.
A norma dell'art. 42 CSA, come sopra evidenziato, il censimento era da svolgere entro i primi sei mesi del contratto, periodo in cui risulta plausibile che l'organizzazione del lavoro possa aver subito modifiche. sostiene di aver Pt_3
inviato in data 06.03.2017 il censimento, ma in atti nulla viene depositato in merito a tale invio (CTU pp. 36 ss.); inoltre, da quanto emerge da atti e documenti consegnati nel rispetto del contraddittorio le 942 aree di elenco allegato al CSA sono state inserite in date successive al marzo 2017 da parte degli operatori di
. Pt_3
Secondo la consulente tecnica, per il primo periodo in cui il censimento era in corso, le attività di sfalcio svolte hanno implicato maggiori costi relativi agli spostamenti delle attrezzature e del personale, perciò ritiene congruo quanto chiesto da Pt_3
in relazione a Prezzo 1-2-3-2017 per un totale di euro 5.106,65.
Invece, le maggiori superfici lavorate assimilate al NP1 e non contabilizzate dal pari a 150.000 mq vengono censite solo nel 2018. La lavorazione su tali CP_1
aree è esplicitata nella riserva V che è del 22.06.2017, perciò le date non sono corrispondenti, non comprendendosi perché nel 2017 vengono lavorati maggiori superfici/nuove aree inserite solo nel 2018. Dall'esame degli atti è emerso che i
150.000mq vengono assimilati a 33.735,16 ml. Su tale dimensione la CTU riconosce euro 10.138,55 ed il 5% di tale cifra porta ad un maggiore costo di euro
506,92.
Secondo quanto stabilito dalla consulente tecnica non è accoglibile la mancata o minor produzione chiesta con Riserva II al 22.07.2017 con un fermo di 81 giorni sino al 7.06.2017 poi variato a 166,3 giorni sino al 05.03.2018, su cui Pt_3
chiede maggiori oneri con modifica della riserva II apposta al conto finale. Ciò sia perché era compito dell'appaltatore aggiornare il database nei primi sei mesi in modo da poter poi procedere con la manutenzione, sia perché non si può modificare
16 una sola riserva in corso d'appalto, dovendosi redigere una ulteriore riserva, dal contenuto simile, che si riferisce temporalmente da SAL a SAL (CTU pp. 44 ss.).
Il ragionamento seguito dall'ausiliario del giudice appare logico e condivisibile, pure considerato come esso tenga conto di tutti i rilievi effettuati dalle parti nel pieno rispetto del contraddittorio. Per tale ragione il Collegio ritiene di attenersi alla conclusione della CTU e dichiara la riserva solo parzialmente fondata, riconoscendoi maggiori costi pari ad euro 5.613,60.
5.3. Per via della correlazione tra riserva II e Riserva V appare opportuno analizzare immediatamente la fondatezza di quest'ultima, attraverso la quale l'attore lamenta i costi per le maggiori superfici lavorate al NP1 di Bonifica fossi, banchine e scarpate. Sostiene che, in conseguenza dell'errata individuazione delle aree consegnate, si sia trovato ad eseguire lavori su maggiori superfici per complessivi 150.000 mq e dunque chiede che venga riconosciuto il lavoro svolto al costo di 150.000mq x euro 0,30/mq= euro 45.000.
Il convenuto contesta la presenza di dati che dimostrino tali maggiorazioni. La
CTU (pp. 54 ss.) evidenzia che “L'ing. per ha fornito nel rispetto Per_2 Pt_3
del contraddittorio un file in pdf in cui si trovano le n.155 aree di nuovo inserimento pari a 318.986 mq, dove tra questi afferma vi siano i 150.000 mq su cui è stata eseguita la lavorazione di riserva (All.4).
Il dott. dopo un esame di queste aree ha riferito (All.5) che dei 150.000mq Per_3
lavorati in più, oltre quanto stabilito dal contratto solo 13.474ml sono da potersi equiparare a fossi e banchine” (… ) sia per la presenza di tali conformazioni lungo il perimetro sia per il tipo di lavorazione che potrebbe essere stato eseguito
(bonifica) di cui alla voce di prezzo n.42 di euro 0.30.”
La CTU afferma poi che “da tabella fossi e banchine, fornita da nel rispetto Pt_3
del contraddittorio (All.6), emerge che queste hanno una dimensione di 664.697ml, che detratte le distanze di contratto pari a 547.345ml, portano a 117.352ml, dimensione oggetto di lavorazione in più rispetto a quanto riportato in CSA.
17 Stante l'alea del 5% sui beni da sottoporre a gestione e cura (Art.4 CSA), si è valutato che l'aumento del 5% delle dimensioni di contratto inerenti alla voce 4 porta ad un complessivo di 574.712,25ml (547.345ml +27.367,25ml); le rimanenti dimensioni eccedenti l'alea, le cui lavorazioni dovranno essere liquidate, sono pari a 89.925,16ml (664.697ml -574.712,25ml);
a queste andranno sottratte quelle già riconosciute al prezzo NP1 dalla SA, e pari
a 56.190ml
per cui si giunge a 33.735,16ml. “
Giunge infine alla conclusione per cui “pur non avendosi dimostrazioni che tutti i
33.735,16ml siano stati lavorati secondo quanto previsto in NP1 (…) si riconoscono al prezzo chiesto da e assimilabile ad NP1 le lavorazioni sia Pt_3
come da controllo dott. (CTP di , eseguite su 13.474 ml x Per_3 CP_1
0,30€/ml = 4.042,20€ così come per la porzione rimanente 33.735,16ml – 13.474 ml = 20.321,16ml x 0,3€/ml = 6.096,35€” (p.56 CTU)
Il Collegio, rilevato che i calcoli della CTU sono stati precisi ed effettuati nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti, ritiene di condividere le sue conclusioni e di dichiarare la fondatezza della riserva per il valore di euro 10.138,55.
5.4. Con la Riserva III l'attore lamenta la non congruità delle aree sulle quali egli ha dovuto effettuare il censimento degli alberi e delle aree verdi. Il convenuto replica che ai sensi dell'art. 42 CSA l'aggiornamento ed il censimento spettavano all'appaltatore, senza che possano essere imputati oneri ulteriori se non quelli elaborati ai sensi dell'art.4 CSA. Al riguardo la CTU (p.50) stabilisce che “la riserva non è formalmente formulata in maniera corretta, in quanto avrebbe dovuto essere non un mero aggiornamento di una precedente, ma una nuova riserva esplicitata e circostanziata e quindi non dovrebbe essere accoglibile per il censimento di nuove aree.”
Tuttavia, rileva pure che il censimento consegnato è stato effettuato su una quantità di aree superiore a quanto previsto nel computo metrico di gara, per cui riconosce l'importo richiesto da valutato secondo il prezzo di offerta, con Pt_3 applicazione dell'alea del 5%, pari complessivamente a 3.160,92€. Sostiene che:
18 “la quantità di aree censite in totale richiesta è pari a 3.468.892mq, la superficie da contratto era stimata in 2.565.000mq. L'alea relativamente a tali aree contrattuali è pari a 128.250mq (2.565.000mq x 0,05). Quindi contrattualmente erano compensati un totale di 2.693.250mq.
3.468.892mq - 2.693.250mq (aree da contratto +alea 5%) = 775.642mq x 0.0030€/mq = 2.326,92€ a cui aggiungono le
“320 aree “emerse” e mai consegnate, pari a mq 278.100,00 (mq 278.100,00) x
0.0030€/mq= € 834,00”. (p.50 CTU)
Sul punto è necessario precisare che, pur non essendo formalmente la riserva formulata in maniera corretta e nonostante abbia eseguito l'operazione di Pt_3
censimento in maniera difforme da quanto stabilito nel CSA, il censimento consegnato è stato effettivamente effettuato su una superficie maggiore di quella inizialmente stimata. La CTU ha correttamente e congruamente ricalcolato la somma in base a quanto stabilito nello stesso art. 4 CSA, attenendosi a quanto originariamente pattuito tra le parti. Pertanto, il Collegio ritiene di condividere la conclusione cui è pervenuta la CTU e dichiara la riserva fondata per il valore di euro 3.160,92.
5.5. Con la l'attore chiede il riconoscimento di euro 2.897,70 per la Parte_4
mancata manutenzione degli impianti di irrigazione, mentre il convenuto contesta che gli importi sono stati corrisposti tenendo conto del servizio realmente svolto. In merito a ciò, la CTU (pp.57-58) rileva che “dall'esame del CSA la voce inerente gli impianti di irrigazione era valutata a corpo e quindi indipendentemente dal numero degli impianti presenti. Sull'Allegato 4 del CSA (doc. 10 avv. Morrone) la Voce 9-
2017 riguardante la MANUTENZIONE DI IMPIANTI IRRIGUI FISSI - DAL
01/01/2017 AL 30/06/2018, è riportata la “Manutenzione di 20 (venti) impianti di irrigazione di competenza” la cui unità di misura è definita in “a corpo all'anno” ed il prezzo è quello offerto in sede di gara. Per tale ragione giunge a ritenere la riserva fondata, in applicazione dell'intero importo della voce di capitolato, a corpo, offerto in sede di gara.
19 Considerato che lo stesso convenuto condivide le considerazioni svolte dalla CTU, il Collegio ritiene di attenersi a tale risultato e di dichiarare la fondatezza della riserva per il valore di euro 2.897,70.
5.6. Con le riserve VII e VIII l'attore lamenta errori di contabilizzazione in merito agli alberi forniti per la festa dell'albero in riferimento alla Voce n. ord. 104 e
Tariffa_49_2017 e l'errata contabilizzazione per gli alberi forniti per la festa dell'albero in riferimento alla Voce n. ord 127 e relative alla Tariffa_50_2017 chiedendo un totale di euro 1.408,95. Il convenuto replica che con mail del
26.10.2017 è stata chiesta la fornitura di piante senza specificarne il diametro, ragione per cui si sarebbe dovuto attenere alle dimensioni e al prezzo Pt_3
Cont stabiliti nel . Dalla suddetta mail - acquisita dalla CTU col consenso delle parti
(CTU pp. 58-59) - emerge effettivamente la genericità della richiesta, ragione per cui avrebbe dovuto attenersi a quanto stabilito all'art.
8.2 CSA, dove si Pt_3
stabilisce che “per le prestazioni a misura in caso di maggiori dimensioni rispetto
a quelle standard se ne terrà conto nella contabilizzazione soltanto se la Stazione
Appaltante le abbia espressamente ordinate”.
Sono al riguardo del tutto condivisibili le deduzioni del convenuto, per cui il
Collegio ritiene di dichiarare infondate le due riserve.
5.7. Con la Riserva IX l'attore lamenta l'impossibilità di smaltire i materiali di risulta delle aree ludiche, essendo la discarica autorizzata indisponibile a ricevere il materiale;
pertanto, chiede il riconoscimento di euro 1.552,80 così calcolati: n. 12 viaggio da 35.qli cadauno al costo di 80€/cad (12 x € 80,00) = 12x80,00= €960,00
(n. 3 operai/g x tariffa orario) (24 x 24,70) = €592,80.
Il respinge la riserva sia sulla base dell'art. 3 CSA, secondo cui erano a CP_1 carico dell'appaltatore “il coordinamento e la direzione delle attività necessarie allo svolgimento del servizio” sia sulla base del fatto che non si fa mai riferimento ad un impianto di smaltimento specifico. Come correttamente rilevato dalla CTU, all'art. 10 CSA si afferma che “l'appaltatore sarà tenuto a smaltire i rifiuti derivanti dalle attività (…) tramite conferimento alla PEA, Stazione Ecologica di
Forlì (…). L'Appaltatore non dovrà pagare alcun costo per detto conferimento”.
20 La CTU (pp. 62-63) rileva che non è in atti alcun documento inerente al numero dei viaggi né alle tempistiche degli accordi Comune-Gestore discarica, ma ritiene congrua la valutazione effettuata da . Pt_3
Considerato che pure il convenuto si è dichiarato in accordo con tale risultato, il
Collegio ritiene di condividerlo e di dichiarare la fondatezza della riserva per il valore di euro 1.552,80.
5.8. Strettamente correlata alla Riserva IX è la Riserva XI, con cui l'attore lamenta i maggiori oneri di trasporto a discarica autorizzata, stante la chiusura della piattaforma del Comune di pertanto chiede euro 2.160,00 così quantificati: CP_1
“n. 60 viaggio da 15qli cadauno al maggiore costo di (15 Km x 2 a/r x 2.5 €/km)=
36 €/viaggio a/r; 36 €/viaggio a/r (60 x € 36)= € 2.160,00”
La CTU ha rilevato (pp. 66-67) che per via di detta chiusura, vi è stata la necessità di trasportare i materiali alla discarica del Comune di Faenza con oneri dovuti alla maggiore percorrenza di 15km e che “il dott. ha riferito che indicativamente Per_3
RA ha tenuto in gestione la stazione ecologica di posta in via Grigioni 19, CP_1
sino al 31.12.2017; dal 01.01.2018 questa è passata in carico ad che non ha CP_3
recepito conferimenti per almeno i primi sei mesi dal gennaio 2018 (All.1).”
In ragione di ciò, ritiene congrua la riserva e lo stesso convenuto condivide tale risultato, per cui il Collegio dichiara la fondatezza della Riserva per il valore di euro
2.160,00.
B. Sulla legittimità delle penali irrogate dal CP_1
5.9. L'attore con Riserve IV, X, XII chiede il riaccredito delle penali irrogate dalla
Stazione Appaltante, partendo dal presupposto che ad essere inadempiente sia stata proprio quest'ultima, in ragione della mancata mappatura delle aree verdi oggetto del contratto. Come sopra argomentato, è stato stabilito che fosse obbligazione principale dell'attore- trattandosi di un appalto di servizi- quella di censire le aree verdi di proprietà comunale entro i primi sei mesi dell'appalto, a norma dell'art. 42
CSA.
21 Entrando nel merito delle penali:
5.10. Con la Riserva IV l'attore chiede il riaccredito delle cifre per la penale applicata 3 SAL, per un totale di euro 10.000.00. Il convenuto sostiene che le penali sono il frutto delle varie inadempienze contestate all'appaltatore e valuta una penale dal 06 al 30.04.2017, per 25 giorni continuativi secondo l'art. 29 del CSA inerente la “mancata esecuzione dei servizi (…)”. La CTU (p.52) sottolinea che“lo sfalcio era stato definito nel capo IV all'art.34 del CSA, e nel periodo marzo/aprile 2017 si trattava di un primo sfalcio dopo la stagione invernale”; dalla documentazione in atti “emerge che in alcune aree le opere non erano state eseguite, ma in altre erano state eseguite anche se non secondo le indicazioni del DE. In ragione di ciò, ritiene di applicare una penale di 200€/giorno, secondo il punto dell'art.29 del CSA
“esecuzione dei servizi oggetto del contratto in difformità alle istruzioni impartite dalla DL e alle disposizioni del presente Capitolato: penalità di € 200,00 al giorno.
Valuta perciò la penale in 25giorni x 200€/giorno = 5.000€.
Tali considerazioni condivise anche dalla parte convenuta, appaiono logicamente motivate, pertanto il Collegio ritiene la fondatezza della riserva per euro 5.000,00 e dispone il riaccredito degli altri euro 5.000,00.
5.11. Con la Riserva X l'attore chiede il riaccredito della penale applicata al SAL
n.8 a tutto il 30 giugno 2018 per un totale di euro 6.000 giacché impossibilitata a
“raccogliere l'erba degli sfalci secondo la metodologia prevista dal CSA per
l'eccessiva umidità del residuo organico che causava l'intasamento del sistema di raccolta. Quindi il residuo è stato raccolto con sistemi ragno, caricati sui mezzi di trasporto e trasportati a discarica come comprovato dai n.60 F.I.R. (formulario identificazione rifiuto)”. Il convenuto contesta che la penale è stata applicata in seguito ad inadempienze degli obblighi contrattuali, segnalati con due contestazioni e notifica finale, per cui “non può essere riaccreditata in mancanza di nuove valide
e riconosciute motivazioni che modifichino le conclusioni dei suddetti verbali”. La
CTU rileva che la penale è stata irrogata per inadempienze degli obblighi contrattuali riferite alle contestazioni del 18.04.18, del 18.05.18 e notifica finale del
28.05.18 e che le contestazioni sono riferite a sfalci non eseguiti correttamente e
22 non invece a sfalci eseguiti correttamente ma con metodologia diversa da capitolato, tramite sistemi ragno.
È pertanto da ritenersi legittima la penale irrogata.
5.12. Infine, con la Riserva XII l'attore chiede il riaccredito di euro 2.426,53 a seguito della decurtazione effettuata dal per la non regolare esecuzione del CP_1
censimento previsto dal contratto. Al riguardo è stato stabilito che era obbligazione dell'appaltatore quella di censire le aree verdi nei primi sei mesi dell'appalto e che la Stazione Appaltante ha più volte lamentato la difformità dell'esecuzione del censimento da parte di . Inoltre, come rilevato dalla CTU, “è stato Pt_3
riconosciuto l'onere chiesto con riserva III per il censimento delle maggiori superfici”.
Il Collegio ritiene dunque legittima la penale irrogata.
6. Per quel che concerne le riserve da I a IV iscritte in relazione al contratto di manutenzione straordinaria, va osservato che esse non sono state oggetto di contraddittorio tra le parti ad opera dei rispettivi CTP, né le stesse vengono citate dalle parti in alcun atto successivo a quello introduttivo, pertanto devono intendersi rinunciate, nonostante il generico richiamo alla domanda iniziale come ampliata nella prima memoria ex art. 183 n.
1. c.p.c., esposto negli scritti conclusivi.
Parte attrice ha piuttosto insistito nella richiesta di chiarimenti al CTU “sul ritardo nella consegna del censimento piuttosto che sulla responsabilità della S.A. da cui è
dipeso il paventato ritardo” o in subordine di un supplemento di indagine se necessario da demandare ad altro CTU per “la valutazione sull'inadempimento dell'ente pubblico convenuto”; richieste non accoglibili stante il condivisibile contenuto e le conclusioni della relazione dell'ausiliario, svolta nel pieno contraddittorio delle parti.
Allo stesso modo e per le stesse ragioni sono inaccoglibili le censure mosse alla relazione dal convenuto con il foglio di deduzioni del 5.12.2023, cui il CP_1 convenuto si è richiamato fin nei suoi scritti conclusivi.
23 7. Le prove orali assunte non sono in grado di contrastare i rilievi cui è giunta la consulenza tecnica, poiché in sostanza registrano operazioni (a parte le discordanze sul reperimento e sul numero delle aree “supplementari” e della documentazione fornita o reperita, o dei lavori ed accertamenti eseguiti) che devono essere valutate alla luce delle previsioni contrattuali e della concreta tempistica delle operazioni stesse, oltre che in generale naturalmente della normativa allora vigente, come specificamente puntualizzato dalla stessa CTU sulla base di evidenze documentali.
8. Conclusivamente devono quindi essere riconosciute - nei limiti quantitativi e per i motivi di cui sopra - le sole riserve II-III-IV-V-VI-IX e XI avanzate dell'appaltatore, per un importo complessivo da riconoscergli di euro 30.523,50
(pag. 79-82 CTU e prospetto a pag. 69 della relazione) ; mentre la penale irrogata va limitata al minor importo di euro 13.426,50, detrattone l'importo di euro 5.000.
Avendo allegato senza contestazioni d'aver già corrisposto la maggior Pt_3
somma delle penali, il andrà condannato anche alla restituzione della CP_1
differenza suddetta.
Trattandosi di debito di valuta derivante da rapporti contrattuali, gli interessi su dette somme decorreranno non dalla apposizione delle riserve, ma dalla proposizione della domanda giudiziale, come da conforme giurisprudenza di legittimità (Cass. 10325/2023, 17882/2015 e altre); la rivalutazione non è in re ipsa, ma andava allegata e dimostrata dal richiedente. Così pure per la somma di euro 5.000, anche ex art. 2033 e ss. c.c..
C. Spese processuali
8. Vanno liquidate in favore della parte attrice, e compensate per metà in ragione del solo parziale accoglimento della domanda, sulla base del decisum, ai valori medi. Spese di CTU come già liquidate da porre a carico al 50% fra le parti.
P.Q.M.
24 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa e assorbita:
1. Accertata la fondatezza nei limiti di cui alla parte motiva delle riserve II-
III-IV-V-VI-IX-XI iscritte da parte attrice nei registri di contabilità in relazione all'appalto per cui è causa, condanna il al Controparte_4
pagamento in favore di Parte_3
della somma di euro 30.523,50, oltre interessi legali dalla domanda
[...]
giudiziale al saldo;
2. condanna il alla restituzione in favore di Controparte_4
, per le causali di Parte_1
cui alla parte motiva, della somma di euro 5.000, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
3. condanna il al pagamenti di metà delle spese di lite Controparte_4
in favore di , che Parte_1
si liquidano per l'intero in euro 2455 per anticipazioni ed euro 7.616 per compensi, oltre 15% spese generali, CP e Iva se dovuta. Pone definitivamente le spese di CTU, come già liquidate, a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Bologna, 16.04.2025
Il Presidente rel. est. dott. Michele Guernelli
25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
-dott. Michele Guernelli - Presidente rel. est.
-dott. Antonio Costanzo - Giudice
-dott. ssa Roberta Dioguardi - Giudice
pronuncia la seguente SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 9789/2021 promossa da
(P. IVA Parte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 Parte_2
rappresentata e difesa ai sensi e per gli effetti dell'art.86 c.p.c. dagli Avv.
[...]
Francesco Lilli e Pietro Algieri ed elettivamente domiciliato presso i domini telematici dei propri difensori e Email_1
Email_2
-ATTORE
Nei confronti di
P.IVA ) in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa ai sensi e per gli effetti dell'art.86 c.p.c. dagli Avv. Lorenzo
Paganucci ed Elena De Lerma Romita ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale siti a Forlì (FC), Piazza A. Saffi n.8
- CONVENUTO
1
DECISA SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per parte attrice, nel merito (atto di citazione):
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento delle causali illustrate e sulla scorta degli accertamenti e delle declaratorie a tal fine necessarie:
1) accertare e dichiarare il diritto del al riconoscimento della somma di € 392.995,94 in Parte_1 relazione alle riserve iscritte nei registri di contabilità e, per l'effetto, condannare il Controparte_1 al pagamento dell'importo suddetto o del diverso importo, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, anche – se del caso – in via equitativa ex art. 1226 c.c., con la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma rivalutata ai sensi dell'art. 1224, 2°, cod. civ., a decorrere pro quota al più tardi dalla data di prima iscrizione delle singole riserve;
2) accertare e dichiarare l'illegittimità delle penali irrogate dall'amministrazione dell'odierna convenuta per le causali sopra esposte penali poiché destituite di fondamento;
3) condannare il al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa.” Controparte_1
(prima memoria art. 183 1° co. c.p.c.):
“si rappresenta all'Autorità giudiziaria in intestazione che l'odierno attore, in seguito al rigetto del ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. avverso l'escussione della polizza fideiussoria rilasciata a garanzia delle obbligazioni contrattuali, ha provveduto spontaneamente al pagamento della cauzione. Considerato l'incontrovertibile inadempimento del comune odierno convenuto per le causali summenzionate, si chiede la restituzione dell'importo escusso di € 18.538.75.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bologna, Giudice adito, in forza di quanto sopra diffusamente argomentato, contrariis reiectis, e dato atto che il CP_1 non accetta il contraddittorio su domande nuove, ulteriori e non tempestivamente dedotte: -
[...] rigettare le pretese attoree siccome infondate in fatto e in diritto;
- con vittoria di spese e compensi oltre accessori, IRAP, CPDEL e INAIL, trattandosi di Avvocatura di Ente pubblico, come per legge.”
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato in data 25 febbraio 2020 il
[...]
(breviter ) citava innanzi al Parte_3 Pt_3
Tribunale di Forlì il breviter per veder accertare Controparte_1 CP_1
il riconoscimento del diritto alla somma di euro 392.995,94 in relazione alle riserve iscritte nel registro di contabilità del contratto di servizio di cura e gestione del verde pubblico, nonché sull'affidamento dei servizi di manutenzione straordinaria del
2 verde comunale, stipulati tra le parti in seguito a gara effettuata mediante procedura aperta di rilievo comunitario ex art. 55 d.lgs. 163/2006. Il si costituiva CP_1
in giudizio, eccependo l'incompetenza dell'autorità giudiziaria adita in favore dell'intestato Tribunale;
pertanto, il Giudice di Forlì dichiarava la propria incompetenza, assegnando alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione della causa, che veniva ritualmente qui riassunta .
L'attore asseriva che nella procedura di gara il aveva redatto un progetto CP_1
esecutivo carente e difforme dai canoni di esaustività richiesti dalla normativa applicabile, in quanto tutte le aree di nuova acquisizione oggetto del contratto sarebbero state consegnate all'appaltatore solo in data 15 febbraio 2018, due anni dopo il verbale di consegna anticipata del servizio. In ragione di ciò, l'appaltatore avrebbe iscritto sul registro di contabilità le riserve, la cui fondatezza è oggetto della presente causa.
In merito ai rapporti tra le parti esponeva che con contratto di appalto del 16
Novembre 2017 il aveva affidato a il servizio di gestione, cura CP_1 Pt_3
e coltivazione del verde pubblico per un importo, al netto degli oneri di sicurezza e
IVA, di euro 2.034.557,10; il servizio era disciplinato, oltre che dal contratto, anche dal Capitolato speciale di appalto (CSA), il quale includeva pure l'offerta prezzi e tecnica redatta dall'aggiudicatario e la tabella di rideterminazione dei prezzi formulata dal R.U.P. all'esito della tabella prezzi presentata in sede di gara.
Il 1° settembre 2016, tre mesi prima della firma del contratto, le parti sottoscrivevano il verbale di consegna anticipata. Tuttavia, il avrebbe CP_1
riportato, sia nel bando che nell'elenco delle aree verdi attrezzate, un quantitativo di aree attrezzate oggetto del censimento inferiori rispetto a quelle effettivamente esistenti.
Il contratto prevedeva l'obbligo, entro i primi sei mesi, di Aggiornamento del censimento delle aree verdi già in dotazione del Comune di comprensivo della CP_1
schedatura delle aree e degli alberi in esse presenti, il cui prezzo veniva retribuito a misura in euro 0,0029 a mq, mentre il prezzo per le medesime attività per il 2017 era stimato a corpo in euro 14.573,73. Tra gli elaborati progettuali era allegato
3 l'elenco estratto dal sistema “R3Trees” di aree verdi di proprietà del che CP_1 indicava un elenco di 942 aree con l'indirizzo, ma senza la relativa superficie, né per le singole aree, né totale.
Contestualmente all'inizio del servizio di manutenzione, l'appaltatore ravvisava che molte aree verdi erano gestite da terzi. In seguito al primo incontro tenutosi presso gli uffici del la D.E. procedeva verbalmente a depennare CP_1 dall'elenco iniziale le aree non disponibili, riducendo l'estensione a mq
2.202.000,00 (rispetto agli stimati 2.565.000,00); in più la D.E. contestava all'appaltatore l'omessa manutenzione di alcune aree che in realtà sarebbero state da lui sconosciute poiché non indicate nell'elenco delle aree verdi, o eliminate dai responsabili dell'amministrazione comunale. In un secondo incontro ed in seguito a sopralluogo emergeva che, già all'epoca della consegna anticipata del servizio, il aveva un fascicolo contenente tutti i riferimenti cartacei, rubricato CP_1
“Nuove acquisizioni per gli anni 2015 e 2016”. L'attore lamentava che tale documento non era mai stato fornito in visione all'appaltatore, né era stato accluso alla documentazione progettuale relativa all'appalto. Dalla ricerca congiunta sarebbero emersi mq 145.000,00 di nuove superfici da lavorare rispetto a solo n.81 aree consegnate in data 15 febbraio 2018, contenenti solo la scansione di Tuttocittà
e gli appunti della D.E. trascritti su un foglio bianco. Ma anche queste superfici sarebbero risultate parziali, essendo emerse ulteriori n.240 aree per una superficie di circa mq 155.000,00. Complessivamente le superfici emerse ammontavano dunque a mq 300.000,00, ripartite in 321 aree, per cui le nuove aree in gestione ammontavano a circa il 30% del totale delle aree da gestire e la nuova superficie risultava in circa il 12% della superficie totale in manutenzione.
In data 6 marzo 2017 consegnava l'aggiornamento del censimento, il Pt_3
quale non sarebbe stato oggetto di collaudo tecnico-amministrativo. L'attore lamentava perciò di essersi dovuto sostituire all'ente committente nell'elaborazione delle aree di verde pubblico che l'amministrazione in sede di redazione della documentazione posta a base di gara non aveva individuato, impiegando le proprie risorse per verificare le aree non contemplate negli elaborati progettuali.
4 Con proposta del 17 marzo 2017 il affidava a il servizio CP_1 Pt_3
straordinario di gestione, cura e coltivazione del verde pubblico per l'anno 2016, specificando che le prestazioni erano incluse nell'oggetto del contratto principale e non comportavano alcun compenso aggiuntivo. A seguito delle contestazioni di
, il quale asseriva invece trattarsi di servizi aggiuntivi, il affidava Pt_3 CP_1
i medesimi servizi concordando nuovi prezzi relativamente alle voci 42-45 dell'elenco prezzi acclusi al contratto.
Il 19 aprile 2017 il all'esito di una precedente verifica, contestava CP_1
all'appaltatore alcuni rilievi critici, cui l'attore rispondeva rappresentando che la mancata indicazione di numerose aree di verde pubblico negli elaborati progettuali incideva sulle modalità di esecuzione del servizio. L'amministrazione disconosceva le osservazioni sollevate dall'appaltatore con la predetta comunicazione e indicava per il successivo 12 maggio un ulteriore sopralluogo, di cui veniva redatto un verbale su foglio bianco, rimasto privo di seguito.
Il 15 dicembre 2017 il intimava a di consegnare un resoconto CP_1 Pt_3
dettagliato sulla consistenza patrimoniale accertata ed oggetto di manutenzione.
L'attore affermava di aver inviato il censimento già in data 6 marzo 2017, pure ribadendo le difficoltà operative.
Con nota del 12 marzo 2020 il rigettava le riserve apposte CP_1 dall'appaltatore, perché ritenute infondate, ed irrogava nella contabilità finale penali da applicare in conseguenza di inadempienze agli obblighi contrattuali pari ad euro 15.195,70 oltre IVA.
Le motivazioni a sostegno di un accordo bonario venivano respinte dall'attore.
In data 6 giugno 2020 il chiedeva l'escussione della polizza fideiussoria CP_1
per cauzione definitiva n. 50013791000226. L'attore diffidava l'amministrazione dal persistere nella richiesta di pagamento della fideiussione, considerando le penali illegittime, ed invitava la Compagnia assicurativa ad astenersi dall'effettuare il pagamento.
In merito alle riserve e alla contabilità contrattuale affermava che il Pt_3
nodo centrale del contenzioso riguarda l'accertamento del mancato censimento
5 negli elaborati progettuali di considerevoli aree attrezzate di verde pubblico, in quanto la mappatura errata delle aree di verde interessate al servizio oggetto di appalto si sarebbe tradotto nel sostenimento di oneri aggiuntivi in danno dell'attore, che non sarebbero stati preventivabili in sede di presentazione dell'offerta e che avrebbero inciso sulla economicità del contratto. Pertanto l'appaltatore aveva sottoscritto con riserva il registro di contabilità, in particolare iscrivendo dodici riserve per il contratto principale e quattro riserve per il contratto inerente i lavori di manutenzione straordinaria. E quindi:
In merito al contratto principale: I) riserva relativa al mancato versamento dell'anticipo del contratto;
II) riserva inerente i maggiori costi per riorganizzazione ed anomalo andamento dei lavori;
III) riserva inerente l'aggiornamento per il censimento di alberi e aree verdi;
IV) riserva per riaccredito delle cifre per penale applicata 3 SAL;
V) riserva per le maggiori superfici lavorate al prezzo di Bonifica fossi, banchine e scarpate;
VI) riserva relativa all'Errata Decurtazione manutenzione impianti di irrigazione;
VII) riserva per errata contabilizzazione degli alberi forniti per la “Festa dell'Albero” in riferimento alla Voce n. ord. 104 e Tariffa
49 2017; VIII) riserva per errata contabilizzazione alberi forniti per la “Festa dell'albero” in riferimento alla Voce n. ord. 127; Tariffa_50_2017; IX) riserva per impossibilità di smaltire i materiali di risulta delle aree ludiche;
X) Riserva per riaccredito penale applicata al SAL n.8 a tutto il 30 giugno;
XI) riserva per maggiori oneri di trasporto a discarica autorizzata;
XII) riserva per riaccredito decurtazione censimento.
In merito al contratto per i lavori di manutenzione straordinaria (17 aprile
2017): I) riserva aggiornata al 3 SAL relativa alla mancata corresponsione anticipo contratto;
II) riserva inerente all'anomalo andamento dei lavori;
III) riserva inerente all'incremento costi potature di riduzione e/o contenimento di alberi;
IV) riserva inerente l'incremento costi per abbattimento di alberi.
6 Contestava infine il presupposto legittimante le penali, ossia l'inadempimento proprio, considerato che il avrebbe eseguito il servizio secondo le Parte_1
indicazioni contrattuali e le prescrizioni tecniche.
Concludeva come in epigrafe.
2. Si costitutiva il esponendo che all'art.5 del CSA era presente la CP_1
tabella delle diverse Tipologie prestazionali oggetto di appalto, tra le quali figurava anche quella consistente nell'”Aggiornamento censimento alberi e aree verdi” e che le attività che l'appaltatore avrebbe dovuto svolgere nell'ambito della suddetta
“tipologia prestazionale” erano specificate dal successivo art. 42 CSA. Esso stabiliva che le aree verdi e le alberature già censite erano cartograficamente individuate all'interno di alcuni database di proprietà del già CP_1
consultabili, attraverso il software Moka di proprietà comunale, in sede di sopralluogo obbligatorio previsto dal Bando come condizione di partecipazione.
Esse erano da aggiornare e implementare, in primo luogo proprio mediante il censimento da effettuarsi entro i primi sei mesi e, successivamente, in fase di esecuzione d'appalto, con l'inserimento di eventuali aree/alberature di nuova acquisizione.
A norma dell'art. 42 CSA per la tipologia prestazionale oggetto di appalto identificata, consistente nell'“Aggiornamento censimento alberi e aree verdi”, erano individuati quali termini di adempimento: a) sei mesi decorrenti dalla data di consegna anticipata dell'appalto, avvenuta il 1° settembre 2016, per l'effettuazione del censimento di tutte le aree verdi e alberature di proprietà comunale presenti sul territorio del Comune di anche se gestite da soggetti terzi, con parallela CP_1
implementazione del database della Stazione Appaltante;
b) la data di scadenza dell'appalto per l'attività di aggiornamento del censimento effettuato in relazione all'eventuale successiva acquisizione o creazione di nuove aree verdi comunali.
In data 1.9.2016 la Stazione Appaltante procedeva alla consegna anticipata dell'appalto come da relativo verbale e l'appaltatore formulava delle osservazioni
(doc.15 convenuto) che secondo il convenuto sarebbero state irrilevanti, poiché: I) la consegna dei servizi oggetto di appalto era avvenuta senza riserve;
II) le
7 osservazioni si limitavano a lamentare la mancata fornitura da parte del CP_1
di dati identificativi completi degli alberi e delle aree verdi che dovevano essere oggetto di manutenzione;
III) l'acquisizione dei dati di cui l'appaltatore lamentava la mancanza o incompletezza costituiva proprio l'oggetto della prestazione demandata all'impresa consistente nel censimento;
IV) la Stazione Appaltante doveva limitarsi a fornire all'appaltatore un elenco delle aree verdi di sicura proprietà comunale (Allegato I CSA), il quale faceva già parte della documentazione di gara.
Alla luce di ciò, sosteneva che le argomentazioni di sarebbero frutto di Pt_3
totale incomprensione degli obblighi contrattuali facenti capo all'appaltatore.
In merito alle presunte carenze del progetto esecutivo relativo all'attività di censimento e manutenzione delle aree verdi comunali, il convenuto affermava che l'attività era oggetto di appalto di servizi e non di lavori, e pertanto non richiedeva la redazione di alcun progetto esecutivo in senso proprio;
sulla presunta carenza della superficie delle aree verdi oggetto di manutenzione e censimento, replicava che la sola documentazione che il era tenuto a fornire all'appaltatore per CP_1
l'esecuzione del censimento e dell'attività di gestione del verde comunale era costituita dalle Schede tecniche per il censimento di alberi e aree verdi (All.2 CSA), dal dato indicativo dell'estensione della superficie delle aree da manutenere e dall'Elenco delle Aree Verdi già schedate nel data base comunale (All.1 CSA), ma che avrebbero dovuto essere oggetto di verifica, integrazione, aggiornamento e implementazione da parte dell'impresa nei primi sei mesi di esecuzione dell'appalto. Ogni ulteriore dato fornito a avrebbe infatti rappresentato non Pt_3
un inadempimento, bensì la volontà del di coadiuvare e agevolare CP_1
l'esecuzione dell'appalto al di là degli stretti obblighi della stazione appaltante. In particolare, il dato indicativo della superficie inizialmente stimata delle aree verdi oggetto delle prestazioni di censimento e di cura/manutenzione sarebbe stato ben noto a in quanto riportato nei documenti di gara e in particolare alla Voce Pt_3
41 2016 del Modulo per l'offerta prezzi unitari relativa all'Appalto, specifica per il censimento, e alle voci
1-2016 e 2-2016 del medesimo Modulo, specifiche per
8 l'attività di gestione. L'acquisizione dei dati di cui l'Appaltatore lamentava la mancanza o l'incompletezza costituiva, infatti, l'oggetto della prestazione demandata all'impresa e consistente nel censimento che, come da art. 42 CSA, avrebbe dovuto essere eseguito nei primi sei mesi mediante l'aggiornamento e l'implementazione delle schede già presenti nel database comunale, proprio per consentire all'impresa di svolgere quanto prima l'attività di manutenzione su tutte le aree verdi di proprietà comunale. Inoltre, al sopralluogo obbligatorio che le imprese dovevano effettuare per partecipare alla gara era stato fornito un foglio di istruzioni per collegarsi ad un sito comunale informativo ove prendere visione di schede e cartografie da aggiornare e implementare ex art. 42 CSA. avrebbe Pt_3
perciò avuto tutto il tempo per formulare un'offerta economica che tenesse conto sia della superficie stimata delle aree verdi da censire e manutenere sia del fatto che Cont a norma dell'art.42 commi 6 e 7 le aree verdi comunali già inserite nel database avrebbero dovuto essere verificate, aggiornate e implementate autonomamente dall'appaltatore già nei primi sei mesi dell'esecuzione del contratto. Inoltre, nella Dichiarazione collegata alla presentazione dell'offerta economica resa da , lo stesso aveva attestato di ritenere remunerativa Pt_3
l'offerta economica presentata (All. A CSA-doc.18 convenuto).
Aggiungeva che a era ben noto che dovevano costituire oggetto di verifica Pt_3 in sede di censimento da parte dell'impresa anche le aree di proprietà comunale gestite da terzi, escluse dalla dalle prestazioni aventi ad oggetto la manutenzione del verde, ma non da quelle aventi ad oggetto le operazioni di censimento.
Affermava il che la contestazione relativa alle presunte maggiori CP_1
superfici oggetto delle prestazioni di cura e manutenzione era inammissibile, dal momento che la stessa non risulta aver mai formato oggetto di riserva, limitandosi l'attore nella Riserva n. III a contestare un aumento delle superfici oggetto delle operazioni di aggiornamento e censimento alberi ed aree verdi;
in relazione alla presunta avvenuta consegna in data 6 marzo 2017 dell'aggiornamento del censimento, il quale non sarebbe stato oggetto di collaudo tecnico-amministrativo, affermava che ciò non sarebbe minimamente provato e che in data 15.9.2017 la
9 S.A. aveva emesso un OdS con cui assegnava all'appaltatore un termine di 30 giorni per la consegna di un resoconto del censimento di alberi e aree verdi conforme a quanto previsto dall'art. 42 CSA (doc.26 convenuto); in data 2.2.2018 inviava sollecito all'appaltatore ma, permanendo l'inadempimento dell'impresa, la S.A. nella Relazione di accompagnamento al Conto Finale al punto 4 della Voce
“Andamento dei lavori/servizi” evidenziava che dal resoconto degli interventi relativi ai mesi giugno-luglio 2018 emergeva la non regolare esecuzione del contratto in relazione alle prestazioni di censimento delle alberature e aree verdi comunali (doc. 29 convenuto).
Allegava che poi, con nota del 19.4.2017, la DE aveva effettuato nei confronti di una “Contestazione di addebito degli obblighi contrattuali” e contestuale Pt_3
diffida ad adempiere ex art. 30 del CSA;
controdeduceva e Pt_3
conseguentemente la S.A. respingeva le predette controdeduzioni, fissando al
12.5.2017 la data per la verifica di adempimento degli obblighi di cui alla precedente diffida. In tale data la DE unitamente all'Appaltatore procedeva alla verifica come da apposito verbale firmato congiuntamente all'Appaltatore con riserva di controdeduzioni. In data 26.5.2017 la DE effettuava nei confronti di una nuova “Contestazione di addebito degli obblighi contrattuali” con Pt_3 contestuale seconda “diffida ad adempiere” ex art.30 CSA, rilevando ripetuti inadempimenti alle obbligazioni del contratto, ritardi nel programma degli interventi, negligenze e danni al patrimonio verde del In data 15.9.2017 CP_1
la SA emetteva un OdS con cui si assegnava all'appaltatore un termine di 30 giorni per la consegna di un resoconto del censimento di alberi e aree verdi conforme a quanto previsto dall'art.42 CSA;
contestava l'ordine di servizio e la SA Pt_3 inviava sollecito all'appaltatore; la SA nella Relazione di accompagnamento al
Conto finale al punto 4 della Voce Andamento lavori/servizi evidenziava che dal resoconto degli interventi relativi ai mesi giugno-luglio 2018 (ultimi 2 mesi nell'esecuzione del contratto) emergeva la non regolare esecuzione del contratto in relazione alle prestazioni di censimento delle alberature e aree verdi comunali.
Venivano contestati ulteriori inadempimenti e pertanto si comunicava in data
10 23.5.2018 l'applicazione della penale per inadempienza contrattuale ex art.29 CSA.
Nel febbraio 2020 richiedeva la definizione delle riserve e la SA richiedeva Pt_3
accordo bonario, respinto da . La SA, pertanto, chiedeva alla Compagnia Pt_3
Assicurativa l'escussione parziale per l'importo di euro 18.538,75 della polizza fideiussoria prestata da per la cauzione definitiva in ragione delle Pt_3
contestate inadempienze contrattuali. diffidava la predetta società Pt_3 assicuratrice dall'effettuare il pagamento richiesto dal e la SA Controparte_1
reiterava la richiesta di escussione della polizza fideiussoria.
In merito alle deduzioni di parte attrice sul rifiuto dell'accordo bonario asseriva che dal tenore letterale dello stesso emergeva il giudizio di infondatezza della Riserva I relativa al mancato versamento dell'anticipo contrattuale, trattandosi di istituto non contemplato dal d.lgs.163/2006 né previsto dal CSA e che il riconoscimento di parziali concessioni all'Appaltatore è formulato dalla SA senza “ammissione di debito o di responsabilità alcuna ma solo al fine di favorire una definizione bonaria della vertenza”.
Allegava, infine, le contestazioni già trasmesse all'appaltatore in ordine alla illegittimità delle riserve.
3. Alla prima udienza (cartolare) del 23 dicembre 2021 venivano concessi i termini per le memorie ex art. 183 co.6 c.p.c. Le parti scambiavano le proprie memorie e avanzavano le proprie richieste istruttorie.
Il G.I. ammetteva la prova testimoniale e la CTU tecnica, affidata all' Ing.
[...]
, col seguente quesito: “Il C.T.U, visti ed esaminati gli atti ed i documenti Per_1
di causa, inclusi quelli oggetto di esibizione se ritenuti necessari, nonché, previo consenso delle parti, documenti non prodotti in giudizio ex art. 198 co. 2 c.p.c., assunte eventuali informazioni dalle parti e dai terzi, compiuto ogni opportuno accertamento, inclusa l'ispezione dei luoghi se ritenuta utile, avuto riguardo alle allegazioni delle parti:
1.dica, in base alla sua competenza, se siano fondate le riserve iscritte dall'appaltatore , così come illustrate nell'atto di citazione e nella Pt_3
11 documentazione allegata, tenendo conto altresì delle argomentazioni svolte dal convenuto nella comparsa di costituzione e risposta;
2.accerti e quantifichi i danni ed i maggiori oneri eventualmente sopportati dalla società , per effetto delle condotte di cui alle riserve medesime;
Pt_3
3. accerti se le penali irrogate dal di siano legittime ovvero se siano CP_1 CP_1 destituite di fondamento, per le ragioni esposte da parte attrice”.
La causa era rimessa al Collegio in data 7.11.2024 con termini di legge (decorrenti dal 2.1.2025) per conclusionali e repliche.
A. Sulla fondatezza delle riserve iscritte nel registro di contabilità ed il riconoscimento delle somme richieste
4. La domanda di parte attrice va solo parzialmente accolta.
Le parti controvertono in relazione alla superficie delle aree che dovevano essere oggetto di censimento e di manutenzione da parte dell'appaltatore secondo quando stabilito nel contratto di appalto e nel relativo CSA. In particolare, la controversia ruota attorno all'interpretazione dell'art.42 CSA e alle asserite inadempienze che le parti si addebitano a vicenda, fondanti il motivo dell'iscrizione delle riserve da parte dell'attore e dell'irrogazione delle penali da parte del convenuto.
L'attore, più volte, ribadisce la carenza del progetto esecutivo da parte del
Committente, il quale non avrebbe fornito sufficienti indicazioni in merito alle aree verdi di proprietà comunale. Lamenta, perciò, una carenza del progetto esecutivo.
Sul punto è necessario sottolineare che il contratto oggetto della presente causa è relativo ad un appalto di servizi e non di lavori, ragione per cui l'art. 93 comma 5
d.lgs. 163/2006 non trova applicazione nel caso di specie;
dunque nessun progetto esecutivo ai sensi del menzionato articolo doveva essere redatto da parte del
CP_1
Dalle prove documentali emerge, piuttosto, come l'attore abbia avuto la possibilità di valutare adeguatamente la documentazione prodotta dal convenuto durante la
12 procedura di gara e di ritenere l'offerta economica presentata vantaggiosa (docc. 16
e 18 convenuto).
Allo stesso modo, è necessario specificare che l'art. 42 CSA stabilisce gli obblighi dell'appaltatore in tal senso:
“Durante il primo semestre, l'Appaltatore è tenuto ad aggiornare ed implementare il Censimento alberi e aree verdi già in possesso della Stazione Appaltante. L'Appaltatore poi, nel prosieguo dell'appalto dovrà comunque mantenere costantemente aggiornato il censimento in questione, fino alla scadenza dell'appalto medesimo. Costituiscono oggetto di verifica, aggiornamento ed eventuale nuovo inserimento del censimento tutte le aree a verde di proprietà comunale, anche se non oggetto di cura e coltivazione da parte dell'Appaltatore nello svolgimento del presente appalto (ad esempio aree in concessione, affitti, comodato, ecc.).
Nello specifico, per alberi già presenti nel database della Stazione Appaltante, dovranno essere verificate ed aggiornate le seguenti voci della scheda albero: codice albero, specie, ubicazione, tipologia di area in cui l'albero è radicato e tipologia di dimora (Allegato 2).
Per alberi non presenti nel database della Stazione Appaltante, dovrà essere compilata una nuova scheda albero nella quale devono essere indicati: codice albero, specie, ubicazione, tipologia di area in cui l'albero è radicato e tipologia di dimora (Allegato 2). Per le aree verdi già presenti nel database della Stazione Appaltante, dovrà essere verificata la misura del perimetro dell'area totale e delle sub-aree che la compongono, nel caso fossero presenti camminamenti, aree pavimentate, edifici, parcheggi, al fine di poter desumere l'esatta superficie della area con vegetazione. Per le aree verdi non presenti nel database della Stazione Appaltante, dovrà essere misurato il perimetro dell'area totale e delle sub-aree che la compongono, nel caso fossero presenti camminamenti, aree pavimentate, edifici, parcheggi, al fine di poter desumere l'esatta superficie della area con vegetazione. Le misurazioni delle aree verdi dovranno essere effettuate sul terreno con strumenti topografici (ad esempio teodolite o GPS) usati singolarmente o tra loro integrati, al fine di consegnare un elaborato planimetrico che presenti una precisione metrica nell'ordine di ± 10 cm. Non sarà ammesso un rilievo basato su foto aeree o su google maps o similari. Per ogni area verde dovrà essere riportato sulla scheda area
(Allegato 2) un codice area univoco e la tipologia di area verde. La consegna sarà rappresentata dall'insieme di banche dati strutturate in layers ESRI shapefile che descrivono sia dal punto di vista alfanumerico descrittivo sia dal punto di vista geometrico, le caratteristiche degli oggetti censiti.”
13 Dal tenore letterale dell'art.42 CSA emerge quindi chiaramente che obbligazione dell'attore era quella di censire le aree verdi di proprietà comunale entro il primo semestre dell'appalto e di tenerle aggiornate durante tutta la durata dello stesso.
5. Ciò chiarito, è opportuno analizzare la fondatezza delle Riserve iscritte dall'attore sul registro di contabilità. In relazione a ciò, la complessità delle allegazioni svolte dalle parti ha richiesto l'espletamento di una CTU, affidata all' Ing. , Persona_1
la quale sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, in base al quesito posto, ha analizzato la fondatezza delle riserve iscritte dall'attrice nel registro di contabilità, come pure la legittimità delle penali irrogate dal CP_1
La CTU osserva preliminarmente che “le riserve sono richieste dell'appaltatore che devono essere apposto sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverlo successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore e devono essere sempre iscritte anche nel registro di contabilità a pena di decadenza (art.31 co.2 Codice degli appalti) ed esplicitate nei 15 giorni successivi, esponendo le proprie ragioni e gli importi cui ritiene di avere diritto per ognuna delle riserve” (pp.28-29 CTU).
Ciò premesso, è possibile entrare nel merito della fondatezza delle singole riserve.
5.1. Con la Riserva I l'attore lamenta il pregiudizio subìto per il mancato versamento dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale con conseguente produzione del danno, dovuto al pagamento degli interessi passivi bancari decorrenti dalla data di consegna dei lavori sino al 5 marzo 2018.
Sul punto è necessario evidenziare che il bando per procedere all'affidamento dei servizi è stato inviato per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 05.01.2016 e pubblicato il 12.01.2016. Tuttavia, il contratto non prevedeva l'anticipazione del prezzo come previsto dall'art. 35 comma 18 del d.lgs. 50/2016 e quest'ultimo è chiaro nello stabilire che esso è applicabile “a procedure e contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore” (CTU pp. 31-32).
14 Nel caso di specie, come evidenziato dalla CTU, “il contratto del 16.11.2016 è successivo al D.Lgs 50/2016, ma essendo il bando, pubblicato nel gennaio 2016, antecedente alla data di entrata in vigore di tale decreto, questo non era applicabile al contratto di appalto di servizi di cui si tratta, per cui tale riserva si reputa infondata e nulla è dovuto né per l'anticipo né per interessi bancari su tale cifra.”
(CTU p.32).
Al riguardo sono corrette le deduzioni di parte convenuta secondo cui la disciplina applicabile non prevede tale istituto;
infondata è invece la considerazione di parte attrice per cui “la riserva n. 1 trae origine dalla responsabilità del per la CP_1 mancata predisposizione a monte dell'elenco delle aree verdi oggetto di censimento” (memoria attore ex art. 127-ter per l'udienza del 7 Novembre 2024) essendo inconferente tale contestazione rispetto all'istituto dell'anticipo del contratto.
Il Collegio, ritiene, dunque, infondata tale riserva.
5.2. Con la Riserva II l'attore lamenta i maggiori costi per l'anomalo andamento dei lavori, asserendo di non aver potuto programmare efficientemente le lavorazioni oggetto dell'appalto e di essersi trovato costretto ad eseguire una grande mole di lavoro di individuazione delle aree prima di definirne la superficie. Il convenuto contesta che i maggiori costi lamentati sono dovuti a omissioni e ritardi nella elaborazione dei dati da parte della impresa.
La CTU (pp.32 ss.) espone che quantifica i costi di organizzazione relativi Pt_3
agli spostamenti delle attrezzature e del personale in euro 7.356,65; quantifica in euro 195.722,24 i maggiori oneri inerenti al ritardo accumulato sulla base della minore produzione conseguita rispetto alle previsioni contrattuali. Tale ultima cifra viene modificata nel tempo dal 22.06.2017 al 06.03.2017, ammontando al
31.08.2018 ad euro 203.078,89. Evidenzia che non varia nel tempo le Pt_3
quantificazioni dei costi di riorganizzazione relativi agli spostamenti delle attrezzature e del personale, ma varia nel tempo le cifre chieste e i giorni di fermo rispetto al 22.06.17. I giorni (da 81 a 166,3) e i relativi importi vengono poi modificati nell'esplicitazione della riserva del 06.03.2018. Sottolinea che la
15 superficie oggetto di censimento stimata era di 2.565.000 mq ed essa nel corso del censimento è giunta ad essere di 3.468.892 mq., aree tutte che dovevano essere oggetto di censimento, mentre non tutte dovevano essere oggetto di manutenzione, dovendosi escludere quelle gestite da terzi.
A norma dell'art. 42 CSA, come sopra evidenziato, il censimento era da svolgere entro i primi sei mesi del contratto, periodo in cui risulta plausibile che l'organizzazione del lavoro possa aver subito modifiche. sostiene di aver Pt_3
inviato in data 06.03.2017 il censimento, ma in atti nulla viene depositato in merito a tale invio (CTU pp. 36 ss.); inoltre, da quanto emerge da atti e documenti consegnati nel rispetto del contraddittorio le 942 aree di elenco allegato al CSA sono state inserite in date successive al marzo 2017 da parte degli operatori di
. Pt_3
Secondo la consulente tecnica, per il primo periodo in cui il censimento era in corso, le attività di sfalcio svolte hanno implicato maggiori costi relativi agli spostamenti delle attrezzature e del personale, perciò ritiene congruo quanto chiesto da Pt_3
in relazione a Prezzo 1-2-3-2017 per un totale di euro 5.106,65.
Invece, le maggiori superfici lavorate assimilate al NP1 e non contabilizzate dal pari a 150.000 mq vengono censite solo nel 2018. La lavorazione su tali CP_1
aree è esplicitata nella riserva V che è del 22.06.2017, perciò le date non sono corrispondenti, non comprendendosi perché nel 2017 vengono lavorati maggiori superfici/nuove aree inserite solo nel 2018. Dall'esame degli atti è emerso che i
150.000mq vengono assimilati a 33.735,16 ml. Su tale dimensione la CTU riconosce euro 10.138,55 ed il 5% di tale cifra porta ad un maggiore costo di euro
506,92.
Secondo quanto stabilito dalla consulente tecnica non è accoglibile la mancata o minor produzione chiesta con Riserva II al 22.07.2017 con un fermo di 81 giorni sino al 7.06.2017 poi variato a 166,3 giorni sino al 05.03.2018, su cui Pt_3
chiede maggiori oneri con modifica della riserva II apposta al conto finale. Ciò sia perché era compito dell'appaltatore aggiornare il database nei primi sei mesi in modo da poter poi procedere con la manutenzione, sia perché non si può modificare
16 una sola riserva in corso d'appalto, dovendosi redigere una ulteriore riserva, dal contenuto simile, che si riferisce temporalmente da SAL a SAL (CTU pp. 44 ss.).
Il ragionamento seguito dall'ausiliario del giudice appare logico e condivisibile, pure considerato come esso tenga conto di tutti i rilievi effettuati dalle parti nel pieno rispetto del contraddittorio. Per tale ragione il Collegio ritiene di attenersi alla conclusione della CTU e dichiara la riserva solo parzialmente fondata, riconoscendoi maggiori costi pari ad euro 5.613,60.
5.3. Per via della correlazione tra riserva II e Riserva V appare opportuno analizzare immediatamente la fondatezza di quest'ultima, attraverso la quale l'attore lamenta i costi per le maggiori superfici lavorate al NP1 di Bonifica fossi, banchine e scarpate. Sostiene che, in conseguenza dell'errata individuazione delle aree consegnate, si sia trovato ad eseguire lavori su maggiori superfici per complessivi 150.000 mq e dunque chiede che venga riconosciuto il lavoro svolto al costo di 150.000mq x euro 0,30/mq= euro 45.000.
Il convenuto contesta la presenza di dati che dimostrino tali maggiorazioni. La
CTU (pp. 54 ss.) evidenzia che “L'ing. per ha fornito nel rispetto Per_2 Pt_3
del contraddittorio un file in pdf in cui si trovano le n.155 aree di nuovo inserimento pari a 318.986 mq, dove tra questi afferma vi siano i 150.000 mq su cui è stata eseguita la lavorazione di riserva (All.4).
Il dott. dopo un esame di queste aree ha riferito (All.5) che dei 150.000mq Per_3
lavorati in più, oltre quanto stabilito dal contratto solo 13.474ml sono da potersi equiparare a fossi e banchine” (… ) sia per la presenza di tali conformazioni lungo il perimetro sia per il tipo di lavorazione che potrebbe essere stato eseguito
(bonifica) di cui alla voce di prezzo n.42 di euro 0.30.”
La CTU afferma poi che “da tabella fossi e banchine, fornita da nel rispetto Pt_3
del contraddittorio (All.6), emerge che queste hanno una dimensione di 664.697ml, che detratte le distanze di contratto pari a 547.345ml, portano a 117.352ml, dimensione oggetto di lavorazione in più rispetto a quanto riportato in CSA.
17 Stante l'alea del 5% sui beni da sottoporre a gestione e cura (Art.4 CSA), si è valutato che l'aumento del 5% delle dimensioni di contratto inerenti alla voce 4 porta ad un complessivo di 574.712,25ml (547.345ml +27.367,25ml); le rimanenti dimensioni eccedenti l'alea, le cui lavorazioni dovranno essere liquidate, sono pari a 89.925,16ml (664.697ml -574.712,25ml);
a queste andranno sottratte quelle già riconosciute al prezzo NP1 dalla SA, e pari
a 56.190ml
per cui si giunge a 33.735,16ml. “
Giunge infine alla conclusione per cui “pur non avendosi dimostrazioni che tutti i
33.735,16ml siano stati lavorati secondo quanto previsto in NP1 (…) si riconoscono al prezzo chiesto da e assimilabile ad NP1 le lavorazioni sia Pt_3
come da controllo dott. (CTP di , eseguite su 13.474 ml x Per_3 CP_1
0,30€/ml = 4.042,20€ così come per la porzione rimanente 33.735,16ml – 13.474 ml = 20.321,16ml x 0,3€/ml = 6.096,35€” (p.56 CTU)
Il Collegio, rilevato che i calcoli della CTU sono stati precisi ed effettuati nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti, ritiene di condividere le sue conclusioni e di dichiarare la fondatezza della riserva per il valore di euro 10.138,55.
5.4. Con la Riserva III l'attore lamenta la non congruità delle aree sulle quali egli ha dovuto effettuare il censimento degli alberi e delle aree verdi. Il convenuto replica che ai sensi dell'art. 42 CSA l'aggiornamento ed il censimento spettavano all'appaltatore, senza che possano essere imputati oneri ulteriori se non quelli elaborati ai sensi dell'art.4 CSA. Al riguardo la CTU (p.50) stabilisce che “la riserva non è formalmente formulata in maniera corretta, in quanto avrebbe dovuto essere non un mero aggiornamento di una precedente, ma una nuova riserva esplicitata e circostanziata e quindi non dovrebbe essere accoglibile per il censimento di nuove aree.”
Tuttavia, rileva pure che il censimento consegnato è stato effettuato su una quantità di aree superiore a quanto previsto nel computo metrico di gara, per cui riconosce l'importo richiesto da valutato secondo il prezzo di offerta, con Pt_3 applicazione dell'alea del 5%, pari complessivamente a 3.160,92€. Sostiene che:
18 “la quantità di aree censite in totale richiesta è pari a 3.468.892mq, la superficie da contratto era stimata in 2.565.000mq. L'alea relativamente a tali aree contrattuali è pari a 128.250mq (2.565.000mq x 0,05). Quindi contrattualmente erano compensati un totale di 2.693.250mq.
3.468.892mq - 2.693.250mq (aree da contratto +alea 5%) = 775.642mq x 0.0030€/mq = 2.326,92€ a cui aggiungono le
“320 aree “emerse” e mai consegnate, pari a mq 278.100,00 (mq 278.100,00) x
0.0030€/mq= € 834,00”. (p.50 CTU)
Sul punto è necessario precisare che, pur non essendo formalmente la riserva formulata in maniera corretta e nonostante abbia eseguito l'operazione di Pt_3
censimento in maniera difforme da quanto stabilito nel CSA, il censimento consegnato è stato effettivamente effettuato su una superficie maggiore di quella inizialmente stimata. La CTU ha correttamente e congruamente ricalcolato la somma in base a quanto stabilito nello stesso art. 4 CSA, attenendosi a quanto originariamente pattuito tra le parti. Pertanto, il Collegio ritiene di condividere la conclusione cui è pervenuta la CTU e dichiara la riserva fondata per il valore di euro 3.160,92.
5.5. Con la l'attore chiede il riconoscimento di euro 2.897,70 per la Parte_4
mancata manutenzione degli impianti di irrigazione, mentre il convenuto contesta che gli importi sono stati corrisposti tenendo conto del servizio realmente svolto. In merito a ciò, la CTU (pp.57-58) rileva che “dall'esame del CSA la voce inerente gli impianti di irrigazione era valutata a corpo e quindi indipendentemente dal numero degli impianti presenti. Sull'Allegato 4 del CSA (doc. 10 avv. Morrone) la Voce 9-
2017 riguardante la MANUTENZIONE DI IMPIANTI IRRIGUI FISSI - DAL
01/01/2017 AL 30/06/2018, è riportata la “Manutenzione di 20 (venti) impianti di irrigazione di competenza” la cui unità di misura è definita in “a corpo all'anno” ed il prezzo è quello offerto in sede di gara. Per tale ragione giunge a ritenere la riserva fondata, in applicazione dell'intero importo della voce di capitolato, a corpo, offerto in sede di gara.
19 Considerato che lo stesso convenuto condivide le considerazioni svolte dalla CTU, il Collegio ritiene di attenersi a tale risultato e di dichiarare la fondatezza della riserva per il valore di euro 2.897,70.
5.6. Con le riserve VII e VIII l'attore lamenta errori di contabilizzazione in merito agli alberi forniti per la festa dell'albero in riferimento alla Voce n. ord. 104 e
Tariffa_49_2017 e l'errata contabilizzazione per gli alberi forniti per la festa dell'albero in riferimento alla Voce n. ord 127 e relative alla Tariffa_50_2017 chiedendo un totale di euro 1.408,95. Il convenuto replica che con mail del
26.10.2017 è stata chiesta la fornitura di piante senza specificarne il diametro, ragione per cui si sarebbe dovuto attenere alle dimensioni e al prezzo Pt_3
Cont stabiliti nel . Dalla suddetta mail - acquisita dalla CTU col consenso delle parti
(CTU pp. 58-59) - emerge effettivamente la genericità della richiesta, ragione per cui avrebbe dovuto attenersi a quanto stabilito all'art.
8.2 CSA, dove si Pt_3
stabilisce che “per le prestazioni a misura in caso di maggiori dimensioni rispetto
a quelle standard se ne terrà conto nella contabilizzazione soltanto se la Stazione
Appaltante le abbia espressamente ordinate”.
Sono al riguardo del tutto condivisibili le deduzioni del convenuto, per cui il
Collegio ritiene di dichiarare infondate le due riserve.
5.7. Con la Riserva IX l'attore lamenta l'impossibilità di smaltire i materiali di risulta delle aree ludiche, essendo la discarica autorizzata indisponibile a ricevere il materiale;
pertanto, chiede il riconoscimento di euro 1.552,80 così calcolati: n. 12 viaggio da 35.qli cadauno al costo di 80€/cad (12 x € 80,00) = 12x80,00= €960,00
(n. 3 operai/g x tariffa orario) (24 x 24,70) = €592,80.
Il respinge la riserva sia sulla base dell'art. 3 CSA, secondo cui erano a CP_1 carico dell'appaltatore “il coordinamento e la direzione delle attività necessarie allo svolgimento del servizio” sia sulla base del fatto che non si fa mai riferimento ad un impianto di smaltimento specifico. Come correttamente rilevato dalla CTU, all'art. 10 CSA si afferma che “l'appaltatore sarà tenuto a smaltire i rifiuti derivanti dalle attività (…) tramite conferimento alla PEA, Stazione Ecologica di
Forlì (…). L'Appaltatore non dovrà pagare alcun costo per detto conferimento”.
20 La CTU (pp. 62-63) rileva che non è in atti alcun documento inerente al numero dei viaggi né alle tempistiche degli accordi Comune-Gestore discarica, ma ritiene congrua la valutazione effettuata da . Pt_3
Considerato che pure il convenuto si è dichiarato in accordo con tale risultato, il
Collegio ritiene di condividerlo e di dichiarare la fondatezza della riserva per il valore di euro 1.552,80.
5.8. Strettamente correlata alla Riserva IX è la Riserva XI, con cui l'attore lamenta i maggiori oneri di trasporto a discarica autorizzata, stante la chiusura della piattaforma del Comune di pertanto chiede euro 2.160,00 così quantificati: CP_1
“n. 60 viaggio da 15qli cadauno al maggiore costo di (15 Km x 2 a/r x 2.5 €/km)=
36 €/viaggio a/r; 36 €/viaggio a/r (60 x € 36)= € 2.160,00”
La CTU ha rilevato (pp. 66-67) che per via di detta chiusura, vi è stata la necessità di trasportare i materiali alla discarica del Comune di Faenza con oneri dovuti alla maggiore percorrenza di 15km e che “il dott. ha riferito che indicativamente Per_3
RA ha tenuto in gestione la stazione ecologica di posta in via Grigioni 19, CP_1
sino al 31.12.2017; dal 01.01.2018 questa è passata in carico ad che non ha CP_3
recepito conferimenti per almeno i primi sei mesi dal gennaio 2018 (All.1).”
In ragione di ciò, ritiene congrua la riserva e lo stesso convenuto condivide tale risultato, per cui il Collegio dichiara la fondatezza della Riserva per il valore di euro
2.160,00.
B. Sulla legittimità delle penali irrogate dal CP_1
5.9. L'attore con Riserve IV, X, XII chiede il riaccredito delle penali irrogate dalla
Stazione Appaltante, partendo dal presupposto che ad essere inadempiente sia stata proprio quest'ultima, in ragione della mancata mappatura delle aree verdi oggetto del contratto. Come sopra argomentato, è stato stabilito che fosse obbligazione principale dell'attore- trattandosi di un appalto di servizi- quella di censire le aree verdi di proprietà comunale entro i primi sei mesi dell'appalto, a norma dell'art. 42
CSA.
21 Entrando nel merito delle penali:
5.10. Con la Riserva IV l'attore chiede il riaccredito delle cifre per la penale applicata 3 SAL, per un totale di euro 10.000.00. Il convenuto sostiene che le penali sono il frutto delle varie inadempienze contestate all'appaltatore e valuta una penale dal 06 al 30.04.2017, per 25 giorni continuativi secondo l'art. 29 del CSA inerente la “mancata esecuzione dei servizi (…)”. La CTU (p.52) sottolinea che“lo sfalcio era stato definito nel capo IV all'art.34 del CSA, e nel periodo marzo/aprile 2017 si trattava di un primo sfalcio dopo la stagione invernale”; dalla documentazione in atti “emerge che in alcune aree le opere non erano state eseguite, ma in altre erano state eseguite anche se non secondo le indicazioni del DE. In ragione di ciò, ritiene di applicare una penale di 200€/giorno, secondo il punto dell'art.29 del CSA
“esecuzione dei servizi oggetto del contratto in difformità alle istruzioni impartite dalla DL e alle disposizioni del presente Capitolato: penalità di € 200,00 al giorno.
Valuta perciò la penale in 25giorni x 200€/giorno = 5.000€.
Tali considerazioni condivise anche dalla parte convenuta, appaiono logicamente motivate, pertanto il Collegio ritiene la fondatezza della riserva per euro 5.000,00 e dispone il riaccredito degli altri euro 5.000,00.
5.11. Con la Riserva X l'attore chiede il riaccredito della penale applicata al SAL
n.8 a tutto il 30 giugno 2018 per un totale di euro 6.000 giacché impossibilitata a
“raccogliere l'erba degli sfalci secondo la metodologia prevista dal CSA per
l'eccessiva umidità del residuo organico che causava l'intasamento del sistema di raccolta. Quindi il residuo è stato raccolto con sistemi ragno, caricati sui mezzi di trasporto e trasportati a discarica come comprovato dai n.60 F.I.R. (formulario identificazione rifiuto)”. Il convenuto contesta che la penale è stata applicata in seguito ad inadempienze degli obblighi contrattuali, segnalati con due contestazioni e notifica finale, per cui “non può essere riaccreditata in mancanza di nuove valide
e riconosciute motivazioni che modifichino le conclusioni dei suddetti verbali”. La
CTU rileva che la penale è stata irrogata per inadempienze degli obblighi contrattuali riferite alle contestazioni del 18.04.18, del 18.05.18 e notifica finale del
28.05.18 e che le contestazioni sono riferite a sfalci non eseguiti correttamente e
22 non invece a sfalci eseguiti correttamente ma con metodologia diversa da capitolato, tramite sistemi ragno.
È pertanto da ritenersi legittima la penale irrogata.
5.12. Infine, con la Riserva XII l'attore chiede il riaccredito di euro 2.426,53 a seguito della decurtazione effettuata dal per la non regolare esecuzione del CP_1
censimento previsto dal contratto. Al riguardo è stato stabilito che era obbligazione dell'appaltatore quella di censire le aree verdi nei primi sei mesi dell'appalto e che la Stazione Appaltante ha più volte lamentato la difformità dell'esecuzione del censimento da parte di . Inoltre, come rilevato dalla CTU, “è stato Pt_3
riconosciuto l'onere chiesto con riserva III per il censimento delle maggiori superfici”.
Il Collegio ritiene dunque legittima la penale irrogata.
6. Per quel che concerne le riserve da I a IV iscritte in relazione al contratto di manutenzione straordinaria, va osservato che esse non sono state oggetto di contraddittorio tra le parti ad opera dei rispettivi CTP, né le stesse vengono citate dalle parti in alcun atto successivo a quello introduttivo, pertanto devono intendersi rinunciate, nonostante il generico richiamo alla domanda iniziale come ampliata nella prima memoria ex art. 183 n.
1. c.p.c., esposto negli scritti conclusivi.
Parte attrice ha piuttosto insistito nella richiesta di chiarimenti al CTU “sul ritardo nella consegna del censimento piuttosto che sulla responsabilità della S.A. da cui è
dipeso il paventato ritardo” o in subordine di un supplemento di indagine se necessario da demandare ad altro CTU per “la valutazione sull'inadempimento dell'ente pubblico convenuto”; richieste non accoglibili stante il condivisibile contenuto e le conclusioni della relazione dell'ausiliario, svolta nel pieno contraddittorio delle parti.
Allo stesso modo e per le stesse ragioni sono inaccoglibili le censure mosse alla relazione dal convenuto con il foglio di deduzioni del 5.12.2023, cui il CP_1 convenuto si è richiamato fin nei suoi scritti conclusivi.
23 7. Le prove orali assunte non sono in grado di contrastare i rilievi cui è giunta la consulenza tecnica, poiché in sostanza registrano operazioni (a parte le discordanze sul reperimento e sul numero delle aree “supplementari” e della documentazione fornita o reperita, o dei lavori ed accertamenti eseguiti) che devono essere valutate alla luce delle previsioni contrattuali e della concreta tempistica delle operazioni stesse, oltre che in generale naturalmente della normativa allora vigente, come specificamente puntualizzato dalla stessa CTU sulla base di evidenze documentali.
8. Conclusivamente devono quindi essere riconosciute - nei limiti quantitativi e per i motivi di cui sopra - le sole riserve II-III-IV-V-VI-IX e XI avanzate dell'appaltatore, per un importo complessivo da riconoscergli di euro 30.523,50
(pag. 79-82 CTU e prospetto a pag. 69 della relazione) ; mentre la penale irrogata va limitata al minor importo di euro 13.426,50, detrattone l'importo di euro 5.000.
Avendo allegato senza contestazioni d'aver già corrisposto la maggior Pt_3
somma delle penali, il andrà condannato anche alla restituzione della CP_1
differenza suddetta.
Trattandosi di debito di valuta derivante da rapporti contrattuali, gli interessi su dette somme decorreranno non dalla apposizione delle riserve, ma dalla proposizione della domanda giudiziale, come da conforme giurisprudenza di legittimità (Cass. 10325/2023, 17882/2015 e altre); la rivalutazione non è in re ipsa, ma andava allegata e dimostrata dal richiedente. Così pure per la somma di euro 5.000, anche ex art. 2033 e ss. c.c..
C. Spese processuali
8. Vanno liquidate in favore della parte attrice, e compensate per metà in ragione del solo parziale accoglimento della domanda, sulla base del decisum, ai valori medi. Spese di CTU come già liquidate da porre a carico al 50% fra le parti.
P.Q.M.
24 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa e assorbita:
1. Accertata la fondatezza nei limiti di cui alla parte motiva delle riserve II-
III-IV-V-VI-IX-XI iscritte da parte attrice nei registri di contabilità in relazione all'appalto per cui è causa, condanna il al Controparte_4
pagamento in favore di Parte_3
della somma di euro 30.523,50, oltre interessi legali dalla domanda
[...]
giudiziale al saldo;
2. condanna il alla restituzione in favore di Controparte_4
, per le causali di Parte_1
cui alla parte motiva, della somma di euro 5.000, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
3. condanna il al pagamenti di metà delle spese di lite Controparte_4
in favore di , che Parte_1
si liquidano per l'intero in euro 2455 per anticipazioni ed euro 7.616 per compensi, oltre 15% spese generali, CP e Iva se dovuta. Pone definitivamente le spese di CTU, come già liquidate, a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Bologna, 16.04.2025
Il Presidente rel. est. dott. Michele Guernelli
25