2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 febbraio 1992, n. 174, 27 aprile 1992, n. 269, 19 giugno 1992, n. 316, e 25 giugno 1992, n. 319 ; restano in particolare validi ed efficaci a tutti gli effetti, compreso l'obbligo di effettuare gli ulteriori versamenti rateali, le dichiarazioni e le istanze presentate, nonche' i versamenti eseguiti entro i termini indicati nel predetto decreto-legge n. 319 del 1992 ; dal termine previsto dal comma 1 dell'articolo 2 del medesimo decreto decorre quello per la vidimazione dell'inventario di cui all' articolo 2217, terzo comma, del codice civile e all' articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , come modificati dall' articolo 8, commi 2 e 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 . Restano altresi' validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1 febbraio 1992, n. 47, nonche' dei decreti-legge 26 marzo 1992, n. 244, 26 maggio 1992, n. 298, 24 luglio 1992, n. 348, 24 settembre 1992, n. 388, e 24 novembre 1992, n. 455 , anche ai fini dei successivi adempimenti concernenti le dichiarazioni annuali ed i relativi controlli, e dell' articolo 5 dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293 , nonche' del decreto-legge 27 novembre 1992, n. 462 , recante disposizioni urgenti e necessarie per assicurare il funzionamento del servizio di distribuzione dei generi di monopolio.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni recate dall' articolo 7 del decreto- legge 23 gennaio 1993, n. 16 ; i predetti rapporti giuridici conservano validita' ed hanno efficacia anche ai fini degli adempimenti da essi previsti e delle obbligazioni assunte.
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 18 del 23 gennaio 1993.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del giorno 30 aprile 1993.