TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 3866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3866 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 16659/2021 R.G., vertente
TRA
(P.IVA , pendente innanzi al Parte_1 P.IVA_1
Tribunale di Napoli sotto il n. 805/97, giusto provvedimento del GD in data 16.05.2019, rappresentato e difeso dall'Avv. Genoveffa Sellitti ed elettivamente domiciliato presso lo studio delle medesima, sito in Napoli al Centro Direzionale isola E/3;
opponente
CONTRO
CP_1
opposto contumace
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da verbale di udienza del 06.03.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69 del 18.6.2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
La vicenda per cui è causa trae origine da fatti ormai remoti che, per una migliore comprensione, vanno sommariamente riepilogati in premessa.
Con atto di precetto notificato il 16.12.2011, il (di Parte_1
seguito solo ) intimava ad il pagamento della somma complessiva di Parte_1 CP_1
euro 3.381.908,20, oltre alle spese di notifica, agli interessi maturandi fino al saldo effettivo e alle successive spese occorrende, in forza della sentenza di condanna n. 7940/06 emessa dal Tribunale di Napoli in data 31.05.2006, notificata in forma esecutiva il 3.08.2017 e confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2904/2009, passata in giudicato perché non oggetto di gravame.
Disatteso l'atto di precetto, il in epigrafe intraprendeva innanzi al Tribunale di Napoli Parte_1 azione esecutiva immobiliare (RGE 412/2012) ai danni dell' , notificandogli in data CP_1
02.03.2012 atto di pignoramento avente ad oggetto l'unità abitativa, sita in Arzano (NA) alla Via
San Remo 64, riportata al Catasto Fabbricati di Arzano alla sezione Urbana, foglio 3, particella 236 sub 16, di proprietà del debitore esecutato e della consorte con la quale aveva Persona_1
contratto matrimonio in data 11.09.1993, in regime di comunione legale dei beni (cfr. all. n. 3 dell'atto di citazione dell'opponente). Nel corso del procedimento, sulla base della documentazione versata in atti, il G.E., rilevando l'assenza di prova circa l'effettiva titolarità del bene in capo al debitore esecutato e una pretesa incertezza in ordine alle vicende traslative dell'immobile staggito, risultando questo oggetto di compravendita tra la sig.ra e il sig. a rogito del Notaio Persona_2 Parte_2 Per_3
(Rep. 220993 Racc. 11085), quali soggetti estranei alla procedura, con ordinanza
[...] dell'11.02.2019, depositata in data 03.05.2019, rigettava l'istanza di vendita e dichiarava l'improcedibilità dell'esecuzione immobiliare.
Avverso il predetto provvedimento il creditore procedente proponeva ricorso in opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617, II co., c.p.c.
La fase cautelare veniva definita con provvedimento del 26.04.2021, comunicato in il 10.05.2021, con cui il G.E., accogliendo il ricorso, revocava l'ordinanza di improcedibilità del pignoramento e assegnava termine perentorio di giorni 60 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito.
Pertanto, parte opponente ha convenuto in giudizio innanzi all'intestato Tribunale, CP_1 al fine di introdurre la fase di merito ai sensi dell'art. 618 c.p.c.
Reiterando le medesime doglianze sollevate in sede cautelare, il Fallimento ha rappresentato che il provvedimento in parola sia stato emesso in ragione di erronee conclusioni a cui il G.E. è pervenuto. In particolare, parte istante censura l'ordinanza di improcedibilità assumendo di aver dimostrato, con la documentazione versata in atti, che l'immobile staggito non solo sia stato correttamente identificato e che alcuna incertezza sussista sulla titolarità, in capo al debitore esecutato e non a terzi, del diritto di proprietà sullo stesso, ma che vi sia anche continuità delle trascrizioni nel ventennio anteriore ai sensi dell'art. 567 c.p.c. Dunque, il cespite in parola non poteva essere in alcun modo confuso con il manufatto di proprietà di , soggetto Parte_2
estraneo alla procedura, essendo identificato al catasto con dati assolutamente differenti da quelli con cui era identificato il compendio, oggetto di pignoramento. Invero l'immobile dell' è CP_1
stato correttamente identificato al Catasto Fabbricati di Arzano alla sezione Urbana, foglio 3, particella 236, sub 16. Mentre l'immobile sito in Arzano alla Via San Remo, distinto dall'interno 7
e acquistato da in data 10.12.1985, ancorchè erroneamente indicato nell'atto di Parte_2
compravendita con la particella sub 236, foglio 3, sub 16, risulta correttamente identificato al
Catasto al Foglio 3, particella 236, sub 29 e non 16, come quello oggetto di pignoramento. A ciò si aggiunga che l'unità abitativa di proprietà del è sita al terzo piano, scala B, int. 7, mentre Pt_2
l'immobile dell' , è sito al terzo piano, scala A, int. 10. Duque le inesattezze nella indicazione CP_1
dei dati catastali hanno riguardato un immobile assolutamente diverso da quello staggito, senza tuttavia in alcun modo incidere sull'identificazione dell'immobile di proprietà del debitore esecutato e senza che sia stata ingenerata alcuna incertezza sul compendio effettivamente colpito dal vincolo del pignoramento. Contestando, pertanto, la valutazione operata dal G.E. e deducendo l'illegittimità del provvedimento impugnato, l'odierno opponente ha concluso per la revoca dello stesso con la condanna delle parti convenute al pagamento delle spese e dei compensi professionali.
Benchè regolarmente citato in giudizio, è rimasto contumace. CP_1
Del pari sono rimasti contumaci gli eredi del debitore esecutato ai quali l'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato in rinnovazione, essendo questi deceduto in data 09.01.2021.
Tuttavia, la di lui moglie e i figli e , pur Persona_1 Controparte_2 Controparte_3
avendo ricevuto rituale notifica il 14.09.2021, sia collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio del de cuius che personalmente, non si sono costituiti in giudizio.
Espletati gli incombenti di rito, concessi i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c. con provvedimento del 06.03.2025, il giudice, viste le note di trattazione scritta relative del 16.05.2024, depositate da parte opponente il 15.05.2024, e provvedendo sulle istanze da questa proposte, ha rimesso la causa in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Orbene, mette conto evidenziare che nel corso del presente giudizio, in data 22/25.11.2022 è avvenuta la vendita dell'immobile staggito conclusasi, a seguito di gara tra vari offerenti, con l'aggiudicazione del lotto unico in favore di al prezzo di euro 146.000,00 e che il Persona_4
suddetto cespite risulta, altresì, trasferito a favore del come da decreto di trasferimento ex Per_1
art 586 c.p.c. del 18.04.2023, Non da ultimo, si rileva che è stato approvato il progetto di distribuzione e la procedura è stata conclusa come da comunicazione di definizione del procedimento esecutivo immobiliare RGE 412/2012. (cfr. all. n. 1 alle note di trattazione scritta relative all'udienza del 16.05.2024).
Alla stregua di siffatte circostanze il creditore procedente, odierno opponente, ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere avendo ottenuto la soddisfazione coattiva del proprio credito.
Dunque, nella fattispecie non è controverso, come emerge dalle allegazioni e produzioni di parte opponente, che la pretesa del sia stata soddisfatta per effetto delle sopravvenienze Parte_1 poc'anzi riferite e, dunque, si sia determinata la cessazione della materia del contendere.
Orbene, si dichiara cessata la materia del contendere e, con riguardo al governo delle spese di lite, la peculiarità delle questioni trattate e la chiusura della procedura esecutiva intervenuta nel corso del presente giudizio giustificano l'integrale compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione promossa come in narrativa, così dispone:
dichiara la contumacia di , ; Persona_1 Controparte_2 Controparte_3
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa integralmente le spese di lite.
Napoli, il 17.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone