CASS
Sentenza 22 febbraio 2023
Sentenza 22 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/02/2023, n. 5489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5489 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2023 |
Testo completo
fattore logico da cui gli stessi periti d'ufficio hanno desunto, infatti "per mera esperienza clinica", l'indicata e non censurata percentuale del 15-20%; in altri termini, probabilità logica e statistica qui, pur componenti distinte in chiave maieutica, finiscono per sovrapporre concretamente le proprie basi ricostruttive, e la complessiva risultanza è nel senso che nell'80-85% dei casi, nelle stesse condizioni di trasmissione e ricezione, l'infezione, che causò la lesione permanente, sarebbe stata egualmente contratta;
il che sta a significare che, in ottica controfattuale tanto quanto complessiva, era molto "più probabile che non" - statisticamente quanto logicamente - che l'infezione si sarebbe maturata comunque in un soggetto connotato da una strutturale imnnunodeficienza, anche non acuita come detto, quale quella di un neonato prematuro;
e si badi, come accertato dalla Corte di appello, il "distress" respiratorio quale insorto non era stato causato dagli inadempimenti della clinica coinvolta bensì aggravato da quelli perché non adeguatamente curato prima del trasferimento, anche in fase di trasporto (pag. 29, righi 18 e seguenti); va rimarcato - anche in relazione a quanto osservato dal Pubblico Ministero - che tale ricostruzione è momento euristico distinto dall'individuazione della misura del contributo concausale che, non a caso, parte ricorrente evidenzia essere stato diversamente quantificato, nella riferita perizia giudiziale, sino a un massimo del 7,5-10 0/c, qualora ritenuto sussistente, cioè, il nesso in parola (pag. 9 del ricorso); 7 Civile Sent. Sez. 3 Num. 5489 Anno 2023 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: PORRECA PAOLO Data pubblicazione: 22/02/2023 ne deriva un vizio di sussunzione della fattispecie concreta, quale accertata e ricostruttivamente valorizzata, in quella legale del nesso causale appena discussa;
non essendo necessari altri accertamenti di fatto, la domanda nei confronti della odierna ricorrente dev'essere rigettata;
le relative spese debbono essere compensate stante la controvertibilità delle questioni trattate determinante l'alterno esito delle differenti fasi di giudizio;
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa in relazione la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda nei confronti della ricorrente, compensando le relative spese di tutto il giudizio. Roma, 25 novembre 2022 Il relatore Il Presidente Dott. Paolc) Porreca Dott. Giacomo Travaglino • \t„., IARIO
il che sta a significare che, in ottica controfattuale tanto quanto complessiva, era molto "più probabile che non" - statisticamente quanto logicamente - che l'infezione si sarebbe maturata comunque in un soggetto connotato da una strutturale imnnunodeficienza, anche non acuita come detto, quale quella di un neonato prematuro;
e si badi, come accertato dalla Corte di appello, il "distress" respiratorio quale insorto non era stato causato dagli inadempimenti della clinica coinvolta bensì aggravato da quelli perché non adeguatamente curato prima del trasferimento, anche in fase di trasporto (pag. 29, righi 18 e seguenti); va rimarcato - anche in relazione a quanto osservato dal Pubblico Ministero - che tale ricostruzione è momento euristico distinto dall'individuazione della misura del contributo concausale che, non a caso, parte ricorrente evidenzia essere stato diversamente quantificato, nella riferita perizia giudiziale, sino a un massimo del 7,5-10 0/c, qualora ritenuto sussistente, cioè, il nesso in parola (pag. 9 del ricorso); 7 Civile Sent. Sez. 3 Num. 5489 Anno 2023 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: PORRECA PAOLO Data pubblicazione: 22/02/2023 ne deriva un vizio di sussunzione della fattispecie concreta, quale accertata e ricostruttivamente valorizzata, in quella legale del nesso causale appena discussa;
non essendo necessari altri accertamenti di fatto, la domanda nei confronti della odierna ricorrente dev'essere rigettata;
le relative spese debbono essere compensate stante la controvertibilità delle questioni trattate determinante l'alterno esito delle differenti fasi di giudizio;
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa in relazione la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda nei confronti della ricorrente, compensando le relative spese di tutto il giudizio. Roma, 25 novembre 2022 Il relatore Il Presidente Dott. Paolc) Porreca Dott. Giacomo Travaglino • \t„., IARIO