Versione
25 marzo 1993
25 marzo 1993
Art. 1. 1. Il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 , recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 febbraio 1992, n. 174, 27 aprile 1992, n. 269, 19 giugno 1992, n. 316, e 25 giugno 1992, n. 319 ; restano in particolare validi ed efficaci a tutti gli effetti, compreso l'obbligo di effettuare gli ulteriori versamenti rateali, le dichiarazioni e le istanze presentate, nonche' i versamenti eseguiti entro i termini indicati nel predetto decreto-legge n. 319 del 1992 ; dal termine previsto dal comma 1 dell'articolo 2 del medesimo decreto decorre quello per la vidimazione dell'inventario di cui all' articolo 2217, terzo comma, del codice civile e all' articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , come modificati dall' articolo 8, commi 2 e 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 . Restano altresi' validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1 febbraio 1992, n. 47, nonche' dei decreti-legge 26 marzo 1992, n. 244, 26 maggio 1992, n. 298, 24 luglio 1992, n. 348, 24 settembre 1992, n. 388, e 24 novembre 1992, n. 455 , anche ai fini dei successivi adempimenti concernenti le dichiarazioni annuali ed i relativi controlli, e dell' articolo 5 dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293 , nonche' del decreto-legge 27 novembre 1992, n. 462 , recante disposizioni urgenti e necessarie per assicurare il funzionamento del servizio di distribuzione dei generi di monopolio.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni recate dall' articolo 7 del decreto- legge 23 gennaio 1993, n. 16 ; i predetti rapporti giuridici conservano validita' ed hanno efficacia anche ai fini degli adempimenti da essi previsti e delle obbligazioni assunte.
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 18 del 23 gennaio 1993.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del giorno 30 aprile 1993.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 febbraio 1992, n. 174, 27 aprile 1992, n. 269, 19 giugno 1992, n. 316, e 25 giugno 1992, n. 319 ; restano in particolare validi ed efficaci a tutti gli effetti, compreso l'obbligo di effettuare gli ulteriori versamenti rateali, le dichiarazioni e le istanze presentate, nonche' i versamenti eseguiti entro i termini indicati nel predetto decreto-legge n. 319 del 1992 ; dal termine previsto dal comma 1 dell'articolo 2 del medesimo decreto decorre quello per la vidimazione dell'inventario di cui all' articolo 2217, terzo comma, del codice civile e all' articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , come modificati dall' articolo 8, commi 2 e 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 . Restano altresi' validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1 febbraio 1992, n. 47, nonche' dei decreti-legge 26 marzo 1992, n. 244, 26 maggio 1992, n. 298, 24 luglio 1992, n. 348, 24 settembre 1992, n. 388, e 24 novembre 1992, n. 455 , anche ai fini dei successivi adempimenti concernenti le dichiarazioni annuali ed i relativi controlli, e dell' articolo 5 dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293 , nonche' del decreto-legge 27 novembre 1992, n. 462 , recante disposizioni urgenti e necessarie per assicurare il funzionamento del servizio di distribuzione dei generi di monopolio.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni recate dall' articolo 7 del decreto- legge 23 gennaio 1993, n. 16 ; i predetti rapporti giuridici conservano validita' ed hanno efficacia anche ai fini degli adempimenti da essi previsti e delle obbligazioni assunte.
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 18 del 23 gennaio 1993.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del giorno 30 aprile 1993.
Commentari • 5
- 1. Circolare del 30/11/1998 n. 277 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. IVMin. Finanze · 30 novembre 1998 · 3.3304355
[…] Stante quanto sopra la Scrivente ritiene che, sussistendo le condizioni e i requisiti richiesti, le istanze di rimborso presentate ai sensi dell\'articolo 1, comma 3, della legge n. 75 del 1993 debbano trovare accoglimento e che il termine di decadenza entro il quale dette istanze dovevano essere presentate e\' di un anno dalla data dell\'atto, come stabilito
Leggi di più…
Giurisprudenza • 67
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/03/2005, n. 5848Provvedimento: […] quale era stata operata) era ormai venuta meno e l'istanza avrebbe dovuto essere respinta" poiché "la diversa soluzione adottata dalla Commissione Tributaria Regionale di fatto disapplica la disposizione contenuta nell'art. 1 della legge n. 75/1993 . […] non considera che il secondo comma dell'art. 1 della legge 24 marzo 1993 n. 75 , […] della Cost. con l'art. 1 detto della legge n. 75 del 1993 rende del tutto inconferente il richiamo ai principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza 24 ottobre 1996 n. 360 (secondo cui sono costituzionalmente illegittimi, […] Il tenore testuale e logico della disposizione contenuta nella prima parte del secondo comma dell'art. 1 legge n. 75 del 1993 […]Leggi di più...
- giurisdizione tributaria·
- principio di irretroattività·
- ritenuta d'imposta·
- plusvalenze immobiliari·
- silenzio rifiuto·
- Statuto del Contribuente·
- salvaguardia effetti decreti legge·
- art. 1 legge n. 75/1993·
- art. 77 Costituzione·
- decreto legge non convertito