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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/01/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 211/2023 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Collegio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott. Massimo Coltro Consigliere dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'Appello iscritta al n. r.g. 211\23 CC promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Claudia Pedrini del foro Parte_1 C.F._1
di Verona, giusta procura in atti;
contro
(C.F. / , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia;
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA, a cui la Cancelleria ha trasmesso gli atti in data 26.04.2023.
Oggetto: Appello avverso l'Ordinanza pubblicata in data 30.12.2022, emessa nel procedimento R.G. n.
334/2022 del Tribunale di Venezia e comunicata in data 04.01.2023.
In punto: permesso di soggiorno per motivi familiari.
1 CONCLUSIONI
Per Pt_1
“IN VIA PRELIMINARE: sospendersi il provvedimento
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: in riforma dell'Ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia in data 30.12.2022 e comunicata in data 04.01.2023 nel procedimento n. 334/2022 R.G., contrariis reiectis, accogliere il presente appello e per l'effetto dichiararsi la sussistenza in capo al ricorrente del diritto alla carta di soggiorno in qualità di coniuge di cittadina italiana;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: in riforma Ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia in data
30.12.2022 e comunicata in data 04.01.2023 nel procedimento n. 334/2022 R.G, dichiararsi la sussistenza in capo al ricorrente del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19 co. 2 lett. C) del D. Lgs. 286/98
NEL MERITO IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: in riforma dell'Ordinanza emessa dal
Tribunale di Venezia in data 30.12.2022 e comunicata in data 04.01.2023 nel procedimento n.
334//2022 R.G, dichiararsi la sussistenza in capo al ricorrente del permesso per motivi familiari ai sensi dell'art. 30 comma 1°lett. d) del D. Lgs. 286/98.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio”;
per il : Controparte_3
“In via preliminare, respingere l'istanza cautelare avanzata poiché carente nei presupposti, quantomeno con riguardo al fumus;
nel merito, respingere l'appello perché infondato”;
per la Procura Generale:
“rilevato come a consolle non sia visibile l'atto impugnato, rappresenta di non essere in grado, allo stato, di esprimere il proprio parere”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In data 19.01.2022, proponeva ricorso - ai sensi del combinato disposto degli artt. 30 Parte_1
D.Lgs. n. 286/1998 e 20 D.Lgs. n. 150/2011 - davanti al Tribunale di Venezia per vedere annullato il
2 rigetto del permesso di soggiorno per motivi familiari in suo favore, emesso in data 22.11.2021 dal
Questore della Provincia di Verona e notificato in data 04.01.2022.
Il ricorrente spiegava che l'istanza prodromica era stata presentata in qualità di “coniuge di cittadina italiana”, avendo contratto matrimonio con . Persona_1
Precisava che il decreto di rigetto si fondava principalmente sulle contestazioni penali rilevate nell'area
Schengen, relative ad una serie di reati compiuti nel territorio svizzero (attinenti a plurimi episodi di furto ed in materia di sostanze stupefacenti) e segnalate nella banca dati europea S.I.S. II (v. c.d.
Sistema di Segnalazione di seconda generazione) dalle Autorità svizzere ivi preposte.
Lamentava che la aveva violato le disposizioni normative regolanti la materia, avendo CP_2
ritenuto che il compimento dei suddetti reati era automaticamente ostativo del permesso di soggiorno, così applicando il regime afferente ai permessi per motivi di lavoro e non estensibile a quelli per motivi di famiglia.
Rilevava - altresì - una carenza di istruttoria da parte della Amministrazione di Verona, in quanto non erano stati svolti i sopralluoghi per la verifica dell'effettiva convivenza fra i coniugi, non era stato dato rilievo alla produzione documentale dell'istante circa lo stato di gravidanza della moglie (quale elemento sopravvenuto) e non erano state reperite informazioni sull'attività lavorativa del richiedente.
Riteneva - inoltre - che il provvedimento amministrativo presentasse delle lacune motivazionali, non essendo stata effettuata un'analisi accurata sull'asserita sussistenza della pericolosità sociale.
Insisteva - infine - nell'evidenziare che il diniego era stato espresso senza un previo bilanciamento fra il pubblico interesse e le esigenze soggettive a tutela del mantenimento dell'unità familiare.
Chiedeva - pertanto - la sospensione del provvedimento impugnato ed il relativo l'annullamento.
2. In data 28.03.2022 si costituiva il , opponendosi in via cautelare alla Controparte_1
sospensiva e domandando il rigetto del ricorso.
Il si riportava integralmente ai motivi di cui alla relazione difensiva redatta dalla Questura di CP_1
Verona, affermando di ritenerla trascritta per intero nel proprio atto costitutivo, unitamente ai documenti ivi citati.
Evidenziava che il ricorrente era entrato irregolarmente nel territorio nazionale in data 31.12.2011; che aveva regolarizzato la sua posizione il 02.07.2013 grazie al rilascio da parte della Questura di Reggio
Emilia di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato (tramite il procedimento disciplinato dal D.Lgs. n. 109/2012, sulla emersione del lavoro irregolare); che aveva rinnovato più volte tale titolo di soggiorno con scadenza ultima in data 22.08.2020.
3 Chiariva che, in data 11.08.2020, aveva presentato domanda di rinnovo del suddetto titolo Pt_1 respinta con provvedimento del 21.04.2021, notificato all'istante in data 29.06.2021, non impugnato innanzi al Giudice Amministrativo.
Dava atto che, il 13.07.2021, aveva presentato alla Questura di Verona istanza di rilascio di un Pt_1
permesso di soggiorno per motivi di famiglia, in quanto coniuge di , cittadina italiana con Persona_2
cui aveva contratto matrimonio in data 25.03.2021.
Riferiva che - in sede d'istruttoria - veniva riscontrata la medesima segnalazione che aveva impedito di accogliere la domanda di rinnovo per motivi di lavoro, ossia la segnalazione d'inammissibilità
d'ingresso nel territorio Schengen inserita nella banca dati S.I.S. II dalle Autorità svizzere in data
07.05.2019, a seguito di condanne per furto, soggiorno illegale e contravvenzione della Legge sugli stupefacenti.
Rimarcava che, quale diretta conseguenza di tali reati/condanne, era stato disposto dalle Autorità svizzere l'allontanamento dal territorio elvetico, con efficacia dal 07.05.2019 al 06.05.2022; che questo divieto - ai sensi dell'art. 4 c. 6 D.Lgs. n. 286/1998 - riverberava i suoi effetti anche nello Stato
Italiano, nel pieno rispetto dello Stato Svizzero, col quale l'Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e per la libera circolazione delle persone nonché - più in generale - a tutela dello spazio Schengen, secondo quanto disposto dalla Convenzione internazionale omonima.
Aggiungeva che in data 22.09.2021 era stata notificata ad la comunicazione ex art 10 bis, Legge Pt_1
n. 241/1090, per renderlo edotto della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del titolo di soggiorno richiesto;
che nessuna memoria difensiva e\o documentazione utile ai fini di un'integrazione di istruttoria era stata inviata dall'istante entro il termine di legge comunicato nel preavviso di rigetto.
Osservava di avere ricevuto dall'interessato la documentazione attestante la gravidanza della moglie in data 04.01.2022, dopo il provvedimento definitivo di rigetto datato 22.11.2021 (notificato il
04.01.2022).
Eccepiva che non vi sarebbe stato un dovere di istruttoria procedimentale, poiché l'inammissibilità nell'Area Schengen (derivata dalla segnalazione emessa dallo Stato Svizzero) ha vincolato l'Autorità amministrativa e l'ha obbligata ad un automatico rigetto della domanda.
Nonostante ciò, evidenziava che la Questura aveva - comunque - operato un bilanciamento fra l'interesse alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico e l'interesse all'unità familiare.
Dava atto che, circa la convivenza fra coniugi (quale requisito necessario per il rilascio del titolo di famiglia ai sensi delle norme del TUI), era emersa una significativa carenza dal registro dell'anagrafe
4 cittadina, in quanto la certificazione dello stato famiglia della attestava la coabitazione con l'ex Per_2
marito, tale ed i quattro figli avuti con il medesimo. Persona_3
3. Con ordinanza del 21.06.2022, il Giudice di I Grado sospendeva il decreto del Questore e fissava udienza per la trattazione della causa nel merito per il 19.09.2022; in tal sede, l'attore insisteva per l'accoglimento del ricorso, con rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. n. 286/1998 ovvero - in subordine - ex art. 19 D.Lgs. n. 286/1998; il Giudicante riservava la decisione in attesa del deposito ad opera di di una serie di documenti ritenuti dirimenti per la Pt_1
causa.
4. Il Tribunale di Verona, con Ordinanza pubblicata il 30.12.2022 e comunicata in data 04.01.2023, ha respinto il ricorso, osservando che - al di là di un'accertata carenza probatoria imputabile ad Pt_1
- i delitti per i quali vi è stata condanna (come correttamente valutato dalla Questura) hanno
[...] confermato la sua pericolosità sociale;
sicché la tutela dell'interesse pubblico è prevalsa sull'interesse di a conservare la sua unità familiare. Pt_1
5. Con atto di citazione iscritto a ruolo il 03.02.2023, ha proposto Appello avverso tale Parte_1
pronuncia, chiedendo - in via preliminare - di sospendere l'efficacia esecutiva dell'Ordinanza impugnata, essendoci gravi e fondati motivi alla base della domanda cautelare, e deducendo - nel merito - quattro motivi di doglianza.
Con il primo motivo, l'appellante ha denunciato “la violazione ed errata applicazione dell'art. 112
c.p.c. e dell'art 19 c. 2 lett. c del D.Lgs. 286/98”, ritenendo che - contrariamente a quanto affermato dal
Giudice di prime cure - l'Amministrazione non abbia posto in essere alcun sopralluogo per accertare un'effettiva convivenza fra i coniugi, requisito previsto dall'art. 19 TUI per applicare il divieto di espulsione dello straniero.
Ha evidenziato come sia stata impropriamente considerata priva di rilevanza probatoria la c.d. dichiarazione di ospitalità sottoscritta dalla moglie, affermando che il Tribunale avrebbe dovuto richiedere un'integrazione istruttoria, da cui sarebbe emerso che la domanda di residenza presentata da era stata respinta dal Comune di Verona proprio a causa della mancanza di permesso di Pt_1
soggiorno.
Inoltre, si sarebbe appurato che la in data 16.02.2021, aveva reso tempestivamente edotto il Per_2
Comune del fatto che l'ex marito non risiedeva più presso l'abitazione familiare e che solo a distanza di quasi un anno (v. certificazione dello stato famiglia datata 18.10.2022) tale informazione era stata inserita nei registri anagrafici dell'Ente.
Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato “la violazione e falsa applicazione dell'art. 113 Co.
1° C.P.C. e degli artt. 10 e 20 del D.Lgs. 30/2007”, mettendo in risalto che in I Grado il Giudicante non
5 ha dato adeguato rilievo alla normativa di derivazione comunitaria da applicare per dirimere la causa e che - in virtù dei suoi poteri officiosi d'interpretazione e qualificazione in iure - avrebbe dovuto diversamente inquadrare l'azione esercitata.
Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 30/2007, le disposizioni ivi previste - se più favorevoli - possono applicarsi anche ai familiari stranieri di cittadini italiani.
Gli artt. 10 e 20 di tale Decreto Legislativo (oltre ad esporre principi enucleati in alcune pronunce della
Corte di Giustizia UE) hanno messo in rilievo come - per il familiare di cittadino dell'Unione Europea - il presupposto per il riconoscimento del matrimonio ai fini del rilascio del titolo di soggiorno non è costituito dalla convivenza.
Nel caso in esame non ci sono motivi di ordine pubblico e sicurezza di un livello di gravità tale da consentire l'allontanamento di un familiare di cittadino italiano.
Con il terzo motivo, rubricato “Violazione falsa applicazione dell'art. 113 Co. 1° C.P.C e dell'art. 30
Comma 1 Lett. D), dell'art. 4 comma 3, 5 co. 5 del D.Lgs. 286/98 alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n. 202/2013, carenza assoluta di motivazione e di istruttoria”, l'appellante ha affermato che, anche se venisse valutata presente una pericolosità sociale in capo ad tale elemento Pt_1
dovrebbe essere considerato - secondo il combinato disposto degli articoli 4 c. 3 ultima parte e 5 c. 5 del TUI - “in bilanciamento” con la nascita della figlia (concepita in costanza di matrimonio) di data
25.03.2022.
La pericolosità di cui è portatore deve essere di intensità tale da prevalere sull'interesse sia del minore che del genitore richiedente il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 30 c. 1 lett. D), in quanto il valore attribuibile ai legami famigliari va reputato prevalente sulla pericolosità sociale legata in automatico a condanne ostative dello straniero.
Con il quarto motivo, in punto “violazione falsa applicazione dell'art. 8 della Cedu”, l'appellante ha lamentato come in I Grado non sia stato svolto un esame completo ed attuale della personalità del soggetto interessato, non essendo stato dato rilievo alla condotta tenuta dopo le condanne penali, al fatto che ha creato un nucleo familiare nel territorio nazionale e che ha dimostrato uno stile di vita retto e rispettoso delle regole della società, anche grazie al suo inserimento nel mondo del lavoro.
6. In data 11.05.2023 si è costituito il , contrastando gli assunti di controparte, Controparte_1
eccependo l'infondatezza della c.d. sospensiva, domandando il rigetto della pretesa avversaria, invocando la conferma di quanto stabilito in I Grado.
7. Dichiarata - con provvedimento di data 22.05.2023 - l'inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata Ordinanza, all'esito dell'udienza cartolare del 08.04.2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
6
§§§
8. Il gravame proposto è fondato e va accolto.
Il Tribunale ha sostenuto la correttezza del provvedimento di diniego che - nel rigettare l'istanza - ha considerato lo straniero come rientrante nella previsione di cui all'art. 4 c. 3 TUI, il quale “estromette” coloro che per - il loro comportamento - rappresentano una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o che sono stati condannati per i reati previsti dall'art. 380 c. 1 e c. 2 del c.p.p..
Il Tribunale ha reputato altresì che - sia in sede di procedimento amministrativo, sia in ambito processuale - (alla luce degli elementi di valutazione disponibili) dal confronto fra gli interessi contrapposti è emersa la prevalenza della tutela della sfera pubblica su quella individuale del richiedente il titolo di soggiorno.
A bene vedere, le argomentazioni del gravame sono idonee a confutare il ragionamento logico- giuridico della pronuncia impugnata.
A. Per il rilascio del permesso di soggiorno, è necessario appurare se lo straniero istante rappresenta una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza;
difatti, il titolo può essergli negato solo qualora sussistano elementi di pericolosità sociale che non sono automaticamente ravvisabili dalla mera condanna per una pluralità di reati.
I precedenti penali - soprattutto se risalenti nel tempo - possono fondare delle presunzioni, quale aspetto indicatore della personalità del richiedente, ma non sono sufficienti a sancire in via automatica la pericolosità sociale del reo. (v. Cass. Civ. n. 30342/2021; Cass. Civ. n. 7842/2021).
Quest'ultima - invero - può essere sì desunta da condanne pregresse, però dalle stesse deve trasparire un carattere criminoso ed antisociale che si prolunga nel tempo in termini significativi.
Ad ogni modo, tale situazione deve - comunque - essere vagliata unitamente ad una serie di altri dati determinanti, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'inserimento stabile nella società, la posizione familiare e lavorativa del soggetto nel Paese ospitante, in modo tale da operare un reale bilanciamento fra i contrapposti interessi della sicurezza pubblica e della tutela della vita privata e familiare dello straniero.
Alla luce di dette premesse, la Corte reputa che - nell'odierno giudizio - non è ravvisabile una pericolosità sociale tangibile e perdurante di idonea a prevalere sul suo interesse all'unità Parte_1
familiare.
Le condanne penali comminate dalle Autorità Svizzere sono risalenti nel tempo (l'ultima è del 2017) e riguardano condotte ancora più datate cronologicamente.
7 Sul punto, va ricordato che la pericolosità sociale dell'agente si estrinseca - innanzitutto - al momento della condotta criminosa e - poi - si espande temporalmente almeno fino a quando viene comminata la pena.
Nel caso che ci interessa, le fattispecie di reato sono state poste in essere da in un arco Pt_1
temporale abbastanza circoscritto (v. condanne fra 2013 e 2017) e - comunque - di molto anteriore alla formazione del nucleo familiare (v. 2021-2022).
Contr B. A questo punto, occorre evidenziare che l'art. 5 c. 5 primo periodo, prevede che il rilascio, il rinnovo e la revoca di un titolo di soggiorno possano dipendere anche dalla presenza di nuovi elementi che siano sopraggiunti in epoca successiva alla presentazione dell'istanza davanti all'Autorità
Amministrativa competente.
Nel corso degli ultimi anni, tanto in ambito amministrativo, quanto nella giurisdizione ordinaria, è stata dimostrata una crescente attenzione alla posizione soggettiva dello straniero nel suo complesso, attuando una “valutazione degli elementi che si sono effettivamente concretizzati nelle more tra
l'istanza presentata, il suo esame da parte dell'amministrazione e il giudizio dinanzi al Giudice” (v.
Cons. Stato n. 6507/2022).
Se il Giudice Amministrativo non può limitarsi ad una mera analisi del provvedimento impugnato e degli eventuali vizi che lo inficiano, ma deve svolgere una valutazione di tipo “dinamico”, al fine di evitare il concretizzarsi di un pregiudizio per la situazione giuridica sostanziale dell'istante, a maggior ragione tale modus è da attuare nelle controversie devolute al Giudice Ordinario, a garanzia dei diritti soggettivi dell'istante, con un focus sulla sua dimensione familiare.
“Ne consegue che, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, è onere dell'autorità amministrativa, prima, e di quella giurisdizionale, poi, esplicitare, in base ai richiamati parametri normativi ed agli elementi di fatto aggiornati all'epoca della decisione ovvero a presunzioni fondate su circostanze concrete ed attuali, le ragioni di tale pericolosità, rispetto alle quali il richiamo a precedenti penali del richiedente, se risalenti nel tempo, può avvenire solo come elemento di sostegno indiretto, quale indicatore della personalità dello stesso” (v. Cass. Civ. n. 9603\24)
Pertanto, rispetto ad il venir meno dell'efficacia della segnalazione Schengen costituisce Parte_1
un elemento sopravvenuto favorevole al rilascio del titolo di soggiorno richiesto, in quanto la restrizione alla libertà di circolazione e di stanziamento è terminata in data 06.05.2022.
Il Giudice di prime cure avrebbe dovuto tenerne presente questo elemento fondamentale nella valutazione complessiva della posizione individuale di Pt_1
C. L'odierno appellante, per il periodo successivo all'ultimo dei reati di cui si è detto, ha fornito prova di avere ricondotto a legalità la sua permanenza nell'Area Schengen, non avendo ricevuto altre
8 segnalazioni ed avendo documentato (v. certificato casellario giudiziale e certificato carichi pendenti, rilasciati - rispettivamente - l'11 ed il 12 aprile 2022) l'assenza a suo carico di altre condotte di devianza sociale e\o criminale.
L'idoneo inserimento sociale di è altresì desumibile dallo svolgimento di attività lavorativa, Pt_1
avendo prodotto già in I un contratto di lavoro stagionale a tempo determinato (v. 06.07.2022 - Pt_2
30.09.2022) presso un hotel ubicato a Lazise (VR), in cui egli è stato professionalmente inquadrato come “tuttofare d'albero e lavapiatti”.
Anche in II Grado è stato dimesso un documento attestante l'assunzione da parte di una ditta di Arcole
(VR) con un contratto a tempo determinato (v. 10.10.2022 – 31.12.2023), con mansioni di “addetto alle pulizie”, ciò a conferma di una continuità occupazionale, seppur connotata dalla precarietà delle singole esperienze lavorative.
D. Infine, si deve precisare che l'art. 5 c. 5 del D.Lgs. n. 286/1998, il quale prevede di tenere “conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale” per il tramite di una lettura costituzionalmente orientata (v. Corte Cost. 202\2013) dello stesso, va applicato anche al cittadino straniero avente legami familiari nel territorio dello Stato e non solo allo straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o al familiare ricongiunto ex art 29 TUI.
L'effettività dei vincoli familiari e la tutela “rafforzata” della sfera individuale e di relazione dello straniero permettono di superare l'automatismo ostativo alla permanenza sul territorio nazionale di chi
è stato condannato per taluni reati e considerato pericoloso per averli commessi.
Difatti, si tratta di garanzie da riconoscere anche a beneficio di coloro che presentano domanda per
“coesione familiare” ex art. 30 TUI, laddove non ci sia una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica o nazionale e sia necessario guardare al preminente interesse del figlio minore dello straniero (v. Corte giustizia UE sez. I, Sentenza del 25 aprile 2024, NW
e PQ contro e Controparte_5 Controparte_6
[...]
E. Con riguardo all'esigenza specifica di tutelare la vita relazionale ed affettiva di parte appellante, risulta non essere stato contestato che sia coniuge di nonché padre della Parte_1 Persona_2
minore entrambe cittadine italiane. Persona_4
D'altro canto, nel certificato di stato di famiglia più recente (v. 18.10.2022), è stato attestato che non è più presente l'ex coniuge della Per_2
9 L'indirizzo di residenza di costei - oltre a corrispondere a quello fornito dal medesimo Pt_1 nell'istanza di permesso - compare nella documentazione riguardante la posizione lavorativa dell'appellante prodotta in entrambi i Gradi di giudizio.
A differenza di quanto affermato dal Giudice di prime cure, nessun controllo per smentire la veridicità dell'abituale dimora e della convivenza con la moglie è stato posto in essere né in sede istruttoria amministrativa né - successivamente - nelle more della causa.
Alla luce dei documenti prodotti relativi alle istanze inoltrate all' ed al Comune di Verona, si può CP_7
presumere la convivenza di con il suo nucleo familiare. Pt_1
F. Non resta che riformare l'Ordinanza del Tribunale di Verona, con annullamento del Decreto del
Questore per cui è causa, esistendo il diritto di ad ottenere il permesso di soggiorno per Parte_1
motivi familiari ex art. 30 D.Lgs. n. 286/1998.
G. Con particolare riguardo alla tipologia di titolo di soggiorno invocato dall'odierno appellante, si deve osservare che la domanda di accertamento “del diritto alla carta di soggiorno in qualità di coniuge di cittadina italiana” non può trovare spazio, in quanto il presumibile rinvio alla disciplina dell'art. 10 del D.Lgs. 30/2007 è inammissibile, stanti il divieto dello ius novorum ex art. 345 c.p.c. ed il contenuto “speciale” dell'istanza che avrebbe dovuto essere formulata ab origine davanti al Questore di Verona, istanza implicante particolari requisiti nonché accertamenti ed adempimenti procedurali da parte delle Autorità Amministrative.
9. Le spese di entrambi i Gradi seguono la soccombenza di parte appellata e si liquidano in dispositivo applicando i parametri fra i minimi ed i medi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, rispetto alle cause di valore indeterminabile e di bassa complessità.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1. accoglie l'appello e - per l'effetto - riforma l'Ordinanza impugnata, annullando il Decreto del
Questore di Verona e riconoscendo ad il diritto al rilascio del permesso di soggiorno ai Parte_1 sensi dell'art. 30 D.Lgs. n. 286/1998;
2. condanna il di Verona a rifondere ad le spese di lite Controparte_3 Parte_1 che si liquidano in € 3.100,00 per il I Grado (oltre iva-cpa-spese generali come per legge) ed in €
2.500,00 per il II Grado (oltre iva-cpa-spese generali come per legge).
Venezia, 23.12.2024.
10 La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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