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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/12/2025, n. 3992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3992 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 5886/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. IE DI,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa RI Capua Vetere
Il Giudice
Dott. IE DI
1
N. 5886/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa RI Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
IE DI ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 5886 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
rapp.to e difeso, come in atti, dall'Avv Controparte_1
IO EL RE e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Mondragone (CE) alla via degli Olmi n. 1;
ATTORE
e
n.q. F.G.V.S., in persona del legale rapp.te p.t., rap- Controparte_2 presentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Moriello e presso di questi elettivamente domiciliato in Capodrise (CE) alla via Potenza
n. 14;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
11.12.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione, conveniva in giudi- Controparte_1
2
zio le n.q. F.G.V.S. al fine di sentir dichiarare la esclu- Controparte_2 siva responsabilità della convenuta e sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro occorso in data 28.05.2022 in Castel Vol- turno.
A fondamento della domanda l'attore adduceva che:
1. In data 28.05.2022 intorno alle ore 02:00, percorreva a piedi il marciapiede sito in via N. Paga- nini, con direzione via Strauss, nel tenimento del comune di Castel Voltur- no, loc.tà Ischitella, allorquando, giunto all'intersezione tra le due strade, veniva investito da una vettura di colore scuro, da tergo, che dopo l'impatto si dileguava.
2. Veniva trasportata a mezzo dell'ambulanza del 118 presso il nosocomio “Pineta Grande” ove veniva diagnosticato “Frattura multifram- mentata del piatto tibiale coinvolgente la superficie articolare;
concomita parziale disloca- zione postero-mediale dei capi dei frammenti” e successivamente praticato inter- vento chirurgico di “riduzione ed osteosintesi”. Veniva dimesso in data
01.06.2022; 3) Si sottoponeva a successivi controlli e in data 20.10.2023 ve- niva dichiarato clinicamente guarito;
4) con pec del 20.02.2024 veniva invia- ta richiesta di risarcimento danni alla e alla Consap senza esito;
5) CP_2 in data 11.06.2024 veniva inviato invito alla negoziazione assistita.
Ciò posto, l'attore chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) Ac- cogliere la domanda attrice e, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del veicolo non identificato e conseguentemente l'obbligo del FGVS ex lege, condannare
[...]
nella spiegata qualità, in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento in fa- CP_2 vore dell'attore di tutti i danni, subiti e subendi, patrimoniali e non patrimoniali, per la somma di € 26.000,00 (ventiseimila/00); 2) Voglia condannare il convenuto al paga- mento delle spese di giudizio, come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio la convenuta n.q. F.G.V.S. Controparte_2 adducendo: 1) Nullità atto di citazione per violazione art 163 c.p.c.; 2) Ca- renza legittimazione passiva della convenuta che non ha provato che il vei- colo investitore rientri tra quelli soggetti ad assicurazione obbligatoria;
3) In- fondatezza della domanda per non aver provato il fatto storico, posto che, non risulta provata la responsabilità di terzi nella causazione del sinistro;
4)
Si contesta la quantificazione del danno, eccessivo e non provato.
Ciò posto la convenuta n.q. F.G.V.S. rassegnava le se- Controparte_2 guenti conclusioni: 1) Rigettare la domanda perché nulla, inammissibile, improponibi- le, improcedibile ed infondata e comunque non provata, con vittoria delle spese processuali;
3
2) dichiarare la carenza di legittimazione passiva della comparente società, nella qualità, mancando allo stato, qualsivoglia prova che il sinistro per cui è causa sia riconducibile al- la responsabilità di un veicolo rimasto ignoto, il tutto basandosi su mere asserzioni prive, in quanto tali, del benché minimo riscontro e fondamento.
In via preliminare si dà atto della proponibilità della domanda stante l'ottemperanza al combinato disposto di cui agli artt 145 e 148 Codice Assi- curazioni.
Nel merito la domanda è infondata per le ragioni che seguono.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 19, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nello stabilire che l'azione per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali vi è l'obbligo di assicurazione è ammessa nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ha inteso riferirsi con quest'ultima espressione ai veicoli ed ai natanti che siano rimasti scono- sciuti. È dunque onere del danneggiato che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, dimostrare sia che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che quest'ultimo sia rimasto sconosciuto (cfr., ex multis, Cass. 8 marzo
1990, n. 1860).
In quest'ottica, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a ca- rico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato e, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identifi- cazione sia dipesa da impossibilità incolpevole.
L'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla ratio della disposizione normativa sopra ri- chiamata, in relazione non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 del codice civile, ma altresì alla finalità perseguita dal legi- slatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al con- ducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi.
Naturalmente, il suddetto onere probatorio ben può essere assolto anche at-
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traverso il ricorso a presunzioni, purché rispondenti ai requisiti previsti dalla legge.
Ed invero, la giurisprudenza del Supremo Collegio ha evidenziato come il fatto che il veicolo investitore sia rimasto non identificato rappresenti circo- stanza che, in via presuntiva e secondo l'id quod plaerumque accidit, può ri- tenersi dimostrata dal fatto che, dopo che l'incidente sia stato denunciato al- le competenti autorità di polizia, le indagini da queste ultime compiute ov- vero disposte dall'Autorità Giudiziaria per l'identificazione del veicolo dan- neggiante, abbiano avuto esito negativo. Irrilevante è, per contro, l'astratta possibilità di identificare il veicolo o natante rimasto sconosciuto, mediante indagini articolate e complesse da parte dello stesso danneggiato, spesso im- possibilitato a procedervi a causa delle lesioni patite, ovvero perché non idoneo a compierle (cfr. sempre Cass. 8 marzo 1990, n. 1860).
Si è ancora affermato che va escluso ogni automatismo derivante dalla de- nuncia/querela all'autorità competente, non essendo consentito assegnare a nessuna delle due ipotesi (presenza denuncia-querela/omessa denuncia- querela) efficacia probatoria automatica;
rilevando, piuttosto, il principio del libero convincimento del giudice, nell'ambito del quale, la presenza della de- nuncia all'autorità può essere considerata idonea, in relazione alle caratteri- stiche del caso concreto e al complessivo quadro probatorio, a integrare la prova del presupposto di fatto di cui sopra è, il difetto della denuncia, può essere sintomatico della non riconducibilità della fattispecie concreta a quel- la di danno cagionato da veicolo non identificato;
con la conseguenza che, in difetto di denuncia, la sussistenza di quel presupposto ben può essere provata altrimenti, salva la possibile valenza sintomatica (Cassazione civile sez. III, 21/06/2012, n. 10323).
Pertanto, fermo restando che non può addebitarsi al danneggiato l'onere di svolgere direttamente indagini articolate o complesse, ulteriori rispetto alla denuncia dell'accaduto alle autorità competenti ed alla messa a disposizione di queste ultime di tutti gli elementi informativi disponibili, è necessario esaminare se possa dirsi sussistente la prova dell'impossibilità incolpevole dell'identificazione, allorquando non risulti la prova dell'avvenuta presenta- zione di alcuna denuncia – querela, ovvero non sia stato sufficientemente dimostrato che le indagini, avviate a seguito di tale presentazione, abbiano sortito esito negativo.
5
Questi i principi espressi dalla giurisprudenza, che il Tribunale condivide e fa propri, non potendo pertanto ritenersi raggiunta la prova che il veicolo è rimasto sconosciuto per fatto non imputabile all'attrice, stante la mancata presentazione della denuncia- querela da parte dell'attore.
Inoltre, dalla lettura del referto di pronto soccorso in atti si evince che parte attrice ha riferito di “ incidente stradale”, omettendo di specificare che lo stes- so avvenne a causa di veicolo rimasto sconosciuto, né il tipo di veicolo, che poi fu comunque individuato in uno di colore scuro, come si evince dalle dichiarazioni rese dal teste escusso, per cui, a fronte della pur sommaria individuazione del veicolo.
In tal modo l'attrice, sostanzialmente, ha frustrato ogni minimo tentativo di ricostruzione della dinamica e di ricerca dell'autore del sinistro da parte della polizia giudiziaria.
E se è vero che la preventiva e tempestiva querela non costituisce condizio- ne di proponibilità dell'azione, è altrettanto indiscutibile che la sua mancata o comunque tardiva proposizione rappresenta elemento di indubbia rilevan- za nel valutare la diligenza del danneggiato nel consentire o comunque age- volare le ricerche e l'individuazione del responsabile, anche in considerazio- ne di quanto appena esposto.
In tal modo, dunque, parte istante, non fornendo concreto ausilio, quanto- meno al fine di tentare una l'individuazione dell'autore del sinistro, deve im- putare a se stessa gli effetti del proprio comportamento sostanzialmente omissivo.
La domanda va pertanto rigettata.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta la domanda presentata da Controparte_1
Condanna al pagamento delle spese pro- Controparte_1 cessuali in favore di n.q. F.G.V.S., che liquida in € Controparte_2
6
2.540,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese ge- nerali del 15% come per legge
Santa RI Capua Vetere, 11.12.2025
Il Giudice
Dott. IE DI
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n. 5886/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. IE DI,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa RI Capua Vetere
Il Giudice
Dott. IE DI
1
N. 5886/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa RI Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
IE DI ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 5886 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
rapp.to e difeso, come in atti, dall'Avv Controparte_1
IO EL RE e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Mondragone (CE) alla via degli Olmi n. 1;
ATTORE
e
n.q. F.G.V.S., in persona del legale rapp.te p.t., rap- Controparte_2 presentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Moriello e presso di questi elettivamente domiciliato in Capodrise (CE) alla via Potenza
n. 14;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
11.12.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione, conveniva in giudi- Controparte_1
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zio le n.q. F.G.V.S. al fine di sentir dichiarare la esclu- Controparte_2 siva responsabilità della convenuta e sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro occorso in data 28.05.2022 in Castel Vol- turno.
A fondamento della domanda l'attore adduceva che:
1. In data 28.05.2022 intorno alle ore 02:00, percorreva a piedi il marciapiede sito in via N. Paga- nini, con direzione via Strauss, nel tenimento del comune di Castel Voltur- no, loc.tà Ischitella, allorquando, giunto all'intersezione tra le due strade, veniva investito da una vettura di colore scuro, da tergo, che dopo l'impatto si dileguava.
2. Veniva trasportata a mezzo dell'ambulanza del 118 presso il nosocomio “Pineta Grande” ove veniva diagnosticato “Frattura multifram- mentata del piatto tibiale coinvolgente la superficie articolare;
concomita parziale disloca- zione postero-mediale dei capi dei frammenti” e successivamente praticato inter- vento chirurgico di “riduzione ed osteosintesi”. Veniva dimesso in data
01.06.2022; 3) Si sottoponeva a successivi controlli e in data 20.10.2023 ve- niva dichiarato clinicamente guarito;
4) con pec del 20.02.2024 veniva invia- ta richiesta di risarcimento danni alla e alla Consap senza esito;
5) CP_2 in data 11.06.2024 veniva inviato invito alla negoziazione assistita.
Ciò posto, l'attore chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) Ac- cogliere la domanda attrice e, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del veicolo non identificato e conseguentemente l'obbligo del FGVS ex lege, condannare
[...]
nella spiegata qualità, in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento in fa- CP_2 vore dell'attore di tutti i danni, subiti e subendi, patrimoniali e non patrimoniali, per la somma di € 26.000,00 (ventiseimila/00); 2) Voglia condannare il convenuto al paga- mento delle spese di giudizio, come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio la convenuta n.q. F.G.V.S. Controparte_2 adducendo: 1) Nullità atto di citazione per violazione art 163 c.p.c.; 2) Ca- renza legittimazione passiva della convenuta che non ha provato che il vei- colo investitore rientri tra quelli soggetti ad assicurazione obbligatoria;
3) In- fondatezza della domanda per non aver provato il fatto storico, posto che, non risulta provata la responsabilità di terzi nella causazione del sinistro;
4)
Si contesta la quantificazione del danno, eccessivo e non provato.
Ciò posto la convenuta n.q. F.G.V.S. rassegnava le se- Controparte_2 guenti conclusioni: 1) Rigettare la domanda perché nulla, inammissibile, improponibi- le, improcedibile ed infondata e comunque non provata, con vittoria delle spese processuali;
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2) dichiarare la carenza di legittimazione passiva della comparente società, nella qualità, mancando allo stato, qualsivoglia prova che il sinistro per cui è causa sia riconducibile al- la responsabilità di un veicolo rimasto ignoto, il tutto basandosi su mere asserzioni prive, in quanto tali, del benché minimo riscontro e fondamento.
In via preliminare si dà atto della proponibilità della domanda stante l'ottemperanza al combinato disposto di cui agli artt 145 e 148 Codice Assi- curazioni.
Nel merito la domanda è infondata per le ragioni che seguono.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 19, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nello stabilire che l'azione per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali vi è l'obbligo di assicurazione è ammessa nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ha inteso riferirsi con quest'ultima espressione ai veicoli ed ai natanti che siano rimasti scono- sciuti. È dunque onere del danneggiato che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, dimostrare sia che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che quest'ultimo sia rimasto sconosciuto (cfr., ex multis, Cass. 8 marzo
1990, n. 1860).
In quest'ottica, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a ca- rico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato e, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identifi- cazione sia dipesa da impossibilità incolpevole.
L'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla ratio della disposizione normativa sopra ri- chiamata, in relazione non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 del codice civile, ma altresì alla finalità perseguita dal legi- slatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al con- ducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi.
Naturalmente, il suddetto onere probatorio ben può essere assolto anche at-
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traverso il ricorso a presunzioni, purché rispondenti ai requisiti previsti dalla legge.
Ed invero, la giurisprudenza del Supremo Collegio ha evidenziato come il fatto che il veicolo investitore sia rimasto non identificato rappresenti circo- stanza che, in via presuntiva e secondo l'id quod plaerumque accidit, può ri- tenersi dimostrata dal fatto che, dopo che l'incidente sia stato denunciato al- le competenti autorità di polizia, le indagini da queste ultime compiute ov- vero disposte dall'Autorità Giudiziaria per l'identificazione del veicolo dan- neggiante, abbiano avuto esito negativo. Irrilevante è, per contro, l'astratta possibilità di identificare il veicolo o natante rimasto sconosciuto, mediante indagini articolate e complesse da parte dello stesso danneggiato, spesso im- possibilitato a procedervi a causa delle lesioni patite, ovvero perché non idoneo a compierle (cfr. sempre Cass. 8 marzo 1990, n. 1860).
Si è ancora affermato che va escluso ogni automatismo derivante dalla de- nuncia/querela all'autorità competente, non essendo consentito assegnare a nessuna delle due ipotesi (presenza denuncia-querela/omessa denuncia- querela) efficacia probatoria automatica;
rilevando, piuttosto, il principio del libero convincimento del giudice, nell'ambito del quale, la presenza della de- nuncia all'autorità può essere considerata idonea, in relazione alle caratteri- stiche del caso concreto e al complessivo quadro probatorio, a integrare la prova del presupposto di fatto di cui sopra è, il difetto della denuncia, può essere sintomatico della non riconducibilità della fattispecie concreta a quel- la di danno cagionato da veicolo non identificato;
con la conseguenza che, in difetto di denuncia, la sussistenza di quel presupposto ben può essere provata altrimenti, salva la possibile valenza sintomatica (Cassazione civile sez. III, 21/06/2012, n. 10323).
Pertanto, fermo restando che non può addebitarsi al danneggiato l'onere di svolgere direttamente indagini articolate o complesse, ulteriori rispetto alla denuncia dell'accaduto alle autorità competenti ed alla messa a disposizione di queste ultime di tutti gli elementi informativi disponibili, è necessario esaminare se possa dirsi sussistente la prova dell'impossibilità incolpevole dell'identificazione, allorquando non risulti la prova dell'avvenuta presenta- zione di alcuna denuncia – querela, ovvero non sia stato sufficientemente dimostrato che le indagini, avviate a seguito di tale presentazione, abbiano sortito esito negativo.
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Questi i principi espressi dalla giurisprudenza, che il Tribunale condivide e fa propri, non potendo pertanto ritenersi raggiunta la prova che il veicolo è rimasto sconosciuto per fatto non imputabile all'attrice, stante la mancata presentazione della denuncia- querela da parte dell'attore.
Inoltre, dalla lettura del referto di pronto soccorso in atti si evince che parte attrice ha riferito di “ incidente stradale”, omettendo di specificare che lo stes- so avvenne a causa di veicolo rimasto sconosciuto, né il tipo di veicolo, che poi fu comunque individuato in uno di colore scuro, come si evince dalle dichiarazioni rese dal teste escusso, per cui, a fronte della pur sommaria individuazione del veicolo.
In tal modo l'attrice, sostanzialmente, ha frustrato ogni minimo tentativo di ricostruzione della dinamica e di ricerca dell'autore del sinistro da parte della polizia giudiziaria.
E se è vero che la preventiva e tempestiva querela non costituisce condizio- ne di proponibilità dell'azione, è altrettanto indiscutibile che la sua mancata o comunque tardiva proposizione rappresenta elemento di indubbia rilevan- za nel valutare la diligenza del danneggiato nel consentire o comunque age- volare le ricerche e l'individuazione del responsabile, anche in considerazio- ne di quanto appena esposto.
In tal modo, dunque, parte istante, non fornendo concreto ausilio, quanto- meno al fine di tentare una l'individuazione dell'autore del sinistro, deve im- putare a se stessa gli effetti del proprio comportamento sostanzialmente omissivo.
La domanda va pertanto rigettata.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta la domanda presentata da Controparte_1
Condanna al pagamento delle spese pro- Controparte_1 cessuali in favore di n.q. F.G.V.S., che liquida in € Controparte_2
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2.540,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese ge- nerali del 15% come per legge
Santa RI Capua Vetere, 11.12.2025
Il Giudice
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