TRIB
Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 02/05/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE TERZA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa
Elena Merlo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n° 7503/2021 promossa con atto di citazione notificato in data 23/11/2021
da
(C.F. ), con l'Avv. FRONZONI Parte_1 C.F._1
SARA e l'Avv. DE MATTIA SARA, giusta procura allegata all'atto di citazione telematico, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in TREVISO
- parte attrice - contro
(C.F. ), con l'Avv. MANILDO Controparte_1 C.F._2
SILVIA, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione telematica, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in TREVISO
- parte convenuta -
***
OGGETTO: Arricchimento senza causa
Conclusioni di parte attrice:
- per : “Contrariis reiectis Parte_1 IN VI ta e dichiarata l'esistenza di un negozio fiduciario tra i SI.ri e , nonché l'inadempimento da Parte_1 Controparte_1 parte di quest'ultima dell'obbligo di retrocessione, pronunciarsi sentenza ex art. 2932 c.c. che trasferisca in favore del SI. la proprietà Parte_1 dell'immobile sito in Treviso, Via Daniele Manin n. 52 e così catastalmente censito: COMUNE DI TREVISO;
Sez. E;
Foglio 2; Mappale 700; sub 48; Via Daniele Manin n. 52; Piano 2-3; Cat. 2; Classe 4; Vani 6,5; Mq 114; IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si escluda l'esistenza di un negozio fiduciario, condannarsi la SI.ra ex Controparte_1
1 art. 2041, comma II, c.c. a restituire in natura al SI. l'immobile Parte_1 sito in Treviso, Via D. Manin e così catastalmente cen COMUNE DI TREVISO;
Sez. E;
Foglio 2; Mappale 700; sub 48; Via Daniele Manin n. 52; Piano 2-3; Cat. 2; Classe 4; Vani 6,5; Mq 114; o, in difetto, a pagare al SI. la somma di € 400.000,00 ovvero Parte_1 la maggior somma ritenuta di giustizia, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041, comma I, c.c.. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse che l'intestazione immobiliare alla SI.ra costituisca una CP_1 donazione indiretta, revocare la donazione medesima ai sensi dell'art. 801 c.c. e per l'effetto condannare la SI.ra a restituire al SI. ai sensi CP_1 Pt_1 dell'art. 807 c.c. l'immobile sito i viso, Via Daniele M 52, così catastalmente censito: COMUNE DI TREVISO;
Sez. E;
Foglio 2; Mappale 700; sub 48; Via Daniele Manin n. 52; Piano 2-3; Cat. 2; Classe 4; Vani 6,5; Mq 114; o, in difetto, trasferirsi al medesimo la proprietà del bene ex art. 2932 c.c.. IN VIA ISTRUTTORIA: Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie già formulate con la memoria ex art. 183, comma VI, numero 2, C.P.C depositata il 13.09.2022 e con la memoria ex art. 183, comma VI, numero 3, C.P.C. depositata il 03.10.2022 e non ammesse dal G.I., con i testi ivi indicati e pertanto:
• Si chiede di essere ammessi alla prova per testimoni e per interpello della SI.ra sulle circostanze di seguito capitolate: CP_1
1) Vero che nel febbraio 2006 il SI. individuò l'appartamento di Treviso, Pt_1 Via Manin n. 52, quale immobile da re e da destinare a casa familiare.
2) Vero che in data 13.02.2006 il SI. sottoscrisse la promessa di Pt_1 vendita dell'immobile quale futuro acquir il prezzo di € 340.000,00 e contestualmente versò a titolo di caparra € 10.000,00 mediante assegno bancario di pari data intestato a EK HE, Amministratore Unico e legale rappresentante di “1 Investimenti S.r.l.” come da doc. 4) e 5) che si esibiscono al teste.
3) Vero che in occasione di un incontro avvenuto nei primi giorni del mese di febbraio 2016 presso la sede dell'Agenzia Immobiliare CE TO, in V.le Fratelli Bandiera, a Treviso, a cui erano presenti i SInori , Parte_1
, e , su suggeri Controparte_1 Persona_1 Persona_2 immobiliare, i coniugi – concordarono che la SI.ra Pt_1 CP_1 CP_1 risultasse la formale e d ne, quale fiduciaria del marit usufruire dei benefici fiscali previsti per l'acquisto della “prima casa” e per evitare che eventuali terzi creditori del SI. potessero avanzare pretese Pt_1 sull'immobile. 4) Vero che il pagamento del prezzo avvenne solamente ad opera del SI.
il quale vi provvide in parte con denaro contante e in parte mediante Pt_1 stipula di un mutuo ipotecario con Banca Intesa S.p.A. per l'importo di € 250.000,00, che venne appoggiato sul conto corrente intestato in via esclusiva al marito e sul quale vennero sempre regolarmente addebitati i ratei come da doc. 9) che si esibisce al teste. 5) Vero che il pagamento del compenso del Notaio per il rogito e degli oneri fiscali relativi all'immobile anche successivamente all'acquisto, furono interamente pagati dal SI. . Pt_1
2 6) Vero che il SI. , dopo l'acquisto dell'immobile di Via Manin avvenuto Pt_1 nel marzo 2006, s personalmente di seguire i lavori di ristrutturazione, individuando i fornitori e le ditte esecutrici, coordinando la loro attività, concordando con loro prezzi e adempiendo al relativo pagamento.
7) Vero che nella primavera 2006 il SI. conferì al Geom. di Pt_1 CP_2 Treviso l'incarico di progettare i lavori di modifica della planimetria dell'immobile, abbattendo alcune pareti e ridistribuendo degli spazi interni e provvide al pagamento dei compensi del Professionista pari a circa € 1.600,00 in data 10.04.2007.
8) Vero che i lavori di eseguiti sull'immobile di Via Manin consistettero in:
- modifica della ripartizione degli spazi interni;
- modifica degli impianti esistenti (elettrico, idrico e riscaldamento) e acquisto della cucina;
- rifacimento dei bagni con rimozione e ripristino dei rivestimenti murari e dei sanitari;
- predisposizione dell'impianto di riscaldamento autonomo e impianto di aria condizionata;
- posa dei pavimenti in listoni di legno nella zona notte e in marmo e piastrelle nella zona giorno;
- posa di controsoffitti in cartongesso e installazione di nuovi punti luce;
- sostituzione di alcune porte interne;
- tinteggiatura.
9) Vero che il SI. pagò il prezzo per l'acquisto della cucina e i compensi Pt_1 per le opere eseguite nel 2006 presso l'immobile di Via Manin a Serramenti F.lli Botter, Impresa Giovannino Dariol, Impresa Pittore Edile Pregnolato IG, Edilfriuli S.p.a., Icef S.r.l. ed Euromobil S.p.a. per circa complessivi € 45.000,00, come da doc. 10) e docc. da 20) a 25) che si esibiscono al teste.
10) Vero che, su incarico del SI. del 20.06.2006, l'Impresa Parte_1 Pittore Edile di Pregnolato IG di Treviso eseguì lavori di tinteggiatura, rasatura calce lucida, verniciatura finestre, laccatura porte, verniciatura radiatori per complessivi € 4.000,00, che vennero pagati in parte con assegni e in parte con denaro contante dal SI. , come da doc. 22) che si Parte_1 esibisce al teste.
11) Vero che all'esito dei lavori progettati dal Geom. ed eseguiti dai fornitori CP_2 incaricati dal SI. , l'immobile di Via Manin 007 acquisì il valore di Pt_1 circa € 550.000,00.
12) Vero che nel corso del matrimonio il SI. ha sempre contribuito al Pt_1 mantenimento della famiglia, provvedendo al pagamento delle utenze familiari e degli oneri condominiali;
corrispondendo alla moglie la somma pari a circa € 1.000,00 mensili per le spese correnti;
onerandosi delle spese per l'istruzione, l'abbigliamento e le attività ricreative dei figli e per le vacanze della famiglia. 13) Vero che la SI. , nel corso della vita coniugale ha sempre svolto CP_1 l'attività di commerciante nel negozio di famiglia, dal giugno 2003 come coadiutore nell'impresa commerciale paterna (cfr. doc. 4 convenuta e doc. 16 attore) e successivamente come socia di “Abbigliamento RI di RI DO e C. s.a.s.”, di cui dapprima deteneva una quota di partecipazione pari al 40%, ed in seguito (nel 2009) pari al 95% (cfr. doc. 2 attore); e che quale socia sottoscrisse anche una fideiussione bancaria a garanzia del pagamento dei debiti societari nei confronti dell'Istituto di credito come da doc. n. 17) che si esibisce al teste.
3 14) Vero che la SI.ra nel corso del rapporto coniugale prelevava dalla CP_1 propria attività commer omme di denaro contante con importo variabile, in conformità agli accordi assunti con i propri genitori e dei quali il SI. non Pt_1 è mai stato al corrente;
in particolare, con detti denari ella pro alle proprie spese correnti e voluttuarie e all'acquisto di parte dei generi alimentari per la famiglia.
15) Vero che a fine novembre 2020 la SI.ra si recò presso lo Studio CP_1 dell'Avv. AO TT di Treviso asserendo di sapere che il SI. aveva Pt_1 avuto una relazione extraconiugale con la sig.ra , ba l SI. CP_3 (N.d.R.: zio dell'esponente), e che pertanto egli era il padre Persona_3 della CO;
nell'occasione la SI.ra chiese conferma della Per_4 CP_1 circostanza al stesso, Legale della SI.r , il quale tuttavia negò CP_3 la circostanza riferendo che il padre era un uomo diverso.
16) Vero che nonostante l'episodio di cui al capitolo che precede, la SI.ra CP_1 in occasione dell'udienza presidenziale di separazione, dichiarò al Presidente del Tribunale, Dott. Antonello Fabbro, che il marito aveva una relazione con la SI.ra , badante dello zio CE e che era il padre della figlia di CP_3 quest'ultima, . Per_4
17) Vero che nel novembre 2019 la SI.ra ha denunciato il marito per CP_1 condotta di violenza domestica e il procedim staurato davanti al Questore di è concluso con l'archiviazione, stante l'infondatezza delle accuse come da doc. n. 14) che si esibisce al teste.
18) Vero che la SI.ra , nel settembre 2020, riferì alla SI.ra CP_1 Parte_2 di aver subito percosse dal marito e che era abitudine anche dei familiari del marito tenere comportamenti violenti nei confronti delle rispettive mogli.
19) Vero che nel settembre 2021 la SI.ra conferì incarico a “Studio CP_1 Immobiliare Trevigiano” di Treviso di vendere bile di Via Manin, come da doc. n. 15) che si esibisce al teste.
20) Vero che apprese la circostanza della messa in vendita Controparte_4 dell'immobile a in occasione di una cena Controparte_5 avvenuta ad ottobre 2021. Sui capitoli da 1) a 20) si indicano a testimoni i SI.ri di Treviso;
Persona_2
di Treviso;
di Treviso;
di Treviso;
Tes_1 Testimone_2 Controparte_5
c/o Studio Immobiliare Trevigiano di Treviso;
di Tes_3 Tes_4 di Treviso;
di Pre Testimone_5 CP_6 [...] di ON (TV); di Treviso;
IG Pregnolato di Treviso;
CP_7 Controparte_8 c/o ICE a di AV (VE); di Musile Testimone_6 Persona_5 di AV (VE); di OL (VE); di Motta di Testimone_7 Controparte_9 Livenza (TV); di San Donà di AV (VE); AO TT di Treviso. CP_10
• Si chiede ti alla prova contraria sui capitoli di prova orale eventualmente formulati da controparte ed ammessi dall'ill.mo Tribunale con i testi già indicati.
• Si chiede venga disposta Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a compiutamente descrivere il bene immobile oggetto di causa, nonchè stimarne il valore commerciale all'epoca dell'acquisto; nonché a descrivere gli interventi di ristrutturazione eseguiti negli anni 2006 e 2007 e stimare l'aumento di valore dell'immobile conseguente agli stessi rispetto all'epoca dell'acquisto.
• Si chiede altresì che sia ordinata alla SI.ra ex art. 210 – 94 e 95 disp. CP_1 att. c.p.c. la produzione della documentazione contabile e fiscale di
“Abbigliamento RI di RI DO e C. S.a.s.” per gli esercizi compresi tra
4 gli anni 1993 e 2006 e che, in caso di inottemperanza, il comportamento della convenuta sia valutato ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c.. IN OGNI CASO: con integrale rifusione dei compensi e delle spese di lite. ”
Conclusioni di parte convenuta:
- per : “respingersi integralmente ogni domanda, Controparte_1 deduzione e istanza proposta dal signor . Pt_1 Spese e compenso professionale in ogni si. In via istruttoria: si chiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli, formulati nella seconda memoria ex art. 183, VI co., c.p.c. depositata in data 13.9.2022 e non ammessi: 1)- Vero che nell'autunno 2021 la signora ha richiesto informalmente una CP_1 valutazione dell'immobile sito in via Manin n. 52 al signor dello Tes_3
“Studio Immobiliare Trevigiano”;
2)- Vero che lo Studio Immobiliare Trevigiano nell'autunno 2021 ha posto in esposizione delle fotografie relative all'immobile di via Manin n. 52 di proprietà della signora , senza il consenso della medesima e senza che la medesima CP_1 lo avesse richiesto;
3)- Vero che nel corso della vita matrimoniale la signora si è preva- CP_1 lentemente occupata della gestione della casa e dei figli, rando con i propri genitori con orario di lavoro flessibile nell'azienda di famiglia “Ab- bigliamento RI”.
4)- Vero che il signor ha provveduto al pagamento del prezzo Parte_1 della compravendita dell'immobile di Via Manin n. 52 di proprietà esclusiva della signora e dei lavori di ristrutturazione nel medesimo Controparte_1 eseguiti a riconoscimento dei sacrifici fatti dalla moglie per la famiglia e di figli.
5)- Vero che la signora a partire dal 2018 si è rivolta al Centro Anti- CP_1 violenza di Treviso per riuscire ad affrontare le prevaricazioni ed imposi-zioni del signor . Pt_1 Si ind te il signor di Treviso sui capp. 1) e 2); i signori Tes_3 e DO RI di Treviso;
la dr.ssa di Treviso sul Testimone_8 Tes_9
Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova articolati dall'attore nella seconda memoria ex art. 183, VI co., c.p.c. del 13.9.2022 per i motivi già indicati e, nella denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede di essere abilitati alla prova contraria con i testi già indicati. Ci si oppone all'avversaria richiesta affinché venga disposta CTU volta a stimare il valore dell'immobile nonché a descrivere gli interventi di ristrutturazione asseritamente eseguiti nel 2006-2007 perché esplorativa;
nella denegata ipotesi in cui venga ammessa CTU, la relativa spesa dovrà essere posta a carico dell'attore.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 L'attore agisce in giudizio chiedendo accertarsi l'esistenza di un negozio fiduciario con la convenuta e pronunciarsi sentenza ex art. 2932 c.c. che trasferisca all'attore, in adempimento dell'obbligo di retrocessione, la proprietà dell'immobile meglio indicato nell'atto introduttivo. Chiede, in subordine, la
5 condanna della convenuta ex art. 2041 c.c. alla restituzione in natura dell'immobile ovvero dell'importo di € 400.000,00 a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento;
in ulteriore subordine, chiede la revoca della presunta donazione indiretta per ingratitudine della donataria, con condanna della convenuta alla restituzione all'attore dell'immobile donato.
Allega, in particolare, di avere acquistato nel 2006, in costanza di matrimonio, l'immobile in questione, esclusivamente con provvista propria, intestato in via esclusiva alla moglie, odierna convenuta, sia per usufruire dei benefici fiscali connessi all'acquisto della prima casa sia per scongiurare il rischio di possibili aggressioni da parte di eventuali creditori dell'attore;
l'attore non si sarebbe, tuttavia, preoccupato di formalizzare il pactum fiduciae per iscritto, confidando nella lealtà della moglie e nella durevolezza del matrimonio. Successivamente, l'attore avrebbe altresì provveduto, sempre a proprie spese, ad eseguire alcuni interventi di ristrutturazione e miglioria con finiture di assoluto pregio, facendo acquistare all'immobile un incremento di valore. Ad ottobre 2020, a seguito di un'irreversibile crisi familiare, l'attore lasciò l'abitazione per trasferirsi altrove, sino all'avvio del procedimento di separazione giudiziale, poi divenuta consensuale.
1.2 Parte convenuta chiede il rigetto di tutte le domande attoree, per i motivi meglio esposti nella comparsa di risposta, contestando che sia intervenuto un accordo tra i coniugi in ordine alla stipula di un negozio fiduciario, evidenziando come il pagamento del prezzo dell'immobile intestatole da parte del marito, odierno attore, sia avvenuto in adempimento dell'obbligo di contribuzione ex art. 143 c.c., quale elargizione a favore della famiglia, nonché contestando, in ogni caso, la sussistenza in capo a sé di condotte qualificabili come ingratitudine.
2. La causa è stata ritenuta matura per la decisione su base documentale, come da ordinanza in data 2.3.2023. Non risultano, infatti, ammissibili i capitoli di prova orale formulati dall'attore nella memoria istruttoria, avendo ad oggetto circostanze non contestate (1, 2, 4, 5, 6/10), generiche (3, 12), dal contenuto valutativo (11), o irrilevanti (13, 14, 15/20).
2.1 In primo luogo, quanto alla domanda formulata dall'attore in via principale ai sensi dell'art. 2932 c.c., il suo accoglimento presuppone che sia
6 accertata l'esistenza di un negozio fiduciario tra le parti, con cui la convenuta si sia impegnata a trasferire l'immobile al marito, odierno attore.
Tuttavia, di detto negozio non vi è alcuna prova scritta, e l'unico capitolo di prova orale formulato dall'attore sul punto (capitolo 3) non può essere ritenuto ammissibile, in quanto irrilevante ai fini della decisione;
infatti, in esso viene allegato che “in occasione di un incontro avvenuto nei primi giorni del mese di febbraio 2006 presso la sede dell'Agenzia Immobiliare CE TO in V.le
Fratelli Bandiera, a Treviso, a cui erano presenti i SInori , Parte_1
, e , su suggerimento dell'Agente Controparte_1 Persona_1 Persona_2 immobiliare, i coniugi concordarono che la SI.ra risultasse Persona_6 CP_1 la formale acquirente del bene, quale fiduciaria del marito, per usufruire dei benefici fiscali previsti per l'acquisto della prima casa e per evitare che eventuali terzi creditori del SI. potessero avanzare pretese sull''immobile”; Pt_1 sebbene possa ritenersi pacifico che dette circostanze e ragioni di convenienza pratica siano state alla base della scelta di intestare l'immobile in via esclusiva alla convenuta, esse non sono di per sé indici della volontà dei coniugi di concludere un negozio fiduciario, con obbligo in capo alla convenuta di ritrasferimento dell'immobile all'attore; del resto, per come è formulato il capitolo, demandando ai testi un'attestazione in ordine alla qualifica di
“fiduciaria” della convenuta, non si sarebbe comunque potuto presumere che, con l'utilizzo di detto termine, essi intendessero che la convenuta avesse acquistato il predetto obbligo, impegnandosi avanti a loro in tal senso.
Rispetto al contenuto di detto presunto negozio lo stesso attore, del resto, è piuttosto generico, non chiarendo nemmeno in quale momento l'obbligo di ritrasferimento sarebbe divenuto efficace.
Peraltro, la pronuncia a Sezioni Unite valorizzata dall'attore (cfr. Sez. U,
Sentenza n. 6459 del 06/03/2020) afferma, è pur vero, che non è necessario che il pactum fiduciae sia concluso in forma scritta, quale atto bilaterale e dispositivo, nonostante abbia ad oggetto beni immobili;
purtuttavia, consapevole della difficoltà per il fiduciante di provare in giudizio che il fiduciario si sia assunto l'obbligo al ritrasferimento del bene, attribuisce rilevanza alla dichiarazione del fiduciario ricognitiva di detto obbligo di trasferimento, seppur successiva e non fonte dell'obbligo, ma avente l'effetto di invertire l'onere della prova dell'inesistenza di un obbligo di ritrasferimento in
7 capo al fiduciante stesso. Nel caso di specie, per contro, non viene in rilievo alcuna dichiarazione unilaterale della convenuta quale presunta fiduciaria;
né
– si ribadisce - il capitolo di prova, così come dall'attore formulato, è sufficiente a dimostrare l'assunzione da parte della convenuta di un obbligo in tal senso.
Pertanto, la domanda formulata dall'attore in via principale non può essere accolta.
2.2 Quanto alla domanda attorea formulata in via subordinata, ai sensi dell'art. 2041 c.c., si rileva come la vendita dell'immobile da parte del terzo alla convenuta, con pagamento del prezzo in via esclusiva da parte dell'attore, non può che essere qualificata come donazione indiretta.
Invero, in mancanza di prova di un negozio fiduciario, non si comprende in quale altro modo dovrebbe qualificarsi detta operazione;
in ogni caso, la circostanza che, intestando in via esclusiva alla moglie l'immobile, l'attore intendesse altresì porlo al riparo da eventuali aggressioni dei suoi creditori personali, in ragione della professione dallo stesso esercitata, appare irrilevante, oltre che del tutto immeritevole di tutela nel nostro ordinamento giuridico, in quanto volta a privare i potenziali creditori della responsabilità patrimoniale generica prevista dall'art. 2740 c.c.
Ancora, in base ad una recente pronuncia della Suprema Corte, “La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il conferimento in denaro effettuato da un coniuge, attraverso il quale l'altro coniuge acquisti un immobile, sia riconducibile nell'ambito della donazione indiretta, come tale perseguente un fine di liberalità e soggetta ai soli obblighi di forma previsti per il negozio attraverso il quale si realizza l'atto di liberalità, e revocabile solo per ingratitudine: v. Cass. n. 3147 del 1980, secondo la quale la donazione indiretta ha la sua causa, così come la donazione diretta, nella liberalità, e cioè nella consapevole determinazione dell'arricchimento del beneficiario mediante attribuzioni od erogazioni patrimoniali operate nullo iure cogente. Ciò comporta che nella donazione indiretta – valida anche tra coniugi, essendo da tempo venuto meno il divieto contenuto nell'art. 781 cod civ – vanno seguiti, ai fini dell'individuazione della causa e della rilevazione dei suoi vizi, i medesimi principi e criteri che valgono per la donazione diretta […] Le considerazioni sopra svolte circa il fine di liberalità e la riconducibilità alla donazione indiretta dell'attività svolta da un coniuge per far acquistare all'altro la proprietà di un
8 immobile, valgono a fortiori in riferimento ai conferimenti patrimoniali eseguiti spontaneamente dal coniuge in costanza di matrimonio e volti a finanziare lavori nell'immobile che ha fatto acquistare in proprietà esclusiva dell'altro coniuge o in regime di comproprietà […] Avendo i conferimenti spontaneamente eseguiti dal coniuge in costante di matrimonio una loro causa nella liberalità, resta fuori dalla problematica la questione dell'aver o meno effettuato tali conferimenti sul presupposto di adempiere i propri doveri morali o sociali, e quindi in adempimento di una obbligazione naturale perché l'effetto di irripetibilità non discende dall'obbligazione naturale ma direttamente dalla causa di donazione”
(cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24160 del 04/10/2018).
Peraltro, anche in base alle allegazioni attoree in ordine a detto acquisto, appare evidente come si sia trattato, comunque, di un investimento nell'interesse della famiglia, atteso che l'immobile de quo è stato acquistato ed
è stato utilizzato per quasi quindici anni da tutta la famiglia, in costanza di matrimonio, quale casa familiare.
Conseguentemente, non risulta fondata nemmeno la domanda subordinata attorea di arricchimento indebito, che presuppone che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa e al di fuori di un contratto o di altro rapporto giustificativo.
In ogni caso, “l'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale spiegata in via del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso (corrispondente a quello in esame) in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento (Sez. 3, Sentenza n. 6295 del 13/03/2013). Ciò in applicazione del principio ormai consolidato secondo cui l'azione di arricchimento senza causa ha carattere sussidiario ed è quindi inammissibile, ai sensi dell'art. 2042 c.c., allorché chi la eserciti, secondo una valutazione da compiersi in astratto e perciò prescindendo dalla previsione del suo esito, possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito” (cfr., ex multis, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 11682 del 14/05/2018).
Conseguentemente, non risulta necessario l'espletamento della c.t.u. volta a determinare il valore dell'immobile in questione e il suo aumento di valore a seguito degli interventi di ristrutturazione effettuati, richiesta nella memoria istruttoria attorea.
9 2.3 Infine, con riferimento alla domanda formulata dall'attore in via di ulteriore subordine, volta alla revoca di detta donazione indiretta per ingratitudine della donataria, non è possibile ritenere che la convenuta si sia resa colpevole di ingiuria grave verso l'attore donante, in relazione ai fatti addebitati all'attore, per come esposti nella memoria difensiva nel giudizio di separazione (cfr. doc. 12 attoreo) e all'udienza presidenziale (cfr. doc. 13 attoreo). Infatti, dette dichiarazioni appaiono giustificabili dal clima di tensione creatosi tra le parti nel contesto della separazione coniugale, intervenuta a distanza di molti anni dalla donazione in questione, e senza che sia stato nemmeno allegato che detta tipologia di condotta sia perdurata nel tempo.
3. La circostanza che l'attore si sia determinato all'instaurazione dell'odierno giudizio dopo avere saputo che l'immobile per cui è causa risultava essere stato messo in vendita da parte di un'agenzia immobiliare, come documentato (cfr. doc. 15 attoreo), dopo che pochi mesi prima (nel mese di maggio 2021) l'attore stesso, in sede di separazione, aveva accettato di continuare a pagare in via esclusiva le rate del mutuo contratto per l'acquisto di detto immobile (cfr. doc. 13 attoreo), rappresentano gravi ed eccezionali ragioni giustificano, malgrado la soccombenza attorea, l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., letto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19/04/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunziando, rigettata ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Treviso, il 2 maggio 2025
Il giudice
- dott.ssa Elena Merlo -
10